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Ordinanza 6 aprile 2025
Ordinanza 6 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Arezzo, ordinanza 06/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Arezzo |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 6 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. n. 2355-1/2023
TRIBUNALE ORDINARIO DI AREZZO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Arezzo, in composizione monocratica in persona del giudice Leila Nadir Sersale, nel procedimento iscritto al n. R.G. 2355-1/2023
promosso da
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore Parte_1 P.IVA_1
difesa e rappresentata dall'avv. Leonardo Gorbi Parte_2
ricorrente
nei confronti di
(P.I.: Controparte_1
), in persona del liquidatore e legale rappresentante pro tempore , P.IVA_2 Controparte_2
rappresentata e difesa dall'avv. Corrado Brilli
resistente ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
1. Con ricorso ex art. 671 c.p.c. in corso di causa, la società ha chiesto Parte_1
disporsi il sequestro conservativo “sui seguenti beni della società “RESES S.r.l.”: - diritto di proprietà
per 1/1 su terreno posto nel Comune di Pratovecchio Stia (AR), censito al Catasto Fabbricati alla sezione
“B”, foglio 59, particella 1247 (ex particella 120), area catastale pari a mq 3.930 (a seguito di rilievo
catastale, effettivi mq 3.855); - diritto di proprietà per 122/1000 su immobile posto in Arezzo, Foglio B/37,
p.lla 695 sub. 31, Via Piero Calamandrei n. 253/A, Piano T, Cat.F/1, Cons. 665 m2; - diritto di proprietà per
1/1 su immobile posto in Arezzo, Foglio A/108, p.lla 3026 sub. 152, Via Fonte Veneziana n. 4, Piano 1, Zona
2, Cat.A/10, cl. 04, 10,5 vani, Rendita Euro: 2494,49; - diritto di proprietà per 1/1 su immobile posto in
EL AN (AR), Foglio 18, p.lla 203 sub. 5, Via Corbinaia n. 14, Interno 2 Piano T-1 Sez. B,
Cat.A/2, cl. 02, 4 vani, Rendita Euro: 320,20; - diritto di proprietà per 1/1 su immobile posto in EL
AN (AR), Foglio 18, p.lla 203 sub. 11, Via Corbinaia, Piano T, Cat. F/1, Cons. 37 m2; - diritto di
proprietà per 1/4 su immobile posto in EL AN (AR), Foglio 18, p.lla 203 sub. 8, Via
Corbinaia, Piano T, Cat.F/1, Cons. 275 m2, fino alla concorrenza della somma di euro 844.760,00, oltre
1 R.G. n. 2355-1/2023
interessi legali e spese di procedura, quale garanzia per il credito vantato dalla ricorrente nel giudizio
pendente presso il Tribunale di Arezzo, R.G. n. 2355/2023”.
1.1. A sostegno della domanda cautelare, la società ha allegato, quanto al Parte_1
fumus boni iuris, che:
i. è pendente procedimento tra la società ricorrente e la società Parte_1 [...]
(in seguito anche “RESES”), avente Controparte_3
ad oggetto la domanda di risarcimento danni per inadempimento contrattuale;
ii. la domanda di risarcimento ammonta a euro 817.800,00, oltre IVA, pari alla penale concordata per l'inadempimento, oltre ancora ad euro 26.960,00 per l'ulteriore danno emergente;
iii. i documenti prodotti nel suddetto giudizio di merito evidenziano l'inadempimento della
RESES; il contratto di appalto sottoscritto in data 15.01.2021 prevede, appunto, in caso di inadempimento, l'obbligo di pagamento della penale nella misura sopra indicata.
