Sentenza 6 novembre 2019
Massime • 2
In tema di disciplina del sistema radiotelevisivo, l'art. 20, comma 4, legge 6 agosto 1990, n. 223, laddove prevede l'obbligo di conservare per tre mesi la registrazione dei programmi diffusi da emittenti locali, non ha introdotto alcun limite o particolari forme per l'accertamento di reati consumati in occasione di tali trasmissioni per i quali continuano ad applicarsi le regole generali. (Fattispecie relativa all'accertamento del reato di riproduzione di opere altrui tutelate dal diritto d'autore, previsto dall'art.171, comma 1, lett.b, legge 22 aprile 1941, n.633).
La nomina di due difensori della parte civile, in violazione della previsione di cui all'art.100 cod.proc.pen., non determina alcuna nullità, ma la mera inefficacia della nomina del secondo difensore.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 06/11/2019, n. 14212 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14212 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2019 |
Testo completo
листного REPUBBLICA ITALIANA 14212-20 In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE PENALE Composta da Sent. n. sez. 7672 Luca Ramacci Presidente - -UP 6/11/2019 Gastone Andreazza Giovanni Liberati R.G.N. 25042/2019 - Relatore - Gianni Filippo Reynaud Enrico Mengoni ha pronunciato la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da AR CH, nato a [...] il [...] IM NE, nata a [...] il [...] avverso la sentenza del 20/2/2019 della Corte d'appello di Palermo visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;
udita la relazione svolta dal Consigliere Giovanni Liberati;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Roberta Barberini, che ha concluso chiedendo di dichiarare l'inammissibilità del ricorso;
udita per la parte civile S.I.A.E. l'avv. Maria Giuseppina Piera Saija, che ha concluso chiedendo di dichiarare inammissibili e comunque infondati i ricorsi proposti dagli imputati, confermando la condanna, anche agli effetti civili, con ogni pronuncia consequenziale in ordine alle spese del presente grado di giudizio, che potranno essere liquidate come da notula ovvero in via equitativa. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 20 febbraio 2019 la Corte d'appello di Palermo, provvedendo sulle impugnazioni proposte dagli imputati CH AR e NE IM, nei confronti della sentenza del 23 maggio 2018 del Tribunale di Marsala, con la quale gli stessi erano stati condannati alla pena di 1.500,00 euro di multa e al risarcimento dei danni in favore della S.I.A.E. costituita parte civile, in relazione ai reati di cui agli artt. 81 cpv. e 110 cod. pen. e 171, comma 1, lett. b), I. n. 633 del 1941 (per avere, quali amministratori della Cooperativa Onda Blu, titolare della emittente televisiva Sicilia Uno, riprodotto o, comunque, diffuso, tra il 31/1/2011 e il 5/2/2011, opere altrui tutelate dal diritto d'autore; capo A della rubrica) e 81 cpv. e 110 cod. pen. e 171, comma 1, lett. b), I. n. 633 del 1941 (per avere, quali amministratori della Cooperativa Onda Blu, titolare della emittente televisiva Sicilia Uno, riprodotto o, comunque, diffuso, tra il 3 e il 17 ottobre 2012, opere altrui tutelate dal diritto d'autore; capo B della rubrica), ha assolto AR dal reato di cui al capo a) per non aver commesso il fatto e ha dichiarato non doversi procedere nei confronti della IM per il medesimo reato per essere lo stesso estinto per prescrizione, ha ridotto la pena per il residuo reato di cui al capo b) a 1.000,00 euro di multa e la provvisionale assegnata alla parte civile a euro 1.500,00, confermando nel resto la sentenza impugnata e condannando gli imputati alla rifusione alla parte civile delle spese processuali dalla stessa sostenute nel giudizio di appello.
2. Avverso tale sentenza NE IM ha proposto ricorso per cassazione, affidandolo a sei motivi.
2.1. In primo luogo, ha lamentato, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) et e), cod. proc. pen., l'errata applicazione degli artt. 546, comma 1, e 605, comma 1, cod. proc. pen. e la mancanza della motivazione, priva di specifica risposta ai rilievi sollevati con l'atto d'appello, in particolare riguardo alla eccezione di inutilizzabilità delle registrazioni dei programmi e sulla incertezza della prova della riconducibilità alla emittente Onda Blu delle opere protette dal diritto d'autore indicate e descritte dal tecnico della S.I.A.E. ed elencate nella motivazione della sentenza impugnata, e anche alla effettività dei propri poteri di gestione, desunti esclusivamente dalla carica ricoperta.
