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Sentenza 3 luglio 2025
Sentenza 3 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 03/07/2025, n. 783 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 783 |
| Data del deposito : | 3 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI PAVIA SEZIONE TERZA CIVILE in composizione monocratica, in funzione di giudice di appello nella persona della Dott.ssa Raffaella Filoni, sulle conclusioni prese all'udienza del 2 luglio 2025 a seguito all'invito al deposito di note scritte ex art. 221 D.L. n. 34/2020 e s.m.i., ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di appello iscritta al n. di R.G. 169/2025, promossa da:
(C.F.: ), in persona del Sindaco Controparte_1 P.IVA_1 pro-tempore, difeso e rapp.to nella presente procedura dall'Avv. Massimiliano Focacci di Pavia (Fax 0383-219983 – PEC: cui indirizzare le Email_1 comunicazioni – C.F. ) presso lo studio del quale CodiceFiscale_1 in Via S. Ambrogio, 21 è elett.te dom.to come da procura speciale CP_1 allegata in atti
- appellante -
Contro
SI.ra (cf. ) , rapp.ta e difesa CP_2 C.F._2 dall'Avv. Gianluca Nicotra (cf. ) (pec: C.F._3
del Foro di Pavia , con studio Email_2 in Voghera (PV) Via Cavour n. 21 presso il quale è elettivamente domiciliata , giusta procura in atti
- appellata - per la riforma della sentenza del Giudice di Pace di n. 175/2024 emessa in data CP_1
20/11/2024 , depositata in data 24/12/2024 e non notificata (doc. n.1)
CONCLUSIONI
Come da note scritte di discussione del 2 luglio 2025
Per parte appellante:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale: In via principale: accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n.175/2024 emessa dal Giudice di Pace di in data 20.11.2024, CP_1 depositata in data 24.12.2024 e notificata in data 24.12.2024, a definizione del procedimento n. 451/2024 R.G., accogliere tutte le conclusioni avanzate in prime
1 cure e di conseguenza confermare il verbale di accertamento n. 842RF/24, rigettando il ricorso proposto dalla SI.ra . Compensi e spese CP_2 rifusi.”
Per parte appellata: “In Via Preliminare : Dichiarare inammissibile , ex art. 342 cpc, o manifestamente infondato ex art. 348 bis cpc , l'appello proposto dal avverso la sent. 175/2024 del GdP di Voghera , per i motivi Controparte_1 di cui alla memoria di costituzione;
Nel Merito ed in Via Principale : Rigettare l'appello avverso la sent. n.175/2024 resa dal Giudice di Pace di Voghera nel giudizio RG. n. 451/2024 , presentato dal , perché Controparte_1 infondato in fatto ed in diritto, per i motivi di cui alla memoria di costituzione , confermando l'impugnata sentenza . In ogni caso : Con vittoria di spese e competenze di lite , oltre a rimborso forfetario , IVA e CPA , del doppio grado di giudizio. In estremo subordine : Nel denegato, non creduto caso di accoglimento , anche parziale , del gravame presentato dal , si chiede Controparte_1 disporsi compensazione delle spese legali e di giudizio , per la novità della questione trattata e per il mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti , ex art. 92 cpc. In ogni caso , sin da adesso , si dichiara di non accettare il contraddittorio su eventuali domande ed eccezioni nuove, non ritualmente già formulate nel precedente grado di giudizio.”
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
Trattasi di appello avverso sentenza emessa dal Giudice di Pace di emessa il 20.11.2024 depositata il 24.12.2024 in causa promossa CP_1 dall'odierna appellata SI.ra per l'opposizione all'allegato CP_2 verbale accertamento violaz e della Strada n.842RF/24 (Reg.n.1844) datato 22/01/2024 , con cui veniva contestata la violazione degli artt. 41 , comma 11 e 146 , comma 3 CDS perché “ in qualità di conducente del veicolo Fiat Panda tg. EZ748CZ, in data 22/01/2024 alle ore 18.36 in località , Via F.lli Rosselli, intersezione F.lli Kennedy N. CP_1 direzione Centro, impegnava la sopra descritta intersezione nonostante il semaforo lo vietasse proiettando la luce rossa nella sua direzione di marcia“.
