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Sentenza 12 marzo 2025
Sentenza 12 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Livorno, sentenza 12/03/2025, n. 132 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Livorno |
| Numero : | 132 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4526/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LIVORNO
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Gianmarco Marinai Presidente dott.ssa Azzurra Fodra Giudice dott.ssa Nicoletta Marino Giudice Estensore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4526/2024 promossa da:
(cf. ) con il patrocinio dell'Avv. Parte_1 C.F._1
Alessandro Colombini
e
(cf. ), con il patrocinio Controparte_1 C.F._2 dell'Avv. Alessandro Colombini
RICORRENTI con ad oggetto: Separazione consensuale
Con l'intervento del PM - sede
In data 12.3.2025 la causa veniva posta in decisione sulle conclusioni precisate come da verbale di udienza.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
All'udienza di precisazione delle conclusioni i procuratori delle parti precisavano le seguenti conclusioni congiunte: omologare o prendere atto della separazione personale tra i coniugi alle condizioni di cui al ricorso.
FATTO
Con ricorso in data 25/11/2024, i sig.ri e Controparte_1 Pt_1 chiedevano, con domanda congiunta, ai sensi dell'articolo 473 bis p. 51
[...]
1 c.p.c., introdotto dal d. lgs. 10 ottobre 2022 n. 149 (come modificato dalla l.
29.12.2022, n. 197), emettersi sentenza di omologa o presa d'atto della separazione personale tra loro intervenuta, premettendo di avere contratto matrimonio in Rosignano Marittimo in data 04.12.2017 e di esser dalla loro Per unione nata in data [...] la figlia minore .
Con provvedimento in data 30.11.2024 il Tribunale fissava per la comparizione delle parti dinanzi a sé l'udienza del 27.2.2025, successivamente rinviata alla data del 12.3.2025, disponendo, su istanza congiunta delle parti, la sostituzione dell'udienza medesima con il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, consentendolo la completezza delle informazioni contenute nel ricorso e l'adeguatezza delle condizioni concordemente convenute.
Il Giudice Relatore, in data 12.3.2025, rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
DIRITTO
Il ricorso è fondato e merita accoglimento, considerato che, dal comportamento di entrambe le parti e dalla conflittualità manifestatasi, sono emersi argomenti di prova ed indizi gravi precisi e concordanti della intollerabilità della prosecuzione della vita in comune e della dissoluzione della comunione materiale e spirituale.
Risultano, altresì, sussistenti le condizioni di cui all'articolo 473 bis p. 51 c.p.c.
Ed invero, il ricorso è sottoscritto (anche) dalle parti e contiene le indicazioni di cui all'articolo 473 bis p. 12, primo comma, numeri 1), 2), 3) e 5), e secondo comma, nonché quelle relative alle disponibilità reddituali e patrimoniali dell'ultimo triennio e degli oneri a carico delle parti;
inoltre, nelle note scritte in sostituzione di udienza depositate dal procuratore delle parti, i coniugi hanno dichiarato di non volersi riconciliare e hanno confermato di volersi separare alle condizioni di cui al ricorso.
Possono recepirsi le condizioni indicate nel ricorso con riguardo alla figlia minorenne dei ricorrenti, le quali appaiono al Collegio conformi all'interesse della minore;
le stesse vanno dunque riportate in dispositivo.
Possono anche essere recepite, con riguardo ai provvedimenti accessori, le condizioni concordate tra le parti, il tutto come da dispositivo.
Le spese di lite stante l'accordo possono essere compensate per intero.
2
PQM
il Tribunale di Livorno, definitivamente decidendo in camera di consiglio,
OMOLOGA
La separazione personale consensualmente intervenuta tra
[...]
e ordinando all'Ufficiale di Stato civile di CP_1 Parte_1
Rosignano Marittimo di procedere all'annotazione della sentenza sull'atto di matrimonio, celebrato in Rosignano Marittimo il giorno 04.12.2017 e trascritto nei registri degli atti di matrimonio di quel Comune Atto n. 74 - Parte 1 - anno
2017.
