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Sentenza 27 gennaio 2025
Sentenza 27 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 27/01/2025, n. 847 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 847 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI
UNDICESIMA SEZIONE CIVILE
UDIENZA DEL 27 GENNAIO 2024
NELLA CAUSA ISCRITTA AL R.G. AL N. 5104 / 2023
Il Giudice, preliminarmente, dà atto che con riferimento alla presente udienza è stata disposta la trattazione scritta della causa, ai sensi dell'art 127 ter c.p.c.
Sempre in via preliminare dà atto che, entro il termine assegnato dalla scrivente, ambo le parti hanno depositato note scritte , ribadendo le ragioni poste a fondamento delle conclusioni ivi rassegnate
A questo punto la controversia viene decisa mediante pronuncia della seguente sentenza, resa ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c.
Il Giudice dott.ssa Flora Vollero
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
- UNDICESIMA SEZIONE CIVILE - in composizione monocratica e nella persona del Giudice, dott.ssa Flora Vollero, in data 27 gennaio 2025 ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella controversia civile iscritta al n. 5104 /2023 del Ruolo Generale Affari Contenziosi e vertente
TRA
, C.F. , rappresentata e difesa dall'avv.to Barbara Parte_1 C.F._1
Gambardella, presso il cui studio elett. te dom. in Napoli alla via J.F. Kennedy, 311, come da mandato in atti
ATTRICE
E
, in persona del procuratore speciale dott.ssa Controparte_1 CP_2
rappr e dif. dall'avv. Francesco Napolitano, presso il cui studio elettivamente domicilia in
[...]
Napoli, al Viale Augusto 162, come da mandato in atti
CONVENUTO
Oggetto: assicurazione
Conclusioni: come da note di trattazione scritta depositate in sostituzione dell'udienza del 27 gennaio
2025
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione sulla premessa di essere titolare della impresa individuale Parte_1
Goccia D'Oro, con esercizio di vendita al dettaglio di articoli di profumeria, prodotti per toletta ed igiene personale presso i locali siti in via Toledo n. 289, Napoli, esponeva di essere rimasta vittima di furto di bracciali, anelli e collane di bigiotteria, perpetrato presso tali locali con danneggiamento delle vetrine tra i giorni 11/12.01.2022, in relazione al quale veniva sporta denuncia presso la Stazione dei
Carabinieri di Napoli – Quartieri Spagnoli. Lamentava, dunque, che Controparte_1 immotivatamente, aveva negato l'indennizzo assicurativo dovuto in forza della polizza assicurativa n.
51680001207. 2 Concludeva, pertanto, chiedendo al Tribunale di Napoli di: accertare il diritto all'indennizzo in favore CP_ della sig.ra nei confronti di in p. del l.r.p.t. a causa dell'evento descritto in Parte_1 Controparte_3 premessa che si quantifica in € 16.773,00 o comunque in quella somma che il Giudice dovesse ritenere equa, compresi interessi e rivalutazione monetaria dal giorno dell'evento al soddisfo entro e non oltre € 20.000,00. Il tutto con vittoria di spese, diritti ed onorari di lite, oltre I.V.A e C.P.A. , con attribuzione al procuratore costituito
Si costituiva in giudizio che contestava gli avversi assunti. Eccepiva Controparte_1 che la polizza, di cui trattasi, non copriva il rischio furto e l'attrice tentava di estendere gli effetti della formula “contenuto”, prevista per l'incendio, all'indennizzo oggetto di domanda. Eccepiva ancora l'assenza di qualsivoglia danno comunque risarcibile, perché, come chiarito dal glossario delle condizioni di polizza, la formula contenuto non ricomprende oggetti di bigiotteria ( venduti dall'attrice), ma i soli i metalli preziosi. Eccepiva poi la decadenza dell'attrice dal diritto all'indennizzo, per esagerazione dolosa del danno, ipotesi questa prevista dall'art 17 delle Condizioni Generali di Polizza. A tal proposito, riferiva che con riguardo al furto dell'11/12 gennaio 2022 l'attrice aveva sporto querela nella quale riferiva che le merci trafugate fossero di importo di €4.794,00, mentre solo con una successiva denuncia del furto del 17.1.2022, riferibile quindi ad evento diverso, aveva quantificato i danni in euro €16.773,00. Sottolineava, in ogni caso, che il danno avrebbe dovuto essere quantificato nel rispetto dei massimali, delle franchigie e delle percentuali di somma assicurata, previsti a termine di polizza.