1.2. Quanto al periculum in mora, inteso come il timore di perdere la garanzia costituita dal patrimonio del debitore, la società ricorrente ha evidenziato che:
i. dalle dichiarazioni rese dal legale rappresentante della RESES in sede di interrogatorio formale il
26.09.2024 e da ricerche successivamente compiute, è emerso che la RESES è stata posta in liquidazione dal 7/6/2024 e che la stessa versa in stato di crisi di impresa;
stando ad articoli comparsi sul sito Arezzonotizie.it in data 04.04.2024 ed in data 5.04.2024, la RESES ha cessato l'attività e licenziato tutti i dipendenti;
ii. l'attività principale di una società in liquidazione consiste nella dismissione del patrimonio aziendale, con l'obiettivo esclusivo di provvedere al soddisfacimento dei creditori sociali;
iii. sussistendo una condizione conclamata ed irreversibile di crisi aziendale, diviene altamente probabile la dismissione dell'intero patrimonio della RESES;
iv. sussiste, pertanto il concreto il pericolo che, nelle more del giudizio, venga dispersa interamente la garanzia patrimoniale su cui la ricorrente potrebbe soddisfarsi in caso di esito favorevole della causa.
2. Si è costituita in giudizio Controparte_4
la quale ha chiesto il rigetto della domanda cautelare, per assenza
[...]
dei presupposti richiesti dall'art. 671 c.p.c.
2.1. In particolare, ha contestato l'esistenza del requisito del fumus boni iuris, evidenziando che il credito vantato dalla controparte (pari ad € 817.800,00 oltre iva quale penale per il supposto inadempimento di RESES e € 26.960,00 per danno emergente) è contestato nell'an ed è anche di
2 R.G. n. 2355-1/2023
dubbia entità, essendo la penale contestata anche nella sua consistenza. In sintesi, la resistente ha ribadito che:
i. il contratto fatto valere in giudizio anche per la tutela cautelare è nullo, perché privo di una parte essenziale ai fini della determinazione dell'oggetto del contratto;
ii. detto contratto (ove non considerato nullo per indeterminatezza dell'oggetto) è comunque sottoposto a condizione sospensiva costituita dal rilascio del titolo da parte del Comune
competente, condizione non verificatasi nel caso in esame;
iii. non risulta la comunicazione dell'appaltatore ex art.
6.3 del contratto appalto, necessaria ai fini della contestazione di un inadempimento che si suppone grave.
2.2. RESES ha, inoltre, contestato l'esistenza del requisito del periculum in mora, evidenziando che:
i. la delibera di messa in liquidazione della società consortile RESES – pubblicata nel giugno 2024
Registro delle imprese, accessibile a chiunque – non consegue ad una ipotesi di scioglimento della società per perdita parziale o totale del capitale sociale, ma dal venir meno del numero necessario di associati per la permanenza del;
Parte_3
ii. la ricorrente nulla ha dedotto in merito al requisito oggettivo della incapienza patrimoniale della
Reses, limitandosi a indicare i beni immobili che ad essa fanno capo, senza peraltro indicare il loro valore (ancorché presumibile) di mercato. Alcun cenno è stato fatto ad altri elementi patrimoniali
(quote, crediti, beni mobili, avviamento, beni immateriali) pure caratterizzanti l'attivo della società;
iii. non vi è prova della esistenza di una situazione di crisi di impresa;
iv. manca l'indicazione di condotte dispositive che evidenzino un comportamento del debitore che lasci fondatamente temere atti di depauperamento del patrimonio, non essendo a tal fine sufficiente la mera circostanza della messa in liquidazione volontaria di una società.
****
3. Ai sensi dell'art. 671 c.p.c., il giudice, su istanza del creditore che ha fondato timore di perdere la garanzia del proprio credito, può autorizzare il sequestro conservativo di beni mobili o immobili del debitore, nei limiti in cui la legge ne permette il pignoramento.
3.1. Funzione del sequestro conservativo, quindi, è quella di assicurare preventivamente, in attesa della decisione sul merito e quindi dell'accertamento definitivo del credito, il futuro soddisfacimento di questo, concretizzando, anticipatamente rispetto alla decisione definitiva di merito, la garanzia generica ex art. 2740 c.c. mediante un vincolo imposto su di uno o più beni costituenti il patrimonio del debitore.
