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Sentenza 14 ottobre 2025
Sentenza 14 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto Arsizio, sentenza 14/10/2025, n. 1108 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 1108 |
| Data del deposito : | 14 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BUSTO ARSIZIO
SEZIONE III CIVILE
Il Tribunale, in persona del Giudice dott. AR IL, ha pronunciato ai sensi dell'articolo 281 sexies comma 3
c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 243 R.G.A.C. dell'anno 2025 promossa
DA
(nato a [...] il [...], C.F. ), con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'avv. SABADINI PAOLO, con domicilio eletto in Barlassina alla via dell'Assunzione,6 presso il difensore avv.
SABADINI PAOLO;
PARTE ATTRICE
CONTRO
(nata a [...] il [...], C.F. , con il patrocinio Controparte_1 C.F._2 dell'avv. BO EL, con domicilio eletto in VIALE LAZIO 21 MILANO, presso il difensore avv.
BO EL;
PARTE CONVENUTA
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato ha convenuto in giudizio innanzi al Parte_1 Controparte_1
Tribunale di Busto Arsizio, esponendo che: a) in data 11.9.2017 il Tribunale di Busto Arsizio, con sentenza, aveva pronunciato lo scioglimento degli effetti civili del matrimonio con la convenuta, collocando la GL Per_1
(minorenne) ed il figlio (all'epoca maggiorenne ma non economicamente indipendente) presso la madre, Per_2
a cui era stata assegnata la casa coniugale e statuendo l'obbligo, a carico di , del versamento di un Pt_1 assegno di mantenimento dei figli di importo mensile complessivo di €.710,00, con rivalutazione decorrente dal gennaio 2012, nonché la contribuzione, da parte di entrambi i coniugi, nella misura del 50% alle spese ordinarie e straordinarie mediche non mutuabili e alle spese straordinarie;
b) che l'assegno di mantenimento di complessivi €.710,00 contemplava le spese aventi carattere di ordinarietà; c) che, poiché , a Persona_3 partire dal 2018 era stato assunto quale lavoratore dipendente, raggiungendo la propria indipendenza economica, l'importo dell'assegno di mantenimento fissato in sede di divorzio era stato ridotto ad € 355,00 (oggi pari a €.417,20), riferendosi unicamente alla GL;
d) che, su richiesta della dal mese di Per_1 CP_1 gennaio 2016 al mese di giugno 2024, il aveva provveduto a versare, a titolo di concorso spese extra Pt_1 mantenimento, somme non dovute, poiché o già comprese tra quelle ordinarie (es. spese di cancelleria) o non riferibili alla GL (ad esempio cambio gomme auto Seat Ibiza non di proprietà di ) o non Persona_4 Per_1 di sua competenza in quanto costituenti spese ordinarie relative all'immobile di proprietà delle parti.
- 1 - L'attore chiedeva, pertanto, l'accertamento del pagamento nei confronti della convenuta di somme non dovute a titolo di mantenimento extra ordinario della GL e la ripetizione, ai sensi dell'art. 2033 c.c., dell'importo complessivo di € 11.354,00, con conseguente condanna della convenuta al pagamento di detta somma all'attore, oltre interessi fino alla data del soddisfo.
, costituitasi tempestivamente in giudizio, a sua volta contestava, in fatto e in diritto, la pretesa Controparte_1 attorea, e concludeva, pertanto, per il rigetto della relativa domanda.
La causa, istruita documentalmente, è stata trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies ultimo comma c.p.c. dopo la precisazione delle conclusioni e la discussione orale.
Ciò posto, la domanda proposta dall'attore non può trovare accoglimento.
Si premette che il Tribunale di Busto Arsizio, con sentenza che ha pronunciato lo scioglimento del matrimonio tra e , nel regolare i rapporti economici delle parti, ha statuito l'obbligo in capo Parte_1 Controparte_1 all'odierno attore di versare all'ex coniuge l'importo di euro 710,00, a titolo di assegno di mantenimento dei figli,
e , nonché di contribuire, nella misura del 50 % alle spese mediche e straordinarie Per_1 Persona_3 relative alla prole (v. doc 3 di parte attrice).
