Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cuneo, sentenza 21/05/2025, n. 292 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cuneo |
| Numero : | 292 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
n. 557/2018 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CUNEO IN COMPOSIZIONE COLLEGIALE
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale Ordinario di Cuneo – Sezione Civile – in composizione collegiale nelle persone di: dott.ssa Roberta Bonaudi, Presidente;
dott.ssa Giusy Ciampa, Giudice istruttore ed estensore;
dott.ssa Chiara Martello, Giudice;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I° Grado iscritta al n. 557 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2018 avente ad oggetto: avente ad oggetto: Divisione di beni caduti in successione
TRA
Avv. (c.f. ), difeso in proprio Parte_1 C.F._1
ed elettivamente domiciliato presso il suo studio legale in Cavallermaggiore (CN),
Via Bra n. 10;
ATTORE
E
(c.f. ), rappresentato e difeso, come da CP_1 C.F._2
procura in atti, dall'Avv. FUMERO GIULIO ( ) e dall'Avv. C.F._3
AMBROSINO CHIARA ( ), ed elettivamente domiciliato C.F._4
presso il loro studio legale in Saluzzo, alla Via Bagni n. 1/A;
CONVENUTO
E
1
), rappresentato e difeso, come da procura in atti, dall'Avv. C.F._5
CANDEAGO CARLOTTA (c.f. ), da ritenersi elettivamente C.F._6
domiciliato presso il relativo indirizzo p.e.c.: Email_1
CONVENUTO
NONCHÈ
, residente in [...]; Controparte_2
CONVENUTA CONTUMACE
CONCLUSIONI
Le parti costituite hanno concluso come da verbale del 10/12/2024. In particolare:
- Per l'Avv. , in proprio: Pt_1
“Voglia l'Ill.mo Giudice del Tribunale di Cuneo e per quanto di sua competenza
l'Ill.mo Giudice Istruttore,
Rejectis adversis
In via istruttoria e nel merito,
- disporre consulenza tecnica d'ufficio per determinare la consistenza ed il valore dell'asse ereditario – immobiliare e mobiliare - in forza del testamento olografo del
07/05/2006, determinare l'effettivo valore delle donazioni in vita del de cuius al giorno dell'apertura della successione, determinare il valore della donazione a
rogito Carrara dell'immobile di Via Palancola 5, determinare la quota CP_1
di legittima di e di conseguenza ridurre dapprima la donazione Parte_1
a dell'immobile in Cavallermaggiore via Palancola 3 e 5 ed in CP_1
subordine operare la riduzione dell'asse ereditario individuando per quanto possibile immobili determinati nella loro univoca consistenza;
- sul presupposto dell'intervenuta divisione parziale, previa CTU, ordinare la divisione di tutti i beni caduti in successione ereditaria del de cuius , Persona_2
compresi immobili e mobili registrati, e conseguentemente attribuire a tutti gli eredi la parte corrispondente della quota di spettanza sulla massa ereditaria (e ciò, stante il passaggio in giudicato in ordine alle seguenti domande: “Dichiarare nullo e/o inefficace o superato e abrogato dal successivo testamento del 07/05/2006 il sostenuto legato e scheda di valutazione del de cuius datata 10/02/2004; dichiarare nullo e/o
2 inefficace la scheda manoscritta del 05/09/2008 prodotta in copia dal convenuto e per l'effetto respingere le istanze del convenuto nei confronti dell'attore. CP_1
Altresì dichiarare improcedibile nella presente vertenza la domanda ex art. 2932 c.c. di trasferimento quota contro per impossibilità della prestazione Parte_1 per genericità dell'onere, per proprietà di terza persona e/o per essere obbligazione rinunciata da;
Dichiarare che i contenuti del testamento olografo del CP_1
07/05/2008 non sono da considerarsi legati ma disposizioni a titolo particolare di una quota dell'asse ereditario indicati dal testatore;
Per l'effetto annullare le disposizioni in contrasto con l'effettiva proprietà dei beni pervenuti in eredità con il testamento del
07/05/2006, ridurre l'atto di divisione/permuta tra e per CP_1 Persona_1
gli immobili non in spettanza e di proprietà dei condividenti, determinando in conseguenza l'effettivo valore dei lotti in permuta”);
In ogni caso con il favore delle spese e delle competenze professionali del presente giudizio, oltre rimborso forfettario spese generali 15%, IVA e CPA 4% come per legge. Stante la mancata adesione alla mediazione, la necessità imposta dalla mancata adesione di ricorrere alla Giustizia ordinaria, attribuire le spese in capo ai convenuti anziché la massa ereditaria, ponendo ogni anticipo e spesa resa necessaria per le consulenze d'ufficio sempre in capo ai convenuti. Si oppone alle spese in capo alla massa ereditaria tenuto conto della mancata volontà del convenuto di prendere in considerazione le proposte transattive fatte dall'attore”.
