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Sentenza 18 luglio 2025
Sentenza 18 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 18/07/2025, n. 10808 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 10808 |
| Data del deposito : | 18 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE II CIVILE
Il Tribunale, in persona del Giudice Unico, TI MI, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado iscritta al n. 75143 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2021 trattenuta in decisione all'udienza del 10 dicembre 2024
e vertente
TRA
, elettivamente domiciliata in Roma, via Orazio n. 3, presso Parte_1
lo studio dell'Avv. Paolo Maldera, che la rappresenta e difende giusta procura in atti
attrice
E
elettivamente domiciliata in Rieti, viale Controparte_1
MA ON n. 12, presso lo studio dell'Avv. Francesco Piselli, che la rappresenta e difende in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione
convenuta E
in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliata in CP_2
Roma, Via del tempio di Giove n. 21, rappresentata e difesa in giudizio dall'Avv.
EN ON, in virtù di procura generale alle liti allegata in atti;
convenuta
OGGETTO: opposizione a cartella
CONCLUSIONI
Come dal verbale e rispettivi atti difensivi.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione l'attrice ha proposto opposizione avverso la cartella esattoriale n. 09720190212698686000, notificata il 25 febbraio 2020, con la quale l' le ha intimato il pagamento di € 45.553,57 per Controparte_1
sanzioni amministrative dell'anno 2015, giusta Determinazione ingiuntiva n.
95150004598, prot. 141032 del 17 marzo 2015 asseritamente notificata il 17 giugno
2015.
A sostegno della propria domanda, ha eccepito l'omessa notifica del titolo esecutivo legittimante l'iscrizione a ruolo delle somme contestate;
l'illegittima applicazione di somme a titolo di maggiorazioni per ritardato pagamento ex art.27
L. 689/81; l'illegittima applicazione di somme a titolo di compensi di riscossione;
l'inesistenza della notifica della cartella di pagamento opposta perché notificata a mezzo posta;
l'insussistenza del diritto di procedere alla notifica della cartella di pagamento opposta per violazione del termine decadenziale di iscrizione a ruolo;
la nullità della cartella di pagamento opposta per difetto di motivazione;
la nullità
della cartella di pagamento opposta per mancanza di sottoscrizione.
Si costituiva l' eccependo l'inammissibilità della Controparte_1
domanda in quanto proposta oltre il termine decadenziale ex art. 617 c.p.c.; nel merito, ha evidenziato la carenza di legittimità passiva e la infondatezza della domanda.
Si costituiva allegando il verbale di accertamento di violazione ex CP_2
art. 15 legge regionale n. 12 del 1999, mod. dalla L.R. n. 27 del 2006 (doc. 2), redatto in data 15.03.2011, e sottoscritto dalla IG.ra , nonchè la Pt_1 Parte_1
notifica della determinazione dirigenziale n. 95150004598 del 17 giugno 2015
effettuata ai sensi dell'art. 140 c.p.c. e chiedendo il rigetto della domanda.
In sede di comparsa conclusionale l'attore ha dedotto di avere presentato domanda in sanatoria ad oggi senza esito
Preliminarmente si osserva che l'azione proposta dall'odierno opponente rientra nello schema del rimedio processuale previsto dagli art. 615, c.p.c. essendo contestata l'insussistenza del presupposto di fatto per procedere all'esecuzione forzata, quale la mancata notifica della Determinazione Dirigenziale.
L'opposizione in tal caso è sempre proponibile fino all'esaurimento della procedura esecutiva e ciò vale in particolare quando l'eccezione di prescrizione o di mancata notifica non viene rilevata al fine di proporre un riesame nel merito della pretesa, recuperando un mezzo di opposizione della pretesa stessa, bensì solo al fine di rilevare e contestare la mancanza del presupposto di legge per procedere all'esecuzione e quindi l'inesistenza del titolo.