Il predetto verbale prevedeva , oltre alla sanzione pecuniaria di €.185,15 , la decurtazione di n. 6 punti della patente.
L'adito Giudice di Pace, in accoglimento del ricorso, annullava il verbale in questione e disponeva la compensazione delle spese.
In particolare in motivazione il Giudice di Pace osservava che “Dalla documentazione prodotta dall'Amministrazione resistente in particolare dalla certificazione di taratura annuale rilasciata dalla società Engine srl in data 16/08/2023 si rileva che la predetta società è anche produttrice dei sistemi di rilevazione delle infrazioni al rosso semaforico EnVES EVO MVD 1605. Si riscontra pertanto la violazione dell'articolo 2 del DM 10/12/2001 del Ministero delle attività produttive in quanto le operazioni di taratura annuale debbono essere effettuate da laboratori indipendenti e non già dalle stesse Società produttrici e noleggiatrici dei predetti sistemi di rilevazione e pertanto titolari di
2 rapporti commerciali con gli utenti metrici. Il ricorso pertanto viene accolto con conseguente annullamento dell'opposto verbale di accertamento”
Ciò posto, si rileva quanto segue.
Si premette che l'appello è basato su un unico motivo di impugnazione: il D.M. e, in particolare, l'art. 2 si riferiscono a tutti quegli strumenti atti a misurare la velocità dei veicoli, con esclusione, quindi, delle apparecchiature che rilevano le infrazioni semaforiche, che non sono strumenti di misurazione, ma hanno il compito di fotografare se il veicolo ha attraversato o meno l'incrocio con luce rossa. La differenza è essenziale in quanto per le apparecchiature semaforiche non sussiste l'obbligo di essere sottoposte a taratura, non ricadendo nella legge n. 273/1991 istituiva del Servizio Nazionale di Taratura. La verifica periodica e l'eventuale taratura previste nei decreti di approvazione non hanno valenza metrologica e non servono a garantire ai conducenti l'assenza di accertamenti erronei, bensì a garantire alle amministrazioni procedenti la funzionalità delle apparecchiature. Esse, dunque, possono essere validamente effettuate dal produttore o dall'installatore o dal soggetto che esegue gli interventi di manutenzione dell'apparecchiatura.
L'appello è ammissibile dovendosi osservare, per un verso, che
“la specificità dei motivi di appello dev'essere commisurata all'ampiezza ed alla portata delle argomentazioni della sentenza impugnata, sicché qualora il primo giudice, per rigettare la domanda, nella specie, di risarcimento danni, abbia escluso la valenza probatoria di determinati documenti è sufficiente, ai fini dell'ammissibilità dell'impugnazione, ribadire l'idoneità di tali documenti ad asseverare i fatti costitutivi del diritto azionato.” Sez. 6 -
3, Ordinanza n. 21401 del 26/07/2021
Inoltre, “Ai fini della specificità dei motivi d'appello richiesta dall'art. 342 c.p.c. è sufficiente una chiara esposizione delle doglianze rivolte alla pronuncia impugnata, senza necessità di proporre un progetto alternativo di sentenza, sicché l'appellante il quale lamenti l'erronea ricostruzione dei fatti da parte del giudice di primo grado può limitarsi a chiedere al giudice di appello di valutare "ex novo" le prove già raccolte e sottoporre le argomentazioni già svolte nel processo di primo grado.”Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 40560 del 17/12/2021
Nel merito deve rilevarsi che è documentalmente provato che la società Engine srl in data 16/08/2023 ha dato atto di aver verificato il corretto funzionamento della lanterna semaforica monitorata, matricola AJ0455H, sita in con la quale è stata accertata il 22 gennaio 2024 CP_1
l'infrazione qui contestata, con documentazione fotografica prodotta da tale apparecchiatura.
E' quindi provato che tale sistema di rilevazione fotografica sia stato sottoposto a controllo di funzionalità.
