TRIB
Sentenza 30 aprile 2025
Sentenza 30 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 30/04/2025, n. 1628 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 1628 |
| Data del deposito : | 30 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. n. 17963/2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica e nella persona del
Giudice Unico dott.ssa MO RR, pronuncia la seguente:
SENTENZA
nel giudizio iscritto al n. 17963/2018 R.G. promosso
DA in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli Parte_1
avv.ti Giuseppe Durante e Salvatore Narciso ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv.
Durante sito in Bari alla via della Costituente n. 29, giusta mandato in atti;
- attrice opponente –
CONTRO
, in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1 rappresentata e difesa dall'avv. Valentino Torricelli presso il cui studio sito in Lecce alla via Oberdan
n. 96 ha eletto domicilio, giusta mandato in atti;
- convenuta opposta –
NONCHE' CONTRO in persona del legale Controparte_2 rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Luciano Martucci presso il cui studio sito in Bari alla via Andrea da Bari n. 125 ha eletto domicilio, giusta mandato in atti;
- terza chiamata –
OGGETTO: opposizione a cartella di pagamento
CONCLUSIONI: come rassegnate all'udienza del 28.10.2024 e nei rispettivi scritti difensivi che si intendono integralmente richiamati.
CONSIDERATO IN FATTO ED IN DIRITTO che, quanto al profilo processuale inerente alla decisione della causa, mette conto rilevare che
MO RR l'udienza di precisazione delle conclusioni è stata celebrata in applicazione del disposto dell'art. 127 ult. co. e dell'art. 127 ter c.p.c., mediante comparizione figurata nelle forme della trattazione c.d. scritta (cfr. decreto di fissazione udienza).
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nei limiti della dovuta esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione in termini succinti ed essenziali (artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.), le posizioni delle parti e l'iter del processo possono sinteticamente riepilogarsi come segue.
Con atto di citazione in opposizione a cartella di pagamento notificato in data 07.12.2018 la conveniva in giudizio l' per ivi sentire disporre Parte_1 Controparte_3
– previa sospensione dell'efficacia esecutiva della cartella di pagamento n. 014 2018 00335135 30 -
l'annullamento della cartella de qua.
L'attrice-opponente esponeva in fatto che in data 20.11.2018 le veniva notificata da
[...]
la cartella di pagamento n. 014 2018 00335135 30 con la quale le veniva Controparte_1 intimato il pagamento dell'importo di €. 222.181,29 asseritamente vantato da
[...]
Controparte_4
A fondamento dell'opposizione l'attrice deduceva i seguenti motivi:
1) l'illegittimità dell'utilizzo dello strumento della riscossione a mezzo ruolo, trattandosi di un credito privato vantato dalla Controparte_5
2) l'illegittimità dell'opposta cartella di pagamento per assenza di titolo avente efficacia esecutiva ai sensi dell'art. 21 del D.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, non essendole stato notificato alcun atto che potesse essere qualificato come ingiunzione;
3) l'illegittimità derivata dell'opposta cartella di pagamento per vizio di sottoscrizione del ruolo in essa riprodotto ai sensi dell'art.12, comma 4, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602;
4) l'illegittimità dell'opposta cartella di pagamento per decadenza del diritto di riscuotere le somme richieste ai sensi dell'art. 25 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602;
5) l'illegittimità dell'opposta cartella di pagamento per vizio di motivazione in ordine ai presupposti di fatto e di diritto della pretesa, non essendo stata specificata la modalità di calcolo dell'importo relativo agli oneri di riscossione e agli interessi, non essendo stato allegato alcun atto richiamato nella cartella di pagamento e non essendo stato indicato il termine e l'autorità cui proporre impugnazione.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 22.02.2019 si costituiva in giudizio l' che, previa richiesta di essere autorizzata a chiamare in causa Controparte_1
la con spostamento della prima udienza, Controparte_5
eccepiva:
MO RR 1) l'inammissibilità dell'opposizione trattandosi di opposizione agli atti esecutivi che ex art. 617 c.p.c. andava proposta nei 20 giorni dalla notifica effettivamente avvenuta in data 26.09.2018 e non il
20.11.2018 come dedotto da parte opponente;
2) l'inammissibilità dell'opposizione avverso la cartella che ex art. 21 D. Lvo 546/92 doveva essere impugnata entro 60 giorni dalla notifica e tanto non è accaduto sicchè il credito è divenuto definitivo;
3) la carenza di giurisdizione del Giudice Ordinario in favore del Giudice Tributario;
e nel merito instava per il rigetto dell'opposizione siccome infondata in fatto e in diritto con condanna di parte opponente alle spese del giudizio.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 21.09.2020 si costituiva in giudizio la terza chiamata (d'ora innanzi per brevità Controparte_5
Contr
che instava per il rigetto dell'opposizione siccome infondata sia in fatto che in diritto. Contr deduceva la natura pubblica della garanzia scaturente dal Fondo ex art. 2, co. 100, della L n.
662/1996 e la natura privilegiata del credito.
Contr Nel caso di specie, esponeva che con richiesta del 18.04.2012, la CP_7 domandava l'accesso al Fondo di cui alla L. n. 662/1996 per un finanziamento dell'importo di €.
