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Sentenza 25 febbraio 2025
Sentenza 25 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 25/02/2025, n. 125 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 125 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G.N. 836 /2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
GIUDICE DEL LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice del Lavoro dott.ssa Daniela Matalucci
a seguito dell'udienza del 25.02.2025 svolta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.,
SENTENZA
Con motivazione contestuale nella causa civile di I grado promossa da:
(CF: ), nata a [...] il [...], ivi Parte_1 C.F._1
residente a[...] Fraz.ne San Nicolò a Tordino ed elettivamente domiciliata in Teramo alla Via Vincenzo Pigliacelli, n.1, presso lo studio del suo procuratore
Avv. Cinzia Tempera (CF: CodiceFiscale_2 Emai_1 [...]
che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti Email_2
RICORRENTE
Contro
Controparte_1
(c.f. ) con sede in Roma via IV Novembre n.144, in
[...] P.IVA_1 persona del Direttore Centrale - della Direzione Centrale Rapporto Assicurativo dell' - CP_1
Dott. in carica “pro-tempore, rappresentato e difeso, per mandato a generale Controparte_2
alle liti del 25 ottobre 2022 per Notar iscritto al Ruolo dei Distretti Controparte_3
Notarili Riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia, Rep.91560, Racc.27243, congiuntamente e anche disgiuntamente dagli Avv.ti Piera Di Sante (cf. – C.F._3
e (cf. – Email_3 Parte_2 CodiceFiscale_4
–) elettivamente domiciliato in Teramo, Via Francesco Franchi, Email_4
37, presso l'Avvocatura Regionale INAIL per l'Abruzzo – Sede di Teramo.
RESISTENTE
CONCLUSIONI
1 Parte ricorrente: “accertare e dichiarare che alla ricorrente , compete il Parte_1 riconoscimento del danno biologico, per l'infortunio del 31 luglio 2022, pari al 10% o in quello maggiore o minore che risulterà dalla consulenza medico legale che andrà a predisporsi;
2) ordinare, di conseguenza all' , in persona del suo Direttore pro tempore, a CP_1 corrispondere quanto dovuto nonché di liquidare e pagare in favore di esso ricorrente il danno biologico indennizzato in capitale in base alle nuove tabelle del D.L. 58/2000 che risulterà dalla consulenza medico , a far data dall'evento o quanto meno dall'accertamento giudiziale, il tutto con gli interessi e le integrazioni tutte di legge;
3) spese diritti ed onorario di lite da ascriversi al sottoscritto procuratore che ne dichiara l'avvenuta antistazione, oltre I.V.A. e C.A.P.”.
Parte resistente: “nel merito: rigettare la domanda proposta dalla ricorrente perche' infondata per le suesposte ragioni”.
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Esperita negativamente la procedura amministrativa, , già Parte_1 dipendente presso l'Hotel Lido di Alba Adriatica con la qualifica di cuoca, con turni dalle ore
7 alle ore 16 e dalle ore 17,30 alle ore 22,30, con ricorso ex articolo 442 c.p.c. depositato in data 18.04.2024, conveniva in giudizio l' , chiedendo il riconoscimento della indennità CP_1 prevista dall'art.13 decreto legislativo n.38/2000, a seguito di infortunio sul lavoro occorso in data 31 luglio 2022, ritendo di avere diritto alla indennità per menomazione dell'integrità psico-fisica per postumi permanenti nella misura del 10%.
A sostegno della domanda deduceva che, nella serata del 31 luglio 2022, durante il proprio turno di lavoro presso la cucina dell'hotel, nel mentre usciva dalla cella frigorifera, a causa della presenza di grasso, scivolava sul gradino di acciaio, cadendo rovinosamente a terra con la gamba destra piegata sotto il peso del corpo.
Aggiungeva che, il giorno seguente, si recava presso il P.O. dell'Ospedale di Sant'Omero dove le venivano riscontrate: “Contusioni multiple e distorsione caviglia e ginocchio dx in seguito ad infortunio…” ed in seguito di essere stata seguita dall'ortopedico Dott.
