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Sentenza 1 dicembre 2025
Sentenza 1 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 01/12/2025, n. 1723 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 1723 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
Testo completo
SENT.N°_______
R.G. N° 1638/2021 REPUBBLICA ITALIANA
Cron. N°________ IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Rep. N° ________
La Corte di Appello di Bari - Seconda Sezione Civile, composta dai signori magistrati:
1)dott. Filippo Labellarte Presidente
OGGETTO:
Azione revocatoria ordinaria
2) dott. Luciano Guaglione Consigliere
3) avv. Giuseppe Dellosso Giudice ausiliario relatore ha pronunciato la seguente -------------------------------------------------------------------------
SENTENZA NON DEFINITIVA
nella causa civile di nuovo rito, di appello, avverso la sentenza del Tribunale di Bari n. 3445/2021
pubblicata il 01/10/2021, nell'ambito di primo grado rubricato Rg n. 9799/2019, Repert. n.
6144/2021 del 01/10/2021, notificata a mezzo pec alla società in data 08 Controparte_1
ottobre 2021; tra in persona del proprio amministratore unico legale rappresentante pro Controparte_1
tempore, Sig.ra , rappresentata e difesa dall'avv. Claudio Cascella Controparte_2
In forza di mandato in calce all'atto di appello;
-appellante-
e
Società con Socio unico (C.F. , nuova denominazione di Controparte_3 P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'Avv. Paola Donati, nonché dall'avv. Claudia Antonella CP_4
Campanale,
-appellata-
nonché
e per essa la mandataria ià con sede Controparte_5 Controparte_6 CP_7
legale in Verona, Viale dell'Agricoltura n. 7, c.f. rappresentata e difesa dall'Avv. P.IVA_2
1 MA FI del Foro di Roma con studio in Roma, Via degli Scipioni n. 268/A. (PEC:
) elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Giulio Email_1
Violante in Bari (BA), Via R De Cesare n. 16 (intervenuta ex art. 111 cpc in primo grado)
- appellata -
e
nato a [...] il [...] rappresentato e difeso, anche disgiuntamente, dagli Controparte_8
avv.ti Francescopaolo Ranieri e Francesco Cagnetta, ed elettivamente domiciliato presso il loro studio in Bari al Largo Nitti Valentini 3, giusta procura allegata al presente atto;
-appellato e appellante in via incidentale -
nonchè
, nato il [...] residente in [...]
Scesciola, 50 (convenuto contumace in primo grado);
- altro appellato contumace-
* * * * * *
All'udienza collegiale del 24.05.2024 la causa è passata in decisione, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. sulle conclusioni dei procuratori delle parti, come formulate in atti e precisate a verbale di udienza, come di seguito:---------------------------------------------------
per l'appellante : preliminarmente, per tutti i motivi esposti nel presente atto, sospendere CP_1
l'esecutività della sentenza impugnata, se del caso anche solo limitatamente alla condanna delle
spese e dei compensi di lite;
in ogni caso, accertare e dichiarare la nullità dell'atto di citazione del
giudizio di primo grado per inesistenza della notifica dello stesso atto nei confronti della
[...]
quindi, accertare e dichiarare la nullità insanabile della sentenza di primo grado, Controparte_1
con ogni statuizione di Legge;
in via subordinata, accertare e dichiarare l'infondatezza dell'avversa
domanda limitatamente a quanto richiesto nei confronti della e del Sig. Controparte_1
, con riguardo all'atto a cura del Notaio dott. del Controparte_8 Per_1 Persona_2
24.07.2014 rep 26896/16156, trascritto in data 06.08.2014 RP. n. 21064, con il quale il Sig. CP_8
ha conferito quale patrimonio della società a responsabilità limitata denominata “La IC
[...]
