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Sentenza 15 aprile 2025
Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rovereto, sentenza 15/04/2025, n. 67 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rovereto |
| Numero : | 67 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Rovereto, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
1) Dott. Giulio Adilardi Presidente rel.
2) Dott. Riccardo Dies Giudice
3) Dott. Giulia Paoli Giudice
Ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Sulla domanda proposta congiuntamente dai coniugi:
, nata a [...] il [...] Parte_1
rappresentata e difesa dall'avv. Modena Angela e domiciliata presso il suo studio in Mori via della Capitania n.7, giusta delega allegata al ricorso
E
, nato a [...] il [...] Controparte_1
Rappresentato e difeso dall'avv. Ortombina Daria e domiciliato presso il suo studio in Mori via Garibaldi 10, giusta delega allegata al ricorso per ottenere pronuncia di cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio religioso contratto dagli stessi il 21.07.1995 in
Napoli
- preso atto che all'udienza del 17.02.2025 i coniugi predetti hanno concordemente richiesto la pronuncia di cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del loro matrimonio religioso;
- visti i documenti dimessi e sentiti i ricorrenti i quali hanno confermato tale loro comune volontà ;
- ritenuto che con decreto di data 30.05.2019 questo Tribunale ebbe ad omologare la separazione consensuale dei coniugi, dopo che gli stessi, all'udienza del 15.05.2019 erano comparsi avanti al Presidente nella procedura prevista dall'art.708 C.P.C.;
- che quando fu presentato il ricorso introduttivo, era decorso il termine di cui alla lettera b) n.2 dell'art.3 L. 898/70, così come modificato dall'art. 1
L. 55/2015;
- che la comunione spirituale e materiale dei coniugi non può essere ricostituita;
- sentito il Pubblico Ministero;
- visto l'art.8 n.13 Legge 6.3.1987 n.74;
P.Q.M.
Pronuncia la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio religioso contratto da e Parte_1 CP_1
trascritto al n. 112 Parte II Serie A del Registro degli atti di
[...]
matrimonio del Comune di Napoli per l'anno 1995 alle seguenti condizioni:
1) I coniugi non percepiranno alcun assegno di mantenimento per sé essendo entrambi economicamente autosufficienti;
la signora Parte_1
non percepirà assegni di mantenimento per le figlie e Per_1 Per_2
che, maggiorenni e con lei conviventi, sono economicamente autosufficienti.
2) Quanto al figlio , la signora ed il signor Per_3 Parte_1
intendono coltivare la sua volontà di conseguire il diploma di CP_1
Laurea Magistrale attualmente presso L'Università Statale di Milano e sosterranno paritariamente i costi connessi alla frequenza del corso di studi fuori sede al quale egli risulta iscritto da settembre 2024.
pag. 2 di 8 3) La signora ed il signor verseranno quindi per Parte_1 CP_1
tutta la durata della frequenza dei corsi presso l'Università di Milano, entro il 5 di ogni mese, la somma di euro 150,00, rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat, ciascuno a titolo di mantenimento diretto su un conto corrente intestato ad ([...]) Per_3
che ne beneficerà per le spese del quotidiano vivere.
4) Per tutta la durata della frequenza dei corsi presso l'Università di
Milano, il signor verserà entro il 5 di ogni mese, altresì la CP_1
somma di euro 150,00, rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat, alla signora ([...]) a titolo di Parte_1
integrazione dell'assegno di mantenimento ordinario versato direttamente al figlio di cui al punto che precede.
5) Il signor verserà, ad inizio del primo anno e del secondo CP_1
anno, come, per il primo anno, ha già versato, con due distinte rate annuali anticipate, il 100 % delle spese straordinarie determinate dagli studi universitari di quali spese di iscrizione, tasse scolastiche, spese Per_3
per l'alloggio, spese per il trasporto (abbonamento al trasporto urbano e viaggi per rientro a Mori) e quelle necessarie all'acquisto di libri e/o dispense scolastiche che vengono provvisoriamente poste interamente a suo carico;
ai fini di un versamento puntuale, la signora e/o documenteranno ed esibiranno, Parte_1 Per_3
come hanno già documentato ed esibito, in via anticipata e tempestiva al signor il preventivo dell'importo necessario, salvo conguaglio CP_1
a fine anno.
