Sentenza 5 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Torino, sez. II, sentenza 05/12/2025, n. 1749 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Torino |
| Numero : | 1749 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01749/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00695/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 695 del 2023, proposto da
-OMISSIS- ed -OMISSIS-, rappresentati e difesi dall'avvocato Antonio Ferrara, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Moncalieri, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Salvatore Mirabile, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
dell'ordinanza n. -OMISSIS-, avente ad oggetto: ordinanza di demolizione e rimessa in pristino dell'immobile sito in -OMISSIS- presso l'area individuata al n.c.e.u. foglio -OMISSIS-;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Moncalieri;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 27 novembre 2025 il dott. AN CC e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
I ricorrenti, proprietari di una civile abitazione situata in -OMISSIS-(prevalentemente destinata a strutture religiose e disciplinata dall’art. 29-13-9 delle NTA), in data -OMISSIS- hanno presentato istanza di variante urbanistica con modifica delle NTA.
L’istanza è stata respinta dal Comune di Moncalieri con atto del -OMISSIS-.
Gli esponenti hanno reiterato la richiesta di variante in data -OMISSIS-.
Il Comune ha ribadito il diniego di variante urbanistica con provvedimento datato-OMISSIS-, impugnato con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica del -OMISSIS-.
Sono stati parimenti impugnati con ricorso straordinario l’ordine di non eseguire i lavori previsti nella s.c.i.a. presentata il -OMISSIS- (provvedimento del -OMISSIS-) e il rigetto della pratica ex art. 19, comma 3, della legge n. 241/1990 (provvedimento del -OMISSIS-).
E’ seguita l’ordinanza di demolizione datata -OMISSIS-, avente a oggetto opere realizzate nell’edificio principale e nell’area esterna.
Avverso tale provvedimento i ricorrenti sono insorti riproponendo i motivi d’impugnazione già dedotti con ricorso straordinario.
Si è costituito in giudizio il Comune di Moncalieri.
All’udienza del 27 novembre 2025 la causa è stata posta in decisione.
DIRITTO
1.Il ricorso, incentrato sull’illegittimità derivata dagli atti impugnati con ricorso straordinario, è inammissibile.
La questione dell’inammissibilità è stata rilevata d’ufficio, ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a., come da verbale.
2. Secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale, al quale il Collegio ritiene di aderire, il principio di alternatività, espresso dall'articolo 8, comma 2, del d.P.R. n. 1191/1971, ai sensi del quale "Quando l'atto sia stato impugnato con ricorso giurisdizionale, non è ammesso il ricorso straordinario da parte dello stesso interessato", trova applicazione anche quando " dopo l'impugnazione in sede straordinaria dell'atto presupposto venga gravato in sede giurisdizionale l'atto conseguente, al fine di dimostrarne l'illegittimità derivata dalla dedotta invalidità dell'atto presupposto, cosicché il giudizio già pendente avverso l'atto presupposto esercita una vis attractiva su ogni altro atto ad esso oggettivamente connesso e fa escludere che la contestazione rivolta agli atti connessi possa aver luogo attraverso separato ricorso in diversa sede " (Cons. Stato, sez. II, n. 5856 del 2019; Cons. Stato, sez.VI, n. 3160 del 2022). Ciò sulla base di una nozione di alternatività di carattere sostanziale che privilegia le esigenze di economia dei giudizi e persegue la finalità di evitare contrasti fra giudicati. In base al principio di alternatività così inteso, non è consentita la pendenza di un ricorso straordinario e di un ricorso giurisdizionale quando, pur essendo diversi gli atti impugnati, la questione è la stessa (Cons. Stato, sez. I, n. 866 del 2019; Cons. Stato, sez. I, n. 211 del 2015).