Concludeva, pertanto la convenuta chiedendo il rigetto dell'avversa domanda.
Con decreto del 19.06.2023, ritualmente comunicato alle parti, il G.I. disponeva la trattazione scritta della prima udienza;
solo parte convenuta depositava le note a tal uopo autorizzate ai sensi dell'art 127 ter c.p.c. Venivano quindi concessi i termini per il deposito delle memorie ex art 183 comma 6 c.p.c. Parte attrice con la memoria 183, comma 6, n. 1, c.p.c. precisava che l'evento furto era stato indicato nella data dell'11/12 gennaio 2022 solo per errore nell'atto di citazione, volendosi agire il ristoro dei danni subiti in conseguenza del furto accaduto nella data del 17 gennaio 2022, anch'esso oggetto di denuncia, che si allegava in atti. In tale sede l'attrice deduceva che tra gli eventi materiali coperti da polizza vi rientravano gli atti vandalici sul contenuto dell'immobile ( vetri e insegne, sez. 3)
e, pertanto, avanzava richiesta risarcitoria per la rottura delle vetrine, da quantificarsi in euro 2757,20.
Successivamente, sulla documentazione in atti, la causa veniva rinviata direttamente per la precisazione delle conclusioni e la discussione, ex art. 281 sexies, all' udienza del 27.01.2025. Sostituita questa dal deposito di note scritte, la causa viene quindi decisa in pari data con la presente sentenza.
3 Il Tribunale osserva
La domanda di risarcimento del danno di euro 2.757,20 per il danneggiamento delle vetrine, che va ad aggiungersi alla richiesta di indennizzo per il furto di bracciali, anelli e collane di bigotteria, introdotta dall'attrice solo con la prima memoria ex 183 comma 6, n. 1, è inammissibile, perché tardiva.
Ciò in ragione del principio di diritto sancito dalle Sezioni Unite della Cassazione con sentenza n. 22404/2018 per il quale: “In linea generale, dunque, può affermarsi, in accordo con autorevole dottrina, che ciò che rende ammissibile la introduzione in giudizio di un diritto diverso da quello originariamente fatto valere oltre la barriera preclusiva segnata dall'udienza ex art. 183 c.p.c., e che, quindi, consente di distinguere la domanda che tale diritto deduce da quella riconvenzionale di cui si occupa il comma 5 del medesimo articolo (cd. reconventio reconventionis), è il carattere della teleologica "complanarità": il diritto così introdotto in giudizio deve attenere alla medesima vicenda sostanziale già dedotta, correre tra le stesse parti, tendere dopo tutto alla realizzazione, almeno in parte, salva la differenza tecnica di petitum mediato, dell'utilità finale già avuta di mira dalla parte con la sua iniziativa giudiziale e dunque risultare incompatibile con il diritto originariamente dedotto in giudizio.”
La proposizione della domanda nuova con la memoria ex art. 183, comma 6, n.1, è ammissibile, quindi, quando essa a) sia inerente alla vicenda sostanziale dedotta in giudizio;
b) sia connessa per incompatibilità a quella in origine proposta, c) non comporti la compressione del diritto di difesa avversario o un allungamento eccessivo dei tempi processuali.
Ove non si realizzino tali condizioni, la nuova domanda è ammessa nel termine di cui al comma
5 dell'art 183 c.p.c. ove costituisca conseguenza delle difese del convenuto ( reconventio reconventios).
Nella specie non sussiste connessione per incompatibilità tra le richieste formulate, pertanto la domanda introduce un tema di indagine nuovo ( copertura di un diverso rischio assicurato), conseguente alle eccezioni del convenuto, che doveva porsi in occasione del deposito delle note di trattazione scritta, disposte in sostituzione della prima udienza di trattazione.
