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Sentenza 16 ottobre 2025
Sentenza 16 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 16/10/2025, n. 1587 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 1587 |
| Data del deposito : | 16 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 5021/2020
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI SEZIONE SECONDA CIVILE Il giudice, dott.ssa Monica Mascia, pronuncia la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 5021/2020 promossa da: ( ), in persona Parte_1 C.F._1 dell'amministratore di sostegno dott.ssa elettivamente Controparte_1 domiciliato in Cagliari, via Foscolo n. 28, presso lo studio dell'avv. Stefania Scamutzi, che lo rappresenta in virtù di procura apposta in calce all'atto di costituzione quale nuovo procuratore, attore contro
( ) e CP_2 C.F._2 CP_3 ( , elettivamente domiciliati in Decimomannu, via C.F._3 Cagliari n. 83, presso lo studio dell'dall'avv. Fabrizio Bachis, che li rappresenta in virtù di procura apposta in calce alla compara di costituzione e risposta, convenuti CONCLUSIONI Nell'interesse di parte attrice:
“Nell'interesse del signor l'avv. Scamutzi, conferma le Parte_1 conclusioni come formulate e richiama integralmente la propria comparsa conclusionale contestando quelle avverse in quanto totalmente infondata Insiste nella richiesta di alla divisione, con frazionamento in tre lotti di pari valore e assegnazione di uno dei tre lotti, con vittoria di spese e onorari”. Nell'interesse di parte convenuta:
“Accertare la consistenza ed il valore dei beni caduti nella successione del signor;
Persona_1
disporre la divisione dei beni facenti parte della comunione ereditaria, previa formazione della massa da dividersi, assegnando congiuntamente ai convenuti, ex art. 720 c.c. l'intero compendio ereditario con liquidazione della quota di spettanza dell'attore secondo stima del CT (1/3 della massa pari ad € 39.866,67);
- porre le spese di divisione a carico della massa e quelle del giudizio a carico dell'attore o, in subordine, compensare le spese”. CONCISA MOTIVAZIONE IN FATTO E DIRITTO
1. Con atto di citazione, ritualmente notificato, ha convenuto Parte_1 in giudizio e esponendo quanto segue: CP_3 CP_2
- in data 31 gennaio 2006 è deceduto , chiamando a Persona_2 succedergli i figli e , (essendo l'altro figlio Pt_1 CP_2 CP_3 del de cuius, , precedentemente deceduto celibe e senza figli); Persona_3
- i cespiti caduti in successione, come da dichiarazione di successione presentata in data 06.04.2006, sono costituiti dalla piena proprietà degli immobili siti in Decimomannu e segnatamente a) terreno censito in catasto al foglio 13, mappale 1343; b) terreno censito in catasto al foglio 13, Numero 1463; c) fabbricato rurale, disabitato e privo dell'impianto idrico, elettrico e fognario, censito al catasto fabbricati al foglio 13 Particella 2480 sub 1;
- tali beni sono pervenuti al de cuius per riunione del diritto di usufrutto alla nuda proprietà avvenuta il 12.07.1980 alla morte della madre che, unitamente al padre (premorto a quest'ultima), gli avevano donato l'usufrutto con diritto di accrescimento in favore del coniuge superstite con atto pubblico del 02.02.1955;
- i fratelli e non consentono all'esponente CP_3 CP_2 di accedere ai beni caduti in successione;
- è intenzione dell'attore addivenire allo scioglimento giudiziale della comunione ereditaria e alla formazione delle rispettive quote e di domandare ai fratelli il conferimento alla massa dei frutti maturati e maturandi per l'esclusivo utilizzo dei beni comuni;
- vani, infatti, sono risultati i tentativi di componimento bonario della controversia.
1.1. In ragione di quanto sopra ha concluso: Parte_1
“voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione: 1 ) dichiarare lo scioglimento della comunione ereditaria sui beni descritti al capo 3) del presente atto, in essere tra , Parte_1 [...] e;
2 ) per l'effetto, ordinare la divisione secondo le CP_3 CP_2 regole inerenti la comunione, disponendo, se possibile, la divisione in natura in parti corrispondenti alle quote dei partecipanti secondo le regole della successione legittima, con gli eventuali conguagli in denaro e tenuto conto delle spese necessarie alla conservazione e manutenzione della proprietà eventualmente sostenute in via esclusiva dai condividendi;
3 ) condannare i convenuti al conferimento alla massa dei frutti maturati e maturandi, da liquidarsi secondo equità, per effetto del possesso esclusivo dei beni oggetto di divisione;
4 ) porre le spese e competenze di causa a carico dei comproprietari ovvero, in caso di resistenza, a carico dell'eventuale soccombente”.
