Art. 9.
Nei casi in cui i crediti previsti all'articolo 8 vengano concessi sotto forma di assunzione a fermo di titoli obbligazionari, emessi dallo Stato, ente o impresa estera beneficiaria del credito, l'assicurazione contratta dagli Istituti finanziari garantisce i titoli, in tal modo emessi od acquistati, nei confronti dei loro portatori relativamente ai rischi da essa coperti. ((1)) --------------- AGGIORNAMENTO (1) La L. 24 maggio 1977, n. 227 ha disposto (con l'art. 38, comma 2) che trascorsi sessanta giorni dall'insediamento degli organi della sezione, di cui all'articolo 5 della stessa legge, e' abrogata la presente legge.
Nei casi in cui i crediti previsti all'articolo 8 vengano concessi sotto forma di assunzione a fermo di titoli obbligazionari, emessi dallo Stato, ente o impresa estera beneficiaria del credito, l'assicurazione contratta dagli Istituti finanziari garantisce i titoli, in tal modo emessi od acquistati, nei confronti dei loro portatori relativamente ai rischi da essa coperti. ((1)) --------------- AGGIORNAMENTO (1) La L. 24 maggio 1977, n. 227 ha disposto (con l'art. 38, comma 2) che trascorsi sessanta giorni dall'insediamento degli organi della sezione, di cui all'articolo 5 della stessa legge, e' abrogata la presente legge.