Ora deve osservarsi che In tema di violazioni del codice della strada per superamento del limite di velocità, è illegittimo l'accertamento eseguito con
3 apparecchio autovelox approvato ma non debitamente omologato, atteso che la preventiva approvazione dello strumento di rilevazione elettronica della velocità non può ritenersi equipollente, sul piano giuridico, all'omologazione ministeriale prescritta dall'art. 142, comma 6, del d.lgs. n. 285 del 1992, trattandosi, in forza della citata disposizione e dell'art. 192 del relativo regolamento di esecuzione (d.P.R. n. 495 del 1992), di procedimenti con caratteristiche, natura e finalità diverse. Sez. 2 - , Ordinanza n. 10505 del 18/04/2024
Tale principio si applica tuttavia si applica agli strumenti di rilevazione elettronica della velocità.
La Corte di Cassazione ha chiarito anche di recente che: “non sussiste l'obbligo di sottoporre a taratura le apparecchiature elettroniche mediante le quali si rileva la violazione del divieto di proseguire la marcia con impianto semaforico rosso” Cassazione civile sez. II, 28/07/2020, n.16064: “…questa Corte ha, in più occasioni affermato che, in tema di rilevazione della violazione del divieto di proseguire la marcia con impianto semaforico rosso a mezzo di apparecchiature elettroniche, ne' il C.d.S. ne' il relativo regolamento di esecuzione prevedono che il verbale di accertamento dell'infrazione debba contenere, a pena di nullità, l'attestazione che la funzionalità del singolo apparecchio impiegato sia stata sottoposta a controllo preventivo e costante durante l'uso (ex plurimis Cassazione civile sez. II, 15/04/2019, n. 10458); la decisione della Corte Costituzionale N. 113/2015, richiamata dalla ricorrente, non è pertinente perché' riguarda le sole apparecchiature impiegate per l'accertamento delle violazione dei limiti di velocità; ne consegue che, dalla dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'articolo 45 C.d.S., comma 6, non si può trarre argomento per sostenere la sussistenza dell'obbligo di sottoporre a taratura anche che gli apparecchi T-Red, che non costituiscono strumenti di misurazione;
al contrario, l'efficacia probatoria di qualsiasi strumento di rilevazione elettronica perdura sino a quando non risultino accertati, nel caso concreto, sulla base di circostanze allegate dall'opponente e debitamente provate, il difetto di costruzione, installazione o funzionalità dello strumento stesso, o situazioni comunque ostative al suo regolare funzionamento”
Già precedentemente aveva indicato che In tema di rilevazione della violazione del divieto di proseguire la marcia con impianto semaforico rosso a mezzo di apparecchiature elettroniche, né il codice della strada né il relativo regolamento di esecuzione prevedono che il verbale di accertamento dell'infrazione debba contenere, a pena di nullità, l'attestazione che la funzionalità del singolo apparecchio impiegato sia stata sottoposta a controllo preventivo e costante durante l'uso, giacché, al contrario, l'efficacia probatoria di qualsiasi strumento di rilevazione elettronica perdura sino a quando non risultino accertati, nel caso concreto, sulla base di circostanze allegate dall'opponente e debitamente provate, il difetto di costruzione, installazione o funzionalità dello strumento stesso, o situazioni comunque ostative al suo regolare funzionamento, senza che possa farsi leva, in senso contrario, su considerazioni di tipo meramente congetturale, connesse all'idoneità della mancanza di revisione o manutenzione periodica
4 dell'attrezzatura a pregiudicarne l'efficacia ex art. 142 del predetto codice. Sez. 2 - , Sentenza n. 11574 del 11/05/2017
L'appellata sentenza merita quindi riforma e l'accoglimento del motivo di appello di cui trattasi risulta assorbente le ulteriori questioni dedotte a fondamento del gravame.
Le spese, tuttavia, in considerazione della specificità dei temi dedotti devono essere interamente compensate.
P.Q.M.
il Tribunale di Pavia, definitivamente pronunciando:
1. accoglie l'appello e per l'effetto, in riforma della sentenza n. 175 emessa dal Giudice di Pace di il 20.11.2024 depositata il CP_1
24.12.2024 conferma il verbale di accertamento n. 842RF/24, rigettando il ricorso proposto dalla SI.ra ; CP_2
2. compensa interamente le spese di entrambi i gradi di giudizio.
