Sentenza 5 giugno 2001
Massime • 1
A seguito dell'entrata in vigore della norma di interpretazione autentica (avente, quindi, efficacia retroattiva) dell'art. 19, comma primo, della legge n. 843 del 1978 contenuta nell'art. 4, comma nono bis, del D.L. n. 787 del 1985 (convertito nella legge n. 45 del 1986) la riliquidazione della prestazione previdenziale già riconosciuta deve avvenire dalla data di maturazione dei relativi crediti, sicché sulle somme dovute per rate maturate e non ancora soddisfatte gli interessi e la rivalutazione maturano (cumulativamente, sino all'entrata in vigore dell'art.16, comma sesto, della legge n. 412 del 1991 e limitatamente al rispettivo maggiore importo, per il periodo successivo) dalla scadenza di ciascun rateo di pensione, a nulla rilevando che l'originaria liquidazione fosse corretta alla luce della normativa allora vigente, giacché la responsabilità ("ex re") per il ritardato pagamento di prestazioni previdenziali, analogamente a quella prevista dall'art. 429 cod. proc. civ., prescinde dall'imputabilità del ritardo a colpa del debitore.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 05/06/2001, n. 7613 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7613 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VINCENZO TREZZA - Presidente -
Dott. ALBERTO SPANÒ - Consigliere -
Dott. LUCIANO VIGOLO - rel. Consigliere -
Dott. GIOVANNI MAZZARELLA - Consigliere -
Dott. GUIDO VIDIRI - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
DE SA DA, elettivamente domiciliata in ROMA VIA NICOTERA 29, presso lo studio dell'avvocato GASPARE SALERNO, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato GIORGIO ALLOCCA, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati VALERIO MERCANTI, GIOVANNA BIONDI, giusta delega in calce alla copia notificata del ricorso;
- resistente con mandato -
avverso la sentenza n. 8644/99 del Tribunale di ROMA, depositata il 14/05/99 R.G.N. 37119/95;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 21/03/01 dal Consigliere Dott. Luciano VIGOLO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. VINCENZO NARDI che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO.
Con sentenza 18 maggio 1994, il Pretore di Roma accoglieva la domanda proposta dalla sig.ra DA De NT, quale erede di DO LI, nei confronti dell'INPS, per ottenere rivalutazione e interessi moratori dal 1979, epoca di maturazione del credito, su arretrati di quote fisse di contingenza, liquidate dall'Istituto di previdenza in L. 16.839.490 solo il 17 giugno 1987: la somma capitale dovuta era determinata dal Pretore in L. 20.607.973.
Su appello dell'Istituto, il Tribunale della stessa sede, in parziale riforma della sentenza impugnata, con sentenza non definitiva del 7 ottobre 1997/28 maggio 1998, condannava l'INPS a pagare a controparte somma pari all'importo della rivalutazione monetaria, secondo indici ISTAT, sulle somme già corrisposte dall'Istituto, a decorrere dal 121^ giorno successivo alla data di entrata in vigore del d.l. 30 dicembre 1985, n. 787, convertito in legge 28 febbraio 1986, n. 45,
sino al pagamento del capitale, oltre accessori da determinarsi nel prosieguo del giudizio.
Con sentenza definitiva, in data 15 ottobre 1998/14 maggio 1999, lo stesso Tribunale ha quindi condannato l'INPS a pagare anche gli interessi legali, sulla somma già corrisposta ex art.19 legge n.843/1978 cit., dal 121^ giorno successivo all'entrata in vigore del d.l. n. 787/1985 citato sino al pagamento del capitale;
condannava l'Istituto a pagare, altresì, complessive L. 1.857.161 (in luogo della somma riconosciuta dal Pretore), oltre interessi e rivalutazione, fino al saldo, sulla somma dovuta a titolo di rivalutazione (liquidata, nell'ambito dell'importo suindicato, in L. 904.501) fino al soddisfo, come già stabilito dal Pretore, la cui sentenza era confermata nel resto.
Il Tribunale, nel motivare la decisione non definitiva, ha premesso che non erano applicabili ne' l'art. 16, sesto comma, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, applicabile ai soli crediti maturati successivamente al 31 dicembre 1991, ne' l'art. 22, comma 36, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, applicabile ai soli crediti maturati successivamente al 31 dicembre 1994.
Ha, poi, ritenuto il Tribunale, dissentendo da diverso orientamento di questa Corte, e in ritenuta conformità alla sentenza della Corte costituzionale 12 aprile 1991, n. 156, che la decorrenza di interessi legali e rivalutazione monetaria andava rapportata al momento della verificazione delle condizioni legali di responsabilità per il ritardo (momento di reiezione della domanda amministrativa o scadenza del 121^ giorno dalla data di presentazione di tale domanda, in assenza di decisione). Secondo il Tribunale si trattava di colpa presunta, ma la presunzione non sarebbe stata operante fino all'emanazione della legge interpretativa (L. n. 45/1986 cit.), senza che potesse essere invocato il principio di retroattività delle norme interpretative.
