Sentenza 3 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 03/03/2025, n. 827 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 827 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Bari
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott. Francesco De Giorgi
Alla udienza del 03/03/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE nella causa lavoro di I grado iscritta al N. 7662/2024 R.G. promossa da:
, rappresentato e difeso dall'avv.MISSINEO NATALE giusta Parte_1 procura in atti
RICORRENTE
contro
:
, e dell' Controparte_1 [...]
rappresentato Controparte_2
e difeso dall'avv LOTITO GIUSEPPINA giusta procura in atti
RESISTENTE
Nonché
2° CIRCOLO DIDATTICO “Via Napoli”,
Oggetto: riconoscimento punteggio militare
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto depositato l'11.6.2024, il ricorrente, premettendo di essere regolarmente inserito nelle graduatorie di Istituto III^ fascia per le supplenze temporanee nella scuola nell'ambito territoriale della Provincia di in riferimento al personale ATA, lamentava l'omessa piena CP_2 valutazione ed attribuzione del relativo punteggio da parte dell'amministrazione convenuta in relazione al servizio militare di leva e volontario svolto non in costanza di nomina;
illegittima era infatti, a dire
Asseriva di aver conseguito il titolo di studio idoneo per l'accesso nelle graduatorie di circolo e di istituto di III fascia per il personale Ata in data
1991; di aver presentato domanda di inserimento nelle graduatorie di circolo e di istituto di III^ fascia per il personale Ata per il triennio 2021-
2024; di essere inserito nelle graduatorie aggiornate per il triennio 2021-
2024 con un punteggio inferiore a quello spettante a causa dell'omessa attribuzione del punteggio maturato per aver prestato il servizio militare non in costanza del rapporto di lavoro.
Concludeva chiedendo il riconoscimento del punteggio maggiore per il servizio militare prestato ai fini del computo del punteggio spettante nelle graduatorie di circolo e d'istituto di III fascia per il personale Ata valide per l'ambito territoriale della Provincia di per gli aa.ss. 2021-2024, nel CP_2 quale il ricorrente risulta validamente inserito.
Si costituiva in giudizio l'amministrazione resistente che eccepiva il difetto di giurisdizione del giudice adìto, contestava gli assunti del ricorrente e concludeva per il rigetto della domanda.
Tanto premesso, il ricorso è infondato e va rigettato.
In primo luogo, il ricorrente agisce per ottenere l'accertamento del proprio diritto al riconoscimento di ulteriore punteggio per il servizio militare di leva prestato, non in costanza di nomina, ma dopo il conseguimento del diploma di istruzione superiore, costituente titolo di accesso per l'inserimento e aggiornamento nelle richiamate graduatorie, con conseguente rideterminazione e integrazione del punteggio attribuito dal nelle graduatorie di Circolo e di istituto della Provincia di CP_1 CP_2 per i profili per cui è inserito.
Tanto premesso, occorre richiamare brevemente la normativa applicabile al caso di specie nonché gli orientamenti giurisprudenziali sviluppatisi sul punto.
L'art. 52 Cost., in relazione alla leva obbligatoria, dispone che “il servizio militare (…) non pregiudica la posizione di lavoro del cittadino (…). Il D. Lgs. 197 del 1994, art. 485 comma 7 relativo alla valutazione nella scuola dei servizi prestati, anche precedentemente all'assunzione di ruolo, ai fini della carriera, prevede che “il periodo di servizio militare di leva o per richiamo e il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti”.
L'art. 2050 del D.Lgs. n. 66 del 2010 riguardante la valutazione del servizio militare precisa, al comma 1, che “i periodi di effettivo servizio militare, prestati presso le Forze armate sono valutati nei pubblici concorsi con lo stesso punteggio che le commissioni esaminatrici attribuiscono per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici”; prevedendo al comma 2, che “ai fini dell'ammissibilità e della valutazione dei titoli nei concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni è da considerarsi a tutti gli effetti il periodo di tempo trascorso come militare di leva o richiamato, in pendenza di rapporto di lavoro”.
A livello regolamentare il D.M. n. 44 del 2001 art. 6 comma 2, disciplinanti le graduatorie ad esaurimento, disponeva che “il servizio militare di leva ed
i servizi sostitutivi assimilati per legge sono valutati solo se prestati in costanza di nomina”. Allo stesso modo l'O.M. n. 60/2020 all'art 15 prevede che “il servizio militare di leva, il servizio sostitutivo assimilato per legge al servizio militare di leva e il servizio civile sono interamente valutabili, purché prestati in costanza di nomina”.
