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Sentenza 5 dicembre 2025
Sentenza 5 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 05/12/2025, n. 17068 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 17068 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI ROMA XVII Sezione civile in composizione monocratica, in persona del giudice dott.ssa Valentina Giasi, all'esito della camera di consiglio ha pronunciato la seguente SENTENZA ex art. 281-sexies c.p.c. nella causa civile di primo grado iscritta al numero 4095 del Registro Generale Affari Contenziosi dell'anno 2021, promossa
DA (C.F. ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Marcello Pepe (C.F. ), come da procura in C.F._1 atti;
-parte opponente- CONTRO (P.iva ), società soggetta ad attività CP_1 P.IVA_2 di Direzione e Coordinamento da parte di SACE S.p.A. (Gruppo CDP), in qualità di gestore del Fondo rotativo di cui alla legge 29 luglio 1981 n. 394 (il “Fondo”), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Stefano D'Ercole (C.F. ), come da procura C.F._2 in atti;
-parte opposta-
FATTO E DIRITTO ha proposto formale opposizione al decreto Parte_1 ingiuntivo n. 17265/2020 con cui era stato ingiunto il pagamento in favore di di € 101.410,68, oltre interessi e spese, in CP_1
1 virtù del contratto di finanziamento agevolato per il sostegno patrimoniale delle PMI esportatrici n. 1062/PA concluso in data 03.02.2016. Ha eccepito la violazione del principio di buona fede ai sensi dell'art. 1375 c.c. da parte della società opposta. Ha così concluso: “Voglia l'On.le Tribunale adito annullare, revocare ovvero dichiarare privo di effetti il decreto ingiuntivo n. 17265/2020 - emesso dal Tribunale di Roma il 3 novembre 2020 ed iscritto al n R.G. 51122/2020 - per le motivazioni indicate in narrativa, attesa l'insussistenza del grave inadempimento idoneo a determinare la decadenza dal beneficio del termine e la risoluzione del contratto di finanziamento così come intimata dalla opposta, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1175, 1375, 1356, 1366 e 1371 c.c.. Vittoria di spese, diritti ed onorari di causa con relativa distrazione in favore del procuratore antistatario”.
costituendosi in giudizio, ha chiesto il rigetto della CP_1 opposizione in quanto infondata in fatto ed in diritto con conferma del provvedimento monitorio e con vittoria delle spese di lite. Ha rassegnato le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria eccezione, deduzione e difesa: - concedere la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto 17265/2020 del 04/11/2020, RG n. 51122/2020, ai sensi e per gli effetti dell'art. 648 c.p.c., in forza delle motivazioni in atti;
- respingere l'opposizione proposta da con atto di Parte_1 citazione notificato a mezzo pec in data 15 dicembre 2020, in quanto manifestamente infondata in fatto e in diritto e, per l'effetto, confermare il credito vantato da nei confronti di CP_1
di cui al decreto ingiuntivo 17265/2020, RG n. Parte_1
51122/2020 - emesso dal Tribunale di Roma in data 04/11/2020, con cui è stato ingiunto a di pagare, a Parte_1 CP_1 la somma di € 101.410,68, oltre interessi come da domanda e le spese e compensi del procedimento ivi liquidati, dunque condannare la debitrice opponente al pagamento del relativo credito;
Con ogni conseguente statuizione in ordine alle spese di lite, competenze ed onorari come per legge.”. Conclusa l'istruttoria mediante produzione documentale, all'udienza del 04.12.2025, sostituita ex art. 127 ter c.p.c., la causa è decisa mediante sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 281-sexies
2 c.p.c., mediante lettura e deposito del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
L'opposizione a decreto ingiuntivo è fondata.
