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Sentenza 13 novembre 2025
Sentenza 13 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 13/11/2025, n. 378 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 378 |
| Data del deposito : | 13 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA
Sezione Controversie di Lavoro
La Corte d'Appello riunita in camera di consiglio e composta dai seguenti magistrati:
- BE NI IS Presidente
- Alessandra De Marco Consigliera
- MA LO Consigliera relatrice
All'udienza del 13.11.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa di secondo grado iscritta al n. 160 dell'anno 2025 e vertente
TRA
Parte_1
rappresentata e difesa dall'Avv. MAZZARELLA PE giusta
[...] procura in atti;
APPELLANTE
E
EREDI DI Controparte_1
PR PE rappresentati e difesi dall'Avv. PISCIONE MAURIZIO giusta procura in atti,
APPELLATO
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 3.6.2025 la Parte_1 ha riassunto il giudizio nei confronti degli eredi di
[...] Per_1 a seguito dell'ordinanza n. 5473/2025 della Corte di Cassazione che ha cassato con
[...]
rinvio la sentenza con la quale questa Corte, a seguito di precedente rinvio dalla Cassazione, ha dichiarato inesistente il debito contributivo di per l'anno 2015 a seguito Persona_1
di iscrizione d'ufficio alla Parte_1
La Corte d'Appello, in sede di rinvio a seguito dell' ordinanza 35905/2022, aveva statuito che “Ex art. 22 c. 2 l. n. 773/82 l'iscrizione alla cassa è facoltativa per i geometri iscritti a forme di previdenza obbligatoria o beneficiari di altra pensione, in conseguenza di diversa attività da loro svolta.
Su tale norma non ha inciso la modifica statutaria sopra richiamata [cioè l'art. 5 dello Statuto della secondo cui sono obbligatoriamente iscritti alla i geometri iscritti Parte_1 Pt_1
all'Albo professionale dei Geometri che esercitano, anche senza carattere di continuità ed esclusività, la libera professione, e l'esercizio della professione si presume per tutti gli iscritti all'albo, tranne prova contraria che l'iscritto può dare secondo le modalità stabilite dal CdA della stessa], appunto in quanto essa, nell'interpretazione datane dalla S.C., non ha Pt_1 esteso l'obbligo di iscrizione, sicché deve ritenersi che i geometri iscritti a forme di previdenza obbligatoria o beneficiari di altra pensione, i quali non svolgano attività professionale, nemmeno saltuariamente, non siano tenuti all'iscrizione.”
Nell'ordinanza n. 5473/2025 la Suprema Corte ha ritenuto che la Corte d'Appello nella seconda sentenza cassata abbia applicato la previsione dell'articolo 22, comma 2 l. n.
773/1982, in violazione del principio, espresso nella pronuncia rescindente, secondo cui «…in tema di ai fini dell'obbligatorietà dell'iscrizione e del Parte_1 pagamento della contribuzione minima, è condizione sufficiente l'iscrizione all'albo professionale, essendo, invece, irrilevante la natura occasionale dell'esercizio della professione e la mancata produzione di reddito, dovendo peraltro escludersi che la mera iscrizione ad altra gestione INPS sia di per sé ostativa all'insorgere degli obblighi nei confronti della previdenza di categoria».
La Cassazione ha rimarcato che “dopo la riforma complessiva del sistema pensionistico attuata dalla legge n. 335 del 1995, art. 2, comma 25, si è affermato il principio generale - opposto rispetto a quello precedentemente fissato dalla L. n. 773 del 1982, art. 22 - secondo cui a ciascuna della attività lavorative e/o professionali esercitate dal contribuente deve corrispondere una specifica copertura assicurativa.” Inoltre la Cassazione ha statuito che in sede di rinvio la Corte Territoriale - laddove ha ritenuto non essere rilevante la mancata presentazione della autocertificazione di mancato esercizio dell'attività professionale nei modi previsti dalla delibera della n. 2/2003 - ha violato il Pt_1
principio espresso dalla ordinanza rescindente, secondo cui sono le disposizioni legittimamente adottate dalla fissare le condizioni in presenza delle quali è possibile Pt_1
derogare, da parte degli iscritti all'albo, alla presunzione di esercizio dell'attività professionale derivante dalla iscrizione all'albo:
“Dall'obbligo di iscrizione alla -previsto dallo Statuto della stessa con disposizione, Pt_1
come si è detto, legittima- deriva, inoltre, l'applicazione delle norme regolamentari della stessa, che stabiliscono le condizioni per le quali è possibile derogare alla presunzione di attività professionale da parte degli iscritti all'albo; l'esistenza di altra attività esclusiva con obbligo contributivo generale può incidere sugli obblighi contributivi alla invero, solo Pt_1
nei limiti delle condizioni fissate dalla potendo in tal modo la svolgere i controlli Pt_1 Pt_1 opportuni in ordine alle attività svolte ed ai redditi prodotti.
