Cass. civ., sez. I, sentenza 22/10/2008, n. 25595
CASS
Sentenza 22 ottobre 2008

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Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

In tema di equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole del processo, ai sensi dell'art.2 della legge n. 89 del 2001, l'ansia e la sofferenza - e quindi il danno non patrimoniale - per l'eccessivo prolungarsi del giudizio costituiscono i riflessi psicologici che la persona normalmente subisce per il perdurare dell'incertezza sull'assetto delle posizioni coinvolte dal dibattito processuale e, pertanto, se prescindono dall'esito della lite (in quanto anche la parte poi soccombente può ricevere afflizione per l'esorbitante attesa della decisione), restano in radice escluse in presenza di un'originaria consapevolezza della inconsistenza delle proprie istanze, dato che, in questo caso, difettando una condizione soggettiva di incertezza, viene meno il presupposto del determinarsi di uno stato di disagio (nella fattispecie, la S.C. ha rigettato il ricorso avverso il decreto della corte d'appello che aveva negato rilevanza alla durata del giudizio avanti alla Corte dei Conti, promosso in materia di riconoscimento di miglioramenti economici sulla pensione, non dovuti secondo "massiccia,pregressa ed anche recente e recentissima giurisprudenza").

Commentario1

  • 1La legge Pinto si applica anche alla procedura fallimentareAccesso limitato
    Redazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 11 marzo 2010
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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. I, sentenza 22/10/2008, n. 25595
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 25595
Data del deposito : 22 ottobre 2008

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