Sentenza 2 luglio 2003
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., SS.UU., sentenza 02/07/2003, n. 10383 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10383 |
| Data del deposito : | 2 luglio 2003 |
Testo completo
O L 4 L 7 3 O . B 1-0383/ 03 N E , E 1 9 N 9 P O 1 I - I Z 1 A D 1 REPUBBLICA - R 1 E T 2 IS IC . G L D E IN NOM 9 IU A G 2 D S 6 E 6 T LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE N N I E T Oggetto T S (IS E R Aifelt oli A SEZIONI UNITE CIVILI ok Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: the "pubblico infiago DELLI PRISCOLI- Primo Presidente f.f.-Dott. Mario R.G.N. 26808/01 Dott. Vittorio DUVA - Presidente di sezione Cron.10253 Dott. NI PRESTIPINO - Consigliere Rep. Dott. NI PAOLINI - Consigliere ud.10/04/03 - Consigliere Dott. Alessandro CRISCUOLO Consigliere Dott. Vincenzo PROTO Dott. Michele VARRONE Consigliere Dott. Maria Gabriella LUCCIOLI Consigliere Dott. Stefanomaria EVANGELISTA - Rel. Consigliere- ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: COMUNE DI NOLA, in persona del Sindaco pro-tempore, domiciliato in ROMA, presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato PP MANZO, giusta delega in atti;
ricorrente - contro 2003 NO IC, NA NO, DI LO, 383 OL PP, SS NO, AL SA, -1- DI DO RU, RA NS, OC AL, SA OV, AR LO FF;
intimati avverso la sentenza n. 1287/00 del Giudice di pace di NOLA, depositata il 25/09/00; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10/04/03 dal Consigliere Dott. Stefanomaria EVANGELISTA;
udito l'Avvocato PE MANZO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Domenico IANNELLI che ha concluso per l'accoglimento del ricoro, giurisdizione dell'a.g.o. e la competenza del Tribunale di Nola, in funzione del giudice del lavoro. -2- Svolgimento del processo Il Giudice di pace di Nola, con sentenza depositata in cancelleria il 25 settembre 2000, rigettava l'opposizione proposta dal Comune della stessa città avverso i decreti ingiuntivi ottenuti da NI AN, QU IS, AN PP, PA IT, LO ON, PE OL, AF LL, TO UA, EN RI, PA AS, SA ND, NO Di AR, FO RA, LO LE CA, DO ZZ, NI NO e CA GL, per il pagamento della somma di lire 1.600.000 pro capite, che costoro rivendicavano, quali dipendenti del Comune medesimo in particolari posizioni di lavoro e responsabilità>>, per gli anni 1997 e 1998, a titolo di speciale indennità prevista dalla disciplina collettiva di categoria ed in concreto loro attribuita, nella misura di lire 800.000 per anno, con determinazione dirigenziale n. 12 del 4 maggio 1999. Il giudice adito, in particolare e per quanto in questa sede ancora rileva, osservava che: - gli opposti erano certamente dipendenti comunali e facevano valere il diritto ad un'indennità prevista dalla disciplina collettiva applicabile al loro rapporto di lavoro;
- la causa, tuttavia, apparteneva alla sua giurisdizione e competenza, poiché la materia controversa non implicava cognizione in ordine a tale rapporto, ma sulla portata ed efficacia dell'impegno assunto dal Comune con la sopra citata determinazione attributiva della controversa indennità, di guisa che il rapporto stesso si configurava soltanto come l'occasione dell'obbligazione autonomamente nascente da quest'atto e non come causa petendi. Per la cassazione di questa sentenza ricorre ora il Comune, sulla base una complessa censura, poi illustrata con memoria. Est. Evangelista 3 Gli intimati, a ciascuno dei quali è stata notificata una copia del ricorso presso il procuratore costituito nel giudizio a quo, non si sono costituiti. Motivi della decisione Il ricorso del Comune si basa su di una duplice censura. Da una parte vi si eccepisce il difetto di giurisdizione dell'Autorità Giudiziaria Ordinaria, sull'assunto che il petitum sostanziale è costituito da un rapporto di impiego pubblico, nel cui ambito si colloca il preteso diritto all'emolumento in questione;