Le dette condizioni, sulla base della delibera n. 2/2003 del CdA della prevedevano Pt_1
l'obbligo di presentare l'autocertificazione ove il geometra dichiarava di non esercitare attività professionale senza vincolo di subordinazione, in forma autonoma societaria o associata, anche in via occasionale e di non essere titolare di partita IVA;
sulla base della successiva delibera 123/2009, l'iscrizione dei geometri dipendenti presso terzi può essere esclusa in presenza di inquadramento nel ruolo professionale previsto dal ccnl, sempre che l'attività - svolta nel solo ed esclusivo interesse del datore di lavoro- rientri nelle mansioni proprie del ruolo contrattuale, ovvero di dichiarazione datoriale che attesti che il dipendente non svolga attività tecnico professionale riconducibile a quella di geometra».
La Suprema Corte ha quindi cassato la sentenza 413/2023 della Corte d'Appello di L'Aquila, rinviando alla stessa Corte in diversa composizione affinchè si adegui al principio espresso dall'Ordinanza 35905/2022.
La ha riassunto il giudizio chiedendo l'applicazione del principio di diritto Parte_1 enunciato dalla Cassazione, ed il rigetto dell'originale impugnazione da parte di Per_1 della cartella di pagamento n. 0832018000054108000, evidenziando in fatto che il
[...]
geom. Per_1 ✓ era iscritto all'Albo del Collegio Geometri di Pescara dal 13/07/1963 e, pertanto, disponeva del timbro e dell'abilitazione necessaria per l'esercizio dell'attività professionale ai sensi del r.d. 274/1929.
✓ A partire da tale data, e secondo il regime ratione temporis vigente, assumeva la posizione giuridica di “iscritto al solo Albo”, ossia geometra senza oneri previdenziali
✓ Dal 01/01/1967 al 31/12/1992 la sua posizione era di “iscritto obbligatorio”, quindi geometra iscritto all'Albo ed alla Cassa con tutti i conseguenti oneri contributivi e dichiarativi in favore dell'Ente.
✓ A partire dal 01/01/1993 assumeva la posizione giuridica di “iscritto facoltativo”, secondo le norme dettate prima dalla L. 583/1977, poi novellate dalla Legge 773/1982, art. 22, comma
2 5. In altri termini dal 1993 sceglieva deliberatamente di essere iscritto alla - pur non Pt_1 essendo obbligatoria l'iscrizione secondo la legge illo tempore vigente ma meramente facoltativa
✓ A decorrere dal 01/01/2003, ai sensi del novellato art. 5 Statuto e della delibera n.2/03, la posizione previdenziale del geometra era stata trasformata in “iscritto obbligatorio”, essendo venuta meno la figura dell'iscrizione facoltativa alla e non avendo comunque reso la Pt_1
prova contraria ai sensi della nuova normativa statutaria.
✓ L'iscrizione obbligatoria alla C.I.P.A.G. è perdurata sino al 01/03/18, data in cui si cancellava definitivamente dall'Albo e quindi veniva depennato dagli iscritti alla Pt_1
✓ Per tali ragioni il geom. nel periodo in contestazione aveva posizione giuridico- Per_1
previdenziale di “iscritto obbligatorio” alla C.I.P.A.G., e come tale tenuto al pagamento dei contributi previdenziali obbligatori quanto meno nella misura minima, ai sensi del combinato disposto di cui all'art.
