Ordinanza collegiale 30 marzo 2026
Sentenza 23 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. I, sentenza 23/04/2026, n. 1869 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 1869 |
| Data del deposito : | 23 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01869/2026 REG.PROV.COLL.
N. 04761/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
in forma semplificata sul ricorso numero di registro generale 4761 del 2025, proposto dal sig. -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Giampiero Chiodo, con domicilio eletto presso il suo studio in Milano, via De Amicis n. 33;
contro
il Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Milano, via Freguglia, 1;
nei confronti
la sig.ra -OMISSIS-, non costituita in giudizio;
per l'annullamento,
previa sospensione dell’efficacia,
- del decreto di ammonimento rubricato sub n. -OMISSIS-, emesso dal Questore di -OMISSIS- in data 10 novembre 2025, notificato il 12 novembre 2025;
- del provvedimento del 27 novembre 2025, comunicato a mezzo P.E.C. in pari data, con cui la Questura di -OMISSIS- respingeva l'istanza di accesso agli atti formulata dal ricorrente il 24 novembre 2027;
nonché per l’accertamento del diritto del ricorrente all’accesso documentale, con conseguente condanna dell’Amministrazione di provvedere in tal senso.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Vista l’ordinanza collegiale n. -OMISSIS- del 2026;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 15 aprile 2026 il dott. Federico Giuseppe Russo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Premesso che:
- con ricorso, notificato il 3 dicembre 2025, il sig. -OMISSIS- impugnava dinanzi a questo T.A.R. il decreto di ammonimento n.-OMISSIS- emesso nei suoi confronti dalla Questura di -OMISSIS- in data 10 novembre 2025, nonché il provvedimento del 27 novembre 2025, comunicato a mezzo P.E.C. in pari data, con cui la medesima Questura respingeva l’istanza di accesso agli atti da questi formulata il 24 novembre 2025;
- resisteva in giudizio soltanto l’Amministrazione intimata con articolata memoria, deducendo l’infondatezza del complessivo ricorso; decideva, invece, di non costituirsi la controinteressata intimata, la sig.ra -OMISSIS-;
- con ordinanza collegiale n. -OMISSIS- del 2026 questo T.A.R. respingeva la domanda di accesso agli atti incidentale e fissava per la prosecuzione l’udienza camerale ex art. 72 bis cod.proc.amm. del 15.04.2026;
Rilevato che:
- in prossimità di quest’ultima le parti insistevano nell’accoglimento delle rispettive tesi;
- giunta, infine, la camera di consiglio del 15.04.2026, la causa è trattenuta per la decisione;
Osservato, preliminarmente, che con un unico mezzo, il ricorrente contesta la legittimità del decreto di ammonimento gravato nella misura in cui la sua adozione sarebbe avvenuta in assenza di contraddittorio procedimentale con l’interessato, stante l’omissione della comunicazione di avvio del procedimento sulla base di una stereotipata e tralaticia formula motivazionale di sussistenza di gravi ragioni d’urgenza;
Ritenuto, tuttavia, che tale mezzo è destituito di fondamento;
Considerato, invero, che secondo un orientamento consolidato del Consiglio di Stato, cui il Collegio intende prestarvi adesione, “ all'ammonimento deve applicarsi quella logica dimostrativa a base indiziaria e di tipo probabilistico che informa l'intero diritto amministrativo della prevenzione. La valutazione amministrativa è diretta non a stabilire responsabilità, ma a prevenire la commissione di reati, mediante un giudizio prognostico ex ante relativo alla sussistenza di un mero pericolo.
In ragione dell’esigenza primaria di assicurare il benessere della persona offesa, della natura cautelare e della conseguente insita urgenza della misura, il provvedimento di ammonimento non deve essere necessariamente preceduto dall’avviso di avvio del procedimento e ciò in particolare quando dall’istruttoria compiuta dall’Amministrazione siano emersi precisi indizi di una condotta aggressiva e disdicevole da parte del suo destinatario (T.A.R. Campania Napoli, sez. V, 16 aprile 2018, n. 2496).
Il bilanciamento tra partecipazione dell’interessato al procedimento amministrativo e la tutela di chi subisce la violenza è correlato all’interesse prevalente della vittima: in un quadro indiziario sufficientemente preciso, prevale l’interesse ad una pronta emissione del provvedimento, e ciò anche considerando che, in questo modo, viene altresì prontamente tutelato l’interesse generale alla sicurezza pubblica. (…)
Del resto è pacificamente accolto il principio che le regole del contraddittorio possano subire una compressione in funzione delle esigenze di celerità dell'intervento monitorio (Cons. Stato, Sez. I, in sede consultiva, 20 gennaio 2016, n. 2197/2015) e che il Questore, nell'ambito dei suoi poteri discrezionali, può valutare il se ed il quando emanare il provvedimento di ammonimento; infatti, oltre ad essere titolare del potere di emettere o meno la misura, egli può decidere se emanare senza indugio il provvedimento, oppure se le circostanze consentano di avvisare il possibile destinatario dell'atto, con l'avviso di avvio del procedimento (Cons. Stato, Sez. I, in sede consultiva, adunanza 25 gennaio 2017, n. affare 2304/2016; Cons. Stato, Sez. III, 6 giugno 2016, n. 2419) ” (così, da ultimo, Cons. Stato, sez. I, parere 15 aprile 2024, n. 479; v. anche TAR Sardegna, I, n. 322/2023, p. 4.2. e, ivi, riferimenti ulteriori);
Ravvisato che, calando i suddetti canoni ermeneutici nel caso di specie, la valutazione questorile di omettere la comunicazione di avvio del procedimento nei confronti del ricorrente, basata sulla circostanza di “ scongiurare il possibile scatenarsi di dinamiche anche più pregiudizievoli, rispetto alle condotte sopra descritte ”, non può essere considerata irragionevole alla luce dello sviluppo dei fatti descritti nel provvedimento;
il provvedimento ha, infatti, debitamente valorizzato le specificità della condotta commessa dal ricorrente tali da sostenere le peculiari esigenze di celerità, e consistenti nelle circostanze per cui l’aggressione “ è avvenuta nella abitazione familiare ed in presenza di una minore ” e non sarebbe isolata né occasionale;
al contempo, dal ricorso e dalla documentazione a corredo non sono allegati né emersi argomenti idonei a contestare in concreto la ragionevolezza del giudizio di celerità rappresentato dall’Amministrazione nell’ammonimento gravato;
Ritenuto, pertanto, che a fronte di quanto sopra esposto il motivo sia infondato, sicché il ricorso deve essere respinto;
ragioni di equità sostanziale giustificano, nondimeno, la compensazione delle spese di lite tra le parti costituite;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte ricorrente.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 15 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
CO LI, Presidente
Alberto Di Mario, Consigliere
Federico Giuseppe Russo, Referendario, Estensore
| L'ST | IL PRESIDENTE |
| Federico Giuseppe Russo | CO LI |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.