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Sentenza 4 settembre 2025
Sentenza 4 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 04/09/2025, n. 625 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 625 |
| Data del deposito : | 4 settembre 2025 |
Testo completo
N. V.G. 2193/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
Volontaria Giurisdizione
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Silvia Corinaldesi Presidente
Alessandro Di Tano Giudice
Lara Seccacini Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA PARZIALE nel ricorso congiunto iscritto al n. v.g. 2193/2025 promosso da:
nata il [...] a [...], rappresentata, difesa Parte_1
e domiciliata da/presso avv. CASAGRANDE ANDREA;
e
nato il [...] a [...], rappresentata, difeso Controparte_1
e domiciliato da/presso avv. GALLI GIUSEPPINA;
RICORRENTI
e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO in sede;
INTERVENTORE EX LEGE
OGGETTO: SEPARAZIONE [E DIVORZIO CONGIUNTO];
CONCLUSIONI: “1. Autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di Legge.
2. La dimora coniugale ubicata nel Comune di Corinaldo in Via San Bartolo n. 113 unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, viene assegnata al proprietario Sig. e la Sig.ra Controparte_1
dalla sottoscrizione del presente ricorso, si trasferirà presso altra dimora ove trasferirà Parte_1 la residenza
3. resta affidato ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno congiuntamente la CP_2 responsa itoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno
- 1 - prese singolarmente dal genitore con cui il figlio si troverà al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la sua equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali.
4. sarà collocato prevalentemente presso la dimora materna;
il padre potrà esercitare il CP_2 diritto di visita secondo le seguenti cadenze: starà una settimana con la madre e una settimana con il padre (settimana che CP_2 comprende anche i week end).
4/a) durante le festività comandate di Natale, Capodanno, e Pasqua ciascun genitore starà con il figlio seguendo il criterio dell'alternanza delle festività di anno in anno con entrambi i genitori;
durante le vacanze estive il figlio trascorrerà con ciascun genitore fino ad un massimo di due settimane, anche non consecutive, da concordarsi entro il mese di maggio di ogni anno.
5. Ciascun genitore si occuperà del mantenimento ordinario di per il periodo di CP_2 pertinenza di ciascuno;
6. Le spese straordinarie nell'interesse di secondo quanto previsto dal protocollo del CP_2
Tribunale di Ancona attualmente in vigore, sono poste a carico del Sig. al 100% oltre a CP_1 quelle per il vestiario che sarà acquistato direttamente dal Sig. CP_1
7. l'Assegno Unico continuerà ad essere percepito integralmente dalla Sig. . Parte_1
ALTRE DISPOSIZIONI PATRIMONIALI
7. Dato atto delle attuali condizioni economico/reddituali dei coniugi, il Sig. verserà CP_1 alla Sig.ra tramite accredito in c/c un contributo una tantum per il s ento di Parte_1
€ 2.000,00 che sarà versato al momento della sottoscrizione del presente ricorso
8. Al momento della omologa della separazione il Sig. consegnerà alla Sig.ra CP_1 libretto postale e polizza integrativa Fondo pensione intestata a Parte_1 Parte_1
(accantonati Euro 6.000,00)”.
* * * *
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. Con ricorso depositato congiuntamente e che Parte_1 Controparte_1 si sono uniti in matrimonio il 17/09/2011, hanno chiesto pronunciarsi la separazione consensuale.
2. L'udienza di comparizione è stata sostituita ex art. 127-ter c.p.c. dallo scambio di note scritte, che sono state tempestivamente depositate dalle parti.
3. Gli atti sono stati regolarmente trasmessi, ex art. 71 e 473 bis.51 c.p.c., al Pubblico Ministero che ha espresso parere favorevole all'accoglimento del ricorso.
4. La domanda tesa ad ottenere la pronuncia di separazione è fondata e, pertanto, deve essere accolta. Non vi è incertezza sulla impossibilità di ricostituire il consorzio familiare, come evidenzia la domanda delle parti congiunta sul punto.
La concorde volontà delle parti di ottenere la separazione giudiziale e il venir meno di un vero progetto di vita coniugale inducono ad escludere la possibilità di una
- 2 - riconciliazione tra i coniugi e a riconoscere l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
Deve in conseguenza essere pronunciata la separazione personale dei coniugi.