[...] che certificava in data 19.09.2022 “..danno al comparto mediale collaterale Per_1
capsulare oltre al comparto perone-astragalico Residua instabilità del ginocchio dx antero mediale diretta con tendinopatia a zampa d'oca”.
Riferiva che l'infortunio era stato denunciato all' e valutato dall'Istituto medesimo CP_1
quale evento cagionato a causa ed in occasione di lavoro, con riconoscimento di inabilità temporanea assoluta per il periodo dal 31.07.2022 all' 11.09.2022 (infortunio n.51993312421), senza, però, riconoscimento di postumi invalidanti e che l'opposizione promossa avverso la valutazione si concludeva con collegiale medica discorde.
2 1.2. Si è costituito l' Controparte_1
contestando il fondamento della domanda della quale ha chiesto il rigetto, sottolineando come gli accertamenti medici obiettivi in atti avessero evidenziato l'assenza di postumi, così come precisato nella relazione del sanitario dr. CP_1 Per_2
1.3. Alla luce della difesa dell' , che non ha contestato la natura infortunistica CP_1 dell'incidente occorso, la causa è stata istruita mediante produzione documentale ed all'esito della espletata CTU, è stata rinviata all'udienza del 25.02.2025 per discussione.
L'udienza di discussione si è svolta nelle forme della trattazione scritta ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c., previa concessione di un termine alle parti per il deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni.
A seguito di decreto di trattazione scritta regolarmente comunicato alle parti, solo parte ricorrente ha depositato note di udienza, insistendo per il rinnovo della CTU.
2. Come sopra esposto, la ricorrente agisce in giudizio per ottenere il riconoscimento di postumi invalidanti nella misura del 10%, quale conseguenza dell'infortunio sul lavoro subito in data 31.07.2022, per il quale l' ha riconosciuto solo il periodo dal 31.07.2022 all' CP_1
11.09.2022 a titolo di inabilità temporanea assoluta, senza alcun postumo invalidante.
Dagli atti di causa risulta che la ricorrente, all'epoca dei fatti dipendente dell'Hotel
Lido di Alba Adriatica, il giorno 31.07.2022 subiva un infortunio mentre era sul posto di lavoro ove, in seguito alla presenza di grasso, uscendo da una cella frigorifera, cadeva rovinosamente a terra (la dinamica non risulta in contestazione), riportando “contusioni multiple e distorsione caviglia e ginocchio dx. Contusione del ginocchio” e nessun giorno di prognosi, giusto referto del Pronto Soccorso del Nosocomio di Sant'Omero del 01.08.2022.
Successivamente veniva seguita dallo specialista ortopedico dott. che in Persona_1 seguito alla prescritta RM, certificava “Esiti di trauma …. distorsivo ginocchio e caviglia destri con sospetto danno al comparto mediale collaterale capsulare oltre al comparto perone-astragalico Residua instabilità del ginocchio dx antero mediale diretta con tendinopatia a zampa d'oca…”.
In data 13.09.2022 l' comunicava all'assicurata il prospetto della liquidazione delle CP_1 indennità e rimborso spese concernenti la pratica d'infortunio n. 517872848 a titolo di inabilità temporanea assoluta, senza riconoscimento dei postumi invalidanti, giudizio confermato anche in sede di opposizione.