L'opposizione ex art. 645 c.p.c. apre un normale giudizio di cognizione in cui il ricorrente assume la veste sostanziale di attore ed ha l'onere di provare i fatti costitutivi della propria pretesa, ed in cui spetta all'opponente-convenuto sostanziale allegare e provare fatti modificativi, impeditivi o estintivi dell'altrui domanda. In tema di prova dell'adempimento di un'obbligazione, inoltre, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (cfr., ex plurimis, Cass. sez. un. n. 13533 del 30/10/2001). Nel caso di specie, è pacifico tra le parti ed è provato in via documentale che: a) ha concesso alla società un CP_1 Parte_1 finanziamento agevolato per il sostegno patrimoniale delle PMI esportatrici ai sensi dell'art. 6, comma 2, e 4, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 e successive modificazioni (DM 7.9.2016, articoli 3,7 e 9), Operazione n. 1062/PA, per il complessivo importo di € 178.000,00, deliberato in data 14.07.2016 dal Comitato istituito presso e concluso in data 30.06.2016 (cfr. doc. nn. 2- CP_1
3 allegati al fascicolo monitorio); b) il finanziamento oggetto di causa è stato garantito da Vivibanca S.p.A. con lettera di garanzia del 30.06.2016 rilasciata per l'importo massimo di € 78.320,00 (cfr. doc. n. 6 allegato al fascicolo monitorio); c) la società opponente si è resa inadempiente al pagamento della prima rata pari all'importo di € 18.838,27 con scadenza 30.06.2019; d) ha agito per la restituzione con pec del 08.07.2019 CP_1
(cfr. doc. n. 7 allegato al fascicolo monitorio);
3 e) con comunicazione del 03.12.2019 la società opposta ha dichiarato la risoluzione del contratto stipulato inter partes ai sensi dell'art. 14 del contratto medesimo, conseguente – come convenzionalmente previsto - all'inadempimento di una sola rata (cfr. doc. n. 8 allegato al fascicolo monitorio);
Dalle precedenti considerazioni deriva che il credito vantato da parte opposta sia stato adeguatamente provato, poiché è stato prodotto il titolo contrattuale su cui la domanda di pagamento si fonda, con una dettagliata e specifica allegazione degli inadempimenti imputabili alla debitrice ingiunta, che hanno trovato adeguato riscontro documentale. risulta creditrice della complessiva somma di € CP_1
101.410,68, oltre interessi (cfr. doc. n. 10 allegato al fascicolo monitorio). La creditrice sostanziale ha pertanto rispettato gli oneri di allegazione e di prova sulla stessa gravanti.
Spettava pertanto a parte opponente introdurre in giudizio fatti impeditivi, estintivi o modificativi dell'altrui pretesa creditoria. La parte opponente, con comportamento rilevante ex art. 115 c.p.c., non ha contestato la validità e l'efficacia del vincolo contrattuale, non ha contestato la effettiva dazione delle somme oggetto di finanziamento, non ha infine contestato il mancato pagamento delle somme richieste in sede monitoria.
Invero, la parte ingiunta ha fondato l'opposizione sulla asserita violazione del principio di buona fede di cui all'art. 1375 c.c. da parte della società opposta. Nulla ha dedotto in modo specifico in relazione all'inadempimento che le si ascrive, limitandosi ad eccepire in modo sintetico e generico la violazione del principio di buona fede da parte di CP_1
In particolare la parte opponente ha contestato la condotta della asseritamente non basata su buona fede contrattuale CP_1 nella regolazione della durata della garanzia, nella volontà di avvalersi della clausola risolutiva espressa e nella mancata concessione di un piano di rientro a favore della società debitrice. Detto motivo di opposizione non merita accoglimento, perché non adeguatamente provato e perché fondato su circostanze che, anche
4 se provate, non sarebbero comunque idonee a giustificare e superare il mancato pagamento, da parte della debitrice, delle somme dovute in base al contratto di finanziamento. Ne consegue che l'opposizione ex art. 645 c.p.c. non può essere accolta.
ha altresì richiesto la condanna di ex CP_1 Parte_1 art. 96 c.p.c. In tema di responsabilità per lite temeraria l'accoglimento della domanda di risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c. presuppone l'accertamento sia dell'elemento soggettivo (mala fede o colpa grave) sia dell'elemento oggettivo (entità del danno sofferto). Il primo presupposto può ravvisarsi nella conoscenza della infondatezza domanda e delle tesi sostenute ovvero nel difetto della normale diligenza per l'acquisizione di detta conoscenza. Il secondo presupposto invece richiede pur sempre la prova, incombente sulla parte istante, sia dell'"an" e sia del "quantum debeatur" o comunque postula che, pur essendo la liquidazione effettuabile di ufficio, tali elementi siano in concreto desumibili dagli atti di causa (Cass. civ., Sezioni Unite, ordinanza n. 7583/2004; Cass. civ. sentenza n. 9080/2013; Cass. Sez. L, Sentenza n. 24645 del 27/11/2007). Nel caso di specie, da un lato, tale asserita responsabilità è stata genericamente dedotta dalla parte senza alcuna prova del "quantum debeatur" e, dall'altro, dall'esame degli atti di causa si deve escludere la sussistenza di mala fede o di colpa grave della parte opponente, quali elementi che devono necessariamente ed alternativamente sussistere ai fini della condanna per responsabilità aggravata ex art. 96, 1 e 2 c., c.p.c.