E COSI' DISPONE
1) Autorizza ai coniugi a vivere separati;
2) Assegna la casa familiare sita in Rosignano Marittimo (LI), Via di Serragrande,
9 (da ora in breve la “Casa Familiare”) alla SI.ra che Controparte_1 continuerà a fruire di tutti i beni mobili che la arredano, con espressa facoltà per il SI. di prelevare, con il consenso della SI.ra Parte_1 CP_1
, alcuni beni per l'arredamento della propria nuova soluzione abitativa;
[...]
3) Affida congiuntamente ad entrambi i genitori la figlia minorenne Per_2 con domiciliazione della stessa con la madre presso la Casa Familiare;
4) Tenuto conto dell'affidamento condiviso, la figlia trascorrerà con il Per_2 padre, nel rispetto delle determinazioni che la figlia vorrà assumere, i periodi che saranno di volta in volta concordati tra le parti, ed in caso di mancato accordo verrà applicato il seguente regime di frequentazione: -
- Un pomeriggio a settimana, nell'intesa che durante il periodo scolastico tale periodo di frequentazione s'intenderà decorrere dall'uscita da scuola, sino alle ore 22:00.
- il fine settimana, in alternanza con il fine settimana che la minore trascorrerà con la madre, nelle giornate del sabato e della domenica, con pernotto nella notte tra il sabato e la domenica presso la residenza del padre.
5) La figlia minore salvo diverso accordo tra i genitori, e nel rispetto Per_2 delle determinazioni che la minore vorrà assumere, trascorrerà le festività
Natalizie (il giorno 25/12 con un genitore ed il giorno 26/12 con l'altro genitore)
e Pasquali (la domenica di Pasqua con un genitore ed il lunedì dell'Angelo con l'altro genitore) e le altre festività infrannuali (quali 1/1; 6/1; 25/4; 1/5; 2/6; 2/11;
8/12), e la giornata del proprio compleanno, in alternanza con ciascun genitore, per il primo anno Natale con la madre e Pasqua con il padre.
6) La figlia minore nel periodo estivo (dalla chiusura delle scuole sino Per_2 alla ripresa delle lezioni) trascorrerà il tempo sia con la madre che con il padre
3 seguendo un calendario che sarà di volta in volta concordato tra gli stessi;
nella previsione che in caso di disaccordo sarà applicato l'ordinario regime di frequentazione.
7) Il SI. verserà, quale contributo al mantenimento della figlia Parte_1
l'importo mensile di euro 550,00, mediante il pagamento diretto del Per_2 canone di locazione previsto nel contratto di locazione relativo alla Casa
Familiare, oltre al 50% delle spese straordinarie (per l'individuazione delle quali viene fatto riferimento al Protocollo d'intesa del Tribunale di Firenze del
06.05.2011), anche non documentate, che dovranno previamente essere concordate tra i genitori.
8) Il SI. sarà tenuto a corrispondere alla SI.ra , Parte_1 Controparte_1
a titolo di contributo al mantenimento della stessa, l'importo complessivo di €
270,00, somma da rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT, da corrispondersi mediante il pagamento diretto delle rate residue del finanziamento acceso in occasione dell'acquisto dell'autovettura KIA Picanto.
9) La SI.ra , quale rimborso delle spese sostenute dal SI. Controparte_1 [...] per l'acquisto degli arredi della Casa Familiare, trasferirà al marito la Pt_1 proprietà dell'autovettura Peugeot targata EZ574DL.
10) Le Parti convengono che la SI.ra sarà autorizzata a Controparte_1 richiedere e trattenere per intero l'Assegno Unico, o benefici ad esso equiparabili.
Spese di lite compensate.
Così deciso in Livorno, nella camera di consiglio del 12/3/2025.
