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Sentenza 27 maggio 2025
Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 27/05/2025, n. 1780 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 1780 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Santa Maria Capua Vetere
Terza Sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Ambra Alvano ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 8570/2017 promossa da:
(C.F. ), rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso dall'Avv. Viviana Ruta, presso il cui studio in Mondragone, alla Via eucalipti n. 11, è elettivamente domiciliato;
APPELLANTE contro
- (C.F. e P.IVA in Controparte_1 P.IVA_1
qualità di impresa designata per la liquidazione dei danni a carico del
Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, in persona di suoi ll.rr.p.t, rappresentata e difesa dall'Avv. Gennaro D'Andria, presso il cui studio sito in Caserta (CE), alla Via Renella n. 65, è elettivamente domiciliata;
APPELLATA
OGGETTO: appello avverso sentenza del Giudice di Pace
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
, ha proposto tempestivo appello avverso la sentenza Parte_1
n. 841/2017 con la quale il Giudice di Pace di Carinola ha parzialmente accolto la sua domanda volta al risarcimento dei danni derivanti dalle lesioni personali patite nel sinistro stradale verificatosi l'08.12.2015, alle ore 13:00 circa, in Mondragone (CE) accertando la pari responsabilità ex art. 2054 c.c. del danneggiato. Precisamente, l'attore riferiva che in dette circostanze di tempo e di luogo, percorrendo la Via Incaldana, in direzione mare, nei pressi dell'agriturismo “Villa Giuffrida”, la ruota anteriore della bicicletta che conduceva veniva impattata dalla parte laterale anteriore destra di un'autovettura, non meglio identificata, provocandone la caduta a terra.
Il conducente dell'automobile non si fermava a prestare soccorso, dandosi alla fuga.
L'attore, poi, quanto alla ricostruzione degli eventi successivi al sinistro, rappresentava di essersi recato al Pronto Soccorso della Clinica
“Pineta Grande” di Castelvolturno solo nella serata dell'08.12.2015 intorno alle 18:30, quando il dolore al braccio era divenuto insopportabile, ove i medici gli diagnosticarono un trauma al gomito sinistro, con imponente ematoma con flc.
Successivamente, in data 16.02.2015 il si recava presso la Pt_1
stazione dei C.C. di Mondragone per sporgere denuncia contro ignoti.
Ascrivendo la responsabilità del sinistro esclusivamente all'ignoto automobilista, l'istante chiedeva la condanna della convenuta compagnia assicurativa al pagamento di € 5.000,00, quale risarcimento delle lesioni subite, ed in subordine della maggiore o minore somma accertata in giudizio, mediante C.T.U.
Nel giudizio di primo grado la compagnia di assicurazione rimaneva contumace e veniva espletata la prova testimoniale di un solo teste.
Precisate le conclusioni, il Giudice di Pace di Carinola ha accolto parzialmente la domanda dell'attore, ritenendo sussistente nella causazione dell'evento, il concorso di colpa ex art. 2054 c.c., non avendo il Pt_1
assolto al proprio onere probatorio.
A fondamento del presente appello, ha eccepito: 1) Parte_1
la carenza assoluta di motivazione in ordine alla dinamica del fatto oggetto di giudizio con conseguente illegittimo riconoscimento del concorso di colpa dell'istante; 2) la falsa ed erronea interpretazione dell'istruttoria processuale;
3) in subordine, l'erronea ed inesatta quantificazione del quantum debeatur. In riforma dell'appellata sentenza ha concluso chiedendo al Tribunale di accogliere la domanda proposta e di condannare la compagnia di assicurazione al pagamento della somma di € 4.500,00, quale risarcimento delle lesioni subite ovvero al pagamento della maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, oltre interessi e spese.
Si è costituita nel giudizio di Appello, la Controparte_2 eccependo, in via preliminare, l'inammissibilità dell'appello proposto per violazione dell'art. 342 c.p.c. Nel merito si è opposta alle avverse pretese e domande, chiedendo il rigetto dell'appello, per tutte le ragioni indicate in comparsa.
Espletata CTU, la causa è stata assegnata alla scrivente in data
16.09.2024 ed assunta in decisione con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. all'udienza del 05.12.2024.
*
L'appello è parzialmente fondato e deve essere accolto nei limiti di seguito indicati.
Premessa.