Così circoscritto il petitum e la causa petendi del giudizio, si rileva che l'attrice agisce in giudizio deducendo l'inadempimento contrattuale di , derivante dalla mancata prestazione della Controparte_1 garanzia assicurativa prevista dalla polizza assicurativa n. 51680001207.
Ne consegue che il criterio di ripartizione dell'onere della prova, in applicazione del principio generale di cui all'art. 2967 c.c., impone all'attore di fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa, mentre spetta al convenuto provare gli eventuali fatti impeditivi, modificativi o estintivi del credito.
4 Nel caso, la Compagnia di assicurazione convenuta ha eccepito l'inoperatività della polizza assicurativa, evidenziando l'estraneità dell'evento furto ai rischi contemplati nel contratto.
E' evidente che l'eccezione in parola, vertendo sul fatto costitutivo del diritto, non costituisce un'eccezione in senso proprio ma una mera argomentazione giuridica, (cfr. ex plurimis Cass. sent. n.
15228/2014); di conseguenza rimane immutato l'onere probatorio a carico di parte attrice, la quale, in virtù delle regole probatorie sopra richiamate, sarà tenuta a dimostrare la ricorrenza di un danno verificatosi in dipendenza di un rischio che trovi copertura nella polizza.
Il Supremo Collegio ha precisato che in tema di assicurazioni contro i danni, il fatto costitutivo del diritto dell'assicurato all'indennizzo consiste in un danno verificatosi in dipendenza di un rischio assicurato e nell'ambito spaziale e temporale in cui la garanzia opera, essendo pertanto onere dell'assicurato dimostrare che si è verificato un rischio coperto dalla garanzia assicurativa e che esso ha causato il danno di cui reclama il ristoro, analogo onere probatorio incombendo sull'assicurato con riferimento agli elementi temporali e spaziali della garanzia (cfr. Cass. n. 6108/2006; Cass. n. 17/1987).
In altri termini, nell'assicurazione contro i danni il fatto costitutivo del diritto dell'assicurato all'indennizzo consiste in un danno verificatosi in dipendenza di un rischio assicurato e nell'ambito in cui la garanzia opera.
Pertanto, ai sensi dell'art. 2967 c.c., spetta al danneggiato dimostrare che si è verificato un evento coperto dalla garanzia assicurativa e che esso ha causato il danno di cui chiede il ristoro
(cfr. Cass. n. 4426/1997).
Nel caso in esame, non vi è prova della copertura assicurativa del rischio ( furto) dedotto dall'attrice.
L'attrice, pur depositando le condizioni generali di contratto relative alla polizza n.
51680001207, omette qualsivoglia prova circa la copertura per il rischio di “furto e rapina”; tanto è vero che il contratto, allegato alla produzione dell'attrice, alla pagina n. 6, nel riquadro “copertura furto e rapina” non individua alcun premio, con ciò quindi confermando la non operatività della polizza per il relativo rischio ( v. polizza in atti pag. 5).
Dalla lettura delle condizioni di polizza, agevolmente può evincersi che la copertura assicurativa attiene al rischio “Incendio ed altri eventi materiali” e non contempla la diversa ipotesi di danni da furto e rapina;
e ciò in quanto quest'ultima copertura “facoltativa” giammai è stata richiesta e/o opzionata dal contraente, né vi è alcuna prova della relativa operatività.
Per le ragioni esposte la domanda deve essere rigettata.
Ogni altra questione è assorbita. 5 Per quanto concerne le spese di lite, esse seguono la soccombenza e si liquidano in base ai parametri introdotti dal DM 147/22, avuto riguardo al valore della causa, ritenuta la stessa di media complessità, con riconoscimento dei valori minimi relativamente alla fase di trattazione e decisione, tenuto conto dell'effettiva attività processuale espletata.
P. Q. M.
Il Tribunale di Napoli, undicesima sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
1) Rigetta le domande formulate da Parte_1
2) Condanna l'attrice al pagamento delle spese di lite, che liquida in euro 3.387,00, per compensi di avvocato, cui aggiungere rimb. spese forf. nella misura del 15% del compenso,
IVA e CPA di legge.
