Ordinanza collegiale 26 settembre 2025
Sentenza 8 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Brescia, sez. II, sentenza 08/04/2026, n. 491 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Brescia |
| Numero : | 491 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00491/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00734/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
AN GA, rappresentata e difesa dall'avvocato Tommaso Mariuzzo, con domicilio fisico nello studio dello stesso in Brescia Contrada Santa Croce n. 13 e con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Ceto, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Domenico Bezzi, con domicilio fisico nello studio dello stesso in Brescia via Armando Diaz n. 13/c e con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Regione Lombardia, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
- del silenzio-rigetto serbato dall’Amministrazione Comunale di Ceto rispetto all’istanza di accesso agli atti amministrativi dell’11.4.2025 inviata via p.e.c. per la ricorrente al Comune in pari data e di qualsivoglia altro atto connesso per presupposizione o consequenzialità;
nonché per la condanna del Comune di Ceto
- all’ostensione dei documenti richiesti, al loro esame ed al rilascio di copia di essi;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Ceto;
Visti tutti gli atti della causa;
Vista l’ordinanza collegiale n. 842 del 26 settembre 2025;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 21 gennaio 2026 la dott.ssa LA MA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso ai sensi dell’art. 116 c.p.a. notificato in data 10 giugno 2025 e depositato in data 15 giugno 2025, la ricorrente espone di risiedere a Ceto, paese arroccato su un pendio in lato orientale della Val Camonica, nell’immobile di famiglia la cui costruzione risale al 1500.
2. L’immobile in questione per tale ragione risulta privo di fondazioni nel senso moderno della tecnologia costruttiva.
3. La ricorrente, a cui una venuta idrica di monte sta causando diversi problemi sia al terreno sia all’immobile di sua proprietà, ha provveduto ad inviare diverse segnalazioni al fine di ottenere un incontro con il Comune per affrontare la questione della messa in sicurezza dell’area, ma senza che a ciò seguisse alcun riscontro.
4. Vista l’inerzia del Comune, la ricorrente ha anche provveduto a porre in essere attività di manutenzione dei muretti a secco nell’area declive di sua proprietà.
Tale attività è iniziata nel 2021. Successivamente nel 2023 era stato necessario aprire una pista di accesso all’area dei lavori.
All’esito di un sopralluogo in data 10 maggio 2023 il Comune ha contestato alla ricorrente l’esecuzione di opere in mancanza del titolo abilitativo, e ha adottato un’ordinanza di rimessione in pristino, poi superata in data 16 agosto 2024 con un provvedimento di archiviazione. In precedenza, era intervenuta SCIA in sanatoria, con il versamento di una somma a titolo di oblazione. La ricorrente aveva anche provveduto al pagamento della sanzione pecuniaria determinata dalla Comunità Montana e di quella determinata dal Comune.
5. La ricorrente lamenta, altresì, la presenza di odori nauseabondi già percepiti in cucina nel 2022, ripresentatisi nel 2023, e con un peggioramento della situazione nel mese di gennaio 2024. È stata rilevata infine la presenza di chiazze scure sulle pareti con trasudamento di liquami persi dal tratto fognario comunale.
6. La ricorrente ha segnalato ogni volta la situazione al Comune, ma quest’ultimo non ha risposto formalmente alle richieste ricevute né si è prontamente attivato per mettere in sicurezza il tratto fognario cui era imputabile la situazione sopra descritta.
Nel giugno del 2024 la ricorrente ha richiesto un altro incontro tecnico finalizzato ad affrontare la situazione di pericolo gravante sul suo immobile a causa della spinta esercitata dalle acque sotterranee. Il pericolo si era concretizzato in una frana che aveva bloccato il transito in via Val Paghera.
Alle richieste erano allegate fotografie dei luoghi e il link al portale regionale dedicato ai contributi in materia di pronto intervento di protezione civile.
Il Comune ha dichiarato di essersi attivato ancora prima della segnalazione, sostenendo però la possibile responsabilità della ricorrente in ordine al cedimento della muratura, con conseguente obbligo risarcitorio in capo alla stessa.
7. A fine luglio 2024 la ricorrente ha verificato che il transito in via Val Paghera era stato bloccato dai tecnici comunali utilizzando illegittimamente la recinzione del cantiere di sua proprietà.
Il tutto era stato segnalato al Comune, con avviso che i costi di ripristino sarebbero stati addebitati allo stesso.
8. A causa del maltempo che aveva causato una grossa frana, si era verificata l’esondazione del torrente Palobbia ed era stata distrutta una centralina Enel. Il ponte in Val Paghera era crollato, interrompendo anche la strada e le tubazioni dell’acquedotto che in gran parte la sostengono.