2 S.r.l.” la propria quota di spettanza del diritto di piena proprietà delle seguenti unità immobiliari:
1. piena proprietà dell'appartamento al quarto piano sito nel comune di Bari, avente accesso dal
civico n. 333/M di Via Napoli, composto da 9,5 vani catastali, censito al N.C.E.U. del predetto
comune come segue: foglio 84, mapp. 105, sub, 22, P.4, cat. A/3, vani 9,5, RC Euro 1.839,88; 2.
quota di ½ di piena proprietà del terreno in agro di Toritto, contrada della Murgia, censito al N.C.T.
foglio 37, mapp. 23, Mandorleto HA 2.05.75, RD Euro 74,37, RA Euro 37,19; e all'atto a cura del
Notaio dott. del 24.07.2014 Rep 26896/16156, trascritto in data Per_1 Persona_2
06.08.2014 RP. n. 21064, con il quale il Sig. ha conferito quale patrimonio della Controparte_8
società a responsabilità limitata denominata “ la propria quota di spettanza del Controparte_1
diritto di piena proprietà afferente: 1. “quota pari a 380,56/160000 dell'intero in proprietà del
complesso turistico ricettivo denominato “Alessidamo Club Metaponto” sito nel comune di
Bernalda, Frazione Metaponto, avente accesso da via Lido snc, che si eserciterà sull'unità ricettiva
prenotata e contraddistinta con il numero interno 656, composto da tre vani e accessori, composto
da sei più uno posti letto, completa di arredi, corredi ed attrezzature ad essa annessi quali pertinenze
mobiliari, nella quale la parte ha diritto di esercitare il godi-mento turnario,a ricorrenza annuale,
per i periodi contrassegnati con i codici settimanali n. 4-5-6-7-8 relativi al periodo coincidente con
la 25°-26°-27°-28°-29° settimana dell'anno -l'intero stabile è censito nel catasto fabbricati del
comune di Bernalda come segue: foglio 50, mapp 355, sub 1, PT-1, cat. D/2, RC Euro 46.358,72; e
per l'effetto in riforma della sentenza impugnata, rigettare integralmente ogni avversa domanda ex
art. 2901 c.c. avente ad oggetto i beni innanzi specificati, comunque formulate con il libello
introduttivo dalla e con la comparsa di costituzione del terzo Controparte_3 CP_5
in quanto del tutto infondate in fatto ed in diritto, ivi compresa le avverse richieste di condanna al
pagamento di spese e compensi legali, con ogni statuizione di Legge;
condannare la
[...]
e la in solido o chi di ragione, al pagamento di spese e compensi legali CP_3 CP_5
del presente giudizio di appello, oltre oneri e spese generali come per legge.
per l'appellata rigettare l'appello avversario giacché infondato in fatto e Controparte_5
diritto e per l'effetto, confermare l'impugnata sentenza, con la condanna di parte appellante al
3 pagamento delle spese e dei compensi anche di questo grado di giudizio.
per l'appellato : accertare la nullità dell'atto di citazione del giudizio di Controparte_8
primo grado per inesistenza della notifica dello stesso atto nei confronti della Controparte_1
[...
quindi, accertare e dichiarare la nullità insanabile della sentenza di primo grado, con ogni
statuizione di legge;
in via subordinata, accertare e dichiarare l'infondatezza dell'avversa domanda
limitatamente a quanto richiesto nei confronti della e di , Controparte_1 Controparte_8
con riguardo all'atto a cura del Notaio dott. del 24.07.2014 rep Per_1 Persona_2
26896/16156, trascritto in data 06.08.2014 RP. n. 21064, con il quale il ha Controparte_8
conferito quale patrimonio della società a responsabilità limitata denominata “ la Controparte_1
propria quota di spettanza del diritto di piena proprietà delle seguenti unità immobiliari:
1. Piena
proprietà dell'appartamento al quarto piano sito nel comune di Bari, avente accesso dal civico n.
