Sentenza 17 maggio 2011
Massime • 1
In tema di sequestro preventivo finalizzato alla confisca obbligatoria prevista dall'art. 12 - "sexies" D.L. 8 giugno 1992, n. 306, conv. con modd. nella legge 7 agosto 1992, n. 356, quando il provvedimento è stato adottato nei confronti di soggetti estranei al procedimento penale, la legittimazione a richiedere il riesame o a proporre appello è limitata all'aspetto della presunzione di interposizione di persona in base alla quale la misura cautelare è stata disposta, onde far valere l'effettiva titolarità o disponibilità del bene e l'inesistenza di relazioni di "collegamento" con l'imputato, rimanendo la stessa esclusa in relazione a profili diversi del provvedimento, sui quali le persone estranee al sequestro non hanno titolo alcuno ad interloquire.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 17/05/2011, n. 27172 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 27172 |
| Data del deposito : | 17 maggio 2011 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. MANNINO Saverio F. - Presidente - del 17/05/2011
Dott. GARRIBBA Tito - Consigliere - SENTENZA
Dott. PAOLONI Giacomo - Consigliere - N. 751
Dott. PETRUZZELLIS Anna - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CALVANESE Ersilia - rel. Consigliere - N. 13462/2011
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
MU VA, nato a [...] il [...];
avverso la ordinanza del 04/02/2011 del Tribunale di Cagliari;
visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Dott. Ersilia Calvanese;
udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. GERACI Vincenzo, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
udito il difensore, avv. S. Pinna, che ha concluso insistendo nei motivi di ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con decreto del 28 dicembre 2010, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Cagliari disponeva, ai sensi del D.L. 8 giugno 1992, n. 306, art. 12-sexies, conv. con mod. dalla L. 7 agosto 1992, il sequestro preventivo di una villetta di proprietà di
VA MU, risultata nella disponibilità di RZ AF, indagato per traffico di stupefacenti.
Secondo l'ipotesi accusatoria, accolta nel decreto di sequestro, l'RZ, allora latitante, avrebbe utilizzato il suddetto immobile, formalmente intestato allo zio VA MU, per il tramite della sua convivente SI TA AN, al fine di destinarlo, dopo la nascita della figlia, ad accogliere il suo nucleo familiare. Il Tribunale del riesame, con ordinanza del 7 febbraio 2011, confermava il suddetto decreto di sequestro, respingendo l'istanza di riesame presentata dal MU.
Evidenziava in particolare che, dalle indagini di p.g., era emerso che, sin dall'apertura del cantiere per l'edificazione della villetta in questione, di circa 100 mq. sita in agro di Talana, la cui concessione edilizia - richiesta dal MU -risaliva al 2004, la TA AN aveva pagato la fornitura dell'energia elettrica, aveva affidato i lavori per l'edificazione, dettando le relative direttive e curando personalmente le fasi di costruzione, facendosi fare i preventivi e trattando le modalità di pagamento;
che sempre la TA AN aveva acquistato i materiali di costruzione insieme al padre dell'RZ, facendosi rilasciare anche fatture a nome del MU;
che i genitori dell'RZ avevano seguito le operazioni di scarico dei materiali edilizi;
e che la TA AN, unitamente alla figlioletta SA, aveva occupato sin dall'inizio, senza alcun contratto, la villetta, mentre il formale intestatario MU aveva continuato ad abitare altrove.
Quest'ultimo era risultato del tutto estraneo alla realizzazione dell'immobile, i cui oneri erano stati sopportati interamente dall'RZ e dalla sua compagna, ragion per cui doveva ritenersi che costui avesse svolto soltanto la figura di mero prestanome del nipote.
Inoltre, era emerso che lo stesso MU tra il 1997 ed il 2008 aveva percepito redditi decisamente modesti, tenuto conto dei redditi dominicali e del volume di affari della sua piccola impresa agricola, mentre aveva un'esposizione debitoria sin dal 2001 nei confronti dell'Inps pari ad oltre 20.000 Euro.
Il Tribunale riteneva altresì che la copiosa documentazione prodotta dal MU in sede di riesame, al fine di dimostrare la titolarità effettiva della villetta, non venisse ad inficiare le conclusioni cui era giunto il g.i.p., in quanto le fatture intestate al ricorrente costituivano un dato formale, che ben poteva essere preordinato al fine di occultare l'intestazione fittizia, e le attestazioni esibite provenivano o da parenti coinvolti nell'operazione o risultavano nettamente smentite dagli accertamenti di p.g..
Quanto alle lecita provenienza del bene, i giudici del riesame escludevano infine la plausibilità della tesi, secondo cui il MU avesse devoluto i suoi risparmi accumulati da anni per costruire la villetta al nipote.
2. Avverso la suddetta ordinanza, ricorre per cassazione il difensore del MU, munito di procura speciale, lamentando la violazione di cui all'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) e c), in relazione all'art. 111 Cost. e all'art. 125 cod. proc. pen.. Deduce che l'ordinanza impugnata risulterebbe solo apparentemente motivata in ordine alla dimostrazione della intestazione fittizia del bene sequestrato, posto che il giudice del riesame si sarebbe limitato a ricondurre a SI TA AN, persona estranea alle indagini, alcune attività di ausilio nella finitura dell'immobile (soprattutto per l'arredamento).
Il ricorrente a tal riguardo evidenzia che l'RZ venne arrestato nella casa dei genitori a Talana, dove era dimorante anche la sua convivente TA AN, così smentendo la circostanza che la casa del MU venisse occupata da costoro.