2. Con comparsa depositata in data 17 novembre 2020, si sono costituiti in giudizio e , i quali non si sono opposti alla CP_3 CP_2 domanda di divisione e hanno replicato come segue:
- l'attore non è mai stato escluso dal godimento dei beni ereditari;
- egli, infatti, è sempre stato in possesso delle chiavi del fabbricato e ha sempre avuto libero accesso allo stabile e al terreno circostante;
- le ragioni dei dissidi familiari sono piuttosto riconducibili al comportamento dell'attore, il quale, anziché mostrarsi favorevole alla divisione, aveva unicamente manifestato l'intenzione di concedere a titolo gratuito il fabbricato a propri conoscenti, nonostante lo stesso fosse fatiscente e privo di impianti;
- viste le condizioni precarie del fabbricato e costituendo lo stesso unicamente fonte di spese per i coeredi, i convenuti hanno invitato più volte il congiunto a trovare un accordo sulla divisione del compendio anche mediante il conferimento di un incarico professionale a un tecnico, al quale era stato demandato il compito di predisporre un progetto di divisione con frazionamento catastale del lotto;
- il mancato raggiungimento di un accordo di divisione è, pertanto, addebitabile unicamente all'attore; - per l'ipotesi in cui venga accertata l'indivisibilità del compendio, i convenuti intendo chiedere congiuntamente l'assegnazione dei beni ai sensi dell'articolo 720 cod. civ.
2.1. Su tali premesse e hanno rassegnato CP_3 CP_2 le seguenti conclusioni:
“Si conclude perché codesto Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, voglia così giudicare: NEL MERITO: accertare la consistenza ed il valore dei beni caduti nella successione del signor;
Persona_2 rigettare la domanda di rappresentazione dei frutti formulata nei confronti dei convenuti poiché infondata in fatto ed in diritto per le ragioni evidenziate nella superiore parte espositiva;
disporre la divisione dei beni facenti parte della comunione ereditaria previa formazione della massa da dividersi e attribuzione delle quote agli eredi, con eventuali conguagli in denaro;
porre le spese di divisione a carico della massa e, in caso di opposizione, quelle del giudizio a carico dell'opponente. IN VIA ISTRUTTORIA: Si chiede che venga disposta consulenza tecnica d'ufficio al fine di accertare la consistenza del compendio ereditario ed il valore dei beni caduti in successione, di accertare la divisibilità dei beni e determinare le quote spettanti a ciascun coerede con gli eventuali conguagli”.
3. Con note di trattazione scritta depositate in data 7 dicembre 2020, l'attore ha rinunciato alla domanda di riconoscimento dei frutti derivanti dall'affermato uso esclusivo dei beni ereditari.
4. Esperito il procedimento di mediazione obbligatoria, il procedimento è stato istruito mediante espletamento di consulenza tecnica d'ufficio volta alla stima dei beni ereditari e all'accertamento in ordine alla loro comoda divisibilità.
5. Con note di trattazione scritta depositate in data 27 marzo 2023, i convenuti hanno formulato istanza di assegnazione dell'intero compendio in loro favore, con riconoscimento all'attore di un conguaglio in denaro secondo i valori di stima determinati dal c.t.u.
6. All'udienza del 24 febbraio 2024, fissata per la discussione sull'istanza di assegnazione, l'attore ha chiesto il rigetto dell'istanza di Parte_1 assegnazione e l'attribuzione in suo favore di una porzione materiale di valore corrispondente alla sua quota di un terzo dell'asse relitto.
7. La causa è stata dunque tenuta in decisione su tali richieste, previa assegnazione di un termine per il deposito di memorie illustrative e di replica.
8. Nelle memorie conclusive i convenuti hanno insistito per l'assegnazione in loro favore dell'intero compendio ereditario.
8.1. L'attore si è opposto sostenendo che il compendio sarebbe materialmente e tecnicamente frazionabile in distinti lotti. In particolare, il giudizio circa la non comoda di divisibilità del compendio non sarebbe condivisibile in quanto: a) Fondato sull'inserimento del lotto in un piano attuativo, dalla realizzazione incerta e aleatoria perché allo stato inesistente e condizionata a un'iniziativa privata e all'approvazione dello stesso da parte dell'amministrazione comunale. La valutazione in ordine alla comoda divisibilità deve essere condotta, invece, sulla base della concreta possibilità di ripartire il bene nella sua attuale consistenza e destinazione, mentre restano irrilevanti eventuali possibilità future di ristrutturazione e modificazioni degli immobili. b) La necessità di costituire servitù di passaggio è sempre riconducibile all'ipotesi di piano attuativo e non sono state specificate le ragioni dalla ritenuta eccessiva onerosità e difficoltà. c) Il concetto di sensibile deprezzamento non deve essere inteso in senso stretto, ma va inserito in un'analisi più ampia che tenga conto anche dalla condizione reale e concreta dei soggetti in causa e dell'utilizzo che gli stessi hanno fatto dei beni ereditari. d) La divisione in natura risponde all'interesse dell'attore di conseguire beni di provenienza paterna, anche considerato che “il godimento di tali beni costituirebbe per la propria condizione una prosecuzione di quel rapporto filiale, idoneo consentirgli stabilità e sicurezza emotiva”.