- Per il convenuto : CP_1
“Voglia il Tribunale Ill.mo, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta, dato atto:
- che la Sentenza non definitiva n°917/2023 in data 04.12.2023 ha disposto che la successione di è regolata dal testamento olografo datato 07.05.2006, Persona_2
pubblicato con verbale a rogito TA del 16.10.2017 (Rep. Persona_3
25.718/14.595);
- che i prelegati disposti nel testamento sono stati assegnati agli eredi;
- che le unità immobiliari in Albenga cadute in successione sono state assegnate a
in esito alla causa di divisione RG n. 2260/2022 radicata avanti Parte_1
3 al Tribunale di Savona;
- che i beni immobili residui caduti in successione sono stati assegnati con l'atto di divisione a rogito TA in data 23.09.2024 (Rep. 1.120/955); Persona_4
- che nell'asse ereditario residuano solamente i saldi attivi di conto corrente indicati in atti, ammontanti ad Euro 2.820,78 sul conto Unicredit, per la quota di metà di spettanza al de cuius, ed Euro € 382,92 sul conto BPM;
somme che vanno divise in ragione di metà ciascuno tra i coeredi come da disposizioni testamentarie, fatte salve le ragioni di credito azionate da nella causa R.G. n. 84/2021 Tribunale CP_1
di Cuneo (G.U. Dott. Berardi) in decisione;
- che ha manifestato nelle note di udienza del 26.11.2024 la propria CP_1
disponibilità a dividere detti depositi nel senso indicato;
- che il convenuto contesta vi siano ulteriori cespiti da dividere, specie beni mobili;
1 . dichiarare la divisione in ragione di metà ciascuno tra i coeredi e CP_1
, come da testamento 07.05.2006 di , dei saldi Parte_1 Persona_2
attivi di conto corrente intestati al de cuius in essere presso banca Unicredit (Euro
2.820,78) e presso banca BPM (Euro 382,92);
2. dichiarare cessata la materia del contendere sulle residue domande divisione;
3. respingere le ulteriori domande svolte da in proprio, nonché Parte_1
quale erede di . Persona_1
Con vittoria di spese e competenze, salvo quelle di divisione da attribuirsi alla massa”.
- Per , quale erede di : Parte_1 Persona_1
“Voglia l'Ill.mo Giudice del Tribunale di Cuneo,
Rejectis adversis
Nel merito:
- Stante la rinuncia, da parte dell'attore, della domanda di riduzione per conto di
, disporre che l'eredità per cui è causa sia devoluta tra gli aventi Persona_1 diritto”;
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Si richiamano gli atti delle parti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e ciò in ossequio al disposto contenuto al n. 4 dell'art. 132
4 c.p.c., così come inciso dall'art. 45, comma 17, Legge 18.6.2009, n. 69. Di conseguenza, i riferimenti specifici alla vicenda processuale in questione saranno limitati ai soli profili rilevanti ai fini della presente decisione.