dall'altra parte ed in via subordinata, si rileva che, quand'anche si volesse ritenere la presente controversa devoluta alla cognizione del giudice ordinario, si dovrebbe nondimeno negare la potestas judicandi del giudice di pace e dichiarare, in ragione del suddetto petitum, la competenza per materia del giudice del lavoro. L'esame del merito deve essere preceduto dallo scrutinio di regolarità della costituzione del rapporto processuale, essendo stato il ricorso notificato, con le modalità indicate nella parte che precede, nei confronti di alcune soltanto (NI AN, PA IT, LO ON, PE OL, PA AS, SA ND, NO Di AR, FO RA, LO LE CA, DO ZZ e NI NO) delle più numerose parti private presenti nel giudizio di primo grado. La suddetta regolarità non ne risulta, tuttavia, vulnerata atteso che (v. Cass. 13 giungo 2000, n. 8069) in caso di domande di identico contenuto proposte, con unico atto, da diversi lavoratori contro un medesimo datore di lavoro, si verifica una situazione di litisconsorzio facoltativo improprio, in quanto, pur nell'identità delle questioni, permane autonomia dei rispettivi titoli, dei rapporti giuridici e delle singole "causae petendi", con la conseguenza che le cause, per loro natura scindibili, restano distinte, con una propria individualità in relazione ai rispettivi legittimi contraddittori e con l'ulteriore conseguenza che la sentenza che le definisce - sebbene formalmente unica - consta in Est. Evangelista 4 realtà di tante pronunzie quante sono le cause riunite, le quali conservano la loro autonomia anche ai fini delle successive impugnazioni, di guisa che, nel giudizio di gravame introdotto nei confronti di alcuni soltanto degli originari contraddittori o da alcuni soltanto di essi, da un lato difettano le condizioni per disporre l'integrazione, ai sensi dell'art. 331 cod. proc. civ., nei confronti dei litisconsorti pretermessi, e, dall'altro lato, una volta scaduti i termini di impugnazione, non v'è neppure luogo all'applicazione della disciplina di cui all'art. 332, funzionale esclusivamente al risultato del simultaneus processus sui molteplici gravami ancora proponibili contro la medesima sentenza. Sotto altro profilo pregiudiziale, deve poi procedersi allo scrutinio di ammissibilità del ricorso, che risulta notificato soltanto il 25 ottobre 2001, mentre la pubblicazione della sentenza impugnata è avvenuta, mediante deposito in cancelleria, il 25 settembre 2000 L'impugnazione è, tuttavia, tempestiva, operando nel caso di specie la sospensione dei termini di cui all'art. 3 della legge 7 ottobre 1969, n. 743, non esclusa dalla circostanza che trattasi di controversia avente ad oggetto situazioni giuridiche soggettive nascenti da un rapporto di lavoro subordinato intrattenuto dagli intimati col Comune di Nola. Invero, l'essere stata la causa trattata non dal giudice del lavoro, ma dal giudice di pace testimonia dell'adozione del rito ordinario e non di quello speciale, con conseguete applicazione del principio, costantemente affermato dalla giurisprudenza di questa Corte (anche a Sezioni unite, delle quali v., da ultima e per tutte, la sentenza 9 agosto 2001, n. 10978) secondo cui alla controversia che, pur riguardando un rapporto compreso tra quelli indicati dall'art. 409 o dall'art. 442 cod. proc. civ., sia stata decisa con il rito ordinario, è applicabile il regime della sospensione dei termini di impugnazione nel periodo feriale, giacché il rito adottato dal giudice assume una funzione enunciativa Est. Evangelista 5 della natura della controversia stessa, indipendentemente dall'esattezza della relativa valutazione, col corollario che il detto rito costituisce per le parti criterio di riferimento, anche ai fini del computo dei termini per la proposizione dell'impugnazione, secondo il regime previsto dal citato art. 3 della legge n. 742 del 1969. Passando ad esaminare