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Sentenza 18 luglio 2025
Sentenza 18 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 18/07/2025, n. 1893 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 1893 |
| Data del deposito : | 18 luglio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI GENOVA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
- Sezione II Civile-
Il Giudice del Tribunale di Genova, in funzione di Giudice Unico, in persona della Dott.ssa Patrizia Bonsignore, all'udienza di trattazione scritta del 19 giugno 2025, preso atto della precisazione delle conclusioni così come formulate dalla parte attrice, viste le note scritte finali, ha pronunciato, ex art. 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritte al n. 9441/2023 R.G.
promossa da
, codice fiscale , nata a [...], il [...], residente Parte_1 CodiceFiscale_1 in Genova, Piazza Palermo 9/4, ai fini del presente procedimento elettivamente domiciliata in Genova, Via
Nizza 1, presso la persona e nello Studio dell'avv. Davide De Bartolo (codice fiscale: - C.F._2 che la rappresenta e difende (con poteri disgiunti) insieme all'avv. Chiara Arcangeli
ATTRICE
contro
- codice fiscale: , corrente in Via Controparte_1 P.IVA_1
Giacomo Matteotti, 45, 16029 Torriglia (GE)
CONVENUTA CONTUMACE Conclusioni:
Per parte attrice:
«Voglia l'adito Tribunale, contrariis reiectis, dichiarare tenuta e per l'effetto condannare
[...] al risarcimento del danno (biologico, morale e per spese mediche Controparte_1 sostenute, incluse quelle di CTP, oltre interessi e rivalutazione) occorso alla sig.ra per le causali Parte_1 di cui in premessa, nella misura di EUR 42.610,23 o nella diversa misura meglio vista e ritenuta conforme a giustizia, quale emersa in corso di causa.
Con condanna della parte convenuta al risarcimento ex art. 96 cod. proc. civ., comma 3.
Con vittoria delle spese e compensi di lite, inclusa la maggiorazione di cui all'art. 4 comma 1-bis del D.M.
55/2014».
In fatto e in diritto
Parte attrice, , evocava in giudizio la convenuta assumendo che in data 1/8/22 si trovava Parte_1 all'interno della di allorquando inciampava nella pedana di una bilancia pesapersone posta CP_1 CP_1 all'interno della detta . CP_1
Evidenziava in particolare che:
- la pedana della bilancia pesapersone era di colore nero opaco su pavimento grigio, priva di alcuna segnalazione della sua presenza, in un ambiente non certo fortemente illuminato, anche per la presenza di alte scaffalature, cartellonistica ed espositori (cfr. foto sub doc. 1);
-la pedana era posta in prossimità del varco d'ingresso di detto esercizio commerciale, immediatamente a lato della porta, e come tale seminascosta a chi entri (o quantomeno non immediatamente percepibile: se lo fosse, con ogni evidenza ostruirebbe il passaggio all'ingresso: cfr. ancora doc. 1);
- chi entra, in ogni caso, tipicamente focalizza la sua attenzione al bancone ove si trova il personale esercente, per chiedere informazioni o vedere se sia il proprio turno di essere servito;
- nell'agosto 2022 si era ancora in emergenza Covid, tanto che raccomandava ai suoi associati di CP_2 prescrivere agli avventori l'osservanza delle disposizioni per il distanziamento fisico, di indossare la mascherina e igienizzarsi le mani (doc. 6), a maggior ragione per quelle farmacie (quale appunto la farmacia di cui qui trattasi: cfr. doc. 7) in cui si facevano tamponi rapidi, e quindi vi era maggior rischio di incrociare persone positive;
- chi entra in una farmacia è comunque tipicamente preoccupato per (o quantomeno concentrato su) le proprie condizioni di salute o quelle dei propri cari, e quindi meno attento agli arredi del locale;
- lo era a maggior ragione in quel periodo, in cui doveva anche esercitare la massima cautela anticontagio
(preoccuparsi di igienizzarsi le mani, di seguire le indicazioni del personale per essere indirizzato all'interno, di distanziarsi da - e non incrociarsi con - gli altri avventori),
- le farmacie sono luoghi in cui tipicamente entrano persone anziane come l'attrice (ottantaduenne all'epoca del sinistro) e quindi presumibilmente con vista non acuta, sensi non prontissimi, malferme e con mobilità ridotta;
- la sig.ra porta gli occhiali da vista, e la mascherina notoriamente fa appannare gli occhiali;
Pt_1
- la sig.ra non conosceva bene quella farmacia, non essendo cliente abituale della stessa. Pt_1 Lamentava, pertanto, la caratteristica intrinsecamente pericolosa di quella pedana (di per sé poco visibile, non segnalata, collocata in un luogo in cui i clienti evidentemente rivolgono la propria attenzione al bancone e al compimento delle operazioni di acquisto), rilevando come le condizioni particolari del tipo di esercizio commerciale, la situazione contingente del rischio contagio con le sue problematiche, ben potesse giustificare il fatto che in quel momento l'attrice non si fosse avveduta dell'ostacolo posto immediatamente nei pressi dei propri piedi.
