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Sentenza 22 marzo 2025
Sentenza 22 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 22/03/2025, n. 4398 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 4398 |
| Data del deposito : | 22 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE XVI CIVILE
Il Tribunale, in persona del Giudice Unico, dott. Paolo Goggi, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di primo grado iscritta al n. 16150 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2021, trattenuta in decisione a seguito dell'udienza cartolare dell'1.10.2024
e vertente
T R A
(C.F.: ), elettivamente domiciliato in Roma, Parte_1 C.F._1
Via Albalonga n. 40, presso lo studio legale dell'Avv. Claudia Giuliani, che lo rappresenta e difende giusta procura in calce all'atto di costituzione di nuovo difensore
Attore
E
(C.F.: ), elettivamente domiciliato Controparte_1 C.F._2
in Roma, Via Rodolfo Lanciani n. 30, presso lo studio legale degli Avv.ti Bruno Carioti e Cristian
Fragalà, che lo rappresentano e difendono giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta
Convenuto
OGGETTO: Intermediazione mobiliare
CONCLUSIONI
All'udienza cartolare di precisazione delle conclusioni, i procuratori delle parti così concludevano:
• La difesa dell'attore: “precisa le proprie conclusioni riportandosi a quanto sostenuto e dedotto nell'atto introduttivo e nei successivi scritti difensivi, chiedendo l'accoglimento delle domande tutte ivi formulate. Si chiede, altresì, che vengano concessi i termini di cui all'art. 190
c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.”;
• La difesa del convenuto: “Voglia Ill.mo Tribunale adito respinta ogni contraria istanza, atteso che sussiste in atti puntuale ricognizione dei fatti, dal quale si evince che nessun rapporto
1 è mai intercorso tra l'odierno attore ed il Sig. : - nel merito respingere la Controparte_1
domanda attorea poiché infondata in fatto e diritto, ritenuto che le operazioni finanziari sono
state compiute autonomamente dal Sig. e/o comunque con la collaborazione del Parte_1
proprio consulente finanziario ed assicurativo Sig. ; - Con vittoria di spese, Parte_2
competenze ed onorari, oltre spese generali ed oneri ex lege, da distrarsi in favore dei sottoscritti difensori antistatari.”.
Premesso in fatto che:
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio Parte_1 CP_1
esponendo:
[...]
- che aveva intrattenuto rapporti professionali con il Sig. e che gli aveva Parte_2
fatto stipulare alcuni prodotti assicurativi;
- che nell'ottobre del 2018 il gli presentava il Sig. che gli Pt_2 Controparte_1
proponeva la sottoscrizione con DE di tre contratti denominati “Mirror-Trading
Authorization”;
- che in data 29 ottobre 2018 il in presenza del dei Sigg.ri CP_1 Pt_2 Parte_3
, e gli faceva firmare i predetti contratti
[...] Parte_4 Persona_1
identificati con i nn. 75037192, 75037194 e 75037196;
- che i contratti erano in lingua inglese e che non gli era stato consegnato il testo in lingua italiana;
- che non aveva ricevuto opuscoli, schede tecniche o altra documentazione che lo informavano del rischio dell'investimento;
- che non veniva intervistato sull'attività professionale per comprendere l'effettiva conoscenza delle caratteristiche e dei rischi dei prodotti finanziari che gli erano stati proposti;
- che, in virtù dei contratti sottoscritti con DE, provvedeva ad eseguire il versamento, in favore di Ava Capital Markets Limited, della somma di euro 19.000,00, a mezzo di n. 3 bonifici in data 30 ottobre 2018, rispettivamente di euro 5.000,00 per il contratto n. 75037192, di euro
10.000,00 per il contratto n. 75037194 e di euro 4.000,00 per il contratto n. 75037196;
- che, successivamente alla data di sottoscrizione dei predetti contratti, non aveva più contatti con l'intermediario finanziario il quale non gli aveva fornito alcun recapito;
CP_1
- che, dopo circa quattro mesi dall'investimento, notava che le somme che aveva versato ad
DE si erano notevolmente ridotte;
- che, quindi, chiedeva al l'estinzione dei suoi rapporti con DE e il rimborso CP_1
