Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 05/06/2001, n. 7613
CASS
Sentenza 5 giugno 2001

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

A seguito dell'entrata in vigore della norma di interpretazione autentica (avente, quindi, efficacia retroattiva) dell'art. 19, comma primo, della legge n. 843 del 1978 contenuta nell'art. 4, comma nono bis, del D.L. n. 787 del 1985 (convertito nella legge n. 45 del 1986) la riliquidazione della prestazione previdenziale già riconosciuta deve avvenire dalla data di maturazione dei relativi crediti, sicché sulle somme dovute per rate maturate e non ancora soddisfatte gli interessi e la rivalutazione maturano (cumulativamente, sino all'entrata in vigore dell'art.16, comma sesto, della legge n. 412 del 1991 e limitatamente al rispettivo maggiore importo, per il periodo successivo) dalla scadenza di ciascun rateo di pensione, a nulla rilevando che l'originaria liquidazione fosse corretta alla luce della normativa allora vigente, giacché la responsabilità ("ex re") per il ritardato pagamento di prestazioni previdenziali, analogamente a quella prevista dall'art. 429 cod. proc. civ., prescinde dall'imputabilità del ritardo a colpa del debitore.

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 05/06/2001, n. 7613
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 7613
    Data del deposito : 5 giugno 2001

    Testo completo