3 R.G. n. 2355-1/2023
3.2. L'emanazione di un provvedimento di sequestro conservativo presuppone l'esistenza sia del
fumus boni iuris – cioè di una situazione che consenta di ritenere probabile l'esistenza della pretesa in contestazione (verifica da compiersi nei limiti della sommaria cognizione propria della fase incidentale cautelare) – sia del periculum in mora – cioè del fondato timore di perdere le garanzie del proprio credito. In particolare, il periculum non deve consistere nel mero timore soggettivo del creditore di perdere le garanzie del proprio credito, ma deve consistere in una situazione di pericolo reale ed oggettiva, evincibile – anche alternativamente – da elementi oggettivi
(concernenti la sopravvenuta inadeguatezza, qualitativa o quantitativa, del patrimonio del debitore rispetto al presunto credito da tutelare), e/o da elementi soggettivi (desumibili dal comportamento del debitore che renda verosimile l'eventualità di un depauperamento del suo patrimonio).
Nel dettaglio, “la valutazione della sussistenza del periculum in mora può, dal giudice di merito, essere
fatta sia in riferimento alla obiettiva consistenza del patrimonio del debitore, sia in riferimento ad elementi
subiettivi, quali le ragionevoli ripercussioni psicologiche sul creditore del comportamento processuale ed
extraprocessuale del debitore, quando detto comportamento riveli il proposito di sottrarsi all'adempimento
delle proprie obbligazioni” (Così Cass. 24.4.1982, n° 2459; Cass. 19.1.1987, n° 69; Cass. 17.6.1996, n°
3563), ribadito nel senso che “La motivazione del provvedimento di convalida del sequestro conservativo
può far riferimento a precisi, concreti fattori tanto oggettivi che soggettivi, poiché il requisito del "periculum
in mora" può essere desunto sia da elementi oggettivi, concernenti la capacità patrimoniale del debitore in
rapporto all'entità del credito, sia da elementi soggettivi, rappresentati dal comportamento del debitore, il
quale lasci fondatamente presumere che, al fine di sottrarsi all'adempimento, ponga in essere atti dispositivi,
idonei a provocare l'eventuale depauperamento del suo patrimonio” (Cass. 2081 del 13.2.2002).
4. Nel caso di specie, non appaiono sussistere i presupposti per la concessione della misura cautelare richiesta.
4.1. Sulla base della sommaria cognizione propria della presente fase cautelare – e ferma ogni migliore valutazione da svolgersi nel giudizio di merito – non appare, allo stato, formulare un giudizio sommario di probabile esistenza del credito vantato dalla società ricorrente, attesi i profili di inefficacia sollevati dalla odierna resistente e le contestazioni in ordine all'entità della penale, la quale, peraltro, può essere diminuita equamente dal giudice se l'obbligazione principale è stata eseguita in parte ovvero se l'ammontare della penale è manifestamente eccessivo, avuto riguardo all'interesse del creditore, anche tenuto conto delle circostanze manifestatesi durante lo svolgimento del rapporto.
4 R.G. n. 2355-1/2023
4.2. Non appare, del resto, neppure sussistere il requisito del periculum in mora.
Il rischio che, nelle more del giudizio di merito, la resistente possa dismettere i beni immobili di cui è titolare è stato dedotto senza allegare condotte dispositive che evidenzino un mutamento della consistenza patrimoniale della debitrice sotto il profilo qualitativo o quantitativo. Né può
essere invocata, in senso contrario, la circostanza dell'intervenuto licenziamento dei dipendenti,
trattandosi di fatto di per sé inidoneo a rivelare il proposito della resistente di sottrarsi all'adempimento delle proprie obbligazioni.
Non è stato, del resto, neppure allegato che il patrimonio della odierna resistente sia inadeguato rispetto all'entità del credito vantato, facendosi riferimento unicamente ai beni immobili che fanno capo alla resistente, senza cenni ad altri elementi patrimoniali idonei a far fronte agli eventuali debiti.
5. Alla luce delle considerazioni che precedono, la domanda cautelare proposta deve essere respinta.
6. Le spese di lite del presente procedimento cautelare in corso di causa saranno liquidate nella sentenza conclusiva del procedimento di merito.
P.Q.M.
Il Tribunale di Arezzo, in composizione monocratica:
a) rigetta la domanda cautelare proposta da Parte_1
b) spese al merito.
