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Sentenza 21 febbraio 2025
Sentenza 21 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 21/02/2025, n. 270 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 270 |
| Data del deposito : | 21 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 8286/2021
TRIBUNALE ORDINARIO di CAGLIARI
SECONDA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 8286/2021 tra
Parte_1
ATTORE/I
e
Controparte_1
CONVENUTO/I
Il giudice, dato atto che l'udienza del 19 febbraio 2025 è stata sostituita dal deposito di note ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.; dato atto che la cancelleria ha regolarmente acquisito le note depositate dalle parti;
p.q.m.
pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c.
Il Giudice
dott. Nicoletta Leone
pagina 1 di 5 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CAGLIARI
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Nicoletta Leone ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 8286/2021 promossa da:
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Cagliari, Parte_1 C.F._1
presso lo studio dell'Avv. Giancarlo Sulis (C.F. , fax n° 070663100 e PEC CodiceFiscale_2
per gli avvisi di legge), del Foro di Cagliari, che lo rappresenta e difende come da Email_1
procura speciale in calce alla comparsa di costituzione di nuovo difensore,
ATTORE/I contro
(C.F. e P.IVA ), in persona del Legale rappresentante pro tempore Sig. Controparte_1 P.IVA_1
, nato a [...] il [...] (C.F. ) con sede in Cagliari, Via Controparte_2 CodiceFiscale_3
San Benedetto n. 42/44 09129, ed elett.te dom.to in Cagliari, Via Solmi n. 30, presso lo Studio dell'avv. Francesca Curreli, C.F. (fax 070303464 – p.e.c. CodiceFiscale_4
, che lo rapp.ta e difende in virtù di procura speciale in calce alla Email_2
comparsa di costituzione e risposta,
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione regolarmente notificato il Sig. ha convenuto in giudizio Parte_1
davanti a questo Tribunale la al fine di ottenere la risoluzione per inadempimento del Controparte_1
pagina 2 di 5 contratto concluso tra le parti in data 2 agosto 2016 e la condanna della convenuta al risarcimento dei danni.
Si è costituita la contestando la domanda e chiedendone il rigetto. Controparte_1
La causa, istruita con produzioni documentali, è stata quindi tenuta a decisione sulle conclusioni formulate.
La domanda di risoluzione del contratto per grave inadempimento della è fondata e Controparte_1
deve, pertanto, trovare accoglimento.
Il creditore che agisce per ottenere la risoluzione per inadempimento ha l'onere di provare il titolo della pretesa creditoria ed allegare l'inadempimento dell'altra parte.
Il convenuto ha l'onere di provare i fatti impeditivi, estintivi o modificativi della pretesa creditoria;
la prova liberatoria può consistere nella dimostrazione di avere regolarmente adempiuto alla prestazione.
E' documentale che in data 02.08.2016 il sig. aveva sottoscritto un contratto Parte_1
(doc.
1- Contratto di videosorveglianza fascicolo attore) per la videosorveglianza del proprio immobile sito in Selargius alla via G.M. Angioy n.
7 - con la società Controparte_1
Il Sig. ha lamentato che, dopo che per alcuni anni il contratto aveva avuto regolare Parte_1 esecuzione, dall'estate del 2020 si sono verificati due inconvenienti: una telecamera è inattiva, un'altra
è stata oscurata correttamente perché andava a incidere sulla proprietà di terzi ma non è mai stato implementato un sistema alternativo per sostituirla e quindi un'ampia area della proprietà del
è rimasta scoperta dalla video sorveglianza. Parte_1
E' provato documentalmente che in data 19 gennaio 2021 aveva dichiarato di concordare CP_1
con la risoluzione del contratto offrendo al contempo la restituzione dei canoni versati anticipatamente dal cliente per il periodo da gennaio a giugno 2021, per un importo di € 915,00 (“concordiamo nella risoluzione del contratto sopracitato con effetto immediato … Sarà nostra cura rimborsare al Sig.
i canoni relativi al semestre Gennaio/Giugno 2021, dal Signore corrisposti Parte_1
anticipatamente per un totale pari a € 915,00 (novecentoquindici/00).”).
