Art. 1. Articolo unico.
Il primo comma dell'articolo 50 della legge 3 agosto 1961, n. 833 , e' sostituito con il seguente:
"Per il periodo di tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge possono fare domanda di impiego civile anche i sottufficiali che abbiano compiuto 12 anni di servizio effettivo".
Il primo comma dell'articolo 50 della legge 3 agosto 1961, n. 833 , e' sostituito con il seguente:
"Per il periodo di tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge possono fare domanda di impiego civile anche i sottufficiali che abbiano compiuto 12 anni di servizio effettivo".