Tanto premesso, in base alla documentazione medica a disposizione (1) Certificato medico-legale rilasciato in data 26/09/2022 dal Dott. per opposizione Persona_3
3 amministrativa;
2) certificato Pronto Soccorso del P.O. Val Vibrata di Sant'Omero (TE) del
01.08.2022; 3) referto Rx del ginocchio desto, Rx del piede destro, Rx della caviglia destra,
Rx della colonna lombosacrale del 01.08.2022; 3) risultanze visita ortopedica del 01.08.2022;
4) certificato rilasciato dal Prof. Dott. in data 01/08/2022 di “sospetta lesione Persona_1 traumatica ginocchio destro e tendine di Achille”.; 5) referto visita ortopedica di controllo effettuata presso il P.O. Val Vibrata di Sant'Omero del 08.08.2022 indicante “….al ginocchio destro dolore sul compartimento mediale, non ballottamento rotuleo, buona la stabilità, ROM possibile fino a 90 gradi;
-alla caviglia destra non edemi, dolore elettivo alla pressione dell'inserzione distale del tendine achilleo, buono il ROM.”; 6) referto RM ginocchio dx effettuato presso Radiosanit – Struttura Sanitaria del 01.09.2022 con diagnosi di “Fenomeni involutivi meniscali con integrità delle superfici articolari. Regolare aspetto dei crociati e collaterali. Rotula in sede, in asse. Modesta condropatia femoro-tibiale mediale. Versamento articolare di lieve entità”.; 7) referto di ElettroneuroMioGrafia rilasciato dal P.O. di
Teramo/U.O.C. Neurologia del 02.09.2022 recante “rilievi elettrofisiologici indicativi di sofferenza neurogena, senza denervazione, nel territorio distale al piede del nervo peroneo profondo destro. Quadro clinico tuttavia indicativo di metatarsalgia di Morton” 8) certificato rilasciato dal Prof. Dott. 05.09.2022 rilevante “artrosinovite post-traumatica Persona_1
ginocchio destro con lassità mediale destra da distrazione del legamento collaterale mediale del ginocchio”; 9) certificato rilasciato dal Prof. Dott. in data 19.09.2022; Persona_1
10) referto RM ginocchio dx effettuata presso Teleradiologia di Grottammare (AP) il
12.12.2024) e dopo aver visitato la perizianda in data 04.11.2024, il nominato CTU dott.
non ha rinvenuto esiti permanenti dall'infortunio del lavoro del Persona_4
31.07.2022.
In particolare, il CTU ha specificato come “l'esame obiettivo e la RN non rilevano lesioni post traumatici evidenti, se non una patologia meniscale di lieve entità, ma non di origine post traumatica e con integrità delle superfici articolari”.
Ritiene il giudicante di doversi conformare al parere espresso dal perito, dal momento che il medesimo appare immune da evidenti errori, vizi logici o tecnici, risulta fondato su esami clinici, diagnostici e strumentali esaurienti ed inoltre è sorretto da adeguata e convincente motivazione.
Le contestazioni mosse dalla parte ricorrente in sede di note di udienza non valgono a scalfire il netto accertamento medico legale compiuto dall'ausiliario il quale, come sopra esposto, sulla base della documentazione disponibile ed all'esito della visita della perizianda, ha concluso nel senso di escludere lesioni post traumatiche evidenti, se non una patologia
4 meniscale, ma di lieve entità, ritenuta, peraltro, di non origine traumatica e comunque con integrità delle superfici articolari. Si ritiene, dunque, che poco rilevino le considerazioni mosse dalla ricorrente, secondo cui la stessa continua ad avvertire dolore al ginocchio destro, ed è tenuta a svolgere attività lavorativa che la costringe a mantenere la posizione eretta, in quanto ciò non esclude che comunque tali problematiche, riscontrate dal CTU solo in caso di extrarotazione ed abduzione estrema, siano state considerate di lieve entità e, quindi, non in grado di determinare una situazione di invalidità permanente con una percentuale indennizzabile.
La domanda avente ad oggetto il riconoscimento di postumi permanenti di grado indennizzabile derivanti dall'infortunio va, pertanto, respinta.
3. Considerata la dichiarazione di esenzione ex articolo 152 disp. att. c.p.c. le spese di lite vanno integralmente compensate.
Per le medesime ragioni, le spese di CTU sono poste definitivamente a carico della parte resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Teramo, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al R.G. n. 836/2024 così provvede:
• Rigetta la domanda;
• Compensa integralmente tra le parti le spese di lite;
• pone definitivamente a carico dell' le spese di C.T.U., liquidate con separato CP_1
decreto.