Nel merito, la domanda di parte attrice di dichiarare nulla e/o illegittima la cartella di pagamento per mancata notifica dell'atto presupposto è fondata e deve essere accolta .
Dall'esame della documentazione prodotta non è possibile verificare se il procedimento notificatorio ex art 140 c.p.c della determina dirigenziale sia stato completato. Le formalità previste dall'art 140 c.pc. (deposito copia casa comunale, affissione dell'avviso di deposito ed invio della raccomandata) in quanto organicamente coordinate tra loro hanno tutte carattere essenziale e condizionano l'efficacia giuridica della notifica sanabile ex art 156 c.p.c solo ove il destinatario abbia regolarmente ricevuto la raccomandata di conferma del deposito del piego nell'ufficio postale .
Peraltro non vi è riscontro documentale che il rilascio del predetto avviso sia avvenuto con l'affissione dello stesso in busta chiusa e sigillata alla porta dell'abitazione del destinatario, mancando in definitiva la prova, ritenuta requisito perfezionativo della notifica, secondo quanto stabilito con la Sentenza n. 3/2010 della Corte Costituzionale, della sottoscrizione del relativo avviso di ricevimento della raccomandata informativa, non potendosi escludere che l'avviso di deposito- giacenza dell'atto, che risulta immesso nella cassetta dello stabile, non sia in effetti pervenuto alla conoscenza dell'interessato (cfr. anche Corte di Cassazione n. 7809 del 31.03.10). La mancata notifica dell'atto prodromico alla cartella esattoriale opposta determina l'estinzione dell'obbligazione per carenza di titolo esecutivo.
L'opposizione deve essere quindi accolta, ritenendo peraltro assorbiti gli ulteriori motivi di opposizione. Le spese processuali devono essere compensate, in considerazione dell'apparente regolarità della notificazione della determina al momento in cui è stata emessa la cartella .
P.Q.M.
Il Giudice Unico del Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando, così
provvede:
1) accoglie l'opposizione ed annulla la cartella opposta;
2) compensa le spese
Roma, 17 luglio 2025
Il Giudice
TI MI
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE II CIVILE
Il Tribunale, in persona del Giudice Unico, TI MI, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado iscritta al n. 75143 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2021 trattenuta in decisione all'udienza del 10 dicembre 2024
e vertente
TRA
, elettivamente domiciliata in Roma, via Orazio n. 3, presso Parte_1
lo studio dell'Avv. Paolo Maldera, che la rappresenta e difende giusta procura in atti
attrice
E
elettivamente domiciliata in Rieti, viale Controparte_1
MA ON n. 12, presso lo studio dell'Avv. Francesco Piselli, che la rappresenta e difende in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione
convenuta E
in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliata in CP_2
Roma, Via del tempio di Giove n. 21, rappresentata e difesa in giudizio dall'Avv.
EN ON, in virtù di procura generale alle liti allegata in atti;
convenuta
OGGETTO: opposizione a cartella
CONCLUSIONI
Come dal verbale e rispettivi atti difensivi.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione l'attrice ha proposto opposizione avverso la cartella esattoriale n. 09720190212698686000, notificata il 25 febbraio 2020, con la quale l' le ha intimato il pagamento di € 45.553,57 per Controparte_1
sanzioni amministrative dell'anno 2015, giusta Determinazione ingiuntiva n.
95150004598, prot. 141032 del 17 marzo 2015 asseritamente notificata il 17 giugno
2015.
A sostegno della propria domanda, ha eccepito l'omessa notifica del titolo esecutivo legittimante l'iscrizione a ruolo delle somme contestate;
l'illegittima applicazione di somme a titolo di maggiorazioni per ritardato pagamento ex art.27
L. 689/81; l'illegittima applicazione di somme a titolo di compensi di riscossione;
l'inesistenza della notifica della cartella di pagamento opposta perché notificata a mezzo posta;
l'insussistenza del diritto di procedere alla notifica della cartella di pagamento opposta per violazione del termine decadenziale di iscrizione a ruolo;
la nullità della cartella di pagamento opposta per difetto di motivazione;
la nullità
della cartella di pagamento opposta per mancanza di sottoscrizione.