Con nota del 3 marzo 2021, contraddittoriamente, la aveva dato la disponibilità “alla Controparte_1 risoluzione delle eventuali problematiche tecniche emerse” e al mantenimento del contratto fino alla sua naturale scadenza. A quel punto però il contratto era già risolto avendovi consentito la convenuta con la propria precedente dichiarazione. Una volta manifestato il consenso alla risoluzione, questo non può essere unilateralmente revocato.
In questa sede la non ha dimostrato di avere correttamente adempiuto alle sue CP_1 obbligazioni;
manca in sostanza la prova dell'adempimento; il mancato funzionamento di una telecamera e la mancata sostituzione di un'altra telecamera costituiscono un inadempimento di non pagina 3 di 5 scarsa importanza atteso che il mancato funzionamento di una parte del sistema di video sorveglianza lascia esposta alle intrusioni la proprietà del cliente vanificando così le finalità di sicurezza perseguite attraverso il contratto posto in essere dalle parti.
Tanto premesso, deve essere dichiarata la risoluzione del contratto sottoscritto in data 02.08.2016 tra il sig. e la per la videosorveglianza dell'immobile sito in Parte_1 Controparte_1
Selargius alla via G.M. Angioy n.7.
La domanda di restituzione deve essere accolta perché fondata.
Dalla risoluzione del contratto discendono gli effetti restitutori previsti dall'art. 1458 c.c.
La stessa , nella comunicazione del 19 gennaio 2021, ha offerto al signor la CP_1 Parte_1
restituzione dei canoni pagati anticipatamente.
La deve pertanto essere condannata alla restituzione in favore del Sig. Controparte_1 [...]
dei canoni pagati anticipatamente come da domanda, quindi da marzo a giugno 2021, per Parte_1 un importo di € 610,00 oltre interessi legali dal pagamento dei singoli canoni al soddisfo.
La domanda di risarcimento dei danni è, in parte, fondata e deve essere accolta per quanto di ragione.
Spetta all'attore il risarcimento per il mancato funzionamento di una telecamera con decurtazione di un terzo del canone da agosto in poi per un totale € 355,83.
Sono altresì dovuti gli interessi legali dalla data dei singoli esborsi al soddisfo.
L'attore ha chiesto il risarcimento dei danni per il disagio arrecato dal mancato funzionamento per tutta la sua durata e disservizio in ordine al ripristino della funzionalità del sistema in oggetto.
La valutazione equitativa presuppone che il danno sia certo nella sua esistenza ontologica (Cass.
19/12/2011, n. 27447), cioè che «la sussistenza di un danno risarcibile nell'an debeatur sia stata dimostrata ovvero sia incontestata» (Cass. 04/04/2017, n. 8662). Ne consegue che, ove la prova del danno non sia stata raggiunta, non può chiedersi al giudice di creare i presupposti logici e normativi per la liquidazione del danno richiesto (Cass. 04/08/2017, n. 19447). Inoltre, al danneggiato si chiede di provare i parametri per una liquidazione equitativa e le ragioni che gli hanno impedito l'accertamento degli specifici effetti dannosi concretamente riconducibili all'illecito, rendendo il danno di difficile o impossibile quantificazione.
Nel caso in esame, non vi è prova che dall'inadempimento si sia prodotto un danno.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo (scaglione fino a € 5.200 sulla base del decisum, comprendente capitale e interessi, valori medi), seguono la soccombenza. Le spese per l'attività stragiudiziale sono assorbite nelle spese di lite non avendo assunto autonoma rilevanza.
pagina 4 di 5
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1) dichiara la risoluzione del contratto concluso tra le parti;
2) condanna la al pagamento in favore del signor di € Controparte_1 Parte_1
610,00 a titolo di restituzione dei canoni relativi al periodo da marzo a giugno 2021, oltre interessi legali dai singoli pagamenti al soddisfo;
3) condanna la al pagamento in favore del signor di € Controparte_1 Parte_1
355,83 pari a un terzo dei canoni versati dal mese di agosto, a titolo di risarcimento per il mancato funzionamento di una telecamera, oltre interessi legali a far data dai singoli pagamenti e sino al soddisfo;
4) condanna la alla rifusione in favore del signor delle Controparte_1 Parte_1
spese di lite, che liquida in € 2.552,00 per compenso professionale e € 264,00 per esborsi, oltre spese generali al 15%, i.v.a e c.p.a. come per legge.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante allegazione al verbale.
