Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 15/04/2025, n. 453 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 453 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI AGRIGENTO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dott. Gerlando Lo Presti Seminerio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2920/2022 R.G.A.C.
TRA
NATO A CANICATTI' IL 31/08/60 Parte_1
RR RA TA A CANICATTI' IL
04/06/69 rapp. e dif. dall'Avv. Gerlando Alonge
OPPONENTI
CONTRO
IN PERSONA DEL LEGALE Controparte_1
RAPPRESENTANTE rapp. e dif. dall'Avv. Gianluca de Lima Souza
OPPOSTA
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
e , con atto di Parte_1 Parte_2 citazione del 04/10/2022, convenivano in giudizio la in tal modo proponendo opposizione Controparte_1 avverso il decreto ingiuntivo n. 665/2022 in forza del quale era stato loro ingiunto ad iniziativa della convenuta opposta il pagamento della somma di euro
1
Affermavano quindi a sostegno dell'opposizione e delle conseguenti pretese spiegate la nullità dei rapporti intercorsi con la convenuta. Pertanto concludevano chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo in avversione. Si costituiva in giudizio, in luogo della convenuta opposta la eccependo Controparte_1
l'infondatezza dell'opposizione a suo dire meritevole di rigetto. Celebrata l'istruzione con produzioni documentali e l'espletamento di consulenza tecnica d'ufficio, all'udienza del 20/01/2025, sulle conclusioni rassegnate dalle parti, la causa è stata trattenuta per la decisione previa assegnazione dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione è fondata. Piace preliminarmente ricordare come l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo non costituisca azione d'impugnazione della validità del decreto stesso, ma introduca un ordinario
2 giudizio di cognizione diretto ad accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'ingiungente opposto (che assume la posizione sostanziale di attore)
e delle eccezioni e delle difese fatte valere dall'opponente (che assume la posizione sostanziale di convenuto) nell'ambito del quale il giudice non deve limitarsi a stabilire se l'ingiunzione fù emessa legittimamente in relazione alle condizioni previste dalla legge per l'emanazione del provvedimento monitorio, ma accertare il fondamento della pretesa fatta valere col ricorso per ingiunzione e, ove il credito risulti fondato, accogliere la domanda indipendentemente dalla circostanza della regolarità, sufficienza e validità degli elementi probatori alla stregua dei quali l'ingiunzione era stata emanata, rimanendo irrilevanti, ai fini di tale accertamento, eventuali vizi della procedura monitoria che non importino l'insussistenza del diritto fatto valere con tale procedura. E riprova del fatto che, comunque vogliano classificarsi accademicamente i rapporti fra il procedimento monitorio e il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, vi è certamente una incontrovertibile distinzione processuale fra i due procedimenti si trae dalla circostanza che l'opposto può restare contumace e tale essere dichiarato a tutti gli effetti nel giudizio di opposizione. E, a questo punto, va osservato come, sempre al fine di assicurarsi
3 che resti in capo all'opposto l'onere di provare il fondamento del suo preteso credito e per dare conferma alla tesi che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo attore sarebbe l'opposto, la Corte
Suprema individui l'oggetto del giudizio di opposizione nella domanda proposta dall'opposto in sede monitoria. La questione controversa in questo giudizio rende concretamente irrilevante qui un'analisi approfondita del dibattito accademico sulla natura impugnatoria o no del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo. Peraltro, le considerazione svolte fin qui mettono in risalto i pericoli ai quali espone un approccio con gli istituti giuridici maggiormente se, come l'opposizione a decreto ingiuntivo, caratterizzati da numerosi e rilevanti profili di specificità ispirato al desiderio di catalogarli accademicamente in maniera omogenea piuttosto che ad analizzarli in maniera concreta e sgombra da pregiudizi (basti considerare che la principale preoccupazione prospettata dalla dottrina critica nei confronti della tesi che individua una natura impugnatoria nell'opposizione a decreto ingiuntivo consiste nel fatto che, in questo caso, il giudizio si articolerebbe in quattro gradi invece che in tre). E' opportuno solo segnalare che numerosissime pronunce della Suprema Corte si esprimono nel senso che il giudizio di opposizione avrebbe natura di giudizio impugnatorio del decreto ingiuntivo. Ed è
