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Sentenza 16 giugno 2025
Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 16/06/2025, n. 2040 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 2040 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. n. 5268/2015
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di NOCERA INFERIORE Sezione Prima Civile
Il Tribunale di Nocera Inferiore, nella persona del Giudice, dott. Simone Iannone, ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. di r.g. 5268/2015 promossa da:
(c.f. e P. IVA , in persona del suo Amministratore Unico e Controparte_1 P.IVA_1 legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, in virtù di procura a margine dell'atto di citazione, dagli Avv.ti Domenico Letizia, Luisa Cacciapuoti e Carmine Bernard ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Maddaloni (CE) alla Via Francesco D'Assisi n. 14;
attore contro
, società in liquidazione n.47/2019, in persona dei Controparte_2
Curatori avv. Clemente Pecoraro e Dott. Vincenzo Grimaldi, giusta autorizzazione del G.D. del 30.07.2020, rappresentata e difesa, come da procura in calce all'atto di riassunzione del giudizio, dall'Avv. Daniela Genovese ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore sito in Nocera Inferiore alla via G. Citarella n.5;
convenuta
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Parte attrice, notificava atto di citazione convenendo in giudizio la società Controparte_1 con la quale aveva in precedenza stipulato contratto in virtù del quale la prima, Controparte_2 previa fornitura di stampi, accessori e presse, affidava alla seconda le lavorazioni di stampaggio termoplastico per la produzione di posate monouso, al fine di ottenere il risarcimento dei danni subiti:
- per la difettosa esecuzione e realizzazione dei materiali monouso;
- per il non corretto utilizzo dei macchinari consegnati per le lavorazioni e riconsegnati danneggiati e privi di alcuni componenti;
- per la mancata riconsegna di alcuni macchinari pagina 1 di 8 - e al fine di ottenere la restituzione di assegni consegnati alla parte convenuta a titolo di garanzia del successivo adempimento e non quale metodo di pagamento, quantificando la complessiva somma dovuta a titolo di risarcimento nel limite di € 260.000,00.
Si costituiva in giudizio la convenuta impugnando le pretese attoree e Controparte_2 contestando la ricostruzione dei fatti offerta da parte attrice. Nello specifico sosteneva la non imputabilità alla stessa di alcun inadempimento e che la risoluzione contrattuale tra le parti era consensualmente avvenuta:
- per obsolescenza dei macchinari originariamente forniti da parte attrice, il cui utilizzo determinava una perdita economica per la convenuta stante l'alto consumo energetico per il funzionamento;
- per scarsa manutenzione straordinaria sui macchinari cui era tenuta parte attrice:
- nonché per una consistente debitoria di parte attrice nei confronti della convenuta. Deduceva altresì che, in sede di risoluzione consensuale, parte attrice accettava la riconsegna dei macchinari senza redigere verbale di riconsegna, previa verifica da parte degli incaricati di parte attrice del corretto funzionamento dei cespiti, senza addurre contestazione alcuna e consegnando tre assegni (1) n° 0000045232 per l'importo di € 30.000,00, emesso in Napoli in data 10/08/2015 ; (2) n° 0000045235-08 per l'importo di € 37.911,15 emesso in Napoli in data 14/08/2015; (3) l'assegno n° 0000045238-11 per l'importo di € 62.040,17 emesso in Napoli in data 20/10/2015, a copertura integrale di quanto dovuto per il compimento dell'ultime lavorazioni, pari a complessivi € 129.951,32. Contestando il grave inadempimento della parte attrice, formulava in via riconvenzionale domanda risarcitoria per la complessiva somma di € 371.601,45 oltre interessi, oltre al risarcimento del danno all'immagine occorso da quantificarsi in via equitativa.
In data 15.09.2020, stante la dichiarazione di fallimento statuita con sentenza n. n.47/2019 pubblicata il 15.11.2019, con la quale la veniva dichiarata Controparte_3 Parte_1 fallita, con atto di riassunzione si costituiva nel presente giudizio la Controparte_2 facendo proprie le conclusioni di cui alla comparsa di costituzione con domanda riconvenzionale della società fallita.
La fase istruttoria, ritenuto superfluo l'espletamento della CTU, prevedeva unicamente l'espletamento della prova per testi.
La causa, precisate le conclusioni all' udienza del 05.02.2025, veniva trattenuta in decisione, con concessione di termini ex art. 190 c.p.c.
∗ ∗ ∗
Va, in via del tutto preliminare, chiarito come la domanda attorea verta in tema di inadempimento di contratto di lavorazione per conto terzi e risarcimento del danno. La domanda di parte attrice risulta infondata e non merita accoglimento.
pagina 2 di 8 Preliminarmente occorre osservare che tra le parti è intercorsa la risoluzione contrattuale per mutuo consenso già nel mese di agosto 2015, circostanza non contestata dalle parti in causa. Ad essere controverse tra le parti sono, invero, le ragioni di tale risoluzione contrattuale, ascrivendo ciascuna parte in lite la responsabilità all'altra.
Parte attrice lamentava la produzione di materiale difettoso ed in quantitativo minore rispetto a quanto richiesto e il danneggiamento dei macchinari restituiti dalla convenuta in quanto non correttamente utilizzati e la mancata riconsegna di alcuni componenti e di alcuni macchinari (MICROGEL - EUROSCHILLER e l'ASPIRATORE con KIT completo della ) Parte_2
Parte convenuta lamentava la mancata consegna di istruzioni circa la modalità di utilizzo dei macchinari, il mancato pagamento di somme dovute per le lavorazioni effettuate e chiedeva in via riconvenzionale il pagamento di dette somme oltre il risarcimento del danno per lucro cessante e per danno all'immagine.
Nel corso del giudizio parte attrice ha provato con deposito documentale di aver più volte contestato l'inesatto adempimento della parte convenuta come da varie contestazioni intercorse nell'anno 2015 sia in ordine al quantitativo prodotto, sia in ordine ai difetti del prodotto e alle tempistiche di produzione. Inoltre, ha depositato fatture rilasciate dalle società e alla quale venivano Pt_3 Pt_4 commissionate le riparazioni dei macchinari in uso alla convenuta nella vigenza del rapporto contrattuale a riprova della manutenzione effettuata.