333/M di Via Napoli, composto da 9,5 vani catastali, censito al N.C.E.U. del predetto comune come
segue: foglio 84, mapp. 105, sub, 22, P.4, cat. A/3, vani 9,5, RC Euro 1.839,88; 2. quota di ½ di
piena proprietà del terreno in agro di Toritto, contrada della Murgia, censito al N.C.T. foglio 37,
mapp. 23, Mandorleto HA 2.05.75, RD Euro 74,37, RA Euro 37,19; e all'atto a cura del Notaio
dott. del 24.07.2014 Rep 26896/16156, trascritto in data 06.08.2014 RP. Per_1 Persona_2
n. 21064, con il quale il Sig. ha conferito quale patrimonio della società a Controparte_8
responsabilità limitata denominata “ la propria quota di spettanza del diritto di Controparte_1
piena proprietà afferente: 1. “quota pari a 380,56/160000 dell'intero in proprietà del complesso
turistico ricettivo denominato “Alessidamo Club Metaponto” sito nel comune di Bernalda, Frazione
Metaponto, avente accesso da via Lido snc, che si eserciterà sull'unità ricettiva prenotata e
contraddistinta con il numero interno 656, composto da tre vani e accessori, composto da sei più
uno posti letto, completa di arredi, corredi ed attrezzature ad essa annessi quali pertinenze mobiliari,
nella quale la parte ha diritto di esercitare il godimento turnario, a ricorrenza annuale, per i periodi
contrassegnati con i codici settimanali n. 4-5-6-7-8 relativi al periodo coincidente con la 25°- 26°-
27°-28°-29° settimana dell'anno -l'intero stabile è censito nel catasto fabbricati del comune di
Bernalda come segue: foglio 50, mapp 355, sub 1, PT-1, cat. D/2, RC Euro 46.358,72; e per l'effetto
4 in riforma della sentenza impugnata, rigettare integralmente ogni avversa domanda ex art. 2901 c.c.
avente ad oggetto i beni innanzi specificati, comunque formulate con il libello introduttivo dalla
e con la comparsa di costituzione del terzo in quanto del tutto Controparte_3 CP_5
infondate in fatto ed in diritto, ivi comprese le avverse richieste di condanna al pagamento di spese
e compensi legali, con ogni statuizione di Legge;
Condannare la e la Controparte_3 CP_5
in solido o chi di ragione, al pagamento di spese e compensi legali del presente giudizio di
[...]
appello, oltre oneri e spese generali come per legge.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di appello notificato in data 5.11.2021 la ha appellato la Sentenza Controparte_1
n. 3445/2021, Rep. n. 6144/2021, pubblicata in data 1/10/2021, nel procedimento di cognizione recante il numero di Ruolo Generale 9799/2019, con cui il Tribunale di Bari pronunciando sulla domanda proposta da nella causa R.G. 9799/2019, accoglieva la domanda Controparte_10
revocatoria proposta dalla banca e dichiarava, ex art. 2901 cc, inefficace nei confronti della stessa l'atto pubblico a rogito Notar dott. del 24.07.2014 rep 26896/16156, Per_1 Persona_2
trascritto in data 06.08.2014 RP. n. 21064, con il quale ha conferito nel patrimonio Controparte_8
sociale della società “ i seguenti beni immobili: Controparte_1
a) “- piena proprietà dell'appartamento al quarto piano sito nel comune di Bari, avente accesso dal
civico n. 333/M di Via Napoli, composto da 9,5 vani catastali, censito al N.C.E.U. del predetto
comune come segue: foglio 84, mapp. 105, sub, 22, P.4, cat. A/3, vani 9,5, RC Euro 1.839,88;
b) - quota di ½ di piena proprietà del terreno in agro di Toritto, contrada Quasano, con accesso su
strada comunale Quasano – Toritto Via Pedali della Murgia, censito al N.C.T. come sgue: foglio 37,
mapp. 23, Mandorleto HA 2.05.75, RD Euro 74,37, RA Euro 37,19;
c) - quota pari a 380,56/160000 dell'intero in proprietà del complesso turistico ricettivo denominato
“Alessidamo Club Metaponto” sito nel comune di Bernalda, Frazione Metaponto, avente accesso
da via Lido snc […] censito nel catasto fabbricati del comune di Bernalda come segue: foglio 50,
mapp 355, sub 1, PT-1, cat. D/2, RC Euro 46.358,72”.
