Sentenza 12 novembre 2012
Massime • 1
Non è consentito l'intervento della parte civile nel giudizio di cassazione avente per oggetto esclusivamente il trattamento sanzionatorio o la confisca dei beni degli imputati in quanto tali questioni non possono avere alcuna incidenza sugli interessi civili e, nel caso in cui l'intervento sia comunque avvenuto, non possono porsi a carico dell'imputato le relative spese.
Commentari • 2
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RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza in data 23 febbraio 2024, la Corte di assise di appello di Brescia ha confermato la sentenza del 30 giugno 2023, con la quale la Corte di assise di Bergamo aveva condannato E. M. H. alla pena di anni ventitre di reclusione in quanto ritenuto responsabile dell'omicidio di C. A., attinto il 19 aprile 2022, mentre si trovava presso la sua abitazione di D. M. G., da plurimi colpi di martello sferratigli al capo, fatto aggravato dall'avere l'imputato agito per motivi abietti e futili, ossia per ragioni correlate alle esigenze economiche legate al vizio del gioco ed all'assunzione di sostanze stupefacenti e per avere preteso la restituzione di una somma di …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 12/11/2012, n. 47876 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 47876 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2012 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FERRUA Giuliana - Presidente - del 12/11/2012
Dott. MARASCA Gennaro - Consigliere - SENTENZA
Dott. DE BERARDINIS Silvana - Consigliere - N. 2690
Dott. FUMO Maurizio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. SETTEMBRE Antonio - rel. Consigliere - N. 22096/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) MO EA N. IL 25/12/1962;
2) CC AN N. IL 14/09/1945;
3) CC RO N. IL 03/01/1944;
4) NU CO N. IL 27/03/1942;
5) CA ME N. IL 05/02/1942;
6) DI IO VI N. IL 29/10/1944;
7) DI OL RO N. IL 15/03/1939;
8) IN MA N. IL 26/08/1949;
9) IN AL N. IL 27/11/1960;
10) MA NI N. IL 10/10/1942;
11) LA IO N. IL 26/08/1949;
12) EO SE N. IL 28/11/1938;
13) PA AN OS N. IL 28/07/1955;
14) PA RO N. IL 09/10/1950;
15) NE CO N. IL 06/09/1940;
16) TO IO N. IL 03/01/1946;
17) SO AN N. IL 23/03/1941;
18) SA US N. IL 10/09/1934;
avverso la sentenza n. 25/2012 CORTE APPELLO di PALERMO, del 02/04/2012;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 12/11/2012 la relazione fatta dal Consigliere Dott. IO SETTEMBRE;
Udito il Procuratore generale della repubblica presso la Corte di Cassazione, dr.ssa Maria Giuseppina Fodaroni, che ha così concluso:
Per IA TA e IA ET, annullamento senza rinvio limitatamente all'omessa riduzione di pena, per il rito abbreviato, sull'aumento di pena per continuazione con la sentenza del 13-7-2001, con rideterminazione diretta della pena;
rigetto dei ricorsi nel resto;
- Per OL ON, annullamento con rinvio sulla determinazione della pena per il capo t); rigetto nel resto;
- Per RI AN, RI ET e CO RA, rigetto dei ricorsi;
- Per tutti gli altri inammissibilità dei ricorsi.
Udito l'avv. Amato Fausto Maria per le parti civili seguenti:
Coordinamento Vittime dell'Estorsione, dell'Usura e della Mafia;
Sos Impresa Palermo;
Solidaria s.c.s. Onlus;
nonché, in sostituzione dell'avv. Lanfranca, per Federazione Provinciale del Commercio, del Turismo, dei Servizi, delle Professioni e delle Piccole e Medie Imprese di Palermo - Confcommercio Palermo, che ha chiesto la reiezione dei ricorsi e la conferma dell'impugnata sentenza. Uditi gli avv.ti RI RA, Rizzuti NN, Priola SA, Aricò NN, Di Benedetto NN (anche in sostituzione dell'avv. Castronovo NN), Reina ON, D'Ascola EN e Managò Antonio per i rispettivi assistiti, i quali hanno chiesto l'accoglimento dei ricorsi.
RITENUTO IN FATTO
1. La Corte di appello di Palermo, con sentenza del 13-1-2010, investita dell'impugnazione della sentenza del Giudice dell'udienza preliminare del locale Tribunale, che si era pronunciato in ordine ad una molteplicità di reati (associazione mafiosa aggravata commessa fino alla data del 20 giugno 2006 ed estorsioni commesse negli anni antecedenti) ascritti agli imputati di questo procedimento e ad altri giudicati separatamente, provvedeva nei termini che seguono. 1.01 - In riforma della decisione gravata:
- nei confronti di EA MO riconosceva la continuazione con i reati, oggetto di condanne pronunciate dalla Corte d'appello di Palermo in data 3-7-2000 e 24-5-2006 e, per l'effetto, elevava in ragione di complessivi sei anni di reclusione, à sensi dell'art. 31 c.p., la pena inflitta in prime cure per il delitto di partecipazione ad associazione di tipo mafioso di cui al capo B), in ragione di dodici anni di reclusione - nei confronti di IA TA riconosceva la continuazione con il reato, oggetto di precedente condanna, e, per l'effetto, elevava in ragione di due anni di reclusione, à sensi dell'art. 81 c.p., la pena di dieci anni di reclusione inflitta in prime cure per il delitto di partecipazione ad associazione di tipo mafioso (capo B);
- assolveva ET IA dal delitto di estorsione tentata (così riqualificata l'imputazione di estorsione consumata a lui ascritto al capo T) e, in relazione al residuo delitto di partecipazione ad associazione di tipo mafioso, come ritenuto dal primo giudice colla derubricazione della originaria imputazione (capo A), rideterminava in anni dodici di reclusione la pena relativa;
- nei confronti di RA BO riconosceva la continuazione con il reato, oggetto di precedente condanna, e, per l'effetto, elevava in ragione di tre anni di reclusione, à sensi dell'art. 81 c.p., la pena di venti anni di reclusione ed Euro 6.500 di multa,
inflitta in prime cure per il delitto di direzione di associazione di tipo mafioso (capo A) e per i delitti di estorsione pluriaggravata, tentata in danno dell'imprenditore MI VI (capo N) e consumata in danno delle società del gruppo LI (capo D), in danno della società Impianti e Asfalti, s.r.l. (capo H), in danno della società Horigel, s.p.a. (capo L), in danno della società IN di Villa EA (capo M), e in danno della società SEAT AUTO SYSTEM s.r.l., concessionaria della omonima casa automobilistica (capo P);
- nei confronti di NC RM riconosceva la continuazione con i reati, oggetto di precedente condanna, e, per l'effetto, elevava in ragione di due anni di reclusione, à sensi dell'art. 81 c.p., la pena di sette anni di reclusione inflitta in prime cure per il delitto di partecipazione ad associazione di tipo mafioso (capo B);
- nei confronti di EN Di IO, esclusa la recidiva, riduceva (da sedici anni) a nove anni e quattro mesi di reclusione e Euro 2.000 di multa la pena inflitta per i delitti di direzione di associazione di tipo mafioso ascritto all'appellante (capo A) e di estorsione pluriaggravata in danno della società IN di Villa EA s.p.a. (capo M) e in danno dell'imprenditore VI MI (capo N); riconosceva la continuazione con i reati, oggetto di predenti condanne, e rideterminava in cinque anni di reclusione l'aumento di pena a titolo di continuazione per i suddetti reati;
- nei confronti di ET Di AP riduceva (da quindici) a dodici anni di reclusione ed Euro 1.000 di multa la pena inflitta per i delitti di direzione e di organizzazione di associazione di tipo mafioso (capo A) e per il delitto di estorsione pluriaggravata in danno delle società del gruppo LI (capo D); riconosceva la continuazione con i reati, oggetto di predenti condanne, e rideterminava in otto anni di reclusione ed Euro 2.000 l'aumento di pena a titolo di continuazione con i suddetti reati;
- nei confronti di OM RI riconosceva la continuazione con i reati, oggetto di predenti condanne, e, per l'effetto, elevava in ragione di cinque anni di reclusione, à sensi dell'art. 81 c.p., la pena di dieci anni di reclusione inflitta in prime cure per il delitto di partecipazione ad associazione di tipo mafioso ascritto all'appellante (capo B);
- nei confronti di SS NN, riconosceva la continuazione con i reati, oggetto di predenti condanne, e, per l'effetto, elevava in ragione di tre anni e quattro mesi di reclusione, à sensi dell'art. 81 c.p., la pena di dieci anni di reclusione inflitta in prime cure per il delitto di partecipazione ad associazione di tipo mafioso ascritto all'appellante (capo B);