400.000,00 in corso di concessione in favore della cui accedeva atto di garanzia Parte_1
personale di e Parte_2 Persona_1
Il Consiglio di Gestione del Fondo, con delibera del 01.06.2012 ammetteva all'intervento agevolativo e alla relativa garanzia l'operazione di finanziamento a lungo termine dell'importo di €.
400.000,00 per consolidamento di passività a breve, concessa dalla all'odierna CP_7
opponente.
Con successive comunicazioni dell'ottobre 2014 la (nelle more succeduta a Parte_3 CP_7
richiedeva l'attivazione della garanzia de qua, adducendo l'inadempimento della società
[...] debitrice alle proprie obbligazioni per l'importo di €. 307.193,27.
L'importo garantito veniva liquidato nella misura di €. 215.193,27 con delibera del Parte 27.05.2015, oggetto di successivo immediato pagamento in favore di
Va inoltre rappresentato che stessa aveva provveduto a costituire in mora parte Parte_3
Contr debitrice con missiva del 05.06.2014, cui seguiva ingiunzione da parte di
La a causa del mancato pagamento di n. 8 rate, comunicava la decadenza dal Parte_3 beneficio del termine e intimava il pagamento della somma di €. 304.131,66.
Non avendo ricevuto riscontro, la trasmetteva a l'attestazione di Parte_3 Pt_4
credito prescritta dalle Disposizioni Operative vigenti della L. 662/96 e la formale "prima richiesta" Contr di attivazione della garanzia prestata del Fondo ex L. n. 662/96 per la posizione
MO RR Conseguentemente, il Consiglio di Gestione del Fondo, dopo aver avviato la relativa istruttoria, deliberava il provvedimento di liquidazione della perdita pari a €. 215.704,28, dandone comunicazione alla banca finanziatrice e acquisendo il diritto di rivalersi sull'impresa inadempiente e, proporzionalmente all'ammontare dei predetti importi, di surrogarsi in tutti i diritti spettanti al soggetto finanziatore in relazione alle eventuali altre garanzie reali e personali acquisite nei confronti della debitrice.
Contr Pertanto la comunicava a e ai garanti, e Parte_1 Parte_2 Persona_1
la surroga nei diritti della banca finanziatrice, con contestuale dichiarazione di credito e
[...]
invito al pagamento che, tuttavia, non sortivano alcun effetto, di talchè, decorso infruttuosamente il termine, , dopo aver formato il ruolo esattoriale, lo affidava ad Pt_4 Controparte_1
.
[...]
In assenza di istruttoria la causa, ritenuta matura per la decisione alla luce della documentazione in atti veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e, dopo taluni rinvii scaturenti da esigenze organizzative del ruolo di cognizione, all'udienza del 28.10.2024 veniva trattenuta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
non depositava la propria comparsa conclusionale né la Controparte_1
memoria di replica.
*****
Tanto premesso in fatto, le questioni sorte nel contraddittorio delle parti devono essere esaminate secondo l'ordine logico giuridico.
Preliminarmente deve essere esaminata l'eccezione di difetto di giurisdizione del Giudice
Ordinario in favore del Giudice Tributario sollevata da . Controparte_1
L'eccezione è infondata.
La Suprema Corte ha, al riguardo, statuito che “appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario la controversia avente ad oggetto la domanda di restituzione di un finanziamento o di una sovvenzione erogata con fondi pubblici a fini agevolativi a piccole o medie imprese, rientrando nella comune disciplina dei rapporti debito e credito in adempimento dell'obbligo di restituzione di quanto ricevuto a titolo di pubbliche erogazioni” (cfr. Cass. SS. UU. n. 9826/2014).
Nel caso di specie, attesa la natura del credito oggetto della controversia non è revocabile in dubbio che la giurisdizione competa al Giudice Ordinario e non alla Commissione Tributaria.
Ancora in via preliminare deve essere vagliata l'eccezione di inammissibilità dell'opposizione per tardività trattandosi di opposizione agli atti esecutivi che doveva essere proposta nel termine di
MO RR venti giorni dalla notifica della cartella avvenuta in data 26.09.2018, atteso che l'opposizione è stata notificata in data 07.12.2018.
Orbene, l'eccezione in parola si appalesa parzialmente fondata.
Vertendo le contestazioni mosse dall'opponente sia sull'an dell'esecuzione relativamente ai motivi sub 1) e 2) che sul quomodo della stessa in ordine agli ulteriori motivi, quella proposta, va qualificata sia come opposizione all'esecuzione quanto alla contestazione del diritto del creditore di agire, per il tramite dell'Agente della Riscossione, mediante la procedura esattoriale, trattandosi di un credito privato vantato dalla e in assenza di Controparte_5
un valido titolo esecutivo, sia come opposizione agli atti esecutivi, quanto alle doglianze inerenti l'illegittimità della cartella per vizio di sottoscrizione del ruolo, decadenza del diritto di riscuotere le somme e vizio di motivazione.
Conseguenza di tanto è che risultando le doglianze incentrate sul quomodo dell'esecuzione intempestive non essendo stata promossa l'opposizione nel termine di venti giorni dalla dedotta conoscenza dell'atto impugnato – in disparte l'obiettiva infondatezza di siffatte doglianze - relativamente ai motivi di opposizione agli atti esecutivi l'opposizione è inammissibile in quanto tardiva.