La ricorrente afferma che già in passato si erano verificati episodi franosi in Val Paghera, e si era accertato che il dissesto era da ricollegarsi al terreno saturo d’acqua.
9. Dopo varie sollecitazioni vi è stato un sopralluogo da parte del Vicesindaco, nel corso del quale si è preso atto della grave situazione in cui si trova l’immobile della ricorrente, ma senza che nulla venisse formalizzato né in un verbale né in una comunicazione.
A fronte del persistere dei movimenti di cedimento nella propria abitazione, la ricorrente ha incaricato tecnici di fiducia affinché venissero eseguiti nuovi sopralluoghi, all’esito dei quali è emersa una situazione di grave dissesto del versante dove è collocata l’abitazione della stessa, con necessità di interventi di messa in sicurezza.
10. La grave situazione di dissesto sarebbe da ricondursi non solo alla corrivazione superficiale delle acque derivanti dalle precipitazioni atmosferiche, ma anche alle forti spinte esercitate dalle acque sotterranee che scorrono a valle direttamente sul substrato roccioso, con conseguente instabilità del suolo sovrastante di origine glaciale, poco consolidato e di spessore ridotto.
11. La situazione già grave risulterebbe ulteriormente acuita da una cisterna interrata, che sarebbe ancora presente a monte, su proprietà di terzi, originariamente adibita alla raccolta delle acque di ruscellamento di monte in un ramo del vecchio acquedotto.
Tale cisterna sarebbe stata dismessa con la realizzazione del nuovo acquedotto comunale.
12. In relazione alla situazione sopra descritta, la ricorrente sostiene che sarebbe ora necessario realizzare un adeguato sistema di drenaggio e di allontanamento delle acque di ruscellamento dell’intero versante, con disponibilità della stessa ricorrente di anticipare i costi di posa di una tubazione superficiale al fine di intercettare temporaneamente le acque e di drenarle a valle.
13. Con nota dell’11 aprile 2025 la ricorrente ha inviato una nuova segnalazione al Comune ricapitolando l’intera vicenda dal suo punto di vista, e formulando richiesta di accesso agli atti relativi a:
a) posa e dismissione della cisterna e delle vecchie opere di captazione poste a monte della proprietà della ricorrente;
b) posa delle aste di drenaggio che arrivavano nella cisterna, compresi studi, elaborati progettuali, pareri, provvedimenti, relazioni e altri documenti inerenti alla cisterna e alla sua dismissione;
c) modalità di attuale emungimento del drenaggio originariamente operato mediante la cisterna, e modalità di chiusura del relativo ramo del vecchio acquedotto;
d) planimetrie del vecchio sistema di captazione della cisterna abbandonata e del nuovo sistema di captazione del nuovo acquedotto.
14. La ricorrente ha poi diffidato le amministrazioni competenti ad intervenire anche congiuntamente al fine di compiere una serie di attività ed interventi finalizzati alla risoluzione del pericolo di dissesto idrogeologico, provvedendo anche a eliminare i problemi presenti nell’immobile della ricorrente stessa, o comunque a sostenerne i relativi costi, sino a questo momento anticipati dalla stessa.
15. Nessuna risposta è pervenuta dal Comune neppure con riferimento alla richiesta di accesso.
16. Nel presente giudizio, radicato ai sensi dell’art.116 c.p.a. contro il diniego di accesso, la ricorrente lamenta la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 22, 24 e 25 L. 241 del 1990, anche in relazione agli artt. 24, 113 e 97 Cost. (principi di trasparenza, economicità, imparzialità, pubblicità ed efficacia dell’azione amministrativa).
17. Il Comune di Ceto si è costituito con atto di costituzione meramente formale, chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile e che, comunque, sia rigettato.
Unitamente all’atto di costituzione è stata depositata dichiarazione del responsabile dell’Area Tecnica del Comune, nella quale lo stesso dichiara che “ agli atti del Comune di Ceto non esiste nulla di quanto richiesto ”.
Anche nella memoria depositata in vista della camera di consiglio del 17 settembre 2025 tale dichiarazione è stata, sostanzialmente, ribadita.
18. Parte ricorrente, in data 1 agosto 2025, ha versato in atti, formulando istanza di autorizzazione al deposito tardivo, documentazione formata successivamente al termine per il deposito, dalla quale si evincerebbe la non attendibilità di quanto dichiarato dal Comune in ordine alla non esistenza della documentazione richiesta.