Così deciso in Napoli, in data 27 gennaio 2025
Il Giudice
dott. ssa Flora Vollero
6
UNDICESIMA SEZIONE CIVILE
UDIENZA DEL 27 GENNAIO 2024
NELLA CAUSA ISCRITTA AL R.G. AL N. 5104 / 2023
Il Giudice, preliminarmente, dà atto che con riferimento alla presente udienza è stata disposta la trattazione scritta della causa, ai sensi dell'art 127 ter c.p.c.
Sempre in via preliminare dà atto che, entro il termine assegnato dalla scrivente, ambo le parti hanno depositato note scritte , ribadendo le ragioni poste a fondamento delle conclusioni ivi rassegnate
A questo punto la controversia viene decisa mediante pronuncia della seguente sentenza, resa ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c.
Il Giudice dott.ssa Flora Vollero
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
- UNDICESIMA SEZIONE CIVILE - in composizione monocratica e nella persona del Giudice, dott.ssa Flora Vollero, in data 27 gennaio 2025 ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella controversia civile iscritta al n. 5104 /2023 del Ruolo Generale Affari Contenziosi e vertente
TRA
, C.F. , rappresentata e difesa dall'avv.to Barbara Parte_1 C.F._1
Gambardella, presso il cui studio elett. te dom. in Napoli alla via J.F. Kennedy, 311, come da mandato in atti
ATTRICE
E
, in persona del procuratore speciale dott.ssa Controparte_1 CP_2
rappr e dif. dall'avv. Francesco Napolitano, presso il cui studio elettivamente domicilia in
[...]
Napoli, al Viale Augusto 162, come da mandato in atti
CONVENUTO
Oggetto: assicurazione
Conclusioni: come da note di trattazione scritta depositate in sostituzione dell'udienza del 27 gennaio
2025
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione sulla premessa di essere titolare della impresa individuale Parte_1
Goccia D'Oro, con esercizio di vendita al dettaglio di articoli di profumeria, prodotti per toletta ed igiene personale presso i locali siti in via Toledo n. 289, Napoli, esponeva di essere rimasta vittima di furto di bracciali, anelli e collane di bigiotteria, perpetrato presso tali locali con danneggiamento delle vetrine tra i giorni 11/12.01.2022, in relazione al quale veniva sporta denuncia presso la Stazione dei
Carabinieri di Napoli – Quartieri Spagnoli. Lamentava, dunque, che Controparte_1 immotivatamente, aveva negato l'indennizzo assicurativo dovuto in forza della polizza assicurativa n.
51680001207. 2 Concludeva, pertanto, chiedendo al Tribunale di Napoli di: accertare il diritto all'indennizzo in favore CP_ della sig.ra nei confronti di in p. del l.r.p.t. a causa dell'evento descritto in Parte_1 Controparte_3 premessa che si quantifica in € 16.773,00 o comunque in quella somma che il Giudice dovesse ritenere equa, compresi interessi e rivalutazione monetaria dal giorno dell'evento al soddisfo entro e non oltre € 20.000,00. Il tutto con vittoria di spese, diritti ed onorari di lite, oltre I.V.A e C.P.A. , con attribuzione al procuratore costituito
Si costituiva in giudizio che contestava gli avversi assunti. Eccepiva Controparte_1 che la polizza, di cui trattasi, non copriva il rischio furto e l'attrice tentava di estendere gli effetti della formula “contenuto”, prevista per l'incendio, all'indennizzo oggetto di domanda. Eccepiva ancora l'assenza di qualsivoglia danno comunque risarcibile, perché, come chiarito dal glossario delle condizioni di polizza, la formula contenuto non ricomprende oggetti di bigiotteria ( venduti dall'attrice), ma i soli i metalli preziosi. Eccepiva poi la decadenza dell'attrice dal diritto all'indennizzo, per esagerazione dolosa del danno, ipotesi questa prevista dall'art 17 delle Condizioni Generali di Polizza. A tal proposito, riferiva che con riguardo al furto dell'11/12 gennaio 2022 l'attrice aveva sporto querela nella quale riferiva che le merci trafugate fossero di importo di €4.794,00, mentre solo con una successiva denuncia del furto del 17.1.2022, riferibile quindi ad evento diverso, aveva quantificato i danni in euro €16.773,00. Sottolineava, in ogni caso, che il danno avrebbe dovuto essere quantificato nel rispetto dei massimali, delle franchigie e delle percentuali di somma assicurata, previsti a termine di polizza.
