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Sentenza 15 gennaio 2025
Sentenza 15 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 15/01/2025, n. 61 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 61 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Silvia Rizzuto Presidente rel. ed est.
Dott.ssa Eugenia Tommasi Di Vignano Giudice
Dott.ssa Claudia Dal Martello Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. rg.vg. 15393/2024
avente ad oggetto: Modifica condizioni regolamentaz. esercizio responsabilita' genitoriale
promossa con ricorso congiunto da
(Cf. ) Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall' Avv. FRATUCELLO STEFANO e dall' Avv. PARRAVICINI SARA
come da mandato difensivo in atti;
e
(CF. Controparte_1 C.F._2
Rappresentata e difesa dall' Avv. ANNA POSENATO come da mandato difensivo in atti;
Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero in persona del Procuratore della Repubblica.
pagina 1 di 4 All'udienza del 07/01/2025 le parti, con nota di deposito del 05/12/2024 e del 13/12/2024 hanno confermato le seguenti concordi
CONCLUSIONI:
“1) che il sig. sia tenuto a versare euro 500,00 mensili in favore della sig.ra Parte_1
a titolo di contributo al mantenimento ordinario del figlio , per tutte le ragioni di cui in CP_1 Per_1
atto premessa;
2) che conseguentemente il sig. sia tenuto a versare l'assegno di Parte_1
mantenimento in favore dei figli in misura ridotta, rispetto a ciò che era stato stabilito con sentenza
n.1942/2023 Trib. Verona pubbl. in data 13.10.2023, per un totale di euro 500,00;
3) che il sig. sia tenuto al pagamento mediante pagamento diretto da parte Parte_1
del datore di lavoro;
4) che la somma mensile di euro 500,00 venga versata dal sig. a decorrere Parte_1
da settembre 2024.
5) Per i pagamenti effettuati da settembre 2024 fino alla alla pronuncia del giudice, le parti
concordano che la differenza di euro 100,00 verrà restituita dalla sig.ra mediante conguaglio CP_1
con le spese straordinarie.
Per il resto si chiede di confermare tutte le altre disposizioni stabilite nella sentenza n. 1942/2023
pubbl. il 13.10.2023 R.G. 5245/2023.”
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI
DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Le parti sopra indicate, con ricorso ex art. 473-bis 51 c.p.c. contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto al Tribunale di pagina 2 di 4 Verona che vengano modificate le condizioni di regolamentazione dell'esercizio della responsabilità
genitoriale.
Le parti, ai sensi dell'art. 473-bis 51 cpc comma 2 si sono avvalse delle facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte depositate in data 05/12/2024 e in data 13/12/2024 depositando i documenti di cui all' art. 473 – bis 12, come da ricorso introduttivo.
Osserva il Collegio che sussistono i presupposti per disporre in conformità alla modifica delle condizioni regolamentazione dell' esercizio responsabilita' genitoriale atteso che, come risulta dagli atti di causa, le condizioni di regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale di cui al ricorso e richiamate all'udienza del 07/01/2025 devono essere senz'altro recepite, poiché, alla stregua della documentazione in atti, esse risultano eque e legittime tenuto conto che garantiscono ai figli il loro diritto ad una bigenitorialità piena ed effettiva ed il sostegno morale e materiale da parte di entrambi i genitori.
Tenuto conto della condivisa regolamentazione dell'affidamento, collocamento e visite del genitore non collocatario , ai sensi dell' art. 473-bis. 4 c.p.c., non si è ritenuto necessario procedere all'ascolto del minore in quanto manifestamente superfluo.
Stante la concorde soluzione della controversia, le spese vanno compensate integralmente tra le parti.
Considerato il parere del PM il quale ha dichiarato : “ Visto, nulla si oppone”
P.Q.M.
Il Tribunale di Verona, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) Dispone in conformità alla modifica delle condizioni di regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale di cui al ricorso da intendersi qui trascritte e recepite per relationem. pagina 3 di 4 Conferma per il resto la sentenza n. 1942/2023 pubbl. il 13.10.2023 R.G. 5245/2023.
2) Spese compensate.
Così deciso in Verona nella Camera di Consiglio del 14/01/2025
La Presidente rel ed est.