Così deciso in Pavia il 3 luglio 2025.
Sentenza depositata il 3 luglio 2025.
Il Giudice
Dott.ssa Raffaella Filoni
5
S E N T E N Z A nella causa civile di appello iscritta al n. di R.G. 169/2025, promossa da:
(C.F.: ), in persona del Sindaco Controparte_1 P.IVA_1 pro-tempore, difeso e rapp.to nella presente procedura dall'Avv. Massimiliano Focacci di Pavia (Fax 0383-219983 – PEC: cui indirizzare le Email_1 comunicazioni – C.F. ) presso lo studio del quale CodiceFiscale_1 in Via S. Ambrogio, 21 è elett.te dom.to come da procura speciale CP_1 allegata in atti
- appellante -
Contro
SI.ra (cf. ) , rapp.ta e difesa CP_2 C.F._2 dall'Avv. Gianluca Nicotra (cf. ) (pec: C.F._3
del Foro di Pavia , con studio Email_2 in Voghera (PV) Via Cavour n. 21 presso il quale è elettivamente domiciliata , giusta procura in atti
- appellata - per la riforma della sentenza del Giudice di Pace di n. 175/2024 emessa in data CP_1
20/11/2024 , depositata in data 24/12/2024 e non notificata (doc. n.1)
CONCLUSIONI
Come da note scritte di discussione del 2 luglio 2025
Per parte appellante:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale: In via principale: accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n.175/2024 emessa dal Giudice di Pace di in data 20.11.2024, CP_1 depositata in data 24.12.2024 e notificata in data 24.12.2024, a definizione del procedimento n. 451/2024 R.G., accogliere tutte le conclusioni avanzate in prime
1 cure e di conseguenza confermare il verbale di accertamento n. 842RF/24, rigettando il ricorso proposto dalla SI.ra . Compensi e spese CP_2 rifusi.”
Per parte appellata: “In Via Preliminare : Dichiarare inammissibile , ex art. 342 cpc, o manifestamente infondato ex art. 348 bis cpc , l'appello proposto dal avverso la sent. 175/2024 del GdP di Voghera , per i motivi Controparte_1 di cui alla memoria di costituzione;
Nel Merito ed in Via Principale : Rigettare l'appello avverso la sent. n.175/2024 resa dal Giudice di Pace di Voghera nel giudizio RG. n. 451/2024 , presentato dal , perché Controparte_1 infondato in fatto ed in diritto, per i motivi di cui alla memoria di costituzione , confermando l'impugnata sentenza . In ogni caso : Con vittoria di spese e competenze di lite , oltre a rimborso forfetario , IVA e CPA , del doppio grado di giudizio. In estremo subordine : Nel denegato, non creduto caso di accoglimento , anche parziale , del gravame presentato dal , si chiede Controparte_1 disporsi compensazione delle spese legali e di giudizio , per la novità della questione trattata e per il mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti , ex art. 92 cpc. In ogni caso , sin da adesso , si dichiara di non accettare il contraddittorio su eventuali domande ed eccezioni nuove, non ritualmente già formulate nel precedente grado di giudizio.”
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
Trattasi di appello avverso sentenza emessa dal Giudice di Pace di emessa il 20.11.2024 depositata il 24.12.2024 in causa promossa CP_1 dall'odierna appellata SI.ra per l'opposizione all'allegato CP_2 verbale accertamento violaz e della Strada n.842RF/24 (Reg.n.1844) datato 22/01/2024 , con cui veniva contestata la violazione degli artt. 41 , comma 11 e 146 , comma 3 CDS perché “ in qualità di conducente del veicolo Fiat Panda tg. EZ748CZ, in data 22/01/2024 alle ore 18.36 in località , Via F.lli Rosselli, intersezione F.lli Kennedy N. CP_1 direzione Centro, impegnava la sopra descritta intersezione nonostante il semaforo lo vietasse proiettando la luce rossa nella sua direzione di marcia“.
Il predetto verbale prevedeva , oltre alla sanzione pecuniaria di €.185,15 , la decurtazione di n. 6 punti della patente.