Parte convenuta, nonostante la regolarità della notifica, non si costituiva e ne veniva, conseguentemente, dichiarata la contumacia (vedi provvedimento dell'8.1.2024).
Il processo proseguiva con l'assunzione delle prove orali come ammesse con ordinanza resa all'udienza del
5 marzo 2024 e 17 aprile 2024 nonché con il licenziamento di CTU medico legale affidata alla dott.ssa Per_1 all'esito della quale il Giudice rinviava per la precisazione delle conclusioni ex art. 281 sexies c.p.c.
[...] nelle forme della trattazione scritta.
***
Ciò premesso si ricorda che secondo l'insegnamento della Suprema Corte “la responsabilità del custode, di cui all'art. 2051 c.c., ha natura oggettiva e presuppone non la colpa del custode, ma la mera esistenza di un nesso causale tra la cosa e il danno, la cui prova è fornita dal danneggiato mediante la dimostrazione delle condizioni potenzialmente lesive possedute dalla cosa, da valutarsi alla stregua della normale utilizzazione di essa;
la responsabilità è perciò esclusa solo dalla prova del fortuito, nel quale può rientrare anche la condotta della stessa vittima, ma nella valutazione dell'apporto causale da quest'ultima fornito alla produzione dell'evento, il giudice deve tenere conto della natura della cosa e delle modalità che in concreto e normalmente ne caratterizzano la fruizione” (cfr. Cass. n. 7125 del 2013) e ancora “l'art. 2051 c.c. non richiede necessariamente che la cosa sia suscettibile di produrre danni per sua natura, cioè per il suo intrinseco potere, in quanto, anche in relazione alle cose prive di dinamismo proprio, sussiste il dovere di controllo e di custodia, allorquando il fortuito o il fatto dell'uomo possono prevedibilmente intervenire come causa e come concausa nel processo obiettivo di produzione dell'evento dannoso, esercitando lo sviluppo di un agente, di un carattere che conferiscono l'idoneità al nocumento…” (cfr. Cass. n. 10277 del 1990).
Ciò posto, ritiene questo Giudice che nel caso di specie, all'esito dell'istruttoria, sia emersa prova in ordine alla sussistenza del nesso di causalità tra la potenzialità lesiva della cosa ed il sinistro verificatosi.
Al riguardo va infatti evidenziato che dalla prova testimoniale è emersa la conferma delle deduzioni dell'attrice in base alle quali la stessa, mentre si trovava all'interno della farmacia, inciampava nella pedana di una bilancia pesapersone posta in prossimità del varco d'ingresso di detto esercizio commerciale, immediatamente a lato della porta.
Sul punto giova evidenziare che il teste sebbene non avesse assistito direttamente al sinistro, così Tes_1 aveva modo di riferire: “
«Sono sceso di corsa e l'ho trovata distesa per terra all'interno della farmacia e due o tre persone che si trovavano lì dentro mi hanno tutte riferito che mia moglie si era inciampata nella pedana di una bilancia che era messa, tra l'altro, in un posto che era veramente una trappola. Presa visione della foto di cui al doc. 1 confermo che all'epoca del sinistro la situazione dei luoghi era quella, con la pedana sulla destra rispetto all'entrata e preciso che mia moglie al mio arrivo era sdraiata a fianco alla bilancia nei pressi nella porta di ingresso […] ADR Avv. Al momento del mio arrivo all'interno della farmacia c'era poca luce. Il sinistro si è verificato intorno alle ore 11/12 del mattino e fuori c'era il sole ma appena entravi in farmacia c'era molto buio, era un po' come entrare in autostrada in galleria quando si forma un cono d'ombra».
Sul punto pare opportuno richiamare la pronuncia della Corte di Cassazione n. 2595/2023 che - proprio nel confermare una sentenza della Corte di Appello di Genova secondo la quale il fatto illecito ascritto alla convenuta ex art. 2051 c.c., quale custode delle cose che avevano cagionato il danno, ben poteva ritenersi provato, pur in assenza di testimoni oculari – nel caso specifico, rilevava come in appello fosse stato ritenuto provato il fatto dannoso sulla base di un ragionamento inferenziale fondato sulle dichiarazioni rese dai testimoni ed in particolare su quelle rese dal testimone che, veduta la signora dopo l'incidente con il ghiaccio in testa, si era reso conto che essa era stata colpita dai calcinacci verosimilmente staccatisi dal balcone della signora convenuta, e l'aveva personalmente accompagnata all'ospedale. Nell'ambito di tale ricostruzione, proseguiva la Suprema Corte, “assume rilievo decisivo la circostanza che la signora sia stata vista nell'immediatezza del trauma subito” ricollegabile con verosimiglianza al distacco dal balcone del materiale.
