Sentenza 23 aprile 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 23/04/2001, n. 5995 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5995 |
| Data del deposito : | 23 aprile 2001 |
Testo completo
1:5995- 0 1 Aula B REPUBBLICA ITALIANA Cassazione Sezione Lavoro Oggetto: Lavore. composta dai seguenti Magistrati: R.G.m. 4408/99Presidente Rosario De Musis 6366/99 dr. Giovanni Prestipino Consigliere Crom. 12915 dr. Mario Putaturo Donati Viscido Consigliere Rep. dr. Domato Figurelli Consigliere rel. 01.02.2001 dr. Raffaele Foglia Comsigliere Ma promunciato la seguente sul ricorso (m. 4408/1999) proposto da: футе DI CA Adriama, elettivamente domiciliata in Roma alla via Banchi Nuovi 39 presso lo studio dell'avv. Massimo Segnalini, rappresentata e difesa dall'avv. Elio Polite, giusta procura speciale im calde al ri- Gorse ricorrente;
CONTRO
Undità Sanitaria Locale m. 4 di Avellino 5 intimata;
55 monchè sul ricorso (n.6366/1999) proposto da: Undità Sanitaria Locale n. 4 di Avellino Gestione Liquidazione,, in persona dal Commissario liquidatore 1. pro-tempore, domiciliata im Roma presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentata e difesa dal- l'avv. IO TR, giusta procura speciale a mar- gine del controricorso e ricorso incidentale,, controricorrente e ricorrente incidentale;
CONTRO
DI CA RI, elettivamente domiciliata in Roma al- la via Dei Banchi Nuovi 39, presso lo studio dell'avvo- cato Massimo Segnalini, rappresentata e difesa dall'avv. Elio Polito, giusta procura speciale im atti, controricorrente al ricorse incidentale;
ima per l'ammullamento della sentensa n. 1024/98 del Tribunale di Avellino, depositata il 9 novembre 1998; R.G. 179/97; udita la relazione della causa svolta dal consigliere Donate Figurelli nella pubblica udiemsa del 1° febbrai● 2001 udito il P.H., in persona del gostitute Procuratore Gene- rale dr. Francesce Ne ha concluse per l'accoglimento del ricorso principale (sul ricorso incidentala Somo già promunciate le SS.UUL…).. Svolgimento del processo. Com ricorso depositato presso la cancelleria del PR di Avellino, im funzione di giudice del lavoro, la dott.ssa A- driana Di CA conveniva in giudizio la U.S. m. 4 ed espo- neva che fim dal 1986 aveva svolto, per conto di quest'ulti ma,, servizi di controllo sanitario ex art. 5 della legge m. 300 del 1970, mentre solo con inizio dall'aprile del 1992 aveva ricevuto il trattamento economico e normativo previsto * dal d.P.R. m. 504 del 1987 per i medici che intrattenevano com il Servizio sanitario nazionale rapporti di lavoro automo- ash w mo per l'espletamento di attività a regime orario,, nom regola- ti da altri accordi collettivi stipulati ai sensi dell'art. 48 della legge m. 833 del 1978. Precisava che, im effetti, la Regione Campania aveva stabilito, con deliberazione del 29 maggio 1990, n. 3315, che, nell'ambito di siffatti rapporti, dovevamo ritenersi compresi anche quelli costituiti per l'espletamento dei servizi di medicina fiscale, 9. com successiva deliberazione attuativa, del 29 gennaio 1991, ----m. 225,, ne aveva, a tal fine, disposto la relativa conversione, ossia il passaggio dal sigema "a notula" a quello "ad ore". W Riteneva, peraltro, la ricorrente di avere diritto al summen- zionato trattamento economico e normativo fim dall'inizio del * la prestazione della sua attività o almeno a decorrere dalla data della prima deliberazione regionale im materia owwero, im ulteriore subordine, dal momento del successivo provvedi- mento amministrativo di attuazione. Chiedeva pertanto accertarsi tale suo diritto,, com condanna della convenuta al pagamento delle relative differenze retri- butive da quantificarsi im separata sede. Aggiungeva, poi, che per il periodo successivo all'applica- zione del d.P.R. n. 504 del 1987, aveva ricevuto gli aumenti periodici di anzianità e l'indennità di carovita im misura inferiore a quella dovuta, onde chiedeva l'ulteriore condam na della convenuta al pagamento delle relative differenze. Il PR dichiarava l'esistenza del diritto alla retrodata- родить zione dell'applicazione del d.P.R. m. 504 del 1987,, respin- gendo, fra l'altro, un'eccezione di difetto di giurisdizione, sollevata, al riguardo, dalla convenuta%; ometteva, tuttavia, di promunciare la condanna generica al pagamento delle rela- tive differenze retributive;