4 evidente che la qualificazione dell'opposizione a decreto ingiuntivo come giudizio di natura impugnatoria confligge palesemente con la tesi che in esso attore seppure «in senso sostanziale» sarebbe l'opposto. Ora, prescindendo da un approfondimento di questo tema, va osservato come tutti i problemi che la giurisprudenza della Corte Suprema ha inteso risolvere con la costruzione fin qui criticata scompaiono, sol che si consideri che oggetto principale e necessario del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo è la domanda dell'opponente il cui petitum
è: “Voglia il giudice revocare il decreto ingiuntivo opposto”. Alla quale il giudice risponderà revocando il decreto ingiuntivo o rigettando l'opposizione. Come si è già detto, gli oneri probatori si distribuiranno fra le parti in relazione alla causa petendi sulla quale l'opponente fonderà il petitum testé detto. Ricorrendo agli esempi già fatti sopra: se l'opponente dirà «il credito di controparte non esiste o ne manca la prova», dovrà essere l'opposto a dare quella prova;
se l'opponente dirà «ho estinto il mio debito, pagando la somma dovuta», sarà, invece, lui a dover provare il pagamento. Questo dovrebbe servire a conferma della tesi secondo la quale oggetto principale del giudizio di opposizione non sarebbe la domanda dell'opponente di revoca del decreto ingiuntivo, ma quella proposta dall'opposto in sede monitoria. Ma questa non è la
5 conclusione necessaria del condivisibile ragionamento della Corte Suprema testé riportato, che dimostra, invece, soltanto e con evidenza che il giudizio di opposizione non è un giudizio rescindente, nel quale ci si possa limitare a dedurre profili di illegittimità formale del provvedimento contestato. Anche nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, invece, come in tutti gli altri giudizi di merito,
l'attore/opponente non potrà limitarsi a dedurre vizi di legittimità dell'atto controverso, ma dovrà contestare la concreta sussistenza del credito del quale con esso si ingiunge il pagamento. Giova ancora premettere, al riguardo, che il procedimento di cognizione originato dall'opposizione a decreto ingiuntivo è finalizzato, essenzialmente, all'accertamento del diritto di credito fatto valere con il ricorso monitorio: è evidente, pertanto, che in esso l'onus probandi grava sul convenuto opposto, il quale, a dispetto della sua posizione processuale, è attore in senso sostanziale.
Nel merito l'opposta assume di essere creditrice degli odierni opponenti della somma di euro 46.811,26 oltre interessi moratori, quale asserito saldo debitorio relativo al finanziamento personale, ottenuto dalla
MPS Consum.it. L'opposta ha precisato di essere creditrice in virtù delle seguenti cessioni: il credito vantato nei confronti degli opponenti veniva ceduto dalla alla la quale, a CP_2 Controparte_3
6 sua volta, cedeva il proprio credito alla CP_1
odierna opposta. Ebbene, è opportuno precisare
[...] che gli opponenti non risulta abbiano mai ricevuto copia del contratto, nè alcun piano di ammortamento, nè estratti conto, né alcuna lettera di sollecito di pagamento né, tanto meno, alcuna lettera di decadenza dal beneficio del termine o di risoluzione contrattuale da parte della banca con la quale avevano stipulato il suddetto contratto di finanziamento. Le asserite e ripetute cessioni del credito, così come descritte nel ricorso per decreto ingiuntivo, da
[...]
e dalla a CP_2 Controparte_4 Controparte_1 non sono mai state ritualmente notificate agli odierni opponenti. Con riferimento alle condizioni contrattuali, il TAEG/ISC risultante dalla CTU risulta non conforme a quello indicato nel contratto (il tasso effettivo è pari al 10,56% contro quello indicato pari a
8,56%) in quanto non comprendente i costi accessori che doverosamente devono essere inseriti per consentire una corretta valutazione della convenienza dell'operazione. In sostanza la banca ha applicato interessi, competenze, remunerazioni e costi non dovuti o usurari o comunque superiori a quelli legittimi;
pretendendo il pagamento di interessi moratori sugli interessi corrispettivi, indennità di ritardato pagamento e penale;
nonché ad applicare indebite commissioni, spese e balzelli vari. Tutto ciò
7 premesso, piace in primo luogo rilevare come in materia di cessioni di credito in blocco da parte di istituti di credito, spetta al cessionario che agisce e/o resiste giudizialmente, fornire la prova che il credito oggetto della controversia sia compreso tra quelli compravenduti nell'ambito dell'operazione di cessione in blocco, in modo da fornire la prova documentale della propria legittimazione sostanziale. Nel caso in esame, la questione dell'essere il credito compreso tra quelli ceduti è rilevabile d'ufficio dal giudice di merito, attenendo al fondamento della domanda proposta dal cessionario;