Con successivo provvedimento, essendo nel frattempo il figlio maggiorenne, divenuto economicamente Per_2 autosufficiente, il citato assegno di mantenimento è stato ridotto all'importo di euro 355,00, soggetto a rivalutazione, in quanto relativo unicamente alla GL , fermo restando l'obbligo di pagamento – anche in Per_1 favore del figlio - del 50% delle spese straordinarie (v. doc. 5 di parte attrice). Per_2
Parte attrice, a supporto dell'esperita azione di ripetizione dell'indebito, ha sostenuto di aver effettuato a favore della convenuta, per il periodo compreso tra il gennaio 2016 e il giugno 2024, numerosi versamenti, che complessivamente ammonterebbero ad euro 11.354,00, non dovuti in quanto non costituenti spese mediche o straordinarie, ma rientranti tra le spese ordinarie (e pertanto incluse nell'assegno di mantenimento) o non riferibili alla GL o imputabili all'immobile di proprietà delle parti, assegnato all'ex moglie. Per_1
Parte attrice qualifica la domanda formulata ai sensi dell'articolo 2033 c.c.
Sul punto si osserva che nella ripetizione di indebito ex art. 2033 c.c. opera il normale principio dell'onere della prova a carico dell'attore il quale, quindi, è tenuto a dimostrare sia l'avvenuto pagamento sia la mancanza di una causa che lo giustifichi. (cfr Cass. sez. 2 n. 30713 del 27/11/2018).
Alla luce di tale regola, parte attrice non ha dato dimostrazione dei fatti posti a fondamento della domanda.
A sostegno della propria pretesa, infatti, il ha prodotto un documento (v. doc. 6 di parte attrice), Pt_1 contenente un elenco, scritto a mano, di una serie di spese, tra cui talune sono state evidenziate in giallo dal medesimo in quanto, a sua detta, costituirebbero dei costi indebitamente pagati alla convenuta.
Inoltre, a margine di alcuni fogli, si legge la dicitura “pagato”.
Sul punto, in primo luogo si rileva che tale documento non è di per sé idoneo a fondare la pretesa attorea, trattandosi di un mero elenco scritto e unilateralmente prodotto dal , di cui non è dimostrata la Pt_1 provenienza, non essendo stato sottoscritto dalla convenuta che ha contestato il contenuto e, soprattutto, senza che l'attore, a seguito delle contestazioni della parte convenuta, abbia articolato mezzi di prova ( non avendo depositato né la prima nè la seconda memoria integrativa) per provare quanto contestato dalla in sede CP_1 di comparsa e quindi per provare il pagamento delle somme di cui richiede la ripetizione.
- 2 - Nella terza memoria integrativa, infatti, la parte può solo replicare alle eccezioni e indicare la prova contraria ma non può indicare i mezzi di prova a sostegno della propria pretesa quando l'onere della prova diretta (dei pagamenti) spettava allo stesso.
Peraltro, non può attribuirsi efficacia di quietanza liberatoria alla mera dicitura 'PAGATO' priva di qualsiasi riferimento alla convenuta in assenza di qualsiasi riscontro contabile dell'avvenuto pagamento.
Gli unici bonifici versati in atti sono relativi al mantenimento ordinario e al pagamento dilazionato degli arretrati
Istat come dedotto da parte convenuta e non contestato da parte attrice.
In ogni caso si osserva che, anche in via astratta, alcune delle somme di cui l'attore chiede la restituzione rientrano nelle spese straordinarie che l'attore avrebbe dovuto versare in forza della sentenza di divorzio, come ad esempio, gli esborsi messi in rilievo dall'attore denominati “cartoleria” (e non cancelleria, come asserito nell'atto di citazione).
Ed infatti nella sentenza di divorzio (la quale include le spese di cancelleria scolastica nell'assegno di mantenimento) sono ricomprese tra le spese straordinarie (extra assegno di mantenimento) le spese scolastiche, tra cui i libri di testo e il materiale di corredo scolastico e pertanto, in assegna di ulteriori specificazioni, tali costi – sia quelli denominati “cartoleria” che quelli denominati “fotocopie” - possono essere annoverati tra le spese scolastiche, straordinarie.
