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Sentenza 3 aprile 2025
Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 03/04/2025, n. 1522 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 1522 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. 2622/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro, nella persona della dott.ssa Pres.
Matilde Pezzullo, ha pronunciato a seguito di trattazione scritta sostitutiva dell'odierna udienza in base all'art. 127 ter c.p.c.
SENTENZA
nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi di lavoro al 2622/2024 vertente
TRA
in persona del lrpt rapp.to e difeso dall'avv.to CAPASSO ERMINIO e dall'avv. Pt_1
CAVALCANTI GIULIANA
Ricorrente
CONTRO
rappresentato e difeso dall'avv. FUSCO MADDALENA Controparte_1
Resistente
FATTO E DIRITTO
OGGETTO: opposizione ad Atp
L' ha proposto opposizione ex art. 445 bis 5 comma c.p..c esponendo che l'odierna resistente Pt_1
aveva presentato domanda di riconoscimento dell'assegno di invalidità e che negato il beneficio in via amministrativa aveva proposto domanda ex art. 445 bis c.p.c.; che all'esito della ctu disposta il consulente aveva riconosciuto la sussistenza del requisito sanitario necessario al riconoscimento del beneficio;
di aver quindi presentato tempestiva dichiarazione di dissenso.
Argomentando ampiamente l' eccepiva l'erronea valutazione operata dal ctu e chiedeva quindi Pt_1
la rinnovazione delle operazioni peritali.
Costituitasi in giudizio parte resistente chiedeva il rigetto del ricorso, infondato in fatto ed in diritto e chiedeva l'omologazione del requisito sanitario secondo quanto già stabilito dal ctu.
Disposta ed espletata nuova ctu, disposta trattazione scritta del procedimento all'esito delle note la causa viene decisa con la presente sentenza Il ricorso è fondato.
Va premesso che l'art. 445 bis c.p.c prevede che nella fase di opposizione all'ATP la parte ricorrente debba contestare le conclusioni del TU, a pena di inammissibilità.
I motivi di contestazione della TU devono essere specifici e devono essere idonei a confutare le conclusioni cui è pervenuto il TU: al riguardo, la specificità dei motivi di contestazione delle conclusioni del TU è richiesta sul modello di quanto previsto nel giudizio di appello, nel senso che il giudice deve essere in grado di ipotizzare un' erroneità della TU per un motivo specifico che deve essere indicato dalla parte, vuoi per contrasto con le percentuali di invalidità in materia di invalidità civile (tabelle di cui al DM 5.2.1992) o per erroneo calcolo riduzionistico da parte del TU oppure per altro specifico motivo appositamente argomentato nel ricorso.
Va poi rilevato che, in presenza di contestazioni formulate dalle parti alle conclusioni del TU, si apre un procedimento contenzioso limitato "solo" alla discussione sulla invalidità, fase peraltro circoscritta agli elementi di contestazione proposti dalla parte dissenziente (cfr. Cass. 6084/2014;
6085/2014). In particolare, l'art. 445 bis c.p.c. è stato inserito dall'art. 38, comma 1, del d.l. 6 luglio
2011, n. 98, convertito, con modif., in l. 15 luglio 2011, n. 111. Ai sensi dell'art. 38, comma 2, del d.l. 98 del 2011, cit., la disposizione è entrata in vigore a partire dal 1° gennaio 2012. Il settimo comma, inserito dall'art. 27 della l. 12 novembre 2011, n. 183, ai sensi dell'art. 36 della legge n. 183, cit., ha invece vigore a decorrere dai trenta giorni successivi al 1° gennaio 2012. Sempre in premessa, va sottolineato che la dichiarata finalità della modifica legislativa è stata quella di «realizzare una maggiore economicità dell'azione amministrativa e favorire la piena operatività e trasparenza dei pagamenti, nonché deflazionare il contenzioso in materia previdenziale, di contenere la durata dei processi in materia previdenziale, nei termini di durata ragionevole dei processi, previsti ai sensi della
Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, ratificata ai sensi della legge 4 agosto 1955, n. 848» (art. 38 comma 1 d.l. 98/2011 cit.). Come si evince dal tenore dell'art 445 bis cpc e riconosciuto dalla giurisprudenza della Suprema Corte, la legge prevede oggi due distinti giudizi.