2.2. In secondo luogo, ha lamentato, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) et e), l'errata applicazione dell'art. 234 cod. proc. pen. e un ulteriore vizio della motivazione, con riferimento alla esclusione della inutilizzabilità delle registrazioni dei programmi trasmessi dalla emittente Onda Blu, anch'essa non adeguatamente giustificata dalla Corte d'appello nel disattendere lo specifico motivo di impugnazione formulato al riguardo. 2 2.3. Con un terzo motivo ha denunciato, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) et e), cod. proc. pen., l'errata applicazione dell'art. 20 I. n. 223 del 1990 e ulteriore vizio della motivazione, con riferimento alla interpretazione dell'obbligo previsto da tale disposizione di conservare le registrazioni dei programmi trasmessi per i tre mesi successivi, trattandosi di obbligo posto a carico delle emittenti televisive allo scopo di consentire la riferibilità a esse della programmazione (tanto che in applicazione di tale norma l'Autorità per il Garante nelle Comunicazioni impone alle emittenti di riportare il logo o marchio della emittente medesima, nonché data e ora di diffusione del programma registrato, e di consegnare le registrazioni ai comitati regionali per le comunicazioni richiedenti), con la conseguente illegittimità dell'operato dei mandatari della S.I.A.E. nella attività di captazione e analisi del materiale raccolto.
2.4. Con il quarto motivo ha lamentato, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., la mancanza di motivazione in ordine alla affermazione della propria responsabilità, non essendo state considerate le censure formulate sul punto, con particolare riferimento all'elemento soggettivo, nell'atto d'appello.
2.5. Con un quinto motivo ha lamentato, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., l'insufficienza della motivazione nella parte relativa al diniego delle circostanze attenuanti generiche.
2.6. Con il sesto motivo ha lamentato, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) et e), l'errata applicazione degli artt. 131 bis e 133 cod. pen. e l'insufficienza della motivazione, nella esclusione della applicabilità della causa di non punibilità per la particolare tenuità del fatto.
3. Ha proposto ricorso per cassazione avverso la medesima sentenza anche CH AR, che lo ha affidato a nove motivi.
3.1. In primo luogo, ha lamentato la violazione degli artt. 76, 80, 100 e 122 cod. proc. pen. e l'insufficienza, la contraddittorietà e l'illogicità della motivazione, con riferimento alla costituzione della parte civile, S.I.A.E., in quanto eseguita con atto sottoscritto dall'Avvocato Maria Pia Saija, nominata procuratrice speciale disgiuntamente dall'Avvocato Antonino Santoro, anch'egli nominato procuratore speciale, che era comparso in udienza innanzi al Tribunale e aveva dichiarato di costituirsi parte civile per conto della S.I.A.E.; tale costituzione risultava, però, irrituale, in quanto poteva essere nominato un solo difensore dalla parte civile e non poteva quindi essere stabilito a quale dei due difensori fosse stata conferita la procura speciale al fine della costituzione, con la conseguenza che non avrebbe dovuto essere ammessa la costituzione.
3.2. In secondo luogo, ha lamentato la violazione degli artt. 460, 415 bis, 441, 443, 444, 464 bis e 468 cod. proc. pen. e 24 e 111 Cost., nonché l'insufficienza della motivazione, in relazione alla denunciata impossibilità di 3 prendere visione ed estrarre copia delle registrazioni dei programmi, di cui aveva più avanzato richiesto, con il conseguente pregiudizio per il proprio diritto di difensa, anche con riferimento alla eventuale opzione per riti alternativi, quanto solo nel corso dell'udienza del 11 maggio 2016 i supporti magnetici sui quali erano stati registrati i programmi erano stati rinvenuti all'interno del fascicolo del dibattimento, nel quale risultavano inseriti sulla base di un provvedimento del giudice per le indagini preliminari del 3 febbraio 2016, con la conseguente nullità delle attività processuali svolte fino a tale momento, che tra l'altro avevano pregiudicato le scelte difensive e processuali della difesa dell'imputato.