D'altronde appare quanto mai singolare che, anche con riferimento alle altre somme richieste in restituzione dall'attore ( con riferimento all'auto e all'immobile di proprietà delle parti) a fronte delle richieste di pagamento avvenute nel corso degli anni da parte della convenuta e di una ritenuta non debenza degli importi richiesti da parte del , quest'ultimo non abbia mosso alcuna contestazione ( né in forma scritta né in forma orale) Pt_1 sulla non riferibilità delle somme richieste a spese straordinarie, dovendosi quindi ritenere che lo stesso condividesse l'imputazione effettuata dalla convenuta e non essendo superfluo precisare che la modifica delle condizioni di divorzio (i cui effetti decorrono solo dalla data del deposito dello stesso) non facevano venir meno la debenza delle somme già versate in precedenza in adempimento di quanto indicato nella sentenza di divorzio.
Alla luce di tali motivazioni, la domanda di parte attrice va rigettata.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza della parte attrice e si liquidano come in dispositivo secondo i criteri e nella misura di cui al D.M. n. 147/2022, tenuto conto delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell'affare, delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate e tenendo in considerazione i parametri medi per la fase di studio e introduttiva e i parametri minimi per la fase istruttoria ( consistita nel mero deposito delle memorie integrative) e della fase decisionale (consistita nella sola discussione orale) previsti dallo scaglione compreso tra € 5.201 a € 26.000.
PQM
Il Tribunale di Busto Arsizio, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, definitivamente pronunciando sulla domanda formulata da nei confronti di così provvede: Parte_1 Controparte_1
a) rigetta la domanda;
- 3 - b) condanna al pagamento in favore di delle spese di lite, che liquida in € Parte_1 Controparte_1
3.387,00 oltre rimborso spese generali (15%), I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Così deciso in Busto Arsizio, il 14/10/2025
Il Giudice
AR IL
La minuta della presente sentenza è stata redatta dalla dottoressa Irene Russo, MOT in tirocinio mirato con la supervisione di questo giudice.
- 4 -
TRIBUNALE ORDINARIO DI BUSTO ARSIZIO
SEZIONE III CIVILE
Il Tribunale, in persona del Giudice dott. AR IL, ha pronunciato ai sensi dell'articolo 281 sexies comma 3
c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 243 R.G.A.C. dell'anno 2025 promossa
DA
(nato a [...] il [...], C.F. ), con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'avv. SABADINI PAOLO, con domicilio eletto in Barlassina alla via dell'Assunzione,6 presso il difensore avv.
SABADINI PAOLO;
PARTE ATTRICE
CONTRO
(nata a [...] il [...], C.F. , con il patrocinio Controparte_1 C.F._2 dell'avv. BO EL, con domicilio eletto in VIALE LAZIO 21 MILANO, presso il difensore avv.
BO EL;
PARTE CONVENUTA
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato ha convenuto in giudizio innanzi al Parte_1 Controparte_1
Tribunale di Busto Arsizio, esponendo che: a) in data 11.9.2017 il Tribunale di Busto Arsizio, con sentenza, aveva pronunciato lo scioglimento degli effetti civili del matrimonio con la convenuta, collocando la GL Per_1
(minorenne) ed il figlio (all'epoca maggiorenne ma non economicamente indipendente) presso la madre, Per_2
a cui era stata assegnata la casa coniugale e statuendo l'obbligo, a carico di , del versamento di un Pt_1 assegno di mantenimento dei figli di importo mensile complessivo di €.710,00, con rivalutazione decorrente dal gennaio 2012, nonché la contribuzione, da parte di entrambi i coniugi, nella misura del 50% alle spese ordinarie e straordinarie mediche non mutuabili e alle spese straordinarie;
b) che l'assegno di mantenimento di complessivi €.710,00 contemplava le spese aventi carattere di ordinarietà; c) che, poiché , a Persona_3 partire dal 2018 era stato assunto quale lavoratore dipendente, raggiungendo la propria indipendenza economica, l'importo dell'assegno di mantenimento fissato in sede di divorzio era stato ridotto ad € 355,00 (oggi pari a €.417,20), riferendosi unicamente alla GL;
d) che, su richiesta della dal mese di Per_1 CP_1 gennaio 2016 al mese di giugno 2024, il aveva provveduto a versare, a titolo di concorso spese extra Pt_1 mantenimento, somme non dovute, poiché o già comprese tra quelle ordinarie (es. spese di cancelleria) o non riferibili alla GL (ad esempio cambio gomme auto Seat Ibiza non di proprietà di ) o non Persona_4 Per_1 di sua competenza in quanto costituenti spese ordinarie relative all'immobile di proprietà delle parti.