L'adito Giudice di Pace, in accoglimento del ricorso, annullava il verbale in questione e disponeva la compensazione delle spese.
In particolare in motivazione il Giudice di Pace osservava che “Dalla documentazione prodotta dall'Amministrazione resistente in particolare dalla certificazione di taratura annuale rilasciata dalla società Engine srl in data 16/08/2023 si rileva che la predetta società è anche produttrice dei sistemi di rilevazione delle infrazioni al rosso semaforico EnVES EVO MVD 1605. Si riscontra pertanto la violazione dell'articolo 2 del DM 10/12/2001 del Ministero delle attività produttive in quanto le operazioni di taratura annuale debbono essere effettuate da laboratori indipendenti e non già dalle stesse Società produttrici e noleggiatrici dei predetti sistemi di rilevazione e pertanto titolari di
2 rapporti commerciali con gli utenti metrici. Il ricorso pertanto viene accolto con conseguente annullamento dell'opposto verbale di accertamento”
Ciò posto, si rileva quanto segue.
Si premette che l'appello è basato su un unico motivo di impugnazione: il D.M. e, in particolare, l'art. 2 si riferiscono a tutti quegli strumenti atti a misurare la velocità dei veicoli, con esclusione, quindi, delle apparecchiature che rilevano le infrazioni semaforiche, che non sono strumenti di misurazione, ma hanno il compito di fotografare se il veicolo ha attraversato o meno l'incrocio con luce rossa. La differenza è essenziale in quanto per le apparecchiature semaforiche non sussiste l'obbligo di essere sottoposte a taratura, non ricadendo nella legge n. 273/1991 istituiva del Servizio Nazionale di Taratura. La verifica periodica e l'eventuale taratura previste nei decreti di approvazione non hanno valenza metrologica e non servono a garantire ai conducenti l'assenza di accertamenti erronei, bensì a garantire alle amministrazioni procedenti la funzionalità delle apparecchiature. Esse, dunque, possono essere validamente effettuate dal produttore o dall'installatore o dal soggetto che esegue gli interventi di manutenzione dell'apparecchiatura.
L'appello è ammissibile dovendosi osservare, per un verso, che
“la specificità dei motivi di appello dev'essere commisurata all'ampiezza ed alla portata delle argomentazioni della sentenza impugnata, sicché qualora il primo giudice, per rigettare la domanda, nella specie, di risarcimento danni, abbia escluso la valenza probatoria di determinati documenti è sufficiente, ai fini dell'ammissibilità dell'impugnazione, ribadire l'idoneità di tali documenti ad asseverare i fatti costitutivi del diritto azionato.” Sez. 6 -
3, Ordinanza n. 21401 del 26/07/2021
Inoltre, “Ai fini della specificità dei motivi d'appello richiesta dall'art. 342 c.p.c. è sufficiente una chiara esposizione delle doglianze rivolte alla pronuncia impugnata, senza necessità di proporre un progetto alternativo di sentenza, sicché l'appellante il quale lamenti l'erronea ricostruzione dei fatti da parte del giudice di primo grado può limitarsi a chiedere al giudice di appello di valutare "ex novo" le prove già raccolte e sottoporre le argomentazioni già svolte nel processo di primo grado.”Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 40560 del 17/12/2021
Nel merito deve rilevarsi che è documentalmente provato che la società Engine srl in data 16/08/2023 ha dato atto di aver verificato il corretto funzionamento della lanterna semaforica monitorata, matricola AJ0455H, sita in con la quale è stata accertata il 22 gennaio 2024 CP_1
l'infrazione qui contestata, con documentazione fotografica prodotta da tale apparecchiatura.
E' quindi provato che tale sistema di rilevazione fotografica sia stato sottoposto a controllo di funzionalità.