Il contrasto tra le disposizioni appena richiamate, in relazione alla valutabilità o meno, ed a quali fini, del servizio di leva prestato non in costanza di nomina è stato ricomposto e risolto dalla giurisprudenza di legittimità e del Consiglio di Stato.
La Corte di Cassazione, infatti, con la sentenza n. 5679/2020, ha chiarito che “secondo una lettura integrata dei primi due commi dell'art. 2050, il comma 2 non si pone in contrapposizione al comma 1, limitandone la portata, ma ne costituisca specificazione, nel senso che anche i servizi di leva svolti in pendenza di un rapporto di lavoro sono valutabili a fini concorsuali”. Seguendo questa linea interpretativa l'art. 2050 si coordina e non contrasta con l'art. 485, comma 7, cit., pertanto, “il servizio di leva obbligatorio e il servizio civile ad esso equiparato sono sempre utilmente valutabili, ai fini della carriera (art. 485 cit.) come anche dell'accesso ai ruoli
(art. 2050, comma 1 cit.), in ogni settore ed anche se prestati in costanza di rapporto di lavoro (art. 2050, comma 2 cit.), in misura non inferiore, rispetto ai pubblici concorsi o selezioni, di quanto previsto per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici (art. 2050, comma 1 cit.)”.
La giurisprudenza di legittimità ha ribadito che “in una logica di complessiva coerenza del sistema e di linearità rispetto al disposto dell'art.
52 Cost., il punteggio per il servizio di leva obbligatorio e il servizio civile ad esso equiparato dev'essere valutato anche ai fini dell'accesso ai ruoli mediante graduatorie ad esaurimento, trattandosi di selezioni latu sensu concorsuali, aperte a una pluralità di candidati in competizione fra loro, alle quali pertanto può applicarsi estensivamente la disciplina di cui all'art. 2050 del d.lgs. n. 66 del 2010” (Cass. ordinanza n. 33151/2021).
In conseguenza di ciò la Cassazione, nelle pronunce richiamate, ha disapplicato, in quanto illegittima la disciplina di rango regolamentare che, in contrasto con la normativa di rango primario consente la valutazione del solo servizio reso in costanza di rapporto di lavoro.
Su tale scia si pone anche la giurisprudenza amministrativa, la quale con specifico riferimento alle graduatorie Ata ha ritenuto che “il servizio di leva obbligatorio e il servizio civile ad esso equiparato sono sempre utilmente valutabili, ai fini della carriera (art. 485 cit.) come anche dell'accesso ai ruoli
(art. 2050, comma 1 cit.), in ogni settore, sia se prestati in costanza di rapporto di lavoro (art. 2050, comma 2 cit.), sia se espletati a seguito del semplice conseguimento del titolo per l'iscrizione in graduatoria, in misura non inferiore, rispetto ai pubblici concorsi o selezioni, di quanto previsto per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici (art. 2050, comma 1 cit.)”, ( n.1720/2022; cfr. anche Sez. VI, n. 2151/2018, CP_3 CP_3
n. 8213/2019 e n. 8234/2019 e Cass. Civ., Sez. Lav ordin n. 5679/2020).
Più di recente, la giurisprudenza amministrativa ha chiarito che lo scopo perseguito dal legislatore nell'attribuire rilievo al servizio di leva ai fini dell'accesso al lavoro e della partecipazione ai concorsi (art. 62 l. n. 312/80
e art. 2050 d.lgs. 66/10), della carriera (art. 485, co. 7 d.lgs. n. 297/94), e più in generale a tutti i fini, sia quello di riconoscere a chi ha adempiuto al proprio dovere di servire la Patria, un vantaggio compensativo del sacrificio subito, rispetto alle aspettative di sistemazione lavorativa, nel tempo in cui ha assolto il dovere sancito dalla Costituzione. In particolare, con specifico riferimento alla circostanza per cui il punteggio per l'anno di servizio militare deve essere valutato “interamente”, anche in assenza di un rapporto lavorativo già in essere per l'aspirante il Consiglio di Stato Pt_2 afferma che “se si pone l'esigenza di ristorare chi ha svolto il servizio militare di leva del sacrificio subito, sotto forma di pregiudizio alle aspettative di progressione di carriera e della propria posizione lavorativa, non è evidentemente negabile che un pregiudizio analogo è predicabile nei confronti di chi un lavoro debba ancora ottenerlo, e nondimeno vi debba rinunciare durante il servizio prestato nelle forze armate” (Cons. St., sez. VI,
n. 07383 e n. 07376/2022).
Va tuttavia osservato che tali conclusioni non si attagliano alla nuova disciplina ministeriale. E difatti la giurisprudenza sopra citata si riferiva a fattispecie relative alla mancata valutazione del servizio di leva, ove non espletato in costanza di nomina.