1.4 Regolamento sulla contribuzione ed art. 5 Statuto, per cui l'esercizio della professione si presume per tutti gli iscritti all'Albo salvo prova contraria
La ha evidenziato che è pacifico tra le parti che il geom. nel periodo d'imposta Pt_1 Per_1
per cui è causa, fosse iscritto all'albo ed iscritto obbligatorio alla che non Parte_1 avesse in ogni caso fornito mediante autocertificazione prova contraria alla presunzione di esercizio della professione ex art. 5 Statuto, né per altroverso si fosse cancellato dall'Albo professionale e/o dalla Pt_1
Ha inoltre formulato domanda restitutoria delle spese di lite corrisposte in esecuzione delle precedenti sentenze di merito. Gli Eredi si sono costituiti in giudizio eccependo che il sig. già con la sent. Per_1 Per_1
n. 1164/02 del Tribunale di Pescara aveva ottenuto una pronuncia a lui favorevole che aveva dichiarato inefficace l' iscrizione all'albo professionale ed alla dichiarando non dovuto Pt_1
quanto preteso dalla dal 1991 al 2000, e che a seguito di ciò non aveva formulato Pt_1 successiva domanda per essere re-iscritto all'albo e alla Pt_1
Inoltre dal 2012 per le sue condizioni di salute accertate dall'INPS il sig. non era in Per_1 grado di svolgere alcuna attività, e che in tutti i precedenti giudizi tra le parti avrebbe Per_1 sempre sostenuto e dimostrato, successivamente alla prima decisione n. 2124/1999 del
Tribunale di Pescara, di non aver scelto liberamente di essere iscritto all'albo e alla Cassa professionale, affermando di non aver mai esercitato attività professionale neppure occasionalmente, non aver mai prodotto redditi per attività professionale non essendo soggetto iva, ma percepito reddito da altra forma previdenziale.
Inoltre quandanche dovesse ritenersi vincolante la mancata comunicazione da parte di della dichiarazione di essere esonerato per non aver esercitato attività professionale Per_1 vale considerare che l'art. 17, comma 6, Legge n. 773/1982, prevede espressamente che in ipotesi di omissione il consiglio del collegio professionale sarebbe tenuto ad adottare provvedimento di cancellazione dall'albo professionale.
Ne conseguirebbe che la cancellazione d'ufficio dall'albo comporterebbe la cancellazione dalla sicchè quanto richiesto dalla per contributi non versati nell'anno 2016 e di Pt_1 Pt_1
cui alla cartella di pagamento oggetto di giudizio non potrebbe essere ritenuto dovuto per non essere stata presentata in tutte le precedenti annualità la pretesa dichiarazione.
Preliminarmente si osserva che il collegio è tenuto ad applicare i seguenti principi di diritto espressi dalla Cassazione: in tema di ai fini dell'obbligatorietà dell'iscrizione e Parte_1
del pagamento della contribuzione minima, è condizione sufficiente l'iscrizione all'albo professionale, essendo, invece, irrilevante la natura occasionale dell'esercizio della professione e la mancata produzione di reddito, dovendo peraltro escludersi che la mera iscrizione ad altra gestione INPS sia di per sé ostativa all'insorgere degli obblighi nei confronti della previdenza di categoria».
Ciò senza che rilevi in alcun modo il principio fissato dalla L. n. 773 del 1982, art. 22, da intendersi implicitamente abrogato dalla legge n. 335 del 1995, art. 2, comma 25. Inoltre “l'applicazione delle norme regolamentari della stessa, che stabiliscono le condizioni per le quali è possibile derogare alla presunzione di attività professionale da parte degli iscritti all'albo; l'esistenza di altra attività esclusiva con obbligo contributivo generale può incidere sugli obblighi contributivi alla invero, solo nei limiti delle condizioni fissate dalla Pt_1
potendo in tal modo la svolgere i controlli opportuni in ordine alle attività svolte Pt_1 Pt_1
ed ai redditi prodotti.
Le dette condizioni, sulla base della delibera n. 2/2003 del CdA della prevedevano Pt_1
l'obbligo di presentare l'autocertificazione ove il geometra dichiarava di non esercitare attività professionale senza vincolo di subordinazione, in forma autonoma societaria o associata, anche in via occasionale e di non essere titolare di partita IVA;
sulla base della successiva delibera 123/2009, l'iscrizione dei geometri dipendenti presso terzi può essere esclusa in presenza di inquadramento nel ruolo professionale previsto dal ccnl, sempre che l'attività - svolta nel solo ed esclusivo interesse del datore di lavoro- rientri nelle mansioni proprie del ruolo contrattuale, ovvero di dichiarazione datoriale che attesti che il dipendente non svolga attività tecnico professionale riconducibile a quella di geometra”.