*** *** ***
9. L'istanza di assegnazione formulata dai convenuti deve essere accolta per le ragioni che seguono.
10. Il diritto di ciascun coerede - previsto dall'articolo 718 c.c. - di ottenere in sede di divisione la sua parte in natura dei beni mobili e immobili dell'eredità, viene meno non solo in caso di indivisibilità del compendio, dal punto di vista materiale e tecnico, ma anche nelle ipotesi di accertata non comoda divisibilità, dal punto di vista economico e funzionale. Al riguardo la giurisprudenza è costante nell'affermare che “In tema di divisione giudiziale di un compendio immobiliare ereditario, l'articolo 718 c.c., in virtù del quale ciascun coerede ha il diritto di conseguire in natura la parte dei beni a lui spettanti con le modalità stabilite nei successivi artt. 726 e 727 c.c., trova deroga, ai sensi dell'articolo 720 c.c., non solo nel caso di mera 'non divisibilità' dei beni, ma anche in ogni ipotesi in cui gli stessi - secondo un accertamento riservato all'apprezzamento di fatto del giudice di merito, incensurabile in sede di legittimità, se sorretto da motivazione congrua, coerente e completa - non siano 'comodamente' divisibili e, cioè, allorché sia elevata la misura dei conguagli dovuti tra le quote da attribuire ovvero quando, pur risultando il frazionamento materialmente possibile sotto l'aspetto strutturale, non siano tuttavia realizzabili porzioni suscettibili di formare oggetto gli autonomo e libero godimento, non compromesso da servitù pesi o limitazioni eccessive, e non richiedenti opere complesse o di notevole costo, ovvero porzioni che, sotto l'aspetto economico-funzionale, risulterebbero sensibilmente deprezzate in proporzione al valore dell'intero” (tra le tante da ultimo, Cass. civ., sez. II, ord. 4 ottobre 2023, n. 27984; Cass. civ., sez. II, 18 ottobre 2024, n. 27040). Pertanto, la comoda divisibilità del compendio ereditario è da escludere quando: I) il frazionamento in porzioni materiali corrispondenti alla quota implichi il riconoscimento di conguagli eccessivamente elevati;
II) non siano realizzabili porzioni suscettibili di formare oggetto di autonomo e libero godimento, perché richiedenti la costituzione di servitù o pesi eccessivi, o perché il frazionamento richiederebbe la realizzazione di opere complesse e di notevole costo;
III) il frazionamento in lotti comporterebbe una sensibile diminuzione del valore del compendio unitariamente considerato. 11. Nel caso in esame, ricorrono gli impedimenti alla divisione in natura di cui ai superiori punti II) e III). Il consulente tecnico d'ufficio ha rilevato che il terreno censito al foglio 13 particella 2524 ricade in parte (per 3030 mq circa) in zona G, in parte in zona H2 (per 3026 mq circa), in parte (per 1650 mq circa) in zona che il PUC del Comune di riferimento definisce 'strade di nuova apertura'. Le zone G (articolo 14 del puc) sono parti del territorio destinate a edifici, attrezzature ed impianti pubblici e privati riservati a servizi di interesse generale, quali strutture per l'istruzione, i beni culturali, la sanità, lo sport e le attività ricreative, il credito, le comunicazioni, i mercati, i parchi, i depuratori, gli impianti di potabilizzazione, gli inceneritori e simili. In queste zone qualunque intervento è subordinato alle indicazioni contenute in apposito Piano Attuativo. Nelle zone H2 (art 15 del puc), invece, l'edificazione è tassativamente vietata, in quanto “aree costituenti le fasce di rispetto delle SS n° 130 e l'alveo del canale che attraversa il P.E.E.P. E dei corsi d'acqua di pubblico interesse vincolati