Tenuto conto che il diritto (finale) ad una delle prestazioni previdenziali o assistenziali elencate al primo comma dell'art. 445 bis c.p.c., ha, di regola, due distinti presupposti, l'uno sanitario, l'altro di carattere reddituale o c.d. socio-economico, il legislatore ha inteso scindere la tutela giurisdizionale, prevedendo, per l'accertamento giudiziale di questi due distinti presupposti, altrettanti giudizi: un primo procedimento, pregiudiziale ed a carattere necessario, previsto ai commi 1, 4, 5, 6 e 7 dell'art. 445 bis, avente ad oggetto esclusivamente la verifica (preventiva) delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa che si intende far valere, ed a sua volta suddiviso in due fasi innanzi al medesimo Tribunale (prima fase e fase, eventuale, di opposizione); un distinto ed autonomo procedimento, previsto ai commi 1 e 2 dell'art. 445 bis, avente ad oggetto il riconoscimento del diritto
(finale) alla prestazione cui l'accertamento sanitario era preordinato, da ritenersi esperibile solo una volta che l'accertamento sanitario oggetto del primo procedimento sia divenuto definitivo.
Tale secondo giudizio, infatti, secondo quanto prescritto dal legislatore, deve essere necessariamente
(a pena di improcedibilità) preceduto da un accertamento tecnico preventivo avente ad oggetto il solo accertamento sanitario che costituisce il presupposto clinico (fattuale) del diritto invocato.
Ora, dalla scelta del legislatore si evince che non è possibile dare corso al giudizio per l'accertamento del diritto (finale) alla prestazione, finché l'accertamento sanitario non è divenuto definitivo o per essere stato omologato l'accertamento o per essere stato deciso, con sentenza inappellabile, il giudizio di contestazione della perizia.
In altre parole, l'improcedibilità del giudizio per il conseguimento della prestazione opera finché
l'accertamento tecnico non può ritenersi completato e sfociato in un accertamento sanitario a carattere definitivo.
Se, dunque, depositata la c.t.u., viene proposto il dissenso e presentato il successivo ricorso per la contestazione delle conclusioni del consulente, il perfezionamento della condizione di procedibilità deve ritenersi impedito, con la conseguente impossibilità di proporre la domanda per il riconoscimento del diritto alla prestazione, anche se contestualmente, nel medesimo giudizio avente ad oggetto la contestazione della c.t.u..
In tal senso militano diversi ordini di considerazioni:
1) In primo luogo, la legge chiarisce che l'improcedibilità del ricorso ordinario per il riconoscimento del diritto (finale) alla prestazione si determina anche se l'accertamento tecnico, pur iniziato, non sia stato concluso, e richiede, nel caso di rilevata improcedibilità, la proposizione dell'istanza di accertamento, ovvero di completamento dello stesso. E la sola “conclusione” giuridicamente rilevante non può che essere il fine ultimo dello speciale procedimento per ATP, e cioè l'omologa dell'accertamento sanitario. Altrimenti, se si consentisse di impedire l'improcedibilità del ricorso ordinario una volta effettuata la perizia, anche se quella perizia non è stata omologata e non è dunque utilizzabile ai fini del pagamento della prestazione, significherebbe sostanzialmente vanificare quella finalità deflattiva del contenzioso che ha ispirato il legislatore;
2) In secondo luogo, la netta distinzione tra i due tipi di giudizio ordinario (giudizio per il riconoscimento del diritto, di cui al comma 1, e giudizio di contestazione dell'accertamento tecnico preventivo, di cui al comma 6) emerge:
2.a) dai due distinti riferimenti testuali, al comma 2, alla
«domanda di cui al primo comma», ed al comma 7, al «giudizio previsto dal comma precedente»
(sesto comma): diversità di riferimenti che non avrebbe alcun senso ove i due giudizi fossero sovrapponibili;
2.b) dal regime di inappellabilità della sola sentenza che definisce il giudizio di cui al comma 6, che, stante il carattere eccezionale rispetto alla regola generale di cui all'art. 339 comma 1
c.p.c., non può ritenersi esteso al giudizio introdotto con la distinta domanda di cui al comma 1, giudizio che pertanto non può che sfociare in una sentenza appellabile;
2.c) dalla previsione, per il giudizio instaurato, a seguito del deposito dell'atto di dissenso, al solo ed esplicito fine di «contestare le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio», che il ricorso introduttivo contenga «a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione».
Dunque, a differenza del giudizio per il riconoscimento del diritto alla prestazione, questa seconda ed eventuale fase del giudizio di primo grado in materia di accertamento sanitario ha un carattere impugnatorio, tanto che la mancata specificazione dei motivi di contestazione della c.t.u. impone al giudice di emettere una sentenza di carattere processuale di inammissibilità.