Mentre, con la medesima decisione il giudice di primo grado, rigettava la domanda revocatoria
5 dell'atto notarile a rogito Notaio dr. MA del 02.04.2015, Rep 712/492, trascritto in data Per_3
03.04.2015, RP.N. 10961, con il quale cedeva a il bene Controparte_8 Controparte_9
immobile la piena esclusiva proprietà della casa per civile abitazione posta nel comune di
Casamassima con accesso da Corso G. Garibaldi n. 99, unità immobiliare composta da: “Scalinata
di accesso in piano terra, da due vani in primo piano sovrastante terrazzo in secondo piano, al quale si eccede tramite scalinata interna, censita al N.C.E.U. di Casamassima come segue: foglio 72,
mappale 430, sub. 2, cat. a/4, vani 2, piano precedente”.
La società appellante nel motivo di gravame eccepisce la nullità della citazione per inesistenza della notifica nei confronti della in violazione dell'art. 163 e 183 c.p.c. e degli Controparte_1
articoli 100 e 101 c.p.c. (errores in procedendo), in quanto la venne costituita Controparte_1
solo in data 06/08/2019, con iscrizione presso la Camera di Commercio di Bari eseguita in data in data 14/08/2019, come risulterebbe dalla visura camerale storica che ha allegato, unitamente a copia dell'atto costitutivo e, quindi, successivamente all'atto di citazione del 19/06/2019, notificato in data
02/07/2019 alla residenza del legale rappresentante.
Quindi, sostiene la società appellante che la banca avrebbe evocato in giudizio un soggetto giuridico inesistente a quel momento, costituito solo successivamente in data 06-14/08/2019.
Si è costituito nel giudizio di appello la società cessionaria del portafoglio Controparte_5
crediti di giusta atto di cessione pubblicato avviso nella G.U. della Controparte_3
Repubblica Italiana, Parte seconda, Foglio delle Inserzioni n. 143 del 05 dicembre 2020, e per essa la mandataria già , già intervenuta nelle more del giudizio di Controparte_6 CP_7
primo grado, ex art. 111 cpc chiedendo la integrale conferma della sentenza di primo grado.
Si è costituito con comparsa di costituzione con appello incidentale del Controparte_8
18/02/2022 insistendo nella nullità dell'atto di citazione del giudizio di primo grado per inesistenza della notifica dello stesso atto nei confronti della mentre in via subordinata, Controparte_1
l'infondatezza dell'avversa domanda limitatamente a quanto richiesto nei confronti della
[...]
e del Sig. , con riguardo all'atto a cura del Notaio dott. Controparte_1 Controparte_8 Per_1
del 24.07.2014 rep 26896/16156, trascritto in data 06.08.2014 RP. n. 21064, con il Persona_2
6 quale ha conferito al patrimonio della società a responsabilità limitata denominata Controparte_8
“ la propria quota di spettanza del diritto di piena proprietà delle unità immobiliari, Controparte_1
rigettando integralmente ogni avversa domanda ex art. 2901 c.c. avente ad oggetto i beni specificati.
La causa è stata riservata per la decisione con i termini di cui all'art. 190 c.p.c..
Motivi della decisione
Preliminarmente, va esaminato il primo motivo di gravame con cui la società appellante ha chiesto in via preliminare ed assorbente, la nullità della citazione per inesistenza della notifica nei confronti della con conseguente pronuncia di nullità della sentenza di primo grado. Controparte_1
Dall'esame dell'atto di citazione del 19/06/2019 (pag. 31) della banca si ricava Controparte_3
che la banca ha evocato in giudizio “ (C.F., P.Iva: ), con Controparte_1 P.IVA_3
sede legale in Casamassima (BA) Strada Statale 100 KM 17.5 torre D piano SN 70010, in persona del legale rapp.te pro tempore sig.ra residente in [...]
