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Sentenza 7 ottobre 2025
Sentenza 7 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 07/10/2025, n. 817 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 817 |
| Data del deposito : | 7 ottobre 2025 |
Testo completo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI POTENZA
Sezione Civile – Giudice del Lavoro
Il Tribunale di Potenza, in funzione di giudice del lavoro, in persona della dott.ssa BA De Bonis, all'udienza del 07 ottobre 2025, ha depositato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2332/2024 R.G. e vertente
fra
, nato a [...] il [...] (C.F.: Parte_1
), rappresentato e difeso dall'avv. Ascanio Maria di Chio C.F._1 ed elettivamente domiciliato presso il di lui studio, in Melfi, al viale Gabriele
d'Annunzio n. 13, giusta mandato in atti;
- RICORRENTE -
e
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso CP_1 dall'avv. Marina Savastano, giusta procura generale ad lites, a mezzo del notaio in Fiumicino, come in atti;
Persona_1
-RESISTENTE-
OGGETTO: riconoscimento del congedo per cure ex art. 7 D.lgs. n. 119/2011 e relative agevolazioni lavorative.
1 FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso, depositato il 29.07.2024 e ritualmente notificato, la parte indicata in epigrafe, sulla base delle argomentazioni che qui si abbiano per integralmente riportate e trascritte, ha adito il giudice del lavoro ed ha domandato di accertare e dichiarare che il ricorrente è soggetto con riduzione della capacità lavorativa superiore al cinquanta per cento a causa delle patologie da cui è affetto e conseguentemente accertare e dichiarare il diritto del ricorrente al congedo per cure ex art.7 D.lgs. n. 119/2011 (da fruire ogni anno anche in maniera frazionata per un periodo non superiore a trenta giorni) sin dall'epoca della domanda amministrativa o da quella diversa che eventualmente sarà accertata nel corso del giudizio;
con vittoria di spese e competenze relative al presente giudizio da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Si è costituito l' in persona del legale rappresentante p.t., ed ha CP_1 domandato di dichiarare inammissibile il ricorso e comunque rigettarlo nel merito per tutti i motivi innanzi esposti, con vittoria di spese.
La causa è stata istruita mediante C.T.U. e, in data 07 ottobre 2025, verificato il deposito delle note di trattazione scritta, questo giudice, all'esito della camera di consiglio, ritenuta la causa matura per la decisione, ha depositato la presente sentenza, contenente il dispositivo e la contestuale esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
2. Il ricorso non merita accoglimento.
Parte ricorrente, con il presente giudizio, domanda il riconoscimento della riduzione della capacità lavorativa superiore al cinquanta per cento a causa delle patologie da cui è affetto e conseguentemente rivendica il diritto al congedo per cure ex art. 7 D.lgs. n. 119/2011.
A fronte dei motivi dedotti, è stata disposta la C.T.U., conferendo il relativo incarico alla dott.ssa . Persona_2
2 Il Consulente Tecnico, con valutazione esaustiva che il Giudice ritiene di condividere e porre a base della decisione, anche perché resa all'esito dell'esame obiettivo e corroborata da documentazione specialistica in atti, ha negato la sussistenza del requisito sanitario legittimante il riconoscimento del beneficio rivendicato, concludendo, anche dopo l'esame della certificazione medica prodotta nel corso del giudizio, che: “… la percentuale invalidante in modo permanente la capacità lavorativa è del 50% (calcolata in eccesso), con proposta decorrenza 25 03 24 (data domanda). Non si può ritenere in capo al sig. una percentuale di invalidità con riduzione della capacità Parte_1 lavorativa superiore al cinquanta per cento come prescritto dal
D.Lgs.119/2011”.
Per le ragioni esposte, consegue il rigetto del ricorso.
3. Le spese di lite sono irripetibili, ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c.
Le spese di C.T.U., già liquidate con separato provvedimento, vanno poste in via definitiva a carico dell' CP_1
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da
, con ricorso depositato il 29.07.2024, ogni altra domanda, Parte_1 eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. rigetta il ricorso;
2. dichiara irripetibili le spese di lite;
3. spese di CTU, liquidate come da separato decreto, a carico di in CP_1 via definitiva.
Potenza, 07 ottobre 2025.
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa BA De Bonis
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