Premessa
ha convenuto in giudizio , e Parte_1 CP_1 Persona_1 CP_2
chiedendo di: dichiarare “nullo e/o inefficace il preteso legato in capo a
[...]
e in forza della scheda di valutazione del de cuius CP_1 Controparte_2
datata 10/02/2004, in ogni caso superato dal testamento olografo del 07/05/2006 valido e successivo”; “operare la riduzione per lesione di legittima ponendola in capo all'asse ereditario complessivo individuando le spettanze e gli immobili pertoccanti all'attore ed alla madre ”; “per l'effetto dichiarare nullo Persona_1
e/o annullato l'atto di divisione tra e per gli immobili dei CP_1 Persona_1
quali non aveva la proprietà in forza del testamento del 07/05/2005, in ogni caso stabilire il giusto conguaglio per i beni divisi e ceduti di spettanza a ”; Persona_1
“ordinare la divisione di tutti i beni caduti in successione ereditaria del de cuius
e, conseguentemente attribuire a tutti gli eredi gli immobili di Persona_2 spettanza con eventuale conguaglio…”, con ordine al Conservatore dei Registri
Immobiliari di provvedere alle variazioni di legge;
il tutto con vittoria di spese, anche di CTU, stante la mancata adesione alla mediazione da parte dei convenuti.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 25.5.2018 si è costituito il convenuto , evidenziando il pacifico superamento della scheda del CP_1
10.2.2004 ad opera del successivo testamento olografo del 7.5.2006 ma allegando l'esistenza di un ulteriore successivo testamento olografo, datato 5.9.2008, integrativo del precedente e contestando la fondatezza della domanda di riduzione e l'inammissibilità dell'azione originariamente esercitata dall'attore per conto della madre;
non si è opposto alla divisione dell'asse ereditario tra i coeredi.
Le ulteriori convenute, e non si sono costituite e, alla Persona_1 Controparte_2
prima udienza, ne è stata dichiarata la contumacia.
Disposta l'interruzione del giudizio a fronte del documentato decesso di ER
, l'Avv. ha, poi, proseguito il processo costituendosi in
[...] Parte_1
qualità di erede della madre.
5 Con sentenza n. 917/2023 depositata in data 29.11.2023, il Collegio, non definitivamente pronunziando, ha dichiarato aperta la successione di , Persona_2
deceduto in Cavallermaggiore il 5.4.2015, stabilendo che la stessa debba intendersi regolata esclusivamente dal testamento olografo datato 7.5.2006, pubblicato con atto a rogito TA , del 16.10.2017 (n. rep. 25718, n. racc. 14595); Persona_3
inoltre, ha accertato la natura di prelegato delle attribuzioni immobiliari in favore di ed contenute nel testamento olografo del 7.5.2006 e Parte_1 CP_1
la qualità di eredi di assunta da ed Persona_2 Parte_1 CP_1
per la quota di ½ ciascuno;
inoltre, ha dichiarato la nullità, per errore sui presupposti, dell'atto di divisione ereditaria stipulato tra e in data CP_1 Persona_1
26.6.2017 (n. rep. 6888; n. racc. 5795) ed accertato l'intervenuta rinuncia da parte dell'attore alla domanda di riduzione promossa per conto di;
infine, ha Persona_1
rigettato la domanda di riduzione promossa da in proprio. Parte_1
La causa è stata, quindi, rimessa in istruttoria per l'espletamento delle operazioni funzionali allo scioglimento di comunione.
In particolare, è stata disposta la prosecuzione delle operazioni divisionali, affidando al CTU già nominato l'incarico di formare un progetto divisionale, tenendo conto di quanto statuito nella suddetta pronuncia.
Nelle more, all'udienza del 24.9.2024 il CTU ha rappresentato che, da quanto informalmente appreso, in data 23.9.2024 l'Avv. ed il convenuto avevano Pt_1
stipulato un atto notarile afferente ad accordo di divisione degli immobili oggetto di causa, circostanza confermata dal difensore di parte convenuta presente. L'Avv.
Candeago, presente anche in sostituzione dell'attore, ha dichiarato “che l'Avv.
ha riferito che con detto rogito non è stata definita l'assegnazione di tutti i Pt_1
beni e insiste nella concessione di un termine per note o di un rinvio per essere presente”.