In merito alla domanda di condanna della parte attrice ex art. 96, 3 c., c.p.c., si richiama il principio recentemente affermato dalla Suprema Corte, secondo cui la condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c., applicabile d'ufficio in tutti i casi di soccombenza, configura una sanzione di carattere pubblicistico, autonoma ed indipendente rispetto alle ipotesi di responsabilità aggravata ex art. 96, commi 1 e 2, c.p.c. e con queste cumulabile, volta -con finalità deflattive del contenzioso- alla repressione dell'abuso dello strumento
5 processuale. La sua applicazione pertanto non richiede, quale elemento costitutivo della fattispecie, il riscontro dell'elemento soggettivo del dolo o della colpa grave, bensì di una condotta oggettivamente valutabile alla stregua di "abuso del processo", quale l'aver agito o resistito pretestuosamente (Cass. Sez. 2 - , Sentenza n. 27623 del 21/11/2017). Nel caso di specie ritiene il Tribunale che non sussistano i presupposti per tale condanna, poiché non vi è prova del carattere pretestuoso della difesa di parte opponente. La domanda di ex art. 96 c.p.c. non può pertanto CP_1 essere accolta.
In conclusione l'opposizione deve essere rigettata ed il decreto ingiuntivo n. 17265/2020 deve essere dichiarato definitivamente esecutivo ex art. 653 c.p.c.
Le spese di lite seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e vengono liquidate secondo i parametri di cui al D.M. 147/2022, tenuto conto del valore della controversia, dell'istruttoria espletata e dell'attività difensiva in concreto svolta.
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione;
- rigetta l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 17265/2020, che dichiara definitivamente esecutivo ex art. 653 c.p.c.;
- rigetta le ulteriori domande;
- condanna parte opponente alla refusione in favore di parte opposta delle spese di lite, che liquida in € 9.850,00 per compensi professionali, oltre spese generali ed accessori di legge. Roma, 04.12.2025 Il Giudice dott.ssa Valentina Giasi
6
DA (C.F. ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Marcello Pepe (C.F. ), come da procura in C.F._1 atti;
-parte opponente- CONTRO (P.iva ), società soggetta ad attività CP_1 P.IVA_2 di Direzione e Coordinamento da parte di SACE S.p.A. (Gruppo CDP), in qualità di gestore del Fondo rotativo di cui alla legge 29 luglio 1981 n. 394 (il “Fondo”), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Stefano D'Ercole (C.F. ), come da procura C.F._2 in atti;
-parte opposta-
FATTO E DIRITTO ha proposto formale opposizione al decreto Parte_1 ingiuntivo n. 17265/2020 con cui era stato ingiunto il pagamento in favore di di € 101.410,68, oltre interessi e spese, in CP_1
1 virtù del contratto di finanziamento agevolato per il sostegno patrimoniale delle PMI esportatrici n. 1062/PA concluso in data 03.02.2016. Ha eccepito la violazione del principio di buona fede ai sensi dell'art. 1375 c.c. da parte della società opposta. Ha così concluso: “Voglia l'On.le Tribunale adito annullare, revocare ovvero dichiarare privo di effetti il decreto ingiuntivo n. 17265/2020 - emesso dal Tribunale di Roma il 3 novembre 2020 ed iscritto al n R.G. 51122/2020 - per le motivazioni indicate in narrativa, attesa l'insussistenza del grave inadempimento idoneo a determinare la decadenza dal beneficio del termine e la risoluzione del contratto di finanziamento così come intimata dalla opposta, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1175, 1375, 1356, 1366 e 1371 c.c.. Vittoria di spese, diritti ed onorari di causa con relativa distrazione in favore del procuratore antistatario”.