3.3. Con un terzo motivo ha lamentato la violazione degli artt. 530 e 546 cod. proc. pen. e l'insufficienza e la contraddittorietà della motivazione, con riferimento alla acquisizione da parte di incaricati della S.I.A.E. delle registrazioni dei programmi televisivi, poi da questi consegnati alla polizia giudiziaria, non essendo tali acquisizioni state compiute nel rispetto delle prescrizioni imposte dall'art. 20 1. 223/90 e nel contraddittorio con gli indagati, con la conseguente esistenza di un dubbio sulla provenienza della diffusione dei programmi, in quanto nell'ambito delle trasmissioni via etere possono verificarsi sovrapposizioni di immagini per interferenze di segnale, e la violazione del diritto di difesa degli indagati.
3.4. Con un quarto motivo ha lamentato la violazione delle medesime disposizioni e analogo vizio della motivazione, con riferimento all'accertamento della diffusione di opere protette dal diritto d'autore, essendovi dubbi su quanto riferito dalla polizia giudiziaria in ordine alla messa in onde di programmi con opere tutelate e alla loro individuazione.
3.5. Con il quinto motivo ha lamentato la violazione delle medesime disposizioni e identico vizio della motivazione, a proposito dell'accertamento della trasmissione da parte della emittente televisiva Sicilia Uno di opere protette dal diritto d'autore, sulla base del rilievo, non adeguatamente considerato dai giudici di merito, che nelle registrazioni di tali programmi acquisite agli atti appariva una scritta in colore giallo "Siciliauno", non più utilizzata dall'emittente almeno dall'anno 2010, in quanto all'epoca dei fatti contestati il marchio in sovraimpressione era diverso, era stato depositato presso il competente ministero e l'emittente era obbligata a utilizzarlo, con la conseguente incertezza in ordine alla provenienza delle registrazioni e all'epoca della trasmissione dei programmi oggetto della contestazione.
3.6. Con un sesto motivo ha lamentato l'erronea applicazione dell'art. 131 bis cod. pen. e ulteriore vizio della motivazione, con riferimento al diniego della richiesta di applicazione della causa di esclusione della punibilità per la particolare tenuità del fatto, non essendo stato adeguatamente considerato al riguardo che le contestate al AR in relazione al residuo capo b) erano solo quelle di cui ai giorni 3/10/2012, 5/10/2012, 16/10/2012 e 17/10/2012, in quanto era diventato 4 componente del consiglio di amministrazione della Cooperativa Onda Blu solamente il 10/9/2012 ed era gravato da modesti precedenti penali, oggetto di indulto e risalenti nel tempo.
3.7. Con il settimo motivo ha lamentato l'errata applicazione dell'art. 62 bis cod. pen. e l'insufficienza della motivazione, con riferimento alla esclusione delle circostanze attenuanti generiche, negate attraverso il solo riferimento a una precedente condanna per omesso versamento delle ritenute previdenziali, omettendo di considerare il buon comportamento processuale dell'imputato.
3.8. Con l'ottavo motivo ha lamentato la violazione e l'errata applicazione degli artt. 163 e 165 cod. pen. e l'insufficienza, la contraddittorietà e la illogicità della motivazione, con riferimento alla subordinazione della sospensione condizionale della pena al pagamento della provvisionale a favore della S.I.A.E., giustificata, in modo insufficiente, con la sottolineatura del fatto che aveva già goduto una volta di tale beneficio, disgiunta dalla indagine della capacità dell'imputato di sopportare l'onere del risarcimento pecuniario, che era anche stato ammesso al patrocinio a spese dello Stato.
3.9. Infine, con il nono motivo, ha lamentato ulteriore violazioni di legge processuale e penale e vizi della motivazione, con riferimento alle statuizioni civili e alla misura della provvisionale stabilita a favore della parte civile, alla quale i giudici di merito erano pervenuti omettendo di considerare le condizioni economiche dell'imputato, ammesso, come già evidenziato, al patrocinio a spese dello Stato. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Entrambi i ricorsi, peraltro pressoché riproduttivi degli appelli, sono, nel loro complesso, infondati.