Il Tribunale avrebbe invece tralasciato di considerare la documentazione prodotta dalla difesa attestante la riferibilità al solo MU di tutta l'attività di costruzione dell'immobile, ipotizzando - senza alcuna base fattuale - che la coppia RZ - TA AN si sia potuta accordare con i fornitori per l'intestazione fittizia della documentazione fiscale. In particolare, la difesa aveva rappresentato che, negli anni 2000- 2010, il MU aveva fatturato ben 156.116 Euro ed aveva percepito contributi a fondo perduto dal 1991 per oltre 143.355 Euro. Pertanto, ben poteva far fronte economicamente alla costruzione della villa negli anni 2004/2006, sul terreno ereditato dai genitori. Evidenzia, a tal fine, che la presunzione di illecita accumulazione patrimoniale opera a condizione che l'accusa dimostri che il titolare apparente non svolga una attività tale da procurargli il bene. Il prevedimento impugnato avrebbe omesso invece totalmente di considerare tale presupposto.
Inoltre, il ricorrente deduce che i fatti ascritti all'RZ sono datati alla metà del 2008, ovvero ben due anni dopo la realizzazione del rustico e di parte delle finiture della villa. Pertanto, mancherebbe ogni correlazione temporale tra il reato contestato all'RZ e i beni oggetto di sequestro.
Infine, il ricorrente lamenta la assoluta carenza di motivazione in ordine al requisito della sproporzione tra il valore del bene sequestrato - il cui ammontare non è neppure indicato - ed il reddito del MU con riguardo al momento dell'acquisto. CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile.
2. Deve ribadirsi che il ricorso per Cassazione contro le ordinanze emesse a norma dell'art. 324 c.p.p. in materia di sequestro preventivo o probatorio è previsto solo per violazione di legge (art. 325 c.p.p.), dovendosi in tale nozione comprendere sia gli errores in iudicando o in procedendo, ma anche quei vizi della motivazione così radicali però da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (tra le tante, Sez. U, n. 25932 del 29/05/2008, dep. 26/06/2008, Ivanov, Rv. 239692).
Va premesso, inoltre, che quando il provvedimento di sequestro preventivo sia stato adottato nei confronti di soggetti estranei al procedimento penale, con riferimento alle ipotesi di confisca obbligatoria previste dalla L. 7 agosto 1992, n. 356, art. 12-sexies, i soggetti anzidetti sono legittimati a richiedere il riesame o a proporre appello limitatamente al profilo della interposizione di persona, onde far valere la propria effettiva titolarità o disponibilità del bene e l'inesistenza di relazioni di "collegamento" con l'imputato, restando esclusa tale legittimazione in relazione a presupposti diversi del provvedimento di sequestro, sui quali le persone estranee al provvedimento non hanno titolo alcuno ad interloquire (Sez. 1, n. 14215 del 06/02/2002, dep. 12/04/2002, Zagaria, Rv. 221843).
Così limitato l'ambito di controllo affidato a questa Corte, deve osservarsi che il provvedimento impugnato non è affatto immotivato e le ragioni che lo sostengono sono, anzi, oggetto di illustrazione coerente, comprensibile e giuridicamente corretta. Il Tribunale, come risulta dalla esposizione in fatto, ha diffusamente evidenziato l'esistenza di situazioni che avallavano concretamente l'ipotesi di una discrasia tra intestazione formale e disponibilità effettiva del bene, spiegando le ragioni della ipotizzata interposizione fittizia e adducendo circostanze di consistente spessore indiziario del superamento della coincidenza tra titolarità apparente e disponibilità effettiva del bene. I giudici del riesame, contrariamente all'assunto del ricorrente, hanno anche valutato la documentazione prodotta dal MU, fornendo puntuale motivazione sulla loro inidoneità a scalfire il quadro indiziario rappresentato dal giudice della cautela reale. Quanto alla omessa valutazione della proporzione tra il valore del bene formalmente intestato ed il reddito effettivamente percepito dal MU, vi è da osservare che, in caso di interposizione fittizia, il giudice deve apprezzare la giustificazione della provenienza del danaro, dei beni, o delle altre utilità da confiscare e la sproporzione, rispetto al reddito dichiarato ai fini delle imposte sui redditi o all'attività economica, con riferimento alla persona del sostituito, realmente titolare, e non del sostituto. Suffraga tale conclusione il rilievo della espressa previsione normativa contenuta nel primo inciso dell'art. 12-sexies, comma 1, cit., con riferimento, per l'appunto, ai beni da confiscare: "... di cui il condannato non può giustificare la provenienza e di cui anche per interposta persona (..) risulta essere titolare o avere la disponibilità (..) in valore sproporzionato al proprio reddito..". Conclusivamente, deve ritenersi che, a fronte di una siffatta motivazione, per nulla mancante o meramente apparente, i motivi di ricorso ripropongono le medesime deduzioni in fatto e in diritto già precedentemente svolte e disattese dal giudice del riesame, lamentando, sotto l'apparente deduzione di vizi attinenti alla violazione di legge, un'errata ponderazione della prodotta documentazione ed introducendo problematiche che esulano dai limiti cognitivi di questa Corte.
2. Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del proponente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma in favore della cassa delle ammende, che si reputa equo fissare in Euro mille.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di Euro mille in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 17 maggio 2011.
Depositato in Cancelleria il 12 luglio 2011