Il Giudice istruttore ha, pertanto, disposto un rinvio all'udienza del 26.11.2024 assegnando alle parti termine fino a 10 giorni prima per il deposito di copia dell'accordo notarile stipulato in data 23.9.2024 e di nota illustrativa sul relativo contenuto e sui relativi riverberi sulla domanda di divisione giudiziale di cui al presente giudizio.
6 All'udienza del 26.11.2024 l'Avv. Fumero si è riportato alle note depositate, chiedendo fissarsi udienza di precisazione delle conclusioni mentre l'Avv. si Pt_1
è riportato alle note depositate chiedendo dividersi i beni mobili e, in subordine, fissarsi udienza di p.c. Il Giudice istruttore ha fissato per la precisazione delle conclusioni e la remissione della decisione al Collegio l'udienza del 10.12.2024, ove le parti si sono riportate ai rispettivi fogli di p.c. chiedendo concedersi nuovi termini ex art. 190 c.p.c.
Diritto
1. Anzitutto, rileva il Collegio che dev'essere dichiarata cessata la materia del contendere relativamente alla domanda di divisione ereditaria dei beni immobili rientranti nell'asse ereditario di . Persona_2
Infatti, rappresenta circostanza comprovata per tabulas dall'atto notarile prodotto in atti (rogito TA del 23.09.2024 Rep. 1.120/955) che, in data Persona_4
23.9.2024 l'attore ed il convenuto, nella già accertata qualità di coeredi del defunto
, hanno provveduto a dividere – oltre ad altri beni immobili già in Persona_2
comproprietà in forza di titoli diversi da quello successorio per cui è causa – l'intero compendio immobiliare allegato come rientrante nell'asse ereditario di R_
, come residuo a detta data.
[...]
1.2. A tale ultimo riguardo è opportuno evidenziare come rappresenti circostanza non contestata dall'attore quella (allegata dalla difesa di parte convenuta sia in sede di memoria autorizzata del 15.11.2024 sia in sede di precisazione delle conclusioni sia di comparsa conclusionale e non oggetto di alcuna smentita) afferente alla intervenuta assegnazione degli immobili in Albenga in favore dell'attore in esito alla causa di divisione R.G.n. 2260/2022 dallo stesso radicata avanti al Tribunale di Savona.
1.3. Inoltre, dalla lettura del rogito del 23.9.2024 emerge chiaramente l'intenzione dei condividenti di definire ogni questione involgente il patrimonio immobiliare paterno, mediante precisa attribuzione a ciascuno di parte dei terreni e fabbricati in
Cavallermaggiore costituenti il patrimonio ereditario relitto: nelle premesse dell'atto, infatti, si legge “che il giudizio sotteso è dunque proseguito per lo scioglimento della comunione esistente tra i signori e e le parti CP_1 Parte_1 intendono con il presente atto porvi fine entro il termine concessogli”; inoltre, nella
7 parte afferente alla dichiarazioni comuni, al punto 2° “I condividenti, a seguito delle sopra effettuate assegna zioni, senza fare luogo a conguagli in denaro, si riconoscono e di chiarano tacitati e soddisfatti di ogni e qualunque pretesa e ragione loro derivata per la comunione fino ad oggi esistita e si rilasciano reciproca libera zione e quietanza a saldo e con rinunzia al diritto di ipoteca legale”
(grassetto aggiunto).
1.4. Premesso che neppure in sede di memoria autorizzata l'Avv. si sia Pt_1
premurato di specificare l'esistenza di ulteriori beni immobili da dividere, diversi da quelli già considerati in sede di rogito notarile in commento, in ogni caso dal raffronto tra quest'ultimo e le conclusioni formulate dall'attore in citazione ed in prima memoria ex art. 183 co. 6 c.p.c. (e tenuto conto della già intervenuta assegnazione degli immobili in Albenga di cui sopra) emerge l'intervenuta completa divisione di tutti i cespiti immobiliari (terreni e fabbricati) allegati come costituenti il patrimonio ereditario morendo dismesso da , inclusi quelli oggetto di Persona_2
prelegato testamentario, come già accertato nella sentenza non definitiva emessa in corso di giudizio.