Con la pronuncia definitiva, il Tribunale ha premesso che gli interessi andavano corrisposti, con la stessa decorrenza stabilita per la rivalutazione monetaria, fino al pagamento del capitale ed ha quindi accertato:
- che gli interessi legali dal 121^ giorno successivo all'entrata in vigore del d.l. n. 787/1985 cit., fino al 17 giugno 1987 (data di erogazione del capitale), ammontavano a L. 952.660;
che la rivalutazionè monetaria per lo stesso periodo ammontava a L. 904.501;
che la condanna avrebbe dovuto limitarsi a tali somme (complessivamente a L. 1.857.161);
- che, peraltro, sulla rivalutazione monetaria (L. 904.501) dovevano riconoscersi ulteriori interessi legali e rivalutazione monetaria, dalla data di costituzione in mora (121^ giorno della domanda amministrativa per interessi e rivalutazione monetaria sul capitale) fino al soddisfo.
Per la cassazione di entrambe le sentenze ricorre la De NT (che aveva formulato rituale riserva di impugnazione della non definitiva) con unico motivo, articolato nei riguardi di ciascuna decisione. L'INPS ha depositato procura speciale.
MOTIVI DELLA DECISIONE.
L'annullamento delle sentenze impugnate è chiesto per violazione e falsa applicazione delle norme di diritto (art.360 c.p.c. n..3 - 5). Erroneità del richiamo degli artt. 1218 e 1219 c. civ. alla fattispecie. Irrichiamabilità dell'imputabilità soggettiva in caso di ritardato pagamento. Non applicabilità dell'art. 7 L. 533/1973. La ricorrente si duole dell'erroneo riferimento fatto dal Tribunale alle norme civilistiche sulla responsabilità da inadempimento (artt. 1218 e seg. c.p.c.) e sostiene che l'art. 7 della legge 11 agosto 1973, n. 533 non è applicabile in relazione a prestazioni per le quali - come nel caso delle quote aggiuntive di contingenza - non sia prescritta la domanda dell'interessato: non ha senso, in tale ipotesi, l'attribuzione di uno spatium deliberandi. Neppure, quindi, è corretta la correlazione, operata dal Tribunale, tra decorrenza degli accessori e una presupposta situazione di imputabilità del ritardo al debitore. Non essendo prevista una domanda di prestazione, neppure era configurabile una diversa decorrenza per la determinazione del capitale e per la rivalutazione. Il motivo è fondato.
Questa Corte ha costantemente affermato il principio secondo cui in tema di prestazioni previdenziali, ove, a seguito di un mutamento normativo con efficacia retroattiva (ad esempio a seguito di legge di interpretazione autentica) si renda necessario riliquidare d'ufficio la prestazione già riconosciuta, integrando opportunamente l'ammontare dei ratei già maturati, si verifica la mora ex re dalla data di maturazione dei relativi crediti, non essendo, in tale ipotesi, configurabile un provvedimento di reiezione, ne' essendo necessaria la presentazione di una domanda diretta ad ottenere l'integrazione prevista dalla legge. Ne consegue che, poiché a seguito dell'entrata in vigore del d.l. n. 787 del 1985 che, all'art. 4, comma nono bis, ha fornito un'interpretazione autentica dell'art. 19 legge 843 del 1978, l'INPS è tenuto a corrispondere la quota aggiuntiva [... ] fin dall'originaria decorrenza della pensione [...] su tali somme gli interessi e la rivalutazione maturano dalla scadenza di ciascun rateo di pensione, a nulla rilevando che l'originaria liquidazione fosse corretta alla luce della normativa allora vigente, giacché la responsabilità per il ritardato pagamento di prestazioni previdenziali, analogamente a quella prevista ex art. 429 c.p.c., prescinde dall'imputabilità del ritardo a colpa del debitore (cfr., in particolare, Cass.7 ottobre 1997, n. 9732, oltre a Cass.20 luglio 1996, n. 6525 e 18 ottobre 1996, n. 9085, citate criticamente dal Tribunale, nonché 2 marzo 1998, n. 2280; 5 marzo 1998, n. 2433; 17 ottobre 1998, n. 10314; 14 agosto 1999, n. 8669; 19 settembre 2000, n. 12386). Le argomentazioni del Tribunale non sono tali da indurre la Corte a mutare indirizzo.