E se la mancanza di contestazioni comporta l'inammissibilità del ricorso, argomentando a contrario, il ricorso introduttivo del giudizio di cui al comma 6 in tanto è ammissibile in quanto abbia ad oggetto la contestazione della c.t.u., ciò che non può che significare che oggetto del ricorso può essere esclusivamente la richiesta di pervenire ad un accertamento sanitario difforme (totalmente o anche solo parzialmente) da quello contenuto nella c.t.u.
3) Infine, ai sensi del comma 5 secondo alinea, una volta che il procedimento per ATP sia iniziato, gli enti competenti non possono dare corso al riconoscimento della prestazione sino a che non gli sia stato notificato il decreto di omologa dell'accertamento tecnico preventivo. Solo a partire da tale momento, infatti, e nel termine di 120 giorni, la legge autorizza detti enti al «pagamento delle relative prestazioni», «subordinatamente alla verifica di tutti gli altri requisiti previsti dalla normativa vigente».
Quanto al merito, nel caso concreto, il TU nominato nella precedente fase di ATP ha riconosciuto i requisiti per l'assegno di invalidità in favore della resistente quantificando la percentuale di invalidità nell'80% a fronte di una valutazione della commissione medica pari solo al 55%
L' con varie argomentazioni ha quindi dedotto che il TU avrebbe errato nella valutazione delle Pt_1
patologie
Le doglianze sono fondate.
Il TU nominato in questa fase del giudizio, confutando punto per punto la valutazione del precedente ctu, ha considerato , dall'analisi dei documenti sanitari prodotti e dall'esame obiettivo, che la ricorrente sia affetta da cardiopatia ipertensiva (cod. 6442) percentuale 41% • esiti di isterectomia (per analogia cod. 9322) 11% • sindrome depressiva endoreattiva media (cod. 2205) 25%
• esiti di TIA (per analogia cod. 1101 ) 11%, concludendo- anche a seguito dei chiarimenti richiesti dal ctu per una percentuale di invalidità pari al 65% In particolare come risulta dalla consulenza il ctu ha verificato : dall'esame ecocardiografico del 31/08/2023 emerge una frazione di eiezione cardiaca pari al 43%, indicativo di una II classe funzionale NYHA;
è importante precisare che la classificazione NYHA si basa anche e soprattutto sul dato clinico di dispnea, infatti può essere inquadrato in II classe NYHA qualsiasi soggetto che presenti “limitazione dell'attività fisica abituale per la comparsa di dispnea, affaticamento, palpitazioni, benessere a riposo”. La ricorrente presenta dispnea solo per sforzi moderati (consulenza cardiologica del 31/08/2023), mentre non risulta inficiata l'attività fisica abituale né vengono menzionate palpitazioni. Pertanto tale patologia può essere valutata utilizzando il riferimento tabellare 6442 con percentuale pari al 41%. 2) per quanto riguarda la patologia artrosica, dall'esame radiografico citato dall'avv. Fusco emerge un'artrosi presente solo a livello dei dischi vertebrali lombari. L'incidenza dell'artrosi la si deve valutare sulle limitazioni funzionali dell'individuo. All'esame obiettivo i movimenti a carico del rachide dorso-lombare, delle articolazioni coxo-femorali bilaterali e delle ginocchia sono riferiti dolenti ma possibili in autonomia.
Pertanto, non essendo presenti limitazioni funzionali dei movimenti articolari, il sottoscritto consulente tecnico ha ritenuto e ritiene di non dover valutare tale patologia non assegnando una percentuale di invalidità. Per di più non è indicato il grado di curvatura della scoliosi;
considerato che
viene valutata in medicina legale una scoliosi che presenta un angolo di curvatura pari almeno a 40%
(riferimento tabellare 7003), e non è sicuramente il caso della ricorrente poiché una simile deviazione della colonna vertebrale sarebbe stata evidenziata all'esame obiettivo effettuato in sede di visita medico legale, tale deviazione della colonna non è stata valutata ai fini medico legali e non è possibile assegnare nessuna percentuale di invalidità. 3) l'insufficienza renale cronica non è ben documentata;
dalla relazione clinica del 21/06/2023 non si evince il valore del filtrato glomerulare, né della creatinina, né della proteinuria, indispensabili per poter stadiare tale patologia. Si ricorda inoltre che patologie come l'insufficienza renale ai primi stadi, che riguarda tutti quei pazienti che ancora non sono nella fase V o in trattamento dialitico, sono sono soggette a periodi di miglioramento seguendo una dieta alimentare corretta. Ed infatti, come si evince dall'ultima consulenza nefrologica del
