Sentenza 20 maggio 1999
Massime • 1
L'omologazione dell'atto costitutivo di una società (o delle sue successive variazioni) è devoluta al tribunale del luogo dell'ufficio del registro delle imprese presso cui l'atto stesso deve essere depositato ed iscritto, ancorché diverso dal tribunale della sede sociale.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 20/05/1999, n. 4891 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4891 |
| Data del deposito : | 20 maggio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Aldo VESSIA - Presidente -
Dott. Giulio GRAZIADEI - Consigliere -
Dott. Francesco Maria FIORETTI - rel. Consigliere -
Dott. Salvatore DI PALMA - Consigliere -
Dott. Luigi MACIOCE - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
IL LO, domiciliato in ROMA presso la CANCELLERIA CIVILE della CORTE SUPREMA di CASSAZIONE, rappresentato e difeso da se medesimo;
- ricorrente -
contro
PROCURATORE GENERALE PRESSO IL TRIBUNALE DI NAPOLI;
- intimato -
avverso il decreto del Tribunale di TORRE ANNUNZIATA, depositato il 29/09/97;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio il 18/02/99 dal Consigliere Dott. Francesco Maria FIORETTI;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore Generale Dott. Raffaele CENICCOLA con le quali si chiede che la Corte di Cassazione, in camera di consiglio, dichiari la competenza del Tribunale di Napoli, con le ulteriori statuizioni di legge.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con provvedimento del 23 settembre 1997, depositato in cancelleria il 29 settembre 1997, il Tribunale di Torre Annunziata dichiarava la propria incompetenza territoriale in ordine alla istanza di omologazione dell'atto di costituzione della Società Intel City s.r.l., con sede in Castellammare di Stabia, che rientra nel circondario del Tribunale di Torre Annunziata.
Osservava il tribunale che il giudice competente a provvedere all'omologazione degli atti societari era quello nel cui circondario era ubicato l'Ufficio del registro delle imprese presso cui l'atto doveva essere depositato ed iscritto e non quello della sede sociale;
ciò in conformità all'orientamento interpretativo espresso dalla Corte di Cassazione in ordine all'applicazione della disciplina introdotta dalla legge 29 dicembre 1993, n. 580, istitutiva del registro delle imprese, e dal relativo regolamento di attuazione. A seguito di tale pronuncia la domanda di omologazione veniva ripresentata al Tribunale di Napoli, il quale, con decreto pronunziato in data 22 ottobre 1997, depositato in cancelleria il 29 ottobre 1997, declinava la propria competenza, indicando quale giudice competente il Tribunale di Torre Annunziata e dichiarando inammissibile il ricorso.
A seguito di tale provvedimento, il Notaio Giancarlo Milone, con studio in Napoli, che aveva chiesto la omologazione dell'atto summenzionato, da lui rogato, ha proposto istanza di regolamento di competenza, chiedendo che venga dichiarata al competenza del Tribunale di Napoli.
Il Pubblico Ministero ha depositato le sue conclusioni in data 28 luglio 1998.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva il Tribunale di Napoli che l'orientamento interpretativo posto a fondamento della declaratoria di incompetenza del giudice a quo - secondo cui il giudice competente in materia andrebbe individuato in base al principio generale, il quale stabilisce che l'organo giudiziario istituzionalmente preposto ad impartire direttive ed ordini ad un ufficio della Pubblica Amministrazione è quello del luogo dell'ufficio medesimo, secondo quanto risulterebbe dall'applicazione analogica degli artt. 18, 19, 24 e 25 cod. proc. civ. - non appare meritevole di consenso.
A sostegno di tale affermazione rileva, preliminarmente, che nel vigente ordinamento non risultano fissate regole generali di ripartizione della competenza territoriale per i procedimenti di volontaria giurisdizione - tra i quali rientra quello di omologazione - sicché, in mancanza di specifiche indicazioni, la competenza dovrebbe radicarsi nel giudice del luogo in cui si trova il soggetto della cui posizione giuridica si discute. Nè potrebbero ritenersi conferenti i richiami ai criteri stabiliti negli artt. 24 e 25 cod. proc. civ., poiché, per quanto riguarda il foro per le cause relative alle gestioni tutelari e patrimoniali, si tratta di un foro derogabile relativo a cause contenziose, mentre il foro della Pubblica Amministrazione, non solo costituisce espressione di una previsione normativa derogatoria di natura eccezionale e insuscettibile, in quanto tale, anche della sola interpretazione estensiva, ma, in ogni caso, non potrebbe operare con riferimento ad un procedimento in cui il conservatore del registro delle imprese non assume qualità di parte.
Rileva, in particolare, che dai lavori preparatori del regolamento di attuazione della legge n. 580 del 1993, approvato con d.P.R. 7 dicembre 1995, n. 581, risulterebbe l'intenzione del legislatore di non apportare innovazioni circa la competenza in materia di omologazione di atti sociali, poiché la eventuale previsione della competenza del tribunale del capoluogo di provincia sarebbe stata in contrasto con la legge;
che la sfera di competenza attribuita in sede di omologazione al tribunale, chiamato a verificare la legittimità dell'atto e la sua conformità al dettato normativo, sarebbe qualitativamente diversa da quella propria del giudice del registro delle imprese, tenuto unicamente alla vigilanza generale sul funzionamento dell'ufficio e al controllo sui singoli adempimenti che, infine, il controllo attribuito al tribunale in sede di omologazione rientrerebbe nell'ambito della più generale attività di controllo sugli atti e sulla gestione della società, che è attribuito da molteplici disposizioni al giudice della sede sociale. Nè andrebbe trascurato, infine, il rilievo di ordine pratico secondo cui l'accentramento di tutte le omologazioni presso il tribunale del capoluogo della provincia contrasterebbe con le esigenze di celerità e di efficienza che dovrebbero caratterizzare il procedimento in esame.
