Ordinanza cautelare 25 maggio 2017
Sentenza 21 marzo 2018
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Firenze, sez. I, ordinanza cautelare 25/05/2017, n. 274 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Firenze |
| Numero : | 274 |
| Data del deposito : | 25 maggio 2017 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 25/05/2017
N. 00554/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la OS
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 554 del 2017, proposto da:
AM S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Neri Baldi, con domicilio eletto presso il suo studio in Firenze, piazza dell'Indipendenza 10;
contro
Comune di Pescia;
nei confronti di
DI S.r.l., DI IN & Figli S.r.l., in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentate e difese dagli avvocati Francesco Massimo Pozzi e Chiara Rigoni, con domicilio eletto presso lo studio del primo in Firenze, lungarno Vespucci 20;
per l'ottemperanza e la corretta esecuzione,
previa sospensione dell'efficacia,
della sentenza del TAR OS, sez. I, n. 1028, pubblicata l'8 luglio 2015, passata in giudicato, come specificato nella sentenza di ottemperanza n. 1311, depositata l'8 agosto 2016 e non notificata, pronunciata inter partes dalla stessa I sezione del TAR OS;
nonché, in via subordinata, previa conversione del rito, per l'annullamento, dei seguenti atti,
quanto al ricorso introduttivo:
- del verbale n. 20 del 10 ottobre 2016, in cui la Commissione giudicatrice prende atto delle conclusioni raggiunte nella relazione consultiva richiesta al CET S.c.r.l. e dispone che “L'offerta presentata dalla ditta SIRAM S.p.A. viene pertanto giudicata anormalmente bassa e tale da non superare il giudizio di anomalia. Si richiama il verbale di gara n. 17 del giorno 1/2/2016 e valutando che il giudizio di congruità non abbia trovato conferma, si ribadisce che l'amministrazione dovrà procedere alla valutazione dell'anomalia per l'offerta della ditta seconda in graduatoria”;
- dei presupposti verbali n. 18 e 19, trasmessi unitamente al n. 20 con pec del 10 ottobre 2016;
- di tutti gli atti presupposti, in particolare del decreto di nomina del nuovo RUP, prot. int. 25414 del 12 agosto 2016; della determinazione dirigenziale n. 1822 del 13 settembre 2016 di affidamento alla Società Consortile Energia OS (CET) di “incarico di assistenza tecnica e professionale alle funzioni RUP nella gara Calore”; della relazione di supporto al RUP redatta dalla società CET in data 3 ottobre 2016; della relazione integrativa redatta dalla società CET in data 10 ottobre 2016; della lettera sottoscritta dal nuovo RUP arch. Anna Maria Maraviglia e trasmessa unitamente agli atti sin qui elencati con pec del 10 ottobre 2016;
- nonché di tutti gli ulteriori atti presupposti e conseguenti a quelli sin qui indicati, tra i quali:
- l'eventuale valutazione positiva del giudizio di anomalia dell'offerta presentata dall'ATI DI S.r.l. – DI IN e Figli S.r.l., ancorché allo stato incognita;
- i verbali della commissione successivi al n. 20, ancorché allo stato incogniti, e – segnatamente – di tutti i verbali con i quali la commissione di gara esamina e valuta l'offerta tecnica ed economica dell'ATI DI S.r.l. – DI IN e Figli S.r.l.;
- dell'aggiudicazione provvisoria e dell'aggiudicazione definitiva eventualmente disposta a favore dell'ATI DI S.r.l. – DI IN e Figli S.r.l.;
nonché per la declaratoria di inefficacia del contratto eventualmente medio tempore stipulato.
Quanto al presente ricorso, se dal caso a valere anche quali motivi aggiunti:
- della determinazione dirigenziale n. 520 del 21 marzo 2017, con la quale vengono approvati i verbali della commissione di gara n. 21 e n. 22 e viene disposta l'aggiudicazione definitiva della procedura di gara in favore del RTI DI S.r.l. – DI IN e Figli S.r.l., comunicata a mezzo PEC con nota del 22 marzo 2017;
- della determinazione dirigenziale n. 675 del 7 aprile 2017 recante la dichiarazione di efficacia dell'aggiudicazione definitiva di cui alla citata determinazione n. 520, comunicata con nota del 10 aprile 2017;
- del presupposto verbale n. 21 con cui la Commissione ha confermato l'avvio del procedimento di verifica dell'anomalia delle offerte presentate da DI S.r.l. e da CNS-Consorzio Nazionale Servizi soc. coop. e del presupposto verbale n. 22 del 16 marzo 2017, in cui la Commissione giudicatrice esamina i documenti trasmessi dal RUP e redatti da CET S.c.r.l. e valuta congrue le offerte presentate dal RTI DI S.r.l. - DI IN e Figli S.r.l. e da CNS soc. coop., trasmesso a mezzo PEC in data 20 marzo 2017;
- di tutti gli atti presupposti, in particolare della relazione e di tutti i documenti redatti da CET e dal RUP nell'ambito del subprocedimento di verifica dell'anomalia delle offerte presentate dal RTI DI S.r.l. - DI IN e Figli S.r.l. e da CNS soc. coop., nonché di tutti gli atti e documenti trasmessi dai due operatori;
nonché per la declaratoria di inefficacia del contratto eventualmente medio tempore stipulato.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio delle controinteressate DI S.r.l. e di DI IN & Figli S.r.l.;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 24 maggio 2017 il dott. Pierpaolo Grauso e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Considerato:
- che, a sostegno della domanda cautelare, la ricorrente allega il rischio della definitiva perdita della commessa in questione, anche per le conseguenze negative sotto il profilo curricolare;
- che, come già osservato dal collegio nell’ambito del pregresso contenzioso fra le parti, il prospettato timore di danno appare smentito in primo luogo dalla durata novennale dell’affidamento per cui è causa, la quale consente di escludere che il pregiudizio allegato rivesta i caratteri della gravità e irreparabilità (T.A.R. OS, sez. I, ordinanza 11 dicembre 2014, n. 735);
- che il rilievo circa l’inconfigurabilità del pericolo nel ritardo è rafforzato dalla circostanza dell’imminente definizione in appello del menzionato contenzioso pregresso, ciò che concorrerà alla celere definizione del presente giudizio e di quello, connesso, già in precedenza promosso dalla ricorrente AM per l’esecuzione della sentenza n. 1028/2015 (R.G. n. 1523/2016);
- che in virtù di tali assorbenti rilievi l’istanza incidentale di sospensione non può trovare accoglimento e va respinta, con condanna della ricorrente alla rifusione delle spese di fase;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la OS (Sezione Prima), respinge la domanda cautelare e fissa, per la trattazione congiunta con il ricorso n. 1523/2016 R.G., la camera di consiglio dell’11 ottobre 2017, ore di rito.
Condanna la ricorrente AM al pagamento delle spese della presente fase cautelare, che liquida in complessivi euro 2.000,00, oltre agli accessori di legge, in favore delle società controinteressate.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 24 maggio 2017 con l'intervento dei magistrati:
Armando Pozzi, Presidente
Gianluca Bellucci, Consigliere
Pierpaolo Grauso, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Pierpaolo Grauso | Armando Pozzi |
IL SEGRETARIO