333/M,” così come dalla relazione di notificazione dello stesso, emerge che la notificazione è stata eseguita nei confronti della società “ in persona del legale rapp.te pro Controparte_1
tempore con sede legale in Casamassima (BA) Strada Statale 100 KM 17.5 torre D piano SN 70010,
ivi facendone richiesta a mezzo del servizio postale ai sensi di legge”.
La notifica richiesta in data 26/07/2019 non venne eseguita presso la sede della società, non avendola rinvenuta presso tale sede.
La notifica venne ripresentata in data 02/07/2019 presso la residenza del legale rappresentante, e non trovando alcuno presso la residenza di (qualificata legale rappresentante pro Parte_1
tempore della venne eseguita una notifica ai sensi e per gli effetti degli Controparte_1
art. 139 e 140 c.p.c..
Poichè la venne costituita solamente in data 06/08/2019, con iscrizione presso Controparte_1
la Camera di Commercio di Bari eseguita in data in data 14/08/2019, così come si evince dalla visura camerale storica e dalla copia dell'atto costitutivo, la banca citò in giudizio, a dire dell'appellante,
una persona giuridica all'epoca inesistente, notificando l'atto presso un soggetto che non risultava neppure essere il legale rappresentante della successiva costituita società Controparte_1
7 Poiché litisconsorte necessario (l'acquirente) alla data della notifica dell'atto di citazione del luglio
2019 risultava ancora la in qualità di titolare del diritto di proprietà degli immobili CP_1
oggetto di revocatoria, la banca avrebbe dovuto evocare in giudizio correttamente la società CP_1
e non in quanto si trattò di altro e diverso soggetto giuridico.
[...] Controparte_1
La difesa della banca ha evidenziato la continuità fra le due società, quella scissa e la Controparte_1
società beneficiaria, richiamando le norme sulla scissione, nonché un Controparte_1
progetto di scissione del 29.01.2018, le visure camerali, ritenendo che la odierna appellante non fosse estranea rispetto al conferimento dei beni patrimoniali, in origine di proprietà di e Controparte_8
e trasferiti alla società Parte_1 Controparte_1
Il Collegio, rileva, che la scissione ex artt. 2506 segg. cod. civ. è avvenuta da una società ad un'altra in data 06.08.2019, ossia tra due soggetti giuridici diversi, e la banca pur impugnando il trasferimento a cura del Notaio dott. del 24.07.2014 rep 26896/16156, trascritto in data Per_1 Persona_2
06.08.2014 RP. n. 21064, con il quale ha conferito al patrimonio della società a Controparte_8
responsabilità limitata denominata “ la propria quota di spettanza del diritto di piena Controparte_1
proprietà delle seguenti unità immobiliari, ha convenuto in giudizio una società,
[...]
che non era ancora venuta ad esistenza alla data della notifica. Controparte_1
E, quindi, legittimata passiva, all'epoca della notifica, era la società soggetto giuridico CP_1
esistente ed attivo al momento dell'introduzione del giudizio di primo grado e non la società “
[...]
venuta ad esistenza pochissimo tempo dopo, nelle more del giudizio di Controparte_1
primo grado.
La scissione societaria quand'anche fosse un'operazione a formazione progressiva come sostenuto dalla banca, volta ad ottenere una nuova articolazione dell'ente, nella prospettiva della continuità
patrimoniale e non un fenomeno successorio, dal momento che con essa si sarebbe realizzato solamente una riorganizzazione delle strutture societarie, che non vennero estinte, determina la sussistenza comunque di due distinti soggetti giuridici, e non supera la inesistenza della vocatio in ius di un soggetto all'epoca inesistente.
Ora, tale nullità non comporta la rimessione al primo giudice.
8 La Suprema Corte, in un diverso caso, se pur similare, ha, infatti, affermato: "L'atto di citazione
proposto nei confronti di una persona giuridica estinta non può dar luogo all'instaurazione del
contraddittorio nei confronti di tale soggetto, né alla costituzione di un regolare rapporto
processuale; in tal caso, si verifica nullità della citazione e, diversamente dalla ipotesi in cui la
nullità investa la notificazione e non la sostanza dell'atto introduttivo del giudizio, non è consentita
al giudice di appello la rimessione della causa ex art. 354 c.p.c. al giudice di primo grado". (Sez. 6
- 3, Ordinanza n. 2647 del 02/02/2018, Rv. 647924 - 02).