21/06/2023, l'unica opzione terapeutica prescritta alla signora consiste in una Controparte_1 corretta alimentazione. Orbene, considerato che l'inquadramento dell'insufficienza renale cronica non può prescindere dalla conoscenza della proteinuria (la presenza di proteine nelle urine superiore a 150 mg/die) e dalla sua determinazione, sia come valore assoluto (proteinuria nelle 24 ore) sia come
ACR (rapporto tra albumina e creatinina nell'urina), e che agli atti non vi è traccia di tali determinazioni;
inoltre, considerato il valore di creatinina pari a 1.03 (valori normali 0.8-1.2 mg/dl), nella norma, che emerge dagli esami ematochimici del 05/01/2022, in miglioramento rispetto al valore di 1,18 che emerge dagli esami effettuati il 04/05/2021 e citati all'interno della consulenza nefrologica del 02/06/2021, non vi sono dati sufficienti per affermare che la ricorrente soffra di insufficienza renale cronica, e pertanto tale patologia non è stata valutata;
per quel che concerne la sindrome depressiva, si fa presente che in una condizione di depressione grave sarebbe giustificato poter reperire agli atti cartelle cliniche di inquadramento e diari clinici di una struttura sanitaria adeguata a seguire tali condizioni morbose, o perlomeno di molteplici consulenze psichiatriche che attestino un percorso espletato da una paziente con una simile presunta condizione psichiatrica. Agli atti la certificazione sanitaria risulta invece esigua. Inoltre, dal colloquio effettuato in sede di visita medico legale, non sono emersi segni tali da considerare tale forma come grave. Pertanto non si ci si trova in accordo con quanto relazionato all'interno della consulenza psichiatrica redatta il 30/05/2022 dal dottor il quale descrive inoltre un quadro di deficit cognitivo, assolutamente non Per_1 condivisibile, poiché non obiettivato alla visita e non refertato in nessun'altra consulenza sanitaria.
Pertanto, ai sensi della legge 30/3/1971 nr. 118 e D.M. del 05/02/1992, in risposta ai quesiti, si può concludere che le affezioni riscontrate alla signora globalmente considerate, allo Controparte_1 stato attuale, pur determinando un'inabilità e irrecuperabilità, sono valutabili, secondo le tabelle in vigore, come invalidità pari al 65%.”
Tali risultanze appaiono pienamente condivisibili.
Va ricordato che il sindacato del giudice sulla consulenza tecnica è limitato, esattamente come avviene per il sindacato della Cassazione sulle sentenze di merito, ai soli vizi di violazione di legge ovvero ai vizi della motivazione, non potendo il giudice sindacare il merito delle valutazioni mediche operate dal consulente (cfr. Cass. 7341/2004; 2151/2004; 11054/2003) e, dunque, risultando all'uopo irrilevanti le eventuali diverse valutazioni operate da altro sanitario.
In altri termini: la semplice affermazione che il consulente ha sottovalutato il complesso invalidante che affligge l'interessato, o che ha sbagliato a rilevarne la reale incidenza rispetto alla condizione di autosufficienza che invece si asserisce compromessa, non equivale a rivelare una palese devianza delle sue conclusioni dalle nozioni correnti della scienza medica (di cui la parte avrebbe comunque l'onere di indicare la fonte), né tantomeno equivale a segnalare l'omissione di accertamenti strumentali imprescindibili per la formulazione della corretta diagnosi.
Sicché, esulando da tali ambiti, la censura di difetto di motivazione o di erronea motivazione costituisce un mero dissenso diagnostico che non attiene a vizi del procedimento logico formale del consulente e non si traduce, pertanto, in una critica al suo operato che ne imponga la rinnovazione con altro esperto.
La considerazioni TU sono pienamente condivisibili in quanto sostenute da adeguate motivazioni, immuni da vizi logici e giuridici, e supportate da ogni utile e possibile accertamento. Il ricorso, pertanto, accolto e la ricorrente dichiarata NON in possesso delle condizioni sanitarie necessarie per il riconoscimento della prestazione richiesta
Tenuto conto delle risultanze peritali contrapposte le spese del giudizio vanno compensate fra le parti.
Le spese delle consulenze tecniche di ufficio si pongono, quindi, definitivamente a carico dell' . Pt_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord in funzione di giudice del lavoro, in persona della dott. Matilde Pezzullo definitivamente pronunziando, ogni diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede:
1. in accoglimento del ricorso dichiara che NON E' in possesso dei Controparte_1
requisiti sanitari necessari al riconoscimento della prestazione richiesta
2. Compensa le spese del giudizio fra le parti
3. le spese della C.T.U. sono poste definitivamente a carico dell' e liquidate come da Pt_1
separato decreto.