1.5. Ne deriva che, per quanto l'attore in sede di ultime memorie ex art. 190 c.p.c. abbia insistito nell'opporsi ad una pronuncia di cessazione della materia del contendere rispetto alla divisione dell'intero compendio immobiliare, sia venuto meno il concreto interesse dei contendenti a coltivare il giudizio onde ottenere una pronuncia di merito.
A tale conclusione deve pervenirsi alla stregua di un'interpretazione costituzionalmente orientata della norma di cui all'art. 100 c.p.c., avuto riguardo, in particolare, al valore della durata ragionevole del processo, sancito dall'art. 111, comma 2°, Cost.: detto canone costituzionale, che assurge, peraltro, a fondamentale parametro interpretativo delle norme processuali civili in tema di preclusioni e di termini acceleratori (v., sul punto, Cass. Sez. Un. n. 29290/2008), impone di impedire inutili lungaggini processuali quando la lite sia divenuta meramente virtuale, con effetti inevitabilmente pregiudizievoli per la rapida celebrazione degli altri giudizi.
L'esigenza di un processo spedito, infatti, impone al giudice di valutare in concreto l'effettivo interesse delle parti alla prosecuzione del giudizio, che deve manifestarsi
8 anche attraverso comportamenti improntati alla diligenza ed all'attuazione degli impulsi processuali indispensabili affinché possa il giudicante giungere alla decisione della controversia.
Ove, come avvenuto nella specie, entrambe le parti pongano in essere una condotta processuale sostanzialmente ostativa al compimento delle necessarie operazioni strumentali al completamento della disposta CTU, e tenuto conto che, in ogni caso,
l'an del processo e della sua prosecuzione è nella piena disponibilità delle parti medesime, il Collegio deve certamente rilevare una carenza di interesse sopravvenuta nel corso della lite.
1.6. Infine, vale la pena evidenziare come le conclusioni da ultimo rassegnate e allegazioni difensive svolte, nelle nuove memorie ex art. 190 c.p.c., dall'Avv. Pt_1
ed incentrate sulla necessità di istruire la causa in merito alla formulata domanda di riduzione per lesione di legittima, già rigettata dal Collegio con sentenza non definitiva (statuizione avverso la quale è attualmente pendente appello), si pongano in contrasto col generale divieto di abuso degli strumenti processuali.
2. Tanto premesso in rito, l'interesse ad una pronuncia nel merito permane, quindi, unicamente in relazione ai beni mobili rientranti nell'asse ereditario.
A tal riguardo giova premettere che nel giudizio di divisione di beni in comunione
(ereditaria e non) l'onere della prova non assume connotati diversi dagli altri giudizi civili e, quindi, risulta necessario che la parte che invochi un provvedimento di divisione di beni dimostri l'esistenza di beni facenti parte della massa da dividere e, quindi, oggetto di comunione tra le parti (con gli altri presupposti necessari a far nascere il diritto alla divisione), non potendo limitarsi a indicare genericamente dei beni, anche se un tempo appartenuti al de cuius, di cui non si possa dimostrare che siano ancora esistenti oggettivamente.
2.1. Ebbene, alla luce di tali coordinate ermeneutiche la domanda di divisione proposta dall'Avv. , nella parte in cui concerne “oggetti d'oro depositati Pt_1 presso la madre ” e “mobili in casa di esclusiva proprietà di Persona_1 R_ ereditati presenti nella stanza di presso l'abitazione di
[...] Parte_1 famiglia”, su cui l'attore ha insistito pur a fronte dell'avvenuta stipula del rogito notarile suddetto, la stessa dev'essere rigettata nel merito, per la sua evidente
9 genericità, non essendosi l'attore premurato neppure di fornire una sommaria descrizione dei suddetti beni mobili.