dal Decr. Beni Culturali del 21.09.84 e le aree delimitate dal Piano Stralcio di Assetto Idrogeologico (P.A.I.) quali zone di esondazione”. Inoltre, come più volte evidenziato dal ctu, ai sensi dell'articolo 19 delle norme di attuazione del piano urbanistico comunale, non sono ammessi frazionamenti “nelle zone C, D, D1 e G quando non sono conseguenti e conformi a Piani Attuativi definitivamente approvati”. Per queste ragioni, il ctu ha necessariamente dovuto predisporre un piano attuativo – richiedente esorbitanti costi di realizzazione, nonché la costituzione di servitù di passaggio – al fine di predisporre un progetto di divisione del compendio in tre parti, posto che, in difetto, l'area non sarebbe nemmeno frazionabile e, dunque divisibile. Il valore del lotto, in ipotesi di frazionamento, sarebbe poi sensibilmente inferiore a quello del lotto unico. Infatti, il valore del lotto unico è stato stimato in 115.600,00 euro, il valore del lotto frazionato in 62.700,00 euro, vale a dire 20.900,00 euro per ciascuno coerede. Il frazionamento, dunque, comporterebbe il dimezzamento del valore dell'area, con conseguente elevato pregiudizio economico per tutti i coeredi. Analogamente deve concludersi con riguardo al terreno censito in catasto con la particella 1463, intercluso e inedificabile, del valore di 4.000,00 euro, i cui costi di frazionamento supererebbero presumibilmente lo stesso valore del terreno. Accertata la non comoda divisibilità del compendio, non possono assumere rilevanza in sede de divisione considerazioni di carattere esclusivamente personale e prive di valore giuridico, quali quelle prospettate dall'attore nelle note conclusive in ordine all'esigenza di 'stare all'aria aperta, a contatto con i beni di provenienza paterna' o 'di prosecuzione del rapporto filiale'.
12. Pertanto, in accoglimento dell'istanza ex articolo 720 c.c. formulata dai convenuti, l'intero compendio ereditario – costituto da a) terreno sito in Decimomannu, censito in catasto al foglio 13 particella 2524, con sovrastante fabbricato rurale censito al nuovo catasto edilizio urbano al foglio 13 mappale 2480 sub 2, del valore di 115.600,00 euro b) terreno sito in Decimomanu e censito in catasto al foglio 13 mappale 1463, del valore di 4.000,00 euro – deve essere loro assegnato. All'attore deve essere riconosciuto un conguaglio in denaro pari a 1/3 (corrispondente alla quota di sua pertinenza) del valore del compendio, e dunque pari a 39.866,67 euro (119.600/3). 13. Trattandosi di un giudizio di divisione, svolto nell'interesse di tutti i coeredi, le spese del procedimento devono essere compensate, ad eccezione di quelle relative alla fase decisionale, resasi necessaria a causa dell'opposizione dell'attore all'istanza di assegnazione per ragioni rivelatesi infondate. Tali spese vengono determinate in 1.453,00 euro, pari agli importi minimi, in ragione dell'assenza di profili di complessità, previsti per le cause di valore da 26.000,00 a 52.000,00 euro (in applicazione dell'art. 5 del D.M. 55/2014 a mente del quale, per la determinazione del valore della controversia, nei giudizi di divisione si ha riguardo al valore della quota del singolo condividente, quando la controversia non riguarda anche la massa da dividere). Le spese della consulenza tecnica d'ufficio, liquidate come da separato decreto, devono essere poste a carico delle parti in ragione della quota di rispettiva spettanza (e con la precisazione che la quota di pertinenza dell'attore deve essere posta a carico dello Stato, stante la sua ammissione al patrocinio a spese dello Stato).
