Ordinanza cautelare 25 settembre 2025
Sentenza 30 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. VI, sentenza 30/04/2026, n. 2775 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 2775 |
| Data del deposito : | 30 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02775/2026 REG.PROV.COLL.
N. 04167/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4167 del 2025, proposto da
HA HA, rappresentato e difeso dall'avvocato Ivana Nicolò, con domicilio eletto presso il suo studio in Aversa, piazza P. Amedeo 24;
contro
Ministero dell'Interno, U.T.G. - Prefettura di Napoli, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11;
per l'annullamento
- del decreto di revoca del nulla osta rilasciato in favore del lavoratore HA HA, avente n. prot. n. P-NA/L/Q/2023/325497 emesso in data 28.05.2025 dallo Sportello Unico per l’Immigrazione di Napoli;
- di ogni altro atto preordinato, connesso e consequenziale se comunque lesivo per gli interessi del ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno, U.T.G. - Prefettura di Napoli;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 marzo 2026 la dott.ssa AR UZ e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FA e IT
Con il presente ricorso, notificato il 25 luglio 2025 e depositato l’11 agosto 2025, il ricorrente impugna il provvedimento del 28 maggio 2025 con cui la Prefettura di Napoli ha revocato il nulla osta all’ingresso rilasciato in suo favore.
Il ricorrente espone che: - ha fatto ingresso in Italia dopo aver ottenuto il nulla osta e il visto; - giunto in Italia si attivava per segnalare la propria presenza sul territorio nazionale e chiedeva allo Sportello Unico Immigrazione presso la Prefettura di Napoli di provvedere alla fissazione di un appuntamento per la stipula del contratto di soggiorno; - in data 03.03.2025, il ricorrente si recava presso lo Sportello Unico della Prefettura di Napoli, e depositava la documentazione in suo possesso(documentazione relativa all’alloggio presso il quale è ospitato, copia del nulla osta e del passaporto); - il datore di lavoro non si presentava; - in data 03.03.2025 la Prefettura di Napoli trasmetteva il preavviso di revoca sulla scorta della mancata presentazione del datore di lavoro e la conseguente mancata produzione dei documenti richiesti; -in data 10.03.2025, il ricorrente, per il tramite del difensore, trasmetteva alla Prefettura di Napoli una memoria con cui rappresentava la disponibilità al subentro di nuovo datore di lavoro, dunque chiedeva di essere nuovamente convocato per la definizione del procedimento; - medio tempore il lavoratore veniva formalmente assunto dalla EK RL (come da comunicazione Unilav e buste paga) e tale circostanza veniva rappresentata alla Prefettura di Napoli con memoria del 09.05.2025; - malgrado ciò, in data 28.05.2025, la Prefettura di Napoli adottava e comunicava il provvedimento di revoca del nulla osta in precedenza rilasciato.
Il ricorrente deduce l’illegittimità del provvedimento di revoca del nulla osta per: violazione delle garanzie partecipative; violazione dell’art. 22 del d.lgs 286/98; violazione della circolare n. 3836 del 2007; difetto di istruttoria e di motivazione ed eccesso di potere per violazione del legittimo affidamento del lavoratore e del principio di proporzionalità. Il ricorrente lamenta, in particolare, che è entrato legittimamente sul territorio dello Stato sulla base di nulla osta efficace e che non può andare a suo detrimento il comportamento del datore di lavoro che si è reso irreperibile e non ha integrato la documentazione, atteso che il ricorrente vive in Italia e lavora stabilmente con altro datore, circostanza debitamente segnalata all’amministrazione prima dell’adozione del provvedimento di revoca.
Si è costituita in giudizio l’amministrazione intimata che ha depositato documentazione e argomentato per la reiezione del ricorso.
Con ordinanza n. 2188 del 25 settembre 2025, il collegio ha accolto l’istanza cautelare.
All’udienza pubblica del 18 marzo 2026, il ricorso è stato trattenuto in decisione.
Il ricorso è fondato e va accolto secondo quanto già deciso dalla giurisprudenza di questo Tar che ha ritenuto che nel caso di buona fede del cittadino straniero e di avvenuta assunzione dello stesso, in costanza di nulla osta efficace, da parte di altro datore di lavoro, come nel caso di specie, si determini una particolare condizione soggettiva in capo al lavoratore straniero che merita di essere tutelata, nel rispetto del principio di proporzionalità e di ragionevolezza; e ciò non potendosi addebitare al lavoratore le mancanze del datore di lavoro originario e dovendosi valorizzare invece il positivo inserimento del cittadino straniero nella vita economica e sociale (cfr. TAR Campania, sent. n. 1572 del 2025, n. 7323 del 2025 e n. 8310 del 2025; cfr. anche Cons. di Stato, sent. n. 1977 del 2025).
L'amministrazione, invece, non ha operato quel bilanciamento di interessi che la giurisprudenza, anche di questa Sezione, ritiene doveroso in fattispecie analoghe: anziché applicare in modo automatico e meccanicistico la sanzione della revoca, essa avrebbe dovuto considerare che il ricorrente medio tempore aveva trovato lavoro con altro datore, come comunicato anche in sede procedimentale, valutando quindi la possibilità di consentire la permanenza dello stesso in Italia tramite il rilascio di un permesso di soggiorno alla luce del nuovo rapporto di lavoro documentato.
Per quanto sopra, pertanto, il provvedimento di revoca impugnato va annullato.
Le peculiari connotazioni della controversia inducono a compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 18 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
TI DE, Presidente
Rocco Vampa, Primo Referendario
AR UZ, Primo Referendario, Estensore
| L'ST | IL PRESIDENTE |
| AR UZ | TI DE |
IL SEGRETARIO