Passando al merito, l'opposizione proposta ai sensi dell'art. 615 co. 1 c.p.c. è infondata e merita la sorte del rigetto per le ragioni di seguito esposte.
La presente opposizione nasce a seguito di notifica ad opera dell' Controparte_1
, di una cartella esattoriale avente ad oggetto il recupero di somme che , nella
[...] CP_8 sua qualità di gestore del Fondo di Garanzia, ha erogato all'Istituto di Credito, convenzionato con il
Fondo di Garanzia, a seguito dell'inadempimento della società dell'obbligo di Parte_1
rimborso del finanziamento ottenuto.
Orbene, il Fondo di Garanzia per le P.M.I., istituito in base all'art. 2 co. 100 della L. n. 662/96, ha la funzione di sostenere lo sviluppo delle piccole e medie imprese, tramite la costituzione di una garanzia pubblica.
Per effetto di tale garanzia, gli istituti finanziatori ottengono una sostanziale eliminazione del rischio di credito su una rilevante quota dell'importo erogato.
In virtù di un'apposita convenzione stipulata con il Ministero dello Sviluppo Economico la CP_8 svolge l'attività di gestione del predetto Fondo. In caso di revoca e/o inadempimento
[...] dell'impresa beneficiaria del prestito, l'istituto finanziatore (unico legittimato in tal senso) è onerato Contr di chiedere a l'attivazione del Fondo attraverso la liquidazione della perdita subita, mentre l'impresa rimane del tutto estranea al rapporto tra il Fondo e l'istituto finanziatore.
MO RR L'art 2 co. 4 DM 20.6.2005 n. 18456 prevede che “in caso di inadempimento delle piccole e medie imprese, i soggetti richiedenti possono rivalersi sul Fondo per gli importi da esso garantiti, anziché continuare a perseguire il debitore principale. Ai sensi dell'art. 1203 del codice civile, nell'effettuare il pagamento, il Fondo acquisisce il diritto a rivalersi sulle piccole e medie imprese inadempienti per le somme da esso pagate. Nello svolgimento delle procedure di recupero del credito per conto del Fondo di gestione si applica, così come previsto dall'art. 9, comma 5, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, la procedura esattoriale di cui all'art. 67 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, così come sostituita dall'art. 17 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46”.
Pertanto, attivato il fondo, il può giovarsi, come appena detto, di Controparte_5 quanto disposto dall'art. 9 co. 5 del D. Lgs. n. 123/98, che così recita “per le restituzioni di cui al comma 4 i crediti nascenti dai finanziamenti erogati ai sensi del presente decreto legislativo sono preferiti a ogni altro titolo di prelazione da qualsiasi causa derivante, ad eccezione del privilegio per spese di giustizia e di quelli previsti dall'articolo 2751-bis del codice civile e fatti salvi i diritti preesistenti dei terzi. Al recupero dei crediti si provvede con l'iscrizione al ruolo, ai sensi dell'articolo
67, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, delle somme oggetto di restituzione, nonché' delle somme a titolo di rivalutazione e interessi e delle relative sanzioni”.
Sulla questione si è poi innestato l'art. 8 bis decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3 (in Gazzetta
Ufficiale- serie generale - n. 19 del 24 gennaio 2015), coordinato la legge di conversione 24 marzo
2015, n. 33 (confermando quanto già previsto dall'art. 9 co. 5 del D. Lgs. 123/98), così recita: “il diritto alla restituzione, nei confronti del beneficiario finale e dei terzi prestatori di garanzie, delle somme liquidate a titolo di perdite dal Fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, costituisce credito privilegiato e prevale su ogni altro diritto di prelazione, da qualsiasi causa derivante, ad eccezione del privilegio spese di giustizia e di quelli previsti dall'articolo 2751-bis del codice civile, fatti salvi i precedenti diritti di prelazione spettanti ai terzi. La costituzione e l'efficacia del privilegio non sono subordinate al consenso delle parti. Al recupero del predetto credito si procede mediante iscrizione a ruolo, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, e successive modificazioni”.
Dunque, nelle ipotesi di finanziamento mediante intervento del Fondo di Garanzia per le PMI ex legge n. 662/96, devono essere tenuti distinti, da un lato, il rapporto (privatistico) intercorrente tra l'istituto finanziatore e l'impresa beneficiaria (ed i fideiussori), in quanto fondato sul contratto di finanziamento;
dall'altro, quello riguardante – in qualità di gestore del Fondo Controparte_4
di Garanzia per PMI - l'impresa beneficiaria (ed i fideiussori di quest'ultima) fondato, viceversa, sulla
CP_9 prevista dalla L. n. 662/96 e sulla surroga legale all'ente finanziatore di cui dall'art. 2 co. 4
[...]
DM 20.6.2005 n. 18456. Quest'ultimo rapporto ha, dunque, natura pubblicistica in ragione della fonte legale di regolamentazione del rapporto e della funzione svolta della garanzia.