19. Alla camera di consiglio del 17 settembre 2025 la causa è stata discussa e trattenuta in decisione.
20. All’esito è intervenuta l’ordinanza collegiale n. 842 del 26 settembre 2025.
Nella stessa veniva, in primo luogo, evidenziata la configurabilità in capo alla ricorrente di un interesse diretto, concreto e attuale all’accesso, strumentale alla tutela di una situazione giuridicamente rilevante, e collegabile ai documenti oggetto dell’istanza ostensiva.
21. L’istanza, infatti, è formulata in relazione ad una complessa vicenda riguardante la proprietà della ricorrente, un edificio del 1500, che, a causa della delicata situazione idrogeologica dell’area in cui è collocato, nel corso degli ultimi anni ha presentato forti criticità (fessure, crepe, disassamenti, nonché infiltrazioni di odori nauseabondi).
22. La ricorrente ritiene che le criticità sopra descritte possano essere ricondotte non solo alla corrivazione superficiale derivante dalle precipitazioni atmosferiche, ma anche alle forti spinte esercitate dalle acque sotterranee che scorrono a valle. Questi problemi potrebbero essere collegati, o aggravati, dalla non corretta dismissione della cisterna, che in precedenza avrebbe svolto una funzione di raccolta e reindirizzamento delle acque di ruscellamento. Per tale ragione, la ricorrente chiede, sostanzialmente, un confronto tra il vecchio e il nuovo acquedotto, in modo da chiarire se la cisterna svolgesse un compito di protezione del versante, e quale struttura del nuovo acquedotto sia eventualmente subentrata con la medesima funzione.
23. Sempre nell’ordinanza n. 842/2025 veniva evidenziato, con riferimento alla dichiarazione del Comune circa l’inesistenza della documentazione richiesta, come tale dichiarazione fosse formulata in maniera del tutto generica.
In casi del genere, come da tempo chiarito dalla giurisprudenza amministrativa, non è sufficiente una generica dichiarazione di irreperibilità ma deve essere rilasciata una specifica attestazione, di cui l’amministrazione deve assumersi la responsabilità, nella quale venga chiarito se i documenti richiesti non esistano ovvero siano andati smarriti o comunque non siano stati trovati.
In questo secondo caso, l’Amministrazione deve rendere conto di quali ricerche siano state eseguite, avendo riguardo alla modalità di conservazione degli atti richiesti e alle articolazioni organizzative incaricate della conservazione, e quali siano le concrete ragioni del mancato reperimento dei documenti.
24. A questo proposito, l’ordinanza rilevava come la dichiarazione rilasciata dal Comune, pur attestando la non esistenza, non chiariva però l’eventuale mancanza di qualsiasi documentazione che descriva la cisterna come parte del preesistente sistema di drenaggio e smaltimento delle acque a monte dell’edificio della ricorrente, nonché l’eventuale mancanza di qualsiasi documentazione relativa alla rete del nuovo acquedotto che descriva le modalità di drenaggio e di smaltimento delle acque nella zona ove è ubicata trova la proprietà della ricorrente. L’interesse della ricorrente era infatti chiaramente orientato a conoscere, sotto forma di documenti, i dettagli della rete idrica comunale riferibili all’area di proprietà e alle aree circostanti.
25. Per queste ragioni il TAR, attraverso la citata ordinanza, ha disposto istruttoria a carico del Comune.
26. A quest’ultimo è stato ordinato in particolare di descrivere le ricerche svolte per il rinvenimento dei documenti e di effettuare ulteriori ricerche al fine di poter produrre, se esistenti, tutti i documenti relativi alla cisterna di cui alla richiesta di accesso, specificando se la suddetta cisterna fosse parte del sistema di captazione, drenaggio o smaltimento delle acque nella zona di interesse della ricorrente.
Veniva, altresì, ordinato di produrre tutti i documenti relativi al nuovo acquedotto relativi alle modalità di captazione, drenaggio o smaltimento delle acque nella zona dove si trova la proprietà della ricorrente.
Nel caso di ulteriore mancato rinvenimento dei documenti veniva chiesto di chiarire se gli stessi fossero mai esistiti e se fossero stati smarriti, specificando in questa seconda ipotesi le ragioni probabili del mancato reperimento, distinguendo i documenti inerenti alla cisterna, quelli riferibili al vecchio acquedotto e quelli relativi al nuovo acquedotto.
Veniva, altresì, richiesto di circostanziare le informazioni sulla ricerca dei documenti, indicando le modalità di conservazione degli atti presso le strutture comunali, e le articolazioni organizzative incaricate della conservazione.
