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Sentenza 27 marzo 2025
Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 27/03/2025, n. 521 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 521 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CAGLIARI
in persona del dott. Andrea Bernardino, in funzione di Giudice del
Lavoro, all'esito della trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa in materia di previdenza iscritta al n. 896/2024 R.G.
Promossa da
, nata a [...] il [...] ( Parte_1 C.F._1
, , nato a [...] il [...] (
[...] Parte_2 [...]
), , nata a [...] il [...] C.F._2 Parte_3
( ), , nato a [...] il CodiceFiscale_3 Parte_4
14.6.1980 ( ) e , nato a CodiceFiscale_4 Parte_5
Cagliari il 4.6.1979 ( , tutti rappresentati e CodiceFiscale_5
difesi, per procura speciale allegata al ricorso, dall'avvocato Pietro Cella,
presso il cui studio in Cagliari sono elettivamente domiciliati
Ricorrenti
Contro
L' elettivamente Controparte_1
domiciliato in Cagliari, presso gli uffici dell'Avvocatura dell'Ente,
rappresentato e difeso dagli avvocati Stefania Sotgia e Maurizio Falqui
Cao per procura generale alle liti allegata alla memoria di costituzione
Convenuto
*******
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 14.3.2024 i signori Pt_1
pagina 1 , , , Pt_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
e , hanno agito in giudizio nei confronti
[...] Parte_5
dell' , richiedendo che venisse accertata e dichiarata l'irripetibilità CP_1
dell'indebito contestato alla de cuius, signora , Parte_6
per una somma pari ad euro 26.832,63, relativamente al periodo dall'1.2.2016 al 31.5.2020.
A fondamento del ricorso, hanno allegato di essere gli eredi della signora , deceduta in data 16.1.2024, invalida Parte_6
civile e beneficiaria dell'indennità di accompagnamento.
Hanno quindi allegato che in data 22.6.2020, la de cuius, aveva ricevuto una comunicazione con la quale l' le aveva richiesto la CP_1
restituzione della somma di euro 26.832,63 a titolo di indebito maturato per la corresponsione delle prestazioni assistenziali, nello specifico dell'indennità di accompagnamento, ritenuta incompatibile con l'assegno per l'assistenza personale e continuativa erogato sulla pensione di inabilità n. IO 15131143.
Avverso tale provvedimento la aveva presentato istanza di Pt_1
annullamento in data 27.4.2022 per il tramite del Patronato di CP_2
Cagliari.
L'istituto aveva rigettato l'istanza della ed aveva proceduto Pt_1
al recupero coattivo della somma richiesta in n. 72 rate mensili dell'importo di euro 372,68, a partire dal gennaio 2022.
In data 16.1.2024, la era deceduta e i ricorrenti avevano Pt_1
avuto cognizione della sussistenza di tale situazione esaminando la documentazione custodita presso la sua abitazione.
Tanto premesso, i ricorrenti hanno rilevato l'irripetibilità dell'indebito, ai sensi dell'art. 52 della L. n. 88/1989, in assenza di dolo del pensionato.
Hanno inoltre rilevato che l' aveva verificato la sussistenza CP_1
dell'asserita incompatibilità tra le prestazioni erogate solo nel giugno
2020, in tal modo violando il dettato normativo di cui agli artt.
3-ter D.L:
pagina 2 n. 850/1976 e 3 D.L. n. 173/1988, oltre che ponendosi in contrasto con il noto orientamento giurisprudenziale secondo cui la richiesta di restituzione delle somme indebitamente erogate ha effetto solo a partire dalla data di comunicazione del provvedimento, alla luce del canone di cui all'art. 38 della Costituzione.
2. L' si è costituito in giudizio e ha resistito al ricorso, CP_1
chiedendone il rigetto.
L' resistente, dopo aver premesso l'inapplicabilità delle CP_1
disposizioni normative richiamate dai ricorrenti al caso di specie,
trattandosi di indebito avente natura assistenziale e non previdenziale, ha sostenuto la legittimità del provvedimento impugnato, in quanto, nel caso di specie, non poteva venire in rilievo alcun affidamento che potesse definirsi legittimo.