Il credito dell'Amministrazione statale - che deriva dall'escussione da parte dell'istituto di credito finanziatore della garanzia prestata ex lege dal Fondo di Garanzia delle PMI – è infatti un credito di natura pubblicistica connesso - come tutti gli altri interventi di sostegno previsto dall'art. 7
D. Lgs. n. 123/98 - alla finalità di pubblica utilità di sostegno dello sviluppo delle attività produttive;
pertanto deve fruire del privilegio di cui all'art. 9 co. 5 legge cit. in ragione della particolare meritevolezza dell'interesse tutelato.
Nel caso in esame, proprio perché il credito in oggetto, non origina, come in altre ipotesi di interventi di sostegno pubblico delle attività produttive, da un'erogazione diretta da parte dell'Amministrazione statale di somme di danaro nelle mani del beneficiario, ma dal pagamento (a seguito dell'escussione della garanzia) dell'istituto di credito che aveva erogato il finanziamento al beneficiario, il diritto di attivare lo strumento di cui al co. 5 dell'art. 9 cit., sorge in capo al gestore del Fondo che ha soddisfatto il finanziatore per effetto del solo pagamento.
In conclusione l'inadempimento della società beneficiaria, costituendo comunque un'azione o fatto addebitato all'impresa beneficiaria che ha dato luogo all'attivazione del Fondo da parte della società finanziatrice, costituisce causa idonea per il per utilizzare la norma di favore di CP_5 cui all'art. 9 co. 5 del D. Lgs n. 123/98.
In tal senso si è espressa da ultimo la Suprema Corte che ha statuito: “In tema di interventi di sostegno pubblico erogati in forma di concessione di garanzia pubblica, l'avvenuta escussione di quest'ultima nei confronti di determina la surrogazione di detto garante nella Controparte_5 posizione del garantito, con l'attribuzione di un diritto di natura privilegiata, non più volto al recupero del credito di diritto comune originato dal primigenio finanziamento, bensì mirato a riacquisire risorse pubbliche alla disponibilità del fondo per le piccole e medie imprese, con conseguente legittimità della riscossione esattoriale ai sensi dell'art. 17 del D. Lgs. n. 46/1999” (cfr.
Cass. Civ. sent. n. 1005/2023).
Lo stesso art. 8 bis decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3 coerentemente col regime speciale dei crediti in questione, rimanda all'esecuzione esattoriale dei crediti di natura pubblicistica, col rinvio all'art. 17 D. Lgs. n. 46/99; “tale ricostruzione risponde alla funzione del Fondo pubblico, che con la sua garanzia sostiene attività imprenditoriali meritevoli e, pertanto, nel caso di escussione recupera, con la surrogazione, le risorse parimenti pubbliche da destinare ai medesimi scopi” (cfr. Cass. n.
1005/2023); in altri termini, la surrogazione scaturente dall'escussione della garanzia pubblica prestata non è più volta al recupero del credito di diritto comune dell'istituto bancario privato, bensì
MO RR a riacquisire risorse di natura pubblica alla disponibilità del menzionato Fondo di Garanzia con conseguente legittimità della riscossione esattoriale ai sensi dell'art. 17, d.lgs. n. 46 del 1999.
Infine “una volta rinvenuto il coerente fondamento normativo della riscossione a mezzo di esattore, la notifica della cartella, conseguente al previsto ruolo (art.
8-bis, citato), è idonea, nella sequenza legale così individuata, a prescindere da quella della sottesa seppur prevista ingiunzione ex art. 2, primo comma, r.d. n. 639 del 1910, del quale l'art. 17, comma 3-ter, del d.lgs. n. 46 del 1999, infatti, non richiama il secondo comma dove si prevede, quale regola generale, la correlata notifica” (cfr.
Cass. n. 1005/2023).
Dalle suesposte considerazioni consegue la legittimità della cartella di pagamento n. 014 2018
00335135 30 e il rigetto dell'opposizione, con assorbimento di ogni ulteriore profilo di doglianza siccome inidoneo a supportare una conclusione di tipo diverso.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo in ossequio ai parametri previsti dal D.M. n. 147/2022, in base allo scaglione di riferimento (da €. 52.001,00 a €. 260.000,00), individuato in base al valore della causa (€. 215.035,28), in applicazione dei valori medi ridotti al
50% - in considerazione della semplicità delle questioni trattate - previsti per il giudizio di cognizione dinanzi al Tribunale, con riconoscimento delle fasi di studio, introduttiva e decisionale, non essendo stata espletata attività istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta da con atto di citazione notificato in data Parte_1
07.12.2018, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, cosi' provvede:
1) RIGETTA l'eccezione di difetto di giurisdizione del Giudice Ordinario in favore del
Giudice Tributario sollevata da;
Controparte_1
2) RIGETTA l'opposizione siccome infondata in ordine ai motivi sub 1) e 2);
3) DICHIARA l'opposizione inammissibile in ordine ai motivi sub 3), 4) e 5);
4) CONDANNA la parte attrice opponente al pagamento, in favore della parte Parte_1
convenuta opposta e della terza chiamata CP_1 Controparte_1 [...]
delle spese del presente giudizio, che liquida in €. 4.216,50 ciascuna, Controparte_5
oltre rimborso spese forfettario 15%, IVA e CPA come per legge, con distrazione nei confronti del procuratore di Agenzia delle Entrate – Riscossioni dichiaratosi anticipatario.