Parte convenuta non ha fornito prova di aver puntualmente contestato – nel corso del rapporto - gli imputati inadempimenti comunicando con varie comunicazioni a mezzo mail la propria disponibilità ad addivenire ad una soluzione bonaria al fine di evitare l'insorgenza della lite. Tuttavia, al momento della riconsegna dei beni, non veniva redatto alcun verbale di riconsegna dal quale evincersi eventuali danni o malfunzionamenti dei macchinari, emersi e contestati da parte attrice solo successivamente alla riconsegna ed inoltre, ricevute le contestazioni in ordine agli asseriti danni ai macchinari, parte convenuta invitava parte attrice a non procedere alla riparazione in assenza di contraddittorio tra le parti. Pertanto, in assenza di prova, non può addebitarsi alcuna responsabilità in capo alla convenuta dei danni non immediatamente accertati e contestati. Parte attrice ha depositato, poi, perizia di parte a firma dell'Ing. che tuttavia Persona_1 non costituiscono piena prova dei danni asseriti, né in corso di causa è stata ammessa CTU stante la mancata prova del nesso causale tra la condotta tenuta dalla convenuta e gli asseriti danni ai macchinari riconsegnati senza contestazione alcuna da parte attrice, né, infine, risultano utili ai fini della prova e della quantificazione dei danni la relazione e le fatture depositate dalla parte attrice ed emesse dalla società dalle quali si evincono che le lavorazioni commissionate Pt_3 siano riferite a periodi precedenti alla riconsegna dei macchinari e solo parzialmente riferibili al periodo successivo alla riconsegna dei beni.
pagina 3 di 8 In ordine alla mancata ammissione delle CTU si segnala quanto espresso dalla Corte di Cassazione:
“La consulenza tecnica d'ufficio è mezzo istruttorio ( e non una prova vera e propria) sottratta alla disponibilità delle parti ed affidata al prudente apprezzamento del giudice di merito, rientrando nel suo potere discrezionale la valutazione di disporre la nomina dell'ausiliario giudiziario e la motivazione dell'eventuale diniego può anche essere implicitamente desumibile dal contesto generale delle argomentazioni svolte e dalla valutazione del quadro probatorio unitaramente considerato effettuata dal suddetto giudice”. (Ex plurimis, Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 15219 del 05/07/2007).
Inoltre, i testi di parte attrice escussi ing. (udienza 19.09.2018) e Persona_1 Tes_1
(udienza 26.01.2023) confermavano le circostanze dell'inesatto adempimento e delle
[...] contestazioni dello stesso e delle manutenzioni operate dalla società ai macchinari. Pt_3
Per ragioni di chiarezza espositiva, invero, verranno riprodotti i capi di prova funzionali alla presente decisione. Il teste (parte attrice), mentre sui capi n.ri 2, 3, 6, 7, 9 e 11 rispondeva di non Persona_1 saper nulla sul capo n.ri 12, 16 e 18 riferiva:
ADR sul capo n. 12: si, è vero, lo so perché ho visto la produzione ed ho riscontrato le anomalie indicate nel capitolo di prova.
ADR sul capo n. 16: i problemi indicati nel capitolo di prova c'erano, so che si sono appoggiati ad aziende esterne, ma quale azienda esterna in concreto hanno chiamato non so dirlo
ADR sul capo n. 18: non so dire in merito alle conseguenze contrattuali indicate nel capitolo predetto. Il teste, interrogato a prova contraria sui capitoli di prova di parte convenuta (III memoria) su domanda del Giudice, risponde:
ADR sul cap. a): non ne ho idea ADR: sul cap. d) non lo so, sono un tecnico e non conosco questi fatti di causa ADR: sul cap. e) non lo so, in quanto io le macchine le ho viste già quando stavano alla monoservice.
Il teste (parte attrice) tanto riferiva: Tes_1
ADR: Non ho rapporti di parentela, affinità o dipendenza con alcuna delle parti, né interesse nella causa. ADR: Conosco i fatti di causa perché, all'epoca dei fatti, ero il responsabile della produzione (dello stabilimento) della sito in Carinaro (CE). CP_1
A chiarimenti, su domanda dell'Avv. LETIZIA così risponde: Preciso di aver interrotto il rapporto di lavoro nel dicembre dell'anno 2019. Non ho cause in corso con la né ho mai fatto causa. Non ho mai avuto problemi. CP_1
Il teste, interrogato sui capitoli di cui alla II memoria ex art. 183 c. VI c.p.c. di parte attrice (risponde: ADR sul capo 2: confermo il capo. Sono stato lì almeno due o tre volte sicuro (forse anche qualcuna in più) per istruire il personale della . Preciso come noi abbiamo anche consegnato i manuali di CP_2
pagina 4 di 8 istruzione ed io personalmente mi mettevo vicino alla macchina, per insegnarne l'utilizzo al personale della . CP_2
ADR sul capo 3: è vero. Si producevano posate in generale e la produzione non rispettava i canoni di qualità ed era inferiore alle aspettative. Io, in uno ad un altro responsabile, vedevamo che le posate non erano conformi. I clienti ci contestavano la produzione, perché la rimandavano indietro e questo cagionava numerosi problemi all'azienda. Sulle modalità non so riferire, ma io personalmente, almeno verbalmente, molte volte ho contestato la produzione come lavorata.
ADR sul capo 6: nulla so riferire, perché non mi interessavo dei pagamenti.
ADR sul capo 7: nulla so riferire.
ADR sul capo 9: nulla so riferire.
ADR sul capo 11: ricordo solo che era un unico pacchetto, la lista l'ho fatta io, ma non ricordo se siano stati trattenuti o meno i beni indicati nel capitolo.