Ciò che questo collegio è quindi chiamato a verificare, in fatto, al fine di applicare i suddetti principi di diritto è: 1) la circostanza che per l'anno 2015 il sig. fosse effettivamente Per_1
iscritto all'Albo Geometri, e 2) in caso positivo, posto che è pacifico che egli non abbia mai inviato l'autocertificazione di cui alla delibera n. 2/2003, se la successiva delibera 123/2009 valga – in relazione alla specifica situazione del sig. – a derogare all'obbligo Per_1 contributivo conseguente alla sua iscrizione all'Albo.
Con riferimento al primo punto si osserva che, come già rilevato nella prima ordinanza di rinvio dalla Cassazione, il giudicato formatosi in merito a diversi periodi contributivi non esplica effetti in giudizi aventi ad oggetto periodi contributivi differenti. Inoltre con il ricorso introdotto dal sig. in primo grado egli non ha mai contestato l'effettività Per_1 dell'iscrizione all'Albo Geometri, essendosi sempre limitato a contestare che da tale iscrizione derivasse l'iscrizione obbligatoria alla Peraltro la stessa sentenza Parte_1 del Tribunale di Pescara citata dagli Eredi (la n. 1164/02) non dichiara in alcun modo Per_1 inefficace l'iscrizione del sig. all'Albo, ma solo alla accertando come non Per_1 Pt_1
dovuta la pretesa contributiva considerata come meramente facoltativa l'iscrizione alla Pt_1 per gli iscritti all'Albo. L'iscrizione del sig. all'albo nel periodo oggetto della richiesta contributiva è dunque Per_1
da ritenersi circostanza definitivamente acquisita nel giudizio e posta alla base della decisione ex art. 115 c.p.c.
Con riferimento al secondo punto, non vi è in atti alcuna dimostrazione circa il fatto che delibere successiva alla n. 2/2003 abbiano escluso per il sig. l'obbligo di presentare Per_1
l'autocertificazione relativa al mancato esercizio dell'attività professionale, avendo la delibera 123/2009 escluso solo l'obbligo di presentare anno per anno l'autocertificazione attestante la mancata denuncia di redditi aventi natura professionale.
Ne consegue che, in applicazione dei principi di diritto enunciati dalla Cassazione nelle ordinanze di rinvio, il credito contributivo oggetto dell'impugnato avviso di addebito deve ritenersi sussistente.
La domanda del sig. , al quale sono succeduti gli eredi resistenti nel Persona_1
presente giudizio in riassunzione, è dunque infondata.
Le spese di lite dei giudizi di primo grado, di appello e del primo giudizio in Cassazione sono da compensarsi, tenuto conto dell'incertezza giurisprudenziale, fino a tale momento, in relazione alla successione di leggi nel tempo ed al rapporto tra legge e disciplina regolamentare della Parte_1
Deve conseguentemente essere accolta la domanda restitutoria formulata dalla
[...] relativa alle spese di lite corrisposte in esecuzione della sentenza di primo grado e Pt_1
di appello.
Sono invece da porsi a carico degli le spese di lite relative al primo giudizio di Parte_2 rinvio, al secondo giudizio in Cassazione, e al presente giudizio di rinvio, in applicazione del principio della soccombenza, tenuto conto del valore della causa e della sua natura documentale.
PQM
- Respinge la domanda formulata da nel giudizio avente RG Persona_1
1092/2018 presso il Tribunale di Pescara, ed accerta la sussistenza del credito oggetto dell'avviso di addebito n. 0832018000054108000 notificato dalla Parte_1
- NA , in qualità di eredi di Controparte_2 CP_1 Per_1
alla restituzione delle spese di lite corrisposte dalla in esecuzione
[...] Parte_1 delle sentenze n. 781/2018 del Tribunale di Pescara, e n. 49/2019 della Corte d'Appello di
L'Aquila;
- NA ed , in qualità di eredi di Controparte_1 CP_1 Per_1
al pagamento delle spese di lite per il primo giudizio di rinvio nella misura di euro
[...]
1.984,00, secondo giudizio in cassazione nella misura di euro 1.541, e presente giudizio di rinvio nella misura di euro 1.984,00 in tutti i casi oltre spese generali, IVA e CPA.
Così deciso in L'Aquila, nella camera di consiglio del 13/11/2025
La Consigliera est.