Così deciso in Bari, il 30.04.2025.
Il Giudice dott.ssa MO RR
MO RR MO RR
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica e nella persona del
Giudice Unico dott.ssa MO RR, pronuncia la seguente:
SENTENZA
nel giudizio iscritto al n. 17963/2018 R.G. promosso
DA in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli Parte_1
avv.ti Giuseppe Durante e Salvatore Narciso ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv.
Durante sito in Bari alla via della Costituente n. 29, giusta mandato in atti;
- attrice opponente –
CONTRO
, in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1 rappresentata e difesa dall'avv. Valentino Torricelli presso il cui studio sito in Lecce alla via Oberdan
n. 96 ha eletto domicilio, giusta mandato in atti;
- convenuta opposta –
NONCHE' CONTRO in persona del legale Controparte_2 rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Luciano Martucci presso il cui studio sito in Bari alla via Andrea da Bari n. 125 ha eletto domicilio, giusta mandato in atti;
- terza chiamata –
OGGETTO: opposizione a cartella di pagamento
CONCLUSIONI: come rassegnate all'udienza del 28.10.2024 e nei rispettivi scritti difensivi che si intendono integralmente richiamati.
CONSIDERATO IN FATTO ED IN DIRITTO che, quanto al profilo processuale inerente alla decisione della causa, mette conto rilevare che
MO RR l'udienza di precisazione delle conclusioni è stata celebrata in applicazione del disposto dell'art. 127 ult. co. e dell'art. 127 ter c.p.c., mediante comparizione figurata nelle forme della trattazione c.d. scritta (cfr. decreto di fissazione udienza).
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nei limiti della dovuta esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione in termini succinti ed essenziali (artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.), le posizioni delle parti e l'iter del processo possono sinteticamente riepilogarsi come segue.
Con atto di citazione in opposizione a cartella di pagamento notificato in data 07.12.2018 la conveniva in giudizio l' per ivi sentire disporre Parte_1 Controparte_3
– previa sospensione dell'efficacia esecutiva della cartella di pagamento n. 014 2018 00335135 30 -
l'annullamento della cartella de qua.
L'attrice-opponente esponeva in fatto che in data 20.11.2018 le veniva notificata da
[...]
la cartella di pagamento n. 014 2018 00335135 30 con la quale le veniva Controparte_1 intimato il pagamento dell'importo di €. 222.181,29 asseritamente vantato da
[...]
Controparte_4
A fondamento dell'opposizione l'attrice deduceva i seguenti motivi:
1) l'illegittimità dell'utilizzo dello strumento della riscossione a mezzo ruolo, trattandosi di un credito privato vantato dalla Controparte_5
2) l'illegittimità dell'opposta cartella di pagamento per assenza di titolo avente efficacia esecutiva ai sensi dell'art. 21 del D.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, non essendole stato notificato alcun atto che potesse essere qualificato come ingiunzione;
3) l'illegittimità derivata dell'opposta cartella di pagamento per vizio di sottoscrizione del ruolo in essa riprodotto ai sensi dell'art.12, comma 4, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602;
4) l'illegittimità dell'opposta cartella di pagamento per decadenza del diritto di riscuotere le somme richieste ai sensi dell'art. 25 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602;
5) l'illegittimità dell'opposta cartella di pagamento per vizio di motivazione in ordine ai presupposti di fatto e di diritto della pretesa, non essendo stata specificata la modalità di calcolo dell'importo relativo agli oneri di riscossione e agli interessi, non essendo stato allegato alcun atto richiamato nella cartella di pagamento e non essendo stato indicato il termine e l'autorità cui proporre impugnazione.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 22.02.2019 si costituiva in giudizio l' che, previa richiesta di essere autorizzata a chiamare in causa Controparte_1
la con spostamento della prima udienza, Controparte_5
eccepiva:
MO RR 1) l'inammissibilità dell'opposizione trattandosi di opposizione agli atti esecutivi che ex art. 617 c.p.c. andava proposta nei 20 giorni dalla notifica effettivamente avvenuta in data 26.09.2018 e non il
20.11.2018 come dedotto da parte opponente;
2) l'inammissibilità dell'opposizione avverso la cartella che ex art. 21 D. Lvo 546/92 doveva essere impugnata entro 60 giorni dalla notifica e tanto non è accaduto sicchè il credito è divenuto definitivo;
3) la carenza di giurisdizione del Giudice Ordinario in favore del Giudice Tributario;
e nel merito instava per il rigetto dell'opposizione siccome infondata in fatto e in diritto con condanna di parte opponente alle spese del giudizio.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 21.09.2020 si costituiva in giudizio la terza chiamata (d'ora innanzi per brevità Controparte_5
Contr
che instava per il rigetto dell'opposizione siccome infondata sia in fatto che in diritto. Contr deduceva la natura pubblica della garanzia scaturente dal Fondo ex art. 2, co. 100, della L n.
662/1996 e la natura privilegiata del credito.
Contr Nel caso di specie, esponeva che con richiesta del 18.04.2012, la CP_7 domandava l'accesso al Fondo di cui alla L. n. 662/1996 per un finanziamento dell'importo di €.