6) La signora ed il signor continueranno a Parte_1 CP_1
sostenere 1/2 per ciascuno eventuali spese straordinarie diverse da quelle pag. 3 di 8 universitarie indicate al punto precedente secondo il protocollo del CNF in vigore e sue prescrizioni e ciò mediante versamento diretto sul conto corrente intestato ad . Per_3
7) La signora ed il signor intendono Parte_1 CP_1
concordemente addivenire alla vendita a terzi della casa già familiare sita a
Mori (TN), via Zandonai 1/B con pertinenze e comproprietà, al prezzo minimo di euro 290.000,00, con possibilità di massimo ribasso del suddetto prezzo del 10-15 % decorsi infruttuosamente i primi 6 mesi dalla messa in vendita.
8) La signora ed il signor concordano che nei Parte_1 CP_1
primi sei mesi la vendita (al prezzo minimo di euro 290.000,00) sarà curata direttamente dal signor che informerà mensilmente la signora CP_1
delle eventuali trattative in corso e la renderà partecipe alle Parte_1
stesse mentre nel successivo semestre le parti concordano di affidare alla
Agenzia Engel & Völkers di Rovereto l'incarico di vendita in esclusiva riservandosi in ogni caso la possibilità di vendita diretta;
base di partenza nel semestre di vigenza dell'incarico alla Agenzia Engel & Völkers sarà il prezzo di euro 290.000,00 ribassabile come sopra precisato in sede di trattativa con i possibili acquirenti;
resta salvo il diritto della signora Pt_1
di attivarsi fin d'ora alla ricerca di eventuali acquirenti alle
[...]
condizioni di vendita sopra viste e sempre informando mensilmente il signor delle eventuali trattative in corso e rendendolo partecipe CP_1
alle stesse;
successivamente al decorso infruttuoso del primo anno le parti concordano di continuare nella ricerca di un compratore, a mezzo dell'agenzia sopra indicata, in mancanza di diverso accordo tra le parti sull'incarico ad altra agenzia, alle stesse condizioni del secondo semestre;
pag. 4 di 8 decorso infruttuosamente anche il terzo semestre e così decorsi 18 mesi dalla prima messa in vendita, le parti concordano fin da ora di locare l'immobile e le sue pertinenze al canone di locazione che la medesima agenzia indicherà. Al signor è riservato il diritto di opzione sul CP_1
contratto di locazione con formalizzazione del relativo contratto.
Diversamente, qualora il signor non facesse valere l'opzione, CP_1
l'immobile verrà locato a terzi e il signor rilascerà l'immobile CP_1
entro tre mesi dalla scadenza dei suddetti 18 mesi.
9) la signora ed il signor concordano sin d'ora Parte_1 CP_1
che il prezzo ricavato dalla vendita della casa di via Zandonai n. 1/B, detratte eventuali spese per conseguire la stessa, sarà suddiviso al 50 % come per legge fatta salva la compensazione fra i crediti e debiti come reciprocamente riconosciuti ed accettati nel citato accordo e fatte salve eventuali partite dare/avere maturande dalla firma del medesimo atto fino al rogito che saranno reciprocamente compensate con il ricavato della vendita come ivi concordato.
10) Il signor verserà alla signora la somma di CP_1 Parte_1
euro 50.000,00 prevista nel citato accordo di mediazione a tacitazione, saldo e copertura tombale delle spese straordinarie e ordinarie maturate per i figli fino alla data del 24/10/24, della quota di TFR e incentivo all'esodo ricevuti dal signor in costanza di matrimonio, rimborsi di CP_1
contributi e partecipazioni negli acquisti/ristrutturazioni immobiliari e di arredo delle parti ed ogni altra somma dovuta e/o debenda in conseguenza del matrimonio sino alla data dell'accordo medesimo.
11) Il signor si impegna a versare alla signora la CP_1 Parte_1
somma di euro 50.000,00 di cui al punto precedente in sede di ripartizione pag. 5 di 8 del prezzo di vendita della casa di via Zandonai 1/B mediante assegno circolare a lei intestato da consegnare al momento del rogito notarile.
12) Parimenti la signora rimborserà al signor la Parte_1 CP_1
quota del 50 % di tutte le spese straordinarie universitarie di cui al punto 5), che riconosce espressamente sin d'ora dovute, in sede di ripartizione del prezzo di vendita della casa di via Zandonai 1/B e a compensarla fino ad integrale soddisfo con l'importo oggi accettato di euro 50.000,00; la signora si impegna a versare al signor altresì la Parte_1 CP_1
somma che dovesse eventualmente emergere a suo carico, per differenza, dalla predetta compensazione laddove il credito del 50 % delle spese straordinarie universitarie del signor fosse superiore ad euro CP_1
50.000,00, sempre con il ricavato della vendita della casa di via Zandonai
1/B e mediante consegna di assegno circolare a lui intestato.