La Corte costituzionale, con sentenza del 15 marzo 1994, n. 85 ha chiarito e meglio precisato la portata della precedente sentenza 12 aprile 1991, n. 156, affermando che secondo l'art. 442 c.p.c., nel testo risultante dalla sentenza n .156/91 (applicabile fino all'entrata in vigore della nuova disciplina prevista dall'art. 16 comma 6 della legge 412 del 1991) dalla data del provvedimento (non satisfattivo) dell'Istituto previdenziale sulla domanda di prestazione, oppure dal giorno in cui è spirato il termine previsto dalla legge per provvedere, gli interessi legali spettano all'avente diritto in aggiunta alla rivalutazione della somma dovuta. Questa Corte ne ha tratto, in modo coerente e logico (in quanto la decisione della Corte costituzionale concerneva l'ipotesi della riliquidazione dell'indennità premio di servizio a carico dell'INADEL, comparabile, al contrario di quanto ritenuto dal giudice di appello, alla fattispecie ora all'esame di questa Corte, sotto il particolare profilo che qui viene in rilievo) la conclusione che nel caso in cui, come nella specie, non sia previsto un provvedimento di reiezione dell'Istituto o una domanda di prestazione dell'assicurato (dalla quale prenda a decorrere il termine di 120 giorni di cui all'art. 7 della legge n. 533/1973 cit.), rivalutazione ed interessi spettano dalla scadenza delle singole rate di pensione corrisposte in misura non satisfattiva.
Va aggiunto che la citata sentenza n. 85 del 1994 della Corte costituzionale ha altresì affermato che la responsabilità per ritardato pagamento di prestazioni previdenziali, analogamente alla responsabilità ex art.429 c.p.c., è indipendente dall'imputabilità del ritardo a colpa del debitore (nello stesso senso Cass. S.U. 30 luglio 1993, n. 8478). È certo che l'art. 4, comma nono bis, della legge n. 45/1986 cit. ha natura di norma interpretativa, come tale efficace retroattivamente, tanto che l'INPS ha proceduto a corrispondere le quote fisse non incluse nell'originaria liquidazione della pensione. Non può dubitarsi, poi, che le differenze pensionistiche spettassero su ciascun rateo e quindi sin dalla maturazione dei singoli ratei del trattamento. Ne consegue che eguale decorrenza debbano avere la rivalutazione monetaria e gli interessi moratori sulla somma rivalutata, cumulativamente sino al 17 giugno 1987 (epoca di pagamento del capitale, detratti gli interessi corrispettivi che nel ricorso si sostiene essere stati corrisposti, evidentemente sul solo capitale); è opportuno aggiungere (anche se si tratta di questione di diritto non direttamente investita dal ricorso) che, dopo l'entrata in vigore dell'art. 16, comma sesto, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, il credito per le residue rate maturate, ad oggi non ancora soddisfatto, dovrà essere determinato secondo il criterio, ivi stabilito, della spettanza della maggior somma tra interessi e rivalutazione.
Conclusivamente, alla luce delle considerazioni che precedono, assorbito ogni altro profilo di censura, il ricorso deve essere accolto;
la sentenza impugnata deve essere annullata e la causa, essendo necessari nuovi accertamenti contabili, deve essere rinviata ad altro giudice equiordinato, designato in dispositivo, il quale si atterrà al seguente principio di diritto: a seguito della norma di interpretazione autentica dell'art. 19, primo comma, della legge 21 dicembre 1978, n. 843, norma introdotta dall'art. 4, comma nono bis, del d.l. 30 dicembre 1985, n. 787, convertito con modificazioni nella legge 28 febbraio 1986, n. 45, e avente efficacia retroattiva, la riliquidazione della prestazione previdenziale già riconosciuta deve avvenire dalla data di maturazione dei relativi crediti, sicché sulle somme dovute per rate maturate, e non ancora soddisfatte, gli interessi e la rivalutazione maturano (cumulativamente, sino all'entrata in vigore dell'art. 16, comma sesto, della legge n. 412 del 1991, e limitatamente al rispettivo maggiore importo per il periodo successivo) dalla scadenza di ciascun rateo di pensione, a nulla rilevando che l'originaria liquidazione fosse corretta alla luce della normativa allora vigente, giacché la responsabilità (ex re) per il ritardato pagamento di prestazioni previdenziali, analogamente a quella prevista ex art. 429 c.p.c., prescinde dall'imputabilità del ritardo a colpa del debitore. Al giudice di rinvio è opportuno demandare, altresì, il regolamento delle spese del giudizio di legittimità.
P. T. M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per le spese alla Corte di appello di Roma.
Così deciso in Roma, il 21 marzo 2001.
Depositato in Cancelleria il 5 giugno 2001