Sentenza 5 febbraio 1999
Massime • 1
Con riguardo alle controversie relative ai rapporti di lavoro dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni non sussiste la giurisdizione del giudice ordinario per le questioni attinenti al periodo del rapporto di pubblico impiego anteriore al 30 giugno 1998 atteso che l'attribuzione di tali controversie (con le eccezioni espressamente previste) al giudice ordinario riguarda - in forza dell'espresso disposto dell'art. 45, diciassettesimo comma, D.Lgs. n. 80 del 1998 - quelle attinenti al periodo del rapporto successivo alla data suddetta.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., SS.UU., sentenza 05/02/1999, n. 35 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 35 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Vittorio Sgroi - Primo Presidente -
" Michele Cantillo - Presidente di Sez. -
" Francesco Amirante "
" Vincenzo Carbone - Consigliere -
" Rafaele Corona "
" Giovanni Olla "
" Alfio Finocchiaro "
" Giovanni Prestipino " Rel.
" Paolo Vittoria "
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da EO LA NT, elett.te dom.ta in Roma, Via Salaria n. 195, presso lo studio dell'Avv. Silvano Berti, che la rappresenta e difende per procura speciale a margine del ricorso.
- Ricorrente -
contro
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELLA CALABRIA, in persona del Rettore pro - tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, è domiciliata per legge.
- Controricorrente -
per regolamento preventivo di giurisdizione in relazione al giudizio pendente davanti al Pretore del lavoro di Cosenza;
Sentita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 16.10.1998 dal Consigliere Relatore Dott. Giovanni Prestipino;
Udito il P.M., nella persona del Dott. Giovanni Lo Cascio, Avvocato Generale presso la Corte Suprema di Cassazione, che ha concluso per la dichiarazione della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo e per la dichiarazione di inammissibilità del controricorso.
Svolgimento del processo
Con ricorso del 29 giugno 1995 l'Università degli Studi della Calabria ha proposto opposizione avverso il decreto con il quale il Pretore del lavoro di Cosenza le aveva ingiunto di pagare a LA NT EO la somma di L. 21.245.160, oltre agli interessi legali e alla rivalutazione monetaria, e preliminarmente ha dedotto il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, per essere il credito fatto valere dalla EO relativo a un rapporto di pubblico impiego, devoluto alla giurisdizione del giudice amministrativo. Costituitasi in giudizio, la convenuta ha contestato la fondatezza dell'opposizione e, quindi, ha proposto ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione.
L'Università degli Studi della Calabria ha resistito con controricorso, dopo che la EO, in esecuzione dell'ordinanza emessa da questa Corte il 16 maggio 1997, ha provveduto a rinnovare la notificazione del ricorso alla medesima Università presso l'Avvocatura Generale dello Stato.
Motivi della decisione
Va preliminarmente dichiarata l'inammissibilità del controricorso, atteso che tale atto, a fronte della notifica del ricorso effettuata il 3 luglio 1998, è stato notificato solamente il 22 settembre 1998, dopo la scadenza del termine previsto dall'art. 370 c.p.c., dovendosi al riguardo precisare che per la presente controversia, che è relativa a un rapporto di lavoro, non opera la sospensione dei termini nel periodo feriale (v. l'art. 3 l. 7 ottobre 1969 n. 742, applicabile senza alcuna distinzione a tutti i gradi e le fasi del processo).
Passando all'esame del ricorso, sostiene la EO che la controversia deve essere decisa dal giudice ordinario, sia perché il rapporto di pubblico impiego da essa instaurato con l'Università degli Studi della Calabria, essendo soggetto a contrattazione collettiva con applicazione di modelli e strumenti privatistici, "è ormai snaturato di tutte quelle caratteristiche pubblicistiche che giustificavano di fatto una giurisdizione diversa da quella ordinaria", sia perché il credito dedotto in giudizio aveva formato oggetto di riconoscimento da parte dell'Università. La tesi della ricorrente, con riferimento ad entrambi i profili in cui viene articolata, è priva di fondamento.
Quanto al primo profilo va rilevato che, se è vero che le controversie relative ai rapporti di lavoro dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, ad eccezione di quelle espressamente indicate, sono state devolute al giudice ordinario dall'art. 68 d.lgs. 3 febbraio 1993 n. 29, modificato dall'art. 29 d.lgs. 31 marzo 1998 n. 80, è altrettanto vero che dall'art. 45, diciassettesimo comma. del d.lgs. da ultimo indicato è stato stabilito che l'attribuzione al giudice ordinario delle suddette controversie riguarda quelle "attinenti al periodo del rapporto di lavoro successivo al 30 giugno 1998", mentre, per quelle aventi per oggetto "questioni attinenti al periodo del rapporto di lavoro anteriore a tale data", resta ferma la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. Ne deriva che, nel caso in esame, pacifico essendo che la pretesa della ricorrente concerne un periodo anteriore alla data sopra indicata, non può essere invocata la giurisdizione del giudice ordinario.
Quanto al secondo profilo, poi, a nulla rileva che il credito della EO, come questa assume (ma v. le contestazioni della controparte), sarebbe stato riconosciuto dall'Università, dato che da queste Sezioni Unite è stato sottoposto a revisione critica quell'indirizzo giurisprudenziale, al quale si fa cenno nel ricorso, secondo cui il riconoscimento del debito da parte dell'amministrazione fa venir meno la giurisdizione amministrativa perché vale ad interrompere il nesso fra la pretesa del pubblico dipendente e il rapporto generatore della medesima (cfr. Cass. Sez. Un. 17 gennaio 1994 n. 76 e le altre sentenze indicate dalla ricorrente). Da parte di queste Sezioni Unite, infatti, ormai si sostiene che, riguardo ai crediti dei pubblici dipendenti derivanti direttamente dalla legge o da regolamenti o da atti a questi assimilabili, la pubblica amministrazione si trova sempre in posizione paritaria rispetto a quella del lavoratore perché non agisce con atti autoritativi aventi natura di provvedimenti;
con la conseguenza che il riconoscimento del debito nei confronti del dipendente non incide sulla giurisdizione spettante in via esclusiva al giudice amministrativo, atteso che tale riconoscimento non comporta la novazione del titolo, ma determina unicamente l'inversione dell'onere della prova e deve essere, quindi, valutato, per quanto concerne l'esistenza, l'estensione, la validità e l'efficacia, secondo la disciplina del rapporto al quale si riferisce (v., da ultimo, Cass. Sez. Un. 10 giugno 1998 n. 5765 e, in precedenza, fra le altre, Cass. Sez. Un. 21 febbraio 1997 n. 1616, Cass. Sez. Un. 11 luglio 1997 n. 6324, Cass. Sez. Un. 14 novembre 1996 n. 9972 e Cass. Sez. Un. 2 agosto 1995 n. 8457). Poiché a questo più recente indirizzo deve farsi riferimento ai fini della decisione che deve essere emessa e poiché, come è stato sopra esposto, la causa, ratione temporis, non appartiene alla cognizione del giudice ordinario, contrariamente a quanto ritiene la ricorrente deve essere dichiarata la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.
Giusti motivi ricorrono per compensare interamente fra le parti le spese dell'intero giudizio.
P. Q. M.
La Corte dichiara la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo e compensa le spese dell'intero giudizio. Così deciso in Roma, il 16 ottobre 1998
Depositato in Cancelleria il 5 febbraio 1999