2. Per quanto riguarda il ricorso proposto da NE IM, il primo motivo, mediante il quale è stata lamentata l'insufficienza della motivazione, in quanto priva di effettiva risposta alle doglianze formulate con i motivi d'appello, soprattutto a proposito della utilizzabilità delle registrazioni acquisite nel corso delle indagini e della effettività dei poteri di gestione spettanti alla stessa IM, va osservato che tali doglianze risultano inammissibili a causa della loro genericità, consistendo nella mera affermazione della insufficienza della motivazione, in generale e su tali aspetti specifici, disgiunta da una reale considerazione di quanto al riguardo esposto nella motivazione della sentenza impugnata, nella quale l'affermazione di responsabilità di entrambi gli imputati, per la diffusione di opere protette dal diritto d'autore (in particolare dei brani musicali indicati a pag. 4 della motivazione della sentenza impugnata, utilizzati come accompagnamento 5 musicale di programmi della emittente Sicilia Uno), è stata fondata sulla acquisizione a campione delle registrazioni dei programmi trasmessi dalla emittente Sicilia Uno, sottolineando come la localizzazione sul canale e all'ora della trasmissione di tale emittente escluda ogni dubbio sulla provenienza della diffusione, nonché sulle relazioni redatte dai funzionari S.I.A.E.; la responsabilità della IM è stata ravvisata in considerazione delle cariche sociali dalla stessa rivestite (di presidente del consiglio di amministrazione della Cooperativa Onda Blu, titolare della emittente Sicilia Uno, dal 30/5/2008 al 13/10/2011 e da tale data vicepresidente del consiglio di amministrazione e amministratore delegato), di cui non è stato prospettato, né tantomeno dimostrato nelle fasi di merito, il carattere fittizio o apparente, cosicché la motivazione su entrambi gli aspetti di fatto oggetto delle censure della ricorrente risulta sufficiente e non manifestamente illogica, con la conseguente inammissibilità delle, peraltro generiche, censure sollevate dalla ricorrente su tali punti, volte a censurare un accertamento di fatto compiuto in modo razionale e giustificato con motivazione sufficiente.
2.1. Analoghe considerazioni possono essere svolte a proposito del secondo motivo di ricorso, mediante il quale è stata eccepita l'inutilizzabilità delle registrazioni eseguite dalla polizia giudiziaria e dagli incaricati della S.I.A.E. dei programmi trasmessi dalla emittente televisiva Sicilia Uno, giacché anche con esso si lamenta, genericamente, l'inutilizzabilità di tale prova, a causa della sua illegittima acquisizione, senza altro aggiungere e, soprattutto, senza illustrarne l'incidenza nell'ambito della complessiva struttura giustificativa della motivazione della sentenza impugnata, con la conseguente inammissibilità della censura per difetto della necessaria specificità, sia intrinseca, sia estrinseca, oltre che a causa del suo contenuto non consentito in questa sede per le ragioni già esposte a proposito del primo motivo del medesimo ricorso. Costituisce, infatti, principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità quello secondo cui, nell'ipotesi in cui con il ricorso per cassazione si lamenti l'inutilizzabilità di un elemento a carico, il motivo di impugnazione deve illustrare, a pena di inammissibilità per aspecificità, l'incidenza dell'eventuale eliminazione del predetto elemento ai fini della cosiddetta prova di resistenza, in quanto gli elementi di prova acquisiti illegittimamente diventano irrilevanti ed ininfluenti se, nonostante la loro espunzione, le residue risultanze (nella specie costituite dalle relazioni degli ispettori S.I.A.E. e da quanto dichiarato dagli stessi e dalla polizia giudiziaria) risultino sufficienti a giustificare l'identico convincimento (cfr., ex plurimis, Sez. 2, n. 30271 del 11/05/2017, De Matteis, Rv. 270303; Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 20/02/2017, La Gumina, Rv. 269218; Sez. 3, n. 3207 del 02/10/2014, dep. 23/01/2015, Calabrese, Rv. 262011; Sez. 6, n. 18764 del 6 Elb ow 05/02/2014, Barilari, Rv. 259452; Sez. 4, n. 48515 del 17/09/2013, Alberti, Rv. 258093).