Il Giudice Relatore
(dott.ssa Nicoletta Marino)
Il Presidente
(dott. Gianmarco Marinai)
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LIVORNO
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Gianmarco Marinai Presidente dott.ssa Azzurra Fodra Giudice dott.ssa Nicoletta Marino Giudice Estensore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4526/2024 promossa da:
(cf. ) con il patrocinio dell'Avv. Parte_1 C.F._1
Alessandro Colombini
e
(cf. ), con il patrocinio Controparte_1 C.F._2 dell'Avv. Alessandro Colombini
RICORRENTI con ad oggetto: Separazione consensuale
Con l'intervento del PM - sede
In data 12.3.2025 la causa veniva posta in decisione sulle conclusioni precisate come da verbale di udienza.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
All'udienza di precisazione delle conclusioni i procuratori delle parti precisavano le seguenti conclusioni congiunte: omologare o prendere atto della separazione personale tra i coniugi alle condizioni di cui al ricorso.
FATTO
Con ricorso in data 25/11/2024, i sig.ri e Controparte_1 Pt_1 chiedevano, con domanda congiunta, ai sensi dell'articolo 473 bis p. 51
[...]
1 c.p.c., introdotto dal d. lgs. 10 ottobre 2022 n. 149 (come modificato dalla l.
29.12.2022, n. 197), emettersi sentenza di omologa o presa d'atto della separazione personale tra loro intervenuta, premettendo di avere contratto matrimonio in Rosignano Marittimo in data 04.12.2017 e di esser dalla loro Per unione nata in data [...] la figlia minore .
Con provvedimento in data 30.11.2024 il Tribunale fissava per la comparizione delle parti dinanzi a sé l'udienza del 27.2.2025, successivamente rinviata alla data del 12.3.2025, disponendo, su istanza congiunta delle parti, la sostituzione dell'udienza medesima con il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, consentendolo la completezza delle informazioni contenute nel ricorso e l'adeguatezza delle condizioni concordemente convenute.
Il Giudice Relatore, in data 12.3.2025, rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
DIRITTO
Il ricorso è fondato e merita accoglimento, considerato che, dal comportamento di entrambe le parti e dalla conflittualità manifestatasi, sono emersi argomenti di prova ed indizi gravi precisi e concordanti della intollerabilità della prosecuzione della vita in comune e della dissoluzione della comunione materiale e spirituale.
Risultano, altresì, sussistenti le condizioni di cui all'articolo 473 bis p. 51 c.p.c.
Ed invero, il ricorso è sottoscritto (anche) dalle parti e contiene le indicazioni di cui all'articolo 473 bis p. 12, primo comma, numeri 1), 2), 3) e 5), e secondo comma, nonché quelle relative alle disponibilità reddituali e patrimoniali dell'ultimo triennio e degli oneri a carico delle parti;
inoltre, nelle note scritte in sostituzione di udienza depositate dal procuratore delle parti, i coniugi hanno dichiarato di non volersi riconciliare e hanno confermato di volersi separare alle condizioni di cui al ricorso.
Possono recepirsi le condizioni indicate nel ricorso con riguardo alla figlia minorenne dei ricorrenti, le quali appaiono al Collegio conformi all'interesse della minore;
le stesse vanno dunque riportate in dispositivo.
Possono anche essere recepite, con riguardo ai provvedimenti accessori, le condizioni concordate tra le parti, il tutto come da dispositivo.
Le spese di lite stante l'accordo possono essere compensate per intero.
2
PQM
il Tribunale di Livorno, definitivamente decidendo in camera di consiglio,
OMOLOGA
La separazione personale consensualmente intervenuta tra
[...]
e ordinando all'Ufficiale di Stato civile di CP_1 Parte_1
Rosignano Marittimo di procedere all'annotazione della sentenza sull'atto di matrimonio, celebrato in Rosignano Marittimo il giorno 04.12.2017 e trascritto nei registri degli atti di matrimonio di quel Comune Atto n. 74 - Parte 1 - anno
2017.