costituendosi in giudizio, ha chiesto il rigetto della CP_1 opposizione in quanto infondata in fatto ed in diritto con conferma del provvedimento monitorio e con vittoria delle spese di lite. Ha rassegnato le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria eccezione, deduzione e difesa: - concedere la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto 17265/2020 del 04/11/2020, RG n. 51122/2020, ai sensi e per gli effetti dell'art. 648 c.p.c., in forza delle motivazioni in atti;
- respingere l'opposizione proposta da con atto di Parte_1 citazione notificato a mezzo pec in data 15 dicembre 2020, in quanto manifestamente infondata in fatto e in diritto e, per l'effetto, confermare il credito vantato da nei confronti di CP_1
di cui al decreto ingiuntivo 17265/2020, RG n. Parte_1
51122/2020 - emesso dal Tribunale di Roma in data 04/11/2020, con cui è stato ingiunto a di pagare, a Parte_1 CP_1 la somma di € 101.410,68, oltre interessi come da domanda e le spese e compensi del procedimento ivi liquidati, dunque condannare la debitrice opponente al pagamento del relativo credito;
Con ogni conseguente statuizione in ordine alle spese di lite, competenze ed onorari come per legge.”. Conclusa l'istruttoria mediante produzione documentale, all'udienza del 04.12.2025, sostituita ex art. 127 ter c.p.c., la causa è decisa mediante sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 281-sexies
2 c.p.c., mediante lettura e deposito del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
L'opposizione a decreto ingiuntivo è fondata.
L'opposizione ex art. 645 c.p.c. apre un normale giudizio di cognizione in cui il ricorrente assume la veste sostanziale di attore ed ha l'onere di provare i fatti costitutivi della propria pretesa, ed in cui spetta all'opponente-convenuto sostanziale allegare e provare fatti modificativi, impeditivi o estintivi dell'altrui domanda. In tema di prova dell'adempimento di un'obbligazione, inoltre, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (cfr., ex plurimis, Cass. sez. un. n. 13533 del 30/10/2001). Nel caso di specie, è pacifico tra le parti ed è provato in via documentale che: a) ha concesso alla società un CP_1 Parte_1 finanziamento agevolato per il sostegno patrimoniale delle PMI esportatrici ai sensi dell'art. 6, comma 2, e 4, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 e successive modificazioni (DM 7.9.2016, articoli 3,7 e 9), Operazione n. 1062/PA, per il complessivo importo di € 178.000,00, deliberato in data 14.07.2016 dal Comitato istituito presso e concluso in data 30.06.2016 (cfr. doc. nn. 2- CP_1
3 allegati al fascicolo monitorio); b) il finanziamento oggetto di causa è stato garantito da Vivibanca S.p.A. con lettera di garanzia del 30.06.2016 rilasciata per l'importo massimo di € 78.320,00 (cfr. doc. n. 6 allegato al fascicolo monitorio); c) la società opponente si è resa inadempiente al pagamento della prima rata pari all'importo di € 18.838,27 con scadenza 30.06.2019; d) ha agito per la restituzione con pec del 08.07.2019 CP_1
(cfr. doc. n. 7 allegato al fascicolo monitorio);
3 e) con comunicazione del 03.12.2019 la società opposta ha dichiarato la risoluzione del contratto stipulato inter partes ai sensi dell'art. 14 del contratto medesimo, conseguente – come convenzionalmente previsto - all'inadempimento di una sola rata (cfr. doc. n. 8 allegato al fascicolo monitorio);
Dalle precedenti considerazioni deriva che il credito vantato da parte opposta sia stato adeguatamente provato, poiché è stato prodotto il titolo contrattuale su cui la domanda di pagamento si fonda, con una dettagliata e specifica allegazione degli inadempimenti imputabili alla debitrice ingiunta, che hanno trovato adeguato riscontro documentale. risulta creditrice della complessiva somma di € CP_1
101.410,68, oltre interessi (cfr. doc. n. 10 allegato al fascicolo monitorio). La creditrice sostanziale ha pertanto rispettato gli oneri di allegazione e di prova sulla stessa gravanti.
Spettava pertanto a parte opponente introdurre in giudizio fatti impeditivi, estintivi o modificativi dell'altrui pretesa creditoria. La parte opponente, con comportamento rilevante ex art. 115 c.p.c., non ha contestato la validità e l'efficacia del vincolo contrattuale, non ha contestato la effettiva dazione delle somme oggetto di finanziamento, non ha infine contestato il mancato pagamento delle somme richieste in sede monitoria.