Teramo, 25.02.2025
Il Giudice
Dott.ssa Daniela Matalucci
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
GIUDICE DEL LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice del Lavoro dott.ssa Daniela Matalucci
a seguito dell'udienza del 25.02.2025 svolta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.,
SENTENZA
Con motivazione contestuale nella causa civile di I grado promossa da:
(CF: ), nata a [...] il [...], ivi Parte_1 C.F._1
residente a[...] Fraz.ne San Nicolò a Tordino ed elettivamente domiciliata in Teramo alla Via Vincenzo Pigliacelli, n.1, presso lo studio del suo procuratore
Avv. Cinzia Tempera (CF: CodiceFiscale_2 Emai_1 [...]
che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti Email_2
RICORRENTE
Contro
Controparte_1
(c.f. ) con sede in Roma via IV Novembre n.144, in
[...] P.IVA_1 persona del Direttore Centrale - della Direzione Centrale Rapporto Assicurativo dell' - CP_1
Dott. in carica “pro-tempore, rappresentato e difeso, per mandato a generale Controparte_2
alle liti del 25 ottobre 2022 per Notar iscritto al Ruolo dei Distretti Controparte_3
Notarili Riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia, Rep.91560, Racc.27243, congiuntamente e anche disgiuntamente dagli Avv.ti Piera Di Sante (cf. – C.F._3
e (cf. – Email_3 Parte_2 CodiceFiscale_4
–) elettivamente domiciliato in Teramo, Via Francesco Franchi, Email_4
37, presso l'Avvocatura Regionale INAIL per l'Abruzzo – Sede di Teramo.
RESISTENTE
CONCLUSIONI
1 Parte ricorrente: “accertare e dichiarare che alla ricorrente , compete il Parte_1 riconoscimento del danno biologico, per l'infortunio del 31 luglio 2022, pari al 10% o in quello maggiore o minore che risulterà dalla consulenza medico legale che andrà a predisporsi;
2) ordinare, di conseguenza all' , in persona del suo Direttore pro tempore, a CP_1 corrispondere quanto dovuto nonché di liquidare e pagare in favore di esso ricorrente il danno biologico indennizzato in capitale in base alle nuove tabelle del D.L. 58/2000 che risulterà dalla consulenza medico , a far data dall'evento o quanto meno dall'accertamento giudiziale, il tutto con gli interessi e le integrazioni tutte di legge;
3) spese diritti ed onorario di lite da ascriversi al sottoscritto procuratore che ne dichiara l'avvenuta antistazione, oltre I.V.A. e C.A.P.”.
Parte resistente: “nel merito: rigettare la domanda proposta dalla ricorrente perche' infondata per le suesposte ragioni”.
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Esperita negativamente la procedura amministrativa, , già Parte_1 dipendente presso l'Hotel Lido di Alba Adriatica con la qualifica di cuoca, con turni dalle ore
7 alle ore 16 e dalle ore 17,30 alle ore 22,30, con ricorso ex articolo 442 c.p.c. depositato in data 18.04.2024, conveniva in giudizio l' , chiedendo il riconoscimento della indennità CP_1 prevista dall'art.13 decreto legislativo n.38/2000, a seguito di infortunio sul lavoro occorso in data 31 luglio 2022, ritendo di avere diritto alla indennità per menomazione dell'integrità psico-fisica per postumi permanenti nella misura del 10%.
A sostegno della domanda deduceva che, nella serata del 31 luglio 2022, durante il proprio turno di lavoro presso la cucina dell'hotel, nel mentre usciva dalla cella frigorifera, a causa della presenza di grasso, scivolava sul gradino di acciaio, cadendo rovinosamente a terra con la gamba destra piegata sotto il peso del corpo.
Aggiungeva che, il giorno seguente, si recava presso il P.O. dell'Ospedale di Sant'Omero dove le venivano riscontrate: “Contusioni multiple e distorsione caviglia e ginocchio dx in seguito ad infortunio…” ed in seguito di essere stata seguita dall'ortopedico Dott.