Al contrario nel DM 50/2021, applicabile al caso concreto, è stato valorizzato il servizio di leva e il servizio civile sostitutivo al fine della formazione delle graduatorie anche se espletati non in costanza di rapporto di lavoro, ma è stato assegnato a tale ipotesi un punteggio diverso ed inferiore rispetto al servizio di leva o equiparato prestato in costanza di rapporto di lavoro.
Pertanto, la giurisprudenza del Consiglio di Stato e della Corte di
Cassazione sopra richiamate ed afferenti alla prima problematica, invero non rilevano nel caso di specie, atteso che in ottemperanza ai principi in esse affermati l'amministrazione ha tenuto conto del servizio di leva e civile sostitutivo anche se espletato prima della nomina in ruolo, parificandolo al servizio reso presso enti pubblici come prescritto dall'art. 2050 d.lgs.
66/2010.
Ed infatti, il DM 44/2011 disapplicato dalle pronunce di legittimità sopra indicate, al pari del DM 42/2009 e del DM 374/2017, escludevano del tutto la valutabilità del servizio di leva prestato non in costanza di rapporto di lavoro.
Il DM 50/2021, invece, assegna una valutazione anche a tale servizio parificandolo a quello svolto presso enti pubblici e differenziandolo dal servizio di leva o civile sostitutivo svolto in costanza di nomina che viene al contrario parificato al servizio prestato nel profilo specifico per il quale viene stilata la graduatoria (per un recente positivo vaglio della legittimità del DM 50/2021 si veda TAR Lazio n. 6369/2021).
La distinzione effettuata dal DM 50/2021 non contrasta, dunque, né con i principi elaborati dalla giurisprudenza amministrativa e di legittimità (per i quali, come detto, il servizio di leva, anche se non prestato in costanza di rapporto di lavoro, va in ogni caso valorizzato nella valutazione del punteggio per l'inserimento nelle graduatorie scolastiche), né con il disposto dell'art. 2050 d.lgs. 66/2010, che in effetti dispone la parificazione di tale servizio a quello prestato presso enti pubblici.
D'altro canto, secondo la lettura fornita dalla Suprema Corte (Cass.
5679/2020 citata), il secondo comma dell'art. 2050 d.lgs. 66/2010 contiene una specificazione della disposizione dettata dal primo comma.
Partendo da tale affermazione della Corte di legittimità, si ritiene di poterne arguire che il primo comma detta il principio di carattere generale valido sia per il servizio di leva prestato in costanza di rapporto di lavoro che per quello prestato prima della nomina in servizio, affermando che il servizio di leva ed equiparato va valutato nei pubblici concorsi con lo stesso punteggio assegnato al servizio prestato negli impieghi civili presso enti pubblici.
Nel caso in cui, peraltro, il servizio sia stato prestato in costanza di rapporto di lavoro, il secondo comma specifica che tale periodo di tempo deve essere considerato “a tutti gli effetti” ai fini della valutazione dei titoli nei concorsi banditi da pubbliche amministrazioni. Orbene, trattandosi di una norma speciale rispetto al principio generale dettato dal primo comma, si ritiene che essa contenga una regola diversa da quella del comma precedente, che si applica unicamente al servizio prestato in costanza di rapporto di lavoro;
in caso contrario, saremmo di fronte ad una norma di legge inutile, in quanto l'ipotesi sarebbe già ricompresa nel primo comma.
Pertanto, l'inciso “a tutti gli effetti” deve portare a concludere che, nonostante il lavoratore non abbia prestato effettivamente servizio nel rapporto di lavoro che si interrompe per permettergli di svolgere il servizio militare o civile sostitutivo, in ogni caso il periodo andrà valutato come se il rapporto di lavoro fosse proseguito senza interruzioni, dunque considerando il periodo di servizio di leva o equiparato come servizio specifico nel profilo e nella qualifica di appartenenza già assegnata all'atto dell'immissione in ruolo.
Tale distinzione, oltre che essere del tutto conforme al dettato normativo e in linea con i principi giurisprudenziali sinora elaborati dalla giurisprudenza di legittimità, ha anche una sua intrinseca ragionevolezza che permette di superare qualsiasi censura di disparità di trattamento. Ed infatti, come evidenziato nella pronuncia del TAR Lazio n. 6369/2021 sopra richiamata, “con riguardo al servizio di leva in costanza di nomina può infine fondatamente parlarsi di discriminazione, dovendosi ritenere che colui che è temporaneamente assente dall'attività di docenza per assolvere
l'obbligo di leva (con diritto alla conservazione del posto) non debba essere penalizzato rispetto a coloro che tale obbligo non hanno dovuto assolvere;
al contrario, una simile considerazione non avrebbe senso nel caso di servizio di leva prestato prima di qualsiasi incarico di docenza, caso in cui il servizio di leva non è differente da altre situazioni, obiettive ed indipendenti dalla volontà del singolo (ad es., la malattia), che potrebbero ritardare l'accesso agli incarichi di insegnamento.”