delle somme residue risultanti dai conti;
2 - che, a seguito dell'estinzione dei rapporti, DE gli corrispondeva la somma di euro
3.467,73 a mezzo bonifico bancario del 5 marzo 2019, quale residuo importo relativo al contratto n. 75037194, mentre nessun ammontare conseguiva per gli altri due contratti;
- che, dunque, aveva subito una perdita totale pari ad euro 15.532,27;
- che, pertanto, sollecitava al la restituzione delle somme investite, pari ad euro CP_1
15.532,27;
- che il aveva iniziato a ripianare le perdite a mezzo di bonifici mensili, ma che CP_1
questi si interrompevano nel mese di novembre 2019;
- che gli era stato corrisposto l'importo di euro 5.000,00;
- che si rivolgeva al affinché sollecitasse il alla restituzione del residuo Pt_2 CP_1
importo, pari ad euro 10.532,27;
- che chiedeva la traduzione in lingua italiana dei contratti sottoscritti con DE e che apprendeva l'alto grado di rischio delle forme di investimento;
- che provvedeva, pertanto, ad esperire nei confronti del il procedimento di CP_1
mediazione obbligatoria, con fissazione del primo incontro per il giorno 11 gennaio 2021;
- che a detto incontro il Sig. on si presentava e, pertanto, veniva dichiarato chiuso CP_1
il procedimento di mediazione;
- che deduceva la responsabilità del convenuto per averlo indotto ad investire somme di denaro in prodotti finanziari altamente rischiosi senza adeguata informazione sulla natura dell'investimento e senza previa consegna di contratti in lingua italiana;
- che risultava essere stata violata qualsiasi norma prevista a tutela dell'investitore;
- che chiedeva la restituzione delle somme investite in DE e perse;
- che domandava, altresì, il risarcimento del danno per lucro cessante e, quindi, l'ammontare del guadagno che avrebbe ottenuto se avesse investito le stesse somme (pari ad euro 15.532,27) in strumenti meno rischiosi.
Concludeva, pertanto, chiedendo: “Voglia l'Ecc.mo Tribunale adìto, disattesa e reietta ogni contraria azione, eccezione e deduzione, • accertare e dichiarare la responsabilità, anche ai sensi dell'art. 2043 c.c., del Dott. nella causazione del danno economico subìto Controparte_1 dal Sig. a seguito dell'investimento finanziario con RA, come Parte_1 specificato infra e nell'atto di citazione, di cui ai contratti nn. 75037192, 75037194 e 75037196, tutti sottoscritti in data 29.10.2018, per aver il convenuto, presentandosi come intermediario finanziario e/o operatore finanziario, indotto l'attore a sottoscrivere contratti relativi a prodotti finanziari di alto rischio in una lingua al medesimo ignota, senza essere stato previamente informato, in alcun modo, della natura e delle caratteristiche degli stessi e senza ricevere in
3 merito alcuna documentazione informativa;
• condannare per l'effetto il Dott. CP_1
a risarcire il Sig. del danno subìto, pari al complessivo importo di €
[...] Parte_1
10.532,27 (euro diecimilacinquecentotrentadue/27), come determinato nell'atto di citazione, oltre alla rivalutazione monetaria secondo l'indice ISTAT e gli interessi legali, dai singoli pagamenti ad RA (cfr. all.ti nn. 7-10) alla data della domanda ed oltre interessi determinati ai sensi dell'art. 1284 c.c. comma 4°, dalla presente domanda alla data di effettivo soddisfo;
• condannare, altresì, il Dott. risarcire al Sig. Controparte_1 Parte_1
il maggior danno subìto a titolo di lucro cessante per il mancato guadagno conseguente all'impossibilità di utilizzare le stesse somme investite con RA e poi perse in forme di investimento alternative, sicuramente più vantaggiose (quelle ING BANK N.V., per i motivi descritti nell'atto di citazione) e che si indica in una percentuale di guadagno perso dell'11,71%
(risultante dal profilo Dinamico ) ovvero del 6,71% (risultante dal profilo Equilibrato Pt_5
), ovvero liquidato, infine, in via equitativa ex art. 1226 c.c., oltre rivalutazione Pt_5 monetaria secondo l'indice ISTAT e gli interessi legali dai singoli pagamenti ad RA
(cfr. all.ti nn. 7-10) fino alla presente domanda, ed oltre interessi determinati ai sensi dell'art.