27. Il Comune, in ossequio all’ordinanza collegiale, che chiedeva anche di trasfondere l’adempimento istruttorio in una relazione scritta a firma del responsabile dell’Area Tecnica da depositare entro il 2 dicembre 2025, in data 28 novembre 2025 depositava la relazione richiesta.
28. In quest’ultima vengono descritte in maniera precisa ed articolata le ricerche svolte.
Sempre nella relazione si afferma che non risulta che la cisterna abbia mai fatto parte del sistema di captazione delle acque superficiali da sempre presenti nell’area “ al punto che la zona assume il toponimo Le Moie che, come è noto, indica la presenza di acque superficiali ”.
29. Nella relazione viene, poi, precisato che nella zona ove si trova la proprietà della ricorrente non vi sono opere di captazione, drenaggio o smaltimento delle acque relative al nuovo acquedotto. Di tale affermazione viene dato conto in maniera argomentata e specifica.
30. Le ragioni del mancato rinvenimento dei documenti vengono ricondotte al fatto che gli stessi non siano mai esistiti, con riferimento alla vasca di captazione.
Con riferimento, invece, al nuovo acquedotto viene ricordato come lo stesso non interessi l’area in cui è situata la proprietà della ricorrente, come in precedenza chiarito.
31. Infine, nella relazione vi è una minuziosa descrizione delle modalità di conservazione degli atti e delle articolazioni organizzative incaricate della conservazione.
32. In vista della camera di consiglio del 21 gennaio 2026 il Comune ha depositato memoria nella quale rileva come l’istruttoria abbia dimostrato l’inesistenza dei documenti oggetto dell’istanza di accesso.
33. A propria volta, la parte ricorrente ha depositato due diverse istanze di autorizzazione al deposito tardivo dei documenti (oltre all’istanza depositata in data 1 agosto 2025 sopra richiamata).
Con una prima istanza, depositata in data 15 gennaio 2026, è stata chiesta l’autorizzazione a depositare una relazione tecnica nella quale viene descritta la situazione dell’immobile di proprietà della ricorrente e sono indicati gli interventi che, a detta del tecnico, dovrebbero essere realizzati dagli enti competenti entro breve tempo, anche al fine di garantire la pubblica incolumità.
Con una seconda istanza, depositata in data 20 gennaio 2026, viene chiesta l’autorizzazione al deposito di documenti dai quali risulterebbe che, al momento della dichiarazione comunale del luglio 2025, nella quale si attesta l’inesistenza dei documenti, il Comune avrebbe dato incarico ad un tecnico di predisporre la documentazione necessaria per presentare alla Regione il progetto di “ Opere di mitigazione del rischio idraulico sul reticolo idrico minore e bonifiche alle aree del Comune di Ceto ”.
Viene, altresì, chiesto di produrre la documentazione che il Comune avrebbe trasmesso in pari data alla ricorrente a seguito di ulteriore accesso agli atti posto in essere da altro difensore della ricorrente.
Da questa documentazione, a detta della ricorrente, emergerebbe come il Comune non intenda eseguire alcun intervento di drenaggio e contenimento in via di emergenza, accettando il peggioramento della situazione statica dell’edificio della ricorrente e di alcuni edifici limitrofi.
La medesima documentazione dimostrerebbe, poi, che oltre alla cisterna, definita “ opera di captazione acquedottistica attualmente dismessa ”, vi sarebbe anche un locale “ turbina centralina comunale ”.
34. Alla camera di consiglio del 21 gennaio 2026 parte ricorrente ha chiesto termine per presentare querela di falso avverso la relazione istruttoria depositata dal Comune in data 25 novembre 2025.
All’esito della discussione la causa è stata trattenuta in decisione.
Sulla richiesta di un termine per la proposizione di querela di falso
35. In via preliminare, deve essere scrutinata la richiesta di un termine, avanzata dalla parte ricorrente, per proporre querela di falso avverso la relazione istruttoria di data 25 novembre 2025, depositata dal Comune in esecuzione dell’adempimento istruttorio di cui all’ordinanza collegiale n. 842 del 26 settembre 2025.
Tale richiesta non può essere accolta, non sussistendo i presupposti per la concessione di un termine per la proposizione di querela di falso ex art. 77 c.p.a.