Giova partire dal presupposto che l'appello è mezzo di gravame limitato alle specifiche questioni avanzate dalle parti nell'atto di appello, principale o incidentale o in via di riproposizione mera, sulla base del principio tantum devolutum quantum appellatum (arg. ex art. 342 c.p.c. -
346 c.p.c.). Inoltre, l'accoglimento dell'appello principale rende necessario l'esame delle domande ed eccezioni proposte dall'appellato in primo grado, rimaste assorbite, nei limiti in cui siano state riproposte ex art. 346 c.p.c. nel giudizio di appello (sulla tempestività della stessa v. Sez. Unite, sentenza n.
7940 del 2019). Pertanto, in relazione alle eccezioni e domande non riproposte, le stesse devono ritenersi rinunciate ex art. 346 c.p.c..Inoltre, il giudice di appello, nel confermare la sentenza di primo grado, può, senza violare il principio dispositivo, anche d'ufficio, correggerne, modificarne ed integrarne la motivazione, purché la modifica non concerna statuizioni adottate dal primo giudice con efficacia di giudicato e non si basi su elementi probatori che non siano già acquisiti al processo (cfr. Cass. Civ. n. 4945/1987, conforme: Cass. n. 696/2002; Cass. n. 4889/2016; Cass. n.
17681/2021).
Sulla scorta di detti principi, non avendo l'appellato proposto appello incidentale, risulta coperto da giudicato sia l'accertamento del fatto storico, sia quello del nesso causale tra detto fatto e il danno. Trattandosi inoltre di sinistro con veicolo rimasto non identificato, incontra la preclusione del giudicato anche tutta l'indagine diretta a constatare l'impossibilità di identificare il conducente del veicolo coinvolto nel sinistro.
È stato invece contestato dalla parte appellante sia il riconoscimento del concorso di colpa, sia il quantum debeatur – affidato, nella prospettiva dell'appellante, dal Giudice di prime cure ad un giudizio privo di alcun supporto tecnico–scientifico e motivazione.
Nel merito.
Tanto premesso, i primi due motivi di appello – con cui in sostanza l'appellante si duole dell'errato accertamento del proprio concorso di colpa, per erronea interpretazione degli esiti dell'istruttoria e dell'omessa motivazione sul punto - sono infondati.
Invero, si osserva che la dinamica dell'incidente è stata affidata al narrato dell'unico testimone escusso, , il quale così ebbe Testimone_1
a dichiarare: “Ricordo di aver visto l'autovettura che mi precedeva, di cui non ricordo il modello, urtare la bicicletta sulla quale procedeva il Sig.
[...]
”; …“Vedendolo cadere mi sono fermato e mi sono avvicinato”; Pt_1
…“Ricordo che lamentava dolori al braccio sinistro”.
È noto che in tema di scontro tra veicoli, la nota regola della presunzione di pari colpa, di cui all'art. 2054 comma II c.c., trova applicazione quando, in esito all'istruzione e dopo attenta valutazione di tutte le prove raccolte, il giudice venga comunque a trovarsi nella impossibilità di ricostruire la dinamica del sinistro ed attribuire le rispettive colpe.
Deve escludersi che il giudice, il quale abbia accertato la colpa di uno dei conducenti, possa esimersi dal verificare il comportamento dell'altro, onde stabilire se quest'ultimo abbia o meno osservato le norme sulla circolazione stradale ed i normali precetti della prudenza (Cass., sez. III, 15-
12-2000, n. 15847).
Da ciò ne consegue che, quando vi sia una colpa, anche ritenuta grave, addebitabile ad uno dei soggetti, l'altro non è esonerato dall'onere di provare di aver fatto tutto il possibile per evitare l'evento.
In generale, per superare la presunzione di colpa di cui all'art. 2054, comma 2, c.c., occorre dunque dimostrare che: (a) il sinistro è dovuto al comportamento colposo esclusivo di uno solo dei conducenti;
(b) l'altro conducente si sia, per converso, esattamente uniformato alle norme della circolazione ed a quelle di comune prudenza (Cass., sez. III, 22-09-2000, n.
12524).
