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Sentenza 1 dicembre 2025
Sentenza 1 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rimini, sentenza 01/12/2025, n. 609 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rimini |
| Numero : | 609 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
Testo completo
N.R.G. 1296 / 2025 V.G.
RE BBLICA ITALIANA PV
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Elisa Dai Checchi Presidente
Dott.ssa Chiara Zito Giudice
Dott. Antonio Miele Giudice Rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile di I Grado iscritto al n. r.g. 1296 / 2025 V.G., congiuntamente promosso da: nato a [...] il [...] ( Codice Fiscale_1 Parte_1
EN AR ( Codice Fiscale_2 e dell'Avv. con il patrocinio dell'Avv. EN MATTEO (C.F. C.F. 3
e nata in [...] il Parte 2
C.F._4 ) con il patrocinio dell'Avv. EN AR 15/03/1974(C.F.
1) e dell'Avv. EN MATTEO (C.F. (C.F. C.F._5 C.F. 3
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale Ordinario
Parte_1-visto il ricorso depositato il 21/07/2025 con il quale
[...]
hanno proposto domanda congiunta per la separazione personale relativa al matrimonio Parte_2
celebrato in data 16.05.2006, a Gatteo (FC), deducendo la sopravvenuta intollerabilità della convivenza;
-rilevato che dall'unione è nato il figlio Per_1 maggiorenne, ma non ancora economicamente autosufficiente;
- viste le note di trattazione scritta depositate in data 18.11.2025, con cui i coniugi stessi hanno rinunciato a comparire all'udienza, hanno confermato le richieste di cui al ricorso e hanno dato atto che tra loro non
è intervenuta riconciliazione;
-dato atto che il pubblico ministero ha concluso per l'accoglimento della domanda;
-ritenuta la completezza della documentazione allegata dalle parti;
-ritenuto che le condizioni concordate dalle parti e dalle stesse confermate nelle note scritte, siano conformi alla legge e che pertanto non vi siano ragioni ostative al recepimento delle condizioni di seguito trascritte:
- 1) I coniugi vivranno separati, con la casa coniugale, detenuta in virtù di contratto di locazione, che rimarrà a disposizione del Sig. Parte_1 con tutti gli arredi e suppellettili;
- 2) Il Sig. Parte_1 abiterà in detto immobile unitamente al figlio Per_1 ormai maggiorenne,
rimanendo lo stesso completamente a suo carico anche per le spese straordinarie;
- 3) I coniugi sono indipendenti economicamente e pertanto rinunciano vicendevolmente ad un aiuto economico dall'altro coniuge;
- 4) L'auto CP_1 intestata alla Sig.ra Pt_2 rimane in proprietà e a Lei intestata;
- 5) L'assegno unico, verrà percepito interamente dal padre in quanto, come detto sopra, provvederà interamente ai bisogni del figlio;
- 6) I coniugi prestano reciproco consenso fin da ora all'espatrio e al rilascio del passaporto, e s'impegnano a comunicarsi reciprocamente, entro 30 giorni, l'avvenuto cambiamento futuro di residenza e/o domicilio.
Visto l'art. 473 bis. 51 cpc
P.Q.M.
a) omologa la separazione consensuale di Parte_1 e [...] Parte_2 alle condizioni di cui sopra da intendersi qui integralmente trascritte;
b) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Gatteo (FC) di procedere all'annotazione della presente sentenza (Atto n. 6 Parte I Anno 2006); dichiara interamente compensate tra le parti le spese del procedimento.
Così deciso in Rimini, nella camera di consiglio del 27.11.2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Elisa Dai Checchi Dott. Antonio Miele
RE BBLICA ITALIANA PV
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Elisa Dai Checchi Presidente
Dott.ssa Chiara Zito Giudice
Dott. Antonio Miele Giudice Rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile di I Grado iscritto al n. r.g. 1296 / 2025 V.G., congiuntamente promosso da: nato a [...] il [...] ( Codice Fiscale_1 Parte_1
EN AR ( Codice Fiscale_2 e dell'Avv. con il patrocinio dell'Avv. EN MATTEO (C.F. C.F. 3
e nata in [...] il Parte 2
C.F._4 ) con il patrocinio dell'Avv. EN AR 15/03/1974(C.F.
1) e dell'Avv. EN MATTEO (C.F. (C.F. C.F._5 C.F. 3
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale Ordinario
Parte_1-visto il ricorso depositato il 21/07/2025 con il quale
[...]
hanno proposto domanda congiunta per la separazione personale relativa al matrimonio Parte_2
celebrato in data 16.05.2006, a Gatteo (FC), deducendo la sopravvenuta intollerabilità della convivenza;
-rilevato che dall'unione è nato il figlio Per_1 maggiorenne, ma non ancora economicamente autosufficiente;
- viste le note di trattazione scritta depositate in data 18.11.2025, con cui i coniugi stessi hanno rinunciato a comparire all'udienza, hanno confermato le richieste di cui al ricorso e hanno dato atto che tra loro non
è intervenuta riconciliazione;
-dato atto che il pubblico ministero ha concluso per l'accoglimento della domanda;
-ritenuta la completezza della documentazione allegata dalle parti;
-ritenuto che le condizioni concordate dalle parti e dalle stesse confermate nelle note scritte, siano conformi alla legge e che pertanto non vi siano ragioni ostative al recepimento delle condizioni di seguito trascritte:
- 1) I coniugi vivranno separati, con la casa coniugale, detenuta in virtù di contratto di locazione, che rimarrà a disposizione del Sig. Parte_1 con tutti gli arredi e suppellettili;
- 2) Il Sig. Parte_1 abiterà in detto immobile unitamente al figlio Per_1 ormai maggiorenne,
rimanendo lo stesso completamente a suo carico anche per le spese straordinarie;
- 3) I coniugi sono indipendenti economicamente e pertanto rinunciano vicendevolmente ad un aiuto economico dall'altro coniuge;
- 4) L'auto CP_1 intestata alla Sig.ra Pt_2 rimane in proprietà e a Lei intestata;
- 5) L'assegno unico, verrà percepito interamente dal padre in quanto, come detto sopra, provvederà interamente ai bisogni del figlio;
- 6) I coniugi prestano reciproco consenso fin da ora all'espatrio e al rilascio del passaporto, e s'impegnano a comunicarsi reciprocamente, entro 30 giorni, l'avvenuto cambiamento futuro di residenza e/o domicilio.
Visto l'art. 473 bis. 51 cpc
P.Q.M.
a) omologa la separazione consensuale di Parte_1 e [...] Parte_2 alle condizioni di cui sopra da intendersi qui integralmente trascritte;
b) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Gatteo (FC) di procedere all'annotazione della presente sentenza (Atto n. 6 Parte I Anno 2006); dichiara interamente compensate tra le parti le spese del procedimento.
Così deciso in Rimini, nella camera di consiglio del 27.11.2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Elisa Dai Checchi Dott. Antonio Miele