[...] che certificava in data 19.09.2022 “..danno al comparto mediale collaterale Per_1
capsulare oltre al comparto perone-astragalico Residua instabilità del ginocchio dx antero mediale diretta con tendinopatia a zampa d'oca”.
Riferiva che l'infortunio era stato denunciato all' e valutato dall'Istituto medesimo CP_1
quale evento cagionato a causa ed in occasione di lavoro, con riconoscimento di inabilità temporanea assoluta per il periodo dal 31.07.2022 all' 11.09.2022 (infortunio n.51993312421), senza, però, riconoscimento di postumi invalidanti e che l'opposizione promossa avverso la valutazione si concludeva con collegiale medica discorde.
2 1.2. Si è costituito l' Controparte_1
contestando il fondamento della domanda della quale ha chiesto il rigetto, sottolineando come gli accertamenti medici obiettivi in atti avessero evidenziato l'assenza di postumi, così come precisato nella relazione del sanitario dr. CP_1 Per_2
1.3. Alla luce della difesa dell' , che non ha contestato la natura infortunistica CP_1 dell'incidente occorso, la causa è stata istruita mediante produzione documentale ed all'esito della espletata CTU, è stata rinviata all'udienza del 25.02.2025 per discussione.
L'udienza di discussione si è svolta nelle forme della trattazione scritta ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c., previa concessione di un termine alle parti per il deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni.
A seguito di decreto di trattazione scritta regolarmente comunicato alle parti, solo parte ricorrente ha depositato note di udienza, insistendo per il rinnovo della CTU.
2. Come sopra esposto, la ricorrente agisce in giudizio per ottenere il riconoscimento di postumi invalidanti nella misura del 10%, quale conseguenza dell'infortunio sul lavoro subito in data 31.07.2022, per il quale l' ha riconosciuto solo il periodo dal 31.07.2022 all' CP_1
11.09.2022 a titolo di inabilità temporanea assoluta, senza alcun postumo invalidante.
Dagli atti di causa risulta che la ricorrente, all'epoca dei fatti dipendente dell'Hotel
Lido di Alba Adriatica, il giorno 31.07.2022 subiva un infortunio mentre era sul posto di lavoro ove, in seguito alla presenza di grasso, uscendo da una cella frigorifera, cadeva rovinosamente a terra (la dinamica non risulta in contestazione), riportando “contusioni multiple e distorsione caviglia e ginocchio dx. Contusione del ginocchio” e nessun giorno di prognosi, giusto referto del Pronto Soccorso del Nosocomio di Sant'Omero del 01.08.2022.
Successivamente veniva seguita dallo specialista ortopedico dott. che in Persona_1 seguito alla prescritta RM, certificava “Esiti di trauma …. distorsivo ginocchio e caviglia destri con sospetto danno al comparto mediale collaterale capsulare oltre al comparto perone-astragalico Residua instabilità del ginocchio dx antero mediale diretta con tendinopatia a zampa d'oca…”.
In data 13.09.2022 l' comunicava all'assicurata il prospetto della liquidazione delle CP_1 indennità e rimborso spese concernenti la pratica d'infortunio n. 517872848 a titolo di inabilità temporanea assoluta, senza riconoscimento dei postumi invalidanti, giudizio confermato anche in sede di opposizione.