5. Le condizioni di separazione prospettate sono conformi alla situazione economica delle parti e corrispondenti agli interessi del figlio.
Segnatamente, in relazione a quest'ultimo, è stato previsto un collocamento paritario presso ciascun genitore, con conseguente previsione di mantenimento diretto;
per quanto concerne, invece, le spese straordinarie, le stesse sono poste a carico del Sig. al CP_1
100%, come quelle per il vestiario che sarà acquistato direttamente dallo stesso.
Non si ravvisa la necessità, ex art. 473-bis.4, ult. co., c.p.c., procedere d'ufficio all'ascolto del minore, posto che le condizioni concordate risultano rispondenti al suo interesse morale e materiale, sono rispettose della sua esigenza di mantenere un rapporto continuativo con ciascun genitore (cfr. collocamento paritario che appare facilmente praticabile, attesa anche l'età del ragazzo), il clima tra le parti appare collaborativo e non emergono profili di coazione del minore.
6. Nel ricorso introduttivo le parti hanno chiesto anche la dichiarazione di scioglimento del matrimonio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia;
ciò posto, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine normativamente indicato e dovendosi attendere il passaggio in giudicato della sentenza, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice relatore, affinché lo stesso – trascorsi sei mesi dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte (atteso che l'udienza di comparizione è stata sostituita, appunto, dal deposito telematico di note scritte) – provveda ad acquisire la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art. 2 della legge n. 898/70.
La pronuncia in ordine alle spese di lite è differita alla definizione del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona, in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando, in accoglimento delle conclusioni congiunte delle parti, dispone quanto segue: dichiara la separazione dei coniugi e i quali Parte_1 Controparte_1 hanno contatto matrimonio a Ripe, oggi (AN), il 17/09/2011, trascritto nel Parte_2
Registro dello Stato Civile del Comune di Trecastelli (AN) al n. 4, parte I, serie // Ufficio 1 dell'anno 2011; omologa gli accordi intervenuti tra le parti alle condizioni indicate nel ricorso e sopra riportate;
ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Trecastelli (AN) di procedere alle annotazioni di legge;
dispone la prosecuzione del giudizio come da separata ordinanza;
spese al definitivo.
Si comunichi.
- 3 - Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 23/VII/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Lara Seccacini Silvia Corinaldesi
- 4 -
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
Volontaria Giurisdizione
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Silvia Corinaldesi Presidente
Alessandro Di Tano Giudice
Lara Seccacini Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA PARZIALE nel ricorso congiunto iscritto al n. v.g. 2193/2025 promosso da:
nata il [...] a [...], rappresentata, difesa Parte_1
e domiciliata da/presso avv. CASAGRANDE ANDREA;
e
nato il [...] a [...], rappresentata, difeso Controparte_1
e domiciliato da/presso avv. GALLI GIUSEPPINA;
RICORRENTI
e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO in sede;
INTERVENTORE EX LEGE
OGGETTO: SEPARAZIONE [E DIVORZIO CONGIUNTO];
CONCLUSIONI: “1. Autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di Legge.
2. La dimora coniugale ubicata nel Comune di Corinaldo in Via San Bartolo n. 113 unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, viene assegnata al proprietario Sig. e la Sig.ra Controparte_1
dalla sottoscrizione del presente ricorso, si trasferirà presso altra dimora ove trasferirà Parte_1 la residenza
3. resta affidato ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno congiuntamente la CP_2 responsa itoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno
- 1 - prese singolarmente dal genitore con cui il figlio si troverà al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la sua equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali.
4. sarà collocato prevalentemente presso la dimora materna;
il padre potrà esercitare il CP_2 diritto di visita secondo le seguenti cadenze: starà una settimana con la madre e una settimana con il padre (settimana che CP_2 comprende anche i week end).
4/a) durante le festività comandate di Natale, Capodanno, e Pasqua ciascun genitore starà con il figlio seguendo il criterio dell'alternanza delle festività di anno in anno con entrambi i genitori;
durante le vacanze estive il figlio trascorrerà con ciascun genitore fino ad un massimo di due settimane, anche non consecutive, da concordarsi entro il mese di maggio di ogni anno.