la questione di giurisdizione, la Corte esprime l'avviso che essa debba essere risolta nel senso della sussistenza della giurisdizione ordinaria. La natura pubblica dei rapporti di lavoro per cui è causa non è in contestazione e, del resto, discende dalla qualità di ente pubblico non economico, propria dell'amministrazione datrice di lavoro, e dall'operatività del consolidato principio (Cass., sez. un., 13 maggio 1998, n. 4823) per cui la domanda che presupponga l'avvenuto svolgimento di prestazioni lavorative in favore di un ente siffatto, con continuità, con vincolo di subordinazione, dietro retribuzione, integra la deduzione di un rapporto avente la suddetta natura e non quella privatistica, per la quale (a parte i casi di diretta qualificazione in tal senso disposta dalla legge) si richiede, invece, che venga prospettato (a differenza di quanto si verifica nella specie) l'inserimento del lavoratore in una organizzazione separata ed autonoma rispetto alla struttura dell'ente, gestita con criteri di imprenditorialità. Orbene, l'art. 68 del d.lgs. n. 29 del 1993, come novellato dall'art. 29 d.lgs. n. 80 del 1998 (oggi art. 63 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante Norme_generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche>>), nel trasferire alla giurisdizione ordinaria le controversie in materia di impiego pubblico, non opera in modo indiscriminato ed immediato, ma esclude dal trasferimento quelle che, sebbene introdotte successivamente all'entrata in vigore del detto d. lgs. n. 80 del 1998, abbiano ad oggetto questioni attinenti al periodo del rapporto di impiego pubblico anteriore al 30 giugno 1998, come espressamente stabilito dall'art. indicata dall'art. 45, Est. Evangelista 6 comma 17, dello stesso d. lgs. n. 80 del 1998 (ed oggi dall'art. 69, settimo comma, del citato d. lgs. n. 165 del 2001). Le Sezioni unite della S.C., interpretando questa disposizione, hanno rilevato (Cass., sez. un., 20 novembre 1999, n. 808; Id., 5 febbraio 1999, n. 35; Id., 26 agosto 1998, n. 8451; Id., 30 dicembre 1998, n. 12908; Id. 27 gennaio 1999, n. 4) che essa, facendo menzione di di questioni attinenti al periodo del rapporto di lavoro successivo al 30 giugno 1998>> ovvero anteriore a tale data>>, utilizza una locuzione volutamente generica e atecnica, sicché risulta inadeguata un'opzione ermeneutica che colleghi rigidamente il discrimine temporale del trasferimento delle controversie alla giurisdizione ordinaria ad elementi come la data del compimento, da parte dell'amministrazione, dell'atto di gestione del rapporto che abbia determinato l'insorgere della questione litigiosa, oppure l'arco temporale di riferimento degli effetti di tale atto o, infine, il momento di insorgenza della contestazione. Viceversa l'accento va posto sul dato storico costituito dall'avverarsi dei fatti materiali e delle circostanze così come posti a base della pretesa avanzata -, in relazione alla cui giuridica rilevanza sia insorta la controversia>>. In applicazione di questo criterio, è agevole rilevare che nel caso di specie, avendo riguardo alla domanda introduttiva del giudizio di merito (dal cui oggetto si determina la giurisdizione, ai sensi dell'art. 386 cod. proc. civ.), il fatto materiale sulla cui giuridica rilevanza è insorta la controversia è costituito dalla deliberazione dirigenziale n. 12 del 4 maggio 1999, con la quale, sul presupposto della collocazione degli odierni intimati nella categoria del personale che opera in particolari posizioni di lavoro e responsabilità>>, si attribuiva loro, per gli anni 1997 e 1998, la speciale indennità prevista dal CCNL per il comparto del personale degli enti locali. Est. Evangelista 7 Trattandosi di fatto che si colloca in epoca successiva al 30 giugno 1998, la questione>> ad esso relativa presenta i requisiti temporali che, alla stregua