Dott.ssa Silvia Rizzuto
pagina 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Silvia Rizzuto Presidente rel. ed est.
Dott.ssa Eugenia Tommasi Di Vignano Giudice
Dott.ssa Claudia Dal Martello Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. rg.vg. 15393/2024
avente ad oggetto: Modifica condizioni regolamentaz. esercizio responsabilita' genitoriale
promossa con ricorso congiunto da
(Cf. ) Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall' Avv. FRATUCELLO STEFANO e dall' Avv. PARRAVICINI SARA
come da mandato difensivo in atti;
e
(CF. Controparte_1 C.F._2
Rappresentata e difesa dall' Avv. ANNA POSENATO come da mandato difensivo in atti;
Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero in persona del Procuratore della Repubblica.
pagina 1 di 4 All'udienza del 07/01/2025 le parti, con nota di deposito del 05/12/2024 e del 13/12/2024 hanno confermato le seguenti concordi
CONCLUSIONI:
“1) che il sig. sia tenuto a versare euro 500,00 mensili in favore della sig.ra Parte_1
a titolo di contributo al mantenimento ordinario del figlio , per tutte le ragioni di cui in CP_1 Per_1
atto premessa;
2) che conseguentemente il sig. sia tenuto a versare l'assegno di Parte_1
mantenimento in favore dei figli in misura ridotta, rispetto a ciò che era stato stabilito con sentenza
n.1942/2023 Trib. Verona pubbl. in data 13.10.2023, per un totale di euro 500,00;
3) che il sig. sia tenuto al pagamento mediante pagamento diretto da parte Parte_1
del datore di lavoro;
4) che la somma mensile di euro 500,00 venga versata dal sig. a decorrere Parte_1
da settembre 2024.
5) Per i pagamenti effettuati da settembre 2024 fino alla alla pronuncia del giudice, le parti
concordano che la differenza di euro 100,00 verrà restituita dalla sig.ra mediante conguaglio CP_1
con le spese straordinarie.
Per il resto si chiede di confermare tutte le altre disposizioni stabilite nella sentenza n. 1942/2023
pubbl. il 13.10.2023 R.G. 5245/2023.”
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI
DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Le parti sopra indicate, con ricorso ex art. 473-bis 51 c.p.c. contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto al Tribunale di pagina 2 di 4 Verona che vengano modificate le condizioni di regolamentazione dell'esercizio della responsabilità
genitoriale.
Le parti, ai sensi dell'art. 473-bis 51 cpc comma 2 si sono avvalse delle facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte depositate in data 05/12/2024 e in data 13/12/2024 depositando i documenti di cui all' art. 473 – bis 12, come da ricorso introduttivo.
Osserva il Collegio che sussistono i presupposti per disporre in conformità alla modifica delle condizioni regolamentazione dell' esercizio responsabilita' genitoriale atteso che, come risulta dagli atti di causa, le condizioni di regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale di cui al ricorso e richiamate all'udienza del 07/01/2025 devono essere senz'altro recepite, poiché, alla stregua della documentazione in atti, esse risultano eque e legittime tenuto conto che garantiscono ai figli il loro diritto ad una bigenitorialità piena ed effettiva ed il sostegno morale e materiale da parte di entrambi i genitori.
Tenuto conto della condivisa regolamentazione dell'affidamento, collocamento e visite del genitore non collocatario , ai sensi dell' art. 473-bis. 4 c.p.c., non si è ritenuto necessario procedere all'ascolto del minore in quanto manifestamente superfluo.
Stante la concorde soluzione della controversia, le spese vanno compensate integralmente tra le parti.
Considerato il parere del PM il quale ha dichiarato : “ Visto, nulla si oppone”
P.Q.M.
Il Tribunale di Verona, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) Dispone in conformità alla modifica delle condizioni di regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale di cui al ricorso da intendersi qui trascritte e recepite per relationem. pagina 3 di 4 Conferma per il resto la sentenza n. 1942/2023 pubbl. il 13.10.2023 R.G. 5245/2023.
2) Spese compensate.
Così deciso in Verona nella Camera di Consiglio del 14/01/2025
La Presidente rel ed est.
Dott.ssa Silvia Rizzuto
pagina 4 di 4