MA LO
Il Presidente
BE NI IS
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA
Sezione Controversie di Lavoro
La Corte d'Appello riunita in camera di consiglio e composta dai seguenti magistrati:
- BE NI IS Presidente
- Alessandra De Marco Consigliera
- MA LO Consigliera relatrice
All'udienza del 13.11.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa di secondo grado iscritta al n. 160 dell'anno 2025 e vertente
TRA
Parte_1
rappresentata e difesa dall'Avv. MAZZARELLA PE giusta
[...] procura in atti;
APPELLANTE
E
EREDI DI Controparte_1
PR PE rappresentati e difesi dall'Avv. PISCIONE MAURIZIO giusta procura in atti,
APPELLATO
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 3.6.2025 la Parte_1 ha riassunto il giudizio nei confronti degli eredi di
[...] Per_1 a seguito dell'ordinanza n. 5473/2025 della Corte di Cassazione che ha cassato con
[...]
rinvio la sentenza con la quale questa Corte, a seguito di precedente rinvio dalla Cassazione, ha dichiarato inesistente il debito contributivo di per l'anno 2015 a seguito Persona_1
di iscrizione d'ufficio alla Parte_1
La Corte d'Appello, in sede di rinvio a seguito dell' ordinanza 35905/2022, aveva statuito che “Ex art. 22 c. 2 l. n. 773/82 l'iscrizione alla cassa è facoltativa per i geometri iscritti a forme di previdenza obbligatoria o beneficiari di altra pensione, in conseguenza di diversa attività da loro svolta.
Su tale norma non ha inciso la modifica statutaria sopra richiamata [cioè l'art. 5 dello Statuto della secondo cui sono obbligatoriamente iscritti alla i geometri iscritti Parte_1 Pt_1
all'Albo professionale dei Geometri che esercitano, anche senza carattere di continuità ed esclusività, la libera professione, e l'esercizio della professione si presume per tutti gli iscritti all'albo, tranne prova contraria che l'iscritto può dare secondo le modalità stabilite dal CdA della stessa], appunto in quanto essa, nell'interpretazione datane dalla S.C., non ha Pt_1 esteso l'obbligo di iscrizione, sicché deve ritenersi che i geometri iscritti a forme di previdenza obbligatoria o beneficiari di altra pensione, i quali non svolgano attività professionale, nemmeno saltuariamente, non siano tenuti all'iscrizione.”
Nell'ordinanza n. 5473/2025 la Suprema Corte ha ritenuto che la Corte d'Appello nella seconda sentenza cassata abbia applicato la previsione dell'articolo 22, comma 2 l. n.
773/1982, in violazione del principio, espresso nella pronuncia rescindente, secondo cui «…in tema di ai fini dell'obbligatorietà dell'iscrizione e del Parte_1 pagamento della contribuzione minima, è condizione sufficiente l'iscrizione all'albo professionale, essendo, invece, irrilevante la natura occasionale dell'esercizio della professione e la mancata produzione di reddito, dovendo peraltro escludersi che la mera iscrizione ad altra gestione INPS sia di per sé ostativa all'insorgere degli obblighi nei confronti della previdenza di categoria».
La Cassazione ha rimarcato che “dopo la riforma complessiva del sistema pensionistico attuata dalla legge n. 335 del 1995, art. 2, comma 25, si è affermato il principio generale - opposto rispetto a quello precedentemente fissato dalla L. n. 773 del 1982, art. 22 - secondo cui a ciascuna della attività lavorative e/o professionali esercitate dal contribuente deve corrispondere una specifica copertura assicurativa.” Inoltre la Cassazione ha statuito che in sede di rinvio la Corte Territoriale - laddove ha ritenuto non essere rilevante la mancata presentazione della autocertificazione di mancato esercizio dell'attività professionale nei modi previsti dalla delibera della n. 2/2003 - ha violato il Pt_1
principio espresso dalla ordinanza rescindente, secondo cui sono le disposizioni legittimamente adottate dalla fissare le condizioni in presenza delle quali è possibile Pt_1
derogare, da parte degli iscritti all'albo, alla presunzione di esercizio dell'attività professionale derivante dalla iscrizione all'albo:
“Dall'obbligo di iscrizione alla -previsto dallo Statuto della stessa con disposizione, Pt_1
come si è detto, legittima- deriva, inoltre, l'applicazione delle norme regolamentari della stessa, che stabiliscono le condizioni per le quali è possibile derogare alla presunzione di attività professionale da parte degli iscritti all'albo; l'esistenza di altra attività esclusiva con obbligo contributivo generale può incidere sugli obblighi contributivi alla invero, solo Pt_1
nei limiti delle condizioni fissate dalla potendo in tal modo la svolgere i controlli Pt_1 Pt_1 opportuni in ordine alle attività svolte ed ai redditi prodotti.