Concludeva, pertanto la convenuta chiedendo il rigetto dell'avversa domanda.
Con decreto del 19.06.2023, ritualmente comunicato alle parti, il G.I. disponeva la trattazione scritta della prima udienza;
solo parte convenuta depositava le note a tal uopo autorizzate ai sensi dell'art 127 ter c.p.c. Venivano quindi concessi i termini per il deposito delle memorie ex art 183 comma 6 c.p.c. Parte attrice con la memoria 183, comma 6, n. 1, c.p.c. precisava che l'evento furto era stato indicato nella data dell'11/12 gennaio 2022 solo per errore nell'atto di citazione, volendosi agire il ristoro dei danni subiti in conseguenza del furto accaduto nella data del 17 gennaio 2022, anch'esso oggetto di denuncia, che si allegava in atti. In tale sede l'attrice deduceva che tra gli eventi materiali coperti da polizza vi rientravano gli atti vandalici sul contenuto dell'immobile ( vetri e insegne, sez. 3)
e, pertanto, avanzava richiesta risarcitoria per la rottura delle vetrine, da quantificarsi in euro 2757,20.
Successivamente, sulla documentazione in atti, la causa veniva rinviata direttamente per la precisazione delle conclusioni e la discussione, ex art. 281 sexies, all' udienza del 27.01.2025. Sostituita questa dal deposito di note scritte, la causa viene quindi decisa in pari data con la presente sentenza.
3 Il Tribunale osserva
La domanda di risarcimento del danno di euro 2.757,20 per il danneggiamento delle vetrine, che va ad aggiungersi alla richiesta di indennizzo per il furto di bracciali, anelli e collane di bigotteria, introdotta dall'attrice solo con la prima memoria ex 183 comma 6, n. 1, è inammissibile, perché tardiva.
Ciò in ragione del principio di diritto sancito dalle Sezioni Unite della Cassazione con sentenza n. 22404/2018 per il quale: “In linea generale, dunque, può affermarsi, in accordo con autorevole dottrina, che ciò che rende ammissibile la introduzione in giudizio di un diritto diverso da quello originariamente fatto valere oltre la barriera preclusiva segnata dall'udienza ex art. 183 c.p.c., e che, quindi, consente di distinguere la domanda che tale diritto deduce da quella riconvenzionale di cui si occupa il comma 5 del medesimo articolo (cd. reconventio reconventionis), è il carattere della teleologica "complanarità": il diritto così introdotto in giudizio deve attenere alla medesima vicenda sostanziale già dedotta, correre tra le stesse parti, tendere dopo tutto alla realizzazione, almeno in parte, salva la differenza tecnica di petitum mediato, dell'utilità finale già avuta di mira dalla parte con la sua iniziativa giudiziale e dunque risultare incompatibile con il diritto originariamente dedotto in giudizio.”
La proposizione della domanda nuova con la memoria ex art. 183, comma 6, n.1, è ammissibile, quindi, quando essa a) sia inerente alla vicenda sostanziale dedotta in giudizio;
b) sia connessa per incompatibilità a quella in origine proposta, c) non comporti la compressione del diritto di difesa avversario o un allungamento eccessivo dei tempi processuali.
Ove non si realizzino tali condizioni, la nuova domanda è ammessa nel termine di cui al comma
5 dell'art 183 c.p.c. ove costituisca conseguenza delle difese del convenuto ( reconventio reconventios).
Nella specie non sussiste connessione per incompatibilità tra le richieste formulate, pertanto la domanda introduce un tema di indagine nuovo ( copertura di un diverso rischio assicurato), conseguente alle eccezioni del convenuto, che doveva porsi in occasione del deposito delle note di trattazione scritta, disposte in sostituzione della prima udienza di trattazione.
