Articolo 9 della Legge 28 febbraio 1967, n. 131
Articolo 8Articolo 10
Versione
14 aprile 1967
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Versione
11 giugno 1977
Art. 9.
Nei casi in cui i crediti previsti all'articolo 8 vengano concessi sotto forma di assunzione a fermo di titoli obbligazionari, emessi dallo Stato, ente o impresa estera beneficiaria del credito, l'assicurazione contratta dagli Istituti finanziari garantisce i titoli, in tal modo emessi od acquistati, nei confronti dei loro portatori relativamente ai rischi da essa coperti. ((1)) --------------- AGGIORNAMENTO (1) La L. 24 maggio 1977, n. 227 ha disposto (con l'art. 38, comma 2) che trascorsi sessanta giorni dall'insediamento degli organi della sezione, di cui all'articolo 5 della stessa legge, e' abrogata la presente legge.
Entrata in vigore il 11 giugno 1977