Dunque, se il servizio è prestato dopo la nomina in ruolo e in pendenza dello specifico rapporto di lavoro con l'amministrazione scolastica, vi è stata un'interruzione del servizio prestato nel profilo specifico per causa di forza maggiore che non può penalizzare il lavoratore nella futura valutazione della durata del periodo di lavoro prestato;
al contrario, nel caso in cui il servizio di leva o equiparato sia stato prestato prima dell'immissione in ruolo, esso va parificato a qualsiasi altro periodo di servizio prestato presso altri enti pubblici, avendo il lavoratore comunque fornito la propria attività in favore dello Stato. Trattasi di due fattispecie del tutto distinte che legittimano la diversa valutazione prevista nel DM censurato nell'atto introduttivo.
Ne consegue che è del tutto legittima la previsione contenuta alla lettera A) delle avvertenze poste in epigrafe alle tabelle di valutazione di cui all'allegato A del DM 50/2021 laddove si afferma che “Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati in costanza di rapporto di impiego, sono considerati servizio effettivo reso nella medesima qualifica.
Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati non in costanza di rapporto di impiego, sono considerati come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali.
È considerato come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali anche il servizio civile volontario svolto dopo l'abolizione dell'obbligo di leva.”
In modo del tutto condivisibile è stato difatti affermato che: “…In definitiva, solo per il servizio prestato in costanza di nomina è preminente l'esigenza di apprestare una misura di compensazione, essendo il servizio militare causa di sospensione del rapporto di lavoro indipendente dalla volontà del cittadino lavoratore. Un effettivo pregiudizio alla "posizione di lavoro" (art. 52
Cost.) del docente deriva solamente qualora questi, già nominato, sia pure con contratto a tempo determinato, sia chiamato a svolgere il servizio militare o il servizio civile sostitutivo, poiché, diversamente, si consumerebbe una disparità di trattamento a danno di tutti coloro che hanno prestato servizio nell'interesse della Nazione. Per le ragioni anzidette, non può dirsi illegittima la minore valenza della considerazione del servizio militare
(ovvero sostitutivo) prestato, una volta conseguito il titolo di studio richiesto ma in mancanza di un rapporto di lavoro in atto, ai fini della immissione nelle graduatorie più volte menzionate…” (cfr. CdS. n.11602/22).
La tabella dei punteggi (ordinanza ministeriale n° 50 del 2021) che è a base della valutazione attribuisce 6 punti per i servizi svolti nella scuola e 0,60 punti per servizi svolti in qualsiasi ente pubblico.
È ovvio che il servizio prestato quale militare non in costanza di nomina presso la scuola deve avere il medesimo punteggio che deve essere riconosciuto a chi ha prestato servizio in qualsiasi altra amministrazione pubblica non scolastica.
In tal modo il servizio militare svolto non in costanza di nomina presso la scuola trova comunque riconoscimento.
Ne deriva che, alla luce di tali principi, deve ritenersi del tutto corretta la valutazione del servizio militare prestato non in costanza di rapporto di lavoro effettuata dall'amministrazione.
Va infine notato che tale interpretazione è stata da ultimo avallata dalla
Corte di cassazione con sentenza n. 22429/24 che ha stabilito che: “in tema di impiego scolastico, ai fini della formazione delle graduatorie di circolo e d'istituto di terza fascia del personale ATA, è legittima la previsione del d.m. n. 50 del 2021 che attribuisce a chi abbia prestato servizio militare
o sostitutivo in costanza del rapporto di lavoro, per la graduatoria relativa alla medesima qualifica, un punteggio maggiore rispetto a quello assegnato, invece, nelle ipotesi in cui detti servizi non siano stati prestati in costanza di rapporto.”
Le spese di giudizio si compensano attesa la presenza di precedenti di segno difforme.
P.Q.M.
In composizione monocratica, in persona del dott.Francesco De Giorgi, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto SC , Parte_1 nei confronti , e dell' Controparte_4 [...]
Controparte_5 ia Napoli”,così provvede:
[...]
1. Rigetta il ricorso
2. Compensa le spese tra le parti.
Bari,03/03/2025.
Il Giudice del Lavoro
Dott. Francesco De Giorgi