ADR sul capo 12: confermo. La quantità, peraltro, era molto inferiore rispetto a quella richiesta e prodotta dalla macchina che è programmata per produrre un totale di pezzi. E' una produzione standard, non si può produrre di più, né si deve produrre di meno e, in base a questa produzione, erano calcolate le vendite. Noi non riuscivano nemmeno a soddisfare le richieste e, peraltro, il quantitativo minore prodotto era restituito, poiché la maggior parte non conforme.
ADR sul capo 16: confermo il capo. Ricordo anche che la fosse un'azienda di Frosinone. Ci Pt_3 sono stato pure io, perché ho dovuto spiegare le carenze delle macchine. Possiamo dire che erano state maltrattate, ovvero private di una corretta ed ordinaria manutenzione. Prima l'ho riscontrato io come tecnico, poi, soprattutto, la avendomelo riferito personalmente quando mi recavo lì. Pt_3
ADR sul capo 18: confermo, In particolare, abbiamo rischiato di perdere due aziende grandi, tra le altre, ovvero la AG S.p.A., con sede in Bergamo/Brescia (non ricordo la provincia di riferimento precisa) e la a Parma. I clienti, alla fine, sono rimasti, perché la è stata CP_4 CP_1 costretta ad acquistare macchine nuove per far fronte alla produzione e non perdere i clienti. Tuttavia, abbiamo avuto una notevole riduzione delle vendite, in percentuale, a occhio e croce, anche intorno al 50%.
Pertanto, la domanda di parte attrice volta ad ottenere il risarcimento del danno, stante la mancata prova della riconducibilità dei danni ai macchinari alla condotta errata della convenuta, deve essere rigettata;
in esso, invero, è altresì assorbita la domanda di “restituzione degli assegni, su cui, peraltro, infra.
Parimenti la domanda riconvenzionale di parte convenuta volta ad ottenere il pagamento di quanto dovuto per le lavorazioni ultimate oltre che a titolo di risarcimento del danno deve essere rigettata in quanto infondata e non provata. Tra le parti risulta pacifica la risoluzione volontaria del contratto in essere e la riconsegna dei macchinari utilizzati dalla parte convenuta in assenza di verbale di riconsegna e di immediata contestazione degli asseriti danni ai macchinari, pertanto, non ascrivibili con certezza alla condotta della parte convenuta.
pagina 5 di 8 Sul punto utili risultano le dichiarazioni rese all'udienza del 19.09.2018 dal teste di parte convenuta l quale, escludendo qualsivoglia contestazione immediata in ordine Testimone_2 al mancato funzionamento dei macchinari, riferiva: ADR: Non ho rapporti di parentela, affinità né interesse nella causa. ADR: Conosco i fatti di causa perché all'epoca dei fatti ero dipendente della dal CP_2
10.08.2013 al 02.08.2018. Viene sentito sui capi, a prova contraria, della III memoria di parte convenuta: ADR sul cap. a): non è vero quanto alla fase di consegna;
ero presente al controllo e all'avvio delle produzioni dei macchinari di cui al capitolo, in quanto ero dipendente, ma con funzioni apicali;
quanto alla fase di riconsegna/restituzione le verifiche sono state fatte e nessuno dei macchinari, o stampi presentavano anomalie, avveniva a IC (FR); ADR: sul cap. d) non è vero che la risoluzione contrattuale è avvenuta per le ragioni di cui al capitolo di prova, ma per un'incrinazione dei rapporti commerciali, in quanto c'erano insoluti in CP_ essere di verso , mentre è vero che il rapporto è terminato per gli insoluti e CP_1 confermo anche il rilascio degli assegni bancari insoluti;
lo so, perché ero presente alla trattativa commerciale, tra cui anche la fase in cui si è conclusa;
ADR: sul cap. e) si, è vero, erano autorizzati a fare questo. Spesso si parlava con la , non Parte_5 mi ricordo chi ha autorizzato quanto previsto al capitolo, ma ricordo che ciò sia avvenuto sicuramente per telefono e non escludo che possa esserci qualche comunicazione scritta.
In ordine, infine, agli assegni postdatati consegnati alla convenuta da parte attrice, quest'ultima eccepiva che gli assegni:
- n° 0000045232 per l'importo di € 30.000,00, emesso in Napoli in data 10/08/2015 ;
- n° 0000045235-08 per l'importo di € 37.911,15 emesso in Napoli in data 14/08/2015;
- n° 0000045238-11 per l'importo di € 62.040,17 emesso in Napoli in data 20/10/2015, postdatati, venivano consegnati con funzione di garanzia dei futuri pagamenti e che gli stessi non venivano effettuati stante gli inadempimenti contestati alla convenuta. Parte convenuta eccepiva che la normale funzione degli assegni è quella del metodo di pagamento e non di garanzia di adempimenti futuri e che tali assegni venivano emessi per il pagamento di quanto dovuto per le lavorazioni eseguite. Orbene, sebbene gli assegni vadano correttamente qualificati come metodo di pagamento e l'ordinamento non ritenga meritevoli di tutela gli interessi perseguiti dalle parti con l'emissione degli assegni postdatati, non deve escludersi la lora ammissibilità quali promesse di pagamento (ma, non di certo, di garanzia, non essendo uno strumento idoneo, ex lege, a tale scopo); naturalmente qualora venga proposta un'azione giudiziale idonea allo scopo, differentemente dal caso di specie, dove, invece, oggetto del processo non ha riguardato la promessa di pagamento insita nel titolo, ma il rapporto causale sottostante, su cui si è detto ampiamente supra. Sul punto si segnala quanto espresso dalla Corte di Cassazione:
“In tema di reddito di impresa, l'assegno in bianco o postdatato rilasciato a fini di garanzia dell'esatto adempimento di un'obbligazione – ancorché nullo in quanto contrario alle norme imperative contenute negli artt. 1 e 2 R.D. n. 1736 del 1933 – vale come promessa di pagamento a norma dell'art. 1988 c.c. o come titolo pagabile a vista, implicando l'adempimento dell'obbligazione pagina 6 di 8 garantita l'obbligo del creditore di restituire l'importo da esso portato che, pertanto, non determina accrescimento dell'imponibile, né integra reddito, né deve essere iscritto tra i componenti positivi di reddito”. (ex plurimis, Corte di Cassazione, sez. 5 , Sentenza n. 1437 del 25/01/2021);