Si costituiva l' eccependo l'inammissibilità della Controparte_1
domanda in quanto proposta oltre il termine decadenziale ex art. 617 c.p.c.; nel merito, ha evidenziato la carenza di legittimità passiva e la infondatezza della domanda.
Si costituiva allegando il verbale di accertamento di violazione ex CP_2
art. 15 legge regionale n. 12 del 1999, mod. dalla L.R. n. 27 del 2006 (doc. 2), redatto in data 15.03.2011, e sottoscritto dalla IG.ra , nonchè la Pt_1 Parte_1
notifica della determinazione dirigenziale n. 95150004598 del 17 giugno 2015
effettuata ai sensi dell'art. 140 c.p.c. e chiedendo il rigetto della domanda.
In sede di comparsa conclusionale l'attore ha dedotto di avere presentato domanda in sanatoria ad oggi senza esito
Preliminarmente si osserva che l'azione proposta dall'odierno opponente rientra nello schema del rimedio processuale previsto dagli art. 615, c.p.c. essendo contestata l'insussistenza del presupposto di fatto per procedere all'esecuzione forzata, quale la mancata notifica della Determinazione Dirigenziale.
L'opposizione in tal caso è sempre proponibile fino all'esaurimento della procedura esecutiva e ciò vale in particolare quando l'eccezione di prescrizione o di mancata notifica non viene rilevata al fine di proporre un riesame nel merito della pretesa, recuperando un mezzo di opposizione della pretesa stessa, bensì solo al fine di rilevare e contestare la mancanza del presupposto di legge per procedere all'esecuzione e quindi l'inesistenza del titolo.
Nel merito, la domanda di parte attrice di dichiarare nulla e/o illegittima la cartella di pagamento per mancata notifica dell'atto presupposto è fondata e deve essere accolta .
Dall'esame della documentazione prodotta non è possibile verificare se il procedimento notificatorio ex art 140 c.p.c della determina dirigenziale sia stato completato. Le formalità previste dall'art 140 c.pc. (deposito copia casa comunale, affissione dell'avviso di deposito ed invio della raccomandata) in quanto organicamente coordinate tra loro hanno tutte carattere essenziale e condizionano l'efficacia giuridica della notifica sanabile ex art 156 c.p.c solo ove il destinatario abbia regolarmente ricevuto la raccomandata di conferma del deposito del piego nell'ufficio postale .
Peraltro non vi è riscontro documentale che il rilascio del predetto avviso sia avvenuto con l'affissione dello stesso in busta chiusa e sigillata alla porta dell'abitazione del destinatario, mancando in definitiva la prova, ritenuta requisito perfezionativo della notifica, secondo quanto stabilito con la Sentenza n. 3/2010 della Corte Costituzionale, della sottoscrizione del relativo avviso di ricevimento della raccomandata informativa, non potendosi escludere che l'avviso di deposito- giacenza dell'atto, che risulta immesso nella cassetta dello stabile, non sia in effetti pervenuto alla conoscenza dell'interessato (cfr. anche Corte di Cassazione n. 7809 del 31.03.10). La mancata notifica dell'atto prodromico alla cartella esattoriale opposta determina l'estinzione dell'obbligazione per carenza di titolo esecutivo.
L'opposizione deve essere quindi accolta, ritenendo peraltro assorbiti gli ulteriori motivi di opposizione. Le spese processuali devono essere compensate, in considerazione dell'apparente regolarità della notificazione della determina al momento in cui è stata emessa la cartella .
P.Q.M.
Il Giudice Unico del Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando, così
provvede:
1) accoglie l'opposizione ed annulla la cartella opposta;
2) compensa le spese
Roma, 17 luglio 2025
Il Giudice
TI MI