- nei confronti di IA NN, riconosceva la continuazione con il reato, oggetto di precedente condanna, e, per l'effetto, elevava in ragione di tre anni e quattro mesi di reclusione, à sensi dell'art. 31 c.p., la pena di dieci anni di reclusione inflitta in prime cure per il delitto di partecipazione ad associazione di tipo mafioso, come riqualificata dal primo giudice l'originaria imputazione ai sensi dell'art. 416-bis c.p., comma 2 (capo A);
- nei confronti di ZI NO, riconosceva la continuazione con il reato, oggetto di precedente condanna, e, per l'effetto, elevava in ragione di tre anni di reclusione, à sensi dell'art. 81 c.p., la pena di dieci anni di reclusione inflitta in prime cure per il delitto di partecipazione ad associazione di tipo mafioso (capo B);
- nei confronti di IM NE, riconosceva la continuazione con il reato, oggetto di precedente condanna, e, per l'effetto, elevava in ragione di tre anni di reclusione, à sensi dell'art. 81 c.p., la pena di dieci anni di reclusione inflitta in prime cure per il delitto di partecipazione ad associazione di tipo mafioso (capo B);
- nei confronti di ON OL riconosceva la continuazione con i reati, oggetto di predenti condanne, e, per l'effetto, elevava in ragione di nove anni di reclusione e di Euro 4.000 di multa, à sensi dell'art. 81 c.p., la pena di venti anni di reclusione di Euro 2.000 di multa inflitta in prime cure per il delitto di direzione e organizzazione di associazione di tipo mafioso (capo A) e per i delitti di estorsione pluriaggravata consumata in danno delle società del gruppo LI (capo D), tentata in danno di numerosi commercianti di abbigliamento (capo E), e in danno dell'imprenditore zootecnico SA ME (capo T);
- nei confronti di TA NS riconosceva la continuazione con i reati, oggetto di precedente condanna, e, per l'effetto, elevava in ragione di tre anni di reclusione, à sensi dell'art. 81 c.p., la pena di dodici anni di reclusione inflitta in prime cure per i delitti di direzione e organizzazione di associazione di tipo mafioso (capo A);
- nei confronti di PE SA riconosceva la continuazione con il reato, oggetto di precedente condanna, e, per l'effetto, elevava la pena già irrogata (ventuno anni di reclusione e L. 150.000.000 di multa), in ragione di sei anni di reclusione, à sensi dell'art. 31 c.p., per i delitti di o direzione e di organizzazione di associazione di tipo mafioso (capo A).
1.02. Confermava, nel resto la sentenza appellata da RI AN IO e da ET RI condannati ciascuno alla pena di anni sette di reclusione per il delitto di associazione mafiosa (capo B), e confermava la confisca dei beni a carico dei due, siccome ritenuti intestatari fittizi degli stessi.
2. Contro la sentenza suddetta proponevano ricorso per Cassazione, personalmente o a mezzo dei difensori, tutti gli imputati e questa Corte, con sentenza del 12-10-2011:
Annullava, senza rinvio, la sentenza impugnata nei confronti di NS TA limitatamente alla aggravante di cui all'art. 61 c.p., n. 6, che escludeva;
Annullava la sentenza impugnata, con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Palermo, nei confronti RI ET, nonché, limitatamente ai punti di seguito specificati:
- nei confronti di IA ET e NE IM, relativamente all'aumento di pena per la recidiva e le altre circostanze aggravanti a effetto speciale;
- nei confronti di NC RM e Di IO EN, relativamente all'aumento di pena per la continuazione;
- nei confronti di MO EA, IA TA, BO RA, Di AP ET, RI OM, NN SS, IA NN, NO ZI, CO RA, NS TA, OL ON e SA PE, relativamente all'aumento di pena per la recidiva e le altre circostanze aggravanti a effetto speciale e relativamente all'aumento di pena per la continuazione;
- nei confronti di NE IM relativamente alla omessa pronuncia sulle circostanze attenuanti generiche;
- nei confronti di RI AN IO e OL ON relativamente alla confisca;
- nei confronti di OL ON relativamente alla definizione giuridica del fatto di cui al capo T, che qualificava come tentativo e alla conseguente determinazione della pena;
- nei confronti di SA PE relativamente alla qualificazione della condotta associativa.
Rigettava nel resto i ricorsi.
2.0. La decisione di annullare con rinvio la sentenza scaturiva dall'accoglimento di due fondamentali censure mosse dai difensori:
2.0.1. la prima atteneva all'inosservanza, da parte della Corte di merito, dell'art. 63 c.p., comma 4, che aveva ulteriormente aumentato, fino alla metà, per la recidiva, la sanzione risultante dall'applicazione delle concorrenti aggravanti ad effetto speciale di cui all'art. 416-bis cod. pen.. La Corte, richiamando precedenti arresti delle Sezioni Unite, ricordava che "la recidiva è circostanza aggravante ad effetto speciale quando comporta un aumento di pena superiore a un terzo e pertanto soggiace, in caso di concorso con circostanze aggravanti dello stesso tipo, alla regola dell'applicazione della pena prevista per la circostanza più grave, e ciò pur quando l'aumento che ad essa segua sia obbligatorio, per avere il soggetto, già recidivo per un qualunque reato, commesso uno dei delitti indicati all'art. 407 c.p.p., comma 2, lett. a)" Inoltre, che "è circostanza più grave quella connotata dalla pena più alta nel massimo edittale e, a parità di massimo, quella con la pena più elevata nei minimo edittale, con l'ulteriore specificazione che l'aumento da irrogare in concreto non può in ogni caso essere inferiore alla previsione del più alto minimo edittale per il caso in cui concorrano circostanze, delle quali l'una determini una pena più severa nel massimo e l'altra più severa nel minimo", 2.0.2 Altra censura atteneva alla determinazione dell'aumento di pena per la riconosciuta continuazione ed "esterna", in ordine alla quale la Corte territoriale non aveva dato conto del criterio seguito per la commisurazione degli aumenti ai sensi dell'art. 81 cod. pen., applicati in maniera affatto immotivata.
Respingendo le censure di alcuni difensori, stabiliva poi il principio di diritto, da applicare nel giudizio rescissorio in caso di determinazione della pena in continuazione con reati già giudicati: la diminuente di cui all'art. 442 cod. proc. pen. andava applicata ai reati in continuazione solo se il relativo giudizio era stato celebrato con rito abbreviato.
2.0.3. L'annullamento nei confronti di RI AN IO e OL ON, relativamente alla confisca, era motivato col fatto che, acclarata l'interposizione fittizia del RI nell'intestazione dei beni - accertamento su cui la questa Corte non muoveva censure, essendo sorretto da congrua motivazione - il giudice a quo aveva fatto riferimento cumulativo e indiscriminato, per motivare il provvedimento ablativo, sia alla previsione dell'art. 416- bis c.p., comma 7, sia a quella del D.L. 8 giugno 1992, n. 306, art.12-sexies conv. nella L. 7 agosto 1992, n. 356, senza dar conto dei presupposti fattuali ne' della prima ne' della seconda.
3. La Corte d'appello di Palermo, con sentenza del 2-4-2012, decidendo in sede di rinvio dalla Cassazione, in parziale riforma della sentenza emessa dal Giudice dell'udienza preliminare del locale Tribunale, ha provveduto - per quanto assume rilievo nel presente giudizio di legittimità - a rideterminare la pena contenendo l'aumento per la recidiva nei limiti del terzo, quando concorre con circostanze ad effetto speciale, ed ha riconosciuto la diminuente dell'art. 442 cod. proc. pen. non solo per i reati qui giudicati, ma anche per quelli ritenuti in continuazione (esterna), allorché questi ultimi erano stati delibati in un procedimento svoltosi con rito abbreviato. In particolare:
3.0. In riforma della gravata sentenza:
3.0.1 Ha rideterminato la pena complessiva irrogata ad MO EA, per tutti i reati già ritenuti in continuazione, in anni quattordici e mesi otto di reclusione, applicata la diminuente dell'art. 442 cod. proc. pen. anche per i reati unificati per continuazione (pena base per art. 416-bis c.p., commi 1 e 4= anni 9;
+ comma 6 stesso articolo = anni 12; + recidiva = anni 16; - 1/3 per art. 442 cod. pen. = anni 10 e mesi 8; + anni 4 per continuazione = anni 14 e mesi 8 di reclusione).