“L'emissione di un assegno in bianco o postdatato, cui di regola si fa ricorso per realizzare il fine di garanzia - nel senso che esso è consegnato a garanzia di un debito e deve essere restituito al debitore qualora questi adempia regolarmente alla scadenza della propria obbligazione, rimanendo nel frattempo nelle mani del creditore come titolo esecutivo da far valere in caso di inadempimento -, è contrario alle norme imperative contenute negli artt. 1 e 2 del r.d. n. 1736 del 1933 e dà luogo ad un giudizio negativo sulla meritevolezza degli interessi perseguiti dalle parti, alla luce del criterio della conformità a norme imperative, all'ordine pubblico ed al buon costume, enunciato dall'art. 1343 c.c., sicché, non viola il principio dell'autonomia contrattuale sancito dall'art. 1322 c.c. il giudice che, in relazione a tale assegno, dichiari nullo il patto di garanzia e sussistente la promessa di pagamento di cui all'art. 1988 c.c.”. (ex plurimis, Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 10710 del 24/05/2016);
“La postdatazione dell'assegno non comporta la nullità del titolo, ma solo del relativo patto per contrarietà a norme imperative, poste a tutela della buona fede e della regolare circolazione dei titoli di credito, consentendo al creditore di esigere immediatamente il pagamento, anche se l'assegno non può, tuttavia, valere come titolo esecutivo, dovendosi considerare con bollo irregolare, senza che abbia, a tal fine, rilievo la successiva eventuale regolarizzazione fiscale”. (ex plurimis, Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 5069 del 03/03/2010).
Nel giudizio de quo parte attrice ha contestato l'inadempimento della parte convenuta e quest'ultima non ha fornito prova di aver adempiuto correttamente la propria prestazione. Pertanto, la domanda riconvenzionale di parte convenuta è infondata e non merita accoglimento. Dalla documentazione depositata dalla parte attrice e dalla prova testi espletata si evince che nel corso del rapporto contrattuale intercorso tra le parti, la parte attrice abbia più volte contestato l'inadempimento della parte convenuta in ordine alla non corretta esecuzione della prestazione, lamentando difetti nei prodotti lavorati e minor quantitativo consegnato.
“Nei contratti con prestazioni corrispettive, in caso di denuncia di inadempienze reciproche, è necessario comparare il comportamento di ambo le parti per stabilire quale di esse, con riferimento ai rispettivi interessi ed alla oggettiva entità degli inadempimenti, si sia resa responsabile delle trasgressioni maggiormente rilevanti ed abbia causato il comportamento della controparte, nonché della conseguente alterazione del sinallagma. Tale accertamento, fondato sulla valutazione dei fatti e delle prove, rientra nei poteri del giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato” (Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 13627 del 30 maggio 2017);
“In tema di contratti con prestazioni corrispettive, in caso di inadempienze reciproche il giudice deve comparare il comportamento di entrambe le parti per stabilire quale di esse, con riferimento ai rispettivi interessi ed alla oggettiva entità degli inadempimenti, sia responsabile delle trasgressioni maggiormente rilevanti tali da influire sul comportamento della controparte, con conseguente alterazione del sinallagma”. (ex plurimis, Corte di Cassazione, ordinanza n. 3273/20) pagina 7 di 8 Parimenti non può trovare accoglimento la domanda in via riconvenzionale della parte convenuta volta ad ottenere il risarcimento del danno all'immagine in quanto non provato. Sul punto si segnala quanto espresso dalla Corte di Cassazione:
“In tema di risarcimento del danno non patrimoniale subìto dalle persone giuridiche, il pregiudizio arrecato ai diritti immateriali della personalità costituzionalmente protetti, ivi compreso quello all'immagine, può essere oggetto di allegazione e di prova anche attraverso l'indicazione degli elementi costitutivi e delle circostanze di fatto da cui desumerne, sebbene in via presuntiva, l'esistenza. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione di merito che aveva ritenuto non provato il danno alla reputazione commerciale lamentato da una società in conseguenza della propalazione giornalistica della notizia della non balneabilità del tratto di litorale in cui si trovava l'albergo dalla stessa gestito, nonostante fosse stata accertata la non veridicità di tale notizia, che era stata anche oggetto di successiva rettifica)”. (ex plurimis, Corte di Cassazione, Sez. 3 -
, Ordinanza n. 34026 del 18/11/2022);
“Il risarcimento del danno da lucro cessante richiede la prova del nesso causale e del pregiudizio effettivo e non può fondarsi solo su un'astratta e ipotetica possibilità di lucro, bensì su una situazione concreta, che consenta di ritenere fondata e attendibile tale possibilità. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza della Corte d'appello che aveva rigettato la domanda di risarcimento del danno da lucro cessante per violazione del diritto alla prelazione in un affitto di azienda, non avendo l'affittuaria provato che, in seguito alla disdetta, non aveva potuto svolgere altrove la medesima attività, né di averla svolta a condizioni più gravose o a fronte di una sensibile perdita dell'avviamento commerciale)”. (ex plurimis, Corte di Cassazione, Sez. 3 -
, Ordinanza n. 8758 del 02/04/2025) Ogni ulteriore questione resta assorbita in quanto sinora osservato che, invero, ha comportato il rigetto di entrambe le domande processuali, come articolate.
Spese di giudizio Stante la soccombenza reciproca delle parti si compensano le spese di giudizio.