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale Definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, ASSEGNA, ai sensi dell'art. 720 c.c., a e CP_3 CP_2
l'intero compendio ereditario costituto da a) terreno sito in Decimomannu, censito in catasto al foglio 13 particella 2524, con sovrastante fabbricato rurale censito al nuovo catasto edilizio urbano al foglio 13 mappale 2480 sub 2, b) terreno sito in Decimomanu, censito in catasto al foglio 13 mappale 1463; PONE a carico di e (in ragione di ½ CP_3 CP_2 ciascuno) il versamento in favore di della somma di 39.866,67 Parte_1 euro a titolo di conguaglio;
CONDANNA al rimborso in favore di e Parte_1 CP_3
delle spese della fase decisionale in misura pari a 1.453,00 CP_2 euro, oltre spese generali e accessori;
PONE definitivamente a carico delle parti, in ragione di un terzo ciascuna (e con la precisazione che la quota di pertinenza dell'attore deve essere posta a carico dello Stato, stante la sua ammissione al patrocinio a spese dello Stato), le spese della consulenza tecnica d'ufficio liquidate come da separato decreto. Manda alla cancelleria per quanto di competenza. Cagliari, 15 ottobre 2025 IL GIUDICE Monica Mascia
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI SEZIONE SECONDA CIVILE Il giudice, dott.ssa Monica Mascia, pronuncia la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 5021/2020 promossa da: ( ), in persona Parte_1 C.F._1 dell'amministratore di sostegno dott.ssa elettivamente Controparte_1 domiciliato in Cagliari, via Foscolo n. 28, presso lo studio dell'avv. Stefania Scamutzi, che lo rappresenta in virtù di procura apposta in calce all'atto di costituzione quale nuovo procuratore, attore contro
( ) e CP_2 C.F._2 CP_3 ( , elettivamente domiciliati in Decimomannu, via C.F._3 Cagliari n. 83, presso lo studio dell'dall'avv. Fabrizio Bachis, che li rappresenta in virtù di procura apposta in calce alla compara di costituzione e risposta, convenuti CONCLUSIONI Nell'interesse di parte attrice:
“Nell'interesse del signor l'avv. Scamutzi, conferma le Parte_1 conclusioni come formulate e richiama integralmente la propria comparsa conclusionale contestando quelle avverse in quanto totalmente infondata Insiste nella richiesta di alla divisione, con frazionamento in tre lotti di pari valore e assegnazione di uno dei tre lotti, con vittoria di spese e onorari”. Nell'interesse di parte convenuta:
“Accertare la consistenza ed il valore dei beni caduti nella successione del signor;
Persona_1
disporre la divisione dei beni facenti parte della comunione ereditaria, previa formazione della massa da dividersi, assegnando congiuntamente ai convenuti, ex art. 720 c.c. l'intero compendio ereditario con liquidazione della quota di spettanza dell'attore secondo stima del CT (1/3 della massa pari ad € 39.866,67);
- porre le spese di divisione a carico della massa e quelle del giudizio a carico dell'attore o, in subordine, compensare le spese”. CONCISA MOTIVAZIONE IN FATTO E DIRITTO
1. Con atto di citazione, ritualmente notificato, ha convenuto Parte_1 in giudizio e esponendo quanto segue: CP_3 CP_2
- in data 31 gennaio 2006 è deceduto , chiamando a Persona_2 succedergli i figli e , (essendo l'altro figlio Pt_1 CP_2 CP_3 del de cuius, , precedentemente deceduto celibe e senza figli); Persona_3
- i cespiti caduti in successione, come da dichiarazione di successione presentata in data 06.04.2006, sono costituiti dalla piena proprietà degli immobili siti in Decimomannu e segnatamente a) terreno censito in catasto al foglio 13, mappale 1343; b) terreno censito in catasto al foglio 13, Numero 1463; c) fabbricato rurale, disabitato e privo dell'impianto idrico, elettrico e fognario, censito al catasto fabbricati al foglio 13 Particella 2480 sub 1;
- tali beni sono pervenuti al de cuius per riunione del diritto di usufrutto alla nuda proprietà avvenuta il 12.07.1980 alla morte della madre che, unitamente al padre (premorto a quest'ultima), gli avevano donato l'usufrutto con diritto di accrescimento in favore del coniuge superstite con atto pubblico del 02.02.1955;
- i fratelli e non consentono all'esponente CP_3 CP_2 di accedere ai beni caduti in successione;
- è intenzione dell'attore addivenire allo scioglimento giudiziale della comunione ereditaria e alla formazione delle rispettive quote e di domandare ai fratelli il conferimento alla massa dei frutti maturati e maturandi per l'esclusivo utilizzo dei beni comuni;
- vani, infatti, sono risultati i tentativi di componimento bonario della controversia.
1.1. In ragione di quanto sopra ha concluso: Parte_1
“voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione: 1 ) dichiarare lo scioglimento della comunione ereditaria sui beni descritti al capo 3) del presente atto, in essere tra , Parte_1 [...] e;
2 ) per l'effetto, ordinare la divisione secondo le CP_3 CP_2 regole inerenti la comunione, disponendo, se possibile, la divisione in natura in parti corrispondenti alle quote dei partecipanti secondo le regole della successione legittima, con gli eventuali conguagli in denaro e tenuto conto delle spese necessarie alla conservazione e manutenzione della proprietà eventualmente sostenute in via esclusiva dai condividendi;
3 ) condannare i convenuti al conferimento alla massa dei frutti maturati e maturandi, da liquidarsi secondo equità, per effetto del possesso esclusivo dei beni oggetto di divisione;
4 ) porre le spese e competenze di causa a carico dei comproprietari ovvero, in caso di resistenza, a carico dell'eventuale soccombente”.