400.000,00 in corso di concessione in favore della cui accedeva atto di garanzia Parte_1
personale di e Parte_2 Persona_1
Il Consiglio di Gestione del Fondo, con delibera del 01.06.2012 ammetteva all'intervento agevolativo e alla relativa garanzia l'operazione di finanziamento a lungo termine dell'importo di €.
400.000,00 per consolidamento di passività a breve, concessa dalla all'odierna CP_7
opponente.
Con successive comunicazioni dell'ottobre 2014 la (nelle more succeduta a Parte_3 CP_7
richiedeva l'attivazione della garanzia de qua, adducendo l'inadempimento della società
[...] debitrice alle proprie obbligazioni per l'importo di €. 307.193,27.
L'importo garantito veniva liquidato nella misura di €. 215.193,27 con delibera del Parte 27.05.2015, oggetto di successivo immediato pagamento in favore di
Va inoltre rappresentato che stessa aveva provveduto a costituire in mora parte Parte_3
Contr debitrice con missiva del 05.06.2014, cui seguiva ingiunzione da parte di
La a causa del mancato pagamento di n. 8 rate, comunicava la decadenza dal Parte_3 beneficio del termine e intimava il pagamento della somma di €. 304.131,66.
Non avendo ricevuto riscontro, la trasmetteva a l'attestazione di Parte_3 Pt_4
credito prescritta dalle Disposizioni Operative vigenti della L. 662/96 e la formale "prima richiesta" Contr di attivazione della garanzia prestata del Fondo ex L. n. 662/96 per la posizione
MO RR Conseguentemente, il Consiglio di Gestione del Fondo, dopo aver avviato la relativa istruttoria, deliberava il provvedimento di liquidazione della perdita pari a €. 215.704,28, dandone comunicazione alla banca finanziatrice e acquisendo il diritto di rivalersi sull'impresa inadempiente e, proporzionalmente all'ammontare dei predetti importi, di surrogarsi in tutti i diritti spettanti al soggetto finanziatore in relazione alle eventuali altre garanzie reali e personali acquisite nei confronti della debitrice.
Contr Pertanto la comunicava a e ai garanti, e Parte_1 Parte_2 Persona_1
la surroga nei diritti della banca finanziatrice, con contestuale dichiarazione di credito e
[...]
invito al pagamento che, tuttavia, non sortivano alcun effetto, di talchè, decorso infruttuosamente il termine, , dopo aver formato il ruolo esattoriale, lo affidava ad Pt_4 Controparte_1
.
[...]
In assenza di istruttoria la causa, ritenuta matura per la decisione alla luce della documentazione in atti veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e, dopo taluni rinvii scaturenti da esigenze organizzative del ruolo di cognizione, all'udienza del 28.10.2024 veniva trattenuta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
non depositava la propria comparsa conclusionale né la Controparte_1
memoria di replica.
*****
Tanto premesso in fatto, le questioni sorte nel contraddittorio delle parti devono essere esaminate secondo l'ordine logico giuridico.
Preliminarmente deve essere esaminata l'eccezione di difetto di giurisdizione del Giudice
Ordinario in favore del Giudice Tributario sollevata da . Controparte_1
L'eccezione è infondata.
La Suprema Corte ha, al riguardo, statuito che “appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario la controversia avente ad oggetto la domanda di restituzione di un finanziamento o di una sovvenzione erogata con fondi pubblici a fini agevolativi a piccole o medie imprese, rientrando nella comune disciplina dei rapporti debito e credito in adempimento dell'obbligo di restituzione di quanto ricevuto a titolo di pubbliche erogazioni” (cfr. Cass. SS. UU. n. 9826/2014).
Nel caso di specie, attesa la natura del credito oggetto della controversia non è revocabile in dubbio che la giurisdizione competa al Giudice Ordinario e non alla Commissione Tributaria.
Ancora in via preliminare deve essere vagliata l'eccezione di inammissibilità dell'opposizione per tardività trattandosi di opposizione agli atti esecutivi che doveva essere proposta nel termine di
MO RR venti giorni dalla notifica della cartella avvenuta in data 26.09.2018, atteso che l'opposizione è stata notificata in data 07.12.2018.
Orbene, l'eccezione in parola si appalesa parzialmente fondata.
Vertendo le contestazioni mosse dall'opponente sia sull'an dell'esecuzione relativamente ai motivi sub 1) e 2) che sul quomodo della stessa in ordine agli ulteriori motivi, quella proposta, va qualificata sia come opposizione all'esecuzione quanto alla contestazione del diritto del creditore di agire, per il tramite dell'Agente della Riscossione, mediante la procedura esattoriale, trattandosi di un credito privato vantato dalla e in assenza di Controparte_5
un valido titolo esecutivo, sia come opposizione agli atti esecutivi, quanto alle doglianze inerenti l'illegittimità della cartella per vizio di sottoscrizione del ruolo, decadenza del diritto di riscuotere le somme e vizio di motivazione.
Conseguenza di tanto è che risultando le doglianze incentrate sul quomodo dell'esecuzione intempestive non essendo stata promossa l'opposizione nel termine di venti giorni dalla dedotta conoscenza dell'atto impugnato – in disparte l'obiettiva infondatezza di siffatte doglianze - relativamente ai motivi di opposizione agli atti esecutivi l'opposizione è inammissibile in quanto tardiva.