- 1 - L'attore chiedeva, pertanto, l'accertamento del pagamento nei confronti della convenuta di somme non dovute a titolo di mantenimento extra ordinario della GL e la ripetizione, ai sensi dell'art. 2033 c.c., dell'importo complessivo di € 11.354,00, con conseguente condanna della convenuta al pagamento di detta somma all'attore, oltre interessi fino alla data del soddisfo.
, costituitasi tempestivamente in giudizio, a sua volta contestava, in fatto e in diritto, la pretesa Controparte_1 attorea, e concludeva, pertanto, per il rigetto della relativa domanda.
La causa, istruita documentalmente, è stata trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies ultimo comma c.p.c. dopo la precisazione delle conclusioni e la discussione orale.
Ciò posto, la domanda proposta dall'attore non può trovare accoglimento.
Si premette che il Tribunale di Busto Arsizio, con sentenza che ha pronunciato lo scioglimento del matrimonio tra e , nel regolare i rapporti economici delle parti, ha statuito l'obbligo in capo Parte_1 Controparte_1 all'odierno attore di versare all'ex coniuge l'importo di euro 710,00, a titolo di assegno di mantenimento dei figli,
e , nonché di contribuire, nella misura del 50 % alle spese mediche e straordinarie Per_1 Persona_3 relative alla prole (v. doc 3 di parte attrice).
Con successivo provvedimento, essendo nel frattempo il figlio maggiorenne, divenuto economicamente Per_2 autosufficiente, il citato assegno di mantenimento è stato ridotto all'importo di euro 355,00, soggetto a rivalutazione, in quanto relativo unicamente alla GL , fermo restando l'obbligo di pagamento – anche in Per_1 favore del figlio - del 50% delle spese straordinarie (v. doc. 5 di parte attrice). Per_2
Parte attrice, a supporto dell'esperita azione di ripetizione dell'indebito, ha sostenuto di aver effettuato a favore della convenuta, per il periodo compreso tra il gennaio 2016 e il giugno 2024, numerosi versamenti, che complessivamente ammonterebbero ad euro 11.354,00, non dovuti in quanto non costituenti spese mediche o straordinarie, ma rientranti tra le spese ordinarie (e pertanto incluse nell'assegno di mantenimento) o non riferibili alla GL o imputabili all'immobile di proprietà delle parti, assegnato all'ex moglie. Per_1
Parte attrice qualifica la domanda formulata ai sensi dell'articolo 2033 c.c.
Sul punto si osserva che nella ripetizione di indebito ex art. 2033 c.c. opera il normale principio dell'onere della prova a carico dell'attore il quale, quindi, è tenuto a dimostrare sia l'avvenuto pagamento sia la mancanza di una causa che lo giustifichi. (cfr Cass. sez. 2 n. 30713 del 27/11/2018).
Alla luce di tale regola, parte attrice non ha dato dimostrazione dei fatti posti a fondamento della domanda.
A sostegno della propria pretesa, infatti, il ha prodotto un documento (v. doc. 6 di parte attrice), Pt_1 contenente un elenco, scritto a mano, di una serie di spese, tra cui talune sono state evidenziate in giallo dal medesimo in quanto, a sua detta, costituirebbero dei costi indebitamente pagati alla convenuta.
Inoltre, a margine di alcuni fogli, si legge la dicitura “pagato”.