e la parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco, ha anche l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione. In materia di cessione dei crediti in blocco ex art. 58 TUB, la questione dell'essere il credito compreso tra quelli ceduti è rilevabile d'ufficio dal giudice di merito, attenendo al fondamento della domanda proposta dal cessionario;
e la parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco, ha anche l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, salvo che la controparte non l'abbia esplicitamente o
8 implicitamente riconosciuta. Ne consegue che va ritenuto, il difetto di legittimazione attiva e di titolarità del credito della società opposta. Non vi è prova in atti, insomma, né che la asserita cessione del credito sia sussistente e valida nei confronti di parte ricorrente, né che la cessione dei crediti abbia avuto per oggetto il credito per cui è causa. Infine, si rileva che le parti opponenti non hanno mai ricevuto rituale notifica dell'asserita cessione di credito. Occorre a tal proposito rilevare che l'asserita creditrice nella specie si è limitata ad indicare come prova della avvenuta notificazione ai debitori ceduti delle cessioni che si assumono intervenute con la mera pubblicazione ex art. 58 TUB in Gazzetta Ufficiale, sussumendo che tale pubblicazione costituisca prova sia della cessione che del fatto che il credito oggetto dell'impugnata ingiunzione rientri fra quelli ceduti. In tal modo, però,
l'opposta ha lasciato confondere il requisito della
"notificazione" della cessione ai debitori ceduti, necessario ai fini dell'efficacia della cessione stessa nei confronti di questi ultimi e dell'esclusione del carattere liberatorio dell'eventuale pagamento dai medesimi effettuati in favore della cedente, con la prova dell'effettiva avvenuta stipulazione del contratto di cessione e, quindi, dell'effettivo trasferimento della titolarità di quel credito. Prova necessaria per dimostrare l'effettiva legittimazione sostanziale ad
9 esigerlo da parte del preteso cessionario, laddove tale qualità sia contestata dal debitore ceduto. Il creditore quindi deve provare il proprio credito sotto il duplice profilo: a) della esistenza e validità della cessione;
b) sotto il profilo del fatto che la cessione dei crediti abbia avuto per oggetto il credito per cui si è dato inizio all'azione monitoria. In riguardo al primo profilo la
Suprema Corte ha definitivamente ricostruito la tematica della prova della cessione in caso di cessioni in blocco ex art. 58 TUB sottolineando che “in linea generale, ai fini della prova della cessione di un credito, benché non sia di regola necessaria la prova scritta, di certo non può ritenersi idonea, di per sé, la mera notificazione della stessa operata al debitore ceduto dal preteso cessionario ai sensi dell'art. 1264
c.c., quanto meno nel caso in cui sul punto il debitore ceduto stesso abbia sollevato una espressa e specifica contestazione, trattandosi, in sostanza, di una mera dichiarazione della parte interessata. Tale principio vale, ovviamente, in qualunque forma sia avvenuta la cessione e in qualunque forma sia avvenuta la relativa notificazione da parte del cessionario al ceduto.
Quindi, almeno di regola, anche se la cessione sia avvenuta nell'ambito di un'operazione di cessione di crediti individuabili in blocco da parte di istituti bancari a tanto autorizzati e la notizia della cessione sia eventualmente stata data dalla banca cessionaria
10 mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'art. 58 T.U.B. In tal senso, quindi, deve essere reinterpretata la giurisprudenza precedente sul tema precisando che una cosa è l'avviso della cessione necessario ai fini dell'efficacia della cessione stessa un'altra la prova dell'esistenza di un contratto di cessione e del suo contenuto. Di conseguenza la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale esonera sì la cessionaria dal notificare la cessione al titolare del debito ceduto, ma, se individua il contenuto del contratto di cessione, non prova l'esistenza di quest'ultima. Giova a tal proposito ricordare come il
DLGS 1 settembre 1993, n. 385, art. 58, comma 2, nel testo originario, applicabile "ratione temporis", avesse inteso agevolare la realizzazione della cessione "in blocco" di rapporti giuridici, prevedendo, quale presupposto di efficacia della stessa nei confronti dei debitori ceduti, la pubblicazione di un avviso nella