Aversa 3.4.2025 Il GIUDICE
Pres. Matilde Pezzullo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro, nella persona della dott.ssa Pres.
Matilde Pezzullo, ha pronunciato a seguito di trattazione scritta sostitutiva dell'odierna udienza in base all'art. 127 ter c.p.c.
SENTENZA
nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi di lavoro al 2622/2024 vertente
TRA
in persona del lrpt rapp.to e difeso dall'avv.to CAPASSO ERMINIO e dall'avv. Pt_1
CAVALCANTI GIULIANA
Ricorrente
CONTRO
rappresentato e difeso dall'avv. FUSCO MADDALENA Controparte_1
Resistente
FATTO E DIRITTO
OGGETTO: opposizione ad Atp
L' ha proposto opposizione ex art. 445 bis 5 comma c.p..c esponendo che l'odierna resistente Pt_1
aveva presentato domanda di riconoscimento dell'assegno di invalidità e che negato il beneficio in via amministrativa aveva proposto domanda ex art. 445 bis c.p.c.; che all'esito della ctu disposta il consulente aveva riconosciuto la sussistenza del requisito sanitario necessario al riconoscimento del beneficio;
di aver quindi presentato tempestiva dichiarazione di dissenso.
Argomentando ampiamente l' eccepiva l'erronea valutazione operata dal ctu e chiedeva quindi Pt_1
la rinnovazione delle operazioni peritali.
Costituitasi in giudizio parte resistente chiedeva il rigetto del ricorso, infondato in fatto ed in diritto e chiedeva l'omologazione del requisito sanitario secondo quanto già stabilito dal ctu.
Disposta ed espletata nuova ctu, disposta trattazione scritta del procedimento all'esito delle note la causa viene decisa con la presente sentenza Il ricorso è fondato.
Va premesso che l'art. 445 bis c.p.c prevede che nella fase di opposizione all'ATP la parte ricorrente debba contestare le conclusioni del TU, a pena di inammissibilità.
I motivi di contestazione della TU devono essere specifici e devono essere idonei a confutare le conclusioni cui è pervenuto il TU: al riguardo, la specificità dei motivi di contestazione delle conclusioni del TU è richiesta sul modello di quanto previsto nel giudizio di appello, nel senso che il giudice deve essere in grado di ipotizzare un' erroneità della TU per un motivo specifico che deve essere indicato dalla parte, vuoi per contrasto con le percentuali di invalidità in materia di invalidità civile (tabelle di cui al DM 5.2.1992) o per erroneo calcolo riduzionistico da parte del TU oppure per altro specifico motivo appositamente argomentato nel ricorso.
Va poi rilevato che, in presenza di contestazioni formulate dalle parti alle conclusioni del TU, si apre un procedimento contenzioso limitato "solo" alla discussione sulla invalidità, fase peraltro circoscritta agli elementi di contestazione proposti dalla parte dissenziente (cfr. Cass. 6084/2014;
6085/2014). In particolare, l'art. 445 bis c.p.c. è stato inserito dall'art. 38, comma 1, del d.l. 6 luglio
2011, n. 98, convertito, con modif., in l. 15 luglio 2011, n. 111. Ai sensi dell'art. 38, comma 2, del d.l. 98 del 2011, cit., la disposizione è entrata in vigore a partire dal 1° gennaio 2012. Il settimo comma, inserito dall'art. 27 della l. 12 novembre 2011, n. 183, ai sensi dell'art. 36 della legge n. 183, cit., ha invece vigore a decorrere dai trenta giorni successivi al 1° gennaio 2012. Sempre in premessa, va sottolineato che la dichiarata finalità della modifica legislativa è stata quella di «realizzare una maggiore economicità dell'azione amministrativa e favorire la piena operatività e trasparenza dei pagamenti, nonché deflazionare il contenzioso in materia previdenziale, di contenere la durata dei processi in materia previdenziale, nei termini di durata ragionevole dei processi, previsti ai sensi della
Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, ratificata ai sensi della legge 4 agosto 1955, n. 848» (art. 38 comma 1 d.l. 98/2011 cit.). Come si evince dal tenore dell'art 445 bis cpc e riconosciuto dalla giurisprudenza della Suprema Corte, la legge prevede oggi due distinti giudizi.