PQM
Il Tribunale di Nocera Inferiore, come sopra costituito, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così provvede:
- rigetta le domande attoree per le ragioni di cui in parte motiva;
- rigetta le domande riconvenzionali di parte convenuta per le ragioni di cui in parte motiva;
Compensa integralmentele spese di giudizio. Così deciso, nella Camera di Consiglio del 16 giugno 2025
Il Giudice
dott. Simone Iannone
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di NOCERA INFERIORE Sezione Prima Civile
Il Tribunale di Nocera Inferiore, nella persona del Giudice, dott. Simone Iannone, ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. di r.g. 5268/2015 promossa da:
(c.f. e P. IVA , in persona del suo Amministratore Unico e Controparte_1 P.IVA_1 legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, in virtù di procura a margine dell'atto di citazione, dagli Avv.ti Domenico Letizia, Luisa Cacciapuoti e Carmine Bernard ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Maddaloni (CE) alla Via Francesco D'Assisi n. 14;
attore contro
, società in liquidazione n.47/2019, in persona dei Controparte_2
Curatori avv. Clemente Pecoraro e Dott. Vincenzo Grimaldi, giusta autorizzazione del G.D. del 30.07.2020, rappresentata e difesa, come da procura in calce all'atto di riassunzione del giudizio, dall'Avv. Daniela Genovese ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore sito in Nocera Inferiore alla via G. Citarella n.5;
convenuta
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Parte attrice, notificava atto di citazione convenendo in giudizio la società Controparte_1 con la quale aveva in precedenza stipulato contratto in virtù del quale la prima, Controparte_2 previa fornitura di stampi, accessori e presse, affidava alla seconda le lavorazioni di stampaggio termoplastico per la produzione di posate monouso, al fine di ottenere il risarcimento dei danni subiti:
- per la difettosa esecuzione e realizzazione dei materiali monouso;
- per il non corretto utilizzo dei macchinari consegnati per le lavorazioni e riconsegnati danneggiati e privi di alcuni componenti;
- per la mancata riconsegna di alcuni macchinari pagina 1 di 8 - e al fine di ottenere la restituzione di assegni consegnati alla parte convenuta a titolo di garanzia del successivo adempimento e non quale metodo di pagamento, quantificando la complessiva somma dovuta a titolo di risarcimento nel limite di € 260.000,00.
Si costituiva in giudizio la convenuta impugnando le pretese attoree e Controparte_2 contestando la ricostruzione dei fatti offerta da parte attrice. Nello specifico sosteneva la non imputabilità alla stessa di alcun inadempimento e che la risoluzione contrattuale tra le parti era consensualmente avvenuta:
- per obsolescenza dei macchinari originariamente forniti da parte attrice, il cui utilizzo determinava una perdita economica per la convenuta stante l'alto consumo energetico per il funzionamento;
- per scarsa manutenzione straordinaria sui macchinari cui era tenuta parte attrice:
- nonché per una consistente debitoria di parte attrice nei confronti della convenuta. Deduceva altresì che, in sede di risoluzione consensuale, parte attrice accettava la riconsegna dei macchinari senza redigere verbale di riconsegna, previa verifica da parte degli incaricati di parte attrice del corretto funzionamento dei cespiti, senza addurre contestazione alcuna e consegnando tre assegni (1) n° 0000045232 per l'importo di € 30.000,00, emesso in Napoli in data 10/08/2015 ; (2) n° 0000045235-08 per l'importo di € 37.911,15 emesso in Napoli in data 14/08/2015; (3) l'assegno n° 0000045238-11 per l'importo di € 62.040,17 emesso in Napoli in data 20/10/2015, a copertura integrale di quanto dovuto per il compimento dell'ultime lavorazioni, pari a complessivi € 129.951,32. Contestando il grave inadempimento della parte attrice, formulava in via riconvenzionale domanda risarcitoria per la complessiva somma di € 371.601,45 oltre interessi, oltre al risarcimento del danno all'immagine occorso da quantificarsi in via equitativa.
In data 15.09.2020, stante la dichiarazione di fallimento statuita con sentenza n. n.47/2019 pubblicata il 15.11.2019, con la quale la veniva dichiarata Controparte_3 Parte_1 fallita, con atto di riassunzione si costituiva nel presente giudizio la Controparte_2 facendo proprie le conclusioni di cui alla comparsa di costituzione con domanda riconvenzionale della società fallita.
La fase istruttoria, ritenuto superfluo l'espletamento della CTU, prevedeva unicamente l'espletamento della prova per testi.
La causa, precisate le conclusioni all' udienza del 05.02.2025, veniva trattenuta in decisione, con concessione di termini ex art. 190 c.p.c.
∗ ∗ ∗
Va, in via del tutto preliminare, chiarito come la domanda attorea verta in tema di inadempimento di contratto di lavorazione per conto terzi e risarcimento del danno. La domanda di parte attrice risulta infondata e non merita accoglimento.
pagina 2 di 8 Preliminarmente occorre osservare che tra le parti è intercorsa la risoluzione contrattuale per mutuo consenso già nel mese di agosto 2015, circostanza non contestata dalle parti in causa. Ad essere controverse tra le parti sono, invero, le ragioni di tale risoluzione contrattuale, ascrivendo ciascuna parte in lite la responsabilità all'altra.
Parte attrice lamentava la produzione di materiale difettoso ed in quantitativo minore rispetto a quanto richiesto e il danneggiamento dei macchinari restituiti dalla convenuta in quanto non correttamente utilizzati e la mancata riconsegna di alcuni componenti e di alcuni macchinari (MICROGEL - EUROSCHILLER e l'ASPIRATORE con KIT completo della ) Parte_2
Parte convenuta lamentava la mancata consegna di istruzioni circa la modalità di utilizzo dei macchinari, il mancato pagamento di somme dovute per le lavorazioni effettuate e chiedeva in via riconvenzionale il pagamento di dette somme oltre il risarcimento del danno per lucro cessante e per danno all'immagine.
Nel corso del giudizio parte attrice ha provato con deposito documentale di aver più volte contestato l'inesatto adempimento della parte convenuta come da varie contestazioni intercorse nell'anno 2015 sia in ordine al quantitativo prodotto, sia in ordine ai difetti del prodotto e alle tempistiche di produzione. Inoltre, ha depositato fatture rilasciate dalle società e alla quale venivano Pt_3 Pt_4 commissionate le riparazioni dei macchinari in uso alla convenuta nella vigenza del rapporto contrattuale a riprova della manutenzione effettuata.