Infatti, del tutto carenti di allegazione (prima ancora che di prova) sono la consistenza, la natura e la specie dei beni mobili cui fa riferimento l'attore, non essendo sufficiente affermare che un certo bene mobile facesse parte del patrimonio del de cuius per poter rivendicare la sua specificità, essendo noto come i beni mobili
(a differenza degli immobili e dei mobili registrati) siano privi di elementi identificativi diversi dalla loro consistenza materiale.
Premesso che neppure l'attore ha fornito elementi a supporto della tesi che il de cuius fosse stato proprietario di oggetti d'oro e di altri beni mobili esistenti al momento del suo decesso, in ogni caso detta parte non ha saputo dimostrare quali fossero effettivamente tali beni, quali caratteristiche avessero ed il loro intrinseco valore.
2.2. Analoghe considerazioni in punto di difetto di allegazione e prova involgono la richiesta di divisione delle somme di denaro spettanti al de cuius “in ragione del
50%” e giacenti sul “conto corrente Banca Popolare di Novara filiale di
Cavallermaggiore n. 1225 con giacenza al 05/04/15 Del 50% € 382,92” e sul “conto corrente Cassa di Risparmio di Torino filiale di Cavallermaggiore n.
0000102355543 con giacenza al 50% di € 2.820,00” (così descritte a pag. 4 dell'atto di citazione e, negli stessi termini, a pag. 4 della prima memoria istruttoria di parte attrice).
Per quanto, infatti, il convenuto – sia pure nei suoi ultimi atti difensivi – si sia di fatto associato a detta richiesta, è di rilievo assorbente ed ostativo all'accoglimento della domanda divisoria sul punto, oltre alla generica e confusa allegazione sopra riportata,
l'assenza in atti di qualsivoglia documento comprovante l'esistenza di dette giacenze
(non potendosi ritenere tale l'estratto conto prodotto dalla difesa del convenuto in sede di memoria del 15.11.2024, produzione evidentemente inammissibile in quanto tardiva, oltre che afferente ad un conto corrente, cointestato tra l'attore ed il de cuius, aperto presso la Unicredit), la relativa riferibilità al patrimonio del defunto R_
ed il relativo effettivo ammontare alla data odierna.
[...]
Talché, alla luce dei motivi esposti, la residua domanda di divisione, involgente i beni mobili del de cuius, non può che essere integralmente rigettata.
10 Spese
Le spese del giudizio, nel rapporto processuale tra l'attore ed il convenuto
[...]
, seguono la soccombenza assolutamente prevalente del primo e si liquidano CP_1
come da dispositivo, ai sensi del D.M. 55/2014, conformemente alla nota spese depositata dall'Avv. Fumero.
Quanto al rapporto processuale tra l'attore in proprio e l'Avv. quale erede di Pt_1
, si reputa che sussistano gravi ed eccezionali ragioni giustificanti la Persona_1
relativa integrale compensazione, considerata l'assenza di specifiche difese svolte dalla difesa dell'erede di e la sostanziale coincidenza soggettiva tra Persona_1 quest'ultima e la parte attrice soccombente.
Nulla, infine, va disposto sulle spese con riguardo alla posizione di Controparte_2
rimasta contumace.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cuneo, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando e restando assorbita ogni altra domanda ed eccezione, così dispone:
1. dichiara cessata la materia del contendere relativamente alla domanda di divisione ereditaria del compendio immobiliare morendo dismesso dal de cuius, R_
;
[...]
2. rigetta la domanda di divisione ereditaria relativa ai beni mobili;
3. compensa le spese di lite nel rapporto tra l'attore e l'Avv. Parte_1
quale erede di;
Persona_1
4. nulla per le spese con riguardo al rapporto processuale con la convenuta contumace Controparte_2
5. condanna , al pagamento, per le causali di cui in motivazione Parte_1
ed in favore di delle spese di lite, che si liquidano ex DM. 55/2014 e CP_1 conformemente alla nota spese depositata dall'Avv. Fumero in € 29.194,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15 % sui compensi, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Cuneo nella camera di consiglio del 30/04/2025
Il Presidente Il Giudice estensore
Dott.ssa Roberta Bonaudi Dott.ssa Giusy Ciampa
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