Arezzo, 6 aprile 2025
Il giudice
Leila Nadir Sersale
5
TRIBUNALE ORDINARIO DI AREZZO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Arezzo, in composizione monocratica in persona del giudice Leila Nadir Sersale, nel procedimento iscritto al n. R.G. 2355-1/2023
promosso da
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore Parte_1 P.IVA_1
difesa e rappresentata dall'avv. Leonardo Gorbi Parte_2
ricorrente
nei confronti di
(P.I.: Controparte_1
), in persona del liquidatore e legale rappresentante pro tempore , P.IVA_2 Controparte_2
rappresentata e difesa dall'avv. Corrado Brilli
resistente ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
1. Con ricorso ex art. 671 c.p.c. in corso di causa, la società ha chiesto Parte_1
disporsi il sequestro conservativo “sui seguenti beni della società “RESES S.r.l.”: - diritto di proprietà
per 1/1 su terreno posto nel Comune di Pratovecchio Stia (AR), censito al Catasto Fabbricati alla sezione
“B”, foglio 59, particella 1247 (ex particella 120), area catastale pari a mq 3.930 (a seguito di rilievo
catastale, effettivi mq 3.855); - diritto di proprietà per 122/1000 su immobile posto in Arezzo, Foglio B/37,
p.lla 695 sub. 31, Via Piero Calamandrei n. 253/A, Piano T, Cat.F/1, Cons. 665 m2; - diritto di proprietà per
1/1 su immobile posto in Arezzo, Foglio A/108, p.lla 3026 sub. 152, Via Fonte Veneziana n. 4, Piano 1, Zona
2, Cat.A/10, cl. 04, 10,5 vani, Rendita Euro: 2494,49; - diritto di proprietà per 1/1 su immobile posto in
EL AN (AR), Foglio 18, p.lla 203 sub. 5, Via Corbinaia n. 14, Interno 2 Piano T-1 Sez. B,
Cat.A/2, cl. 02, 4 vani, Rendita Euro: 320,20; - diritto di proprietà per 1/1 su immobile posto in EL
AN (AR), Foglio 18, p.lla 203 sub. 11, Via Corbinaia, Piano T, Cat. F/1, Cons. 37 m2; - diritto di
proprietà per 1/4 su immobile posto in EL AN (AR), Foglio 18, p.lla 203 sub. 8, Via
Corbinaia, Piano T, Cat.F/1, Cons. 275 m2, fino alla concorrenza della somma di euro 844.760,00, oltre
1 R.G. n. 2355-1/2023
interessi legali e spese di procedura, quale garanzia per il credito vantato dalla ricorrente nel giudizio
pendente presso il Tribunale di Arezzo, R.G. n. 2355/2023”.
1.1. A sostegno della domanda cautelare, la società ha allegato, quanto al Parte_1
fumus boni iuris, che:
i. è pendente procedimento tra la società ricorrente e la società Parte_1 [...]
(in seguito anche “RESES”), avente Controparte_3
ad oggetto la domanda di risarcimento danni per inadempimento contrattuale;
ii. la domanda di risarcimento ammonta a euro 817.800,00, oltre IVA, pari alla penale concordata per l'inadempimento, oltre ancora ad euro 26.960,00 per l'ulteriore danno emergente;
iii. i documenti prodotti nel suddetto giudizio di merito evidenziano l'inadempimento della
RESES; il contratto di appalto sottoscritto in data 15.01.2021 prevede, appunto, in caso di inadempimento, l'obbligo di pagamento della penale nella misura sopra indicata.
