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Sentenza 3 giugno 2024
Sentenza 3 giugno 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 03/06/2024, n. 1199 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 1199 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2024 |
Testo completo
N. R.G. 239/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati:
Dr. Giovanni Salina Presidente
Dr. Manuela Velotti Giudice Dr.ssa Silvia Romagnoli Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. R.G. 239/2024 promossa da:
in proprio e quale l.r.p.t. di Parte_1 Parte_2
(C.F. )
[...] P.IVA_1 rappresentato e difeso da Avv. MERCIARI MORENO con domicilio eletto in VIA RADICI IN
PIANO 48/A 41049 SASSUOLO RECLAMANTE contro n Controparte_1 persona del curatore, rappresentato e difeso da Avv. BIGRETTI MARRCO con domicilio eletto presso il suo studio in MODENA Via Emilia Est n. 18/2
(C.F. ) rappresentato e difeso da Avv. PIRANI Parte_3 C.F._1
DAVIDE con domicilio eletto in Via Volturno 6 MIRANDOLA
RESISTENTI
OGGETTO: RECLAMO EX ART. 51 CCII
Le parti hanno concluso come da note scritte depositate telematicamente per l'udienza cartolare ex art. 127 ter c.p.c. del 17.5.2024
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con reclamo ex art. 51 CCII depositato in data 14.2.2024 quale l.r. e socio Parte_1 illimitatamente responsabile di S.N.C. instava per Parte_2 la revoca della liquidazione giudiziale disposta con sentenza del Tribunale di Modena n. 4/24 pubblicata il 15.1.2024.
Con la sentenza impugnata il Tribunale – su ricorso di lavoratrice Parte_3 dipendente creditrice di € 98.596,92, oltre interessi e spese, per retribuzioni impagate, in virtù di decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo e successivo pignoramento mobiliare con esito negativo – dichiarava l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della società e del socio accomandatario ritenendo superata la soglia dei debiti scaduti e impagati ex art. 49/5° co. Pt_1
CCII (30 mila) e comunque non assolto l'onere della prova, a carico del debitore benchè costituito, del mancato superamento dei limiti dimensionali ex art. 2/1° lett. d) CCII, in particolare della soglia dei debiti come emergenti dalla dichiarazione dei redditi dell'anno 2000 in misura superiore ad oltre
800 mila euro, ritenendo altresì l'insolvenza dell'impresa sulla base - oltre che dell'ammontare del debito scaduto e di altri verso creditori istituzionali emersi dalle informative acquisite - del pignoramento negativo, della cessazione dell'attività e della cancellazione della società dal registro imprese, dell'ingente esposizione debitoria emergente anche dall'ultima dichiarazione dei redditi.
Reclama il socio anche per la società sostenendo che il dato dei debiti emergente dalla dichiarazione dei redditi del 2020 non aveva tenuto conto i) di pagamenti eseguiti in favore di banche, dipendenti e fornitori con le provviste ricavate dalla vendita del capannone e della casa di abitazione effettuate nel 2020, cosicchè l'esposizione debitoria della società emergente dalla dichiarazione dei redditi dell'anno 2020 non superava la soglia di legge e consisteva all'attualità oltre al credito di € 98.596,92 in linea capitale della , in crediti erariali di € 130.003,89 in linea capitale. Parte_3
Si costituiva il curatore esponendo che pur emergendo una discrepanza tra i dati di bilancio al
31.12.2020 (situazione debitoria inferiore) e i dati riportati nella dichiarazione dei redditi del 2020, la soglia dei 500.000 euro richiesti per l'apertura della procedura era comunque ampiamente superata;
rilevava inoltre che le insinuazioni al passivo per cui aveva proposto l'ammissione ammontavano ad
€ 419.453,09; che inoltre il dato dei ricavi emergente dall'ispezione sul sito di ADE era sopra soglia sia nel 2020 che nel 2021 sebbene per entrambi gli esercizi il dato risultante dalla dichiarazione dei redditi (Unico 2021 e 2022) risultasse sotto-soglia; che quanto ai pagamenti fatti con la provvista della vendita del capannone, solo quello di € 18.000 aveva ridotto l'esposizione debitoria della società verso il ceto bancario, perché quello di 80.000 come quello di 27.000 erano andati a beneficio di CP_2
[... altra società del che quanto ai pagamenti in favore di dipendenti ( e Pt_1 Parte_3
essi non intaccavano il dato debitorio del 2020 per TFR, siccome riferibili unicamente al debito Per_1 per retribuzioni;
che in definitiva per l'anno 2020 il dato dei debiti era comunque superiore alla soglia di legge (500 mila) e per gli anni 2020 e 2021 anche quello dei ricavi (200 mila).