È stato così coerentemente statuito dalla S.C. che, in tema di responsabilità civile da sinistro stradale, l'accertamento in concreto di una condotta di guida gravemente colposa da parte di uno dei conducenti coinvolti solleva l'altro dall'onere di vincere la presunzione di pari responsabilità, di cui all'art. 2054, comma 2, c.c., solo quando la colpa concreta dell'uno sia stata tale da rendere teoricamente impossibile qualunque manovra salvifica da parte dell'altro, con la conseguenza che non
è possibile attribuire l'intera responsabilità ad uno solo dei conducenti ove non sia possibile stabilire in concreto se l'altro abbia avuto la possibilità, almeno teorica, di evitare la collisione - Cassazione civile sez. III -
20/11/2024, n. 29927.
È pertanto falsamente applicato l'art. 2054, comma 2, c.c., se il giudice attribuisca l'intera responsabilità ad uno solo dei conducenti, nonostante non possa stabilire in concreto se l'altro conducente abbia avuto la possibilità almeno teorica di evitare la collisione (Cassazione civile sez. III -
20/11/2024, n. 29927).
Deve poi osservarsi che detti principi trovano sicura applicazione anche in caso di scontro tra un ciclista ed una autovettura. L'impostazione appare condivisibile in quanto il presupposto per l'applicazione dell'art. 2054 c.c. è che interessato alla circolazione sia un veicolo e, di certo, la bicicletta può considerarsi tale. Del resto, la nozione di veicolo si ricava dall'art. 46 del codice della strada (d. lg. 30.4.1992, n. 285) che recita: “Ai fini delle norme del presente codice, si intendono per veicoli tutte le macchine di qualsiasi specie, che circolano sulle strade, guidate dall'uomo.
Non rientrano nella definizione di veicolo quelle per uso di bambini o di invalidi, anche se asservite da motore, le cui caratteristiche non superano
i limiti stabiliti dal regolamento”.
Coerentemente, è stato affermato che: “in tema di circolazione stradale, nella categoria dei veicoli sono ricompresi anche i velocipedi, con la conseguenza che, nel caso in cui vengano a collisione un'autovettura ed una bicicletta, trova applicazione la presunzione di pari responsabilità di cui all'art. 2054, comma 2, c.c. secondo cui nel caso di scontro tra veicoli si presume, fino a prova contraria, che ciascuno dei conducenti abbia concorso ugualmente a produrre il danno subito dai singoli veicoli (con la nota precisazione che la presunzione di colpa di cui sopra ha, tuttavia, carattere residuale ed opera soltanto quando è impossibile determinare la concreta misura delle rispettive responsabilità)” (cfr. Cass. civ. n.
12524/2000; Corte di appello di Milano, sentenza n. 2542/2022).
Calando detti principi nel caso al vaglio si ha che l'accertamento di una condotta di sorpasso da parte del veicolo investitore non consente alcun esonero dall'accertamento del comportamento del veicolo investito.
Ebbene, nella fattispecie in esame, l'istruttoria espletata in primo grado non consente di superare la presunzione del concorso di colpa di cui all'art. 2054 comma 2 c.c., non potendosi debitamente escludere la responsabilità dell'odierno appellante nella causazione del sinistro per cui
è causa.
Infatti, depone in tal senso l'esito assolutamente scarno della deposizione testimoniale, inidoneo a ricostruire con precisione tutti gli elementi della dinamica. Esemplificativamente, non è dato sapere se l'urto sia avvenuto ad un incrocio, se il ciclista teneva la destra, quale fosse la sua direzione di marcia, se avesse inopinatamente sbandato invadendo l'altra corsia durante il sorpasso intrapreso dall'autovettura, né dalla testimonianza emerge in quale parte della carreggiata sia avvenuto l'impatto e se il danneggiato avesse mantenuto una condotta di guida consona. Il testimone nulla ha riferito infine della presenza di piste ciclabili, di segnaletica orizzontale o verticale.
La sentenza è pertanto sul punto incensurabile, avendo – seppur sinteticamente – argomentato in punto di insufficienza probatoria della dinamica e conseguente insuperabilità della citata presunzione di pari responsabilità.
Deve invece trovare accoglimento l'ultimo motivo di opposizione, con cui viene contestato il quantum del risarcimento. Il Giudice di Pace di
Carinola ha liquidato in maniera forfettaria le lesioni riportante dal
[...]
, senza alcun supporto tecnico – ricostruttivo, né tantomeno Pt_1
motivazionale e, infine, non considerando le spese mediche sostenute e documentate dal danneggiato.