I rilievi formulati dal Tribunale di Napoli - che recepiscono l'atteggiamento di quella parte della dottrina che si è mostrata contraria all'orientamento espresso da questa Corte (cass. 9 agosto 1997, n. 7445; 5 giugno 1998, n. 5535 e n. 5536) - non rivestono una portata tale da indurre ad un ripensamento e alla conseguente modificazione della giurisprudenza di legittimità in materia. Va considerato al riguardo che l'individuazione del giudice territorialmente competente per l'omologazione delle delibere societarie non si fonda in realtà sull'applicazione di un contestato principio generale che sarebbe desumibile in via analogica dagli artt. 18, 19, 24 e 25 cod. proc. civ., e neppure sulla diversa natura del procedimento di omologazione rispetto a quella della fase successiva dell'iscrizione della delibera omologata nel registro delle imprese, ma, piuttosto, sull'interpretazione sistematica della disciplina normativa che regola la materia, la quale non può essere in alcun modo condizionata dalle opinioni espresse nei lavori preparatori del regolamento di attuazione della legge istitutiva del registro delle imprese.
Va considerato, infatti, che già nel sistema transitorio disciplinato dall'art. 101 disp. att. cod. civ. ( implicitamente abrogato dall'art. 8, co. 1^, della legge 29 dicembre 1993, n. 580) la competenza territoriale del tribunale del luogo della sede sociale - che non era espressamente prevista dall'art. 2330, co. 3^, cod. civ., ma che non aveva mai dato luogo a contestazioni - non rappresentava affatto espressione del forum domicilii, ma derivava unicamente dall'indicazione dell'ufficio del registro competente, che coincideva, in via transitoria, con la cancelleria del tribunale destinatario dell'istanza di omologazione e non dava luogo a problemi nell'individuazione del giudice territorialmente competente per l'omologazione delle delibere assembleari delle società, attesa la presenza di un ufficio del registro delle società presso ogni tribunale. A conferma di tale interpretazione può richiamarsi l'art. 108, co. 1^, disp. att. cod. civ., il quale prevedeva espressamente che, fino all'attuazione del registro delle imprese, l'iscrizione dei contratti di consorzio doveva essere eseguita nel registro delle società presso la cancelleria del tribunale "nella cui circoscrizione aveva sede l'ufficio". La nuova disciplina introdotta dall'art. 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, che prevede l'istituzione di un ufficio del registro delle imprese presso la camera di commercio in ciascun capoluogo di provincia, non ha fatto tuttavia venir meno la preesistente coincidenza tra il tribunale competente per l'omologazione e quello incaricato della vigilanza sul registro delle società, dovendo attribuirsi alla norma suddetta una valenza meramente ricognitiva della situazione preesistente, attesa la mancanza di una espressa disciplina che introducesse una distinzione tra il giudice dell'omologazione e quello del registro delle imprese, disciplina che sarebbe stata indispensabile nel caso in cui si fosse voluto derogare al criterio dell'originaria coincidenza dei due uffici ( giudice dell'omologazione e giudice del registro) conferendosi rilievo preminente alla sede della società, luogo del soggetto della cui posizione si discute, rispetto a quello nel quale il legislatore ha ubicato il nuovo sistema di pubblicità in cui l'atto societario dev'essere incluso.
Infine, i rilievi di ordine pratico evidenziati dal tribunale di Napoli con riferimento alle difficoltà che potrebbero derivare dalla concentrazione di tutte le omologazioni presso l'unico tribunale del capoluogo di provincia e dal conseguente pregiudizio delle esigenze di celerità ed efficienza, pur essendo apprezzabili, non rivestono tuttavia valore determinante, in quanto la presenza di un unico tribunale, individuato con riferimento alle circoscrizioni delle singole camere di commercio, garantisce la specializzazione del giudice e l'uniformità degli indirizzi giurisprudenziali con indubbio vantaggio per il valore della certezza del diritto, quanto meno nell'ambito delle singole circoscrizioni.
Nè poi appare insuperabile la preoccupazione avanzata dalla dottrina per la sorte delle omologazioni concesse da tribunali incompetenti, le quali sarebbero esposte alla revoca senza limiti di tempo ai sensi dell'art. 742 cod. proc. civ., poiché la revocabilità dei decreti di omologazione in materia societaria non costituisce affermazione pacifica ne' in dottrina, ne' tra i giudici di merito, e, comunque, essa viene esclusa, con riferimento ai decreti di omologazione dell'atto costitutivo, dalla dottrina prevalente, la quale ne contesta la revocabilità in base alla considerazione che una società, una volta venuta ad esistenza come persona giuridica, non può essere eliminata dall'ordinamento se non all'esito del procedimento di liquidazione conseguente al giudizio contenzioso di nullità proposto ai sensi dell'art. 2332 cod. civ.. In conclusione, a conferma dell'interpretazione già reiteratamente espressa da questa Corte, dev'essere affermata la competenza territoriale del Tribunale di Napoli in ordine all'omologazione dell'atto costitutivo di una società, la cui sede legale si trovi nella circoscrizione di un diverso tribunale della provincia. Il decreto del Tribunale di Napoli, che ha statuito sulla competenza, pertanto, deve essere cassato.
Non vi è materia per una pronuncia sulle spese giudiziali.
P.Q.M.
La Corte, in accoglimento della istanza di regolamento di competenza, cassa il decreto del Tribunale di Napoli del 22/29 ottobre 1997 e dichiara la competenza del Tribunale di Napoli.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 18 febbraio 1999. Depositato in Cancelleria il 20 maggio 1999