Si è costituito il creditore istante chiedendo la conferma della dichiarata liquidazione giudiziale, deducendo in sostanza le medesime argomentazioni espresse dal curatore.
La corte in esito a udienza cartolare del 17.5.2024 si è riservata la decisione.
Nelle note conclusive le parti insistevano nelle domande e argomentazioni già svolte, il curatore producendo lo stato passivo reso esecutivo in data 9.5.2024, il reclamante sostenendo che il dato emergente dallo stato passivo esecutivo confermava l'assenza del requisito della soglia dei debiti.
§§§§§§
Emerge dalla documentazione prodotta dal reclamante che il pagamento della vendita del capannone Cont è avvenuto con due assegni circolari, uno di € 80.000 intestato a e l'altro di € 95.000 intestato al notaio rogante Dr. somma ricevuta in deposito dal medesimo ex art. 1 co. 63 Persona_2 lett. c) L. 147/2013 (per l'eventualità di iscrizioni pregiudizievoli nelle more tra la stipula e la trascrizione dell'atto), successivamente attinta per pagamenti su delega del emerge Pt_1 tuttavia dalla stessa documentazione prodotta dal reclamante e dalle contestazioni e produzioni delle Cont parti resistenti che il pagamento di 80.000 venne fatto in favore di non per l'esposizione Con debitoria della fallita ma per quella di a seguito di proposta transattiva accettata dalla banca (doc.4 ); che il pagamento di 27.000 venne delegato dal In nome e per Parte_3 Pt_1 Con conto di ” (doc. 5 reclamante) dunque ancora in favore dell'altra società al medesimo riconducibile, che il pagamento in favore della creditrice istante di € 28.831,05 era Parte_3 per retribuzioni e non per TFR, così come il pagamento in favore di di 60.059,38 Persona_3 effettuato con parte del ricavato della vendita della casa di abitazione.
In definitiva, il dato dei debiti emergente della dichiarazione dei redditi dell'anno 2020 su cui si è basata la sentenza reclamata è sostanzialmente da confermare, perché l'unico pagamento a parziale estinzione dell'esposizione della fallita con le banche è quello di 18.000 (a favore di Controparte_4 per “recupero crediti ”, cfr. doc. 5 reclamante) sicchè il dato dei debiti verso il Controparte_5 ceto bancario è da ridurre di soli € 18.000; il debito per TFR nei confronti dei dipendenti è rimasto inalterato;
il debito verso fornitori è tutt'al più da ridurre di € 24.000,00 (in favore di , doc. 7 Org_1 reclamante), sicchè resta ampiamente superata la soglia del 500 mila euro ex art. 2 lett. d) CCII.
Non è dirimente il dato dello passivo esecutivo (€ 419.453,09) che come noto viene redatto sulla base delle domande di ammissione e non è idoneo a superare il dato dell'indebitamento risultante dalle scritture contabili della società, non adeguatamente smentito né in sede fallimentare né nella presente fase di reclamo.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo, secondo i criteri e parametri di cui a D.M. 10.3.2014 n. 55 e successive modifiche, avuto riguardo alla tabella dei giudizi innanzi alla corte di appello (n. 12), tenuto conto dei valori medi dei compensi previsti per lo scaglione di valore della causa (valore indeterminato con rimando ex art. 5/6° co. D.M. cit. allo scaglione fino ad € 26.000 tenuto conto dell'oggetto e della complessità della controversia) con abbattimento del compenso per l'attività istruttoria/di trattazione, oltre 15% per spese generali ex art. 2 D.M. cit.
Il rigetto del gravame comporta l'applicazione dell'art. 13, co. 1 quater del D.P.R. n. 115/2002 (T.U. spese di giustizia) sull'obbligo di versamento del doppio contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte di Appello, ogni diversa istanza, domanda ed eccezione disattesa, così provvede: in rigetto del proposto reclamo
CONFERMA la dichiarazione di liquidazione giudiziale di cui a sentenza del Tribunale di Modena
n. 4/24 pubblicata il 15.1.2024
CONDANNA parte reclamante al rimborso in favore delle altre parti costituite delle spese del reclamo che liquida per ciascun avente diritto in € 4.000,00 oltre 15% per spese generali ed oltre accessori di legge.
DICHIARA la ricorrenza delle condizioni per l'applicazione dell'art. 13, co. 1 quater DPR 115/2002
Così deciso nella camera di consiglio della Corte di Appello di Bologna in data 28.5.2024.
Il Consigliere est.