Gazzetta Ufficiale, e dispensando la banca cessionaria dall'onere di provvedere alla notifica della cessione alle singole controparti dei rapporti acquisiti. Tale adempimento, ponendosi sullo stesso piano di quelli prescritti in via generale dall'art. 1264 c.c., può essere validamente surrogato da questi ultimi e, segnatamente, dalla notificazione della cessione, che non è subordinata a particolari requisiti di forma, e può quindi aver luogo anche mediante l'atto di
11 citazione con cui il cessionario intima il pagamento al debitore ceduto, ovvero nel corso del giudizio;
esso, comunque, è del tutto estraneo al perfezionamento della fattispecie traslativa, in quanto rileva al solo fine di escludere l'efficacia liberatoria del pagamento eseguito al cedente, ovvero, più specificamente, che la parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui al DLGS n. 385 del 1993, art. 58, ha anche l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, salvo che l'ingiunto non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta. Invece sotto il secondo profilo si deve rilevare che, in caso di cessione di crediti individuabili in blocco ai sensi dell'art. 58 T.U.B., l'inclusione dello specifico credito controverso nell'ambito di quelli rientranti nell'operazione conclusa dagli istituti bancari,
l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti, contenuta nell'avviso della cessione pubblicato dalla società cessionaria nella Gazzetta Ufficiale, può costituire prova dell'avvenuta cessione dello specifico credito oggetto di contestazione, solo laddove tali indicazioni siano sufficientemente precise e consentano, quindi, di ricondurlo con certezza tra
12 quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche concrete. In tal caso bisognerà vedere se la pubblicazione ex art. 58
TUB consenta o meno di ricondurre con certezza il credito di cui si controverte tra quelli trasferiti in blocco al preteso cessionario. Laddove tale riconducibilità non sia desumibile con certezza dalle suddette indicazioni sarà necessaria la produzione del contratto e/o dei suoi allegati, ovvero sarà necessario fornire la prova della cessione dello specifico credito oggetto di controversia in altro modo. Nel caso di specie, però, gli opponenti hanno contestato sia la giuridica esistenza del contratto di cessione, sia che il credito asseritamente ceduto sia ricompreso nell'atto di cessione. In questo caso, detto contratto deve essere certamente oggetto di prova e, a tal fine, come sopra chiarito, di regola non può ritenersi sufficiente una mera dichiarazione della parte cessionaria e, quindi, come tale, neanche la mera "notificazione" della cessione da questa effettuata ai debitori ceduti, neanche se tale notificazione sia avvenuta mediante avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'art. 58 T.U.B., dalla società cessionaria di rapporti giuridici individuabili in blocco. Nel caso di specie, peraltro, la situazione è resa più complessa dal fatto che vi siano state, a detta della creditrice, più cessioni del medesimo credito. Infatti, poiché le cessioni in base
13 alle quali il credito oggetto del decreto ingiuntivo in avversione sarebbe pervenuto nella titolarità dell'opposta risultano essere addirittura tre
(l'originaria creditrice che avrebbe ceduto alla
[...]
, la quale a sua volta cedeva il credito alla CP_3
odierna opposta, in base ad una Controparte_1 operazione di cessione in blocco ai sensi dell'art. 58
T.U.B.), deve essere accertata la avvenuta dimostrazione della regolare conclusione di tutti i relativi contratti di cessione. In verità, risulta emergere che solo l'ultima fattispecie traslativa sarebbe avvenuta, mediante una operazione di cessione di rapporti individuabili in blocco, oggetto di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale ai sensi dell'art. 58 T.U.B. Ciò premesso, è evidente che le stesse considerazioni in precedenza svolte in ordine alla eventuale efficacia probatoria di detta pubblicazione potrebbero avere valore solo in relazione a tale ultima cessione, ferma restando la necessità di adeguata dimostrazione delle fattispecie costitutive delle cessioni precedenti, che, a loro volta, sembrano essere state ritenute sussistenti solo sulla base della circostanza che, in relazione ad esse, si è ritenuta regolarmente avvenuta la notificazione di cui all'art. 1264 c.c. (surrogabile dall'avviso pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale di cui all'art. 58 T.U.B, esclusivamente per le operazioni di cessione in blocco
14 previste da detta disposizione, ma non per quelle
"ordinarie" che eventualmente l'avessero preceduta).