della riferita disciplina transitoria consentono di ritenere operante il disposto trasferimento alla giurisdizione ordinaria delle controversie in materia di impiego pubblico. Le Sezioni unite, inoltre, osservano che non può, con la corrispondente declaratoria, esaurirsi la propria potestas decidendi in ordine alla presente controversia, ai sensi dell'art. 142, disp. att. cod. proc. civ.. La questione di competenza posta dal ricorrente, invero, si connette strettamente a quella di giurisdizione, derivando la soluzione di entrambe da una comune pregiudiziale, ossia dalla determinazione della natura giuridica del rapporto identificabile come petitum sostanziale, con la conseguenza che, qualificato quest'ultimo come impiego pubblico, ne resta stabilito un momento di collegamento della controversia, sia con la giurisdizione ordinaria, sia con la competenza per materia assegnata dal rito speciale al giudice del lavoro. L'incompetenza per materia del giudice di pace è stata, come emerge dalla sentenza impugnata, eccepita nel giudizio a quo, già con l'atto di opposizione a decreto ingiuntivo (e quindi tempestivamente, ai sensi dell'art. 38 cod. proc. civ.); e la relativa eccezione è stata a torto, per le ragioni appena esposte, rigettata con la medesima sentenza, la quale deve, dunque, essere cassata, dichiarandosi, per l'effetto ed ai sensi dell'art. 382 cod. proc. civ., la competenza del Tribunale di Nola, in funzione di giudice del lavoro. La cassazione deve avvenire senza rinvio, ai sensi dell'art. 382, terzo comma, cod. proc. civ., poiché, come si è visto, il processo non avrebbe potuto essere iniziato davanti al giudice di pace. Est. Evangelista 8 Non v'è luogo a pronuncia di provvedimenti per la prosecuzione del processo davanti al giudice competente, essendo dettata la relativa prescrizione (art. 49, secondo comma cod. proc. civ.) per il solo caso della sentenza conclusiva del giudizio di regolamento (v. Cass. 19 aprile 1984, n. 2586) Tanto emerge chiaramente dalla rubrica della norma ora citata (intitolata alla Sentenza di regolamento di competenza>>), in relazione al disposto del secondo comma dello stesso art.382, che, per il diverso caso del ricorso ex art. 360, n. 2 violazione delle norme sulla competenza>> è la locuzione di collegamento presente in entrambe queste due ultime norme) si limita a prevedere la statuizione sulla competenza stessa, con conseguente necessità, ai fini della continuazione del processo davanti al giudice competente, dell'iniziativa della parte ex art. 50 cod. proc. civ. Né meno chiara - nel senso dell'assimilazione della cassazione della sentenza per violazione delle norme sulla competenza ad un caso cassazione senza rinvio - è l'art. 385, secondo comma cod. proc. civ., che, in entrambi i casi, impone di provvedere sulle spese dell'intero processo. A tale ultimo riguardo, la Corte ravvisa giusti motivi per compensare le dette spese interamente tra le parti, stante la peculiarità della questione controversa, determinata dall'evoluzione del quadro normativo di riferimento in tema di giurisdizione ed alle incertezze che sul corso stesso della giurisprudenza ha determinato, in particolare, la disciplina transitoria del trasferimento alla giurisdizione ordinaria delle controversie in materia di impiego pubblico contrattualizzato.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso per quanto di ragione. Dichiara la giurisdizione dell'Autorità Giudiziaria Ordinaria e la competenza del Tribunale di Nola in funzione di giudice del Est. Evangelista 9 lavoro. Cassa senza rinvio la sentenza impugnata e compensa fra le parti le spese dell'intero processo. Così deciso in Roma il 10 aprile 2003 IL PRESIDENTE - Hell. coli IL CONSIGLIERE ESTENSORE Superslanget IL CANCELLIERE C1 NI GI Depositate in Cancelleria - 2 LUG. 2003 CELLIERE C1 Giovana ST Est. Evangelista 10