2. Con comparsa depositata in data 17 novembre 2020, si sono costituiti in giudizio e , i quali non si sono opposti alla CP_3 CP_2 domanda di divisione e hanno replicato come segue:
- l'attore non è mai stato escluso dal godimento dei beni ereditari;
- egli, infatti, è sempre stato in possesso delle chiavi del fabbricato e ha sempre avuto libero accesso allo stabile e al terreno circostante;
- le ragioni dei dissidi familiari sono piuttosto riconducibili al comportamento dell'attore, il quale, anziché mostrarsi favorevole alla divisione, aveva unicamente manifestato l'intenzione di concedere a titolo gratuito il fabbricato a propri conoscenti, nonostante lo stesso fosse fatiscente e privo di impianti;
- viste le condizioni precarie del fabbricato e costituendo lo stesso unicamente fonte di spese per i coeredi, i convenuti hanno invitato più volte il congiunto a trovare un accordo sulla divisione del compendio anche mediante il conferimento di un incarico professionale a un tecnico, al quale era stato demandato il compito di predisporre un progetto di divisione con frazionamento catastale del lotto;
- il mancato raggiungimento di un accordo di divisione è, pertanto, addebitabile unicamente all'attore; - per l'ipotesi in cui venga accertata l'indivisibilità del compendio, i convenuti intendo chiedere congiuntamente l'assegnazione dei beni ai sensi dell'articolo 720 cod. civ.
2.1. Su tali premesse e hanno rassegnato CP_3 CP_2 le seguenti conclusioni:
“Si conclude perché codesto Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, voglia così giudicare: NEL MERITO: accertare la consistenza ed il valore dei beni caduti nella successione del signor;
Persona_2 rigettare la domanda di rappresentazione dei frutti formulata nei confronti dei convenuti poiché infondata in fatto ed in diritto per le ragioni evidenziate nella superiore parte espositiva;
disporre la divisione dei beni facenti parte della comunione ereditaria previa formazione della massa da dividersi e attribuzione delle quote agli eredi, con eventuali conguagli in denaro;
porre le spese di divisione a carico della massa e, in caso di opposizione, quelle del giudizio a carico dell'opponente. IN VIA ISTRUTTORIA: Si chiede che venga disposta consulenza tecnica d'ufficio al fine di accertare la consistenza del compendio ereditario ed il valore dei beni caduti in successione, di accertare la divisibilità dei beni e determinare le quote spettanti a ciascun coerede con gli eventuali conguagli”.
3. Con note di trattazione scritta depositate in data 7 dicembre 2020, l'attore ha rinunciato alla domanda di riconoscimento dei frutti derivanti dall'affermato uso esclusivo dei beni ereditari.
4. Esperito il procedimento di mediazione obbligatoria, il procedimento è stato istruito mediante espletamento di consulenza tecnica d'ufficio volta alla stima dei beni ereditari e all'accertamento in ordine alla loro comoda divisibilità.
5. Con note di trattazione scritta depositate in data 27 marzo 2023, i convenuti hanno formulato istanza di assegnazione dell'intero compendio in loro favore, con riconoscimento all'attore di un conguaglio in denaro secondo i valori di stima determinati dal c.t.u.
6. All'udienza del 24 febbraio 2024, fissata per la discussione sull'istanza di assegnazione, l'attore ha chiesto il rigetto dell'istanza di Parte_1 assegnazione e l'attribuzione in suo favore di una porzione materiale di valore corrispondente alla sua quota di un terzo dell'asse relitto.
7. La causa è stata dunque tenuta in decisione su tali richieste, previa assegnazione di un termine per il deposito di memorie illustrative e di replica.
8. Nelle memorie conclusive i convenuti hanno insistito per l'assegnazione in loro favore dell'intero compendio ereditario.
8.1. L'attore si è opposto sostenendo che il compendio sarebbe materialmente e tecnicamente frazionabile in distinti lotti. In particolare, il giudizio circa la non comoda di divisibilità del compendio non sarebbe condivisibile in quanto: a) Fondato sull'inserimento del lotto in un piano attuativo, dalla realizzazione incerta e aleatoria perché allo stato inesistente e condizionata a un'iniziativa privata e all'approvazione dello stesso da parte dell'amministrazione comunale. La valutazione in ordine alla comoda divisibilità deve essere condotta, invece, sulla base della concreta possibilità di ripartire il bene nella sua attuale consistenza e destinazione, mentre restano irrilevanti eventuali possibilità future di ristrutturazione e modificazioni degli immobili. b) La necessità di costituire servitù di passaggio è sempre riconducibile all'ipotesi di piano attuativo e non sono state specificate le ragioni dalla ritenuta eccessiva onerosità e difficoltà. c) Il concetto di sensibile deprezzamento non deve essere inteso in senso stretto, ma va inserito in un'analisi più ampia che tenga conto anche dalla condizione reale e concreta dei soggetti in causa e dell'utilizzo che gli stessi hanno fatto dei beni ereditari. d) La divisione in natura risponde all'interesse dell'attore di conseguire beni di provenienza paterna, anche considerato che “il godimento di tali beni costituirebbe per la propria condizione una prosecuzione di quel rapporto filiale, idoneo consentirgli stabilità e sicurezza emotiva”.