Non avendo, dunque, nel caso di specie la creditrice ingiungente adeguatamente provato né l'esistenza della cessione, né la riconducibilità del credito staggito alla asserita cessione, né tantomeno la continuità delle cessioni attraverso forme legittimanti il cessionario, il
Giudice dovrà accogliere l'opposizione e dichiarare il difetto di legittimazione attiva dell'opposta. A commento dell'ulteriore doglianza espressa Part dall'opponente piace rilevare come l non risulti indicato in contratto ed in ogni caso il TAEG/ISC scaturente dall'indagine peritale appaia non conforme a quello indicato nel contratto (il tasso effettivo è infatti maggiore rispetto a quello indicato pari a
10,45%) in quanto non comprendente i costi accessori che doverosamente devono essere inseriti per consentire una corretta valutazione della convenienza dell'operazione. Sotto il primo aspetto relativo alla mancanza di indicatore sintetico di costo nel contratto, si deve rilevare che l'art. 117 TUB impone precisi requisiti di forma e contenuto al contratto bancario, e in particolare l'obbligo di indicare “il tasso d'interesse e ogni altro prezzo e condizione praticati, inclusi, per i contratti di credito, gli eventuali maggiori oneri in caso di mora” (comma 4). La nullità delle “clausole contrattuali di rinvio agli usi per la determinazione
15 dei tassi di interesse e di ogni altro prezzo e condizione praticati nonché quelle che prevedono tassi, prezzi e condizioni più sfavorevoli per i clienti di quelli pubblicizzati.” (comma 6). Previsioni presidiate dalle sanzioni di cui al comma 7. Inoltre, il comma 8 dell'articolo citato, dispone che “la Banca d'Italia può prescrivere che determinati contratti, individuati attraverso una particolare denominazione o sulla base di specifici criteri qualificativi, abbiano un contenuto tipico determinato. I contratti difformi sono nulli.
Resta ferma la responsabilità della banca o dell'intermediario finanziario per la violazione delle prescrizioni della Banca d'Italia”. Il “Taeg” è stato introdotto per la materia dei crediti al consumo con la
Direttiva 88/901/CE, quindi dalla legge europea l.142/1992, e recepito dal Decreto del Ministro del
Tesoro 8 luglio 1992 (modificato dal DM 6 maggio
2000) che definiva il Taeg all'art. 2 come quel “tasso che rende uguale, su base annua, la somma del valore attuale di tutti gli importi che compongono il finanziamento erogato dal creditore alla somma del valore attuale di tutte le rate di rimborso. Il Taeg è un indicatore sintetico e convenzionale del costo totale del credito, da determinare mediante la formula prescritta, qualunque sia la metodologia impiegata per il calcolo degli interessi a carico del consumatore.
Quanto all'”ISC”, spesso indicato nella prassi quale
16 sinonimo del primo (“Taeg/ISC”), la sua disciplina è stata introdotta dalla Delibera CICR 4 marzo 2003 che all'art. 9, relativamente alle informazioni contrattuali nei contratti, tra gli altri, anche di mutuo fondiario, prevede che “al contratto deve essere unito un documento di sintesi delle principali condizioni contrattuali, redatto secondo i criteri indicati dalla
Banca d'Italia”, e che (comma 2) “la Banca d'Italia individua le operazioni e i servizi per i quali, in ragione delle caratteristiche tecniche, gli intermediari sono obbligati a rendere noto un “Indicatore Sintetico di Costo” (ISC) comprensivo degli interessi e degli oneri che concorrono a determinare il costo effettivo dell'operazione per il cliente, secondo la formula stabilita dalla Banca d'Italia medesima”. In attuazione di tale delibera le Istruzioni della Banca d'Italia del 25 luglio 2003, al Titolo X, sez. II, par. 9, prevedono che
“il contratto” e il "documento di sintesi" di cui al par. 8 della presente sezione riportano un "indicatore sintetico di costo" (ISC), calcolato conformemente alla disciplina sul tasso annuo effettivo globale (TAEG), ai sensi dell'art. 122 del T.U. e delle relative disposizioni Part di attuazione”. Occorre altresì evidenziare che l , a norma del paragrafo 9, sezione II delle Istruzioni della
Banca d'Italia, deve essere riportato non solo nel documento di sintesi, ma anche nel contratto, avente pertanto natura di “contenuto minimo determinato.