2.2. Il terzo motivo, mediante il quale è stata lamentata l'errata applicazione dell'art. 20 I. n. 223 del 1990, non è fondato. Tale disposizione, contemplata dalla legge che ha disciplinato il sistema radiotelevisivo (I. 6 agosto 1990, n. 223), non ha introdotto alcun limite all'accertamento di condotte penalmente rilevanti, né ha stabilito particolari e specifiche forme o modalità per compiere tale accertamento, che continuano quindi a essere quelle generali, ma ha solo previsto, al quarto comma, nel regolare gli obblighi concernenti la programmazione dei concessionari di emittenti locali, l'obbligo di conservazione delle registrazioni dei programmi diffusi per i tre mesi successivi alla data di trasmissione dei programmi stessi, senza, però, prevedere anche che, come sostenuto nel ricorso, solo attraverso tali registrazioni possa essere accertata la consumazione di reati avvenuta in occasione o mediante tali trasmissioni. L'obbligo di registrazione va, invece, collegato ai plurimi obblighi cui i concessionari sono sottoposti, giacché essi devono: trasmettere programmi per non meno di otto ore giornaliere e per non meno di sessantaquattro ore settimanali, con una percentuale di programmi informativi locali (comma 1); trasmettere per non meno di dodici ore giornaliere e per non meno di novanta ore settimanali (comma 2), con precisazione che "non si considerano programmi le trasmissioni meramente ripetitive o consistenti in immagini fisse" (comma 3); trasmettere, quotidianamente, telegiornali o giornali radio (comma 6). diLe registrazioni invocate dalla ricorrente come unico strumento accertamento di condotte penalmente irrilevante hanno, invece, il ben diverso scopo di consentire alle autorità preposte il controllo sugli obblighi posti a carico delle emittenti locali operanti in regime di concessione, onde verificare il rispetto di tali obblighi (anche al fine della eventuale revoca della concessione), cosicché il loro mancato utilizzo (tenendo anche conto della mancanza di certezza in ordine alla loro completezza e genuinità) non comporta alcuna nullità, né inficia gli accertamenti di circostanze penalmente rilevanti condotti, come nel caso di specie, sulla base di indagini svolte dalla polizia giudiziaria e dagli incaricati della S.I.A.E. Ne consegue, in definitiva, l'infondatezza della censura.
2.3. Il quarto, il quinto e il sesto motivo, relativi alla adeguatezza della motivazione nelle parti relative alla conferma della dichiarazione di responsabilità, al diniego delle attenuanti generiche e della applicabilità della causa di esclusione della punibilità per la particolare tenuità del fatto, sono inammissibili, a causa della impugnata, nella quale l'affermazione di responsabilità, il diniego delle attenuanti generiche e anche della applicabilità di detta causa di esclusione della punibilità sono stati adeguatamente giustificati, attraverso la sottolineatura degli univoci accertamenti compiuti dalla polizia giudiziaria e dagli ispettori S.I.A.E. (circa la trasmissione di programmi eseguita utilizzando brani musicali protetti dalla privativa intellettuale in assenza di licenza); della mancanza di elementi di positiva considerazione al fine del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e della precedente condanna riportata dalla ricorrente (per il delitto di bancarotta fraudolenta); della reiterazione della condotta illecita: si tratta di motivazione del tutto idonea a giustificare la conferma della dichiarazione di responsabilità, il diniego delle circostanze attenuanti generiche e anche della causa di esclusione della punibilità per la particolare tenuità del fatto, con la conseguente inammissibilità delle censure sollevate dalla ricorrente su tali punti, a causa della loro genericità e del contenuto non consentito nel giudizio di legittimità.