Sul punto, in primo luogo si rileva che tale documento non è di per sé idoneo a fondare la pretesa attorea, trattandosi di un mero elenco scritto e unilateralmente prodotto dal , di cui non è dimostrata la Pt_1 provenienza, non essendo stato sottoscritto dalla convenuta che ha contestato il contenuto e, soprattutto, senza che l'attore, a seguito delle contestazioni della parte convenuta, abbia articolato mezzi di prova ( non avendo depositato né la prima nè la seconda memoria integrativa) per provare quanto contestato dalla in sede CP_1 di comparsa e quindi per provare il pagamento delle somme di cui richiede la ripetizione.
- 2 - Nella terza memoria integrativa, infatti, la parte può solo replicare alle eccezioni e indicare la prova contraria ma non può indicare i mezzi di prova a sostegno della propria pretesa quando l'onere della prova diretta (dei pagamenti) spettava allo stesso.
Peraltro, non può attribuirsi efficacia di quietanza liberatoria alla mera dicitura 'PAGATO' priva di qualsiasi riferimento alla convenuta in assenza di qualsiasi riscontro contabile dell'avvenuto pagamento.
Gli unici bonifici versati in atti sono relativi al mantenimento ordinario e al pagamento dilazionato degli arretrati
Istat come dedotto da parte convenuta e non contestato da parte attrice.
In ogni caso si osserva che, anche in via astratta, alcune delle somme di cui l'attore chiede la restituzione rientrano nelle spese straordinarie che l'attore avrebbe dovuto versare in forza della sentenza di divorzio, come ad esempio, gli esborsi messi in rilievo dall'attore denominati “cartoleria” (e non cancelleria, come asserito nell'atto di citazione).
Ed infatti nella sentenza di divorzio (la quale include le spese di cancelleria scolastica nell'assegno di mantenimento) sono ricomprese tra le spese straordinarie (extra assegno di mantenimento) le spese scolastiche, tra cui i libri di testo e il materiale di corredo scolastico e pertanto, in assegna di ulteriori specificazioni, tali costi – sia quelli denominati “cartoleria” che quelli denominati “fotocopie” - possono essere annoverati tra le spese scolastiche, straordinarie.
D'altronde appare quanto mai singolare che, anche con riferimento alle altre somme richieste in restituzione dall'attore ( con riferimento all'auto e all'immobile di proprietà delle parti) a fronte delle richieste di pagamento avvenute nel corso degli anni da parte della convenuta e di una ritenuta non debenza degli importi richiesti da parte del , quest'ultimo non abbia mosso alcuna contestazione ( né in forma scritta né in forma orale) Pt_1 sulla non riferibilità delle somme richieste a spese straordinarie, dovendosi quindi ritenere che lo stesso condividesse l'imputazione effettuata dalla convenuta e non essendo superfluo precisare che la modifica delle condizioni di divorzio (i cui effetti decorrono solo dalla data del deposito dello stesso) non facevano venir meno la debenza delle somme già versate in precedenza in adempimento di quanto indicato nella sentenza di divorzio.
Alla luce di tali motivazioni, la domanda di parte attrice va rigettata.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza della parte attrice e si liquidano come in dispositivo secondo i criteri e nella misura di cui al D.M. n. 147/2022, tenuto conto delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell'affare, delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate e tenendo in considerazione i parametri medi per la fase di studio e introduttiva e i parametri minimi per la fase istruttoria ( consistita nel mero deposito delle memorie integrative) e della fase decisionale (consistita nella sola discussione orale) previsti dallo scaglione compreso tra € 5.201 a € 26.000.
PQM
Il Tribunale di Busto Arsizio, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, definitivamente pronunciando sulla domanda formulata da nei confronti di così provvede: Parte_1 Controparte_1
a) rigetta la domanda;
- 3 - b) condanna al pagamento in favore di delle spese di lite, che liquida in € Parte_1 Controparte_1
3.387,00 oltre rimborso spese generali (15%), I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Così deciso in Busto Arsizio, il 14/10/2025
Il Giudice
AR IL
La minuta della presente sentenza è stata redatta dalla dottoressa Irene Russo, MOT in tirocinio mirato con la supervisione di questo giudice.
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