17 La prevista indicazione dell'TAEG/ISC nel contratto chiarisce la differenza di natura e funzione rispetto al documento di sintesi. Se, infatti, il documento di sintesi ha una natura meramente riepilogativa e descrittiva di elementi contenuti tutti nel contratto, Part l al contrario è il frutto di una elaborazione matematica dell'istituto finanziatore che offre al cliente un elemento informativo fondamentale, ovvero il costo complessivo dell'operazione. Tale elemento, pertanto, non rappresenta un elemento di lettura in senso formale del contratto, ma rappresenta un elemento di lettura sostanziale nel senso che consente al cliente di comprendere e valutare l'operazione economica sotto il profilo più squisitamente concreto del costo della stessa mediante una sintesi numerica di immediata e facile percezione. Si tratta, in effetti, di un dato che non può essere autonomamente elaborato dal cliente, giacchè presuppone la conoscenza della disciplina del TAEG, aliunde contenuta, bensì dal solo istituto finanziatore, unico soggetto professionalmente in grado di effettuarlo. L'assenza dell'indicatore sintetico del costo, a differenza del documento di sintesi i cui elementi sono desumibili da una lettura per esteso del contratto, impedisce al cliente di avere conoscenza del costo del finanziamento e di poter effettuare così una valutazione complessiva e comparativa della proposta contrattuale. L , Pt_4
18 dunque, si pone sotto una duplice veste. Sia come strumento di pubblicità nella fase precontrattuale, e di qui l'inserimento nella sezione II delle Istruzioni, sia quale contenuto minimo e tipico del contratto previsto necessariamente dalla Banca d'Italia quale strumento di protezione del cliente in funzione di trasparenza delle condizioni economiche del contratto. Tale duplice natura sembra essere rispecchiata anche dalla Part collocazione sistematica attribuita all nelle citate Part disposizioni di Bankitalia. L infatti, non viene citato tra gli strumenti di pubblicità, mentre viene disciplinato nella parte contenente la disciplina minima del contratto. Tale collocazione deve far ritenere che detto indicatore attenga alla struttura ontologica del contratto quale elemento conoscitivo fondamentale dell'operazione economica, previsto dalla Banca d'Italia, tra il “contenuto tipico determinato” di quella tipologia di contratto. In altre parole, la collocazione all'interno del contratto, come elemento conoscitivo fondamentale dell'operazione economica che si va a compiere, indicano che l sia un elemento strutturale del contratto. Pt_4
Deve conseguentemente affermarsi che la mancata Part indicazione dell rende il contratto difforme dal modello legale con conseguente nullità ai sensi dell'art. 117 c. 8 TUB (“i contratti e i titoli difformi sono nulli”).
La nullità del contratto per mancata indicazione
19 Part dell , peraltro, si può ricavare anche per altra via come portato della violazione di norma imperativa. Part L'inserimento in contratto dell , difatti, lungi dall'essere solo obbligo di comportamento del finanziatore, costituisce un obbligo posto a presidio di interessi pubblici di primaria importanza e non solo del cliente: la trasparenza delle condizioni economiche del contratto mediante l'indicazione del costo complessivo dell'operazione non consente solo al cliente di cogliere il senso complessivo dell'operazione, ma altresì di comparare le proposte contrattuali presenti sul mercato così da orientarlo nella scelta della proposta più conveniente e di garantire la più ampia concorrenza tra gli operatori. Per questo motivo, esso si impone alla volontà delle parti in quanto posto a presidio di interessi superiori. La violazione della norma, pertanto, non può incidere soltanto nell'ambito della responsabilità per inadempimento, dovendo gravitare anche e necessariamente nell'ambito dell'invalidità per contrasto con norma imperativa posta a tutela di interessi indisponibili. Peraltro, della nullità per violazione di norma imperativa, la previsione della presenza dell possiede anche un aspetto Pt_4 imprescindibile e cioè quello di costituire elemento intrinseco della fattispecie negoziale sia relativamente al contenuto (dovendo fornire una precisa
20 informazione al contraente) sia con riferimento alla struttura del contratto (risultando elemento necessario al corpo del contratto). Pertanto, come già ritenuto ampiamente dalla giurisprudenza di merito, Part la mancata indicazione dell , che si verifica anche nell'ipotesi in cui vengano indicate solamente le singole componenti di costo, determina la nullità del contratto sia per violazione del precetto di cui all'art. 117 TUB sia per violazione di norma imperativa ex art. 1418 co 1 c.c. Sotto il secondo aspetto e cioè per quanto concerne la conseguenza in cui l Pt_4 indicato non corrisponda a quello effettivo, basta richiamare l'art. 125 bis del TUB che espressamente sancisce la nullità della clausola e l'applicazione del tasso nominale minimo dei buoni del tesoro annuali o di altri titoli similari eventualmente indicati dal
Ministro dell'Economia e delle Finanze, emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto fa derivare che nessuna altra somma è dovuta dal consumatore a titolo di tassi di interesse, commissioni o altre spese. A commento dell'ulteriore motivo di gravame dedotto dagli opponenti giova rilevare che il finanziamento è stato sottoscritto nella forma del
“contratto per adesione”, ossia concluso mediante la sottoscrizione di moduli, predisposti dalla banca opposta e sottoscritti per adesione dal debitore. Le clausole in esso contenute devono essere lette ed
21 esaminate in funzione del raccordo tra le norme del codice civile e quelle del Codice del Consumo (artt. da
33 a 37) per accertarne in via preliminare la validità ed esse nel caso di specie appaiono vessatorie in quanto determinano un forte squilibrio in danno del debitore. Il Codice Civile già con riguardo ai c.d. contratti per adesione redatti attraverso moduli o formulari, ha precisato la necessità della specifica approvazione per iscritto delle clausole c.d. vessatorie, pena la loro inefficacia, in quanto la previsione delle stesse produce un forte squilibrio tra le parti.