Le dette condizioni, sulla base della delibera n. 2/2003 del CdA della prevedevano Pt_1
l'obbligo di presentare l'autocertificazione ove il geometra dichiarava di non esercitare attività professionale senza vincolo di subordinazione, in forma autonoma societaria o associata, anche in via occasionale e di non essere titolare di partita IVA;
sulla base della successiva delibera 123/2009, l'iscrizione dei geometri dipendenti presso terzi può essere esclusa in presenza di inquadramento nel ruolo professionale previsto dal ccnl, sempre che l'attività - svolta nel solo ed esclusivo interesse del datore di lavoro- rientri nelle mansioni proprie del ruolo contrattuale, ovvero di dichiarazione datoriale che attesti che il dipendente non svolga attività tecnico professionale riconducibile a quella di geometra».
La Suprema Corte ha quindi cassato la sentenza 413/2023 della Corte d'Appello di L'Aquila, rinviando alla stessa Corte in diversa composizione affinchè si adegui al principio espresso dall'Ordinanza 35905/2022.
La ha riassunto il giudizio chiedendo l'applicazione del principio di diritto Parte_1 enunciato dalla Cassazione, ed il rigetto dell'originale impugnazione da parte di Per_1 della cartella di pagamento n. 0832018000054108000, evidenziando in fatto che il
[...]
geom. Per_1 ✓ era iscritto all'Albo del Collegio Geometri di Pescara dal 13/07/1963 e, pertanto, disponeva del timbro e dell'abilitazione necessaria per l'esercizio dell'attività professionale ai sensi del r.d. 274/1929.
✓ A partire da tale data, e secondo il regime ratione temporis vigente, assumeva la posizione giuridica di “iscritto al solo Albo”, ossia geometra senza oneri previdenziali
✓ Dal 01/01/1967 al 31/12/1992 la sua posizione era di “iscritto obbligatorio”, quindi geometra iscritto all'Albo ed alla Cassa con tutti i conseguenti oneri contributivi e dichiarativi in favore dell'Ente.
✓ A partire dal 01/01/1993 assumeva la posizione giuridica di “iscritto facoltativo”, secondo le norme dettate prima dalla L. 583/1977, poi novellate dalla Legge 773/1982, art. 22, comma
2 5. In altri termini dal 1993 sceglieva deliberatamente di essere iscritto alla - pur non Pt_1 essendo obbligatoria l'iscrizione secondo la legge illo tempore vigente ma meramente facoltativa
✓ A decorrere dal 01/01/2003, ai sensi del novellato art. 5 Statuto e della delibera n.2/03, la posizione previdenziale del geometra era stata trasformata in “iscritto obbligatorio”, essendo venuta meno la figura dell'iscrizione facoltativa alla e non avendo comunque reso la Pt_1
prova contraria ai sensi della nuova normativa statutaria.
✓ L'iscrizione obbligatoria alla C.I.P.A.G. è perdurata sino al 01/03/18, data in cui si cancellava definitivamente dall'Albo e quindi veniva depennato dagli iscritti alla Pt_1
✓ Per tali ragioni il geom. nel periodo in contestazione aveva posizione giuridico- Per_1
previdenziale di “iscritto obbligatorio” alla C.I.P.A.G., e come tale tenuto al pagamento dei contributi previdenziali obbligatori quanto meno nella misura minima, ai sensi del combinato disposto di cui all'art.