Passando al merito, l'opposizione proposta ai sensi dell'art. 615 co. 1 c.p.c. è infondata e merita la sorte del rigetto per le ragioni di seguito esposte.
La presente opposizione nasce a seguito di notifica ad opera dell' Controparte_1
, di una cartella esattoriale avente ad oggetto il recupero di somme che , nella
[...] CP_8 sua qualità di gestore del Fondo di Garanzia, ha erogato all'Istituto di Credito, convenzionato con il
Fondo di Garanzia, a seguito dell'inadempimento della società dell'obbligo di Parte_1
rimborso del finanziamento ottenuto.
Orbene, il Fondo di Garanzia per le P.M.I., istituito in base all'art. 2 co. 100 della L. n. 662/96, ha la funzione di sostenere lo sviluppo delle piccole e medie imprese, tramite la costituzione di una garanzia pubblica.
Per effetto di tale garanzia, gli istituti finanziatori ottengono una sostanziale eliminazione del rischio di credito su una rilevante quota dell'importo erogato.
In virtù di un'apposita convenzione stipulata con il Ministero dello Sviluppo Economico la CP_8 svolge l'attività di gestione del predetto Fondo. In caso di revoca e/o inadempimento
[...] dell'impresa beneficiaria del prestito, l'istituto finanziatore (unico legittimato in tal senso) è onerato Contr di chiedere a l'attivazione del Fondo attraverso la liquidazione della perdita subita, mentre l'impresa rimane del tutto estranea al rapporto tra il Fondo e l'istituto finanziatore.
MO RR L'art 2 co. 4 DM 20.6.2005 n. 18456 prevede che “in caso di inadempimento delle piccole e medie imprese, i soggetti richiedenti possono rivalersi sul Fondo per gli importi da esso garantiti, anziché continuare a perseguire il debitore principale. Ai sensi dell'art. 1203 del codice civile, nell'effettuare il pagamento, il Fondo acquisisce il diritto a rivalersi sulle piccole e medie imprese inadempienti per le somme da esso pagate. Nello svolgimento delle procedure di recupero del credito per conto del Fondo di gestione si applica, così come previsto dall'art. 9, comma 5, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, la procedura esattoriale di cui all'art. 67 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, così come sostituita dall'art. 17 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46”.
Pertanto, attivato il fondo, il può giovarsi, come appena detto, di Controparte_5 quanto disposto dall'art. 9 co. 5 del D. Lgs. n. 123/98, che così recita “per le restituzioni di cui al comma 4 i crediti nascenti dai finanziamenti erogati ai sensi del presente decreto legislativo sono preferiti a ogni altro titolo di prelazione da qualsiasi causa derivante, ad eccezione del privilegio per spese di giustizia e di quelli previsti dall'articolo 2751-bis del codice civile e fatti salvi i diritti preesistenti dei terzi. Al recupero dei crediti si provvede con l'iscrizione al ruolo, ai sensi dell'articolo
67, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, delle somme oggetto di restituzione, nonché' delle somme a titolo di rivalutazione e interessi e delle relative sanzioni”.
Sulla questione si è poi innestato l'art. 8 bis decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3 (in Gazzetta
Ufficiale- serie generale - n. 19 del 24 gennaio 2015), coordinato la legge di conversione 24 marzo
2015, n. 33 (confermando quanto già previsto dall'art. 9 co. 5 del D. Lgs. 123/98), così recita: “il diritto alla restituzione, nei confronti del beneficiario finale e dei terzi prestatori di garanzie, delle somme liquidate a titolo di perdite dal Fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, costituisce credito privilegiato e prevale su ogni altro diritto di prelazione, da qualsiasi causa derivante, ad eccezione del privilegio spese di giustizia e di quelli previsti dall'articolo 2751-bis del codice civile, fatti salvi i precedenti diritti di prelazione spettanti ai terzi. La costituzione e l'efficacia del privilegio non sono subordinate al consenso delle parti. Al recupero del predetto credito si procede mediante iscrizione a ruolo, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, e successive modificazioni”.
Dunque, nelle ipotesi di finanziamento mediante intervento del Fondo di Garanzia per le PMI ex legge n. 662/96, devono essere tenuti distinti, da un lato, il rapporto (privatistico) intercorrente tra l'istituto finanziatore e l'impresa beneficiaria (ed i fideiussori), in quanto fondato sul contratto di finanziamento;
dall'altro, quello riguardante – in qualità di gestore del Fondo Controparte_4
di Garanzia per PMI - l'impresa beneficiaria (ed i fideiussori di quest'ultima) fondato, viceversa, sulla
CP_9 prevista dalla L. n. 662/96 e sulla surroga legale all'ente finanziatore di cui dall'art. 2 co. 4
[...]
DM 20.6.2005 n. 18456. Quest'ultimo rapporto ha, dunque, natura pubblicistica in ragione della fonte legale di regolamentazione del rapporto e della funzione svolta della garanzia.
Il credito dell'Amministrazione statale - che deriva dall'escussione da parte dell'istituto di credito finanziatore della garanzia prestata ex lege dal Fondo di Garanzia delle PMI – è infatti un credito di natura pubblicistica connesso - come tutti gli altri interventi di sostegno previsto dall'art. 7
D. Lgs. n. 123/98 - alla finalità di pubblica utilità di sostegno dello sviluppo delle attività produttive;
pertanto deve fruire del privilegio di cui all'art. 9 co. 5 legge cit. in ragione della particolare meritevolezza dell'interesse tutelato.