13) La signora ed il signor concordano in Parte_1 CP_1
definitiva che i crediti maturati in forza degli accordi di cui al punto 10), quelli maturati e maturandi di cui al punto 12) nonché le eventuali partite dare/avere maturate e maturande dal 24/10/24 al rogito saranno oggetto di compensazione al momento del rogito con il ricavato della vendita.
14) Qualora l'immobile di via Zandonai n. 1/B venisse venduto prima del versamento (parziale o totale) delle spese straordinarie universitarie poste provvisoriamente a carico del signor per l'intero, la signora CP_1
rimborserà al signor la propria quota di Parte_1 CP_1
competenza pari al 50 % delle spese anticipate sino alla data del rogito mediante compensazione con il debito di euro 50.000,00 del signor come sopra stabilito, e inizierà a pagare in via diretta e pro CP_1
quota (50 %) le spese straordinarie universitarie che matureranno invece pag. 6 di 8 successivamente alla vendita, direttamente sul conto corrente di Per_3
così come avviene per le spese straordinarie di diverso titolo.
15) Il signor continuerà a risiedere, fino al termine massimo di CP_1
cui al punto 8), nell'appartamento di via Zandonai 1/B senza obbligo alcuno nei confronti della signora quale comproprietaria se Parte_1
non quello di sostenere integralmente le spese condominiali per l'intero; qualora il signor dovesse lasciare l'appartamento prima della CP_1
vendita, le spese condominiali maturate dopo il rilascio verranno suddivise al 50 % fra la signora e il signor e pagate da Parte_1 CP_1
ciascuno direttamente al condominio per la propria quota.
16) La signora ed il signor concordano che il Parte_1 CP_1
mobilio della casa di via Zandonai 1/B, da intendersi comune, resterà nella esclusiva disponibilità e proprietà del signor salvo i beni CP_1
personali e personalissimi di moglie e figli;
la libreria e la cucina verranno proposte agli acquirenti della casa per la valorizzazione del prezzo di vendita;
laddove gli acquirenti non fossero interessati a trattenere tali arredi (libreria e cucina) il signor li tratterrà per sé o, in difetto, le parti CP_1
provvederanno a smaltirli a spese di entrambe.
17) La signora ed il signor concordano che in Parte_1 CP_1
caso di mancata vendita della casa di via Zandonai 1/B entro 4 anni dalla data del 24/10/24 regoleranno le reciproche posizioni di dare e avere di cui al punto 13) mediante versamento in favore dell'uno o dell'altra di un assegno circolare di importo pari alla somma che emergerà per differenza dalla compensazione fra le due poste creditorie.
pag. 7 di 8 18) A seguito ed in ragione del regolare adempimento delle obbligazioni di cui al presente atto e di cui al richiamato accordo di mediazione, la signora ed il signor si dichiarano completamente Parte_1 CP_1
soddisfatti e nulla avranno reciprocamente a pretendere per i titoli di cui al procedimento di mediazione nr. 48/24 instaurato innanzi all'OMF dell'Ordine avvocati di Rovereto.
19) Le parti confermano che l'accordo sottoscritto in data 24/10/24 in sede di mediazione non ha effetti novativi sui rapporti originari con la conseguenza che il mancato e/o tardivo e/o parziale adempimento da parte di ciascuna delle parti anche di una sola delle obbligazioni di cui all'accordo sottoscritto in sede di mediazione e qui riportato comporterà la reviviscenza delle obbligazioni originarie.
20) Le parti dichiarano di non aver alcun altro bene, mobile e/o immobile, in comproprietà, di essere autosufficienti e di non avere pretese di mantenimento l'uno dall'altro e che tutti i loto crediti e debiti reciproci sono stati regolati con l'accordo sottoscritto in data 24/10/24.
21) Dichiarare compensate tra le parti le spese legali del presente procedimento.
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune predetto di provvedere all'annotazione della presente sentenza.
Così deciso in Rovereto in Camera di Consiglio
Addì 10.4.2025.