Il C.T.U. incaricato nel presente giudizio, Dott. , nelle Persona_1
conclusioni del suo elaborato peritale, nel ribadire la compatibilità del sinistro con le lesioni subite, ha accertato che in conseguenza del fatto storico per cui è causa, ebbe a riportare un trauma gomito sinistro Pt_1
con imponente ematoma flc, traducibile in una lesione della salute così quantificata:
· 7 giorni di Danno biologico temporaneo parziale al 75%;
· 10 giorni di Danno biologico temporaneo parziale al 50%;
· 15 giorni Danno biologico temporaneo parziale al 25%;
· 1,5% di Danno biologico permanente: 1,5%.
Le risultanze della CTU medico-legale sono condivisibili, in quanto sviluppate con corretti criteri logici e tecnici, sulla base della documentazione sanitaria e della visita del danneggiato.
Per procedere alla quantificazione del danno per lesioni micro- permanenti derivanti da sinistri stradali, occorre fare applicazione dell'art. 139 Codice Assicurazioni Private.
Applicando dunque i criteri di cui alle tabelle predisposte, facendo riferimento alla determinazione del “valore punto” rapportato alla gravità del danno biologico permanente ed all'età del danneggiato al momento del sinistro (64 anni), nel modo seguente:
Danno biologico permanente € 1.106,45
Invalidità temporanea parziale al 75% € 290,01 Invalidità temporanea parziale al 50% € 276,20 Invalidità temporanea parziale al 25% € 207,15 Totale danno biologico temporaneo € 773,36
TOTALE GENERALE: € 1.879,81
Pertanto, tenuto conto del concorso di colpa ex art. 2054, comma 2
c.c., si liquida in favore di , l'importo di € 939,90. Parte_1
Essendo stato accertato un credito risarcitorio, vanno poi riconosciuti gli interessi legali, calcolati, secondo l'ormai costante orientamento giurisprudenziale, con decorrenza dal fatto, non già sulla somma valutata all'attualità, bensì su quella originaria, rivalutata anno per anno (v. Cass.
Sez. Un. Sentenza n. 1712 del 17/2/95; Cass. Sentenza n. 4242 del
24/3/2003).
Conseguentemente, tale importo, devalutato al dì dell'evento
(8.12.2015) diventa pari a € 774,22. Su tale ultimo importo via via rivalutato anno per anno, sono dovuti gli interessi legali e la rivalutazione, per un importo complessivo finale pari a € 1.038,74. A detto importo va aggiunto l'ammontare delle spese mediche documentate per € 765,30. Su tali somme devono aggiungersi gli interessi legali dalla pubblicazione della presente sentenza sino all'effettivo soddisfo ai sensi dell'art. 1282 c.c.
In definitiva parte appellata va condannata a pagare in favore di parte appellante l'importo di € 1.038,74 + € 765,30 a titolo di concorso di colpa nella causazione del sinistro oggetto di causa, detratto quanto eventualmente già corrisposto in forza del titolo di I grado.
Le spese.
Quanto alle spese del doppio grado di giudizio, in ragione dell'accoglimento parziale dell'appello, ricorrono giusti motivi per la loro compensazione tra le parti, nel presente grado, mentre si mantengono ferme le spese liquidate per il I grado di giudizio. Le spese di CTU si pongono definitivamente a carico della parte appellata.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- Accoglie parzialmente l'appello ed in riforma parziale della sentenza impugnata n. 841/2017, resa dall'Ufficio del Giudice di Pace di
Carinola, condanna la , quale impresa designata per la Controparte_1
Regione Campania dal Fondo di garanzia Vittime della Strada, in persona del legale rappresentate pro tempore, al pagamento, nei confronti di
[...]
, della somma di € 1.038,74 + € 765,30 a titolo di risarcimento Parte_1
del danno non patrimoniale, oltre interessi dalla data della presente decisione al soddisfo.
- Compensa le spese del presente grado di giudizio;
- lascia invariata la regolamentazione delle spese operata in I grado.
- Pone le spese di CTU, liquidate con separato decreto del 7.3.2024, definitivamente a carico di parte soccombente appellata.
Santa Maria Capua Vetere, 27.05.2025
Il giudice
Dott.ssa Ambra Alvano