Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 06/06/2025, n. 1291 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 1291 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata, in funzione di Giudice del Lavoro, dott. Emanuele
Rocco, ha pronunciato, all'esito dello scambio di note scritte entro il termine del
24/3/2025, la seguente sentenza nella causa iscritta al n. 5288/2024 del Ruolo generale a.c. vertente
TRA
, nata a [...] il [...], rapp.ta e difesa Parte_1 dall'Avv. Pasquale Guastafierro, presso il cui studio elett.te domicilia in Boscoreale
(NA) alla Piazza Pace n. 20 ricorrente
E
in persona del Presidente legale rapp.te pro tempore, rapp.to e difeso dall'Avv. CP_1
Stefano Azzano, con il quale elett.te domicilia in Napoli alla Via A. De Gasperi n. 55, presso l'Ufficio Legale CP_1
resistente
Ragioni in fatto e in diritto delle parti e motivi della decisione
La presente controversia ha ad oggetto la domanda della ricorrente, volta a ottenere, sulla base di varie argomentazioni, l'accertamento e la declaratoria dell'insussistenza di qualsiasi obbligo di restituzione della somma di euro 6.448,68, erogata sulla pensione cat. AS n. 04112587 per il periodo da gennaio 2019 a febbraio 2021, somma che, a dire dell' , era stata corrisposta indebitamente e la cui restituzione è CP_2 stata richiesta con il provvedimento di indebito del 24/1/2021.
Parte ricorrente ha chiesto altresì la condanna dell' alla restituzione delle somme CP_1 illegittimamente trattenute.
L si è costituito e ha chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere. CP_1
Ciò detto, va dichiarata cessata la materia del contendere, come concordemente richiesto dai procuratori delle parti, atteso che, come risulta dalla documentazione proveniente dall' e come riconosciuto anche dal difensore della ricorrente, CP_1 successivamente all'instaurazione del giudizio l ha provveduto ad annullare in CP_2
La parte ricorrente, pertanto, ha già ottenuto l'integrale soddisfazione della propria pretesa.
Poiché la restituzione delle somme trattenute è avvenuta solo nel marzo del 2025, quindi dopo il deposito della domanda giudiziale (cfr. modello TE 08 in atti), per il principio della soccombenza virtuale l' deve essere condannato al pagamento CP_1 delle spese processuali, che si liquidano come da dispositivo, con attribuzione al procuratore anticipatario.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da con ricorso del 18/9/2024 nei confronti dell' così provvede: Parte_1 CP_1
a)dichiara cessata la materia del contendere;
b)condanna l' al pagamento delle CP_1 spese processuali, che liquida in complessivi euro 2.697,00,00 dovuti per compenso professionale, oltre IVA e CPA come per legge e e rimborso forfettario nella misura del 15%, con attribuzione.
Così deciso in Torre Annunziata il 6/6/2025
Il Tribunale
Giudice del Lavoro
Dott. Emanuele Rocco