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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 17/12/2025, n. 1112 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 1112 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA
riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati:
Dr.ssa Gabriella Lupoli Presidente (rel./est.)
Dr.ssa Claudia De Santi Giudice
Dr.ssa Giulia Orefice Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al RGC 1826/2024, riservata in decisione ex art. 127 ter cpc in data 12.11.2025, avente ad oggetto: Separazione dei coniugi
T R A
(C.F. , rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 C.F._1
ER CO
Ricorrente
E
(C.F. , rappresentato e difeso dall'Avv. CP_1 C.F._2
NT AM - giusta procura in atti;
Resistente
Nonché
PM – sede
Intervenuto
Conclusioni: come da verbali ed atti di causa
Svolgimento del processo
Con ricorso depositato il 14.12.2024, la ricorrente - premesso di aver contratto matrimonio concordatario con il resistente in data 1.9.1973 e che dall'unione nascevano due figlie entrambe da tempo sposate e con propri nuclei familiari - chiedeva pronunciarsi la separazione personale dei coniugi con addebito al resistente, per i motivi meglio indicati in ricorso, oltre alle statuizioni accessorie riguardo alla regolamentazione dei rapporti
Pag. 1 di 3 economici (mantenimento nella misura di € 600,00 mensili;
restituzione del 50% del saldo di cui al c/c cointestato;
assegnazione al resistente della casa coniugale).
Si costituiva il resistente, il quale aderiva alla domanda principale, contestando tuttavia la ricostruzione attorea, in particolare la richiesta di addebito, negando il riconoscimento di qualsiasi contributo al mantenimento della ricorrente e insistendo nell'assegnazione a sé della casa coniugale e alla ricorrente della casa in Simeri Crichi.
Nelle more della fissata udienza per la comparizione delle parti, i coniugi raggiungevano un accordo, confermavano di non volersi riconciliare, chiedevano la trattazione sostitutiva e, all'udienza ex art. 127 ter cpc dell'11.11.2025, la causa, previa trasformazione del rito, veniva trattenuta in decisione senza termini con riserva di riferire al Collegio.
Motivi della decisione
Nel merito
Alla stregua delle risultanze in atti ritiene il Collegio che la domanda di separazione è fondata e va, pertanto, accolta.
Emerge invero fra i coniugi l'insorgenza di insanabili contrasti, di una situazione di conflittualità ormai risalente e la risoluzione di ogni forma di comunione materiale e spirituale, con ciò integrando le condizioni per pronunziare la richiesta separazione.
La separazione va pronunciata ai sensi dell'art. 151 co 1 c.c. in quanto la domanda di addebito deve intendersi rinunciata al momento del raggiunto accordo tra i coniugi.
I coniugi hanno poi concordato le condizioni della loro separazione nei termini che di seguito pedissequamente si riportano:
“1. I coniugi vivranno separati con l'obbligo di reciproco rispetto.
2. La casa coniugale, sita in Vibo Valentia, Via E. Calenda, 20, resterà assegnata al signor
, unitamente ai due garage ubicati in Vibo Valentia alla Via Candela al CP_1 civico 30 e alla via Sacra Famiglia al civico 6 alle cui spese di gestione e mantenimento provvederà l'assegnatario;
3. La signora continuerà ad abitare nella casa di sua esclusiva Parte_1 proprietà sita in Simeri Crichi (CZ) alla Via Citriniti n.54 con annesso garage;
4. Il garage sito Vibo Valentia alla Via E. Candela n. 40 (e ) resterà assegnato alla CP_2
IGra che provvederà alle relative spese di gestione e Parte_1 mantenimento;
5. Il sig verserà mensilmente alla signor a titolo CP_1 Parte_1 di mantenimento, la somma mensile di € 450,00 (quattrocentocinquanta/00) rivalutato annualmente secondo l'indice ISTAT. Tale somma sarà versata mediante bonifico bancario, utilizzando all'uopo il seguente IBAN: [...], intestato alla sig.r Parte_1
Pag. 2 di 3
6. L'autovettura Fiat Panda tg VV001258 di proprietà del IG , ma in CP_1 uso alla coniuge, per la quale la signor provvederà nei termini di Parte_1 legge al relativo passaggio di proprietà;
7. I coniugi dichiarano che con il presente accordo di separazione hanno provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza economica e pertanto dichiarano che, ad eccezione di quanto previsto sopra, non hanno nulla a pretendere l'uno dall'altro.
8. I coniugi rinunciano e dichiarano di abbandonare reciprocamente tutte le altre domande rassegnate nei rispettivi atti, e di non volersi riconciliare”.
Non apparendo tali accordi in contrasto con norme imperative, il Tribunale ritiene di poterli porre a base della pronuncia.
Avuto riguardo alla natura della controversia ed all'esito della stessa, ricorrono giustificati motivi per compensare integralmente le spese del giudizio tra le parti.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vibo Valentia, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
A. Pronuncia ai sensi dell'art. 151 co 1° c.c. la separazione personale dei coniugi e – smg – con le condizioni concordate e Parte_1 CP_1 riportate in parte motiva;
B. Ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della
Cancelleria, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del
Comune di Simeri Crichi (CZ) per l'annotazione di cui all'art. 69 D.P.R. 3.11.2000
n. 396 (Ord. dello Stato Civile) (R.A.M. Anno 1973, Parte II, Serie A, Atto n. 11);
C. Spese compensate.
Così deciso nella C.C. da remoto del 19.11.2025
La Presidente
Dr.ssa Gabriella Lupoli
Pag. 3 di 3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA
riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati:
Dr.ssa Gabriella Lupoli Presidente (rel./est.)
