Cass. pen., sez. III, sentenza 06/11/2019, n. 14212
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Sentenza 6 novembre 2019

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In tema di disciplina del sistema radiotelevisivo, l'art. 20, comma 4, legge 6 agosto 1990, n. 223, laddove prevede l'obbligo di conservare per tre mesi la registrazione dei programmi diffusi da emittenti locali, non ha introdotto alcun limite o particolari forme per l'accertamento di reati consumati in occasione di tali trasmissioni per i quali continuano ad applicarsi le regole generali. (Fattispecie relativa all'accertamento del reato di riproduzione di opere altrui tutelate dal diritto d'autore, previsto dall'art.171, comma 1, lett.b, legge 22 aprile 1941, n.633).

La nomina di due difensori della parte civile, in violazione della previsione di cui all'art.100 cod.proc.pen., non determina alcuna nullità, ma la mera inefficacia della nomina del secondo difensore.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 06/11/2019, n. 14212
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 14212
    Data del deposito : 6 novembre 2019

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