Dr.ssa Silvia Romagnoli
Il Presidente
Dr. Giovanni Salina
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati:
Dr. Giovanni Salina Presidente
Dr. Manuela Velotti Giudice Dr.ssa Silvia Romagnoli Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. R.G. 239/2024 promossa da:
in proprio e quale l.r.p.t. di Parte_1 Parte_2
(C.F. )
[...] P.IVA_1 rappresentato e difeso da Avv. MERCIARI MORENO con domicilio eletto in VIA RADICI IN
PIANO 48/A 41049 SASSUOLO RECLAMANTE contro n Controparte_1 persona del curatore, rappresentato e difeso da Avv. BIGRETTI MARRCO con domicilio eletto presso il suo studio in MODENA Via Emilia Est n. 18/2
(C.F. ) rappresentato e difeso da Avv. PIRANI Parte_3 C.F._1
DAVIDE con domicilio eletto in Via Volturno 6 MIRANDOLA
RESISTENTI
OGGETTO: RECLAMO EX ART. 51 CCII
Le parti hanno concluso come da note scritte depositate telematicamente per l'udienza cartolare ex art. 127 ter c.p.c. del 17.5.2024
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con reclamo ex art. 51 CCII depositato in data 14.2.2024 quale l.r. e socio Parte_1 illimitatamente responsabile di S.N.C. instava per Parte_2 la revoca della liquidazione giudiziale disposta con sentenza del Tribunale di Modena n. 4/24 pubblicata il 15.1.2024.
Con la sentenza impugnata il Tribunale – su ricorso di lavoratrice Parte_3 dipendente creditrice di € 98.596,92, oltre interessi e spese, per retribuzioni impagate, in virtù di decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo e successivo pignoramento mobiliare con esito negativo – dichiarava l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della società e del socio accomandatario ritenendo superata la soglia dei debiti scaduti e impagati ex art. 49/5° co. Pt_1
CCII (30 mila) e comunque non assolto l'onere della prova, a carico del debitore benchè costituito, del mancato superamento dei limiti dimensionali ex art. 2/1° lett. d) CCII, in particolare della soglia dei debiti come emergenti dalla dichiarazione dei redditi dell'anno 2000 in misura superiore ad oltre
800 mila euro, ritenendo altresì l'insolvenza dell'impresa sulla base - oltre che dell'ammontare del debito scaduto e di altri verso creditori istituzionali emersi dalle informative acquisite - del pignoramento negativo, della cessazione dell'attività e della cancellazione della società dal registro imprese, dell'ingente esposizione debitoria emergente anche dall'ultima dichiarazione dei redditi.
Reclama il socio anche per la società sostenendo che il dato dei debiti emergente dalla dichiarazione dei redditi del 2020 non aveva tenuto conto i) di pagamenti eseguiti in favore di banche, dipendenti e fornitori con le provviste ricavate dalla vendita del capannone e della casa di abitazione effettuate nel 2020, cosicchè l'esposizione debitoria della società emergente dalla dichiarazione dei redditi dell'anno 2020 non superava la soglia di legge e consisteva all'attualità oltre al credito di € 98.596,92 in linea capitale della , in crediti erariali di € 130.003,89 in linea capitale. Parte_3
Si costituiva il curatore esponendo che pur emergendo una discrepanza tra i dati di bilancio al
31.12.2020 (situazione debitoria inferiore) e i dati riportati nella dichiarazione dei redditi del 2020, la soglia dei 500.000 euro richiesti per l'apertura della procedura era comunque ampiamente superata;
rilevava inoltre che le insinuazioni al passivo per cui aveva proposto l'ammissione ammontavano ad
€ 419.453,09; che inoltre il dato dei ricavi emergente dall'ispezione sul sito di ADE era sopra soglia sia nel 2020 che nel 2021 sebbene per entrambi gli esercizi il dato risultante dalla dichiarazione dei redditi (Unico 2021 e 2022) risultasse sotto-soglia; che quanto ai pagamenti fatti con la provvista della vendita del capannone, solo quello di € 18.000 aveva ridotto l'esposizione debitoria della società verso il ceto bancario, perché quello di 80.000 come quello di 27.000 erano andati a beneficio di CP_2
[... altra società del che quanto ai pagamenti in favore di dipendenti ( e Pt_1 Parte_3
essi non intaccavano il dato debitorio del 2020 per TFR, siccome riferibili unicamente al debito Per_1 per retribuzioni;
che in definitiva per l'anno 2020 il dato dei debiti era comunque superiore alla soglia di legge (500 mila) e per gli anni 2020 e 2021 anche quello dei ricavi (200 mila).
