Cass. civ., SS.UU., sentenza 27/01/1999, n. 4
CASS
Sentenza 27 gennaio 1999

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Anteriormente all'intervento dell'art. 3.2 del D.Lgs. 13 ottobre 1998 n. 373, che deve essere qualificato come disposizione innovativa e non già di mera interpretazione autentica della norma dell'art. 65 del D.Lgs. 17 marzo 1995 n. 175 e, pertanto, è rimasto ininfluente sui giudizi in corso, ai sensi del nuovo testo dell'art. 5 cod. proc. civ., la rinuncia dell'impresa assicurativa, ai sensi dello stesso art. 65, all'autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa, rilasciatale ai sensi dell'art. 9 dello stesso decreto n. 175 del 1995, costituiva l'espressione dell'esercizio di un diritto soggettivo perfetto dell'impresa stessa, dal quale doveva conseguire l'obbligatoria adozione, senza alcun margine di discrezionalità, da parte dell'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo (I.S.V.A.P.), del provvedimento di decadenza dall'autorizzazione, avente natura dichiarativa. Pertanto, la controversia già pendente alla data del 30 giugno 1998 e, quindi, non soggetta - ex art. 45.18 del D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 80 - nemmeno all'applicazione dell'art. 33 di tale decreto (che ha introdotto la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo su tutte le controversie in materia di pubblici servizi, ivi compresi quelli afferenti alla vigilanza sulle assicurazioni, tra le amministrazioni pubbliche e i gestori comunque denominati di pubblici servizi), ed avente ad oggetto la domanda diretta ad ottenere l'accertamento dell'avvenuto esercizio della detta rinuncia, dell'obbligo della dichiarazione di decadenza e delle conseguenze derivanti dalla sua mancata adozione, si intende devoluta alla giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria, conseguendone altresì la devoluzione allo stesso giudice delle domande con le quali si sia chiesto (oltre che il risarcimento dei danni sofferti in conseguenza) la declaratoria di inesistenza del decreto con il quale il Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato, successivamente all'intervenuta rinuncia all'autorizzazione ed alla sua comunicazione (ed ancorché a seguito di provvedimento di contestazione di addebiti e di comminazione del divieto di disposizione dei beni ex artt. 61 e 62 del D.Lgs. n. 175 del 1995, assunto dall'I.S.V.A.P. anteriormente alla detta rinuncia), anziché provvedere alla dichiarazione di decadenza, abbia invece provveduto alla revoca dell'autorizzazione ed alla sottoposizione dell'impresa alla liquidazione coatta amministrativa di cui agli artt. 67 e ss. del D.Lgs. n. 175 del 1995, dovendosi tale provvedimento ritenere adottato in assoluta carenza di potere, essendo escluso (nel regime normativo suindicato) il potere di revoca dell'autorizzazione dopo la manifestazione della volontà di rinunciare all'autorizzazione stessa.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., SS.UU., sentenza 27/01/1999, n. 4
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 4
    Data del deposito : 27 gennaio 1999

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