3.0.2. Ha rideterminato la pena complessiva irrogata a IA TA, per tutti i reati già ritenuti in continuazione, in anni dieci, mesi dieci e giorni venti di reclusione (p.b. per art. 416 c.p., commi 1, 4 e 6 = anni 10 + recidiva = anni 13 e mesi 4 - 1/3
per art. 442 c.p.p. = anni 8, mesi 10 e giorni 20 + continuaz. con sent. C.A. di PA del 13-7-2001 = anni 10, mesi 10 e giorni 20);
3.0.3. Ha rideterminato la pena complessiva irrogata a IA ET, per tutti i reati già ritenuti in continuazione, riconosciuta la diminuente del rito abbreviato anche per i reati giudicati con sentenza della C.A. di Palermo del 24-5-2006 (ma non per quelli giudicati con sentenza del 13-7-2001), in anni quattordici e mesi otto di reclusione (pena base art. 416-bis c.p., commi 1 e 4 = anni 9 + comma 6 stesso articolo = anni 12 + recidiva = anni 16 - 1/3 per art. 442 c.p.p. = anni 10 e mesi 8 + contin. = anni 14 e mesi 8);
3.0.4 Ha rideterminato la pena complessiva irrogata a BO RA, per tutti i reati già ritenuti in continuazione, in anni ventuno, mesi otto di reclusione ed Euro 6.000 di multa (pena base art. 416-bis c.p., commi 2, 4 e 6 = anni 12 + recidiva = anni 16 + anni 2 ed Euro 1.500 per ciascuno degli altri sei episodi estorsivi qui contestati = anni 28 ed Euro 9.000 di multa - 1/3 per art. 442 c.p. anni 18 e mesi 8 ed Euro 6.000 + contin. sentenza C.A di PA del
10-12-1990 = anni 21 e mesi 8 di reclusione ed Euro 6.000 di multa);
3.0.5. Ha rideterminato la pena complessiva irrogata ad Di IO EN, per tutti i reati già ritenuti in continuazione (riconosciuta la diminuente dell'art. 442 cod. proc. pen. per reati di cui alla sentenza della C.A. di Palermo del 15-11-2001 e non anche per quella del 24-11-2000), in anni tredici, mesi sei di reclusione ed Euro 2.000 di multa (di cui anni 9 e mesi 4 ed Euro 2.000 di multa per i reati di cui ai capi A-M-N di questo processo + anni 4 e mesi 2 per continuazione esterna);
3.0.6. Ha rideterminato la pena complessiva irrogata a Di AP ET, per tutti i reati già ritenuti in continuazione (sentenza C.A. di PA del 23-6-1998; sent. C.A. di PA del 27-10-1998, con riduzione per art. 442 cod. proc. pen.; sent. C.A. di PA del 29-11- 2006), in anni diciotto di reclusione ed Euro 1.800 di multa (pena base art. 416-bis c.p., commi 2, 4 e 6 = anni 10 + recidiva = anni 13 e mesi 4 + art. 81 cod. pen. capo d) = anni 16, mesi 4 ed Euro 1.500 di multa -1/3 per art. 442 c.p.p. = anni 10, mesi 10, giorni 20 di recl. ed Euro 1.000 di multa + art. 81 per cont. esterna = anni 18 ed Euro 1.800);
3.0.7. Ha rideterminato la pena complessiva irrogata a RI OM, per tutti i reati già ritenuti in continuazione (sentenza della C.A. di PA del 27-7-1993 e sentenza C.A. DI pa DEL 16-4-1997), in anni quindici, mesi dieci e giorni venti di reclusione (pena base art. 416-bis c.p., commi 1, 4 e 6 = anni 10 + recidiva = anni 13 e mesi 4 - 1/3 per art. 442 c.p.p. = anni 8, mesi 10 e giorni 20 + contin. esterna = anni 15, mesi 10 e giorni 20);
3.0.8. Ha rideterminato la pena complessiva irrogata a NN SS, per tutti i reati già ritenuti in continuazione (sentenze della C.A. di PA del 3-7-2000, con riduzione ex art. 442 cod. proc. pen., e del 20-12-1984), in anni undici, mesi nove e giorni dieci di reclusione (pena base art. 416-bis c.p., commi 1, 4 e 6 = anni 10 + recidiva = anni 13 e mesi 4 - 1/3 per art. 442 cpp = anni 8, mesi 10 e giorni 20 + contin. esterna = anni 11, mesi 9 e giorni 10);
3.0.9. Ha rideterminato la pena complessiva irrogata a IA NN, per tutti i reati già ritenuti in continuazione (sentenza della C.A. di PA dell'1-6-1998, con riduzione per art. 442 cod. proc. pen.), in anni undici, mesi uno e giorni dieci di reclusione ((pena base art. 416-bis c.p., commi 1, 4 e 6 = anni 10 + recidiva = anni 13 e mesi 4 - 1/3 per art. 442 c.p.p. = anni 8, mesi 10 e giorni 20 + contin. esterna = anni 11, mesi 1 e giorni 10);
3.0.10.Ha rideterminato la pena complessiva irrogata a NO ZI, per tutti i reati già ritenuti in continuazione (sentenza della C.A. di PA del 10-12-1990), in anni undici, mesi dieci e giorni venti di reclusione ((pena base art. 416-bis c.p., commi 1, 4 e 6 = anni 10 + recidiva = anni 13 e mesi 4 - 1/3 per art. 442 c.p.p. = anni 8, mesi 10 e giorni 20 + contin. esterna = anni 11, mesi 10 e giorni 20);
3.0.11. Ha rideterminato la pena complessiva irrogata a NE IM, per tutti i reati già ritenuti in continuazione (sentenza della C.A. di PA del 10-2-1990), in anni undici, mesi dieci e giorni venti di reclusione ((pena base art. 416-bis c.p., commi 1, 4 e 6 = anni 10 + recidiva = anni 13 e mesi 4 - 1/3 per art. 442 c.p.p. = anni 8, mesi 10 e giorni 20 + contin. esterna = anni 11, mesi 10 e giorni 20);
3.0.12. Ha rideterminato la pena complessiva irrogata a CO RA, per tutti i reati già ritenuti in continuazione (sentenza della C.A di PA del 30-6-2000), in anni undici, mesi dieci e giorni venti di reclusione (pena base art. 416-bis c.p., commi 1, 4 e 6 = anni 10 + recidiva = anni 13 e mesi 4 - 1/3 per art. 442 c.p.p. = anni 8, mesi 10 e giorni 20 + art. 81 cod. pen. = anni 11, mesi 10 e giorni 20);
3.0.13. Ha rideterminato la pena complessiva irrogata a OL ON, per tutti i reati già ritenuti in continuazione (sentenze della C.A. di PA del 29-3-2000 e del 3-7-1991), in anni ventisei e mesi otto di reclusione ed Euro 5.800 di multa (pena base art. 416- bis c.p., commi 2, 4 e 6 = anni 16 + recidiva = anni 21 e mesi 4 +
art. 81 per capo t) = anni 22, mesi 6 ed Euro 700 + art. 81 per capi d) ed e) = anni 26, mesi 6 ed Euro 2.700 - 1/3 per art. 442 c.p.p. = anni 17, mesi 8 ed Euro 1.800 + art. 81 cod. pen. per cont. esterna = anni 26, mesi 8 ed Euro 5.800 di multa);
3.0.14. Ha rideterminato la pena complessiva irrogata a NS TA, per tutti i reati già ritenuti in continuazione (sentenze della C.A di PA del 30-9-2002 e del 10-3-1995, per entrambe con la diminuente dell'art. 442 cod. proc. pen.), in anni dodici e mesi otto di reclusione (pena base art. 416-bis c.p., commi 2, 4 e 6 = anni 12 + recidiva = anni 16 - 1/3 per art. 442 c.p.p. = anni 10 e mesi 8 + contin. esterna = anni 12 e mesi 8);
3.0.15. Ha riqualificato il fatto ascritto a SA PE al capo A) della rubrica nel reato di cui all'art. 416/bis c.p., commi 1, 4 e 6, con la recidiva contestata, ha rideterminato in anni cinque di reclusione (p.b. per art. 416-bis c.p., commi 1, 4 e 6 = anni 7 e mesi 6 - 1/3 per art. 442 cod. proc. pen.) l'aumento di pena da apportare a quella già irrogata con sentenza della Corte di Assise di appello di Palermo del 10-12-1990, con cui è in continuazione;
3.0.16. Ha assolto RI ET dal reato a lui ascritto al capo B) perché il fatto non sussiste, ma ha confermato la confisca dei beni a lui intestati in condizioni di accertata interposizione fittizia.