Successivamente il Legislatore con l'emanazione del
Codice del Consumo, ha disciplinato un ulteriore tipo di clausole, distinguendole tra quelle che si presumono vessatorie fino a prova contraria, e quelle che sono sempre nulle, anche a prescindere da una loro apposita sottoscrizione. Innanzitutto, va operata una valutazione sul carattere anomalo delle clausole predisposte dal professionista, con riferimento al principio generale contenuto nell'art. 33 comma 1
Codice del Consumo;
esso ritiene tali, e per tale ragione nulle “le clausole che, malgrado la buona fede, determinano a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto”. In secondo luogo, va effettuata una ulteriore valutazione: il precitato articolo descrive, anche se in via non esaustiva, le clausole che si
22 presumono vessatorie fino a prova contraria;
prova che deve essere fornita dalla banca opposta, tenuta a dimostrare che la clausola non comporta un significativo squilibrio contrario alla buona fede oggettiva, ovvero che la clausola sia stata oggetto di trattativa individuale. Il successivo art. 36 comma 2 lettera c) del Codice del Consumo stabilisce, inoltre, che sono sempre nulle le clausole che, seppure oggetto di trattativa o di sottoscrizione, abbiano per oggetto quello di prevedere l'adesione del consumatore come estesa a clausole che non ha avuto, di fatto, la possibilità di conoscere prima della conclusione del contratto. Le clausole contrattuali devono essere altresì valutate in funzione dell'art. 9 comma 3 della
Legge 192/1998 che sancisce il divieto di abuso di dipendenza economica. Sul piano probatorio, trattandosi di un modulo predisposto dalla banca opposta, incombe su di essa l'onere di provare che le clausole, o gli elementi di clausola, siano stati oggetto di specifica trattativa con l'opponente consumatore;
ne consegue che se non si riesce a provare l'esistenza di tale trattativa individuale, la clausola sarà considerata vessatoria, o perché crea uno squilibrio giuridico tra le parti o perché è oggetto di presunzione ex art. 33 su richiamato, con l'inevitabile conseguenza della nullità di essa. Peraltro, la prova della trattativa individuale sarebbe inutile nelle ipotesi previste
23 dall'art. 36 del Codice del Consumo suddetto, dove le clausole sono sempre considerate nulle, siano o meno oggetto di trattativa individuale. Con riferimento al caso di specie, si osserva l'inserimento nei contratti di finanziamento di clausole che appaiono vessatorie, e precisamente: “penale per ritardato pagamento”;
“decadenza dal beneficio del termine e interessi di mora”. Il contenuto di tali articoli, appare in contrasto con l'art. 33 comma 2 lett. f) Codice del Consumo il quale presume vessatorie, quindi nulle fino a prova contraria, le clausole che hanno per oggetto o per effetto, di imporre al consumatore, in caso di inadempimento o ritardo nell'adempimento, il pagamento di una somma di denaro a titolo di risarcimento, clausola penale o altro titolo equivalente di importo manifestamente eccessivo;
con la lett. l) dello stesso articolo, che prevede l'estensione dell'adesione del consumatore a clausole che non ha avuto la possibilità di conoscere prima della conclusione del contratto;
con l'art. 36 comma 2 lett. c) del precitato codice che ritiene sempre nulle le clausole che, seppur oggetto di trattativa o di sottoscrizione, comportino l'adesione del consumatore a clausole che non ha avuto, di fatto, la possibilità di conoscere prima della conclusione del contratto. Il comma 3 precisa che la nullità opera solo a vantaggio del consumatore e può essere rilevata d'ufficio dal Giudice. Le clausole