Tenuto conto che il diritto (finale) ad una delle prestazioni previdenziali o assistenziali elencate al primo comma dell'art. 445 bis c.p.c., ha, di regola, due distinti presupposti, l'uno sanitario, l'altro di carattere reddituale o c.d. socio-economico, il legislatore ha inteso scindere la tutela giurisdizionale, prevedendo, per l'accertamento giudiziale di questi due distinti presupposti, altrettanti giudizi: un primo procedimento, pregiudiziale ed a carattere necessario, previsto ai commi 1, 4, 5, 6 e 7 dell'art. 445 bis, avente ad oggetto esclusivamente la verifica (preventiva) delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa che si intende far valere, ed a sua volta suddiviso in due fasi innanzi al medesimo Tribunale (prima fase e fase, eventuale, di opposizione); un distinto ed autonomo procedimento, previsto ai commi 1 e 2 dell'art. 445 bis, avente ad oggetto il riconoscimento del diritto
(finale) alla prestazione cui l'accertamento sanitario era preordinato, da ritenersi esperibile solo una volta che l'accertamento sanitario oggetto del primo procedimento sia divenuto definitivo.
Tale secondo giudizio, infatti, secondo quanto prescritto dal legislatore, deve essere necessariamente
(a pena di improcedibilità) preceduto da un accertamento tecnico preventivo avente ad oggetto il solo accertamento sanitario che costituisce il presupposto clinico (fattuale) del diritto invocato.
Ora, dalla scelta del legislatore si evince che non è possibile dare corso al giudizio per l'accertamento del diritto (finale) alla prestazione, finché l'accertamento sanitario non è divenuto definitivo o per essere stato omologato l'accertamento o per essere stato deciso, con sentenza inappellabile, il giudizio di contestazione della perizia.
In altre parole, l'improcedibilità del giudizio per il conseguimento della prestazione opera finché
l'accertamento tecnico non può ritenersi completato e sfociato in un accertamento sanitario a carattere definitivo.
Se, dunque, depositata la c.t.u., viene proposto il dissenso e presentato il successivo ricorso per la contestazione delle conclusioni del consulente, il perfezionamento della condizione di procedibilità deve ritenersi impedito, con la conseguente impossibilità di proporre la domanda per il riconoscimento del diritto alla prestazione, anche se contestualmente, nel medesimo giudizio avente ad oggetto la contestazione della c.t.u..
In tal senso militano diversi ordini di considerazioni:
1) In primo luogo, la legge chiarisce che l'improcedibilità del ricorso ordinario per il riconoscimento del diritto (finale) alla prestazione si determina anche se l'accertamento tecnico, pur iniziato, non sia stato concluso, e richiede, nel caso di rilevata improcedibilità, la proposizione dell'istanza di accertamento, ovvero di completamento dello stesso. E la sola “conclusione” giuridicamente rilevante non può che essere il fine ultimo dello speciale procedimento per ATP, e cioè l'omologa dell'accertamento sanitario. Altrimenti, se si consentisse di impedire l'improcedibilità del ricorso ordinario una volta effettuata la perizia, anche se quella perizia non è stata omologata e non è dunque utilizzabile ai fini del pagamento della prestazione, significherebbe sostanzialmente vanificare quella finalità deflattiva del contenzioso che ha ispirato il legislatore;
2) In secondo luogo, la netta distinzione tra i due tipi di giudizio ordinario (giudizio per il riconoscimento del diritto, di cui al comma 1, e giudizio di contestazione dell'accertamento tecnico preventivo, di cui al comma 6) emerge:
2.a) dai due distinti riferimenti testuali, al comma 2, alla
«domanda di cui al primo comma», ed al comma 7, al «giudizio previsto dal comma precedente»
(sesto comma): diversità di riferimenti che non avrebbe alcun senso ove i due giudizi fossero sovrapponibili;
2.b) dal regime di inappellabilità della sola sentenza che definisce il giudizio di cui al comma 6, che, stante il carattere eccezionale rispetto alla regola generale di cui all'art. 339 comma 1
c.p.c., non può ritenersi esteso al giudizio introdotto con la distinta domanda di cui al comma 1, giudizio che pertanto non può che sfociare in una sentenza appellabile;
2.c) dalla previsione, per il giudizio instaurato, a seguito del deposito dell'atto di dissenso, al solo ed esplicito fine di «contestare le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio», che il ricorso introduttivo contenga «a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione».
Dunque, a differenza del giudizio per il riconoscimento del diritto alla prestazione, questa seconda ed eventuale fase del giudizio di primo grado in materia di accertamento sanitario ha un carattere impugnatorio, tanto che la mancata specificazione dei motivi di contestazione della c.t.u. impone al giudice di emettere una sentenza di carattere processuale di inammissibilità.