3.1. Ha confermato la impugnata sentenza, così come già parzialmente riformata dalla Corte di Assise di appello di Palermo con sentenza del 13-1-2010, nei confronti di:
- NC RM, condannato, per i fatti di questo processo, alla pena di anni due di reclusione in aumento, per continuazione, alla pena di anni sette di reclusione inflitta dalla Corte d'appello di Palermo in data 21-11-2003;
- RI AN IO, condannato alla pena di anni sette di reclusione per il reato di cui al capo B). Nei confronti del predetto ha anche confermato la confisca dei beni a lui intestati.
4. Contro la sentenza suddetta hanno proposto nuovamente ricorso per Cassazione, a mezzo dei propri difensori, tutti gli imputati, per i motivi di seguito esposti.
4.1. MO EA ha presentato due ricorsi (il primo in data 15 maggio 2012 e il secondo in data 16 maggio 2012). Col primo si duole della violazione dell'art. 63 c.p., comma 4, nonché del fatto che è stato applicato l'aumento massimo per la recidiva (un terzo) senza adeguata motivazione. Con l'altro denunzia violazione di legge, in relazione all'art. 81 cpv. cod. pen., e in relazione all'art. 627 cod. proc. pen., nonché vizio di motivazione. Lamenta che il giudice d'appello abbia applicato un aumento di pena per la continuazione sulle sentenza della C.A. di Palermo del 3-7-2000 e del 24-5-2006, ritenuto eccessivo e, comunque, senza adeguata motivazione. Inoltre, che abbia applicato due aumenti di pena in considerazione delle due condanne precedenti, senza tener conto che quelle due pronunce erano già state saldate in un unico "giudicato condannatorio", rappresentato dalla sentenza del 24-5-2006. 4.2 IA TA e IA ET censurano la sentenza impugnata per violazione degli artt. 63, 99 e 416-bis cod. pen. e dell'art. 623 cod. proc. pen., nonché per vizio di motivazione. Deducono che erroneamente il giudice di rinvio ha applicato un ulteriore aumento di pena per la recidiva, dopo aver irrogato una pena parametrata sulle circostanze ad effetto speciale d cui all'art. 416-bis cod. pen., commi 4 e 6. IA TA lamenta anche che non gli è stata riconosciuta la diminuente per il rito abbreviato
4.3. BO RA si avvale di quattro motivi.
Col primo lamenta che, in violazione di legge (63 c.p., comma 4) e senza adeguata motivazione sia stata applicata la recidiva nella misura massima consentita, che andava invece esclusa o applicata al minimo in considerazione del buon comportamento processuale dell'imputato (che ha rinunciato ad impugnare la sentenza di primo grado in punto di responsabilità per il reato associativo), per il suo costante rifiuto, opposto ai sodali, di assumere posizioni di vertice nel sodalizio mafioso e per il ruolo moderatore da lui sempre svolto verso le vittime delle pretese estorsive.
Col secondo denunzia violazione di legge e difetto di motivazione in ordine alla ritenuta compatibilità tra continuazione e recidiva, esclusa, invece, dalla giurisprudenza di questa Corte (viene citata Cass. Pen., sez. 5, 11-3-2010, n. S761). Col terzo denunzia violazione di legge (art. 63 c.p., comma 4) e vizio di motivazione laddove la sentenza impugnata ha limitato l'applicazione dell'art. 63 cit. alla recidiva e non anche alle altre aggravanti ad effetto speciale contemplate dall'art. 416/bis cod. pen.. Col quarto motivo denunzia violazione di legge e difetto di motivazione in ordine alla misura degli aumenti di pena per la continuazione, sia interna che esterna In data 25-10-2012 il difensore di BO ha depositato "nuovi motivi" di ricorso, in cui viene illustrato il terzo motivo di ricorso. Ha prodotto sentenza di questa Corte del 24-11-2011, n. 1792.
4.4. NC RM lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) e e), che i giudici d'appello abbiano aumentato di due anni, per continuazione, la pena di anni sette inflittagli dalla Corte d'appello di Palermo il 23-11-2003, "senza indicare concretamente i fatti che possano legittimare l'aumento di pena di tale entità".
4.5. Di IO EN lamenta l'erronea applicazione dell'istituto della continuazione, per come interpretato da questa Corte nel giudizio rescindente, e la violazione dei criteri di determinazione della pena, oltre che il difetto di motivazione. Deduce che la Corte Suprema aveva prescritto al giudice di rinvio di verificare se, "in relazione ai reati già giudicati rispetto ai quali ha riconosciuto la continuazione, anche i relativi giudizi furono celebrati con il rito abbreviato oppure no;
nel primo caso dovrà ridurre di un terzo l'aumento determinato ai sensi dell'art. 81 c.p. ...". Invece, nonostante la sentenza impugnata abbia riconosciuto la continuazione tra i reati di questo processo e quelli giudicati con sentenza della Corte di Assise d'appello di Palermo del 24-11-2000 e della Corte d'appello di Palermo del 15-11-2001, entrambi definiti con rito abbreviato, per mero errore materiale la diminuente del rito è stata riconosciuta solo per il secondo dei procedimenti suddetti. Lamenta, inoltre, che l'aumento per la continuazione, determinato in complessivi anni cinque di reclusione, appare eccessivamente severo e, comunque, non debitamente motivato.
4.6. Di AP ET censura la sentenza impugnata per violazione degli artt. 63, 99 e 416-bis cod. pen. e dell'art. 623 cod. proc. pen., nonché per vizio di motivazione. Deduce che erroneamente il giudice di rinvio ha applicato un ulteriore aumento di pena per la recidiva, dopo aver irrogato una pena parametrata sulle circostanze ad effetto speciale d cui all'art. 416-bis cod. pen., commi 4 e 6. Lamenta anche che l'aumento di pena per la continuazione, per lui disposto in tre anni e quattro mesi di reclusione ed Euro 300 di multa, doveva tener conto della diminuente del rito abbreviato scelto nel procedimento relativo ai fatti giudicati con sentenza della Corte d'appello di Palermo del 29-11-2006, ritenuti in continuazione.
4.7. RI OM si duole dell'erronea applicazione del principio del cumulo giuridico, di cui all'art. 63 c.p., comma 4. 4.8. NN SS (sono stati presentati, nel suo interesse, due ricorsi, uno a firma dell'avv. Lo Cascio ed un altro a firma dell'avv. Managò) denuncia anch'egli la violazione dell'art. 63 c.p., comma 4. Rileva che la Suprema Corte ha ritenuto applicabile il principio del cumulo giuridico di cui alla norma suddetta e che il giudice del rinvio ha erroneamente interpretato e applicato il suddetto principio con riferimento alla sola recidiva e non anche con riferimento alle due aggravanti previste dall'art. 416-bis cod. pen. A giudizio del ricorrente la circostanza aggravante ad effetto speciale più grave è quella prevista dall'alt. 416-bis c.p., comma 4, per cui andava applicata la pena base dell'art. 416/bis, aumentata in virtù del 4 comma e ulteriormente aumentata, al massimo, fino ad un terzo per il concorso delle ulteriori aggravanti.
4.9. IA NN si duole anch'egli della violazione delle regole che disciplinano il giudizio di rinvio, per la mancata applicazione dell'art. 63 c.p., comma 4, nella determinazione della pena.
4.10. NO ZI. Si duole dell'erronea applicazione dell'art.63 c.p., comma 4 e del fatto che il giudice non ha motivato l'aumento di pena per la recidiva (aumento da considerare facoltativo, ai sensi dell'art. 63, comma 4).