Parte convenuta non ha fornito prova di aver puntualmente contestato – nel corso del rapporto - gli imputati inadempimenti comunicando con varie comunicazioni a mezzo mail la propria disponibilità ad addivenire ad una soluzione bonaria al fine di evitare l'insorgenza della lite. Tuttavia, al momento della riconsegna dei beni, non veniva redatto alcun verbale di riconsegna dal quale evincersi eventuali danni o malfunzionamenti dei macchinari, emersi e contestati da parte attrice solo successivamente alla riconsegna ed inoltre, ricevute le contestazioni in ordine agli asseriti danni ai macchinari, parte convenuta invitava parte attrice a non procedere alla riparazione in assenza di contraddittorio tra le parti. Pertanto, in assenza di prova, non può addebitarsi alcuna responsabilità in capo alla convenuta dei danni non immediatamente accertati e contestati. Parte attrice ha depositato, poi, perizia di parte a firma dell'Ing. che tuttavia Persona_1 non costituiscono piena prova dei danni asseriti, né in corso di causa è stata ammessa CTU stante la mancata prova del nesso causale tra la condotta tenuta dalla convenuta e gli asseriti danni ai macchinari riconsegnati senza contestazione alcuna da parte attrice, né, infine, risultano utili ai fini della prova e della quantificazione dei danni la relazione e le fatture depositate dalla parte attrice ed emesse dalla società dalle quali si evincono che le lavorazioni commissionate Pt_3 siano riferite a periodi precedenti alla riconsegna dei macchinari e solo parzialmente riferibili al periodo successivo alla riconsegna dei beni.
pagina 3 di 8 In ordine alla mancata ammissione delle CTU si segnala quanto espresso dalla Corte di Cassazione:
“La consulenza tecnica d'ufficio è mezzo istruttorio ( e non una prova vera e propria) sottratta alla disponibilità delle parti ed affidata al prudente apprezzamento del giudice di merito, rientrando nel suo potere discrezionale la valutazione di disporre la nomina dell'ausiliario giudiziario e la motivazione dell'eventuale diniego può anche essere implicitamente desumibile dal contesto generale delle argomentazioni svolte e dalla valutazione del quadro probatorio unitaramente considerato effettuata dal suddetto giudice”. (Ex plurimis, Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 15219 del 05/07/2007).
Inoltre, i testi di parte attrice escussi ing. (udienza 19.09.2018) e Persona_1 Tes_1
(udienza 26.01.2023) confermavano le circostanze dell'inesatto adempimento e delle
[...] contestazioni dello stesso e delle manutenzioni operate dalla società ai macchinari. Pt_3
Per ragioni di chiarezza espositiva, invero, verranno riprodotti i capi di prova funzionali alla presente decisione. Il teste (parte attrice), mentre sui capi n.ri 2, 3, 6, 7, 9 e 11 rispondeva di non Persona_1 saper nulla sul capo n.ri 12, 16 e 18 riferiva:
ADR sul capo n. 12: si, è vero, lo so perché ho visto la produzione ed ho riscontrato le anomalie indicate nel capitolo di prova.
ADR sul capo n. 16: i problemi indicati nel capitolo di prova c'erano, so che si sono appoggiati ad aziende esterne, ma quale azienda esterna in concreto hanno chiamato non so dirlo
ADR sul capo n. 18: non so dire in merito alle conseguenze contrattuali indicate nel capitolo predetto. Il teste, interrogato a prova contraria sui capitoli di prova di parte convenuta (III memoria) su domanda del Giudice, risponde:
ADR sul cap. a): non ne ho idea ADR: sul cap. d) non lo so, sono un tecnico e non conosco questi fatti di causa ADR: sul cap. e) non lo so, in quanto io le macchine le ho viste già quando stavano alla monoservice.
Il teste (parte attrice) tanto riferiva: Tes_1
ADR: Non ho rapporti di parentela, affinità o dipendenza con alcuna delle parti, né interesse nella causa. ADR: Conosco i fatti di causa perché, all'epoca dei fatti, ero il responsabile della produzione (dello stabilimento) della sito in Carinaro (CE). CP_1
A chiarimenti, su domanda dell'Avv. LETIZIA così risponde: Preciso di aver interrotto il rapporto di lavoro nel dicembre dell'anno 2019. Non ho cause in corso con la né ho mai fatto causa. Non ho mai avuto problemi. CP_1
Il teste, interrogato sui capitoli di cui alla II memoria ex art. 183 c. VI c.p.c. di parte attrice (risponde: ADR sul capo 2: confermo il capo. Sono stato lì almeno due o tre volte sicuro (forse anche qualcuna in più) per istruire il personale della . Preciso come noi abbiamo anche consegnato i manuali di CP_2
pagina 4 di 8 istruzione ed io personalmente mi mettevo vicino alla macchina, per insegnarne l'utilizzo al personale della . CP_2
ADR sul capo 3: è vero. Si producevano posate in generale e la produzione non rispettava i canoni di qualità ed era inferiore alle aspettative. Io, in uno ad un altro responsabile, vedevamo che le posate non erano conformi. I clienti ci contestavano la produzione, perché la rimandavano indietro e questo cagionava numerosi problemi all'azienda. Sulle modalità non so riferire, ma io personalmente, almeno verbalmente, molte volte ho contestato la produzione come lavorata.
ADR sul capo 6: nulla so riferire, perché non mi interessavo dei pagamenti.
ADR sul capo 7: nulla so riferire.
ADR sul capo 9: nulla so riferire.
ADR sul capo 11: ricordo solo che era un unico pacchetto, la lista l'ho fatta io, ma non ricordo se siano stati trattenuti o meno i beni indicati nel capitolo.