Tanto premesso, in base alla documentazione medica a disposizione (1) Certificato medico-legale rilasciato in data 26/09/2022 dal Dott. per opposizione Persona_3
3 amministrativa;
2) certificato Pronto Soccorso del P.O. Val Vibrata di Sant'Omero (TE) del
01.08.2022; 3) referto Rx del ginocchio desto, Rx del piede destro, Rx della caviglia destra,
Rx della colonna lombosacrale del 01.08.2022; 3) risultanze visita ortopedica del 01.08.2022;
4) certificato rilasciato dal Prof. Dott. in data 01/08/2022 di “sospetta lesione Persona_1 traumatica ginocchio destro e tendine di Achille”.; 5) referto visita ortopedica di controllo effettuata presso il P.O. Val Vibrata di Sant'Omero del 08.08.2022 indicante “….al ginocchio destro dolore sul compartimento mediale, non ballottamento rotuleo, buona la stabilità, ROM possibile fino a 90 gradi;
-alla caviglia destra non edemi, dolore elettivo alla pressione dell'inserzione distale del tendine achilleo, buono il ROM.”; 6) referto RM ginocchio dx effettuato presso Radiosanit – Struttura Sanitaria del 01.09.2022 con diagnosi di “Fenomeni involutivi meniscali con integrità delle superfici articolari. Regolare aspetto dei crociati e collaterali. Rotula in sede, in asse. Modesta condropatia femoro-tibiale mediale. Versamento articolare di lieve entità”.; 7) referto di ElettroneuroMioGrafia rilasciato dal P.O. di
Teramo/U.O.C. Neurologia del 02.09.2022 recante “rilievi elettrofisiologici indicativi di sofferenza neurogena, senza denervazione, nel territorio distale al piede del nervo peroneo profondo destro. Quadro clinico tuttavia indicativo di metatarsalgia di Morton” 8) certificato rilasciato dal Prof. Dott. 05.09.2022 rilevante “artrosinovite post-traumatica Persona_1
ginocchio destro con lassità mediale destra da distrazione del legamento collaterale mediale del ginocchio”; 9) certificato rilasciato dal Prof. Dott. in data 19.09.2022; Persona_1
10) referto RM ginocchio dx effettuata presso Teleradiologia di Grottammare (AP) il
12.12.2024) e dopo aver visitato la perizianda in data 04.11.2024, il nominato CTU dott.
non ha rinvenuto esiti permanenti dall'infortunio del lavoro del Persona_4
31.07.2022.
In particolare, il CTU ha specificato come “l'esame obiettivo e la RN non rilevano lesioni post traumatici evidenti, se non una patologia meniscale di lieve entità, ma non di origine post traumatica e con integrità delle superfici articolari”.
Ritiene il giudicante di doversi conformare al parere espresso dal perito, dal momento che il medesimo appare immune da evidenti errori, vizi logici o tecnici, risulta fondato su esami clinici, diagnostici e strumentali esaurienti ed inoltre è sorretto da adeguata e convincente motivazione.
Le contestazioni mosse dalla parte ricorrente in sede di note di udienza non valgono a scalfire il netto accertamento medico legale compiuto dall'ausiliario il quale, come sopra esposto, sulla base della documentazione disponibile ed all'esito della visita della perizianda, ha concluso nel senso di escludere lesioni post traumatiche evidenti, se non una patologia
4 meniscale, ma di lieve entità, ritenuta, peraltro, di non origine traumatica e comunque con integrità delle superfici articolari. Si ritiene, dunque, che poco rilevino le considerazioni mosse dalla ricorrente, secondo cui la stessa continua ad avvertire dolore al ginocchio destro, ed è tenuta a svolgere attività lavorativa che la costringe a mantenere la posizione eretta, in quanto ciò non esclude che comunque tali problematiche, riscontrate dal CTU solo in caso di extrarotazione ed abduzione estrema, siano state considerate di lieve entità e, quindi, non in grado di determinare una situazione di invalidità permanente con una percentuale indennizzabile.
La domanda avente ad oggetto il riconoscimento di postumi permanenti di grado indennizzabile derivanti dall'infortunio va, pertanto, respinta.
3. Considerata la dichiarazione di esenzione ex articolo 152 disp. att. c.p.c. le spese di lite vanno integralmente compensate.
Per le medesime ragioni, le spese di CTU sono poste definitivamente a carico della parte resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Teramo, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al R.G. n. 836/2024 così provvede:
• Rigetta la domanda;
• Compensa integralmente tra le parti le spese di lite;
• pone definitivamente a carico dell' le spese di C.T.U., liquidate con separato CP_1
decreto.
Teramo, 25.02.2025
Il Giudice
Dott.ssa Daniela Matalucci
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