1.2. Quanto al periculum in mora, inteso come il timore di perdere la garanzia costituita dal patrimonio del debitore, la società ricorrente ha evidenziato che:
i. dalle dichiarazioni rese dal legale rappresentante della RESES in sede di interrogatorio formale il
26.09.2024 e da ricerche successivamente compiute, è emerso che la RESES è stata posta in liquidazione dal 7/6/2024 e che la stessa versa in stato di crisi di impresa;
stando ad articoli comparsi sul sito Arezzonotizie.it in data 04.04.2024 ed in data 5.04.2024, la RESES ha cessato l'attività e licenziato tutti i dipendenti;
ii. l'attività principale di una società in liquidazione consiste nella dismissione del patrimonio aziendale, con l'obiettivo esclusivo di provvedere al soddisfacimento dei creditori sociali;
iii. sussistendo una condizione conclamata ed irreversibile di crisi aziendale, diviene altamente probabile la dismissione dell'intero patrimonio della RESES;
iv. sussiste, pertanto il concreto il pericolo che, nelle more del giudizio, venga dispersa interamente la garanzia patrimoniale su cui la ricorrente potrebbe soddisfarsi in caso di esito favorevole della causa.
2. Si è costituita in giudizio Controparte_4
la quale ha chiesto il rigetto della domanda cautelare, per assenza
[...]
dei presupposti richiesti dall'art. 671 c.p.c.
2.1. In particolare, ha contestato l'esistenza del requisito del fumus boni iuris, evidenziando che il credito vantato dalla controparte (pari ad € 817.800,00 oltre iva quale penale per il supposto inadempimento di RESES e € 26.960,00 per danno emergente) è contestato nell'an ed è anche di
2 R.G. n. 2355-1/2023
dubbia entità, essendo la penale contestata anche nella sua consistenza. In sintesi, la resistente ha ribadito che:
i. il contratto fatto valere in giudizio anche per la tutela cautelare è nullo, perché privo di una parte essenziale ai fini della determinazione dell'oggetto del contratto;
ii. detto contratto (ove non considerato nullo per indeterminatezza dell'oggetto) è comunque sottoposto a condizione sospensiva costituita dal rilascio del titolo da parte del Comune
competente, condizione non verificatasi nel caso in esame;
iii. non risulta la comunicazione dell'appaltatore ex art.
6.3 del contratto appalto, necessaria ai fini della contestazione di un inadempimento che si suppone grave.
2.2. RESES ha, inoltre, contestato l'esistenza del requisito del periculum in mora, evidenziando che:
i. la delibera di messa in liquidazione della società consortile RESES – pubblicata nel giugno 2024
Registro delle imprese, accessibile a chiunque – non consegue ad una ipotesi di scioglimento della società per perdita parziale o totale del capitale sociale, ma dal venir meno del numero necessario di associati per la permanenza del;
Parte_3
ii. la ricorrente nulla ha dedotto in merito al requisito oggettivo della incapienza patrimoniale della
Reses, limitandosi a indicare i beni immobili che ad essa fanno capo, senza peraltro indicare il loro valore (ancorché presumibile) di mercato. Alcun cenno è stato fatto ad altri elementi patrimoniali
(quote, crediti, beni mobili, avviamento, beni immateriali) pure caratterizzanti l'attivo della società;
iii. non vi è prova della esistenza di una situazione di crisi di impresa;
iv. manca l'indicazione di condotte dispositive che evidenzino un comportamento del debitore che lasci fondatamente temere atti di depauperamento del patrimonio, non essendo a tal fine sufficiente la mera circostanza della messa in liquidazione volontaria di una società.
****
3. Ai sensi dell'art. 671 c.p.c., il giudice, su istanza del creditore che ha fondato timore di perdere la garanzia del proprio credito, può autorizzare il sequestro conservativo di beni mobili o immobili del debitore, nei limiti in cui la legge ne permette il pignoramento.
3.1. Funzione del sequestro conservativo, quindi, è quella di assicurare preventivamente, in attesa della decisione sul merito e quindi dell'accertamento definitivo del credito, il futuro soddisfacimento di questo, concretizzando, anticipatamente rispetto alla decisione definitiva di merito, la garanzia generica ex art. 2740 c.c. mediante un vincolo imposto su di uno o più beni costituenti il patrimonio del debitore.