ADR sul capo 12: confermo. La quantità, peraltro, era molto inferiore rispetto a quella richiesta e prodotta dalla macchina che è programmata per produrre un totale di pezzi. E' una produzione standard, non si può produrre di più, né si deve produrre di meno e, in base a questa produzione, erano calcolate le vendite. Noi non riuscivano nemmeno a soddisfare le richieste e, peraltro, il quantitativo minore prodotto era restituito, poiché la maggior parte non conforme.
ADR sul capo 16: confermo il capo. Ricordo anche che la fosse un'azienda di Frosinone. Ci Pt_3 sono stato pure io, perché ho dovuto spiegare le carenze delle macchine. Possiamo dire che erano state maltrattate, ovvero private di una corretta ed ordinaria manutenzione. Prima l'ho riscontrato io come tecnico, poi, soprattutto, la avendomelo riferito personalmente quando mi recavo lì. Pt_3
ADR sul capo 18: confermo, In particolare, abbiamo rischiato di perdere due aziende grandi, tra le altre, ovvero la AG S.p.A., con sede in Bergamo/Brescia (non ricordo la provincia di riferimento precisa) e la a Parma. I clienti, alla fine, sono rimasti, perché la è stata CP_4 CP_1 costretta ad acquistare macchine nuove per far fronte alla produzione e non perdere i clienti. Tuttavia, abbiamo avuto una notevole riduzione delle vendite, in percentuale, a occhio e croce, anche intorno al 50%.
Pertanto, la domanda di parte attrice volta ad ottenere il risarcimento del danno, stante la mancata prova della riconducibilità dei danni ai macchinari alla condotta errata della convenuta, deve essere rigettata;
in esso, invero, è altresì assorbita la domanda di “restituzione degli assegni, su cui, peraltro, infra.
Parimenti la domanda riconvenzionale di parte convenuta volta ad ottenere il pagamento di quanto dovuto per le lavorazioni ultimate oltre che a titolo di risarcimento del danno deve essere rigettata in quanto infondata e non provata. Tra le parti risulta pacifica la risoluzione volontaria del contratto in essere e la riconsegna dei macchinari utilizzati dalla parte convenuta in assenza di verbale di riconsegna e di immediata contestazione degli asseriti danni ai macchinari, pertanto, non ascrivibili con certezza alla condotta della parte convenuta.
pagina 5 di 8 Sul punto utili risultano le dichiarazioni rese all'udienza del 19.09.2018 dal teste di parte convenuta l quale, escludendo qualsivoglia contestazione immediata in ordine Testimone_2 al mancato funzionamento dei macchinari, riferiva: ADR: Non ho rapporti di parentela, affinità né interesse nella causa. ADR: Conosco i fatti di causa perché all'epoca dei fatti ero dipendente della dal CP_2
10.08.2013 al 02.08.2018. Viene sentito sui capi, a prova contraria, della III memoria di parte convenuta: ADR sul cap. a): non è vero quanto alla fase di consegna;
ero presente al controllo e all'avvio delle produzioni dei macchinari di cui al capitolo, in quanto ero dipendente, ma con funzioni apicali;
quanto alla fase di riconsegna/restituzione le verifiche sono state fatte e nessuno dei macchinari, o stampi presentavano anomalie, avveniva a IC (FR); ADR: sul cap. d) non è vero che la risoluzione contrattuale è avvenuta per le ragioni di cui al capitolo di prova, ma per un'incrinazione dei rapporti commerciali, in quanto c'erano insoluti in CP_ essere di verso , mentre è vero che il rapporto è terminato per gli insoluti e CP_1 confermo anche il rilascio degli assegni bancari insoluti;
lo so, perché ero presente alla trattativa commerciale, tra cui anche la fase in cui si è conclusa;
ADR: sul cap. e) si, è vero, erano autorizzati a fare questo. Spesso si parlava con la , non Parte_5 mi ricordo chi ha autorizzato quanto previsto al capitolo, ma ricordo che ciò sia avvenuto sicuramente per telefono e non escludo che possa esserci qualche comunicazione scritta.
In ordine, infine, agli assegni postdatati consegnati alla convenuta da parte attrice, quest'ultima eccepiva che gli assegni:
- n° 0000045232 per l'importo di € 30.000,00, emesso in Napoli in data 10/08/2015 ;
- n° 0000045235-08 per l'importo di € 37.911,15 emesso in Napoli in data 14/08/2015;
- n° 0000045238-11 per l'importo di € 62.040,17 emesso in Napoli in data 20/10/2015, postdatati, venivano consegnati con funzione di garanzia dei futuri pagamenti e che gli stessi non venivano effettuati stante gli inadempimenti contestati alla convenuta. Parte convenuta eccepiva che la normale funzione degli assegni è quella del metodo di pagamento e non di garanzia di adempimenti futuri e che tali assegni venivano emessi per il pagamento di quanto dovuto per le lavorazioni eseguite. Orbene, sebbene gli assegni vadano correttamente qualificati come metodo di pagamento e l'ordinamento non ritenga meritevoli di tutela gli interessi perseguiti dalle parti con l'emissione degli assegni postdatati, non deve escludersi la lora ammissibilità quali promesse di pagamento (ma, non di certo, di garanzia, non essendo uno strumento idoneo, ex lege, a tale scopo); naturalmente qualora venga proposta un'azione giudiziale idonea allo scopo, differentemente dal caso di specie, dove, invece, oggetto del processo non ha riguardato la promessa di pagamento insita nel titolo, ma il rapporto causale sottostante, su cui si è detto ampiamente supra. Sul punto si segnala quanto espresso dalla Corte di Cassazione:
“In tema di reddito di impresa, l'assegno in bianco o postdatato rilasciato a fini di garanzia dell'esatto adempimento di un'obbligazione – ancorché nullo in quanto contrario alle norme imperative contenute negli artt. 1 e 2 R.D. n. 1736 del 1933 – vale come promessa di pagamento a norma dell'art. 1988 c.c. o come titolo pagabile a vista, implicando l'adempimento dell'obbligazione pagina 6 di 8 garantita l'obbligo del creditore di restituire l'importo da esso portato che, pertanto, non determina accrescimento dell'imponibile, né integra reddito, né deve essere iscritto tra i componenti positivi di reddito”. (ex plurimis, Corte di Cassazione, sez. 5 , Sentenza n. 1437 del 25/01/2021);
“L'emissione di un assegno in bianco o postdatato, cui di regola si fa ricorso per realizzare il fine di garanzia - nel senso che esso è consegnato a garanzia di un debito e deve essere restituito al debitore qualora questi adempia regolarmente alla scadenza della propria obbligazione, rimanendo nel frattempo nelle mani del creditore come titolo esecutivo da far valere in caso di inadempimento -, è contrario alle norme imperative contenute negli artt. 1 e 2 del r.d. n. 1736 del 1933 e dà luogo ad un giudizio negativo sulla meritevolezza degli interessi perseguiti dalle parti, alla luce del criterio della conformità a norme imperative, all'ordine pubblico ed al buon costume, enunciato dall'art. 1343 c.c., sicché, non viola il principio dell'autonomia contrattuale sancito dall'art. 1322 c.c. il giudice che, in relazione a tale assegno, dichiari nullo il patto di garanzia e sussistente la promessa di pagamento di cui all'art. 1988 c.c.”. (ex plurimis, Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 10710 del 24/05/2016);
“La postdatazione dell'assegno non comporta la nullità del titolo, ma solo del relativo patto per contrarietà a norme imperative, poste a tutela della buona fede e della regolare circolazione dei titoli di credito, consentendo al creditore di esigere immediatamente il pagamento, anche se l'assegno non può, tuttavia, valere come titolo esecutivo, dovendosi considerare con bollo irregolare, senza che abbia, a tal fine, rilievo la successiva eventuale regolarizzazione fiscale”. (ex plurimis, Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 5069 del 03/03/2010).