E COSI' DISPONE
1) Autorizza ai coniugi a vivere separati;
2) Assegna la casa familiare sita in Rosignano Marittimo (LI), Via di Serragrande,
9 (da ora in breve la “Casa Familiare”) alla SI.ra che Controparte_1 continuerà a fruire di tutti i beni mobili che la arredano, con espressa facoltà per il SI. di prelevare, con il consenso della SI.ra Parte_1 CP_1
, alcuni beni per l'arredamento della propria nuova soluzione abitativa;
[...]
3) Affida congiuntamente ad entrambi i genitori la figlia minorenne Per_2 con domiciliazione della stessa con la madre presso la Casa Familiare;
4) Tenuto conto dell'affidamento condiviso, la figlia trascorrerà con il Per_2 padre, nel rispetto delle determinazioni che la figlia vorrà assumere, i periodi che saranno di volta in volta concordati tra le parti, ed in caso di mancato accordo verrà applicato il seguente regime di frequentazione: -
- Un pomeriggio a settimana, nell'intesa che durante il periodo scolastico tale periodo di frequentazione s'intenderà decorrere dall'uscita da scuola, sino alle ore 22:00.
- il fine settimana, in alternanza con il fine settimana che la minore trascorrerà con la madre, nelle giornate del sabato e della domenica, con pernotto nella notte tra il sabato e la domenica presso la residenza del padre.
5) La figlia minore salvo diverso accordo tra i genitori, e nel rispetto Per_2 delle determinazioni che la minore vorrà assumere, trascorrerà le festività
Natalizie (il giorno 25/12 con un genitore ed il giorno 26/12 con l'altro genitore)
e Pasquali (la domenica di Pasqua con un genitore ed il lunedì dell'Angelo con l'altro genitore) e le altre festività infrannuali (quali 1/1; 6/1; 25/4; 1/5; 2/6; 2/11;
8/12), e la giornata del proprio compleanno, in alternanza con ciascun genitore, per il primo anno Natale con la madre e Pasqua con il padre.
6) La figlia minore nel periodo estivo (dalla chiusura delle scuole sino Per_2 alla ripresa delle lezioni) trascorrerà il tempo sia con la madre che con il padre
3 seguendo un calendario che sarà di volta in volta concordato tra gli stessi;
nella previsione che in caso di disaccordo sarà applicato l'ordinario regime di frequentazione.
7) Il SI. verserà, quale contributo al mantenimento della figlia Parte_1
l'importo mensile di euro 550,00, mediante il pagamento diretto del Per_2 canone di locazione previsto nel contratto di locazione relativo alla Casa
Familiare, oltre al 50% delle spese straordinarie (per l'individuazione delle quali viene fatto riferimento al Protocollo d'intesa del Tribunale di Firenze del
06.05.2011), anche non documentate, che dovranno previamente essere concordate tra i genitori.
8) Il SI. sarà tenuto a corrispondere alla SI.ra , Parte_1 Controparte_1
a titolo di contributo al mantenimento della stessa, l'importo complessivo di €
270,00, somma da rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT, da corrispondersi mediante il pagamento diretto delle rate residue del finanziamento acceso in occasione dell'acquisto dell'autovettura KIA Picanto.
9) La SI.ra , quale rimborso delle spese sostenute dal SI. Controparte_1 [...] per l'acquisto degli arredi della Casa Familiare, trasferirà al marito la Pt_1 proprietà dell'autovettura Peugeot targata EZ574DL.
10) Le Parti convengono che la SI.ra sarà autorizzata a Controparte_1 richiedere e trattenere per intero l'Assegno Unico, o benefici ad esso equiparabili.
Spese di lite compensate.
Così deciso in Livorno, nella camera di consiglio del 12/3/2025.
Il Giudice Relatore
(dott.ssa Nicoletta Marino)
Il Presidente
(dott. Gianmarco Marinai)
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