1284 c.c. comma 4°, dalla presente domanda alla data di effettivo soddisfo;
• condannare il dott. alla refusione, in favore del Sig. delle spese e degli Controparte_1 Parte_1 onorai del presente giudizio, nonché delle spese generali, rivalsa IVA e C.N.P.A.F..”.
Instauratosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio il quale Controparte_1
esponeva:
- che per eseguire le operazioni di trading per tramite del broker “DE” era necessario registrarsi sul relativo sito web;
- che, durante la registrazione, l'utente doveva depositare la propria documentazione personale e, una volta completata positivamente la fase di registrazione, il sito del broker
“DE” assegnava delle credenziali di accesso ed un numero di conto online personale;
- che, sul conto di deposito, il titolare del conto era libero di far confluire le somme che riteneva più opportune per operare, in autonomia, i propri investimenti;
- che era sempre il titolare del conto che, tramite piattaforma online, decideva le caratteristiche del proprio profilo finanziario e gli investimenti da eseguire;
- che, inoltre, era specificato l'eventuale rischio delle varie tipologie di investimento;
- che, nella scelta del servizio finanziario, il sito web DE sottoponeva al nuovo titolare del conto un apposito questionario per la valutazione della conoscenza dei servizi finanziari offerti e del loro grado di rischio;
4 - che, all'esito del questionario, il broker online DE proponeva al nuovo titolare di conto il servizio più adeguato alle sue esigenze e competenze;
- che sul sito web di “DE” tutta la modulistica era in lingua italiana;
- che il era libero di trasferire le somme in qualsiasi momento, senza dover attendere Pt_1
la data del 05 marzo 2019, come aveva fatto per motivi speculativi, quando aveva richiesto ed ottenuto la restituzione immediata delle somme residue, dopo aver autonomamente verificato i propri conti online;
- che il in data 29 ottobre 2018, risultava essere un Introducing Broker di DE, Pt_2
ossia un promotore pubblicitario dei servizi di trading offerti dalla società DE;
- che al per l'apertura del conto eseguito dal gli venivano liquidate le Pt_2 Pt_1
provigioni derivanti dalla promozione dei servizi della società;
- che il soggetto che aveva proposto e fatto sottoscrivere i contratti DE a parte attrice era stato esclusivamente il Pt_2
- che non aveva mai incontrato il Sorrenti per proporgli “investimenti finanziari”;
- che si erano incrociati una sola volta all'interno dell'ufficio del alla presenza Pt_2 anche di altri collaboratori dell'agenzia, dove si era recato solo per dar seguito alla collaborazione professionale alle dipendenze del Pt_2
- che, infatti, all'epoca era inserito quale produttore assicurativo alle dipendenze dell'agenzia assicurativa l'Abbraccio S.r.l., società del Pt_2
- che parte attrice, pertanto, aveva affidato i suoi risparmi al il quale aveva Pt_2
unicamente ottenuto vantaggi economici dall'apertura dei conti DE del Pt_1
- che fino al mese di dicembre 2019 era stato un collaboratore del Pt_2
- che le somme che aveva versato a favore del erano degli accrediti eseguiti Pt_1 nell'interesse del il quale gli aveva chiesto di aiutarlo nel rientro delle somme a favore Pt_2
del cliente ed amico Pt_1
- che, pertanto, deduceva l'infondatezza nel merito della domanda attorea.