Dr.ssa Claudia De Santi Giudice
Dr.ssa Giulia Orefice Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al RGC 1826/2024, riservata in decisione ex art. 127 ter cpc in data 12.11.2025, avente ad oggetto: Separazione dei coniugi
T R A
(C.F. , rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 C.F._1
ER CO
Ricorrente
E
(C.F. , rappresentato e difeso dall'Avv. CP_1 C.F._2
NT AM - giusta procura in atti;
Resistente
Nonché
PM – sede
Intervenuto
Conclusioni: come da verbali ed atti di causa
Svolgimento del processo
Con ricorso depositato il 14.12.2024, la ricorrente - premesso di aver contratto matrimonio concordatario con il resistente in data 1.9.1973 e che dall'unione nascevano due figlie entrambe da tempo sposate e con propri nuclei familiari - chiedeva pronunciarsi la separazione personale dei coniugi con addebito al resistente, per i motivi meglio indicati in ricorso, oltre alle statuizioni accessorie riguardo alla regolamentazione dei rapporti
Pag. 1 di 3 economici (mantenimento nella misura di € 600,00 mensili;
restituzione del 50% del saldo di cui al c/c cointestato;
assegnazione al resistente della casa coniugale).
Si costituiva il resistente, il quale aderiva alla domanda principale, contestando tuttavia la ricostruzione attorea, in particolare la richiesta di addebito, negando il riconoscimento di qualsiasi contributo al mantenimento della ricorrente e insistendo nell'assegnazione a sé della casa coniugale e alla ricorrente della casa in Simeri Crichi.
Nelle more della fissata udienza per la comparizione delle parti, i coniugi raggiungevano un accordo, confermavano di non volersi riconciliare, chiedevano la trattazione sostitutiva e, all'udienza ex art. 127 ter cpc dell'11.11.2025, la causa, previa trasformazione del rito, veniva trattenuta in decisione senza termini con riserva di riferire al Collegio.
Motivi della decisione
Nel merito
Alla stregua delle risultanze in atti ritiene il Collegio che la domanda di separazione è fondata e va, pertanto, accolta.
Emerge invero fra i coniugi l'insorgenza di insanabili contrasti, di una situazione di conflittualità ormai risalente e la risoluzione di ogni forma di comunione materiale e spirituale, con ciò integrando le condizioni per pronunziare la richiesta separazione.
La separazione va pronunciata ai sensi dell'art. 151 co 1 c.c. in quanto la domanda di addebito deve intendersi rinunciata al momento del raggiunto accordo tra i coniugi.
I coniugi hanno poi concordato le condizioni della loro separazione nei termini che di seguito pedissequamente si riportano:
“1. I coniugi vivranno separati con l'obbligo di reciproco rispetto.
2. La casa coniugale, sita in Vibo Valentia, Via E. Calenda, 20, resterà assegnata al signor
, unitamente ai due garage ubicati in Vibo Valentia alla Via Candela al CP_1 civico 30 e alla via Sacra Famiglia al civico 6 alle cui spese di gestione e mantenimento provvederà l'assegnatario;
3. La signora continuerà ad abitare nella casa di sua esclusiva Parte_1 proprietà sita in Simeri Crichi (CZ) alla Via Citriniti n.54 con annesso garage;
4. Il garage sito Vibo Valentia alla Via E. Candela n. 40 (e ) resterà assegnato alla CP_2
IGra che provvederà alle relative spese di gestione e Parte_1 mantenimento;
5. Il sig verserà mensilmente alla signor a titolo CP_1 Parte_1 di mantenimento, la somma mensile di € 450,00 (quattrocentocinquanta/00) rivalutato annualmente secondo l'indice ISTAT. Tale somma sarà versata mediante bonifico bancario, utilizzando all'uopo il seguente IBAN: [...], intestato alla sig.r Parte_1
Pag. 2 di 3
6. L'autovettura Fiat Panda tg VV001258 di proprietà del IG , ma in CP_1 uso alla coniuge, per la quale la signor provvederà nei termini di Parte_1 legge al relativo passaggio di proprietà;
7. I coniugi dichiarano che con il presente accordo di separazione hanno provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza economica e pertanto dichiarano che, ad eccezione di quanto previsto sopra, non hanno nulla a pretendere l'uno dall'altro.
8. I coniugi rinunciano e dichiarano di abbandonare reciprocamente tutte le altre domande rassegnate nei rispettivi atti, e di non volersi riconciliare”.
Non apparendo tali accordi in contrasto con norme imperative, il Tribunale ritiene di poterli porre a base della pronuncia.
Avuto riguardo alla natura della controversia ed all'esito della stessa, ricorrono giustificati motivi per compensare integralmente le spese del giudizio tra le parti.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vibo Valentia, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
A. Pronuncia ai sensi dell'art. 151 co 1° c.c. la separazione personale dei coniugi e – smg – con le condizioni concordate e Parte_1 CP_1 riportate in parte motiva;
B. Ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della
Cancelleria, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del
Comune di Simeri Crichi (CZ) per l'annotazione di cui all'art. 69 D.P.R. 3.11.2000
n. 396 (Ord. dello Stato Civile) (R.A.M. Anno 1973, Parte II, Serie A, Atto n. 11);
C. Spese compensate.
Così deciso nella C.C. da remoto del 19.11.2025
La Presidente
Dr.ssa Gabriella Lupoli
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