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9. L'istanza di assegnazione formulata dai convenuti deve essere accolta per le ragioni che seguono.
10. Il diritto di ciascun coerede - previsto dall'articolo 718 c.c. - di ottenere in sede di divisione la sua parte in natura dei beni mobili e immobili dell'eredità, viene meno non solo in caso di indivisibilità del compendio, dal punto di vista materiale e tecnico, ma anche nelle ipotesi di accertata non comoda divisibilità, dal punto di vista economico e funzionale. Al riguardo la giurisprudenza è costante nell'affermare che “In tema di divisione giudiziale di un compendio immobiliare ereditario, l'articolo 718 c.c., in virtù del quale ciascun coerede ha il diritto di conseguire in natura la parte dei beni a lui spettanti con le modalità stabilite nei successivi artt. 726 e 727 c.c., trova deroga, ai sensi dell'articolo 720 c.c., non solo nel caso di mera 'non divisibilità' dei beni, ma anche in ogni ipotesi in cui gli stessi - secondo un accertamento riservato all'apprezzamento di fatto del giudice di merito, incensurabile in sede di legittimità, se sorretto da motivazione congrua, coerente e completa - non siano 'comodamente' divisibili e, cioè, allorché sia elevata la misura dei conguagli dovuti tra le quote da attribuire ovvero quando, pur risultando il frazionamento materialmente possibile sotto l'aspetto strutturale, non siano tuttavia realizzabili porzioni suscettibili di formare oggetto gli autonomo e libero godimento, non compromesso da servitù pesi o limitazioni eccessive, e non richiedenti opere complesse o di notevole costo, ovvero porzioni che, sotto l'aspetto economico-funzionale, risulterebbero sensibilmente deprezzate in proporzione al valore dell'intero” (tra le tante da ultimo, Cass. civ., sez. II, ord. 4 ottobre 2023, n. 27984; Cass. civ., sez. II, 18 ottobre 2024, n. 27040). Pertanto, la comoda divisibilità del compendio ereditario è da escludere quando: I) il frazionamento in porzioni materiali corrispondenti alla quota implichi il riconoscimento di conguagli eccessivamente elevati;
II) non siano realizzabili porzioni suscettibili di formare oggetto di autonomo e libero godimento, perché richiedenti la costituzione di servitù o pesi eccessivi, o perché il frazionamento richiederebbe la realizzazione di opere complesse e di notevole costo;
III) il frazionamento in lotti comporterebbe una sensibile diminuzione del valore del compendio unitariamente considerato. 11. Nel caso in esame, ricorrono gli impedimenti alla divisione in natura di cui ai superiori punti II) e III). Il consulente tecnico d'ufficio ha rilevato che il terreno censito al foglio 13 particella 2524 ricade in parte (per 3030 mq circa) in zona G, in parte in zona H2 (per 3026 mq circa), in parte (per 1650 mq circa) in zona che il PUC del Comune di riferimento definisce 'strade di nuova apertura'. Le zone G (articolo 14 del puc) sono parti del territorio destinate a edifici, attrezzature ed impianti pubblici e privati riservati a servizi di interesse generale, quali strutture per l'istruzione, i beni culturali, la sanità, lo sport e le attività ricreative, il credito, le comunicazioni, i mercati, i parchi, i depuratori, gli impianti di potabilizzazione, gli inceneritori e simili. In queste zone qualunque intervento è subordinato alle indicazioni contenute in apposito Piano Attuativo. Nelle zone H2 (art 15 del puc), invece, l'edificazione è tassativamente vietata, in quanto “aree costituenti le fasce di rispetto delle SS n° 130 e l'alveo del canale che attraversa il P.E.E.P. E dei corsi d'acqua di pubblico interesse vincolati dal Decr. Beni Culturali del 21.09.84 e le aree delimitate dal Piano Stralcio di Assetto Idrogeologico (P.A.I.) quali zone di esondazione”. Inoltre, come più volte evidenziato dal ctu, ai sensi dell'articolo 19 delle norme di attuazione del piano urbanistico comunale, non sono ammessi frazionamenti “nelle zone C, D, D1 e G quando non sono conseguenti e conformi a Piani Attuativi definitivamente approvati”. Per queste ragioni, il ctu ha necessariamente dovuto predisporre un piano attuativo – richiedente esorbitanti costi di realizzazione, nonché la costituzione di servitù