Ha altresì precisato che la dante causa dei ricorrenti era perfettamente a conoscenza della non spettanza della prestazione, avendo espressamente indicato che, essendo incompatibili l'indennità di accompagnamento e l'assegno per l'assistenza personale e continuativa,
essa aveva optato per la prestazione accessoria pensionistica di natura non assistenziale.
L' ha quindi osservato come i presupposti della buona fede CP_1
oggettiva non potessero applicarsi al caso di specie, attesa la piena consapevolezza della non spettanza della prestazione del soggetto richiedente.
3. La causa, istruita mediante produzioni documentali, è stata quindi tenuta in decisione all'esito del deposito di note di trattazione scritta ex
art 127-ter c.p.c..
Si precisa che con le note di trattazione del 12.7.2024 i ricorrenti hanno allegato che in data 6 giugno 2024 era stato pubblicato il testamento della de cuius, stilato dal notaio in Olbia, in data 8 Per_1
agosto 2020, con il quale la aveva nominato suoi eredi Pt_1
universali le sorelle e . Parte_3 Parte_1
pagina 3 Di conseguenza, è stata richiesta l'estromissione dal giudizio dei ricorrenti , e , non rivestendo i Parte_2 Pt_4 Parte_5
medesimi la qualità di eredi, ed è stato richiesto che la condanna dell' alla restituzione delle somme trattenute oggetto della presente CP_1
causa venisse disposta in favore delle sole ricorrenti eredi, signore
[...]
e . Pt_3 Parte_1
*******
4. Preliminarmente si rileva che non sussistono i presupposti di cui agli artt. 108 e 109 c.p.c. per disporre l'estromissione dei ricorrenti che non risultano essere stati nominati quali eredi nel testamento sopra citato.
Si anticipa tuttavia che tale circostanza rileva ai fini della compensazione delle spese (v. infra).
5. Il ricorso è infondato, per i motivi di seguito esposti.
I fatti per cui è causa risultano dai documenti prodotti dalle parti.
La signora ha ricevuto dall' la nota, Parte_6 CP_1
prodotta da entrambe le parti, di accertamento delle somme indebitamente percepite, per il periodo dal 1.2.2016 al 31.5.2020, sulla pensione cat. INVCIV n. 07084774, pari ad un importo complessivo di euro 26.832,63, in quanto “l'indennità di accompagnamento degli
invalidi civili (riconosciuta ai sensi dell'articolo 1 della Legge n. 18 del
11 febbraio 1980) è incompatibile con l'assegno per l'assistenza
personale e continuativa (riconosciuto ai titolari di pensione di inabilità
ai sensi dell'articolo 5 della legge n. 222)”.
Dalla predetta nota e dal modello TR/150 “PROCEDURA
RICOSTITUZIONI PENSIONI” del 5.5.2020 prodotto dall' risulta che la CP_1
, prima della percezione dell'indennità di accompagnamento, Pt_1
fosse già titolare della pensione cat. INVCIV n. 07084774.
Tanto premesso, si osserva quanto segue.
Ai sensi dell'art. 5 (rubricato “Assegno mensile per l'assistenza personale e continuativa ai pensionati per inabilità”), primo comma, della L. n. 222/1984, “Ai pensionati per inabilità, che si trovano nella
pagina 4 impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un
accompagnatore o, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani
della vita, abbisognano di un'assistenza continua, spetta, con la stessa
decorrenza della domanda di cui al comma successivo, un assegno
mensile non reversibile nella stessa misura prevista nell'assicurazione
obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali”.
Ai sensi dell'art. 1, commi 4 e 5, della L. n. 508/1988, “L'indennità di
accompagnamento di cui alla presente legge non è compatibile con
analoghe prestazioni concesse per invalidità contratte per causa di
guerra, di lavoro o di servizio. Resta salva per l'interessato la facoltà di optare per il trattamento più favorevole”.
Nel caso di specie, l'indebito oggetto di causa ha natura assistenziale, in quanto riveste tale natura la prestazione dell'indennità di accompagnamento oggetto di ripetizione.
Ne consegue che debbono essere applicati i principi di settore, per come ricostruiti dalla giurisprudenza della Suprema Corte, la quale ha individuato, in relazione alle singole e diversificate fattispecie esaminate di indebito assistenziale, un'articolata disciplina che distingue vari casi, a seconda che il pagamento non dovuto afferisca, volta per volta, alla mancanza dei requisiti reddituali, di quelli sanitari, di quelli socio economici (incollocazione o disoccupazione) o a questioni di altra natura.