condannava, invece,, la convenuta al pagamento delle somme pretese per i titoli di cui al secom do dei riferiti capi di domanda. In sede di esame degli appelli, principale della U.S.L. ed im- cidentale del professionista,, il Tribunale di Avellino, com la sentenza qui impugnata, ribadiva la sussistenza della giurisdi- zione ordinaria im ordine alla controversia concernente la da-¨ ta di decorrenza dell'applicabilità del d.P.R. n. 504 del 1987. Rilevava,, inoltre, che correttamente il primo giudice si era astenuto dal promunciane la condanna denemica della U.S.L. al pagamento delle differenze retributive connesse alla retroda- tazione dell'applicabilità della disciplina economica e nor mativa di cui al suddetto d.P.R. del 1987, im quanto il ri- corso introduttivo del giudizio difettava delle mecessarie allegazioni e deduzioni dei fatti costitutivi della pretesa azionata. Riduceva, infine, l'importo della condanna pronun- ciata per gli ulteriori titoli fatti valere comil capo di domanda concernente gli aumenti periodici di anzianità e la quota mensile di carovita, rilevando, riguardo a quest'ulti che l'importo mensile risultava inferiore a quello calcoma, lato dal pretore. fijensPer la cassazione di questa sentenza ha proposto ricorso la Di CA, im via principale, confermando il suo assunto im ordine alla sussistenza delle condizioni necessarie per l'am missibilità della suddetta promuncia di condanna generica. Ma ricorso altresì, in via încidentale la USL, sulla base di due motivi, rispettivamente concernenti il difetto della giurisdizione ordinatia sul capo di domanda avente ad og- getto la retrodatazione degli effetti del regime di c.d. "a convenzione" e, comunque,, l'erroneità della riconduzione de- gli effetti medesimi al momento dell'emanazione della deli- berazione regionale m.. 3315 del 29 maggio 1990, nom avendo, 6 4 quest'ultima, questa efficacia costitutiva del diritto alla immediata operatività di siffatto regime, ma soltanto valore ricognitivo delle aree sanitarie da inserire nella "medicina dei servizi". -5- Entrambe le parti depositavamo memorie. Com sentenza lo marzo - 10 novembre 2000 n. 1164, le Se mtioni Unite di questa Corte Suprema, riuniti i ricorsi, dichiaravano l'inammissibilità del ricorso incidentale e rimettevano gli atti a questa Sezione Lavoro per l'ul- teriore corso del giudizio. Osservavano le Sezioni Unite che prioritario esame implica va il primo motivo del ricorso incidentale, siccome inteso a proporre una pregiudiziale questione di giurisdizione, assegnata alla competenza di esse Sezioni Unite. A tal fine, tuttavia, doveva provvedersi, im limine, allo scrutinio dell'eccezione d'inammissibilità di tale impu- gnazione, che la ricorrente principale affidava all'assunto di difetto delle jus postulandi im capo al difensore della contreparte, deducendo, in particolare, che quest'ultimo, fim dal 25 luglio 1997 (data anteriore a quella di notifi- cazione del ricorso incidentale), risultava iscritto nel- l'elenco speciale annesso all'albo degli avvocati del foro di Avellino, quale addetto all'Ufficio legale dell'Azienda ospedaliera S. Giuseppe Moscati della stessa città, sì da nom 1 poter essere legittimato all'esercizio dell'ufficio di di- re di un diverse ggetto, quale la gestione liquida- toria della locale U.S.L. 1'eccezione fendata;