Concludeva, pertanto, chiedendo: “Voglia Ill.mo Tribunale adito respinta ogni contraria istanza, atteso che sussiste in atti puntuale ricognizione dei fatti, dal quale si evince che nessun rapporto è mai intercorso tra l'odierno attore ed il Sig. : - nel merito Controparte_1
respingere la domanda attorea poiché infondata in fatto e diritto, ritenuto che le operazioni
finanziari sono state compiute autonomamente dal Sig. e/o comunque con la Parte_1
collaborazione del proprio consulente finanziario ed assicurativo Sig. ; - Con Parte_2
vittoria di spese, competenze ed onorari, oltre spese generali ed oneri ex lege, da distrarsi in favore dei sottoscritti difensori antistatari. Con espressa riserva di ulteriormente precisare e/o
5 modificare le proprie conclusioni e richieste istruttorie, produrre documenti ed indicare testi nei concedenti termini di rito.”.
La causa, ritenute inammissibili le istanze di prova orale formulate dalle parti nelle memorie di cui all'art. 183, co. 6, n. 2 c.p.c., era istruita con l'acquisizione della documentazione prodotta dalle stesse e, a seguito dell'udienza cartolare dell'1.10.2024, era trattenuta in decisione, con assegnazione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c., per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
OSSERVA IN DIRITTO
Con la domanda introduttiva l'attore, sostanzialmente, contesta al convenuto di averlo convinto a sottoscrivere tre contratti “Mirror Trading Authorization”, con i quali, nello specifico, previa registrazione sulla relativa piattaforma informatica di DE, il cliente avrebbe potuto operare secondo uno schema che prevede che il fornitore del servizio, attraverso la piattaforma
online accessibile al pubblico, raccolga i segnali operativi proposti di trader selezionati dal cliente tra le liste presenti sul sito internet, assicurandone l'esecuzione automatica in virtù di un'autorizzazione a operare per conto di quest'ultimo nei confronti del negoziatore prescelto
( n. DIS/DIN/DTC/12062946 del 26.07.2012). Controparte_2
L'attore si duole odiernamente delle perdite subite successivamente agli investimenti eseguiti in forza di tale schema, addebitando al convenuto la responsabilità di Controparte_1
averlo indotto alla sottoscrizione di moduli contrattuali redatti e presentati in lingua inglese e,
dunque, da lui incompresi e incomprensibili, tanto da non rendersi conto dell'alto rischio connesso agli investimenti successivamente posti in essere in esecuzione dei rapporti contrattuali.
Pertanto, l'attore imputa al convenuto la responsabilità delle perdite subite, in quanto il vrebbe operato quale intermediario finanziario, in violazione delle regole informative CP_1
poste a tutela degli investitori.
Ebbene, la domanda attorea è infondata per le ragioni di seguito indicate.
Innanzitutto, la prova testimoniale articolata dall'attore in merito alla condotta di induzione alla sottoscrizione contrattuale che sarebbe stata posta in essere dal convenuto, per come indicato da parte attrice, confligge con le risultanze documentali.
Dalle emergenze in atti, in realtà, risulta come i conti intestati a siano Controparte_3
riconducibili ad un'attività di promozione posta in essere da , legale Parte_2
rappresentante della società L'Abbraccio S.r.l. e con il quale l'attore intratteneva rapporti di tipo professionale, avendogli fatto stipulare alcuni prodotti assicurativi presso l'ufficio sito in Roma,
via Olevano Romano n. 188.
6 Invero, in primo luogo, infatti, il 29.10.2018, data di stipula dei tre contratti “Mirror Trading
Authorization” risultava essere un affiliato di DE, quale Introducing Broker, con codice partner n. 80628 (cfr. all. 3 e 4 parte convenuta), rivestendo, quindi, già da allora, il ruolo di promotore dei servizi di trading offerti dalla società DE.