di passaggio – al fine di predisporre un progetto di divisione del compendio in tre parti, posto che, in difetto, l'area non sarebbe nemmeno frazionabile e, dunque divisibile. Il valore del lotto, in ipotesi di frazionamento, sarebbe poi sensibilmente inferiore a quello del lotto unico. Infatti, il valore del lotto unico è stato stimato in 115.600,00 euro, il valore del lotto frazionato in 62.700,00 euro, vale a dire 20.900,00 euro per ciascuno coerede. Il frazionamento, dunque, comporterebbe il dimezzamento del valore dell'area, con conseguente elevato pregiudizio economico per tutti i coeredi. Analogamente deve concludersi con riguardo al terreno censito in catasto con la particella 1463, intercluso e inedificabile, del valore di 4.000,00 euro, i cui costi di frazionamento supererebbero presumibilmente lo stesso valore del terreno. Accertata la non comoda divisibilità del compendio, non possono assumere rilevanza in sede de divisione considerazioni di carattere esclusivamente personale e prive di valore giuridico, quali quelle prospettate dall'attore nelle note conclusive in ordine all'esigenza di 'stare all'aria aperta, a contatto con i beni di provenienza paterna' o 'di prosecuzione del rapporto filiale'.
12. Pertanto, in accoglimento dell'istanza ex articolo 720 c.c. formulata dai convenuti, l'intero compendio ereditario – costituto da a) terreno sito in Decimomannu, censito in catasto al foglio 13 particella 2524, con sovrastante fabbricato rurale censito al nuovo catasto edilizio urbano al foglio 13 mappale 2480 sub 2, del valore di 115.600,00 euro b) terreno sito in Decimomanu e censito in catasto al foglio 13 mappale 1463, del valore di 4.000,00 euro – deve essere loro assegnato. All'attore deve essere riconosciuto un conguaglio in denaro pari a 1/3 (corrispondente alla quota di sua pertinenza) del valore del compendio, e dunque pari a 39.866,67 euro (119.600/3). 13. Trattandosi di un giudizio di divisione, svolto nell'interesse di tutti i coeredi, le spese del procedimento devono essere compensate, ad eccezione di quelle relative alla fase decisionale, resasi necessaria a causa dell'opposizione dell'attore all'istanza di assegnazione per ragioni rivelatesi infondate. Tali spese vengono determinate in 1.453,00 euro, pari agli importi minimi, in ragione dell'assenza di profili di complessità, previsti per le cause di valore da 26.000,00 a 52.000,00 euro (in applicazione dell'art. 5 del D.M. 55/2014 a mente del quale, per la determinazione del valore della controversia, nei giudizi di divisione si ha riguardo al valore della quota del singolo condividente, quando la controversia non riguarda anche la massa da dividere). Le spese della consulenza tecnica d'ufficio, liquidate come da separato decreto, devono essere poste a carico delle parti in ragione della quota di rispettiva spettanza (e con la precisazione che la quota di pertinenza dell'attore deve essere posta a carico dello Stato, stante la sua ammissione al patrocinio a spese dello Stato).
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale Definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, ASSEGNA, ai sensi dell'art. 720 c.c., a e CP_3 CP_2
l'intero compendio ereditario costituto da a) terreno sito in Decimomannu, censito in catasto al foglio 13 particella 2524, con sovrastante fabbricato rurale censito al nuovo catasto edilizio urbano al foglio 13 mappale 2480 sub 2, b) terreno sito in Decimomanu, censito in catasto al foglio 13 mappale 1463; PONE a carico di e (in ragione di ½ CP_3 CP_2 ciascuno) il versamento in favore di della somma di 39.866,67 Parte_1 euro a titolo di conguaglio;
CONDANNA al rimborso in favore di e Parte_1 CP_3
delle spese della fase decisionale in misura pari a 1.453,00 CP_2 euro, oltre spese generali e accessori;
PONE definitivamente a carico delle parti, in ragione di un terzo ciascuna (e con la precisazione che la quota di pertinenza dell'attore deve essere posta a carico dello Stato, stante la sua ammissione al patrocinio a spese dello Stato), le spese della consulenza tecnica d'ufficio liquidate come da separato decreto. Manda alla cancelleria per quanto di competenza. Cagliari, 15 ottobre 2025 IL GIUDICE Monica Mascia