Così circoscritto il petitum e la causa petendi del giudizio, si rileva che l'attrice agisce in giudizio deducendo l'inadempimento contrattuale di , derivante dalla mancata prestazione della Controparte_1 garanzia assicurativa prevista dalla polizza assicurativa n. 51680001207.
Ne consegue che il criterio di ripartizione dell'onere della prova, in applicazione del principio generale di cui all'art. 2967 c.c., impone all'attore di fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa, mentre spetta al convenuto provare gli eventuali fatti impeditivi, modificativi o estintivi del credito.
4 Nel caso, la Compagnia di assicurazione convenuta ha eccepito l'inoperatività della polizza assicurativa, evidenziando l'estraneità dell'evento furto ai rischi contemplati nel contratto.
E' evidente che l'eccezione in parola, vertendo sul fatto costitutivo del diritto, non costituisce un'eccezione in senso proprio ma una mera argomentazione giuridica, (cfr. ex plurimis Cass. sent. n.
15228/2014); di conseguenza rimane immutato l'onere probatorio a carico di parte attrice, la quale, in virtù delle regole probatorie sopra richiamate, sarà tenuta a dimostrare la ricorrenza di un danno verificatosi in dipendenza di un rischio che trovi copertura nella polizza.
Il Supremo Collegio ha precisato che in tema di assicurazioni contro i danni, il fatto costitutivo del diritto dell'assicurato all'indennizzo consiste in un danno verificatosi in dipendenza di un rischio assicurato e nell'ambito spaziale e temporale in cui la garanzia opera, essendo pertanto onere dell'assicurato dimostrare che si è verificato un rischio coperto dalla garanzia assicurativa e che esso ha causato il danno di cui reclama il ristoro, analogo onere probatorio incombendo sull'assicurato con riferimento agli elementi temporali e spaziali della garanzia (cfr. Cass. n. 6108/2006; Cass. n. 17/1987).
In altri termini, nell'assicurazione contro i danni il fatto costitutivo del diritto dell'assicurato all'indennizzo consiste in un danno verificatosi in dipendenza di un rischio assicurato e nell'ambito in cui la garanzia opera.
Pertanto, ai sensi dell'art. 2967 c.c., spetta al danneggiato dimostrare che si è verificato un evento coperto dalla garanzia assicurativa e che esso ha causato il danno di cui chiede il ristoro
(cfr. Cass. n. 4426/1997).
Nel caso in esame, non vi è prova della copertura assicurativa del rischio ( furto) dedotto dall'attrice.
L'attrice, pur depositando le condizioni generali di contratto relative alla polizza n.
51680001207, omette qualsivoglia prova circa la copertura per il rischio di “furto e rapina”; tanto è vero che il contratto, allegato alla produzione dell'attrice, alla pagina n. 6, nel riquadro “copertura furto e rapina” non individua alcun premio, con ciò quindi confermando la non operatività della polizza per il relativo rischio ( v. polizza in atti pag. 5).
Dalla lettura delle condizioni di polizza, agevolmente può evincersi che la copertura assicurativa attiene al rischio “Incendio ed altri eventi materiali” e non contempla la diversa ipotesi di danni da furto e rapina;
e ciò in quanto quest'ultima copertura “facoltativa” giammai è stata richiesta e/o opzionata dal contraente, né vi è alcuna prova della relativa operatività.
Per le ragioni esposte la domanda deve essere rigettata.
Ogni altra questione è assorbita. 5 Per quanto concerne le spese di lite, esse seguono la soccombenza e si liquidano in base ai parametri introdotti dal DM 147/22, avuto riguardo al valore della causa, ritenuta la stessa di media complessità, con riconoscimento dei valori minimi relativamente alla fase di trattazione e decisione, tenuto conto dell'effettiva attività processuale espletata.
P. Q. M.
Il Tribunale di Napoli, undicesima sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
1) Rigetta le domande formulate da Parte_1
2) Condanna l'attrice al pagamento delle spese di lite, che liquida in euro 3.387,00, per compensi di avvocato, cui aggiungere rimb. spese forf. nella misura del 15% del compenso,
IVA e CPA di legge.
Così deciso in Napoli, in data 27 gennaio 2025
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dott. ssa Flora Vollero
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