Cagliari, 21 febbraio 2025
Il Giudice dott. Nicoletta Leone
pagina 5 di 5
TRIBUNALE ORDINARIO di CAGLIARI
SECONDA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 8286/2021 tra
Parte_1
ATTORE/I
e
Controparte_1
CONVENUTO/I
Il giudice, dato atto che l'udienza del 19 febbraio 2025 è stata sostituita dal deposito di note ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.; dato atto che la cancelleria ha regolarmente acquisito le note depositate dalle parti;
p.q.m.
pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c.
Il Giudice
dott. Nicoletta Leone
pagina 1 di 5 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CAGLIARI
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Nicoletta Leone ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 8286/2021 promossa da:
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Cagliari, Parte_1 C.F._1
presso lo studio dell'Avv. Giancarlo Sulis (C.F. , fax n° 070663100 e PEC CodiceFiscale_2
per gli avvisi di legge), del Foro di Cagliari, che lo rappresenta e difende come da Email_1
procura speciale in calce alla comparsa di costituzione di nuovo difensore,
ATTORE/I contro
(C.F. e P.IVA ), in persona del Legale rappresentante pro tempore Sig. Controparte_1 P.IVA_1
, nato a [...] il [...] (C.F. ) con sede in Cagliari, Via Controparte_2 CodiceFiscale_3
San Benedetto n. 42/44 09129, ed elett.te dom.to in Cagliari, Via Solmi n. 30, presso lo Studio dell'avv. Francesca Curreli, C.F. (fax 070303464 – p.e.c. CodiceFiscale_4
, che lo rapp.ta e difende in virtù di procura speciale in calce alla Email_2
comparsa di costituzione e risposta,
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione regolarmente notificato il Sig. ha convenuto in giudizio Parte_1
davanti a questo Tribunale la al fine di ottenere la risoluzione per inadempimento del Controparte_1
pagina 2 di 5 contratto concluso tra le parti in data 2 agosto 2016 e la condanna della convenuta al risarcimento dei danni.
Si è costituita la contestando la domanda e chiedendone il rigetto. Controparte_1
La causa, istruita con produzioni documentali, è stata quindi tenuta a decisione sulle conclusioni formulate.
La domanda di risoluzione del contratto per grave inadempimento della è fondata e Controparte_1
deve, pertanto, trovare accoglimento.
Il creditore che agisce per ottenere la risoluzione per inadempimento ha l'onere di provare il titolo della pretesa creditoria ed allegare l'inadempimento dell'altra parte.
Il convenuto ha l'onere di provare i fatti impeditivi, estintivi o modificativi della pretesa creditoria;
la prova liberatoria può consistere nella dimostrazione di avere regolarmente adempiuto alla prestazione.
E' documentale che in data 02.08.2016 il sig. aveva sottoscritto un contratto Parte_1
(doc.
1- Contratto di videosorveglianza fascicolo attore) per la videosorveglianza del proprio immobile sito in Selargius alla via G.M. Angioy n.
7 - con la società Controparte_1
Il Sig. ha lamentato che, dopo che per alcuni anni il contratto aveva avuto regolare Parte_1 esecuzione, dall'estate del 2020 si sono verificati due inconvenienti: una telecamera è inattiva, un'altra
è stata oscurata correttamente perché andava a incidere sulla proprietà di terzi ma non è mai stato implementato un sistema alternativo per sostituirla e quindi un'ampia area della proprietà del
è rimasta scoperta dalla video sorveglianza. Parte_1
E' provato documentalmente che in data 19 gennaio 2021 aveva dichiarato di concordare CP_1
con la risoluzione del contratto offrendo al contempo la restituzione dei canoni versati anticipatamente dal cliente per il periodo da gennaio a giugno 2021, per un importo di € 915,00 (“concordiamo nella risoluzione del contratto sopracitato con effetto immediato … Sarà nostra cura rimborsare al Sig.
i canoni relativi al semestre Gennaio/Giugno 2021, dal Signore corrisposti Parte_1
anticipatamente per un totale pari a € 915,00 (novecentoquindici/00).”).
Con nota del 3 marzo 2021, contraddittoriamente, la aveva dato la disponibilità “alla Controparte_1 risoluzione delle eventuali problematiche tecniche emerse” e al mantenimento del contratto fino alla sua naturale scadenza. A quel punto però il contratto era già risolto avendovi consentito la convenuta con la propria precedente dichiarazione. Una volta manifestato il consenso alla risoluzione, questo non può essere unilateralmente revocato.