Si è costituito il creditore istante chiedendo la conferma della dichiarata liquidazione giudiziale, deducendo in sostanza le medesime argomentazioni espresse dal curatore.
La corte in esito a udienza cartolare del 17.5.2024 si è riservata la decisione.
Nelle note conclusive le parti insistevano nelle domande e argomentazioni già svolte, il curatore producendo lo stato passivo reso esecutivo in data 9.5.2024, il reclamante sostenendo che il dato emergente dallo stato passivo esecutivo confermava l'assenza del requisito della soglia dei debiti.
§§§§§§
Emerge dalla documentazione prodotta dal reclamante che il pagamento della vendita del capannone Cont è avvenuto con due assegni circolari, uno di € 80.000 intestato a e l'altro di € 95.000 intestato al notaio rogante Dr. somma ricevuta in deposito dal medesimo ex art. 1 co. 63 Persona_2 lett. c) L. 147/2013 (per l'eventualità di iscrizioni pregiudizievoli nelle more tra la stipula e la trascrizione dell'atto), successivamente attinta per pagamenti su delega del emerge Pt_1 tuttavia dalla stessa documentazione prodotta dal reclamante e dalle contestazioni e produzioni delle Cont parti resistenti che il pagamento di 80.000 venne fatto in favore di non per l'esposizione Con debitoria della fallita ma per quella di a seguito di proposta transattiva accettata dalla banca (doc.4 ); che il pagamento di 27.000 venne delegato dal In nome e per Parte_3 Pt_1 Con conto di ” (doc. 5 reclamante) dunque ancora in favore dell'altra società al medesimo riconducibile, che il pagamento in favore della creditrice istante di € 28.831,05 era Parte_3 per retribuzioni e non per TFR, così come il pagamento in favore di di 60.059,38 Persona_3 effettuato con parte del ricavato della vendita della casa di abitazione.
In definitiva, il dato dei debiti emergente della dichiarazione dei redditi dell'anno 2020 su cui si è basata la sentenza reclamata è sostanzialmente da confermare, perché l'unico pagamento a parziale estinzione dell'esposizione della fallita con le banche è quello di 18.000 (a favore di Controparte_4 per “recupero crediti ”, cfr. doc. 5 reclamante) sicchè il dato dei debiti verso il Controparte_5 ceto bancario è da ridurre di soli € 18.000; il debito per TFR nei confronti dei dipendenti è rimasto inalterato;
il debito verso fornitori è tutt'al più da ridurre di € 24.000,00 (in favore di , doc. 7 Org_1 reclamante), sicchè resta ampiamente superata la soglia del 500 mila euro ex art. 2 lett. d) CCII.
Non è dirimente il dato dello passivo esecutivo (€ 419.453,09) che come noto viene redatto sulla base delle domande di ammissione e non è idoneo a superare il dato dell'indebitamento risultante dalle scritture contabili della società, non adeguatamente smentito né in sede fallimentare né nella presente fase di reclamo.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo, secondo i criteri e parametri di cui a D.M. 10.3.2014 n. 55 e successive modifiche, avuto riguardo alla tabella dei giudizi innanzi alla corte di appello (n. 12), tenuto conto dei valori medi dei compensi previsti per lo scaglione di valore della causa (valore indeterminato con rimando ex art. 5/6° co. D.M. cit. allo scaglione fino ad € 26.000 tenuto conto dell'oggetto e della complessità della controversia) con abbattimento del compenso per l'attività istruttoria/di trattazione, oltre 15% per spese generali ex art. 2 D.M. cit.
Il rigetto del gravame comporta l'applicazione dell'art. 13, co. 1 quater del D.P.R. n. 115/2002 (T.U. spese di giustizia) sull'obbligo di versamento del doppio contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte di Appello, ogni diversa istanza, domanda ed eccezione disattesa, così provvede: in rigetto del proposto reclamo
CONFERMA la dichiarazione di liquidazione giudiziale di cui a sentenza del Tribunale di Modena
n. 4/24 pubblicata il 15.1.2024
CONDANNA parte reclamante al rimborso in favore delle altre parti costituite delle spese del reclamo che liquida per ciascun avente diritto in € 4.000,00 oltre 15% per spese generali ed oltre accessori di legge.
DICHIARA la ricorrenza delle condizioni per l'applicazione dell'art. 13, co. 1 quater DPR 115/2002
Così deciso nella camera di consiglio della Corte di Appello di Bologna in data 28.5.2024.
Il Consigliere est.
Dr.ssa Silvia Romagnoli
Il Presidente
Dr. Giovanni Salina