3. Per quanto riguarda il ricorso proposto da CH AR, il primo motivo, mediante il quale è stata eccepita l'irregolarità della costituzione della parte civile, in quanto assistita da due difensori, entrambi muniti di procura speciale, non è fondato. Benché la parte civile abbia la facoltà di nominare un solo difensore, secondo quanto stabilito dall'art. 100 cod. proc. pen., ciò comporta solamente l'inefficacia della nomina di un secondo difensore di tale parte, che potrà, però, sostituire il primo, ai sensi dell'art. 102, comma 1, cod. proc. pen., esercitandone i diritti e assumendone gli obblighi, qualora questi non compaia, non essendo, tra l'altro, prevista alcuna nullità quale conseguenza della inosservanza di tale disposizione e in caso di mancato interpello da parte del giudice che procede affinché la parte civile indichi da quale difensore intende farsi assistere (cfr., in tal senso, Sez. 6, n. 39541 del 15/06/2005, Cultrera, Rv. 233475, che ha anche precisato: a) che l'imputato non ha interesse a dedurre l'irregolare nomina dei difensori della parte civile, in quanto l'inosservanza delle disposizioni relative al numero dei difensori consentiti non lede i suoi diritti;
b) che la nomina di due difensori della parte civile si risolve in una anomala previsione di sostituzione processuale reciproca, per cui una volta che il primo abbia assunto le conclusioni, all'altro saranno precluse). Nel caso in esame risultano pienamente validi sia l'atto di costituzione di parte civile sottoscritto dall'Avvocato Maria Pia Saija, nominata procuratrice speciale disgiuntamente dall'Avvocato Antonino Santoro, sia la costituzione, compiuta dall'Avvocato Santoro, che agì, evidentemente, quale sostituto dell'unico difensore della parte civile, che aveva sottoscritto l'atto di costituzione e non era presente in udienza. 8 Shib ow 3.1. Il secondo motivo, mediante il quale è stata eccepita la nullità della sentenza di primo grado a causa del mancato tempestivo inserimento nel fascicolo del dibattimento delle registrazioni delle trasmissioni televisive oggetto della contestazione, con il conseguente pregiudizio per le prerogative difensive dell'imputato, è manifestamente infondato, sia perché, come esposto nella motivazione della sentenza impugnata, il Tribunale, a causa della omessa citazione della persona offesa, aveva disposto la rinnovazione della sua citazione successivamente all'inserimento di tali registrazioni nel fascicolo del dibattimento, che dunque erano presenti in atti quando vennero compiute le formalità di apertura del dibattimento e formulate le richieste istruttorie (che dunque potevano essere formulate tenendo conto di tale elemento di prova presente nel fascicolo del dibattimento); sia perché l'imputato non ha, comunque, chiesto di essere restituito nel termine per domandare di essere ammesso a riti alternativi o svolgere attività difensive dalle quali era decaduto incolpevolmente, cosicché la sua censura, oltre che generica, risulta anche priva del necessario interesse a dedurla, posto che dal suo accoglimento non potrebbe derivare alcuna conseguenza processuale a lui favorevole.
3.2. Il terzo motivo, mediante il quale sono state censurate le modalità di acquisizione delle registrazioni dei programmi che sarebbero stati indebitamente trasmessi dalla emittente televisiva Sicilia Uno, non è fondato. La doglianza in ordine alla irregolarità della acquisizione di tali registrazioni, a causa del mancato rispetto di quanto stabilito dall'art. 20 della I. 223/90 non è fondata, per le ragioni già esposte a proposito del terzo motivo del ricorso della IM, con la conseguente piena legittimità della acquisizione di tali registrazioni senza utilizzare quelle custodite dalla emittente televisiva per le finalità di cui all'art. 20 citato. Per il resto la doglianza censura un accertamento di fatto, circa l'avvenuta trasmissione di opere protette dal diritto d'autore, che i giudici di merito hanno compiuto sulla base di quanto riferito dai testi escussi e degli accertamenti svolti dagli ispettori S.I.A.E., della cui validità non vi sono ragioni per dubitare.
3.3. Il quarto e il quinto motivo, esaminabili congiuntamente, essendo entrambi relativi all'accertamento della effettiva trasmissione di opere protette dal diritto d'autore, sono inammissibili, essendo volti anch'essi a censurare, peraltro genericamente, attraverso la riproposizione di motivi d'appello adeguatamente considerati e motivatamente disattesi dalla Corte territoriale, un accertamento di fatto, in ordine alla effettiva trasmissione di opere protette e alla loro individuazione, che è stato compiuto in modo razionale e di cui è stata data giustificazione, con motivazione idonea, dunque non sindacabile sul piano del merito in sede di legittimità. 9 La Corte d'appello ha, infatti, sottolineato il contenuto della relazione tecnica redatta dall'ispettore S.I.A.E. e gli esiti delle registrazioni a campione dei programmi mandati in onda dalla emittente Sicilia Uno, evidenziando anche che la localizzazione della stessa sul canale e all'ora di trasmissione escludeva ogni dubbio sula provenienza della diffusione, senza licenza, di opere protette dal diritto d'autore. Anche a proposito del marchio impresso sulle registrazioni la Corte d'appello ha, poi, escluso che un diverso marchio possa ricondurre la trasmissione ad altre emittenti, essendo avvenuta l'identificazione di quella nella titolarità della Cooperativa Onda Blu sulla base delle onde di frequenza 3.4. Il sesto motivo, relativo alla esclusione della riconoscibilità della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto di cui all'art. 131 bis cod. pen., è inammissibile, sia a causa della sua genericità, sia perché manifestamente infondato. Tale censura, infatti, consiste nella generica asserzione della modesta entità dei fatti addebitati al ricorrente e della occasionalità della condotta, disgiunta da una analisi delle condotte contestate e dell'ambito nel quale le stesse vennero realizzate, oltre che di considerazione di quanto esposto al riguardo nella sentenza impugnata, nella quale è stata sottolineata la ripetizione delle condotte, indice della loro abitualità, cui può aggiungersi il rilievo della realizzazione delle condotte nell'ambito e nello svolgimento di una attività di impresa e strumentalmente agli scopi della stessa, dunque non occasionalmente, bensì con sistematicità e avvalendosi di una organizzazione di impresa, il che consente, ulteriormente, di escludere sia la particolare tenuità delle condotta, sia la loro occasionalità.