3 R.G. n. 2355-1/2023
3.2. L'emanazione di un provvedimento di sequestro conservativo presuppone l'esistenza sia del
fumus boni iuris – cioè di una situazione che consenta di ritenere probabile l'esistenza della pretesa in contestazione (verifica da compiersi nei limiti della sommaria cognizione propria della fase incidentale cautelare) – sia del periculum in mora – cioè del fondato timore di perdere le garanzie del proprio credito. In particolare, il periculum non deve consistere nel mero timore soggettivo del creditore di perdere le garanzie del proprio credito, ma deve consistere in una situazione di pericolo reale ed oggettiva, evincibile – anche alternativamente – da elementi oggettivi
(concernenti la sopravvenuta inadeguatezza, qualitativa o quantitativa, del patrimonio del debitore rispetto al presunto credito da tutelare), e/o da elementi soggettivi (desumibili dal comportamento del debitore che renda verosimile l'eventualità di un depauperamento del suo patrimonio).
Nel dettaglio, “la valutazione della sussistenza del periculum in mora può, dal giudice di merito, essere
fatta sia in riferimento alla obiettiva consistenza del patrimonio del debitore, sia in riferimento ad elementi
subiettivi, quali le ragionevoli ripercussioni psicologiche sul creditore del comportamento processuale ed
extraprocessuale del debitore, quando detto comportamento riveli il proposito di sottrarsi all'adempimento
delle proprie obbligazioni” (Così Cass. 24.4.1982, n° 2459; Cass. 19.1.1987, n° 69; Cass. 17.6.1996, n°
3563), ribadito nel senso che “La motivazione del provvedimento di convalida del sequestro conservativo
può far riferimento a precisi, concreti fattori tanto oggettivi che soggettivi, poiché il requisito del "periculum
in mora" può essere desunto sia da elementi oggettivi, concernenti la capacità patrimoniale del debitore in
rapporto all'entità del credito, sia da elementi soggettivi, rappresentati dal comportamento del debitore, il
quale lasci fondatamente presumere che, al fine di sottrarsi all'adempimento, ponga in essere atti dispositivi,
idonei a provocare l'eventuale depauperamento del suo patrimonio” (Cass. 2081 del 13.2.2002).
4. Nel caso di specie, non appaiono sussistere i presupposti per la concessione della misura cautelare richiesta.
4.1. Sulla base della sommaria cognizione propria della presente fase cautelare – e ferma ogni migliore valutazione da svolgersi nel giudizio di merito – non appare, allo stato, formulare un giudizio sommario di probabile esistenza del credito vantato dalla società ricorrente, attesi i profili di inefficacia sollevati dalla odierna resistente e le contestazioni in ordine all'entità della penale, la quale, peraltro, può essere diminuita equamente dal giudice se l'obbligazione principale è stata eseguita in parte ovvero se l'ammontare della penale è manifestamente eccessivo, avuto riguardo all'interesse del creditore, anche tenuto conto delle circostanze manifestatesi durante lo svolgimento del rapporto.
4 R.G. n. 2355-1/2023
4.2. Non appare, del resto, neppure sussistere il requisito del periculum in mora.
Il rischio che, nelle more del giudizio di merito, la resistente possa dismettere i beni immobili di cui è titolare è stato dedotto senza allegare condotte dispositive che evidenzino un mutamento della consistenza patrimoniale della debitrice sotto il profilo qualitativo o quantitativo. Né può
essere invocata, in senso contrario, la circostanza dell'intervenuto licenziamento dei dipendenti,
trattandosi di fatto di per sé inidoneo a rivelare il proposito della resistente di sottrarsi all'adempimento delle proprie obbligazioni.
Non è stato, del resto, neppure allegato che il patrimonio della odierna resistente sia inadeguato rispetto all'entità del credito vantato, facendosi riferimento unicamente ai beni immobili che fanno capo alla resistente, senza cenni ad altri elementi patrimoniali idonei a far fronte agli eventuali debiti.
5. Alla luce delle considerazioni che precedono, la domanda cautelare proposta deve essere respinta.
6. Le spese di lite del presente procedimento cautelare in corso di causa saranno liquidate nella sentenza conclusiva del procedimento di merito.
P.Q.M.
Il Tribunale di Arezzo, in composizione monocratica:
a) rigetta la domanda cautelare proposta da Parte_1
b) spese al merito.
Arezzo, 6 aprile 2025
Il giudice
Leila Nadir Sersale
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