In questa sede la non ha dimostrato di avere correttamente adempiuto alle sue CP_1 obbligazioni;
manca in sostanza la prova dell'adempimento; il mancato funzionamento di una telecamera e la mancata sostituzione di un'altra telecamera costituiscono un inadempimento di non pagina 3 di 5 scarsa importanza atteso che il mancato funzionamento di una parte del sistema di video sorveglianza lascia esposta alle intrusioni la proprietà del cliente vanificando così le finalità di sicurezza perseguite attraverso il contratto posto in essere dalle parti.
Tanto premesso, deve essere dichiarata la risoluzione del contratto sottoscritto in data 02.08.2016 tra il sig. e la per la videosorveglianza dell'immobile sito in Parte_1 Controparte_1
Selargius alla via G.M. Angioy n.7.
La domanda di restituzione deve essere accolta perché fondata.
Dalla risoluzione del contratto discendono gli effetti restitutori previsti dall'art. 1458 c.c.
La stessa , nella comunicazione del 19 gennaio 2021, ha offerto al signor la CP_1 Parte_1
restituzione dei canoni pagati anticipatamente.
La deve pertanto essere condannata alla restituzione in favore del Sig. Controparte_1 [...]
dei canoni pagati anticipatamente come da domanda, quindi da marzo a giugno 2021, per Parte_1 un importo di € 610,00 oltre interessi legali dal pagamento dei singoli canoni al soddisfo.
La domanda di risarcimento dei danni è, in parte, fondata e deve essere accolta per quanto di ragione.
Spetta all'attore il risarcimento per il mancato funzionamento di una telecamera con decurtazione di un terzo del canone da agosto in poi per un totale € 355,83.
Sono altresì dovuti gli interessi legali dalla data dei singoli esborsi al soddisfo.
L'attore ha chiesto il risarcimento dei danni per il disagio arrecato dal mancato funzionamento per tutta la sua durata e disservizio in ordine al ripristino della funzionalità del sistema in oggetto.
La valutazione equitativa presuppone che il danno sia certo nella sua esistenza ontologica (Cass.
19/12/2011, n. 27447), cioè che «la sussistenza di un danno risarcibile nell'an debeatur sia stata dimostrata ovvero sia incontestata» (Cass. 04/04/2017, n. 8662). Ne consegue che, ove la prova del danno non sia stata raggiunta, non può chiedersi al giudice di creare i presupposti logici e normativi per la liquidazione del danno richiesto (Cass. 04/08/2017, n. 19447). Inoltre, al danneggiato si chiede di provare i parametri per una liquidazione equitativa e le ragioni che gli hanno impedito l'accertamento degli specifici effetti dannosi concretamente riconducibili all'illecito, rendendo il danno di difficile o impossibile quantificazione.
Nel caso in esame, non vi è prova che dall'inadempimento si sia prodotto un danno.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo (scaglione fino a € 5.200 sulla base del decisum, comprendente capitale e interessi, valori medi), seguono la soccombenza. Le spese per l'attività stragiudiziale sono assorbite nelle spese di lite non avendo assunto autonoma rilevanza.
pagina 4 di 5
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1) dichiara la risoluzione del contratto concluso tra le parti;
2) condanna la al pagamento in favore del signor di € Controparte_1 Parte_1
610,00 a titolo di restituzione dei canoni relativi al periodo da marzo a giugno 2021, oltre interessi legali dai singoli pagamenti al soddisfo;
3) condanna la al pagamento in favore del signor di € Controparte_1 Parte_1
355,83 pari a un terzo dei canoni versati dal mese di agosto, a titolo di risarcimento per il mancato funzionamento di una telecamera, oltre interessi legali a far data dai singoli pagamenti e sino al soddisfo;
4) condanna la alla rifusione in favore del signor delle Controparte_1 Parte_1
spese di lite, che liquida in € 2.552,00 per compenso professionale e € 264,00 per esborsi, oltre spese generali al 15%, i.v.a e c.p.a. come per legge.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante allegazione al verbale.
Cagliari, 21 febbraio 2025
Il Giudice dott. Nicoletta Leone
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