Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Salerno, sentenza 06/06/2025, n. 483 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Salerno |
| Numero : | 483 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1015/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI SALERNO
Prima Sezione Civile
La Corte di Appello di Salerno, nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Giuliana GIULIANO Presidente dott. Guerino IANNICELLI Consigliere rel. dott. Francesco BRUNO Consigliere
riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1015 del Ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2024, vertente
TRA
, nato ad [...] il [...] ); Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'avv. Fedele Alberti per procura allegata all'atto di appello;
- appellante -
E
, Controparte_1
con sede in Salerno alla via S. Leonardo (c.f. ; P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'avv. Annarita Colantuono per procura allegata alla comparsa di risposta;
- appellata -
OGGETTO: appello avverso l'ordinanza ex art. 702-ter c.p.c. del Tribunale di
Salerno del 02/08/2024.
CONCLUSIONI
Per l'appellante: “in riforma dell'ordinanza n. cronol. 15578/2024, resa in data
02.08.2024 dal Tribunale di Salerno, nel giudizio promosso ex art. 702 bis cpc ed iscritto al n. RG 1128/2022, così provvedere: accogliere il proposto appello e per
l'effetto condannare l Controparte_2
, in persona del Direttore Generale pro-
[...]
1
D.M. 147/2022, così come evidenziate nell'atto di appello, relative alla procedura ex art. 696 c.p.c. promossa ai sensi delle vigenti norme e non liquidate nel primo giudizio, quantificate nella complessiva somma di €. 2.868,00 oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, Cassa Avvocati ed Iva, nonché al pagamento della somma di €.1.148,50 quali anticipazioni borsuali, come specificate, con attribuzione al procuratore antistatario. Con vittoria di spese e competenze professionali, del presente giudizio, ex D.M. 147/2022 oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, Cassa Avvocati ed Iva, con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario e come da notula che si depositerà”.
Per l'appellata: “Voglia l'Ecc.ma Autorità Adita dichiarare inammissibile e comunque rigettare l'appello spiegato perché destituito di fondamento giuridico e fattuale. In ogni caso, con condanna di parte appellante alle spese e competenze professionali difensive”.
RAGIONI DELLA DECISIONE
L'ordinanza in oggetto afferma, sulla scorta della consulenza tecnica preventiva ex art. 696-bis c.p.c., la sussistenza della responsabilità contrattuale dell
[...]
nei confronti di Controparte_1
per l'inutilità dell'intervento chirurgico in laparoscopia Parte_1 eseguito presso il plesso ospedaliero “G. Fucito” di Mercato San Severino in data
24.7.2019 sulla base della diagnosi di “calcolosi della colecisti”.
Conseguentemente, accoglie la domanda e condanna l
[...]
al risarcimento dei danni non Controparte_1
patrimoniali, liquidati, in base alle tabelle del Tribunale di Milano per il 2021, nella misura complessiva di € 6.810,50 per l'invalidità permanente del 3%, l'inabilità temporanea totale di 2 giorni e l'inabilità temporanea di 5 giorni al 75%, di 10 giorni al 50% e di 15 giorni al 25%. Condanna, altresì, l'azienda ospedaliera al pagamento delle spese processuali in favore della parte ricorrente, che liquida in €
5.077,00 oltre accessori.
propone appello avverso l'ordinanza ex art. 702-ter c.p.c., Parte_1
con il quale impugna il regolamento delle spese processuali, per aver liquidato solo gli onorari del “procedimento sommario di cognizione ex art. 702 bis c.p.c.” senza considerare il precedente “procedimento cautelare ex art. 696 bis c.p.c.” e senza considerare le spese vive (€ 1.148,50) di entrambi i procedimenti.
2 Sostiene che il D.M. n. 147/2022 prevede, per i “procedimenti di istruzione preventiva”, la liquidazione della fase di studio per € 992,00, della fase introduttiva per € 788,00 e della fase istruttoria per € 1.276,00; che tali competenze non sono state liquidate, nonostante l'esito positivo del giudizio e il deposito di rituale nota spese, che quantificava le spese di lite relative al procedimento cautelare nella complessiva somma di € 2.868,00 (fase di studio € 992,00, fase introduttiva €
672,00, fase istruttoria € 1.204,00) e indicava le anticipazioni borsuali in € 409,50
(comprendenti il contributo unificato iscrizione a ruolo ATP € 118,50, marca da bollo € 27,00, contributo iscrizione a ruolo ricorso ex art. 702 bis c.p.c. € 237,00, marca da bollo € 27,00), nonché l'acconto sborsato quale anticipo per la consulenza medico-legale espletata (di € 739,00).