Il Presidente
Dott. Adilardi Giulio
pag. 8 di 8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Rovereto, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
1) Dott. Giulio Adilardi Presidente rel.
2) Dott. Riccardo Dies Giudice
3) Dott. Giulia Paoli Giudice
Ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Sulla domanda proposta congiuntamente dai coniugi:
, nata a [...] il [...] Parte_1
rappresentata e difesa dall'avv. Modena Angela e domiciliata presso il suo studio in Mori via della Capitania n.7, giusta delega allegata al ricorso
E
, nato a [...] il [...] Controparte_1
Rappresentato e difeso dall'avv. Ortombina Daria e domiciliato presso il suo studio in Mori via Garibaldi 10, giusta delega allegata al ricorso per ottenere pronuncia di cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio religioso contratto dagli stessi il 21.07.1995 in
Napoli
- preso atto che all'udienza del 17.02.2025 i coniugi predetti hanno concordemente richiesto la pronuncia di cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del loro matrimonio religioso;
- visti i documenti dimessi e sentiti i ricorrenti i quali hanno confermato tale loro comune volontà ;
- ritenuto che con decreto di data 30.05.2019 questo Tribunale ebbe ad omologare la separazione consensuale dei coniugi, dopo che gli stessi, all'udienza del 15.05.2019 erano comparsi avanti al Presidente nella procedura prevista dall'art.708 C.P.C.;
- che quando fu presentato il ricorso introduttivo, era decorso il termine di cui alla lettera b) n.2 dell'art.3 L. 898/70, così come modificato dall'art. 1
L. 55/2015;
- che la comunione spirituale e materiale dei coniugi non può essere ricostituita;
- sentito il Pubblico Ministero;
- visto l'art.8 n.13 Legge 6.3.1987 n.74;
P.Q.M.
Pronuncia la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio religioso contratto da e Parte_1 CP_1
trascritto al n. 112 Parte II Serie A del Registro degli atti di
[...]
matrimonio del Comune di Napoli per l'anno 1995 alle seguenti condizioni:
1) I coniugi non percepiranno alcun assegno di mantenimento per sé essendo entrambi economicamente autosufficienti;
la signora Parte_1
non percepirà assegni di mantenimento per le figlie e Per_1 Per_2
che, maggiorenni e con lei conviventi, sono economicamente autosufficienti.
2) Quanto al figlio , la signora ed il signor Per_3 Parte_1
intendono coltivare la sua volontà di conseguire il diploma di CP_1
Laurea Magistrale attualmente presso L'Università Statale di Milano e sosterranno paritariamente i costi connessi alla frequenza del corso di studi fuori sede al quale egli risulta iscritto da settembre 2024.
pag. 2 di 8 3) La signora ed il signor verseranno quindi per Parte_1 CP_1
tutta la durata della frequenza dei corsi presso l'Università di Milano, entro il 5 di ogni mese, la somma di euro 150,00, rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat, ciascuno a titolo di mantenimento diretto su un conto corrente intestato ad ([...]) Per_3
che ne beneficerà per le spese del quotidiano vivere.
4) Per tutta la durata della frequenza dei corsi presso l'Università di
Milano, il signor verserà entro il 5 di ogni mese, altresì la CP_1
somma di euro 150,00, rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat, alla signora ([...]) a titolo di Parte_1
integrazione dell'assegno di mantenimento ordinario versato direttamente al figlio di cui al punto che precede.
5) Il signor verserà, ad inizio del primo anno e del secondo CP_1
anno, come, per il primo anno, ha già versato, con due distinte rate annuali anticipate, il 100 % delle spese straordinarie determinate dagli studi universitari di quali spese di iscrizione, tasse scolastiche, spese Per_3
per l'alloggio, spese per il trasporto (abbonamento al trasporto urbano e viaggi per rientro a Mori) e quelle necessarie all'acquisto di libri e/o dispense scolastiche che vengono provvisoriamente poste interamente a suo carico;
ai fini di un versamento puntuale, la signora e/o documenteranno ed esibiranno, Parte_1 Per_3
come hanno già documentato ed esibito, in via anticipata e tempestiva al signor il preventivo dell'importo necessario, salvo conguaglio CP_1
a fine anno.