E se la mancanza di contestazioni comporta l'inammissibilità del ricorso, argomentando a contrario, il ricorso introduttivo del giudizio di cui al comma 6 in tanto è ammissibile in quanto abbia ad oggetto la contestazione della c.t.u., ciò che non può che significare che oggetto del ricorso può essere esclusivamente la richiesta di pervenire ad un accertamento sanitario difforme (totalmente o anche solo parzialmente) da quello contenuto nella c.t.u.
3) Infine, ai sensi del comma 5 secondo alinea, una volta che il procedimento per ATP sia iniziato, gli enti competenti non possono dare corso al riconoscimento della prestazione sino a che non gli sia stato notificato il decreto di omologa dell'accertamento tecnico preventivo. Solo a partire da tale momento, infatti, e nel termine di 120 giorni, la legge autorizza detti enti al «pagamento delle relative prestazioni», «subordinatamente alla verifica di tutti gli altri requisiti previsti dalla normativa vigente».
Quanto al merito, nel caso concreto, il TU nominato nella precedente fase di ATP ha riconosciuto i requisiti per l'assegno di invalidità in favore della resistente quantificando la percentuale di invalidità nell'80% a fronte di una valutazione della commissione medica pari solo al 55%
L' con varie argomentazioni ha quindi dedotto che il TU avrebbe errato nella valutazione delle Pt_1
patologie
Le doglianze sono fondate.
Il TU nominato in questa fase del giudizio, confutando punto per punto la valutazione del precedente ctu, ha considerato , dall'analisi dei documenti sanitari prodotti e dall'esame obiettivo, che la ricorrente sia affetta da cardiopatia ipertensiva (cod. 6442) percentuale 41% • esiti di isterectomia (per analogia cod. 9322) 11% • sindrome depressiva endoreattiva media (cod. 2205) 25%
• esiti di TIA (per analogia cod. 1101 ) 11%, concludendo- anche a seguito dei chiarimenti richiesti dal ctu per una percentuale di invalidità pari al 65% In particolare come risulta dalla consulenza il ctu ha verificato : dall'esame ecocardiografico del 31/08/2023 emerge una frazione di eiezione cardiaca pari al 43%, indicativo di una II classe funzionale NYHA;
è importante precisare che la classificazione NYHA si basa anche e soprattutto sul dato clinico di dispnea, infatti può essere inquadrato in II classe NYHA qualsiasi soggetto che presenti “limitazione dell'attività fisica abituale per la comparsa di dispnea, affaticamento, palpitazioni, benessere a riposo”. La ricorrente presenta dispnea solo per sforzi moderati (consulenza cardiologica del 31/08/2023), mentre non risulta inficiata l'attività fisica abituale né vengono menzionate palpitazioni. Pertanto tale patologia può essere valutata utilizzando il riferimento tabellare 6442 con percentuale pari al 41%. 2) per quanto riguarda la patologia artrosica, dall'esame radiografico citato dall'avv. Fusco emerge un'artrosi presente solo a livello dei dischi vertebrali lombari. L'incidenza dell'artrosi la si deve valutare sulle limitazioni funzionali dell'individuo. All'esame obiettivo i movimenti a carico del rachide dorso-lombare, delle articolazioni coxo-femorali bilaterali e delle ginocchia sono riferiti dolenti ma possibili in autonomia.
Pertanto, non essendo presenti limitazioni funzionali dei movimenti articolari, il sottoscritto consulente tecnico ha ritenuto e ritiene di non dover valutare tale patologia non assegnando una percentuale di invalidità. Per di più non è indicato il grado di curvatura della scoliosi;
considerato che
viene valutata in medicina legale una scoliosi che presenta un angolo di curvatura pari almeno a 40%
(riferimento tabellare 7003), e non è sicuramente il caso della ricorrente poiché una simile deviazione della colonna vertebrale sarebbe stata evidenziata all'esame obiettivo effettuato in sede di visita medico legale, tale deviazione della colonna non è stata valutata ai fini medico legali e non è possibile assegnare nessuna percentuale di invalidità. 3) l'insufficienza renale cronica non è ben documentata;
dalla relazione clinica del 21/06/2023 non si evince il valore del filtrato glomerulare, né della creatinina, né della proteinuria, indispensabili per poter stadiare tale patologia. Si ricorda inoltre che patologie come l'insufficienza renale ai primi stadi, che riguarda tutti quei pazienti che ancora non sono nella fase V o in trattamento dialitico, sono sono soggette a periodi di miglioramento seguendo una dieta alimentare corretta. Ed infatti, come si evince dall'ultima consulenza nefrologica del