Si duole anche del fatto che l'aumento di pena per la recidiva non è stato disposto nella misura minima e che il giudice non ha motivato sull'aumento di pena (per la recidiva) oltre il minimo.
4.11. NE IM si duole della mancata concessione delle attenuanti generiche, che, a suo dire, sono dovute per il buon comportamento processuale (infatti, è stato silente durante tutto il processo) e per il ruolo marginale avuto nella vicenda criminale e la "veneranda età", nonché del fatto che è stata aumentata della metà la pena per la recidiva dopo che erano già state applicate le circostanze ad effetto speciale di cui all'art. 416-bis cod. pen.. Si duole anche del fatto che è stata ritenuta, illogicamente, la recidiva insieme alla continuazione.
4.12. RI AN IO e RI ET. Il difensore degli imputati ricorre con due motivi:
a) col primo denunzia la manifesta illogicità della motivazione laddove ha ritenuto sussistenti i presupposti della confisca dei beni a questi intestati. Deduce che, essendo stato assolto RI ET dall'imputazione di reato associativo, la Corte d'appello avrebbe dovuto dichiarare "la non applicabilità della confisca", mancando la presupposta condanna. Lamenta che la Corte d'appello non abbia tenuto conto della prova, asseritamente data dalla difesa, della legittima acquisizione dei beni in capo agli appellanti, ne' della proporzione - asseritamente dimostrata - tra reddito dichiarato e valore dei beni posseduti da questi posseduti. Nel caso di RI AN IO, inoltre, non ha tenuto conto della proporzione tra "il volume d'affari della società e gli acquisti della stessa". b) col secondo motivo denunzia, infine, violazione del diritto di difesa. Deduce di aver richiesto, nel corso del giudizio di primo grado, di poter accedere ai locali della "Edilizia 93", sottoposti a sequestro, al fine di ricercare le prove della riferibilità dei beni sequestrati agli indagati e non al OL, ottenendo risposta negativa.
4.13. CO RA si duole della mancata applicazione dell'art. 63, comma 4, del fatto sia stato applicato un aumento di pena per la recidiva (sebbene l'aumento fosse facoltativo) e che l'aumento sia stato quello massimo consentito (di un terzo), con argomenti identici a quelli utilizzati per gli altri imputati, a comprova del "vuoto motivazionale" afferente alla posizione del ricorrente. Ritiene il difensore, invece, che il ruolo assolutamente marginale del CO nel sodalizio criminoso "in uno con l'assenza di qualsivoglia rilievo specifico in ordine ai fatti di reato fine" dovevano costituire argomenti ridondanti favorevolmente sulla posizione del CO e, quindi, andava esclusa la recidiva o il relativo aumento doveva essere contenuto nei minimi di legge. Deduce inoltre che l'aumento di pena per la recidiva, oltre che ingiustificato, è anche illogico, in ragione del riconoscimento della continuazione tra il reato per cui è processo e quello per cui è già intervenuta condanna, in quanto i reati in continuazione costituiscono momenti di un'unica condotta illecita e non possono essere valutati quali indici di una maggiore capacità a delinquere. Si duole, infine, dell'aumento di anni tre per la continuazione cd. esterna, giustificato, a suo dire, con mere clausole di stile.
4.14. OL ON ricorre con quattro motivi. Si duole dell'erronea applicazione dell'art. 63 c.p., comma 4, e del fatto che il giudice non ha motivato l'aumento di pena per la recidiva (aumento da considerare facoltativo, ai sensi dell'art. 63, comma 4). Si duole anche del fatto che l'aumento di pena per la recidiva non è stato disposto nella misura minima e che il giudice non ha motivato sull'aumento di pena (per la recidiva) oltre il minimo, lamentando la "mera elencazione" del percorso giudiziario del OL e una motivazione stereotipata. Lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 132 e 133 cod. pen., nonché in relazione all'art. 56 cod. pen., perché l'aumento di pena per il capo t (in ordine al quale la Cassazione ha ritenuto trattarsi di delitto tentato e non consumato) è stato fissato, irragionevolmente, in un anno e due mesi di reclusione ed Euro 700 di multa, contro i due anni di reclusione ed Euro 100 di multa stabilito, originariamente, per il delitto consumato.
Col quarto motivo lamenta, infine, la violazione di legge in relazione all'art. 627 c.p.p., comma 3, e al D.L. n. 306 del 1992, art. 12-sexies conv. in L. n. 352 del 1992, nonché il vizio di motivazione, per aver omesso di valutare e motivare circa le deduzioni difensive volte a dimostrare la legittima provenienza dell'immobile di via UR, n. 7 e di tutti gli altri beni. Il ricorrente, riportando ampi brani del proprio atto d'appello, assume provata la "la legittima provenienza del bene", acquistato prima da AT LA e da questa trasferito, per donazione, al nipote OL PE (asserisce che di tutto ciò vi è prova agli atti). Infine deduce che dalla sentenza impugnata "non si evincono quei motivi che dimostrerebbero la pretesa illecita provenienza di ciascun bene oggetto del provvedimento ablativo".
4.15. NS TA lamenta la violazione dell'art. 627 cod. pen. e di plurime norme in materia di determinazione della pena, oltre che il vizio di motivazione. Deduce che questa Corte, con la sentenza di annullamento del 12-10-2011, aveva prescritto al giudice di rinvio di applicare, nella determinazione della pena da irrogare in presenza di più circostanze aggravanti ad effetto speciale, la regola dell'art.63 c.p., comma 4, secondo cui una volta applicata la pena stabilita per la circostanza più grave, per tutte le altre l'aumento non può essere superiore ad un terzo. La Corte d'appello ha invece eluso detto principio, ritenendo che la regola dettata dalla Suprema Corte non operi per le circostanze ad effetto speciale previste dall'art. 416-bis.
Lamenta, inoltre, che il carattere facoltativo della recidiva e l'ampio potere concesso al giudice di determinare il relativo aumento di pena "avrebbe dovuto comportare una attenta valutazione della concreta condotta attribuita al ricorrente e una motivazione idonea a giustificare l'uso di tale potere discrezionale".
Si duole, infine, dell'aumento di pena di anni tre per la continuazione, che non terrebbe conto dei criteri posti dall'art. 133 cod. pen. nella determinazione del trattamento sanzionatorio.
4.16. SA PE lamenta la violazione di legge e il difetto di motivazione, per essere stato disposto un aumento di pena di cinque anni, in continuazione con precedente condanna, eccessivo e comunque immotivato, nonché per aver negato le attenuanti generiche con motivazione generica e stereotipata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Tutti i ricorsi, a parte quello di IA TA, vanno rigettati, perché infondati.
Poiché buona parte dei ricorsi propongono le medesime questioni di diritto, verranno esaminati, prioritariamente, le "questioni" poste dai ricorrenti, invece che, come di consueto, le posizioni dei singoli imputati. Solo successivamente verranno esaminati i motivi che attengono, specificamente, a singole posizioni.
5. La prima e più importante questione - che riguarda gli imputati MO EA, IA TA, IA ET, BO RA, Di AP ET, RI OM, NN SS, IA NN, NO ZI, NE IM, CO RA, NS TA, OL ON e SA PE - è relativa al disposto aumento di pena per la recidiva e le altre circostanze aggravanti a effetto speciale. Deducono invero i ricorrenti che, avendo la Corte di Cassazione, all'esito del precedente giudizio, annullato la sentenza d'appello "relativamente all'aumento di pena per la recidiva e le altre circostanze aggravanti ad effetto speciale", il giudice del rescissorio avrebbe dovuto attenersi, nella determinazione della pena, alla regola dell'art. 63 c.p., comma 4, secondo cui, "quando per una circostanza la legge stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato o si tratta di circostanza ad effetto speciale, l'aumento o la diminuzione per le altre circostanze non opera sulla pena ordinaria del reato, ma sulla pena stabilita per la circostanza anzidetta". Inoltre, avrebbe dovuto farsi applicazione del principio posto dallo stesso articolo, per cui, quando concorrono più circostanze aggravanti ad effetto speciale, si applica soltanto la pena stabilita per la circostanza più grave, ma il giudice può aumentarla (al massimo fino ad un terzo).