the doveva dichiararai l'inammisibilità del ricorso incidenta- le ciò che comportava il rilievo del giudicato interno formatosi sulla statuizione del giudice a quo affermativa della giurisdizione ordinaria, essendo ormai decosro, ri- spetto alla medesima, qualsiasi termine d'impugnazione e nom essendo, per il descritto impedimento dirimente, esa- minabile l'eccezione al riguardo proposta col ricorso inci- dentale. @li atti venivano quindi rimessi a questa Sezione Lavoro per l'ulteriore corso del giudizio di legittimità. Entrambe le parti depositavano memorie. Motivi della decisione. Con l'único motivo, denunziando violazione e falsa app - fijns cazione dell'art. 278 c.p..c., del d.P.R. 504/87, im rela- : zione all'art. 360 nn. 3 e 5 p.o., la ricorrente princi- pale deduce che, secondo il Tribunale, essa non avrebbe in- dicato mom solo l'ammontare delle singole voci pretese, ma neppure quali concretamente fossero tali voci, a prescin dere da ogni rilievo di ammissibilità nel processo del lavoro di una domanda di condanna generica com riserva di quanti icasione in separate giudizio, che la demanda riferi- primo periodo (fino al marzo 1992) intera l'applicazione, al proprio rap- il riconoscimento 504/67, nella arte economica porto di lavoro, del normati quindi ndanna della USL n. A Avellino pagamen di tutte le differensé di tutte lé spettanti, per effetto dell'applicazione della suindicata normativa, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali, somme da quantificarsi con separato giudizio;
che il Pre- B tore aveva accolto la domanda, dichiarando il diritto della Di CA a vedersi riconosciuto ed applicato il d.P.R. 504/87 a far data dal 29 maggio 1990, ma aveva omesso la conseguen- ziale condanna della USL al pagamento delle somme dovute per effetto di detto riconoscimento;
che il Tribunale aveva migettato l'appelle incidentale della Di CA, sulla base di errati presupposti;
che nel rito del lavoro era certamente ammissibile una domanda di condanna generica;
che, avendo essa Di CA rivendicato l'applicazione del d.P.R. 504/87 quanto alla disciplina ecomica e normativa im esso contenuta, aveva quindi rivendicato la correspansione di tutte le voci retri- butive previste dalla suddetta normativa, e non vi era pertan- to l'obbligo dell'analitica indicazione delle singole voci o dell'ammontare degli importi pretesi, attesa la richiesta di condanna generica, essendosi riservato il successive even- tuale giudizio sul 'quantum" Osserva la Conte che va pregiudizialmente rilevata l'imannia- sibilità del controricorso e della relativa memoria, im quanto sulla questione della carenza delle jus postulan dall': IO TR ai è formato il giudicate com la decisione. delle Sesioni Unite. Per quanto concerne poi il ricorso principale osserva la Corte che esso è fondato. Invero la facoltà per il creditore di agire per conseguire una promuncia di condanna generica,, com riserva di instau- rare separato giudizio per la liquidasione del "quantum", deve essere riconosciuta anche con riguardo ai crediti di lavoro, non trovando preclusioni ed ostacoli nel nuovo : rite introdotto dalla legge n. 533/1973 (Cass. 22 agosto 19977 7888). Аришь Tanto premesso im punto di diritto, si osserva che nella specie la domanda di condanna generica era ammissibile, delle singole panchè doveva prescindersi dalle indicazioni. voci, essendo stato fatto riferimento al decreto che preve- deva le spettanse. Il ricorso principale deve essere pertante accolto, com cassasione im parte qua della sentenza impugnata, e rinvio alla Conte di appello di Napoli, che provvederà anche im AV ordine alle spesa del giudisio di cassasione.
P.Q.M.
accoglie il ricorso principale, cassa in parte qua la sentensa impugnata e rinvia alla Corte di appello di Napo- che provvederà anche im ordine alle spese del giudizio Cassasione. Così deciso in Roma il 1° febbraio 2001. -9- Il Presidente Rosario De Musis) caz- Repario be munis Il Consigliere estensore (dr. Donato Figurelli) Figmelli Dhill IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria I 2 3 ARR. 2001 D oggi, , O L D L A IL CANCELLIERE 0 E S O 3 1 R S B P 3 . A I 5 T T D ATE , R F . A R N O I A Z A A ' N S O T C L E S L P 3 O E S 7 P I - D 8 N M I I - S G 1 N A O 1 E D A S E E D I T G É A , N G I O O E T R L M T T I S I R A I G L D E L R E O D 14 1