3.5. Il settimo motivo, relativo all'indebito diniego delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato. La Corte d'appello ha correttamente escluso la riconoscibilità di tale beneficio in considerazione della mancanza di elementi di positiva considerazione e della precedente condanna riportata dall'imputato: si tratta di motivazione sufficiente, essendo stato indicato l'elemento, tra quelli di cui all'art. 133 cod. pen., giudicato prevalente nel diniego di tale beneficio, motivazione che il ricorrente ha censurato in modo generico e sul piano del merito, in tal modo proponendo una doglianza non consentita nel giudizio di legittimità.
3.6. L'ottavo motivo, concernente la subordinazione della sospensione condizionale della pena al pagamento della provvisionale disposta a favore della S.I.A.E. è manifestamente infondato. Poiché l'imputato ne aveva già goduto una volta, tale beneficio poteva essere concesso solo subordinatamente all'adempimento a uno degli obblighi indicati nell'art. 165, comma 1, cod. pen., nel caso in esame al pagamento della 10 El bo a provvisionale, tra l'altro ridotta alla somma di euro 1.500,00, in relazione alla quale non risulta fossero stati dedotti elementi in ordine alla incapacità del condannato di sopportare tale onere risarcitorio, non desumibili dalla sola circostanza che lo stesso fosse stato ammesso al patrocinio a spese dello Stato, tenuto conto della entità della somma assegnata a titolo di provvisionale e della mancanza di deduzioni specifiche sul punto, che non dovevano neppure essere verificati d'ufficio (cfr. Sez. 5, n. 12614 del 09/12/2015, dep. 25/03/2016, Fanella, Rv. 266873; Sez. 6, n. 33020 del 08/05/2014, S., Rv. 260555), con la conseguente manifesta infondatezza della, peraltro generica, censura sollevata dal ricorrente sul punto.
3.7. Il nono motivo, relativo alle statuizioni civili e alla misura della provvisionale, è inammissibile, in quanto con il ricorso per cassazione non è impugnabile la statuizione pronunciata in sede penale e relativa alla concessione e quantificazione di una provvisionale, trattandosi di decisione di natura discrezionale, meramente delibativa e non necessariamente motivata, per sua natura insuscettibile di passare in giudicato e destinata ad essere travolta dall'effettiva liquidazione dell'integrale risarcimento (cfr., da ultimo, tra le tante, Sez. 2, n. 44859 del 17/10/2019, Tuccio, Rv. 277773; Sez. 3, n. 18663 del 27/01/2015, D.G. Rv. 263486; Sez. 2, n. 49016 del 06/11/2014, Patricola, Rv. 261054).
4. In conclusione entrambi i ricorsi debbono essere respinti. Consegue l'onere delle spese del procedimento a carico di entrambi gli imputati e la condanna alla rifusione delle ulteriori spese processuali sostenute dalla parte civile, liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché alla rifusione di quelle sostenute dalla parte civile che liquida in complessivi euro 1.755,00, oltre ad accessori di legge e spese generali. Così deciso il 6/11/2019 Il Consigliere estensore Il Presidente Giovanni Liberati Luca Ramacci Shibo now DEPOSITATA IN CANCELLE 11 MAG 2020 IL CANCELN ERTO 11 uand Marian