6) La signora ed il signor continueranno a Parte_1 CP_1
sostenere 1/2 per ciascuno eventuali spese straordinarie diverse da quelle pag. 3 di 8 universitarie indicate al punto precedente secondo il protocollo del CNF in vigore e sue prescrizioni e ciò mediante versamento diretto sul conto corrente intestato ad . Per_3
7) La signora ed il signor intendono Parte_1 CP_1
concordemente addivenire alla vendita a terzi della casa già familiare sita a
Mori (TN), via Zandonai 1/B con pertinenze e comproprietà, al prezzo minimo di euro 290.000,00, con possibilità di massimo ribasso del suddetto prezzo del 10-15 % decorsi infruttuosamente i primi 6 mesi dalla messa in vendita.
8) La signora ed il signor concordano che nei Parte_1 CP_1
primi sei mesi la vendita (al prezzo minimo di euro 290.000,00) sarà curata direttamente dal signor che informerà mensilmente la signora CP_1
delle eventuali trattative in corso e la renderà partecipe alle Parte_1
stesse mentre nel successivo semestre le parti concordano di affidare alla
Agenzia Engel & Völkers di Rovereto l'incarico di vendita in esclusiva riservandosi in ogni caso la possibilità di vendita diretta;
base di partenza nel semestre di vigenza dell'incarico alla Agenzia Engel & Völkers sarà il prezzo di euro 290.000,00 ribassabile come sopra precisato in sede di trattativa con i possibili acquirenti;
resta salvo il diritto della signora Pt_1
di attivarsi fin d'ora alla ricerca di eventuali acquirenti alle
[...]
condizioni di vendita sopra viste e sempre informando mensilmente il signor delle eventuali trattative in corso e rendendolo partecipe CP_1
alle stesse;
successivamente al decorso infruttuoso del primo anno le parti concordano di continuare nella ricerca di un compratore, a mezzo dell'agenzia sopra indicata, in mancanza di diverso accordo tra le parti sull'incarico ad altra agenzia, alle stesse condizioni del secondo semestre;
pag. 4 di 8 decorso infruttuosamente anche il terzo semestre e così decorsi 18 mesi dalla prima messa in vendita, le parti concordano fin da ora di locare l'immobile e le sue pertinenze al canone di locazione che la medesima agenzia indicherà. Al signor è riservato il diritto di opzione sul CP_1
contratto di locazione con formalizzazione del relativo contratto.
Diversamente, qualora il signor non facesse valere l'opzione, CP_1
l'immobile verrà locato a terzi e il signor rilascerà l'immobile CP_1
entro tre mesi dalla scadenza dei suddetti 18 mesi.
9) la signora ed il signor concordano sin d'ora Parte_1 CP_1
che il prezzo ricavato dalla vendita della casa di via Zandonai n. 1/B, detratte eventuali spese per conseguire la stessa, sarà suddiviso al 50 % come per legge fatta salva la compensazione fra i crediti e debiti come reciprocamente riconosciuti ed accettati nel citato accordo e fatte salve eventuali partite dare/avere maturande dalla firma del medesimo atto fino al rogito che saranno reciprocamente compensate con il ricavato della vendita come ivi concordato.
10) Il signor verserà alla signora la somma di CP_1 Parte_1
euro 50.000,00 prevista nel citato accordo di mediazione a tacitazione, saldo e copertura tombale delle spese straordinarie e ordinarie maturate per i figli fino alla data del 24/10/24, della quota di TFR e incentivo all'esodo ricevuti dal signor in costanza di matrimonio, rimborsi di CP_1
contributi e partecipazioni negli acquisti/ristrutturazioni immobiliari e di arredo delle parti ed ogni altra somma dovuta e/o debenda in conseguenza del matrimonio sino alla data dell'accordo medesimo.
11) Il signor si impegna a versare alla signora la CP_1 Parte_1
somma di euro 50.000,00 di cui al punto precedente in sede di ripartizione pag. 5 di 8 del prezzo di vendita della casa di via Zandonai 1/B mediante assegno circolare a lei intestato da consegnare al momento del rogito notarile.
12) Parimenti la signora rimborserà al signor la Parte_1 CP_1
quota del 50 % di tutte le spese straordinarie universitarie di cui al punto 5), che riconosce espressamente sin d'ora dovute, in sede di ripartizione del prezzo di vendita della casa di via Zandonai 1/B e a compensarla fino ad integrale soddisfo con l'importo oggi accettato di euro 50.000,00; la signora si impegna a versare al signor altresì la Parte_1 CP_1
somma che dovesse eventualmente emergere a suo carico, per differenza, dalla predetta compensazione laddove il credito del 50 % delle spese straordinarie universitarie del signor fosse superiore ad euro CP_1
50.000,00, sempre con il ricavato della vendita della casa di via Zandonai
1/B e mediante consegna di assegno circolare a lui intestato.