Nel caso in esame, proprio perché il credito in oggetto, non origina, come in altre ipotesi di interventi di sostegno pubblico delle attività produttive, da un'erogazione diretta da parte dell'Amministrazione statale di somme di danaro nelle mani del beneficiario, ma dal pagamento (a seguito dell'escussione della garanzia) dell'istituto di credito che aveva erogato il finanziamento al beneficiario, il diritto di attivare lo strumento di cui al co. 5 dell'art. 9 cit., sorge in capo al gestore del Fondo che ha soddisfatto il finanziatore per effetto del solo pagamento.
In conclusione l'inadempimento della società beneficiaria, costituendo comunque un'azione o fatto addebitato all'impresa beneficiaria che ha dato luogo all'attivazione del Fondo da parte della società finanziatrice, costituisce causa idonea per il per utilizzare la norma di favore di CP_5 cui all'art. 9 co. 5 del D. Lgs n. 123/98.
In tal senso si è espressa da ultimo la Suprema Corte che ha statuito: “In tema di interventi di sostegno pubblico erogati in forma di concessione di garanzia pubblica, l'avvenuta escussione di quest'ultima nei confronti di determina la surrogazione di detto garante nella Controparte_5 posizione del garantito, con l'attribuzione di un diritto di natura privilegiata, non più volto al recupero del credito di diritto comune originato dal primigenio finanziamento, bensì mirato a riacquisire risorse pubbliche alla disponibilità del fondo per le piccole e medie imprese, con conseguente legittimità della riscossione esattoriale ai sensi dell'art. 17 del D. Lgs. n. 46/1999” (cfr.
Cass. Civ. sent. n. 1005/2023).
Lo stesso art. 8 bis decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3 coerentemente col regime speciale dei crediti in questione, rimanda all'esecuzione esattoriale dei crediti di natura pubblicistica, col rinvio all'art. 17 D. Lgs. n. 46/99; “tale ricostruzione risponde alla funzione del Fondo pubblico, che con la sua garanzia sostiene attività imprenditoriali meritevoli e, pertanto, nel caso di escussione recupera, con la surrogazione, le risorse parimenti pubbliche da destinare ai medesimi scopi” (cfr. Cass. n.
1005/2023); in altri termini, la surrogazione scaturente dall'escussione della garanzia pubblica prestata non è più volta al recupero del credito di diritto comune dell'istituto bancario privato, bensì
MO RR a riacquisire risorse di natura pubblica alla disponibilità del menzionato Fondo di Garanzia con conseguente legittimità della riscossione esattoriale ai sensi dell'art. 17, d.lgs. n. 46 del 1999.
Infine “una volta rinvenuto il coerente fondamento normativo della riscossione a mezzo di esattore, la notifica della cartella, conseguente al previsto ruolo (art.
8-bis, citato), è idonea, nella sequenza legale così individuata, a prescindere da quella della sottesa seppur prevista ingiunzione ex art. 2, primo comma, r.d. n. 639 del 1910, del quale l'art. 17, comma 3-ter, del d.lgs. n. 46 del 1999, infatti, non richiama il secondo comma dove si prevede, quale regola generale, la correlata notifica” (cfr.
Cass. n. 1005/2023).
Dalle suesposte considerazioni consegue la legittimità della cartella di pagamento n. 014 2018
00335135 30 e il rigetto dell'opposizione, con assorbimento di ogni ulteriore profilo di doglianza siccome inidoneo a supportare una conclusione di tipo diverso.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo in ossequio ai parametri previsti dal D.M. n. 147/2022, in base allo scaglione di riferimento (da €. 52.001,00 a €. 260.000,00), individuato in base al valore della causa (€. 215.035,28), in applicazione dei valori medi ridotti al
50% - in considerazione della semplicità delle questioni trattate - previsti per il giudizio di cognizione dinanzi al Tribunale, con riconoscimento delle fasi di studio, introduttiva e decisionale, non essendo stata espletata attività istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta da con atto di citazione notificato in data Parte_1
07.12.2018, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, cosi' provvede:
1) RIGETTA l'eccezione di difetto di giurisdizione del Giudice Ordinario in favore del
Giudice Tributario sollevata da;
Controparte_1
2) RIGETTA l'opposizione siccome infondata in ordine ai motivi sub 1) e 2);
3) DICHIARA l'opposizione inammissibile in ordine ai motivi sub 3), 4) e 5);
4) CONDANNA la parte attrice opponente al pagamento, in favore della parte Parte_1
convenuta opposta e della terza chiamata CP_1 Controparte_1 [...]
delle spese del presente giudizio, che liquida in €. 4.216,50 ciascuna, Controparte_5
oltre rimborso spese forfettario 15%, IVA e CPA come per legge, con distrazione nei confronti del procuratore di Agenzia delle Entrate – Riscossioni dichiaratosi anticipatario.
Così deciso in Bari, il 30.04.2025.
Il Giudice dott.ssa MO RR
MO RR MO RR