Nel caso concreto l'applicazione di questa regola dovrebbe comportare, secondo i ricorrenti, che, essendo contestate, insieme all'art. 416-bis cod. pen., le aggravanti dei commi 4 e 6 - pacificamente "ad effetto speciale", secondo i difensori - il giudice di merito avrebbe potuto applicare solo la pena prevista dall'art. 416/bis, comma 4, aumentata al massimo fino ad un terzo (invece che la pena prevista dall'art. 416/bis, comma 4, aumentata ai sensi del comma 6 e, eventualmente, ulteriormente aumentata per la recidiva).
5.1. La doglianza si fonda su una lettura non corretta della precedente sentenza di questa Corte. Bisogna considerare, infatti, che la Corte di Cassazione era già stata investita della questione, sia dagli imputati ricorrenti che da quelli non ricorrenti, con l'impugnazione della sentenza d'appello del 13-1-2010 ed aveva statuito che "i giudici di merito sono incorsi nella inosservanza dell'art. 63 c.p., comma 4, in quanto hanno ulteriormente aumentato fino alla metà, per la recidiva, la sanzione risultante dalla applicazione delle concorrenti aggravanti a effetto speciale di cui all'art. 416-bis c.p." (pag. 185). Proseguiva poi con la citazione della sentenza delle Sezioni Unite n. 20798 del 24 febbraio 2011, secondo cui la recidiva, quando comporta un aumento di pena superiore ad un terzo, è circostanza a effetto speciale e soggiace, in caso di concorso con circostanze aggravanti dello stesso tipo, alla regola dell'applicazione della pena prevista per la circostanza più grave. Da ciò si evince che il decisum della Suprema Corte riguarda solo gli aumenti di pena per la recidiva e non anche quelli derivanti dal concorso delle ulteriori circostanze contemplate dall'art. 416/bis cod. pen., contestate agli imputati, posto che di dette circostanze non v'è menzione nella pronuncia. Il fatto, sottolineato dai difensori, che nel dispositivo si faccia riferimento "all'aumento di pena per la recidiva e le altre circostanze ad effetto speciale" non autorizza l'indebita estensione del principio, giacché la sentenza del 12-10-2011 non affronta la questione della natura delle aggravanti sopradette e dei loro riflessi sul trattamento sanzionatorio, tant'è che i ricorsi degli imputati cui non era contestata la recidiva (ma erano contestatele le circostanze aggravanti dell'art. 416-bis, commi 4 e 6) sono stati interamente rigettati.
In ogni caso va ribadito - nella scia della prevalente giurisprudenza di questa Corte - che le regole dettate in via generale dall'art. 63 c.p., comma 4 non hanno ragione di essere evocate in tutti i casi in cui la pena astrattamente irrogabile, per effetto del concorso di plurime circostanze aggravanti, è risolta nell'ambito della singola fattispecie criminosa (Cass. pen., sez. 6, 24/10/2007, n. 41233. In senso analogo, Cass., sez. 6, n. 30 giugno 2001, RI, non massimata;
nonché Cass. Pen., sez. 1, 24-3-2009, n. 29770 e Cass. Pen. Sez. 1, 19/1/2012, n. 6302). Nè giova appellarsi alla sentenza delle SU di questa Corte del 24/2/2011, n. 20798, giacché tale sentenza, che ha ribadito l'applicabilità dell'art. 63 c.p., comma 4, alla recidiva, quando comporti un aumento di pena superiore ad un terzo, si pone nella scia della giurisprudenza sopra menzionata e non contraddice alla regola iuris sopra enunciata.
Pertanto, con riferimento al caso in esame, per effetto della previsione del comma 6, la pena massima stabilita nel comma 4 poteva essere aumentata da un terzo alla metà.
6. La seconda questione - che riguarda MO EA, IA TA, BO RA, Di AP ET, RI OM, NN SS, IA NN, NO ZI, NE IM, CO RA, NS TA, OL ON e SA PE - attiene all'aumento di pena per la recidiva, ove sia stata riconosciuta la continuazione tra i reati giudicati in questo processo e quelli oggetto di precedenti condanne. Secondo i difensori, il carattere unitario del reato continuato sarebbe di ostacolo all'operatività della recidiva, che presuppone l'autonomia dei reati.
6.1. La questione non può essere proposta in questa sede (e i relativi motivi sono inammissibili), giacché risolta dalla decisione del 12 ottobre 2011. Occorre premettere che, col gravame avverso la prima sentenza d'appello, le doglianze dei difensori si erano appuntate contro il disposto aumento di pena per la recidiva, allorché concorreva con le circostanze oggettive dell'art. 416/bis cod. pen., commi 4 e 6. Non risulta che sia stato specificamente sollevato il problema della compatibilità tra continuazione e recidiva. Comunque, questa Corte affrontava i due problemi dell'aumento di pena per la recidiva e dell'aumento di pena per la continuazione (paragrafi 15 e 16 della sentenza - pagg. 185 e segg.) e annullava la sentenza impugnata limitatamente all'aumento di pena oltre il terzo, quando era conseguente all'applicazione della recidiva, e agli aumenti di pena per la continuazione cd. esterna, ravvisando sul punto il difetto di motivazione. Riconosceva, per tale via, in maniera implicita ma inequivoca, la compatibilità tra i due istituti, posto che non era in discussione l'aumento di pena, ma la sua entità. Il motivo, pertanto, risulta inammissibile.
7. Gli stessi imputati hanno lamentato l'eccessività di aumento di pena per la recidiva, che è stata ritenuta facoltativa dallo stesso giudice del merito e applicata per tutti nel massimo consentito, con motivazione, dicono alcuni difensori, "generica e stereotipata". Il motivo è infondato, posto che per tutti sono stati valorizzati i numerosi e gravi precedenti penali, anche per fatti di sangue;
la lunga militanza mafiosa (iniziata per tutti negli anni 80 del secolo scorso e per qualcuno anche prima); l'assenza di qualsiasi forma di resipiscenza, nonostante le precedenti condanne e l'applicazione di misure di prevenzione;
per - MO, BO, Di AP, OL e NS, inoltre, è stata valutata la scalata ai vertici del sodalizio mafioso, avviata dai prevenuti e non ostacolata dai periodi di detenzione sofferti. Per OL è stata anche evidenziata l'attitudine a sfruttare gli arresti domiciliari, ottenuti per motivi di salute, al fine di perseverare nell'opera di "cosa nostra". Il fatto che la motivazione del giudice di merito sia, effettivamente, ripetitiva di concetti e situazioni fattuali non dipende certo dalla superficialità del ragionamento, ma dalla comunanza di situazioni a tutti gli imputati, caratterizzata da non comune pervicacia criminale e dall'identità dei percorsi esistenziali. La motivazione, quindi, non è ne generica ne' stereotipata, ma pertinente ed esaustiva e come tale certamente esente dal vizio lamentato.
Nè i difensori degli imputati sono stati in grado di evidenziare circostanze favorevoli a costoro e dai giudici del merito pretermesse, dal momento che, se non si sono limitati a lamentare, in maniera assolutamente generica, un inesistente "vuoto motivazionale", si sono appellati, in maniera altrettanto generica e assertiva, a fatti e circostanze ininfluenti nel giudizio sulla pena.
8. Quasi tutti gli imputati cui è stato applicato l'aumento di pena per la continuazione cd. esterna - MO, BO, NC, Di IO, Di AP, NN, IA, NO ZI,
CO, NS TA e SA - hanno lamentato l'eccessività dell'aumento e il difetto di motivazione. Il motivo è manifestamente infondato, giacché tutti gli aumenti di pena, già applicati dal precedente giudice d'appello, sono stati vagliati dal giudice del rescissorio nella loro congruità e ritenuti, con logica motivazione, assolutamente "blandi", perché rapportati al "lungo periodo di militanza attiva in un pericolosissimo sodalizio mafioso armato come Cosa Nostra" e riferiti a reati di assoluto allarme sociale, che attengono alla vita e ai beni delle persone. Già prima, per motivare l'aumento di pena per la recidiva, aveva evidenziato la caratura criminale dei giudicabili sulla base di precedenti penali. In particolare è stato evidenziato:
- quanto ad MO (che ha subito, per la continuazione, un aumento di pena di quattro anni), che "si tratta di pregresse condotte relative alla partecipazione a Cosa Nostra e alle violazioni della disciplina sugli stupefacenti obbiettivamente gravi, anche perché coprono complessivamente un arco di tempo assai ampio in cui l'imputato ha dimostrato di volere portare avanti, nonostante la condanna per associazione mafiosa già intervenuta, la sua scalata verso le posizioni di vertice del sodalizio approfittando degli arresti di tanti uomini d'onore operanti nel territorio di Brancaccio" (pag. 98).