5. Ciascun genitore si occuperà del mantenimento ordinario di per il periodo di CP_2 pertinenza di ciascuno;
6. Le spese straordinarie nell'interesse di secondo quanto previsto dal protocollo del CP_2
Tribunale di Ancona attualmente in vigore, sono poste a carico del Sig. al 100% oltre a CP_1 quelle per il vestiario che sarà acquistato direttamente dal Sig. CP_1
7. l'Assegno Unico continuerà ad essere percepito integralmente dalla Sig. . Parte_1
ALTRE DISPOSIZIONI PATRIMONIALI
7. Dato atto delle attuali condizioni economico/reddituali dei coniugi, il Sig. verserà CP_1 alla Sig.ra tramite accredito in c/c un contributo una tantum per il s ento di Parte_1
€ 2.000,00 che sarà versato al momento della sottoscrizione del presente ricorso
8. Al momento della omologa della separazione il Sig. consegnerà alla Sig.ra CP_1 libretto postale e polizza integrativa Fondo pensione intestata a Parte_1 Parte_1
(accantonati Euro 6.000,00)”.
* * * *
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. Con ricorso depositato congiuntamente e che Parte_1 Controparte_1 si sono uniti in matrimonio il 17/09/2011, hanno chiesto pronunciarsi la separazione consensuale.
2. L'udienza di comparizione è stata sostituita ex art. 127-ter c.p.c. dallo scambio di note scritte, che sono state tempestivamente depositate dalle parti.
3. Gli atti sono stati regolarmente trasmessi, ex art. 71 e 473 bis.51 c.p.c., al Pubblico Ministero che ha espresso parere favorevole all'accoglimento del ricorso.
4. La domanda tesa ad ottenere la pronuncia di separazione è fondata e, pertanto, deve essere accolta. Non vi è incertezza sulla impossibilità di ricostituire il consorzio familiare, come evidenzia la domanda delle parti congiunta sul punto.
La concorde volontà delle parti di ottenere la separazione giudiziale e il venir meno di un vero progetto di vita coniugale inducono ad escludere la possibilità di una
- 2 - riconciliazione tra i coniugi e a riconoscere l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
Deve in conseguenza essere pronunciata la separazione personale dei coniugi.
5. Le condizioni di separazione prospettate sono conformi alla situazione economica delle parti e corrispondenti agli interessi del figlio.
Segnatamente, in relazione a quest'ultimo, è stato previsto un collocamento paritario presso ciascun genitore, con conseguente previsione di mantenimento diretto;
per quanto concerne, invece, le spese straordinarie, le stesse sono poste a carico del Sig. al CP_1
100%, come quelle per il vestiario che sarà acquistato direttamente dallo stesso.
Non si ravvisa la necessità, ex art. 473-bis.4, ult. co., c.p.c., procedere d'ufficio all'ascolto del minore, posto che le condizioni concordate risultano rispondenti al suo interesse morale e materiale, sono rispettose della sua esigenza di mantenere un rapporto continuativo con ciascun genitore (cfr. collocamento paritario che appare facilmente praticabile, attesa anche l'età del ragazzo), il clima tra le parti appare collaborativo e non emergono profili di coazione del minore.
6. Nel ricorso introduttivo le parti hanno chiesto anche la dichiarazione di scioglimento del matrimonio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia;
ciò posto, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine normativamente indicato e dovendosi attendere il passaggio in giudicato della sentenza, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice relatore, affinché lo stesso – trascorsi sei mesi dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte (atteso che l'udienza di comparizione è stata sostituita, appunto, dal deposito telematico di note scritte) – provveda ad acquisire la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art. 2 della legge n. 898/70.
La pronuncia in ordine alle spese di lite è differita alla definizione del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona, in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando, in accoglimento delle conclusioni congiunte delle parti, dispone quanto segue: dichiara la separazione dei coniugi e i quali Parte_1 Controparte_1 hanno contatto matrimonio a Ripe, oggi (AN), il 17/09/2011, trascritto nel Parte_2
Registro dello Stato Civile del Comune di Trecastelli (AN) al n. 4, parte I, serie // Ufficio 1 dell'anno 2011; omologa gli accordi intervenuti tra le parti alle condizioni indicate nel ricorso e sopra riportate;
ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Trecastelli (AN) di procedere alle annotazioni di legge;
dispone la prosecuzione del giudizio come da separata ordinanza;
spese al definitivo.
Si comunichi.
- 3 - Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 23/VII/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Lara Seccacini Silvia Corinaldesi
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