Tale pronuncia appare assolutamente assimilabile all'evento di cui è la presente causa, dove il marito dell'attrice, accorso nell'immediatezza, vedeva la moglie distesa per terra nei pressi proprio della bilancia in questione, riferendo altresì della conferma della caduta come causata dalla bilancia in questione ad opera di persone presenti all'interno della farmacia, precisando ulteriormente, come la stessa bilancia fosse poco visibile in ragione del “cono d'ombra” formatosi all'ingresso dell'esercizio commerciale.
A ciò si aggiunga che il convenuto ha confermato la veridicità di dette circostanze con la mancata risposta all'interrogatorio formale non presenziando all'udienza del 28 maggio 2025, fissata proprio per tale incombente, con ogni conseguenza a'sensi dell'art. 232 c.p.c.
Da quanto sopra, dal punto di vista della ricostruzione dei fatti, ritiene questo Giudice che possa essere confermata l'effettiva verificazione del sinistro per cui è causa secondo le modalità descritte nell'atto introduttivo del presente giudizio,
Così ricostruiti i fatti, occorre ora dare loro una configurazione giuridica.
Orbene, ritiene questo Giudice di condividere l'applicazione nella specie della fonte di responsabilità invocata in via principale dalla difesa attorea fin dall'atto introduttivo nei confronti dell'odierna parte convenuta e cioè quella fondata sull'ipotesi di cui all'art. 2051 c.c..
In effetti, ritiene questo Giudice che sia agevolmente individuabile, alla luce delle emergenze istruttorie sopra ricordate, in capo alla convenuta il soggetto-“custode” dell'esercizio commerciale all'interno del CP_1 quale si è verificata la caduta, nonché custode della bilancia sulla quale l'attrice si è inciampata e che pertanto sussista la responsabilità della stessa in virtù dell'ipotesi responsabilitaria ex art. 2051 c.c. applicabile alla specie.
Non si tratta, quindi, di verificare nel caso in esame la sussistenza ex art. 2043 c.c. di una c.d. insidia o trabocchetto, con i relativi presupposti della oggettiva non visibilità e della soggettiva non prevedibilità ed evitabilità, bensì la sussistenza o meno del caso fortuito, unica ipotesi che giustificherebbe l'esenzione da responsabilità della odierna parte convenuta.
Va infine ricordato in punto di diritto che è opinione comune, in dottrina ed in giurisprudenza, che il caso fortuito debba essere inteso in senso ampio, comprensivo del fatto del terzo e del fatto dello stesso danneggiato: per ottenere l'esonero dalla responsabilità al custode è tuttavia richiesta la prova che il fatto del terzo o del danneggiato abbia i requisiti dell'autonomia, della eccezionalità, dell'imprevedibilità, della inevitabilità, quindi della idoneità a produrre l'evento, escludendo fattori casuali concorrenti, dimostrazione che, non essendosi la convenuta costituita, non è stata fornita.
Passando ad esaminare il quantum dell'odierna pretesa e in particolare per ciò che attiene al criterio di liquidazione della componente fondamentale di tale danno non patrimoniale, vale a dire del danno biologico, si rinvia in primo luogo sempre alla decisione di questa stessa II Sezione Civile n. 2270 del 28.9.98 resa nella causa contro (rg 3008/92), nella quale il Tribunale ha abbandonato il Parte_2 CP_3 metodo di calcolo legato al triplo della pensione sociale, adottando piuttosto il sistema del “punto tabellare” del Tribunale di Milano: argomentazioni tutte da intendersi qui integralmente richiamate.
Passando allo specifico esame del caso in decisione, si osserva che va tenuto conto della relazione del C.T.U.- adeguatamente argomentata e persuasiva e meritevole di essere posta alla base della presente decisione in punto quantum - che ha accertato a carico di parte attrice un'invalidità permanente del 12% in capo all'attrice ed una inabilità totale di giorni 3, parziale di giorni 30 al 75%, e ancora parziale di giorni 20 al 50%
e ulteriori giorni 20 al 25% avendo parte attrice riportato una frattura pluriframmentaria scomposta epifisi prossimale omero sinistro trattata con riduzione e successiva apposizione di tutore di spalla. La misura, pertanto, del risarcimento spettante per il danno non patrimoniale subito - nelle sue componenti di pregiudizio che appare opportuno tenere distinte, anche se con valenza meramente descrittiva (v. Cass.
