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Sentenza 14 ottobre 2025
Sentenza 14 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rimini, sentenza 14/10/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rimini |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 14 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2535/2022
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Sezione Unica CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 2535/2022 tra
Parte_1
ATTORE
e
Controparte_1 Controparte_2
[...]
- CP_3 Controparte_4
- CP_3 Controparte_5
- CP_3 Controparte_6
- CP_3 Controparte_7
CORPO DI POLIZIA PROVINCIALE
[...] Controparte_8
CONVENUTI
Oggi 14 ottobre ad ore 10,00 innanzi al dott. Elena Amadei, sono comparsi:
Per 'avv. Parte_1 Parte_1
Per Controparte_9
l'avv. CHIODINI FILIPPO
[...]
Per nessuno Controparte_10
Per nessuno Controparte_11
Per nessuno Controparte_12
Per nessuno Controparte_13 Per l'avv. Controparte_14
TI PE in sostituzione dell'avv. ZAMA FRANCESCA
Preliminarmente il Giudice dà atto di quanto segue:
La presente udienza viene tenuta con modalità da remoto ai sensi degli artt. art 127 3° comma 127 bis cpc e 196 duodecies disp. Attuaz. Cpc mediante collegamento effettuato tramite il programma Microsoft Teams;
- Con decreto del 5.9.25 sono state comunicati ai procuratori delle parti: giorno, ora e modalità di collegamento per la partecipazione alla presente udienza;
pagina 1 di 2 - Il giudice ai sensi dell'art 196 duodecies disp. Attuaz. Cpc 96
- ha provveduto all'identificazione dei Procuratori delle parti mediante esibizione del tesserino di iscrizione all'Ordine degli Avvocati
- L'identità delle parti se presenti, come da protocollo di cui al provvedimento n. 12/2020 del
Presidente del Tribunale, è stata attestata dai Procuratori delle parti medesime;
- Le parti hanno dichiarato al giudice di essere liberamente comparse in udienza mediante collegamento da remoto;
- Tutti i presenti si impegnano a mantenere attiva la funzione video per tutta la durata dell'udienza. Agli stessi è vietata la registrazione dell'udienza in ogni forma anche parziale.
L'udienza viene tenuta con modalità idonee a salvaguardare il contraddittorio e ad assicurare l'effettiva partecipazione delle parti
Ciò premesso, il Giudice invita i Procuratori delle parti a dedurre.
I procuratori delle parti si riportano al contenuto dei rispettivi atti
L'Avv. insiste per l'ammissibilità dell'azione e per la fondatezza di tutte le eccezioni Parte_1 sollevate-
L'Avv. Chiodini si riporta alle difese in atti, contesta la nota conclusionale avversaria e precisa le conclusioni come da note conclusive insistendo per l'accoglimento delle stesse
L'Avv. PE si riporta alle note conclusive in atti, contesta la conclusionale avversaria dell'Avv. e eccepisce la tardività dell'opposizione essendo stati tutti i verbali notificati a mezzo pec Parte_1 con conseguente conoscenza dell'avvenuta infrazione prima della notifica delle cartelle. Eccepisce inoltre l'inammissibilità e la tardività della nuova domanda formulata da parte opponente nella prima memoria istruttoria.
L'Avv. rileva che le notifiche sono state fatte alla pec dello studio legale e non alla parte Parte_1 personalmente con la conseguente illegittimità delle stesse;
osserva poi che la domanda contenuta nella prima memoria è specificazione di quella introduttiva e non è pertanto domanda nuova.
Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia trattiene la causa ex art. 281 sexies c.p.c. ultimo comma.
Il Giudice
dott. Elena Amadei
pagina 2 di 2
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Sezione Unica CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 2535/2022 tra
Parte_1
ATTORE
e
Controparte_1 Controparte_2
[...]
- CP_3 Controparte_4
- CP_3 Controparte_5
- CP_3 Controparte_6
- CP_3 Controparte_7
CORPO DI POLIZIA PROVINCIALE
[...] Controparte_8
CONVENUTI
Oggi 14 ottobre ad ore 10,00 innanzi al dott. Elena Amadei, sono comparsi:
Per 'avv. Parte_1 Parte_1
Per Controparte_9
l'avv. CHIODINI FILIPPO
[...]
Per nessuno Controparte_10
Per nessuno Controparte_11
Per nessuno Controparte_12
Per nessuno Controparte_13 Per l'avv. Controparte_14
TI PE in sostituzione dell'avv. ZAMA FRANCESCA
Preliminarmente il Giudice dà atto di quanto segue:
La presente udienza viene tenuta con modalità da remoto ai sensi degli artt. art 127 3° comma 127 bis cpc e 196 duodecies disp. Attuaz. Cpc mediante collegamento effettuato tramite il programma Microsoft Teams;
- Con decreto del 5.9.25 sono state comunicati ai procuratori delle parti: giorno, ora e modalità di collegamento per la partecipazione alla presente udienza;
pagina 1 di 2 - Il giudice ai sensi dell'art 196 duodecies disp. Attuaz. Cpc 96
- ha provveduto all'identificazione dei Procuratori delle parti mediante esibizione del tesserino di iscrizione all'Ordine degli Avvocati
- L'identità delle parti se presenti, come da protocollo di cui al provvedimento n. 12/2020 del
Presidente del Tribunale, è stata attestata dai Procuratori delle parti medesime;
- Le parti hanno dichiarato al giudice di essere liberamente comparse in udienza mediante collegamento da remoto;
- Tutti i presenti si impegnano a mantenere attiva la funzione video per tutta la durata dell'udienza. Agli stessi è vietata la registrazione dell'udienza in ogni forma anche parziale.
L'udienza viene tenuta con modalità idonee a salvaguardare il contraddittorio e ad assicurare l'effettiva partecipazione delle parti
Ciò premesso, il Giudice invita i Procuratori delle parti a dedurre.
I procuratori delle parti si riportano al contenuto dei rispettivi atti
L'Avv. insiste per l'ammissibilità dell'azione e per la fondatezza di tutte le eccezioni Parte_1 sollevate-
L'Avv. Chiodini si riporta alle difese in atti, contesta la nota conclusionale avversaria e precisa le conclusioni come da note conclusive insistendo per l'accoglimento delle stesse
L'Avv. PE si riporta alle note conclusive in atti, contesta la conclusionale avversaria dell'Avv. e eccepisce la tardività dell'opposizione essendo stati tutti i verbali notificati a mezzo pec Parte_1 con conseguente conoscenza dell'avvenuta infrazione prima della notifica delle cartelle. Eccepisce inoltre l'inammissibilità e la tardività della nuova domanda formulata da parte opponente nella prima memoria istruttoria.
L'Avv. rileva che le notifiche sono state fatte alla pec dello studio legale e non alla parte Parte_1 personalmente con la conseguente illegittimità delle stesse;
osserva poi che la domanda contenuta nella prima memoria è specificazione di quella introduttiva e non è pertanto domanda nuova.
Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia trattiene la causa ex art. 281 sexies c.p.c. ultimo comma.
Il Giudice
dott. Elena Amadei
pagina 2 di 2