13) La signora ed il signor concordano in Parte_1 CP_1
definitiva che i crediti maturati in forza degli accordi di cui al punto 10), quelli maturati e maturandi di cui al punto 12) nonché le eventuali partite dare/avere maturate e maturande dal 24/10/24 al rogito saranno oggetto di compensazione al momento del rogito con il ricavato della vendita.
14) Qualora l'immobile di via Zandonai n. 1/B venisse venduto prima del versamento (parziale o totale) delle spese straordinarie universitarie poste provvisoriamente a carico del signor per l'intero, la signora CP_1
rimborserà al signor la propria quota di Parte_1 CP_1
competenza pari al 50 % delle spese anticipate sino alla data del rogito mediante compensazione con il debito di euro 50.000,00 del signor come sopra stabilito, e inizierà a pagare in via diretta e pro CP_1
quota (50 %) le spese straordinarie universitarie che matureranno invece pag. 6 di 8 successivamente alla vendita, direttamente sul conto corrente di Per_3
così come avviene per le spese straordinarie di diverso titolo.
15) Il signor continuerà a risiedere, fino al termine massimo di CP_1
cui al punto 8), nell'appartamento di via Zandonai 1/B senza obbligo alcuno nei confronti della signora quale comproprietaria se Parte_1
non quello di sostenere integralmente le spese condominiali per l'intero; qualora il signor dovesse lasciare l'appartamento prima della CP_1
vendita, le spese condominiali maturate dopo il rilascio verranno suddivise al 50 % fra la signora e il signor e pagate da Parte_1 CP_1
ciascuno direttamente al condominio per la propria quota.
16) La signora ed il signor concordano che il Parte_1 CP_1
mobilio della casa di via Zandonai 1/B, da intendersi comune, resterà nella esclusiva disponibilità e proprietà del signor salvo i beni CP_1
personali e personalissimi di moglie e figli;
la libreria e la cucina verranno proposte agli acquirenti della casa per la valorizzazione del prezzo di vendita;
laddove gli acquirenti non fossero interessati a trattenere tali arredi (libreria e cucina) il signor li tratterrà per sé o, in difetto, le parti CP_1
provvederanno a smaltirli a spese di entrambe.
17) La signora ed il signor concordano che in Parte_1 CP_1
caso di mancata vendita della casa di via Zandonai 1/B entro 4 anni dalla data del 24/10/24 regoleranno le reciproche posizioni di dare e avere di cui al punto 13) mediante versamento in favore dell'uno o dell'altra di un assegno circolare di importo pari alla somma che emergerà per differenza dalla compensazione fra le due poste creditorie.
pag. 7 di 8 18) A seguito ed in ragione del regolare adempimento delle obbligazioni di cui al presente atto e di cui al richiamato accordo di mediazione, la signora ed il signor si dichiarano completamente Parte_1 CP_1
soddisfatti e nulla avranno reciprocamente a pretendere per i titoli di cui al procedimento di mediazione nr. 48/24 instaurato innanzi all'OMF dell'Ordine avvocati di Rovereto.
19) Le parti confermano che l'accordo sottoscritto in data 24/10/24 in sede di mediazione non ha effetti novativi sui rapporti originari con la conseguenza che il mancato e/o tardivo e/o parziale adempimento da parte di ciascuna delle parti anche di una sola delle obbligazioni di cui all'accordo sottoscritto in sede di mediazione e qui riportato comporterà la reviviscenza delle obbligazioni originarie.
20) Le parti dichiarano di non aver alcun altro bene, mobile e/o immobile, in comproprietà, di essere autosufficienti e di non avere pretese di mantenimento l'uno dall'altro e che tutti i loto crediti e debiti reciproci sono stati regolati con l'accordo sottoscritto in data 24/10/24.
21) Dichiarare compensate tra le parti le spese legali del presente procedimento.
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune predetto di provvedere all'annotazione della presente sentenza.
Così deciso in Rovereto in Camera di Consiglio
Addì 10.4.2025.
Il Presidente
Dott. Adilardi Giulio
pag. 8 di 8