Pertanto, " nell'ipotesi in cui l'atto presupposto (a monte) venga impugnato con ricorso straordinario e il successivo atto presupponente (a valle) con ricorso giurisdizionale dinnanzi al giudice amministrativo o viceversa, occorrerà - in applicazione del principio di alternatività - dichiarare inammissibile il giudizio introdotto per ultimo " (Cons. Stato, sez. I, n. 1924/2020; idem, VII, 18.1.2024, n. 591). “ Tale conclusione deve reputarsi valida sia nel caso di stretta presupposizione - ossia quando sussista necessaria derivazione del secondo dal primo come sua inevitabile ed ineluttabile conseguenza e senza necessità di nuove ed ulteriori valutazioni di interessi - sia nel caso di mera derivazione cui conseguirebbe solo un effetto meramente viziante per l'atto a valle. In sintesi, una visione moderna del principio di alternatività impone di rivolgersi allo stesso organo ogni qual volta si discuta del medesimo rapporto giuridico o quando le censure formulate siano identiche e… riferibili allo stesso rapporto giuridico tra amministrazione e amministrato. Ragionando diversamente si legittimerebbe il frazionamento della tutela giurisdizionale in contrasto con il principio del giusto processo (art. 111 Cost.) e con il suo corollario dell'economia dei mezzi giuridici; aumenterebbe inoltre il rischio di decisioni contrastanti all'interno dello stesso plesso giurisdizionale con conseguente lesione del principio dell'effettività della tutela giurisdizionale (art. 24 Cost. e art. 1 c.p.a.)” (Cons. Stato, sez. I, 15.9.2021, n. 1470; TAR Veneto, II, 4.11.2024, n. 2580).
3. Vige quindi una nozione di alternatività di carattere sostanziale che privilegia le esigenze di economia dei giudizi e persegue la finalità di evitare contrasti fra giudicati, cosicché la regola dell'alternatività tra il ricorso giurisdizionale ed il ricorso straordinario opera anche quando, dopo l'impugnazione in sede straordinaria dell'atto presupposto, venga gravato in sede giurisdizionale l'atto conseguente, in quanto il giudizio pendente avverso l'atto presupposto esercita una vis attractiva su ogni altro atto ad esso oggettivamente connesso e fa escludere che la contestazione rivolta agli atti connessi possa avere luogo attraverso separato ricorso in diversa sede (TAR Sicilia, Catania, I, 6.6.2024, n. 2139; TAR Campania, Salerno, II, 8.3.2022, n. 663; Cons. Stato, II, 22.1.2020, n. 545; Cons. Stato, II, 23.8.2019, n. 5856; T.A.R. Campania, Salerno, II, 1.7.2020, n. 775).
4. Nè può essere concesso il beneficio della rimessione in termini per errore scusabile, che costituisce un istituto di carattere eccezionale, poiché deroga alla regola fondamentale di perentorietà dei termini dell'impugnazione, talché l'art. 37 c.p.a. deve considerarsi quale norma di stretta interpretazione. Infatti, i presupposti per la concessione dell'errore scusabile sono individuabili esclusivamente nell'oscurità del quadro normativo, nelle oscillazioni della giurisprudenza (nel caso di specie l’orientamento giurisprudenziale era consolidato nei sensi sopra riportati già al momento della proposizione del ricorso in epigrafe), in comportamenti ambigui dell'Amministrazione, nell'ordine del giudice di compiere un determinato atto processuale in violazione dei termini effettivamente previsti dalla legge, nel caso fortuito e nella forza maggiore, estranei alla fattispecie in esame (Cons. Stato, IV, 19.3.2025, n. 2266).
5. Deve pertanto essere disattesa la richiesta di rinvio di trattazione della causa, formulata dai ricorrenti con nota depositata in giudizio il 22.10.2025.
Tale istanza è infatti incentrata sulla connessione intercorrente tra il provvedimento impugnato innanzi al TAR e gli atti presupposti oggetto di ricorso straordinario pendente e sull’esigenza di evitare un contrasto tra l’esito del ricorso straordinario e la sentenza dell’adito TAR.
Orbene, come visto, la suddetta connessione tra atti e i profili di illegittimità derivata dedotti col ricorso in epigrafe lo rendono inammissibile, talché è escluso che una pronuncia sul merito del gravame proposto avverso l’ordinanza di demolizione si ponga in contraddizione con la decisione del ricorso straordinario.
6. In conclusione, il ricorso è inammissibile.
Sussistono, tuttavia, giusti motivi per compensare tra le parti le spese di giudizio, stante la particolarità della controversia in esame.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile. Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 27 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
AN CC, Presidente, Estensore
Marco Costa, Referendario
Martina Arduino, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| AN CC |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.