Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 10/04/2025, n. 510 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 510 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1688/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MONZA sezione quarta civile riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati: dr. Laura Gaggiotti........................Presidente rel. dr. Carmen Arcellaschi..................Giudice dr. Ethel Matilde Ancona...............Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa promossa con ricorso congiunto depositato in cancelleria in data 11.03.2025 dai coniugi
(C.F. ) nato a [...] in data [...] Parte_1 C.F._1
E
(C.F nata a [...] in data [...] Parte_2 CodiceFiscale_2 entrambi rappresentati dall'Avv. Paola Stapane ed elettivamente domiciliati presso il suo studio;
Oggetto: Ricorso per separazione consensuale
Esaminati gli atti e la documentazione prodotta dalle parti;
lette le note scritte depositate in data 24.03.2025 nelle quali le parti hanno confermato la loro volontà di addivenire a separazione alle condizioni di cui al ricorso, di seguito trascritte:
· dichiarare la separazione personale dei coniugi e;
Parte_1 Parte_2
· ordinare al Comune di Talamona di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio, precisando che la comunione dei beni fra coniugi si è sciolta a far tempo dalla data della comparizione dei coniugi e quindi, ai sensi dell'art. 127 ter 5° comma, c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito delle note scritte;
· dichiarare compensate le spese legali;
OMOLOGARE le seguenti condizioni della separazione
1) i coniugi, economicamente autosufficienti, si impegnano a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2) La casa familiare sita a Verano Brianza, di proprietà della moglie, viene assegnata alla stessa.
Presso la casa familiare con la RA continueranno ad abitare il figlio maggiorenne ed Parte_3
3) La figlia minore viene affidata congiuntamente ad entrambi i genitori con collocazione Per_2 prevalente presso l'abitazione della madre. Il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia ogni qual volta vorrà, previo accordo con la figlia stessa;
4) il padre verserà alla RA , a titolo di mantenimento della figlia minore la Parte_2 Per_2
somma mensile di euro 300,00=, a mezzo bonifico bancario da effettuarsi entro il giorno 5 di ogni mese, somma che sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat sul costo della vita. La somma versata dall'INPS a titolo di assegno unico verrà integralmente percepita dalla RA Parte_2
;
[...]
5) il sig. si impegna altresì a corrispondere alla RA il 50% delle spese Parte_1 Parte_2
straordinarie mediche, scolastiche, sportive e ricreative relative alla figlia minore secondo le Per_2
“Linee Guida spese extra assegno” approvate dal Tribunale di Monza in data 7 maggio 2018 e quindi:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
a))tickets dovuti in relazione a farmaci richiedenti prescrizione medica (esclusi farmaci da banco), nonché ad esami diagnostici non invasivi, a trattamenti sanitari ovvero a visite specialistiche, se prescritti dal medico curante e eseguiti presso strutture pubbliche o convenzionate;
b) spese per acquisto di dispositivi per assistenza protesica e integrativa (ad es. occhiali, scarpe ortopediche, protesi integrative) se prescritte dal medico, nei limiti di un costo medio di mercato;
c) spese per accertamenti e trattamenti sanitari non invasivi anche non erogabili dal Servizio Sanitario Nazionale se prescritti dal medico curante (es. fisioterapia) d) spese mediche urgenti;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) esami diagnostici, trattamenti sanitari presso strutture private non convenzionate;
b) cure dentistiche o ortodontiche cure dentistiche, ortodontiche pur se presso strutture pubbliche anche ai fini del consenso informato;
c) interventi chirurgici, accertamenti e trattamenti invasivi anche presso strutture pubbliche salvo urgenze;
d) farmaci omeopatici, di medicina alternativa o sperimentali;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) iscrizione o contributi obbligatori per la scuola pubblica;
b) libri di testo, materiali di cancelleria e attrezzature didattiche e informatiche di inizio anno, anche in caso di scuola privata;
c) per le sole materie tecniche o artistiche, materiali e attrezzaturedidattiche e informatiche richiesti dalla scuola anche in corso di anno;
d) corsi di recupero e lezioni private in caso di valutazioni scolastiche o di voti inferiori alla sufficienza;
e) partecipazione a gite scolastiche senza pernottamento;
f) frequentazione di centri estivi gestiti da ente pubblico o da suoi delegati ovvero da istituti religiosi;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a)gite scolastiche e viaggi di istruzione con pernottamento;
b) iscrizione e oneri di frequenza per istituti scolastici privati;
c) iscrizione, frequenza e materiali didattici per corsi extra scolastici d) iscrizione, frequenza e materiali didattici per corsi universitari o postuniversitari, alloggio e permanenza presso la sede universitaria;
e) iscrizione corsi oneri di frequenza e attrezzature per attività sportive;
f) viaggi vacanze;
g) acquisto e utilizzo di mezzi di trasporto a motore (conseguimento della patente di guida , assicurazione, tassa di proprietà, carburante, manutenzione;
6) il sig. si impegna via esclusiva a pagare ed estinguere i finanziamenti accesi con Parte_1
Findomestic e BBVA sopra menzionati, la RA , a sua volta, si impegna in via esclusiva Parte_2
a pagare e ad estinguere il finanziamento acceso presso Santander.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda di pronuncia della separazione è fondata.
Le affermazioni contenute negli atti di causa e lo stesso accordo circa le condizioni della separazione attestano che è senza dubbio venuta meno la comunione materiale e spirituale tra i coniugi stessi, così che sarebbe intollerabile la prosecuzione della convivenza.
Gli accordi raggiunti dalle parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere recepiti nella presente sentenza, in quanto in armonia con gli interessi morali e materiali della prole e, per le restanti pattuizioni, tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi;
Le spese del giudizio, considerata la natura e l'esito della controversia, si dichiarano interamente compensate.
P.Q.M.
1) pronuncia la separazione personale dei coniugi, uniti in matrimonio nel Comune di Talamona in data 09.10.1999;
2) dispone la trasmissione di copia della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Talamona per le annotazioni di legge a margine dell'atto di matrimonio (atto n. 15, parte II, serie A);
3) omologa le condizioni di cui al ricorso, come sopra riportate e da intendersi qui integralmente richiamate;
4) compensa le spese del giudizio
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza
Così deciso in Monza, nella Camera di Consiglio in data 03.04.2025
Il Presidente est. Laura Gaggiotti