21/06/2023, l'unica opzione terapeutica prescritta alla signora consiste in una Controparte_1 corretta alimentazione. Orbene, considerato che l'inquadramento dell'insufficienza renale cronica non può prescindere dalla conoscenza della proteinuria (la presenza di proteine nelle urine superiore a 150 mg/die) e dalla sua determinazione, sia come valore assoluto (proteinuria nelle 24 ore) sia come
ACR (rapporto tra albumina e creatinina nell'urina), e che agli atti non vi è traccia di tali determinazioni;
inoltre, considerato il valore di creatinina pari a 1.03 (valori normali 0.8-1.2 mg/dl), nella norma, che emerge dagli esami ematochimici del 05/01/2022, in miglioramento rispetto al valore di 1,18 che emerge dagli esami effettuati il 04/05/2021 e citati all'interno della consulenza nefrologica del 02/06/2021, non vi sono dati sufficienti per affermare che la ricorrente soffra di insufficienza renale cronica, e pertanto tale patologia non è stata valutata;
per quel che concerne la sindrome depressiva, si fa presente che in una condizione di depressione grave sarebbe giustificato poter reperire agli atti cartelle cliniche di inquadramento e diari clinici di una struttura sanitaria adeguata a seguire tali condizioni morbose, o perlomeno di molteplici consulenze psichiatriche che attestino un percorso espletato da una paziente con una simile presunta condizione psichiatrica. Agli atti la certificazione sanitaria risulta invece esigua. Inoltre, dal colloquio effettuato in sede di visita medico legale, non sono emersi segni tali da considerare tale forma come grave. Pertanto non si ci si trova in accordo con quanto relazionato all'interno della consulenza psichiatrica redatta il 30/05/2022 dal dottor il quale descrive inoltre un quadro di deficit cognitivo, assolutamente non Per_1 condivisibile, poiché non obiettivato alla visita e non refertato in nessun'altra consulenza sanitaria.
Pertanto, ai sensi della legge 30/3/1971 nr. 118 e D.M. del 05/02/1992, in risposta ai quesiti, si può concludere che le affezioni riscontrate alla signora globalmente considerate, allo Controparte_1 stato attuale, pur determinando un'inabilità e irrecuperabilità, sono valutabili, secondo le tabelle in vigore, come invalidità pari al 65%.”
Tali risultanze appaiono pienamente condivisibili.
Va ricordato che il sindacato del giudice sulla consulenza tecnica è limitato, esattamente come avviene per il sindacato della Cassazione sulle sentenze di merito, ai soli vizi di violazione di legge ovvero ai vizi della motivazione, non potendo il giudice sindacare il merito delle valutazioni mediche operate dal consulente (cfr. Cass. 7341/2004; 2151/2004; 11054/2003) e, dunque, risultando all'uopo irrilevanti le eventuali diverse valutazioni operate da altro sanitario.
In altri termini: la semplice affermazione che il consulente ha sottovalutato il complesso invalidante che affligge l'interessato, o che ha sbagliato a rilevarne la reale incidenza rispetto alla condizione di autosufficienza che invece si asserisce compromessa, non equivale a rivelare una palese devianza delle sue conclusioni dalle nozioni correnti della scienza medica (di cui la parte avrebbe comunque l'onere di indicare la fonte), né tantomeno equivale a segnalare l'omissione di accertamenti strumentali imprescindibili per la formulazione della corretta diagnosi.
Sicché, esulando da tali ambiti, la censura di difetto di motivazione o di erronea motivazione costituisce un mero dissenso diagnostico che non attiene a vizi del procedimento logico formale del consulente e non si traduce, pertanto, in una critica al suo operato che ne imponga la rinnovazione con altro esperto.
La considerazioni TU sono pienamente condivisibili in quanto sostenute da adeguate motivazioni, immuni da vizi logici e giuridici, e supportate da ogni utile e possibile accertamento. Il ricorso, pertanto, accolto e la ricorrente dichiarata NON in possesso delle condizioni sanitarie necessarie per il riconoscimento della prestazione richiesta
Tenuto conto delle risultanze peritali contrapposte le spese del giudizio vanno compensate fra le parti.
Le spese delle consulenze tecniche di ufficio si pongono, quindi, definitivamente a carico dell' . Pt_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord in funzione di giudice del lavoro, in persona della dott. Matilde Pezzullo definitivamente pronunziando, ogni diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede:
1. in accoglimento del ricorso dichiara che NON E' in possesso dei Controparte_1
requisiti sanitari necessari al riconoscimento della prestazione richiesta
2. Compensa le spese del giudizio fra le parti
3. le spese della C.T.U. sono poste definitivamente a carico dell' e liquidate come da Pt_1
separato decreto.
Aversa 3.4.2025 Il GIUDICE
Pres. Matilde Pezzullo