Dalla corrispondenza tra il convenuto ed il (doc.ti 5 e 6 di parte attrice), poi, può Pt_2
desumersi che al Sorrenti i contratti siano stati presentati per la sottoscrizione dal al Pt_2 quale il convenuto ha comunicato un credito di 40$ per ogni apertura di conto e nell'elenco delle posizioni aperte e riconducibili all'attività di promozione del risultano presenti anche Pt_2
quelle di cui è causa e riconducibili all'attore (nn. 75037192, 75037194, 75037196). Non trova conferma, dunque, nelle risultanze documentali, quanto allegato dall'attore in ordine al fatto che il si limitava ad intrattenere con l'ufficio del la corrispondenza necessaria a CP_1 Pt_2
fornire informazioni sulle modalità di operatività dei prodotti DE, chiedendo mail e password dei clienti-investitori per poter procedere alle aperure dei relativi conti e comunicando i recapiti della DE.
La prova testimoniale sulla provenienza dal convenuto della proposta al di Pt_1
sottoscrizione dei tre contratti, inoltre, è stata articolata da quest'ultimo proprio con il Pt_2
che, per le ragioni sopra evidenziate, vanta un interesse che potrebbe legittimare la sua partecipazione al giudizio e con la quale, come risulta ex actis, ha effettuato Persona_1
lo stesso tipo di investimento finanziario dell'attore e ha diffidato, a mezzo del proprio legale, il per ottenere il rimborso della relativa perdita economica (cfr. all. 9 parte convenuta). CP_1
In secondo luogo, poi, quanto alla tutela della correttezza delle informazioni agli investitori, il TUF (la cui violazione è stata lamentata dall'attore) non determina il contenuto minimo del contratto tra il cliente e l'intermediario, imponendo requisiti formali comunque idonei a garantire la tutela del cliente, dovendo poi ricorrere alle disposizioni del Regolamento Consob 11522/1998, le quali sono dirette ad assicurare la piena informazione della clientela in merito alle attività e alle operazioni da svolgere, alle modalità di esecuzione, ai costi ecc..
Nella fattispecie concreta, posto il non controverso rispetto del requisito formale della stipula dei contratti di Mirror Trading, gli stessi sono stati sottoscritti nella lingua prescelta dalle parti e sul sito web di DE viene utilizzata la lingua italiana per le informazioni rese agli investitori e per la compilazione dei relativi campi relativi ai dati da immettere (cfr. all. 2 parte convenuta).
Peraltro, l'operatività dei conti ha avuto come indefettibile presupposto la registrazione dell'account sul sito di DE, sul quale è possibile prendere visione, in lingua italiana, delle condizioni contrattuali complete e di tutte le prestazioni, antecedentemente alle esecuzioni delle quali al ER (parte attrice nel caso di specie) viene sottoposto un questionario per la
7 profilazione del rischio, come allegato dal convenuto e non oggetto di contestazione e smentita da parte del Pt_1
Se ne desume che il vero contratto di investimento, intercorrente poi con DE che opera per il tramite dei propri rappresentanti, viene stipulato con la registrazione dell'utente sul sito online di DE, sul quale è possibile prendere visione di tutte le caratteristiche dei prodotti –
compresa la rischiosità - e delle condizioni contrattuali in lingua italiana, mentre i moduli contrattuali depositati nell'odierno giudizio - nei quali, sostanzialmente, l'attore ha dichiarato la conoscenza della rischiosità dell'attività di trading svolta mediante la piattaforma - rilevano quali autorizzazioni ad operare su conti già aperti sul predetto portale web di DE (cfr. docc. 2, 3
e 4 parte attrice).
Inoltre, anche dall'esame del testo tradotto dei modelli autorizzativi (doc. 21 di parte attrice), non si rinviene un obbligo in capo al ER di versare somme in favore di DE, la quale,
secondo il sistema di Mirror Trading, avrebbe dovuto replicare ciò che veniva effettuato sul
Master account.