Nel giudizio de quo parte attrice ha contestato l'inadempimento della parte convenuta e quest'ultima non ha fornito prova di aver adempiuto correttamente la propria prestazione. Pertanto, la domanda riconvenzionale di parte convenuta è infondata e non merita accoglimento. Dalla documentazione depositata dalla parte attrice e dalla prova testi espletata si evince che nel corso del rapporto contrattuale intercorso tra le parti, la parte attrice abbia più volte contestato l'inadempimento della parte convenuta in ordine alla non corretta esecuzione della prestazione, lamentando difetti nei prodotti lavorati e minor quantitativo consegnato.
“Nei contratti con prestazioni corrispettive, in caso di denuncia di inadempienze reciproche, è necessario comparare il comportamento di ambo le parti per stabilire quale di esse, con riferimento ai rispettivi interessi ed alla oggettiva entità degli inadempimenti, si sia resa responsabile delle trasgressioni maggiormente rilevanti ed abbia causato il comportamento della controparte, nonché della conseguente alterazione del sinallagma. Tale accertamento, fondato sulla valutazione dei fatti e delle prove, rientra nei poteri del giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato” (Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 13627 del 30 maggio 2017);
“In tema di contratti con prestazioni corrispettive, in caso di inadempienze reciproche il giudice deve comparare il comportamento di entrambe le parti per stabilire quale di esse, con riferimento ai rispettivi interessi ed alla oggettiva entità degli inadempimenti, sia responsabile delle trasgressioni maggiormente rilevanti tali da influire sul comportamento della controparte, con conseguente alterazione del sinallagma”. (ex plurimis, Corte di Cassazione, ordinanza n. 3273/20) pagina 7 di 8 Parimenti non può trovare accoglimento la domanda in via riconvenzionale della parte convenuta volta ad ottenere il risarcimento del danno all'immagine in quanto non provato. Sul punto si segnala quanto espresso dalla Corte di Cassazione:
“In tema di risarcimento del danno non patrimoniale subìto dalle persone giuridiche, il pregiudizio arrecato ai diritti immateriali della personalità costituzionalmente protetti, ivi compreso quello all'immagine, può essere oggetto di allegazione e di prova anche attraverso l'indicazione degli elementi costitutivi e delle circostanze di fatto da cui desumerne, sebbene in via presuntiva, l'esistenza. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione di merito che aveva ritenuto non provato il danno alla reputazione commerciale lamentato da una società in conseguenza della propalazione giornalistica della notizia della non balneabilità del tratto di litorale in cui si trovava l'albergo dalla stessa gestito, nonostante fosse stata accertata la non veridicità di tale notizia, che era stata anche oggetto di successiva rettifica)”. (ex plurimis, Corte di Cassazione, Sez. 3 -
, Ordinanza n. 34026 del 18/11/2022);
“Il risarcimento del danno da lucro cessante richiede la prova del nesso causale e del pregiudizio effettivo e non può fondarsi solo su un'astratta e ipotetica possibilità di lucro, bensì su una situazione concreta, che consenta di ritenere fondata e attendibile tale possibilità. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza della Corte d'appello che aveva rigettato la domanda di risarcimento del danno da lucro cessante per violazione del diritto alla prelazione in un affitto di azienda, non avendo l'affittuaria provato che, in seguito alla disdetta, non aveva potuto svolgere altrove la medesima attività, né di averla svolta a condizioni più gravose o a fronte di una sensibile perdita dell'avviamento commerciale)”. (ex plurimis, Corte di Cassazione, Sez. 3 -
, Ordinanza n. 8758 del 02/04/2025) Ogni ulteriore questione resta assorbita in quanto sinora osservato che, invero, ha comportato il rigetto di entrambe le domande processuali, come articolate.
Spese di giudizio Stante la soccombenza reciproca delle parti si compensano le spese di giudizio.
PQM
Il Tribunale di Nocera Inferiore, come sopra costituito, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così provvede:
- rigetta le domande attoree per le ragioni di cui in parte motiva;
- rigetta le domande riconvenzionali di parte convenuta per le ragioni di cui in parte motiva;
Compensa integralmentele spese di giudizio. Così deciso, nella Camera di Consiglio del 16 giugno 2025
Il Giudice
dott. Simone Iannone
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