Invero, la parte ingiunta ha fondato l'opposizione sulla asserita violazione del principio di buona fede di cui all'art. 1375 c.c. da parte della società opposta. Nulla ha dedotto in modo specifico in relazione all'inadempimento che le si ascrive, limitandosi ad eccepire in modo sintetico e generico la violazione del principio di buona fede da parte di CP_1
In particolare la parte opponente ha contestato la condotta della asseritamente non basata su buona fede contrattuale CP_1 nella regolazione della durata della garanzia, nella volontà di avvalersi della clausola risolutiva espressa e nella mancata concessione di un piano di rientro a favore della società debitrice. Detto motivo di opposizione non merita accoglimento, perché non adeguatamente provato e perché fondato su circostanze che, anche
4 se provate, non sarebbero comunque idonee a giustificare e superare il mancato pagamento, da parte della debitrice, delle somme dovute in base al contratto di finanziamento. Ne consegue che l'opposizione ex art. 645 c.p.c. non può essere accolta.
ha altresì richiesto la condanna di ex CP_1 Parte_1 art. 96 c.p.c. In tema di responsabilità per lite temeraria l'accoglimento della domanda di risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c. presuppone l'accertamento sia dell'elemento soggettivo (mala fede o colpa grave) sia dell'elemento oggettivo (entità del danno sofferto). Il primo presupposto può ravvisarsi nella conoscenza della infondatezza domanda e delle tesi sostenute ovvero nel difetto della normale diligenza per l'acquisizione di detta conoscenza. Il secondo presupposto invece richiede pur sempre la prova, incombente sulla parte istante, sia dell'"an" e sia del "quantum debeatur" o comunque postula che, pur essendo la liquidazione effettuabile di ufficio, tali elementi siano in concreto desumibili dagli atti di causa (Cass. civ., Sezioni Unite, ordinanza n. 7583/2004; Cass. civ. sentenza n. 9080/2013; Cass. Sez. L, Sentenza n. 24645 del 27/11/2007). Nel caso di specie, da un lato, tale asserita responsabilità è stata genericamente dedotta dalla parte senza alcuna prova del "quantum debeatur" e, dall'altro, dall'esame degli atti di causa si deve escludere la sussistenza di mala fede o di colpa grave della parte opponente, quali elementi che devono necessariamente ed alternativamente sussistere ai fini della condanna per responsabilità aggravata ex art. 96, 1 e 2 c., c.p.c.
In merito alla domanda di condanna della parte attrice ex art. 96, 3 c., c.p.c., si richiama il principio recentemente affermato dalla Suprema Corte, secondo cui la condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c., applicabile d'ufficio in tutti i casi di soccombenza, configura una sanzione di carattere pubblicistico, autonoma ed indipendente rispetto alle ipotesi di responsabilità aggravata ex art. 96, commi 1 e 2, c.p.c. e con queste cumulabile, volta -con finalità deflattive del contenzioso- alla repressione dell'abuso dello strumento
5 processuale. La sua applicazione pertanto non richiede, quale elemento costitutivo della fattispecie, il riscontro dell'elemento soggettivo del dolo o della colpa grave, bensì di una condotta oggettivamente valutabile alla stregua di "abuso del processo", quale l'aver agito o resistito pretestuosamente (Cass. Sez. 2 - , Sentenza n. 27623 del 21/11/2017). Nel caso di specie ritiene il Tribunale che non sussistano i presupposti per tale condanna, poiché non vi è prova del carattere pretestuoso della difesa di parte opponente. La domanda di ex art. 96 c.p.c. non può pertanto CP_1 essere accolta.
In conclusione l'opposizione deve essere rigettata ed il decreto ingiuntivo n. 17265/2020 deve essere dichiarato definitivamente esecutivo ex art. 653 c.p.c.
Le spese di lite seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e vengono liquidate secondo i parametri di cui al D.M. 147/2022, tenuto conto del valore della controversia, dell'istruttoria espletata e dell'attività difensiva in concreto svolta.
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione;
- rigetta l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 17265/2020, che dichiara definitivamente esecutivo ex art. 653 c.p.c.;
- rigetta le ulteriori domande;
- condanna parte opponente alla refusione in favore di parte opposta delle spese di lite, che liquida in € 9.850,00 per compensi professionali, oltre spese generali ed accessori di legge. Roma, 04.12.2025 Il Giudice dott.ssa Valentina Giasi
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