24 contrattuali rivestono sostanzialmente i caratteri delle clausole vessatorie, in considerazione della circostanza che gli opponenti-debitori quali consumatori finali, non professionali, non erano certamente all'altezza di valutare il contenuto di clausole assolutamente tecniche che necessitavano di opportuna conoscenza a trattativa individuale. Di talchè, secondo gli orientamenti ormai consolidati della giurisprudenza di legittimità e di merito, in tema di contratti conclusi fra professionista e consumatore, le clausole redatte in modo non chiaro e comprensibile possono essere qualificate vessatorie o abusive e pertanto affette da nullità, se determinano a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto e ciò anche ove esse concernano la stessa determinazione dell'oggetto del contratto o l'adeguatezza del corrispettivo dei beni e dei servizi, se tali elementi non sono individuati in modo chiaro e comprensibile. Nel caso di specie, il comportamento adottato dall'opposta, contrasta con l'applicazione dei principi enunciati nel Codice del Consumo, laddove prevede che per i contratti tra consumatore e professionista, non solo non è sufficiente la semplice conoscibilità delle clausole, ma è necessario che, per le clausole idonee a gravare il consumatore, questi sia posto nelle condizioni di concordarle e quindi dare una manifestazione di volontà costitutiva e non solo
25 adesiva, quale è invece quella derivante dalla sottoscrizione inconsapevole, come nel caso di specie, di clausole unilateralmente predisposte. Dalle condizioni generali di contratto la vessatorietà delle clausole si manifesta sotto diversi aspetti. Emerge innanzitutto una certa nebulosità nell'individuazione del costo per l'inadempimento: in primo luogo per la discrezionalità dell'intermediario nella fissazione della stessa penale, aggiuntiva alla sanzione rispetto all'interesse moratorio e in secondo luogo per la complessa composizione dei fattori (interessi moratori e penali) che concorrono alla determinazione dell'importo dovuto dal cliente, specie nel caso in cui il ritardo nel pagamento si tramuti in causa di risoluzione del contratto (decadenza dal beneficio del termine). Sono, in sostanza, vessatorie, le clausole che, in aggiunta all'interesse moratorio, danno all'intermediario la facoltà di imporre un'ulteriore penale, senza specificare i criteri cui quest'ultimo si dovrà attenere nell'applicazione e nella quantificazione della stessa. Con riguardo al secondo aspetto, dall'esame delle evidenziate condizioni generali del contratto, emerge una evidente difficoltà nella determinazione tra penale per il ritardo dell'adempimento e penale per l'inadempimento. Il cliente, per quantificare ex ante il costo del suo inadempimento, dovrebbe anzitutto coordinare la
26 clausola che regola il ritardo nell'adempimento con quella che disciplina le conseguenze della risoluzione del rapporto e/o decadenza dal beneficio del termine, successivamente eseguire un calcolo complesso tra fattori non sempre perfettamente coordinati tra loro.
Emerge chiaramente il contrasto anche con l'art. 35 comma 1 Codice del Consumo, che fa riferimento alla chiarezza e soprattutto alla comprensibilità delle clausole;
nel caso di specie infatti, si configura una ipotesi di difetto di trasparenza ritenuto dalla giurisprudenza motivo di vessatorietà e, quindi di inefficacia delle clausole non redatte in modo chiaro e comprensibile (così il previgente art. 1469 quater c.c. oggi art. 35 del Codice del Consumo. Con riferimento poi all'art. 33 comma 2 lett. f) si configura altresì una vessatorietà sostanziale per eccessività della penale, che prevede dei c.d. accessori alla penale. Da ciò in accoglimento dell'opposizione va revocato il decreto ingiuntivo in avversione. Le spese del presente procedimento di opposizione, liquidate come in dispositivo, ritenuta la soccombenza della convenuta opposta, devono essere sopportate da quest'ultima.
Infine alla revoca del decreto ingiuntivo impugnato segue l'irripetibilità delle spese del procedimento monitorio, perciò da porre definitivamente a carico dell'allora ricorrente per ingiunzione oggi convenuta opposta.
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P.Q.M.
definitivamente pronunciando;
dichiara che
[...]
e non sono debitori di Parte_1 Parte_2 somma alcuna nei confronti della Controparte_1 revoca il decreto ingiuntivo n. 665/2022; condanna la convenuta opposta al pagamento delle spese processuali attinenti il presente giudizio che liquida in euro 3.000,00 oltre IVA CPA e spese generali;
lascia a carico della convenuta opposta le spese attinenti il procedimento monitorio;
pone definitivamente a carico della convenuta opposta le spese relative alla consulenza tecnica d'ufficio.
AGRIGENTO 15/04/2025
IL GIUDICE
Gerlando Lo Presti Seminerio
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