1.4 Regolamento sulla contribuzione ed art. 5 Statuto, per cui l'esercizio della professione si presume per tutti gli iscritti all'Albo salvo prova contraria
La ha evidenziato che è pacifico tra le parti che il geom. nel periodo d'imposta Pt_1 Per_1
per cui è causa, fosse iscritto all'albo ed iscritto obbligatorio alla che non Parte_1 avesse in ogni caso fornito mediante autocertificazione prova contraria alla presunzione di esercizio della professione ex art. 5 Statuto, né per altroverso si fosse cancellato dall'Albo professionale e/o dalla Pt_1
Ha inoltre formulato domanda restitutoria delle spese di lite corrisposte in esecuzione delle precedenti sentenze di merito. Gli Eredi si sono costituiti in giudizio eccependo che il sig. già con la sent. Per_1 Per_1
n. 1164/02 del Tribunale di Pescara aveva ottenuto una pronuncia a lui favorevole che aveva dichiarato inefficace l' iscrizione all'albo professionale ed alla dichiarando non dovuto Pt_1
quanto preteso dalla dal 1991 al 2000, e che a seguito di ciò non aveva formulato Pt_1 successiva domanda per essere re-iscritto all'albo e alla Pt_1
Inoltre dal 2012 per le sue condizioni di salute accertate dall'INPS il sig. non era in Per_1 grado di svolgere alcuna attività, e che in tutti i precedenti giudizi tra le parti avrebbe Per_1 sempre sostenuto e dimostrato, successivamente alla prima decisione n. 2124/1999 del
Tribunale di Pescara, di non aver scelto liberamente di essere iscritto all'albo e alla Cassa professionale, affermando di non aver mai esercitato attività professionale neppure occasionalmente, non aver mai prodotto redditi per attività professionale non essendo soggetto iva, ma percepito reddito da altra forma previdenziale.
Inoltre quandanche dovesse ritenersi vincolante la mancata comunicazione da parte di della dichiarazione di essere esonerato per non aver esercitato attività professionale Per_1 vale considerare che l'art. 17, comma 6, Legge n. 773/1982, prevede espressamente che in ipotesi di omissione il consiglio del collegio professionale sarebbe tenuto ad adottare provvedimento di cancellazione dall'albo professionale.
Ne conseguirebbe che la cancellazione d'ufficio dall'albo comporterebbe la cancellazione dalla sicchè quanto richiesto dalla per contributi non versati nell'anno 2016 e di Pt_1 Pt_1
cui alla cartella di pagamento oggetto di giudizio non potrebbe essere ritenuto dovuto per non essere stata presentata in tutte le precedenti annualità la pretesa dichiarazione.
Preliminarmente si osserva che il collegio è tenuto ad applicare i seguenti principi di diritto espressi dalla Cassazione: in tema di ai fini dell'obbligatorietà dell'iscrizione e Parte_1
del pagamento della contribuzione minima, è condizione sufficiente l'iscrizione all'albo professionale, essendo, invece, irrilevante la natura occasionale dell'esercizio della professione e la mancata produzione di reddito, dovendo peraltro escludersi che la mera iscrizione ad altra gestione INPS sia di per sé ostativa all'insorgere degli obblighi nei confronti della previdenza di categoria».
Ciò senza che rilevi in alcun modo il principio fissato dalla L. n. 773 del 1982, art. 22, da intendersi implicitamente abrogato dalla legge n. 335 del 1995, art. 2, comma 25. Inoltre “l'applicazione delle norme regolamentari della stessa, che stabiliscono le condizioni per le quali è possibile derogare alla presunzione di attività professionale da parte degli iscritti all'albo; l'esistenza di altra attività esclusiva con obbligo contributivo generale può incidere sugli obblighi contributivi alla invero, solo nei limiti delle condizioni fissate dalla Pt_1
potendo in tal modo la svolgere i controlli opportuni in ordine alle attività svolte Pt_1 Pt_1
ed ai redditi prodotti.
Le dette condizioni, sulla base della delibera n. 2/2003 del CdA della prevedevano Pt_1
l'obbligo di presentare l'autocertificazione ove il geometra dichiarava di non esercitare attività professionale senza vincolo di subordinazione, in forma autonoma societaria o associata, anche in via occasionale e di non essere titolare di partita IVA;
sulla base della successiva delibera 123/2009, l'iscrizione dei geometri dipendenti presso terzi può essere esclusa in presenza di inquadramento nel ruolo professionale previsto dal ccnl, sempre che l'attività - svolta nel solo ed esclusivo interesse del datore di lavoro- rientri nelle mansioni proprie del ruolo contrattuale, ovvero di dichiarazione datoriale che attesti che il dipendente non svolga attività tecnico professionale riconducibile a quella di geometra”.