SS.UU del 2008 citata), si determina sulla base del calcolo che segue in applicazione delle Tabelle di Milano anno 2024:
Tabella di riferimento: Tribunale di Milano 2024
Età del danneggiato alla data del sinistro 82 anni
Percentuale di invalidità permanente 12%
Punto danno biologico € 2.851,87
Incremento per sofferenza soggettiva (+ 28%) € 798,52
Punto danno non patrimoniale € 3.650,39
Punto base I.T.T. € 115,00
Giorni di invalidità temporanea totale 3
Giorni di invalidità temporanea parziale al 75% 30
Giorni di invalidità temporanea parziale al 50% 20
Giorni di invalidità temporanea parziale al 25% 20
Danno biologico risarcibile € 20.362,00
Danno non patrimoniale risarcibile € 26.064,00
Con personalizzazione massima (max 47% del danno biologico) € 35.634,00
Invalidità temporanea totale € 345,00
Invalidità temporanea parziale al 75% € 2.587,50
Invalidità temporanea parziale al 50% € 1.150,00
Invalidità temporanea parziale al 25% € 575,00 Totale danno biologico temporaneo € 4.657,50
Spese mediche € 1.830,73
Altre spese € 488,00
Totale generale: € 33.040,23
Totale con personalizzazione massima € 42.610,23
Spetta pertanto a parte attrice a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale così come calcolato la complessiva somma di Euro 33.040,23, già comprensiva altresì delle spese mediche ritenute congrue dal CTU.
Riguardo alle singole voci riconosciute è poi da precisare che il danno morale risulta già contenuto nella valutazione del danno da inabilità temporanea calcolato in base alla media liquidabile per i giorni di inabilità.
Non si ritiene di liquidare alcunché a titolo di danno personalizzato non avendo parte attrice allegato, dedotto né dimostrato qualsivoglia incidenza delle lesioni sulle abituali attività non lavorative della danneggiata.
Riguardo poi agli accessori sulle somme risarcitorie riconosciute è dovuta, conformemente ai principi generali sui debiti di valore, la rivalutazione monetaria maturata dalla data dell'evento, fino all'odierna liquidazione, da calcolarsi applicando gli indici ISTAT del costo della vita. Per il calcolo degli interessi compensativi, occorre applicare il criterio messo a punto nella nota sentenza della Corte di Cassazione a Sezione Unite 17.2.1995 n.
1712, secondo il quale gli interessi sui debiti di valore vanno calcolati sulla somma corrispondente al valore della somma al momento dell'illecito, via via rivalutata anno per anno sulla base dei noti indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati. In applicazione di tale criterio, al fine del calcolo degli interessi, la somma capitale come sopra determinata deve essere previamente devalutata dall'1/1/2024
(avendo fatto applicazione delle Tabelle di Milano 2024) alla data del fatto e, quindi, progressivamente rivalutata anno per anno fino alla data odierna con gli interessi al tasso legale.
Spettano infine a parte attrice gli ulteriori interessi legali (di natura corrispettiva) su tutte le somme liquidate, per tutti i titoli di danno sopra esaminati, e sulle relative rivalutazioni monetarie, dalla data della presente sentenza al pagamento.
Le spese di lite e di CTU seguono la soccombenza e vanno poste a carico di parte convenuta.
La presente sentenza va dichiarata provvisoriamente esecutiva (art. 282 C.P.C.).
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, dichiara la convenuta in Controparte_1 persona del Suo legale rappresentante pro tempore, responsabile dell'evento occorso all'attrice in data
1.8.2022, e conseguentemente CONDANNA il predetto soggetto convenuto a corrispondere a parte attrice:
- la somma di Euro 33.040,23 a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale (comprensivo delle spese mediche sostenute) oltre interessi e rivalutazione, secondo le direttive meglio esplicitate nella parte motiva della presente sentenza;
- gli interessi legali corrispettivi sulle precedenti somme dalla data odierna fino all'effettivo saldo. Condanna la parte convenuta in persona del Suo Controparte_1 rappresentante legale pro tempore, a rimborsare a parte attrice le spese di lite che liquida ex D.M. n. 147 del
2022, in € 237,00 per spese di contributo unificato;
€ 5.331,20 (già applicata la diminuzione del 30% ex art. 19 stante la contumacia della parte convenuta e la non complessità dell'istruttoria svolta) per assistenza di difesa e 15% spese a forfait, oltre IVA e CPA come per legge, con compensazione della restante parte.
Pone le spese di consulenza tecnica di ufficio definitivamente a carico di parte convenuta
Dichiara la sentenza, depositata telematicamente, provvisoriamente esecutiva.
Genova, 18-07-2025
Il Giudice
dott.ssa Patrizia Bonsignore