L Controparte_1
costituitasi, risponde che dall'ordinanza si evince che il giudice di primo grado non ha ritenuto di corrispondere le spese di giudizio della fase di istruzione preventiva, rientrando tale facoltà nei poteri discrezionali del giudice.
Osserva la Corte che le conclusioni precisate da nel primo Parte_1 grado di giudizio comprendevano la “vittoria di spese e competenze di causa, ex
DM 147/2022 sia per quelle maturate in relazione al ricorso ex art. 696 bis cpc e di cui al procedimento iscritto al n. RG 2818/2021 del Tribunale di Salerno che del presente procedimento, il tutto secondo notula che si deposita con attribuzione al sottoscritto difensore che se ne dichiara antistatario”. La notula allegata indicava, per il procedimento ex art. 696-bis c.p.c., un onorario di € 2.868,00 (fase di studio €
992,00; fase introduttiva € 672,00; fase istruttoria € 1.204,00). Le spese vive di €
1.148,50 comprendevano quelle del procedimento ex art. 696-bis c.p.c. (€ 884,50 - di cui iscrizione a ruolo € 118,50; marca cancelleria € 27,00; acconto versato ad ambo i consulenti € 739,00 -) e quelle del ricorso ex art. 702-bis c.p.c. (iscrizione a ruolo € 237,00 e marca cancelleria € 27,00), per un totale di € 1.148,50.
Il giudice di primo grado ha condannato l'azienda ospedaliera “al versamento delle spese di lite in favore della parte ricorrente che si liquidano in euro 5.077, oltre accessori come per legge” (capo 2), senza specificare che si tratta solo degli onorari della causa di merito. Pertanto, deve ritenersi che la liquidazione complessiva comprenda, come richiesto con la precisazione delle conclusioni, anche gli onorari del “procedimento cautelare ex art. 696 bis c.p.c.”, tanto più che l'importo liquidato (€ 5.077,00 oltre accessori) eccede il valore medio degli onorari previsti dal D.M. n. 147/2022 per le controversie di valore corrispondente alla
3 somma di € 6.810,50 liquidata per il risarcimento del danno (pari ad € 4.835,00). Di qui l'infondatezza dell'appello nella parte in cui chiede l'incremento delle spese processuali liquidate in primo grado per l'importo corrispondente agli onorari per la consulenza tecnica preventiva disposta ex art. 696-bis c.p.c.
Non possono ritenersi comprese nella liquidazione anche le spese vive elencate nella notula (iscrizione a ruolo ATP € 118,50 - marca forfettaria cancelleria € 27,00
- iscrizione a ruolo ricorso ex art.702 bis c.p.c. € 237,00 - marca forfettaria cancelleria € 27,00 - acconto versato ad ambo i consulenti € 739,00) per un totale di
€ 1.148,50. In particolare, l'attore in primo grado ha documentato anche il pagamento ai consulenti dell'acconto di € 739,00 (bonifici eseguiti direttamente da
, allegati alla notula in sede di precisazione delle conclusioni). Parte_1
In definitiva, l'appello deve essere parzialmente accolto, con la condanna dell' oltre che al pagamento degli onorari di entrambi i Controparte_1
procedimenti (già liquidati in € 5.077 oltre accessori), anche al rimborso delle spese vive nella misura di € 1.148,50.
Stante l'accoglimento parziale dell'appello proposto dalla parte vittoriosa in primo grado in cui favore il giudice di primo grado ha emesso condanna alla rifusione delle spese di lite, occorre procedere al regolamento delle sole spese processuali di secondo grado, fermo restando il regolamento di primo grado. Il rigetto della domanda risarcitoria relativamente alla voce degli onorari giustifica la compensazione delle spese di secondo grado.
PQM
La Corte di Appello di Salerno, prima sezione civile, definitivamente decidendo in grado di appello nella causa civile iscritta al R.G. n. 1015/2024, così provvede:
1. accoglie parzialmente l'appello e, per l'effetto, in riforma del capo 2) della sentenza di primo grado, condanna l' Controparte_1
al pagamento in favore di
[...] Parte_1
anche delle spese vive di € 1.148,50 con attribuzione al procuratore
[...]
antistatario, avv. Fedele Alberti;
2. compensa interamente tra le parti le spese processuali di secondo grado.
Salerno lì 05/06/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
(dott. Guerino IANNICELLI) (dott.ssa Giuliana GIULIANO)
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