- quanto a BO (ha subito un aumento di pena di anni tre per i reati giudicati con sentenza del 10-12-1990), che la sua condotta associativa ha avuto inizio nei primi anni 80 del secolo scorso al fianco dell'ala più sanguinaria di cosa nostra (quella dei corleonesi), che aveva dato prova di inaudita ferocia e non aveva mancato di portare gravissimi attacchi alle istituzioni (pag. 104). Per contro, il difensore dell'imputato non è stato in grado di indicare elementi di una qualche consistenza, idonei ad orientare diversamente il giudizio sulla pena, salvo appellarsi al "buon comportamento processuale", di cui non v'è traccia nel processo (il fatto che non sia stata impugnata in punto di responsabilità la sentenza di 1^ grado non costituisce motivo di merito ma solo legittima e neutra scelta processuale); oppure al ruolo "moderatore" svolto verso le vittime delle pretese estorsive, che rappresenta solo una modalità, non meno insidiosa delle altre, di cannibalizzazione del corpo sodale;
- per NC (che ha subito un aumento di pena di anni due) è stata evidenziata la precedente condanna non solo per associazione mafiosa, ma anche per il reato di cui all'art. 513 cod. pen., nonché la lunga militanza nel sodalizio, iniziata quantomeno nel 1990;
- per Di IO (che ha subito un aumento di pena di anni cinque) è stata considerata la lunghissima militanza malavitosa, iniziata agli inizi degli anni 80, e la sua scalata ai vertici del sodalizio, non interrotta dalle precedenti condanne;
- quanto a Di AP (la cui pena è stata aumentata di anni sette, mesi uno e giorni dieci di reclusione ed Euro 600 di multa per i reati in continuazione) sono state considerate le precedenti condanne, in numero di tre, intervenute due nel 1998 e una nel 2006, che testimoniano di una risalente pratica mafiosa e di una totale dedizione al delitto;
- per NN (la cui pena è stata aumentata di anni tre e mesi quattro di reclusione) è stata evidenziata la trentennale adesione al sodalizio mafioso, che l'ha già portato a subire due condanne (nel 1984 e nel 2000) per gravissimi delitti;
- per IA (la cui pena è stata aumentata di anni tre e mesi quattro di reclusione) sono state svolte considerazioni identiche a quelle di NN;
- per NO ZI, CO e NS (la cui pena è stata aumentata di anni tre di reclusione) è stata, parimenti, valorizzata la loro ultratrentennale adesione al sodalizio;
- per SA (che ha subito, per i fatti di questo processo, un aumento di pena di anni cinque) è stata messa in risalto la sua adesione al sodalizio, durata più di mezzo secolo e non interrotta dalle precedenti condanne.
Ne consegue che per tutti l'aumento della pena base determinato dall'applicazione dell'istituto della continuazione, quantificato peraltro in entità vicina al minimo o alla media edittale, risulta compiutamente motivato dal giudice e rende controllabile le ragioni per le quali ha fatto uso del suo potere discrezionale in materia di determinazione della pena.
9. Alcuni imputati hanno sollevato specifiche censure.
9.1. Senza pregio è quella di MO EA, che si duole di due aumenti di pena conseguenti al riconoscimento della continuazione tra reati giudicati in questo processo e quelli oggetto di due condanne precedenti, essendo principio pacifico che il giudice della cognizione o dell'esecuzione, che debba procedere alla rideterminazione della pena per la continuazione tra reati separatamente giudicati con sentenze, ciascuna delle quali per più violazioni già unificate a norma dell'art. 81 c.p., deve dapprima scorporare tutti i reati per i quali è intervenuta condanna, individuare quello più grave e solo successivamente, sulla pena come determinata, operare autonomi aumenti per i reati satellite, compresi quelli già riuniti in continuazione con il reato posto a base del nuovo computo (Cassazione penale, sez. 1, 15/12/2009, n. 49748; Cass. Pen. Sez. 1, n. 4911 in data 15.01.2009; ecc).
9.2. NE IM e SA PE si dolgono della mancata concessione delle attenuanti generiche. La censura esula dal novero dei motivi consentiti dall'art. 606 c.p.p.. Trattasi, invero, di statuizioni che l'ordinamento rimette alla discrezionalità del giudice di merito, per cui non vi è margine per il sindacato di legittimità, quando la decisione sia motivata in modo conforme alla legge e ai canoni della logica. Nel caso di specie la Corte d'Appello non ha mancato di motivare la propria decisione sul punto, con l'evidenziare, quanto a NE TI, la lunghissima militanza mafiosa - non interrotta nemmeno dai periodi di carcerazione - il suo radicamento, mai venuto meno, nell'universo mafioso e la sua vicinanza a temibili capi mafia, che gli hanno consentito di tenere relazioni con esponenti di altre famiglie e mandamenti;
quanto a SA, la lunghissima militanza mafiosa, nonostante la detenzione subita, che ne fanno un soggetto impermeabile ad ogni richiamo della coscienza. Siffatta linea argomentativa non presta il fianco a censura;
ne' vale contrapporvi argomentazioni - quali l'asserito buon comportamento processuale, l'asserito "ruolo marginale" nella vicenda criminale di cosa nostra e la "veneranda età" - intese a sollecitare, con valutazione di puro merito, un giudizio di comparazione (tra elementi sfavorevoli e favorevoli) precluso in questa sede.
9.3. Manifestamente infondate sono le lagnanze di BO RA in ordine alla misura degli aumenti di pena disposti per la cd. continuazione interna. Correttamente la Corte d'appello ha opposto il giudicato, dal momento che l'annullamento di questa Corte aveva riguardato solo la continuazione ed esterna.
9.3. Infondata è la censura mossa da OL ON al trattamento sanzionatorio. Egli si duole della pena di un anno e due mesi ed Euro 700 di multa per il reato di cui al capo t) (tentata estorsione), applicata, a suo dire, senza "adeguata motivazione". La censura non coglie nel segno, dal momento che la Corte di merito ha ridotto di un terzo la pena originariamente applicata per il delitto consumato e si è attestata sui valori sopra specificati in considerazione della "gravità della condotta diretta ad imporre il pizzo attraverso il metodo intimidatorio mafioso e nell'interesse di Cosa Nostra" posta in essere da un soggetto pregiudicato e saldamento inserito nell'organizzazione malavitosa. Ha fatto, cioè, riferimento alla gravità del reato e alla personalità dell'agente, in fedele applicazione dei criteri dell'art. 133 cod. pen.. 9.4. Infondate sono le censure di OL ON avverso il provvedimento di confisca dei beni intestati a OL PE, a RI AN IO o a RI ET. Questa Corte ha già scrutinato la motivazione resa dal giudice del merito in ordine all'interposizione fittizia nella titolarità dei beni e l'ha ritenuta immune da censure. Sul punto, pertanto, si è formato il giudicato.