Ed invero, secondo la ricostruzione del convenuto, non oggetto di contestazione, l'operatività dei conti DE è demandata a scelte di investimento del singolo ER, al quale, di volta in volta, viene sottoposto un questionario di profilatura del rischio, a seguito del quale il ER è libero di trasferire o meno le somme a fine speculativo.
Peraltro, i contratti autorizzativi dedotti in giudizio non prevedevano ordini di esecuzione di singole operazioni, bensì la sola replica di operazioni di un Master Account, che opera per il tramite della piattaforma in completa autonomia.
Nella fattispecie concreta, inoltre, l'attore non ha nemmeno indicato quali operazioni rischiose avrebbe posto in essere in assenza di una piena informazione, con ciò venendo meno anche la prova in punto di nesso causale tra le singole operazioni poste in essere e le perdite subite.
Occorre ricordare, infatti, che l'investitore deve dimostrare che l'inadempimento imputato all'intermediario finanziario ha determinato la decisione di investimento dalla quale è conseguito il danno, in modo tale da poter ritenere che, ove fosse stato informato correttamente, non avrebbe effettuato l'operazione (cfr. Cass. Civ., n. 7067/2016; Cass. Civ., n. 5514/2016).
Né la corrispondenza messaggistica istantanea scambiata tra le parti può essere utile a dare la prova di un coinvolgimento del convenuto quale promotore finanziario, nelle iniziative di investimento poste in essere dall'attore (cfr., in particolare, doc. 22 parte attrice). Dalle risultanze probatorie, infatti, con particolare riferimento ai bonifici effettuati dal in favore CP_1 dell'attore per l'importo complessivo di euro 5.000,00 (docc. da 15 a 20 parte attrice), può al più
8 desumersi la consapevolezza del (con cui l'attore aveva intrattenuto per diverso tempo Pt_2
rapporti professionali) e del collaboratore, odierno convenuto, circa le perdite subite dal Pt_1
non anche, necessariamente, la volontà del convenuto di rimborsare l'attore per le perdite subite a seguito degli investimenti per cui è causa. E ciò tenuto conto, da una parte, che il convenuto ha fornito una plausibile giustificazione alternativa a quella dell'attore con riferimento alla finalità
dei detti bonifici (intenzione dello stesso di aiutare il a ripianare le perdite CP_1 Pt_2
subite dal cliente al fine di evitare il ricorso ad azioni legali da parte dell'attore); Pt_1 dall'altra, che le causali di tali bonifici (“restituzione prestito”, “rimborso”, ovvero “rientro”) non restituiscono una inequivoca dimostrazione della finalità ad essi sottesa secondo la ricostruzione fornita dall'attore.
In conclusione, alla luce delle suesposte considerazioni, la domanda attorea, volta ad accertare la responsabilità del convenuto ella causazione del danno economico subìto CP_1
a seguito dell'investimento finanziario con DE, deve essere respinta, con conseguente rigetto, altresì, di quella avente ad oggetto la condanna del convenuto al risarcimento dei danni consequenziali (danno emergente e lucro cessante), come individuati nelle conclusioni dell'atto di citazione.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, ai sensi del
D.M. 147/2022, secondo il valore medio dello scaglione di riferimento in base al valore indicato nell'atto di citazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, in persona del Giudice Unico, definitivamente pronunciando nella causa civile come sopra promossa, disattesa od assorbita ogni diversa domanda ed eccezione, anche istruttoria, così provvede:
1) rigetta le domande attoree;
2) condanna alla refusione in favore del convenuto Parte_1 Controparte_1
delle spese di lite, liquidate in € 5.077,00, per compensi, oltre rimb. spese generali ed accessori come per legge, da distrarsi in favore dei difensori antistatari.
Così deciso in Roma, il 21.3.2025
Il Giudice
Dott. Paolo Goggi
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