Ora deve osservarsi che In tema di violazioni del codice della strada per superamento del limite di velocità, è illegittimo l'accertamento eseguito con
3 apparecchio autovelox approvato ma non debitamente omologato, atteso che la preventiva approvazione dello strumento di rilevazione elettronica della velocità non può ritenersi equipollente, sul piano giuridico, all'omologazione ministeriale prescritta dall'art. 142, comma 6, del d.lgs. n. 285 del 1992, trattandosi, in forza della citata disposizione e dell'art. 192 del relativo regolamento di esecuzione (d.P.R. n. 495 del 1992), di procedimenti con caratteristiche, natura e finalità diverse. Sez. 2 - , Ordinanza n. 10505 del 18/04/2024
Tale principio si applica tuttavia si applica agli strumenti di rilevazione elettronica della velocità.
La Corte di Cassazione ha chiarito anche di recente che: “non sussiste l'obbligo di sottoporre a taratura le apparecchiature elettroniche mediante le quali si rileva la violazione del divieto di proseguire la marcia con impianto semaforico rosso” Cassazione civile sez. II, 28/07/2020, n.16064: “…questa Corte ha, in più occasioni affermato che, in tema di rilevazione della violazione del divieto di proseguire la marcia con impianto semaforico rosso a mezzo di apparecchiature elettroniche, ne' il C.d.S. ne' il relativo regolamento di esecuzione prevedono che il verbale di accertamento dell'infrazione debba contenere, a pena di nullità, l'attestazione che la funzionalità del singolo apparecchio impiegato sia stata sottoposta a controllo preventivo e costante durante l'uso (ex plurimis Cassazione civile sez. II, 15/04/2019, n. 10458); la decisione della Corte Costituzionale N. 113/2015, richiamata dalla ricorrente, non è pertinente perché' riguarda le sole apparecchiature impiegate per l'accertamento delle violazione dei limiti di velocità; ne consegue che, dalla dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'articolo 45 C.d.S., comma 6, non si può trarre argomento per sostenere la sussistenza dell'obbligo di sottoporre a taratura anche che gli apparecchi T-Red, che non costituiscono strumenti di misurazione;
al contrario, l'efficacia probatoria di qualsiasi strumento di rilevazione elettronica perdura sino a quando non risultino accertati, nel caso concreto, sulla base di circostanze allegate dall'opponente e debitamente provate, il difetto di costruzione, installazione o funzionalità dello strumento stesso, o situazioni comunque ostative al suo regolare funzionamento”
Già precedentemente aveva indicato che In tema di rilevazione della violazione del divieto di proseguire la marcia con impianto semaforico rosso a mezzo di apparecchiature elettroniche, né il codice della strada né il relativo regolamento di esecuzione prevedono che il verbale di accertamento dell'infrazione debba contenere, a pena di nullità, l'attestazione che la funzionalità del singolo apparecchio impiegato sia stata sottoposta a controllo preventivo e costante durante l'uso, giacché, al contrario, l'efficacia probatoria di qualsiasi strumento di rilevazione elettronica perdura sino a quando non risultino accertati, nel caso concreto, sulla base di circostanze allegate dall'opponente e debitamente provate, il difetto di costruzione, installazione o funzionalità dello strumento stesso, o situazioni comunque ostative al suo regolare funzionamento, senza che possa farsi leva, in senso contrario, su considerazioni di tipo meramente congetturale, connesse all'idoneità della mancanza di revisione o manutenzione periodica
4 dell'attrezzatura a pregiudicarne l'efficacia ex art. 142 del predetto codice. Sez. 2 - , Sentenza n. 11574 del 11/05/2017
L'appellata sentenza merita quindi riforma e l'accoglimento del motivo di appello di cui trattasi risulta assorbente le ulteriori questioni dedotte a fondamento del gravame.
Le spese, tuttavia, in considerazione della specificità dei temi dedotti devono essere interamente compensate.
P.Q.M.
il Tribunale di Pavia, definitivamente pronunciando:
1. accoglie l'appello e per l'effetto, in riforma della sentenza n. 175 emessa dal Giudice di Pace di il 20.11.2024 depositata il CP_1
24.12.2024 conferma il verbale di accertamento n. 842RF/24, rigettando il ricorso proposto dalla SI.ra ; CP_2
2. compensa interamente le spese di entrambi i gradi di giudizio.
Così deciso in Pavia il 3 luglio 2025.
Sentenza depositata il 3 luglio 2025.
Il Giudice
Dott.ssa Raffaella Filoni
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