Questa medesima Corte aveva censurato la sentenza di merito nella parte in cui ometteva di specificare a quale previsione normativa ancorava la confisca - l'art. 416/bis c.p., comma 7, ovvero il D.L. 8 giugno 1992, n. 356, art. 12-sexies convertito in L. 7 agosto 1992, n. 356 - e nella parte in cui ometteva di dare conto dei presupposti fattuali della prima e della seconda. La Corte d'appello, nel riesaminare la questione, a seguito del rinvio da parte di questa Corte, ha chiarito che la confisca è stata disposta ai sensi dell'art. 12-sexies, cit. D.L. ed ha evidenziato la sproporzione del valore dei beni rispetto al reddito dichiarato dal OL ai fini delle imposte sul reddito e rispetto all'attività economica svolta, nonché l'assenza di qualsiasi giustificazione, da parte del OL, intorno alla legittima provenienza dei beni (pag. 88-89). Quanto al primo requisito, ha messo in evidenza - utilizzando all'uopo le specifiche indagini svolte dalla Guardia di Finanza - che "il OL, la moglie, i figli e i genitori non hanno dichiarato e comunque percepito redditi dotati di un minimo di consistenza prima dell'acquisto dei beni di cui trattasi, ne' dall'anagrafe tributaria emergono iniziative economiche riferibili ai medesimi" (pag. 89);
quanto al secondo, oltre a rilevare l'assenza di qualsiasi allegazione difensiva intorno ai beni diversi dall'immobile di via UR, n. 7, ha, in relazione a detto immobile, minuziosamente ricostruito la vicenda acquisitiva del bene e attentamente vagliato le allegazioni del prevenuto, evidenziando, in maniera inconfutabile, l'origine illecita dell'acquisto. Sotto questo riguardo ha, infatti, evidenziato che si trattò di immobile costruito, con licenza edilizia del 1978, dalla "RA OR UZ - vale a dire, dalla ditta che, dalle intercettazioni effettuate nel box annesso all'immobile, risultò destinataria di ingenti somme da parte del OL per i propri investimenti - e fu acquistato da AT LA, madre dell'imputato, nel 1987 per la somma dichiarata di 300 milioni di lire, quando la donna aveva già 84 anni e non aveva mai dichiarato, negli anni antecedenti, alcun reddito. L'immobile fu poi donato nel 2005 a OL PE, figlio di ON, e anche di detto passaggio è stata provata la natura simulata, in quanto le intercettazioni effettuate hanno rivelato che l'effettivo dominus rimase, anche a seguito di questo secondo passaggio, OL ON (pagg. 82-83). Nè, a fronte a quest'analitica ricostruzione della vicenda acquisitiva il difensore dell'imputato ha contrapposto una alternativa spiegazione, limitandosi a riproporre nel ricorso - anche a mezzo di pedissequa trascrizione - le doglianze espresse al giudice d'appello e da questi motivatamente disattese. Deve concludersi, pertanto, che la Corte di merito ha dato conto, con motivazione esaustiva, degli ulteriori presupposti richiesti dalla norma per il completamento della fattispecie.
9.5. Parimenti infondate sono le censure mosse da RI AN IO e RI ET al provvedimento di confisca sopra richiamato. Posto che, anche per loro, è stata definitivamente accertata l'interposizione fittizia, i due sono ormai estranei alla vicenda espropriativa conclusasi col provvedimento suddetto. Del tutto inconferenti sono le deduzioni intorno alla legittima formazione del loro patrimonio, in cui sarebbero compresi i beni oggetto della confisca, dacché il giudicato sull'interposizione ha ormai spostato l'attenzione sul OL, i cui redditi e la cui attività vanno valutati al fine di delibare sulla proporzione tra redditi e beni e a carico del OL si è spostato l'onere di allegare la legittima provenienza del compendio.
È pacifico, infatti, che in caso di interposizione fittizia, il giudice deve apprezzare la giustificazione della provenienza del danaro, dei beni, o delle altre utilità da confiscare e la sproporzione, rispetto al reddito dichiarato ai fini delle imposte sui redditi o all'attività economica, con riferimento alla persona del sostituito, realmente titolare, e non del sostituto. Suffraga tale conclusione il rilievo della espressa previsione normativa contenuta nel primo inciso dell'art. 12-sexies, comma 1 cit., con riferimento, per l'appunto, ai beni da confiscare: "... di cui il condannato non può giustificare la provenienza e di cui anche per interposta persona (...) risulta essere titolare o avere la disponibilità (...) in valore sproporzionato al proprio reddito ..." (Cassazione penale, sez. 6 17/05/2011 n. 27172). Irrilevante è, per RI ET, la circostanza che sia stato assolto dal reato associativo, giacché il presupposto del provvedimento ablativo non è, per lui, la condanna per uno dei delitti previsti dal D.L. giugno 1992, n. 306, convertito con modificazioni in L. 7 agosto 1992, n. 356, bensì l'accertata interposizione fittizia.
Inammissibile è il motivo relativo alla "violazione del diritto di difesa" (conseguente, secondo i ricorrenti, al rigetto, da parte del giudice di primo grado, dell'istanza di accedere ai locali di "Edilizia 93", al fine di ricercare le prove della riferibilità ai RI dei beni sequestrati), sia perché non dimostrato, sia perché l'eventuale illegittimità andava fatta valere con apposita impugnazione del provvedimento di diniego, sia, infine, perché la pretesa "violazione" non rientra in nessuno dei motivi di nullità tassativamente previsti.
9.6. Manifestamente infondate sono le doglianze di Di IO e Di AP in ordine al trattamento sanzionatorio, conseguente alla negazione della diminuente dell'art. 442 cod. proc. pen. sulla pena applicata per i reati in continuazione, dal momento che, contrariamente all'assunto difensivo, non è stata data prova delle condizioni comprovanti il diritto alla diminuzione di pena, mediante produzione delle sentenze emesse all'esito dei relativi procedimenti (che non risultano allegate ne' all'atto d'appello ne' al ricorso in Cassazione), ovvero mediante produzione di altra, idonea documentazione.
10. Conclusivamente, conseguono, per quanto sopra:
- l'accoglimento del ricorso di IA TA e la riduzione, ad opera di questa Corte, della sanzione mediante eliminazione del terzo della pena irrogata per i reati in continuazione;
- il rigetto dei ricorsi di MO EA, IA ET, BO RA, NC RM, Di IO EN, Di AP ET, RI OM, NN SS, IA NN, NO ZI, NE IM, RI AN IO, RI ET, CO RA, OL ON, NS TA e SA PE e la loro condanna al pagamento delle spese processuali.
11. Non può essere accolta la richiesta delle parti civili di condanna degli imputati al pagamento delle spese di costituzione e difesa in questo grado, giacché l'intervento della parte civile nei diversi gradi del giudizio penale è consentito solo quando in questo si agitino questioni che incidano sugli interessi civili ed il principio codicistico, secondo il quale la Costituzione di parte civile, una volta avvenuta, produce i suoi effetti in ogni stato e grado del giudizio, può ritenersi operante fino a quando si ha il diritto di esercitare l'Azione civile, diritto che trova un limite nella norma dell'art. 100 cod. proc. civ., che pone l'interesse come requisito indispensabile per proporre una domanda o per contraddire alla medesima. Per conseguenza, ove il giudice di primo grado abbia riconosciuto il diritto al risarcimento della parte civile e su tale capo si sia formato il giudicato, non contestandosi con l'impugnazione la responsabilità penale e tanto meno il diritto riconosciuto alla parte civile, non si può nei successivi gradi del giudizio perseverare nella Costituzione di parte civile, cosi come non si potrebbe riproporre l'Azione dinanzi al giudice civile, essendo venuto a cessare, con la formazione del giudicato, l'interesse. In particolare, alla parte civile non è consentito l'intervento nel giudizio di cassazione avente per oggetto esclusivamente il trattamento sanzionatorio o la confisca dei beni degli imputati, perché tali questioni non possono avere alcuna incidenza sugli interessi civili, e, nel caso in cui l'intervento sia illegittimamente avvenuto, non possono le spese relative essere poste a carico dell'imputato (in questo senso, in un caso in cui si discuteva della ammissibilità dell'appello proposto contro una sentenza che, in primo grado, aveva accertato definitivamente la responsabilità penale, Cass. Pen., sez.
6. N. 1556 del 18-10-1967;
Idem sez. 4, sentenza n. 4933 del 10/03/1981 Rv. 149005; nonché, Cass. Pen., sez. 5, n. 10077 del 15-1-2002 e Cass. Pen., sez. 1, n. dell'1-3-2011, in casi in cui il ricorso per Cassazione era stato proposto dall'imputato solo per l'esclusione di una circostanza aggravante).
P.Q.M.
Annulla, senza rinvio, la sentenza impugnata nei confronti di IA TA limitatamente alla omessa applicazione della diminuente dell'art. 442 cod. proc. pen. in relazione ai reati giudicati con sentenza della Corte d'appello di Palermo del 13-7-2001 con i quali è stata ritenuta la continuazione e, operata tale riduzione, ridetermina per il medesimo la pena complessiva in anni 10 e giorni 20 di reclusione;
rigetta nel resto il ricorso del predetto imputato.
Rigetta i ricorsi di MO EA, IA ET, BO RA, NC RM, Di IO EN, Di AP ET, RI OM, NN SS, IA NN, NO ZI, NE IM, RI AN IO, RI ET, CO RA, OL ON, NS TA e SA PE, che condanna singolarmente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 12 novembre 2012.
Depositato in Cancelleria il 10 dicembre 2012