36. Va rilevato come la richiesta non risulti supportata da elementi tali da farla ritenere non manifestamente infondata (cfr. sul punto in termini T.A.R. Potenza, Sez. I, 16 gennaio 2020 n.50 secondo la quale “ per pacifica giurisprudenza la presentazione della querela di falso implica la sospensione necessaria del giudizio, ai sensi dell'art. 77 cod. proc. amm., solo nel caso in cui la questione di falso abbia il carattere di pregiudizialità e, inoltre, qualora la stessa non appaia manifestamente infondata o essenzialmente dettata da ragioni dilatorie (cfr. Consiglio di Stato, sez. III, 7/5/2019, n. 2929) ”.
La stessa documentazione per cui viene chiesta l’autorizzazione al deposito tardivo in giudizio non contiene elementi in tal senso.
37. Il Comune sostanzialmente afferma che nella realizzazione del nuovo acquedotto non vi sono stati interventi che abbiano diminuito la sicurezza idrogeologica dell’area in cui si trova l’edificio della ricorrente. Questa affermazione è coerente con l’attestazione di inesistenza di documenti relativi alla demolizione di opere idrauliche destinate specificamente a garantire la sicurezza del versante. A questo punto, la controversia tra le parti non è più sull’accesso, ma si sposta, da un lato, sulla valutazione del progetto del nuovo acquedotto e delle soluzioni tecniche adottate, e dall’altro sulla ricerca delle cause profonde del dissesto del versante. Pertanto, la documentazione tardivamente depositata dalla ricorrente potrà avere una sua rilevanza in un’eventuale controversia su tali questioni.
38. Risulta dunque evidente che la querela di falso non attiene a profili rilevanti nel presente giudizio.
Ai fini dell’accesso quello che essenzialmente rileva è che l’Amministrazione dichiari in modo chiaro e circostanziato, assumendosene la responsabilità, di non essere in possesso dei documenti di cui è richiesta l’ostensione. Se la richiesta di accesso è modellata su una specifica tesi sostenuta nella sottostante controversia (come avviene nel caso in esame con l’affermazione secondo cui vi sarebbe stata una cisterna integrata nell’acquedotto, dalla cui demolizione deriverebbe l’attuale dissesto del versante), l’amministrazione non è tenuta a smentire la tesi di controparte, ma può limitarsi ad affermare che non vi sono negli archivi documenti che dimostrino la tesi suddetta (ossia, nel caso in esame, che non vi sono documenti da cui risulti che la cisterna era parte del vecchio acquedotto o del preesistente sistema di sicurezza idrogeologica del versante).
Sulle istanze di autorizzazione al deposito tardivo di documenti
39. Una volta che l’amministrazione dichiari, con le modalità sopra descritte, di non essere in possesso dei documenti richiesti, il giudizio di accesso si arresta.
Non possono quindi essere accolte, in quanto non più rilevanti, le ultime due istanze di autorizzazione al deposito tardivo di documenti.
Questi documenti attengono a questioni che potranno eventualmente essere fatte valere in altra sede contenziosa, quando si potrà entrare nel merito della situazione del versante e delle cause del dissesto. Il rito dell’accesso non può essere utilizzato per costringere l’amministrazione ad anticipare difese di merito, facendo affermazioni o prendendo posizioni che potrebbero essere utilizzate come confessorie in altri giudizi.
Quanto appena affermato vale anche per i documenti di cui all’istanza depositata in data 1 agosto 2025. Nella stessa, infatti, si chiedeva l’autorizzazione alla produzione di linee guida da cui si evincerebbe “ la piena consapevolezza comunale dei fenomeni che stanno minando la stabilità dello storico stabile di proprietà della ricorrente ”.
Anche tali documenti esprimono una tesi di parte, e nulla hanno a vedere con un giudizio sull’accesso documentale.
In definitiva, la documentazione oggetto di tutte le istanze di deposito tardivo attiene essenzialmente alla situazione giuridica sottostante all’accesso, la cui tutela andrà esercitata in altro giudizio.
Il ricorso
40. Per ciò che riguarda il presente ricorso, si deve prendere atto che la relazione depositata quale adempimento istruttorio in seguito all’ordinanza collegiale n. 842/2025 attesta l’inesistenza presso gli archivi comunali dei documenti richiesti dalla ricorrente.
41. Conseguentemente, risulta venuto meno ogni interesse in ordine al ricorso, con conseguente improcedibilità dello stesso.
Le spese del grado
42. Per ciò che riguarda le spese del presente grado di giudizio, si ritiene che la particolarità della situazione di fatto ne giustifichi la compensazione tra le parti
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 21 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
RO ED, Presidente
Costanza Cappelli, Referendario
LA MA, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| LA MA | RO ED |
IL SEGRETARIO