Con specifico riferimento all'indebito assistenziale derivante dalla contemporanea fruizione di due prestazioni incompatibili ex lege, è stato precisato che, in difetto di regole specifiche, tale indebito debba essere assoggettato alla disciplina generale dell'art. 2033 c.c. (atteso che l'incompatibilità non costituisce un requisito ostativo all'insorgenza del diritto, ma solo un impedimento all'erogazione della prestazione che comporta la facoltà dell'interessato di optare per il trattamento economico più favorevole: v. Cass. civ., Sezione Lavoro, sentenza n.
24617 del 10.8.2022 e ordinanza n. 30516 del 18.10.2022).
Tornando al caso di specie, si osserva quindi che, in base alla
pagina 5 disposizione di legge citata (art. 1, comma 4, l. n. 508/1988), l'indennità di accompagnamento è incompatibile con l'assegno mensile per l'assistenza personale e continuativa ai pensionati per inabilità di cui all'art. 5 della L. n. 222/1984, già in godimento, e che la stessa Pt_1
aveva a suo tempo optato per tale ultima prestazione, come risulta dal modello AP70 prodotto dall' (si veda la dichiarazione alla pag. 3, CP_1
Quadro A, che qui si trascrive “Dichiarazione di responsabilità relativa
la titolarità di analoga prestazione (compilare in caso di riconoscimento
di indennità di accompagnamento quale invalido civile e/o quale cieco
assoluto) Dichiaro sotto la mia responsabilità che: sono/è titolare di
altra prestazione d'indennità di accompagnamento, per causa di
lavoro/servizio erogato da e di optare per la prestazione erogata CP_1
da ). CP_1
Per tali ragioni, deve escludersi che nel caso di specie vi sia stata una situazione idonea a generare affidamento del percettore e che, di conseguenza, l'erogazione indebita non gli sia addebitabile.
6. In ragione del criterio della soccombenza, ai sensi dell'art. 91 c.p.c.,
le ricorrenti e debbono Parte_1 Parte_3
essere condannate in solido alla rifusione delle spese processuali in favore dell' . CP_1
Le spese si liquidano nel dispositivo, ai sensi del D.M. n. 55/2014,
tenuto conto della tabella per le cause di previdenza e con applicazione dello scaglione relativo alle cause di valore da euro 26.000,01 sino ad euro 52.000,00 (il valore della presente causa è pari ad euro 26.832,63), e con esclusione della liquidazione dei compensi per la fase istruttoria.
In relazione alla mancata liquidazione dei compensi per la fase istruttoria, si precisa che, ai sensi dell'art. 4 comma 5, lettera c), ultimo capoverso, del medesimo D.M., “La fase rileva ai fini della liquidazione del compenso quando effettivamente svolta”, e che nel caso di specie, la predetta fase non può dirsi svolta, poiché la causa è stata decisa sulla base delle sole produzioni di cui agli atti introduttivi.
pagina 6 Si dispone, inoltre, la liquidazione dei compensi nella misura maggiorata del 10% ai sensi dell'art. 4, comma 1-bis, D.M. 55/2014,
precisando che la predetta misura viene determinata in ragione del limitato numero degli allegati da consultare.
Sussistono invece giusti motivi per disporre la compensazione delle spese nei confronti dei ricorrenti , Parte_2 Parte_4
e , i quali, con tutta probabilità, non avrebbero proposto Parte_5
la presente azione giudiziale se avessero saputo di non essere eredi della
de cuius, circostanza da essi ignorata alla data di deposito del ricorso (ed infatti, il ricorso è stato depositato in data 14.3.2024, mentre il testamento
è stato pubblicato in data 6.6.2024).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
1) rigetta il ricorso;
2) condanna le signore e Parte_1 Parte_3
alla rifusione in favore dell' delle spese processuali, che liquida in CP_1
euro 3.850,00 per compenso di avvocato, oltre spese generali nella misura del 15% del compenso, I.V.A. e C.P.A. come per legge;
3) compensa le spese processuali tra l' e i signori CP_1 Parte_2
, e .
[...] Parte_4 Parte_5
Cagliari, 27.3.2025.
Il Giudice
dott. Andrea Bernardino
pagina 7