Ciò che questo collegio è quindi chiamato a verificare, in fatto, al fine di applicare i suddetti principi di diritto è: 1) la circostanza che per l'anno 2015 il sig. fosse effettivamente Per_1
iscritto all'Albo Geometri, e 2) in caso positivo, posto che è pacifico che egli non abbia mai inviato l'autocertificazione di cui alla delibera n. 2/2003, se la successiva delibera 123/2009 valga – in relazione alla specifica situazione del sig. – a derogare all'obbligo Per_1 contributivo conseguente alla sua iscrizione all'Albo.
Con riferimento al primo punto si osserva che, come già rilevato nella prima ordinanza di rinvio dalla Cassazione, il giudicato formatosi in merito a diversi periodi contributivi non esplica effetti in giudizi aventi ad oggetto periodi contributivi differenti. Inoltre con il ricorso introdotto dal sig. in primo grado egli non ha mai contestato l'effettività Per_1 dell'iscrizione all'Albo Geometri, essendosi sempre limitato a contestare che da tale iscrizione derivasse l'iscrizione obbligatoria alla Peraltro la stessa sentenza Parte_1 del Tribunale di Pescara citata dagli Eredi (la n. 1164/02) non dichiara in alcun modo Per_1 inefficace l'iscrizione del sig. all'Albo, ma solo alla accertando come non Per_1 Pt_1
dovuta la pretesa contributiva considerata come meramente facoltativa l'iscrizione alla Pt_1 per gli iscritti all'Albo. L'iscrizione del sig. all'albo nel periodo oggetto della richiesta contributiva è dunque Per_1
da ritenersi circostanza definitivamente acquisita nel giudizio e posta alla base della decisione ex art. 115 c.p.c.
Con riferimento al secondo punto, non vi è in atti alcuna dimostrazione circa il fatto che delibere successiva alla n. 2/2003 abbiano escluso per il sig. l'obbligo di presentare Per_1
l'autocertificazione relativa al mancato esercizio dell'attività professionale, avendo la delibera 123/2009 escluso solo l'obbligo di presentare anno per anno l'autocertificazione attestante la mancata denuncia di redditi aventi natura professionale.
Ne consegue che, in applicazione dei principi di diritto enunciati dalla Cassazione nelle ordinanze di rinvio, il credito contributivo oggetto dell'impugnato avviso di addebito deve ritenersi sussistente.
La domanda del sig. , al quale sono succeduti gli eredi resistenti nel Persona_1
presente giudizio in riassunzione, è dunque infondata.
Le spese di lite dei giudizi di primo grado, di appello e del primo giudizio in Cassazione sono da compensarsi, tenuto conto dell'incertezza giurisprudenziale, fino a tale momento, in relazione alla successione di leggi nel tempo ed al rapporto tra legge e disciplina regolamentare della Parte_1
Deve conseguentemente essere accolta la domanda restitutoria formulata dalla
[...] relativa alle spese di lite corrisposte in esecuzione della sentenza di primo grado e Pt_1
di appello.
Sono invece da porsi a carico degli le spese di lite relative al primo giudizio di Parte_2 rinvio, al secondo giudizio in Cassazione, e al presente giudizio di rinvio, in applicazione del principio della soccombenza, tenuto conto del valore della causa e della sua natura documentale.
PQM
- Respinge la domanda formulata da nel giudizio avente RG Persona_1
1092/2018 presso il Tribunale di Pescara, ed accerta la sussistenza del credito oggetto dell'avviso di addebito n. 0832018000054108000 notificato dalla Parte_1
- NA , in qualità di eredi di Controparte_2 CP_1 Per_1
alla restituzione delle spese di lite corrisposte dalla in esecuzione
[...] Parte_1 delle sentenze n. 781/2018 del Tribunale di Pescara, e n. 49/2019 della Corte d'Appello di
L'Aquila;
- NA ed , in qualità di eredi di Controparte_1 CP_1 Per_1
al pagamento delle spese di lite per il primo giudizio di rinvio nella misura di euro
[...]
1.984,00, secondo giudizio in cassazione nella misura di euro 1.541, e presente giudizio di rinvio nella misura di euro 1.984,00 in tutti i casi oltre spese generali, IVA e CPA.
Così deciso in L'Aquila, nella camera di consiglio del 13/11/2025
La Consigliera est.
MA LO
Il Presidente
BE NI IS