Ci troviamo dunque dinanzi al caso d'un atto di citazione notificato ad un soggetto inesistente.
Se un atto di citazione è notificato a un soggetto inesistente ad essere nulla non è la notificazione,
ma l'atto di citazione, perché totalmente inidoneo ad instaurare un valido rapporto processuale, come già ritenuto dalla Suprema Corte (cfr. Sez. 2, Sentenza n. 532 del 14/03/1962, secondo-- cui "l'atto
di citazione proposto nei confronti di una persona già deceduta non può dar luogo alla instaurazione
del contraddittorio nei confronti di tale soggetto, né alla Costituzione di un regolare rapporto
processuale. In tale caso, si ha la nullità della citazione, e diversamente dall'ipotesi in cui la nullità
investa la notifica e non la sostanza dell'atto introduttivo del giudizio, l'art 354 c.p.e., non consente
al giudice di appello di rimettere la causa al giudice di primo grado).
L'art. 354 c.p.c. impone la regressione del processo al primo grado di giudizio non al cospetto di ogni e qualsiasi nullità processuale, ma solo in presenza delle ipotesi di nullità ivi previste: e tra queste non rientra l'ipotesi della nullità dell'atto di citazione.
E giustamente, dal momento che la nullità della citazione dovrebbe essere sanata dal giudice di primo grado con i rimedi previsti dall'art. 164 c.p.c.
Ne consegue, che la Corte d'appello, rilevando una nullità processuale, ma non rientrante nell'elenco di cui all'art. 354 c.p.c., deve procedere alla rinnovazione degli atti nulli (l'istruttoria), senza rimettere la causa al Tribunale.
Resta solo da aggiungere come nessuna violazione del diritto di difesa possa essere legittimamente invocata nel caso di specie da parte del ricorrente: egli, infatti, in grado di appello ha avuto ogni agio di sollevare le proprie eccezioni e chiedere le prove.
9 La circostanza che, a causa del rilievo in appello della nullità della citazione, egli abbia potuto difendersi nel merito solo in un grado di giudizio invece che in due, è una eventualità che l'ordinamento ammette in molti casi (ad esempio, allorché il giudice d'appello ritenga sussistente la competenza negata dal primo giudice), e non vulnera alcun precetto costituzionale, dal momento che il principio del doppio grado di giurisdizione di merito non ha copertura costituzionale (come ripetutamente affermato dalla Consulta: ex multis, in tal senso, Corte cost., 28-10-2014, n. 243; Corte
cost., 30-07-1997, n. 288; Corte cost., 03-10-1990, n. 433; Corte cost. [ord.), 31-03-1988, n. 395;
Corte cost., 31-12-1986, n. 301).".
Pertanto, l'esito di questa causa si deve fermare alla pronuncia di nullità processuale disponendo con separata ordinanza la prosecuzione del giudizio per la rinnovazione dell'istruttoria.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Bari - Seconda Sezione Civile -, non definitivamente pronunciando sull'appello principale proposto da nonché sull'appello incidentale Controparte_1
proposto da , avverso la sentenza del Tribunale di Bari n. 3445/2021 pubblicata il Controparte_8
01/10/2021, nell'ambito di primo grado rubricato rg n. 9799/2019, così provvede:
1) dichiara la nullità dell'atto di citazione del giudizio di primo grado del 19/06/2019 proposto dalla banca nei confronti della “ Controparte_3 Controparte_1
2) dispone con separata ordinanza la prosecuzione del giudizio;
3) spese al definitivo.
Così deciso in Bari nella Camera di Consiglio del 15.07.2025
Il Giudice ausiliario relatore
avv. Giuseppe Dellosso
Il Presidente
dott. Filippo Labellarte
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